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Document 31977R2960
Commission Regulation (EEC) No 2960/77 of 23 December 1977 on detailed rules for the sale of olive oil held by intervention agencies
Regolamento (CEE) n.2960/77 della Commissione, del 23 dicembre 1977, relativo alle modalità di vendita dell'olio d'oliva detenuto dagli organismi d'intervento
Regolamento (CEE) n.2960/77 della Commissione, del 23 dicembre 1977, relativo alle modalità di vendita dell'olio d'oliva detenuto dagli organismi d'intervento
GU L 348 del 30/12/1977, p. 46–50
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(EL, ES, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2004: This act has been changed. Current consolidated version: 01/03/1986
Regolamento (CEE) n.2960/77 della Commissione, del 23 dicembre 1977, relativo alle modalità di vendita dell'olio d'oliva detenuto dagli organismi d'intervento
Gazzetta ufficiale n. L 348 del 30/12/1977 pag. 0046 - 0050
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 9 pag. 0140
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 13 pag. 0164
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 13 pag. 0164
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 9 pag. 0140
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 19 pag. 0221
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2960/77 DELLA COMMISSIONE del 23 dicembre 1977 relativo alle modalità di vendita dell ' olio detenuto dagli organismi d ' intervento LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento n . 136/66/CEE del Consiglio , del 22 settembre 1966 , relativo all ' attuazione di un ' organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1707/73 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 11 , paragrafo 5 , visto il regolamento n . 171/67/CEE del Consiglio , del 27 giugno 1967 , relativo alle restituzioni e ai prelievi applicabili all ' esportazione dell ' olio d ' oliva ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2429/72 ( 4 ) , in particolare l ' articolo 11 ; considerando che il regolamento ( CEE ) n . 1226/77 della Commissione , dell ' 8 giugno 1977 ( 5 ) , modificato dal regolamento ( CEE ) n . 2375/77 ( 6 ) , ha fissato le modalità di vendita dell ' olio d 'oliva detenuto dagli organismi d ' intervento ; che , per consentire la vendita , dell ' olio a fini di esportazione , è d 'uopo completare detto regolamento ; che , date le numerose modifiche apportate , è opportuno , per maggiore chiarezza , sostituire il regolamento ( CEE ) n . 1226/77 con un nuovo regolamento ; considerando che la vendita sul mercato comunitario od a fini d ' esportazione degli oli d ' oliva detenuti dagli organismi d ' intervento deve aver luogo alle migliori condizioni economiche possibili e senza dar luogo a discriminazioni fra gli acquirenti della Comunità ; che a tal fine è opportuno ricorrere alla procedura di gara ; considerando tuttavia che talune situazioni particolari possono rendere opportuno il ricorso a procedure diverse dalla gara ; considerando che , per far sì che l ' olio d ' oliva sia venduto nella situazione di mercato più favorevole , è d ' uopo subordinare la vendita a una decisione adottata secondo la procedura di cui all ' articolo 38 del regolamento n . 136/66 CEE ; considerando che , qualora vi sia rischio di perturbazione del mercato , occorre prevede la possibilità di limitare il quantitativo massimo che può essere aggiudicato ai singoli operatori partecipanti ad una gara ; considerando che scopo della gara è quello di conseguire il prezzo più favorevole ; che devono essere pertanto dichiarati aggiudicatari i concorrenti che offrono i prezzi più elevati , ferma restando l ' osservanza del prezzo minimo che viene fissato tenendo conto della situazione del mercato ; che si devono inoltre prendere disposizioni per il caso in cui più offerte vertano sugli stessi quantitativi e propongano lo stesso prezzo ; che , per ogni singolo caso di vendita a fini di esportazione , possono tuttavia essere fissati più prezzi minimi , per tener conto sia della distanza del mercato della Comunità dai paesi destinatari , s delle condizioni particolari d ' importazioni esistenti in alcuni di detti paesi : considerando che è opportuno stabilire un regime conforme per quanto riguarda la fase alla quale si riferiscono i prezzi minimi di vendita dei prodotti detenuti dall ' organismo d ' intervento ; che nell ' attesa dell ' espletamento dell ' esame di questo problema , è d ' uopo mantenere il regime in vigore nel settore dell ' olio d ' oliva ; considerando che , in alcuni casi , l ' olio di sanse di oliva è conservato in deposito in recipienti di notevole volume ; che la vendita di simili quantitativi può interessare soltanto un numero limitato di operatori ; considerando che il travaso di tale olio in altri recipienti può presentare difficoltà tecniche ; che in tal caso dev ' essere data la possibilità di scaglionare la vendita dell ' olio stesso ; considerando che , ai fini di un regolare svolgimento delle operazioni di vendita , il bando di gara e le singole offerte devono recare determinate indicazioni ; considerando che la presentazione delle offerte è agevolata dal fatto che agli interessati è data la possibilità di rendersi conto delle caratteristiche dei prodotti posti in vendita ; che gli interessati devono perciò rinunciare a qualsiasi reclamo quanto alle carateristiche del prodotto che verrà lore eventualmente aggiudicato ; considerando che , per garantire l ' adempimento degli obblighi contratti con la presentazione della domanda , è opportuno disporre la costituzione disporre la costituzione di una cauzione ; considerando che il prezzo di vendita definitivo può essere calcolato soltanto a ritiro della merce ultimato , poichù il quantitativo d ' olio venduto può differire da quello effettivamente ritirato ; che , ai fini di una corretta esecuzione delle operazione di vendita , occorre che il prezzo provvisorio venga pagato prima del ritiro ; considerando che , ai fini di un rapido smaltimento dell ' olio venduto , è necessario la data a decorrere dalla quale il prodotto deve essere messo a disposizione dell ' acquirente e la data limite entro la quale deve concludersi il ritiro del prodotto medesimo , che è inoltre necessario porre a carico dell ' acquirente le conseguenze di eventuali ritardi nel ritiro ; considerando che , per garantire l ' utilizzazione e/o la destinazione dell ' olio venduto a fini di esportazione , è opportuno disporre che venga costituita una cauzione ; considerando che il prezzo minimo di gara per l ' esportazione è fissato in funzione dei prezzi del mercato mondiale ; che non devono pertanto essere concesse restituzioni all ' esportazione per l ' olio acquistato mediante gara ; considerando che l ' olio d ' oliva così esportato si trova in una situazione analoga a quella di un olio che ha beneficiato della restituzione all ' esportazione ; che tale olio non può quindi essere reimportato nella Comunità alle condizioni di cui all ' articolo 3 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 754/76 del Consiglio , del 25 marzo 1976 , relativo al trattamento tariffario applicabile alle merci in reintroduzione nel territorio doganale della Comunità ( 7 ) ; considerando che agli oli che sono stati oggetto di una gara per l ' esportazione devono applicarsi le dispozizioni del regolamento ( CEE ) n . 168/76 della Commissione , del 30 giugno 1976 , che stabilisce modalità comuni di controllo dell ' utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall ' intervento ( 8 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2448/77 ( 9 ) ; considerando che , per render possibile il controllo dell ' olio da raffinare prima dell ' esportazione , occorre accertate il rapporto esistente tra la quantità aggiudicata d ' olio non trattato e la quantità d 'olio esportata ; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 1 . Gli organismi d 'intervento possono vendere l ' olio d 'oliva da essi detenuto , soltanto dopo che la vendita sia stata decisa secondo la procedura contemplata dall ' articolo 38 del regolamento n . 136/66/CEE . Tale decisione deve precisare , fra l ' altro : - se l ' olio è venduto sul mercato comunitario od a fini d ' esportazione , - la quantità e la qualità dell ' olio posto in vendita , - la procedura di vendita , - la data o le date d ' affissione dell ' avviso di messa in vendita , - la data o le date di vendita , - se del caso , la quantità massima per la quale ciascun offerente può essere dichiarato aggiudicatario . 2 . In caso di vendita a fini d ' esportazione , l ' olio deve essere esportato entro i cinque mesi successivi al mese della vendita , senza aver subito trasformazioni o dopo una delle trasformazioni seguenti : a ) raffinazione , b ) condizionamento in imballaggi immediati di contenuto da determinate , c ) raffinazione e condizionamento in imballaggi immediati di contenuto da determinare . L ' olio di cui trattasi può essere inoltre miscelato con altri oli d 'oliva . Articolo 2 1 . La vendita dell ' olio d 'oliva detenuto dall ' organismo d 'intervento ha luogo mediante gara . Tuttavia , qualora situazioni particolari lo rendano necessario , la vendita può essere effettuata con un altro procedimento . 2 . Le condizioni e modalità della gara o di qualsiasi altro procedimento di vendita devono garantire parità di accesso e di trattamento a tutti gli interessati , in qualunque luogo della Comunità siano stabiliti . Articolo 3 1 . Per gara si intende l ' invito a presentare offerte rivolto a tutti gli interessati sotto forma di bando di gara ; ogni singola partita è aggiudicata alla persona che offre il prezzo più elevato , ferma restando l ' osservanza di un prezzo minimo . 2 . In caso di vendita per l ' esportazione , qualora la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di determinati mercati lo rendano necessario , possono essere fissati prezzi minimi differenziati secondo la destinazione . 3 . Il prezzo minimo è fissato secondo la procedura di cui all ' articolo 38 del regolamento n . 136/66/CEE : - al momento in cui è presa la decisione di apertura della gara , - oppure in base alle offerte ricevute nell ' ambito della medesima . Tuttavia , qualora il prezzo minimo non sia stato fissato nella decisione di apertura della gara , può essere deciso , secondo la stressa procedura e tenuto conto delle offerte ricevute , che la vendita non abbia luogo . Articolo 4 Ove si decida il ricorso alla procedura di gara , l ' organismo d ' intervento interessato prepara il relativo bando , il quale viene immediatamente comunicato alla Commissione . Al bando di gara è data pubblicità segnatamente mediante affissione presso la sede dell ' organismo d ' intervento interessato . Articolo 5 1 . Il bando precisa tutte le condizioni di gara , e più particolarmente : a ) il quantitativo d ' olio di ciascuna partita , b ) il nome del magazzino , il luogo in cui è depositata ciascuna partita , nonchù il numero d ' ordine di queste partite , c ) la qualità dell ' olio di ciascuna partita , d ) eventualmente , il prezzo minimo da rispettare , e ) il luogo e il termine di presentazione delle offerte , f ) la data o le date di vendita , g ) l ' importo della cauzione di cui all ' articolo 8 , h ) in caso di vendita a fini d ' esportazione , l ' importo della cauzione di cui all ' articolo 12 , paragrafo 3 . 2 . S ' intende per partita , ai sensi del presente regolamento , il quantitativo d ' olio d ' oliva contenuto in un recipiente . Tuttavia , per quanto riguarda gli oli di sanse di olive , se l ' olio contenuto un recipiente supera un quantitativo da determinare , l ' organismo d ' intervento interessato può essere autorizzato a costituire una partita con parte di tale olio . 3 . Il prezzo minimo s ' intende al netto da imposte e si riferisce a 100 kg d ' olio d ' oliva , messo in fusti appartenenti all ' acquirente e caricati su un veicolo dell ' acquirente alla porta del deposito , oppure messo in cisterne dell ' acquirente alla porta del deposito stesso . Articolo 6 Gli interessati possono esaminare nei depositi gli oli in vendita e farsene rilasciare un campione in un apposito recipiente da essi fornito , dietro pagamento di un prezzo calcolato , secondo il caso , in base al prezzo minimo fissato all ' atto dell ' apertura della gara o in base al prezzo al quale l ' olio è stato acquistato dall ' organismo d ' intervento . Il campione viene suddivisio in due flaconi etichettati , sigillati in presenza del depositario e dell ' interessato o di un suo rappresentante debitamente autorizzato . Uno dei flaconi è consegnato all ' interessato , l ' altro al depositario a fini dell ' eventuale verifica - in caso di vendita dell ' olio all ' interessato - della corrispondenza tra il prodotto oggetto della domanda e il prodotto consegnato all ' interessato , fatta salva l ' applicazione dell ' articolo 14 , paragrafo 1 , ultima frase . Articolo 7 1 . Gli interessati partecipano alla gara inviando offerta scritta all ' organismo d ' intervento , recapitata a mano contro ricevuta o spedita per raccomandata , telescritto o telegramma . 2 . Nell ' offerta devono essere indicati , in particolare : a ) il nome e l ' indirizzo postale completo dell ' offerente ; b ) il numero d ' ordine della partita o delle partite in questione , il nome del magazzino e il luogo in cui la partita o le partite sono depositate ; c ) il prezzo d ' offerta per 100 kg . 3 . Sono respinte le offerte che non propongano un prezzo perlomeno pari al prezzo minimo fissato per il prodotto . 4 . Ogni offerta deve vertere su tutto l 'olio contenuto in almeno una partita . 5 . Le offerte non possono essere ritirate . 6 . L ' offerta è valida soltanto ove sia corredata : a ) di una cauzione di gara ; b ) di una dichiarazione scritta in cui l ' offerente s ' impegna a non contestare l ' esattezza della denominazione con la quale l 'olio a cui si riferisce l ' offerta è posto in vendita . Articolo 8 1 . La cauzione di gara può essere costituita in contanti o sotto forma di garanzia prestata da un istituto di credito rispondente ai criteri fissati dallo Stato membro in cui è situato . 2 . La cauzione è svincolata se gli offerenti non sono dichiarati aggiudicatari , oppure dopo che l 'aggiudicatario ha versato il prezzo definitivo di cui all ' articolo 14 . Articolo 9 L ' olio contenuto in una partita è aggiudicato all ' offerente che ha presentato una offerta valida proponendo il prezzo più elevato . Se il prezzo più elevato è proposto da più offerenti , l ' aggiudicatario è estratto a sorte prezzo l ' organismo d 'intervento interessato . Articolo 10 L ' organismo d ' intervento interessato comunica immediatamente a tutti i concorrenti , mediante raccomandata , i risulti della loro partecipazione alla gara . Articolo 11 1 . Dopo che l 'aggiudicatario ha ricevuto la comunicazione di cui all ' articolo 10 , si provvede , in sua presenza , a sigillare il recipiente o i recipienti aggiudicati . Il recipiente o i recipienti restano sigillati fino al ritiro dell ' olio da parte dell ' acquirente . 2 . Per gli oli lampanti e di sanse , prima della sigillatura di cui al paragrafo 1 , si procede inoltre ad un ' analisi dell ' acidità in contraddittorio . Se il grado di acidità dell ' olio analizzato non corrisponde al grado di acidità dell ' olio per il quale è stato fissato il prezzo minimo , si provvede a rettificare il prezzo di vendita applicando maggiorazioni o detrazioni da stabilirsi . 3 . Qualora la sigillatura non sia effettuata in contraddittorio entro 20 giorni dalla data di spedizione della comunicazione di cui all ' articolo 10 , l ' organismo d ' intervento procede immediatamente alla sigillatura del recipiente o dei recipienti aggiudicati . Qualora l ' olio aggiudicato sia un olio lampante o di sanse , l ' organismo d ' intervento procede , prima della sigillatura , all ' analisi dell ' acidità di detto olio . Articolo 12 1 . Prima di procede al ritiro dell ' olio , e comunque entro e non oltre 30 giorno dalla data di ricezione della comunicazione di cui all ' articolo 10 , l ' acquirente deve versare all ' organismo d ' intervento l ' importo provvisorio del prezzo di vendita . Ferme restando le imposizioni interne eventualmente applicabili , detto importo è calcolato moltiplicando la quantità di cui è dichiarata composta la partita per il prezzo offerto per la partita medesima . 2 . Ove l ' importo provvisorio non venga versato all ' organismo d ' intervento entro il termine di cui al paragrafo 1 , la vendita è risolta di pieno diritto , senza formalità particolari nù dichiarazione giudiziaria . In tal caso , la cauzione di cui all ' articolo 8 è incamerata . 3 . In caso di vendita a fini d ' esportazione , l ' acquirente , prima di procede al ritiro dell ' olio , costituisce una cauzione onde garantire che l ' esportazione avrà luogo conformemente al disposto dell ' articolo 1 , paragrafo 2 . Articolo 13 1 . L ' acquirente ritira la totalità della partita aggiudicata . Il ritiro può iniziare dal momento in cui è versato l ' importo provvisorio di cui all ' articolo 12 , paragrafo 1 , e in caso di vendita per l ' esportazione , dal momento in cui è costituita la cauzione di cui all ' articolo 12 , paragrafo 3 , il ritiro deve concludersi entro un massimo di 40 giorno dalla data di vendita . 2 . Il quantativo d ' olio consegnato all ' acquirente può essere differente dal quantativo per il quale è stata presentata l ' offerta , a seconda della quantità che il recipiente può effettivamente contenere all ' atto della consegna . articolo 14 1 . Ultimo il ritiro dell ' olio , l ' organismo d ' intervento rilascia una fattura per l ' importo definito del prezzo di vendita . Ferme restando le imposizioni interne eventualmente applicabili , l ' importo definito viene calcolato moltiplicando il quantativo effettivamente ritirato - previa deduzione del peso d ' acqua e d ' impurità che superi lo 0,2 % per gli oli d ' oliva vergini e lo 0,5 % per gli oli sanse d ' olive - per il prezzo offerto per la partita in causa . Il peso d ' acqua e d ' impurità nonchù l ' acidità sono determinati all ' atto della consegna , mediante analisi di un campione di massa . 2 . Dalla fattura deve risultare il saldo debitore o creditore ; esso è pari alla differenza tra : - l ' importo provvisorio e - l ' importo definito del prezzo di vendita , eventualmente maggiorato dell ' indennità di magazzinaggio di cui all ' articolo 15 , lettera b ) . La liquidazione del saldo deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di ultimazione del ritiro dell ' olio . Articolo 15 Se il ritiro dell ' olio non è concluso alla data indicata all ' articolo 13 , paragrafo 1 : a ) il prodotto resta in deposito , a rischio e pericolo dell ' acquirente ; b ) l ' acquirente versa all ' organismo d ' intervento un ' indennità di magazzinaggio calcolata in funzione del quantitativo da ritirare e di un importo da determinare per ogni periodo o frazione di periodo di 30 giorni di permanenza supplementare en deposito . Articolo 16 1 . In caso di vendita per l ' esportazione , gli oli esportati non beneficiato della restituzione all ' esportazione fissata in conformità del regolamento n . 171/67/CEE . Ai sensi del regolamento ( CEE ) n . 754/76 , tali oli sono tuttavia considerati conformi al disposto dell ' articolo 2 , paragrafo 1 , dello stesso regolamento non appena sono state espletate le relative formalità doganali di esportazione . 2 . La domanda del certificato che viene rilasciato in esito alla gara per l ' esportazione e il certificato medesimo recano nella casella 12 una delle diciture seguenti : « Esportazione nell ' ambito del regolamento ( CEE ) n . 2960/77 » . Articolo 17 1 . In caso di raffinazione , il quantitativo aggiudicato per l ' esportazione di olio d ' oliva non trattato di cui alla sottovoce 15.07 A I della tariffa doganale comune deve corrispondere a un quantitativo determinato d 'olio d ' oliva diverso da quello trattato esportato . Tale corrispondenza si considera rispettata se la differenza fra detti quantitativi non supera la quantità risultante dall ' applicazione di una delle seguenti formule : a ) olio d ' oliva delle sottovoci 15.07 A I a ) e b ) espresso in olio d ' oliva della sottovoce 15.07 A II a ) : 2 ( a - 1 ) + 2 = x b ) olio d ' oliva della sottovoce 15.07 A I c ) espresso in olio d 'oliva della sottovoce 15.07 A II b ) : 2 a + 2 = x In tali formule : - « a » rappresenta l ' acidità dell ' olio non trattato , - « x » rappresenta la perdita espressa in kg in rapporto a 100 kg di olio non trattato . 2 . In caso d ' esportazione di un olio d ' oliva puro appartenente alla sottovoce 15.07 A II a ) o di una miscela d ' olio raffinato di sanse e di olio d ' oliva appartenente alla sottovoce 15.07 A II b ) , le autorità competenti dello Stato membro interessato verificano la composizione del prodotto . 3 . I residui della raffinazione possono essere venduti sul mercato comunitario . Articolo 18 1 . La cauzione di cui all ' articolo 12 , paragrafo 3 , è svincolata immediatamente , quando l ' acquirente ha fornito le prove previste dal regolamento ( CEE ) n . 1687/76 , nonchù la prova che l ' esportazione è stata effettuata sulla scorta del certificato rilasciato confomemente all ' articolo 16 , paragrafo 2 . Inoltre , - nel caso in cui il paese di destinazione è la Svizzera o l ' Austria , o se tali paesi sono attraversati per raggiungere il luogo di destinazione e - in caso di gara per l ' esportazione senza precisa destinazione , quando sussistano seri dubbi circa la destinazione effettiva del prodotto , lo svincolo della cauzione è subordinato alla prova dell ' importazione del prodotto in un paese terzo , salvo distruzione in corso in trasporto a seguito di un caso di forza maggiore . Per la presentazione di detta prova si applicano le disposizioni valide in materia di restituzioni all ' esportazione . 2 . Se le prove di cui al paragrafo 1 non sono fornite entro sei mesi dalla data di scadenza del periodo di cui all ' articolo 1 , paragrafo 2 , e salvo caso di forza maggiore , la cauzione viene incamerata . Articolo 19 Si la cauzione di cui all ' articolo 12 , paragrafo 3 , è incamerata , essa è detratta dalla spese di restituzione nel settore dell ' olio d ' oliva , mediante indicazione separata nella contabilità delle somme e dei quantitativi in causa . Articolo 20 Il regolamento ( CEE ) n . 1226/77 è abrogato . Articolo 21 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . L ' articolo 5 , paragrafo 3 , si applica fino al 31 dicembre 1978 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , il 23 dicembre 1977 . Per la Commissione Il Vicepresidente Finn GUNDELACH ( 1 ) GU n . 172 del 30 . 9 . 1966 , pag . 3025/66 . ( 2 ) GU n . L 175 del 29 . 6 . 1973 , pag . 5 . ( 3 ) GU n . 130 del 28 . 6 . 1967 , pag . 2600/67 . ( 4 ) GU n . L 264 del 23 . 11 . 1972 , pag . 1 . ( 5 ) GU n . L 141 del 9 . 6 . 1977 , pag . 20 . ( 6 ) GU n . L 277 del 29 . 10 . 1977 , pag . 29 . ( 7 ) GU n . L 89 del 2 . 4 . 1976 , pag . 1 . ( 8 ) GU n . L 190 del 14 . 7 . 1976 , pag . 1 . ( 9 ) GU n . L 285 del 9 . 11 . 1977 , pag . 5 .