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Document 31969R0210

    Regolamento (CEE) n. 210/69 della Commissione, del 31 gennaio 1969, relativo alle comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

    GU L 28 del 05/02/1969, p. 1–3 (DE, FR, IT, NL)
    edizione speciale inglese: serie I tomo 1969(I) pag. 28 - 30

    Altre edizioni speciali (DA, EL, ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1999; abrogato da 31999R1498 ;

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1969/210/oj

    31969R0210

    Regolamento (CEE) n. 210/69 della Commissione, del 31 gennaio 1969, relativo alle comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

    Gazzetta ufficiale n. L 028 del 05/02/1969 pag. 0001 - 0003
    edizione speciale danese: serie I capitolo 1969(I) pag. 0025
    edizione speciale inglese: serie I capitolo 1969(I) pag. 0028
    edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 4 pag. 0076
    edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 3 pag. 0059
    edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 3 pag. 0059
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 2 pag. 0165
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 2 pag. 0165


    ++++

    ( 1 ) GU n . L 148 del 28 . 6 . 1968 , pag . 13 .

    ( 2 ) GU n . L 184 del 29 . 7 . 1968 , pag . 2 .

    ( 3 ) GU n . 117 del 19 . 6 . 1967 , pag . 2269/67 .

    ( 4 ) GU n . L 166 del 15 . 7 . 1968 , pag . 6 .

    ( 5 ) GU n . L 188 del 1 * . 8 . 1968 , pag . 20 .

    REGOLAMENTO ( CEE ) N . 210/69 DELLA COMMISSIONE

    del 31 gennaio 1969

    relativo alle comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione nel settore del latte

    e dei prodotti lattiero-caseari

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE .

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

    visto il regolamento ( CEE ) n . 804/68 del Consiglio , del 27 giugno 1968 , relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ( 1 ) , in particolare l'articolo 28 ,

    considerando che l'articolo 28 del regolamento ( CEE ) n . 804/68 prevede che gli Stati membri e la Commissione si comunichino reciprocamente i dati necessari all'applicazione del suddetto regolamento ;

    considerando che per valutare l'andamento della produzione e del mercato nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari è indispensabile avere regolari informazioni relative al funzionamento delle misure d'intervento previste nel regolamento ( CEE ) n . 804/68 e in particolare all'evoluzione delle scorte dei prodotti in oggetto detenute dagli organismi d'intervento o da privati ;

    considerando che la fissazione degli aiuti per il latte scremato trasformato in caseina nonché dei prelievi e delle restituzioni è possibile solo in base a informazioni concernenti l'evoluzione dei prezzi praticati nel commercio internazionale ;

    considerando che una precisa e regolare osservazione delle correnti commerciali che consenta di valutare l'effetto delle restituzioni richiede delle informazioni relative alle esportazioni dei prodotti per i quali sono fissate delle restituzioni , in particolare per quanto riguarda le quantità che formano oggetto di aggiudicazione nell'ambito di un bando di gara ;

    considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari ,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

    Articolo 1

    1 . Gli Stati membri comunicano alla Commissione al piu tardi il 10 e 25 di ciascun mese per la quindicina precedente :

    A . I . per quanto riguarda le misure d'intervento adottate in virtù dell'articolo 6 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 804/68 :

    a ) el quantità di burro in giacenza all'inizio della quindicina in questione ;

    b ) le quantità di burro entrate e uscite dall'ammasso durante la quindicina in questione con la ventilazione delle uscite secondo i regimi ai quali esse sono sottoposte ;

    c ) le quantità di burro in giacenza alla fine della quindicina in oggetto .

    A . II . per quanto riguarda le misure d'intervento adottate in virtù dell'articolo 6 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 804/68 :

    a ) le quantita di burro e le quantità di crema convertite in equivalente burro per le quali sono stati stipulati dei contratti di ammasso durante la quindicina di cui trattasi ;

    b ) la quantita totale di burro e la quantità totale di crema convertita in equivalente burro sotto contratto alla fine della quindicina di cui trattasi ;

    B . I . per quanto concerne le misure d'intervento adottate in virtù dell'articolo 8 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 804/68 :

    a ) le quantità dei formaggi

    _ Grana Padano " fuori sale " da 30 a 60 giorni ,

    _ Grana Padano ,

    _ Parmigiano Reggiano ,

    in giacenza all'inizio della quindicina in oggetto ;

    b ) le quantità di formaggi entrati e usciti dall'ammasso durante la quindicina di cui trattasi , suddivise secondo le categorie di cui alla lettera a ) ;

    c ) le quantità di formaggi in giacenza alla fine della quindicina di cui trattasi , suddivise secondo le categorie di cui alla lettera a ) ;

    B . II . per quanto concerne le misure d'intervento adottate in virtù dell'articolo 8 , paragrafo 3 , del regolamento ( CEE ) n . 804/68 :

    a ) le quantità di formaggi

    _ Grana Padano ,

    _ ParmigianoReggiano ,

    sotto contratto all'inizio della quindicina di cui trattasi ;

    b ) le quantità di formaggi per i quali sono stati stipulati dei contratti di ammasso durante la quindicina in questione , suddivise secondo le categorie di cui alla lettera a ) ;

    c ) le quantità di formaggi per le quali sono scaduti dei contratti d'ammasso durante la quindicina di cui trattasi , suddivise secondo le categorie di cui alla lettera a ) ;

    d ) le quantita di formaggi sotto contratto alla fine della quindicina di cui trattasi , suddivise secondo le categorie di cui alla lettera a ) .

    2 . Ai sensi del presente articolo s'intende :

    a ) per quindicina precedente il 10 di ciascun mese : il periodo dal 16 alla fine del mese precedente quello della data indicata ;

    b ) per quindicina precedente il 25 di ciascun mese : il periodo dal 1 * al 15 dello stesso mese .

    Articolo 2

    Gli Stati membri comunicano alla Commissione , al piu tardi il quindicesimo giorno di ciascun trimestre , per quanto concerne il burro che ha formato oggetto di acquisti da parte degli organismi d'intervento , la classificazione , per età , delle quantita in giacenza alla fine del trimestre precedente .

    Articolo 3

    Gli Stati membri comunicano al piu tardi il 10 di ciascun mese per il mese precedente quello della comunicazione , per quanto riguarda le misure d'intervento adottate in virtù dell'articolo 7 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 804/68 :

    1 . le quantità di latte scremato in polvere in giacenza all'inizio del mese di cui trattasi , suddivise a seconda che si tratti di latte scremato in polvere fabbricato con il metodo spray o con il metodo roller ;

    2 . le quantità di latte scremato in polvere entrate e uscite dall'ammasso durante il mese di cui trattasi , suddivise secondo i metodi di fabbricazione di cui al punto 1 , con la ventilazione delle uscite secondo i regimi ai quali esse sono sottoposte ;

    3 . le quantità di latte scremato in polvere in giacenza alla fine del mese di cui trattasi , suddivise secondo i metodi di fabbricazione di cui al punto 1 .

    Articolo 4

    1 . Gli Stati membri comunicano alla Commissione , al piu tardi il 20 di ogni mese per il mese precedente quello della comunicazione :

    A . I . per quanto riguarda gli aiuti di cui all'articolo 10 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 804/68 per il latte scremato utilizzato per l'alimentazione del bestiame :

    a ) le quantità di latte scremato prodotto e lavorato in latteria e venduto ad aziende agricole in cui viene utilizzato per l'alimentazione del bestiame e per le quali sono stati chiesti degli aiuti durante il mese di cui trattasi ;

    b ) le quantità di latte scremato utilizzate per la fabbricazione degli alimenti composti per le quali sono stati chiesti degli aiuti durante il mese di cui trattasi ;

    A . II . per quanto concerne gli aiuti di cui all'articolo 10 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 804/68 per il latte scremato in polvere utilizzato per l'alimentazione del bestiame :

    a ) le quantità di latte scremato in polvere denaturato per le quali sono stati chiesti degli aiuti durante il mese di cui trattasi ;

    b ) le quantità di latte scremato in polvere utilizzato nella fabbricazione degli alimenti composti per le quali sono stati chiesti degli aiuti durante il mese di cui trattasi ;

    B . per quanto riguarda gli aiuti di cui all'articolo 11 del regolamento ( CEE ) n . 804/68 per il latte scremato trasformato in caseina , le quantità di latte scremato per le quali è stato chiesto un aiuto durante il mese di cui trattasi .

    Tuttavia , fino al 31 marzo 1970 , le comunicazioni concernenti i dati di cui al punto A I a ) possono essere effettuate al piu tardi il venticinquesimo giorno di ogni trimestre per il trimestre precedente quello della comunicazione .

    2 . Gli Stati membri comunicano alla Commissione al piu tardi il 30 gennaio di ogni anno per l'anno precedente quello della comunicazione , e per la prima volta il 10 marzo 1969 per il periodo che va dal 29 luglio al 31 dicembre 1968 , le quantità di latte scremato utilizzato per l'alimentazione del bestiame nelle aziende agricole dove e stato prodotto e per le quali sono stati chiesti aiuti in virtu dell'articolo 10 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 804/68 .

    Articolo 5

    Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro giovedi di ciascuna settimana per la settimana precedente quella della comunicazione :

    1 . i prezzi praticati sul mercato mondiale e nella Comunita per la caseina e i caseinati ;

    2 . i prezzi praticati franco frontiera della Comunita e i prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi per i prodotti lattiero-caseari .

    Articolo 6

    1 . Gli Stati membri comunicano alla Commissione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento ( CEE ) n . 804/68 , suddivisi per categorie di prodotti ai quali e applicabile una restituzione specifica ,

    a ) ogni settimana , per la settimana precedente quella della comunicazione , le quantità per le quali e stato richiesto un titolo di esportazione ,

    b ) ogni mese , per il mese precedente quello della comunicazione , le quantita esportate .

    2 . Qualora un esportatore partecipante ad un bando di gara ai sensi dell'articolo 4 , paragrafo 3 , del regolamento ( CEE ) n . 1096/68 della Commissione , del 26 luglio 1968 , relativo ai titoli d'importazione e d'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ( 2 ) abbia richiesto un titolo di esportazione e sia aggiudicatario , lo Stato membro che ha rilasciato il titolo comunica senza indugio alla Commissione :

    a ) una copia del testo del bando di gara , o , in mancanza di tale testo , una enumerazione delle condizioni in esso previste ,

    b ) le quantita da consegnare da parte del o degli esportatori , nell'ambito del bando di gara .

    Articolo 7

    La Commissione tiene a disposizione degli Stati membri i dati che questi ultimi le hanno trasmesso .

    Articolo 8

    Ai sensi del presente regolamento , per trimestre s'intendono i periodi di tre mesi aventi inizio il 1 * gennaio , 1 * aprile , 1 * luglio e 1 * ottobre di un anno .

    Articolo 9

    Il presente regolamento entra in vigore il 10 febbraio 1969 .

    Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

    Fatto a Bruxelles , il 31 gennaio 1969 .

    Per la Commissione

    Il Presidente

    Jean Rey

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