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Document 31977R2960

    Regolamento (CEE) n.2960/77 della Commissione, del 23 dicembre 1977, relativo alle modalità di vendita dell'olio d'oliva detenuto dagli organismi d'intervento

    GU L 348 del 30/12/1977, p. 46–50 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2004: This act has been changed. Current consolidated version: 01/03/1986

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1977/2960/oj

    31977R2960

    Regolamento (CEE) n.2960/77 della Commissione, del 23 dicembre 1977, relativo alle modalità di vendita dell'olio d'oliva detenuto dagli organismi d'intervento

    Gazzetta ufficiale n. L 348 del 30/12/1977 pag. 0046 - 0050
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 9 pag. 0140
    edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 13 pag. 0164
    edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 13 pag. 0164
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 9 pag. 0140
    edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 19 pag. 0221


    ++++

    REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2960/77 DELLA COMMISSIONE

    del 23 dicembre 1977

    relativo alle modalità di vendita dell ' olio detenuto dagli organismi d ' intervento

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

    visto il regolamento n . 136/66/CEE del Consiglio , del 22 settembre 1966 , relativo all ' attuazione di un ' organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1707/73 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 11 , paragrafo 5 ,

    visto il regolamento n . 171/67/CEE del Consiglio , del 27 giugno 1967 , relativo alle restituzioni e ai prelievi applicabili all ' esportazione dell ' olio d ' oliva ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2429/72 ( 4 ) , in particolare l ' articolo 11 ;

    considerando che il regolamento ( CEE ) n . 1226/77 della Commissione , dell ' 8 giugno 1977 ( 5 ) , modificato dal regolamento ( CEE ) n . 2375/77 ( 6 ) , ha fissato le modalità di vendita dell ' olio d 'oliva detenuto dagli organismi d ' intervento ; che , per consentire la vendita , dell ' olio a fini di esportazione , è d 'uopo completare detto regolamento ; che , date le numerose modifiche apportate , è opportuno , per maggiore chiarezza , sostituire il regolamento ( CEE ) n . 1226/77 con un nuovo regolamento ;

    considerando che la vendita sul mercato comunitario od a fini d ' esportazione degli oli d ' oliva detenuti dagli organismi d ' intervento deve aver luogo alle migliori condizioni economiche possibili e senza dar luogo a discriminazioni fra gli acquirenti della Comunità ; che a tal fine è opportuno ricorrere alla procedura di gara ;

    considerando tuttavia che talune situazioni particolari possono rendere opportuno il ricorso a procedure diverse dalla gara ;

    considerando che , per far sì che l ' olio d ' oliva sia venduto nella situazione di mercato più favorevole , è d ' uopo subordinare la vendita a una decisione adottata secondo la procedura di cui all ' articolo 38 del regolamento n . 136/66 CEE ;

    considerando che , qualora vi sia rischio di perturbazione del mercato , occorre prevede la possibilità di limitare il quantitativo massimo che può essere aggiudicato ai singoli operatori partecipanti ad una gara ;

    considerando che scopo della gara è quello di conseguire il prezzo più favorevole ; che devono essere pertanto dichiarati aggiudicatari i concorrenti che offrono i prezzi più elevati , ferma restando l ' osservanza del prezzo minimo che viene fissato tenendo conto della situazione del mercato ; che si devono inoltre prendere disposizioni per il caso in cui più offerte vertano sugli stessi quantitativi e propongano lo stesso prezzo ; che , per ogni singolo caso di vendita a fini di esportazione , possono tuttavia essere fissati più prezzi minimi , per tener conto sia della distanza del mercato della Comunità dai paesi destinatari , s delle condizioni particolari d ' importazioni esistenti in alcuni di detti paesi :

    considerando che è opportuno stabilire un regime conforme per quanto riguarda la fase alla quale si riferiscono i prezzi minimi di vendita dei prodotti detenuti dall ' organismo d ' intervento ; che nell ' attesa dell ' espletamento dell ' esame di questo problema , è d ' uopo mantenere il regime in vigore nel settore dell ' olio d ' oliva ;

    considerando che , in alcuni casi , l ' olio di sanse di oliva è conservato in deposito in recipienti di notevole volume ; che la vendita di simili quantitativi può interessare soltanto un numero limitato di operatori ;

    considerando che il travaso di tale olio in altri recipienti può presentare difficoltà tecniche ; che in tal caso dev ' essere data la possibilità di scaglionare la vendita dell ' olio stesso ;

    considerando che , ai fini di un regolare svolgimento delle operazioni di vendita , il bando di gara e le singole offerte devono recare determinate indicazioni ;

    considerando che la presentazione delle offerte è agevolata dal fatto che agli interessati è data la possibilità di rendersi conto delle caratteristiche dei prodotti posti in vendita ; che gli interessati devono perciò rinunciare a qualsiasi reclamo quanto alle carateristiche del prodotto che verrà lore eventualmente aggiudicato ;

    considerando che , per garantire l ' adempimento degli obblighi contratti con la presentazione della domanda , è opportuno disporre la costituzione disporre la costituzione di una cauzione ;

    considerando che il prezzo di vendita definitivo può essere calcolato soltanto a ritiro della merce ultimato , poichù il quantitativo d ' olio venduto può differire da quello effettivamente ritirato ; che , ai fini di una corretta esecuzione delle operazione di vendita , occorre che il prezzo provvisorio venga pagato prima del ritiro ;

    considerando che , ai fini di un rapido smaltimento dell ' olio venduto , è necessario la data a decorrere dalla quale il prodotto deve essere messo a disposizione dell ' acquirente e la data limite entro la quale deve concludersi il ritiro del prodotto medesimo , che è inoltre necessario porre a carico dell ' acquirente le conseguenze di eventuali ritardi nel ritiro ;

    considerando che , per garantire l ' utilizzazione e/o la destinazione dell ' olio venduto a fini di esportazione , è opportuno disporre che venga costituita una cauzione ;

    considerando che il prezzo minimo di gara per l ' esportazione è fissato in funzione dei prezzi del mercato mondiale ; che non devono pertanto essere concesse restituzioni all ' esportazione per l ' olio acquistato mediante gara ;

    considerando che l ' olio d ' oliva così esportato si trova in una situazione analoga a quella di un olio che ha beneficiato della restituzione all ' esportazione ; che tale olio non può quindi essere reimportato nella Comunità alle condizioni di cui all ' articolo 3 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 754/76 del Consiglio , del 25 marzo 1976 , relativo al trattamento tariffario applicabile alle merci in reintroduzione nel territorio doganale della Comunità ( 7 ) ;

    considerando che agli oli che sono stati oggetto di una gara per l ' esportazione devono applicarsi le dispozizioni del regolamento ( CEE ) n . 168/76 della Commissione , del 30 giugno 1976 , che stabilisce modalità comuni di controllo dell ' utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall ' intervento ( 8 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2448/77 ( 9 ) ;

    considerando che , per render possibile il controllo dell ' olio da raffinare prima dell ' esportazione , occorre accertate il rapporto esistente tra la quantità aggiudicata d ' olio non trattato e la quantità d 'olio esportata ;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi ,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

    Articolo 1

    1 . Gli organismi d 'intervento possono vendere l ' olio d 'oliva da essi detenuto , soltanto dopo che la vendita sia stata decisa secondo la procedura contemplata dall ' articolo 38 del regolamento n . 136/66/CEE .

    Tale decisione deve precisare , fra l ' altro :

    - se l ' olio è venduto sul mercato comunitario od a fini d ' esportazione ,

    - la quantità e la qualità dell ' olio posto in vendita ,

    - la procedura di vendita ,

    - la data o le date d ' affissione dell ' avviso di messa in vendita ,

    - la data o le date di vendita ,

    - se del caso , la quantità massima per la quale ciascun offerente può essere dichiarato aggiudicatario .

    2 . In caso di vendita a fini d ' esportazione , l ' olio deve essere esportato entro i cinque mesi successivi al mese della vendita , senza aver subito trasformazioni o dopo una delle trasformazioni seguenti :

    a ) raffinazione ,

    b ) condizionamento in imballaggi immediati di contenuto da determinate ,

    c ) raffinazione e condizionamento in imballaggi immediati di contenuto da determinare .

    L ' olio di cui trattasi può essere inoltre miscelato con altri oli d 'oliva .

    Articolo 2

    1 . La vendita dell ' olio d 'oliva detenuto dall ' organismo d 'intervento ha luogo mediante gara . Tuttavia , qualora situazioni particolari lo rendano necessario , la vendita può essere effettuata con un altro procedimento .

    2 . Le condizioni e modalità della gara o di qualsiasi altro procedimento di vendita devono garantire parità di accesso e di trattamento a tutti gli interessati , in qualunque luogo della Comunità siano stabiliti .

    Articolo 3

    1 . Per gara si intende l ' invito a presentare offerte rivolto a tutti gli interessati sotto forma di bando di gara ; ogni singola partita è aggiudicata alla persona che offre il prezzo più elevato , ferma restando l ' osservanza di un prezzo minimo .

    2 . In caso di vendita per l ' esportazione , qualora la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di determinati mercati lo rendano necessario , possono essere fissati prezzi minimi differenziati secondo la destinazione .

    3 . Il prezzo minimo è fissato secondo la procedura di cui all ' articolo 38 del regolamento n . 136/66/CEE :

    - al momento in cui è presa la decisione di apertura della gara ,

    - oppure in base alle offerte ricevute nell ' ambito della medesima .

    Tuttavia , qualora il prezzo minimo non sia stato fissato nella decisione di apertura della gara , può essere deciso , secondo la stressa procedura e tenuto conto delle offerte ricevute , che la vendita non abbia luogo .

    Articolo 4

    Ove si decida il ricorso alla procedura di gara , l ' organismo d ' intervento interessato prepara il relativo bando , il quale viene immediatamente comunicato alla Commissione . Al bando di gara è data pubblicità segnatamente mediante affissione presso la sede dell ' organismo d ' intervento interessato .

    Articolo 5

    1 . Il bando precisa tutte le condizioni di gara , e più particolarmente :

    a ) il quantitativo d ' olio di ciascuna partita ,

    b ) il nome del magazzino , il luogo in cui è depositata ciascuna partita , nonchù il numero d ' ordine di queste partite ,

    c ) la qualità dell ' olio di ciascuna partita ,

    d ) eventualmente , il prezzo minimo da rispettare ,

    e ) il luogo e il termine di presentazione delle offerte ,

    f ) la data o le date di vendita ,

    g ) l ' importo della cauzione di cui all ' articolo 8 ,

    h ) in caso di vendita a fini d ' esportazione , l ' importo della cauzione di cui all ' articolo 12 , paragrafo 3 .

    2 . S ' intende per partita , ai sensi del presente regolamento , il quantitativo d ' olio d ' oliva contenuto in un recipiente .

    Tuttavia , per quanto riguarda gli oli di sanse di olive , se l ' olio contenuto un recipiente supera un quantitativo da determinare , l ' organismo d ' intervento interessato può essere autorizzato a costituire una partita con parte di tale olio .

    3 . Il prezzo minimo s ' intende al netto da imposte e si riferisce a 100 kg d ' olio d ' oliva , messo in fusti appartenenti all ' acquirente e caricati su un veicolo dell ' acquirente alla porta del deposito , oppure messo in cisterne dell ' acquirente alla porta del deposito stesso .

    Articolo 6

    Gli interessati possono esaminare nei depositi gli oli in vendita e farsene rilasciare un campione in un apposito recipiente da essi fornito , dietro pagamento di un prezzo calcolato , secondo il caso , in base al prezzo minimo fissato all ' atto dell ' apertura della gara o in base al prezzo al quale l ' olio è stato acquistato dall ' organismo d ' intervento .

    Il campione viene suddivisio in due flaconi etichettati , sigillati in presenza del depositario e dell ' interessato o di un suo rappresentante debitamente autorizzato . Uno dei flaconi è consegnato all ' interessato , l ' altro al depositario a fini dell ' eventuale verifica - in caso di vendita dell ' olio all ' interessato - della corrispondenza tra il prodotto oggetto della domanda e il prodotto consegnato all ' interessato , fatta salva l ' applicazione dell ' articolo 14 , paragrafo 1 , ultima frase .

    Articolo 7

    1 . Gli interessati partecipano alla gara inviando offerta scritta all ' organismo d ' intervento , recapitata a mano contro ricevuta o spedita per raccomandata , telescritto o telegramma .

    2 . Nell ' offerta devono essere indicati , in particolare :

    a ) il nome e l ' indirizzo postale completo dell ' offerente ;

    b ) il numero d ' ordine della partita o delle partite in questione , il nome del magazzino e il luogo in cui la partita o le partite sono depositate ;

    c ) il prezzo d ' offerta per 100 kg .

    3 . Sono respinte le offerte che non propongano un prezzo perlomeno pari al prezzo minimo fissato per il prodotto .

    4 . Ogni offerta deve vertere su tutto l 'olio contenuto in almeno una partita .

    5 . Le offerte non possono essere ritirate .

    6 . L ' offerta è valida soltanto ove sia corredata :

    a ) di una cauzione di gara ;

    b ) di una dichiarazione scritta in cui l ' offerente s ' impegna a non contestare l ' esattezza della denominazione con la quale l 'olio a cui si riferisce l ' offerta è posto in vendita .

    Articolo 8

    1 . La cauzione di gara può essere costituita in contanti o sotto forma di garanzia prestata da un istituto di credito rispondente ai criteri fissati dallo Stato membro in cui è situato .

    2 . La cauzione è svincolata se gli offerenti non sono dichiarati aggiudicatari , oppure dopo che l 'aggiudicatario ha versato il prezzo definitivo di cui all ' articolo 14 .

    Articolo 9

    L ' olio contenuto in una partita è aggiudicato all ' offerente che ha presentato una offerta valida proponendo il prezzo più elevato . Se il prezzo più elevato è proposto da più offerenti , l ' aggiudicatario è estratto a sorte prezzo l ' organismo d 'intervento interessato .

    Articolo 10

    L ' organismo d ' intervento interessato comunica immediatamente a tutti i concorrenti , mediante raccomandata , i risulti della loro partecipazione alla gara . Articolo 11

    1 . Dopo che l 'aggiudicatario ha ricevuto la comunicazione di cui all ' articolo 10 , si provvede , in sua presenza , a sigillare il recipiente o i recipienti aggiudicati . Il recipiente o i recipienti restano sigillati fino al ritiro dell ' olio da parte dell ' acquirente .

    2 . Per gli oli lampanti e di sanse , prima della sigillatura di cui al paragrafo 1 , si procede inoltre ad un ' analisi dell ' acidità in contraddittorio . Se il grado di acidità dell ' olio analizzato non corrisponde al grado di acidità dell ' olio per il quale è stato fissato il prezzo minimo , si provvede a rettificare il prezzo di vendita applicando maggiorazioni o detrazioni da stabilirsi .

    3 . Qualora la sigillatura non sia effettuata in contraddittorio entro 20 giorni dalla data di spedizione della comunicazione di cui all ' articolo 10 , l ' organismo d ' intervento procede immediatamente alla sigillatura del recipiente o dei recipienti aggiudicati . Qualora l ' olio aggiudicato sia un olio lampante o di sanse , l ' organismo d ' intervento procede , prima della sigillatura , all ' analisi dell ' acidità di detto olio .

    Articolo 12

    1 . Prima di procede al ritiro dell ' olio , e comunque entro e non oltre 30 giorno dalla data di ricezione della comunicazione di cui all ' articolo 10 , l ' acquirente deve versare all ' organismo d ' intervento l ' importo provvisorio del prezzo di vendita . Ferme restando le imposizioni interne eventualmente applicabili , detto importo è calcolato moltiplicando la quantità di cui è dichiarata composta la partita per il prezzo offerto per la partita medesima .

    2 . Ove l ' importo provvisorio non venga versato all ' organismo d ' intervento entro il termine di cui al paragrafo 1 , la vendita è risolta di pieno diritto , senza formalità particolari nù dichiarazione giudiziaria .

    In tal caso , la cauzione di cui all ' articolo 8 è incamerata .

    3 . In caso di vendita a fini d ' esportazione , l ' acquirente , prima di procede al ritiro dell ' olio , costituisce una cauzione onde garantire che l ' esportazione avrà luogo conformemente al disposto dell ' articolo 1 , paragrafo 2 .

    Articolo 13

    1 . L ' acquirente ritira la totalità della partita aggiudicata . Il ritiro può iniziare dal momento in cui è versato l ' importo provvisorio di cui all ' articolo 12 , paragrafo 1 , e in caso di vendita per l ' esportazione , dal momento in cui è costituita la cauzione di cui all ' articolo 12 , paragrafo 3 , il ritiro deve concludersi entro un massimo di 40 giorno dalla data di vendita .

    2 . Il quantativo d ' olio consegnato all ' acquirente può essere differente dal quantativo per il quale è stata presentata l ' offerta , a seconda della quantità che il recipiente può effettivamente contenere all ' atto della consegna .

    articolo 14

    1 . Ultimo il ritiro dell ' olio , l ' organismo d ' intervento rilascia una fattura per l ' importo definito del prezzo di vendita .

    Ferme restando le imposizioni interne eventualmente applicabili , l ' importo definito viene calcolato moltiplicando il quantativo effettivamente ritirato - previa deduzione del peso d ' acqua e d ' impurità che superi lo 0,2 % per gli oli d ' oliva vergini e lo 0,5 % per gli oli sanse d ' olive - per il prezzo offerto per la partita in causa . Il peso d ' acqua e d ' impurità nonchù l ' acidità sono determinati all ' atto della consegna , mediante analisi di un campione di massa .

    2 . Dalla fattura deve risultare il saldo debitore o creditore ; esso è pari alla differenza tra :

    - l ' importo provvisorio e

    - l ' importo definito del prezzo di vendita , eventualmente maggiorato dell ' indennità di magazzinaggio di cui all ' articolo 15 , lettera b ) .

    La liquidazione del saldo deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di ultimazione del ritiro dell ' olio .

    Articolo 15

    Se il ritiro dell ' olio non è concluso alla data indicata all ' articolo 13 , paragrafo 1 :

    a ) il prodotto resta in deposito , a rischio e pericolo dell ' acquirente ;

    b ) l ' acquirente versa all ' organismo d ' intervento un ' indennità di magazzinaggio calcolata in funzione del quantitativo da ritirare e di un importo da determinare per ogni periodo o frazione di periodo di 30 giorni di permanenza supplementare en deposito .

    Articolo 16

    1 . In caso di vendita per l ' esportazione , gli oli esportati non beneficiato della restituzione all ' esportazione fissata in conformità del regolamento n . 171/67/CEE . Ai sensi del regolamento ( CEE ) n . 754/76 , tali oli sono tuttavia considerati conformi al disposto dell ' articolo 2 , paragrafo 1 , dello stesso regolamento non appena sono state espletate le relative formalità doganali di esportazione .

    2 . La domanda del certificato che viene rilasciato in esito alla gara per l ' esportazione e il certificato medesimo recano nella casella 12 una delle diciture seguenti :

    « Esportazione nell ' ambito del regolamento ( CEE ) n . 2960/77 » .

    Articolo 17

    1 . In caso di raffinazione , il quantitativo aggiudicato per l ' esportazione di olio d ' oliva non trattato di cui alla sottovoce 15.07 A I della tariffa doganale comune deve corrispondere a un quantitativo determinato d 'olio d ' oliva diverso da quello trattato esportato . Tale corrispondenza si considera rispettata se la differenza fra detti quantitativi non supera la quantità risultante dall ' applicazione di una delle seguenti formule :

    a ) olio d ' oliva delle sottovoci 15.07 A I a ) e b ) espresso in olio d ' oliva della sottovoce 15.07 A II a ) :

    2 ( a - 1 ) + 2 = x

    b ) olio d ' oliva della sottovoce 15.07 A I c ) espresso in olio d 'oliva della sottovoce 15.07 A II b ) :

    2 a + 2 = x

    In tali formule :

    - « a » rappresenta l ' acidità dell ' olio non trattato ,

    - « x » rappresenta la perdita espressa in kg in rapporto a 100 kg di olio non trattato .

    2 . In caso d ' esportazione di un olio d ' oliva puro appartenente alla sottovoce 15.07 A II a ) o di una miscela d ' olio raffinato di sanse e di olio d ' oliva appartenente alla sottovoce 15.07 A II b ) , le autorità competenti dello Stato membro interessato verificano la composizione del prodotto .

    3 . I residui della raffinazione possono essere venduti sul mercato comunitario .

    Articolo 18

    1 . La cauzione di cui all ' articolo 12 , paragrafo 3 , è svincolata immediatamente , quando l ' acquirente ha fornito le prove previste dal regolamento ( CEE ) n . 1687/76 , nonchù la prova che l ' esportazione è stata effettuata sulla scorta del certificato rilasciato confomemente all ' articolo 16 , paragrafo 2 .

    Inoltre ,

    - nel caso in cui il paese di destinazione è la Svizzera o l ' Austria , o se tali paesi sono attraversati per raggiungere il luogo di destinazione e

    - in caso di gara per l ' esportazione senza precisa destinazione , quando sussistano seri dubbi circa la destinazione effettiva del prodotto ,

    lo svincolo della cauzione è subordinato alla prova dell ' importazione del prodotto in un paese terzo , salvo distruzione in corso in trasporto a seguito di un caso di forza maggiore .

    Per la presentazione di detta prova si applicano le disposizioni valide in materia di restituzioni all ' esportazione .

    2 . Se le prove di cui al paragrafo 1 non sono fornite entro sei mesi dalla data di scadenza del periodo di cui all ' articolo 1 , paragrafo 2 , e salvo caso di forza maggiore , la cauzione viene incamerata .

    Articolo 19

    Si la cauzione di cui all ' articolo 12 , paragrafo 3 , è incamerata , essa è detratta dalla spese di restituzione nel settore dell ' olio d ' oliva , mediante indicazione separata nella contabilità delle somme e dei quantitativi in causa .

    Articolo 20

    Il regolamento ( CEE ) n . 1226/77 è abrogato .

    Articolo 21

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

    L ' articolo 5 , paragrafo 3 , si applica fino al 31 dicembre 1978 .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

    Fatto a Bruxelles , il 23 dicembre 1977 .

    Per la Commissione

    Il Vicepresidente

    Finn GUNDELACH

    ( 1 ) GU n . 172 del 30 . 9 . 1966 , pag . 3025/66 .

    ( 2 ) GU n . L 175 del 29 . 6 . 1973 , pag . 5 .

    ( 3 ) GU n . 130 del 28 . 6 . 1967 , pag . 2600/67 .

    ( 4 ) GU n . L 264 del 23 . 11 . 1972 , pag . 1 .

    ( 5 ) GU n . L 141 del 9 . 6 . 1977 , pag . 20 .

    ( 6 ) GU n . L 277 del 29 . 10 . 1977 , pag . 29 .

    ( 7 ) GU n . L 89 del 2 . 4 . 1976 , pag . 1 .

    ( 8 ) GU n . L 190 del 14 . 7 . 1976 , pag . 1 .

    ( 9 ) GU n . L 285 del 9 . 11 . 1977 , pag . 5 .

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