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Document 31990R3493

Regolamento (CEE) n. 3493/90 del Consiglio, del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme generali relative alla concessione del premio a favore dei produttori di carni ovine e caprine

GU L 337 del 04/12/1990, p. 7–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/01/2002; abrogato da 32001R2529

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/3493/oj

31990R3493

Regolamento (CEE) n. 3493/90 del Consiglio, del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme generali relative alla concessione del premio a favore dei produttori di carni ovine e caprine

Gazzetta ufficiale n. L 337 del 04/12/1990 pag. 0007 - 0008


REGOLAMENTO (CEE) N. 3493/90 DEL CONSIGLIO del 27 novembre 1990 che stabilisce le norme generali relative alla concessione del premio a favore dei produttori di carni ovine e caprine

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 8,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3013/89 prevede che, per compensare l'eventuale perdita di reddito, sia concesso un premio ai produttori di carni ovine e caprine; che è quindi necessario specificare quali debbano essere i beneficiari di tale misura;

considerando che lo stesso articolo prevede dei limiti per il beneficio del premio a seconda che l'azienda del beneficiario sia situata o no in zone svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate (2), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 797/85 (3); che è opportuno, per garantire la parità del trattamento dei richiedenti, fissare le modalità d'applicazione di detti limiti, qualora l'azienda sia situata parzialmente in zone svantaggiate e, per analogia, nel caso in cui il beneficiario pratichi la transumanza delle mandrie in una zona svantaggiata per un periodo sufficientemente lungo; che a tal uopo è opportuno definire i criteri che consentano di considerare che il beneficiario effettua l'allevamento in condizioni analoghe a quelle cui sono soggetti gli allevatori la cui azienda è situata totalmente in una zona svantaggiata; che è quindi necessario definire la nozione di azienda; che occorre inoltre precisare le condizioni d'applicazione dei suddetti limiti nel caso delle associazioni di produttori;

considerando che l'applicazione pratica delle attuali definizioni « pecora che dà diritto al premio », « capra che dà diritto al premio » nonché « ovino che dà diritto al premio diverso dalla pecora che dà diritto al premio » adottate dal regolamento (CEE) n. 872/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che stabilisce le norme generali per la concessione del premio a favore dei produttori di carni ovine (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1970/87 (5), crea difficoltà all'atto dei controlli; che dette definizioni devono essere rielaborate tenendo conto dell'esperienza acquisita; che i lavori per l'elaborazione di nuove definizioni hanno evidenziato difficoltà di carattere amministrativo non ancora risolte; che occorre quindi prevedere che per la campagna 1991 le attuali definizioni siano mantenute, nell'attesa di una decisione del Consiglio, da prendere entro il 31 maggio 1991;

considerando che per motivi di corretta gestione amministrativa occorre prevedere il riporto del pagamento del premio alla campagna successiva, se l'importo unitario è minimo; che d'altronde, qualora l'importo degli acconti versati durante una campagna sia superiore all'importo del premio pagabile a titolo di detta campagna, è opportuno detrarre la differenza dall'importo del premio pagabile a titolo della campagna successiva,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai sensi del presente regolamento s'intende per:

1) produttore di carni ovine e/o caprine: l'imprenditore agricolo singolo, persona fisica o giuridica, che si assume a titolo permanente i rischi e/o l'organizzazione dell'allevamento di almeno dieci pecore e, per quanto riguarda le zone di cui all'articolo 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3013/89, dieci pecore e/o capre nel territorio di uno stesso Stato membro. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, l'imprenditore è il propietario del gregge, salvo casi particolari da stabilirsi, derivanti dalle forme contrattuali previste dal diritto agrario o dagli usi e consuetudini nazionali, nei quali l'imprenditore, pur assumendo i rischi e/o l'organizzazione dell'allevamento, non è proprietario dell'intero gregge o di parte del medesimo;

2) associazione di produttori: qualsiasi forma di associazione o di cooperazione che implichi l'esistenza di diritto ed obblighi reciproci fra i prodotturi di carni ovine e/o caprine. Sono considerate associazioni di produttori le associazioni il cui scopo è l'allevamento in comune di un gregge senza che la proprietà di quest'ultimo possa essere individualizzata, a condizione che sia chiaro che i loro membri assumono personalmente i rischi e/o l'organizzazione dell'allevamento;

3) azienda: l'insieme delle unità di produzione gestite dal produttore o messe a sua disposizione e situate sul territorio di uno stesso Stato membro.

La Commissione stabilisce, secondo la procedura prevista all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 3013/89, le modalità d'applicazione del presente articolo, in particolare i casi specifici previsti al primo comma, punto 1, nonché le modalità di applicazione dei limiti di cui all'articolo 5, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 3013/89 per quanto riguarda le associazioni di produttori.

Articolo 2

1. I limiti fissati all'articolo 5, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 3013/89 si applicano individualmente a ciascun produttore anche nel caso in cui egli faccia parte di una o più associazioni di produttori. In questo caso, uno stesso produttore può beneficiare un'unica volta del premio in misura piena, entro i limiti suddetti.

2. È considerato produttore in zona svantaggiata qualsiasi produttore di carne ovina e/o caprina, la cui azienda sia situata nelle zone definite in applicazione dell'articolo 3, paragrafi 3, 4 e 5 della direttiva 75/268/CEE.

È considerato produttore in zona svantaggiata anche il produttore di carni ovine e/o caprine la cui azienda abbia almeno la metà della superficie agricola utilizzata, ai sensi dell'articolo 5, lettera b) del regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio, del 29 febbraio 1988, relativo all'organizzazione di indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole nel periodo 1988/1997 (6), modificato dal regolamento (CEE) n. 807/89 (7), in dette zone e se ne serva per la produzione ovina e/o caprina.

3. È inoltre considerato produttore in zone svantaggiate qualsiasi imprenditore che pratichi la transumanza, a condizione che:

- da un lato, faccia pascolare per almeno 90 giorni consecutivi nelle zone definite dall'articolo 3, paragrafi 3, 4 e 5 della direttiva 75/268/CEE almeno il 90 % degli animali per i quali è richiesto il premio,

- dall'altro, la sede dell'azienda sia situata in zone geografiche ben definite per le quali è comprovato che la transumanza corrisponde ad una prassi tradizionale d'allevamento ovino e/o caprino e che tali movimenti di animali sono resi necessari dall'assenza di quantitativi sufficienti di foraggio durante il periodo in cui ha luogo la transumanza.

4. Secondo la procedura prevista all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 3013/89, la Commissione stabilisce, in particolare, le zone geografiche menzionate al paragrafo 3.

Articolo 3

Il premio pagabile per pecora, di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3013/89, è versato soltanto se il suo livello supera un importo da determinare secondo la procedura prevista all'articolo 30 dello stesso regolamento; in caso contrario, l'importo del premio viene aggiunto a quello del premio pagabile per pecora nell'ambito della campagna successiva nella regione o nelle regioni di cui trattasi.

Articolo 4

Qualora si constati, dopo la fine di una campagna, che l'importo degli acconti versati in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 3013/89 supera l'importo del premio pagabile per pecora nell'ambito di tale campagna, un importo corrispondente a questa differenza è detratto dall'importo pagabile per pecora da versare nell'ambito della campagna successiva.

Articolo 5

Il regolamento (CEE) n. 872/84 à abrogato, fatta eccezione per l'articolo 1, punti 2, 3 e 4, e per l'allegato, la cui applicazione è limitata ai premi da versare a titolo della campagna 1991.

Entro il 31 maggio 1991 il Consiglio delibera sulle definizioni delle nozioni di « pecora che dà diritto al premio », « capra che dà diritto al premio » e « ovino che dà diritto al premio diverso dalla pecora che dà diritto al premio » che saranno d'applicazione per i premi da pagare a titolo delle campagne successive.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile ai premi versati a titolo della campagna di commercializzazione 1991 e delle campagne successive.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 novembre 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

V. SACCOMANDI

(1) GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 4.

(2) GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.

(3) GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1.

(4) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 40.

(5) GU n. L 184 del 3. 7. 1987, pag. 23.

(6) GU n. L 56 del 2. 3. 1988, pag. 1.

(7) GU n. L 86 del 31. 3. 1989, pag. 1.

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