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Document 32014R0340

Regolamento di esecuzione (UE) n. 340/2014 della Commissione, del 1 o aprile 2014 , che modifica il regolamento (UE) n. 1272/2009 della Commissione per quanto riguarda talune norme in materia di intervento pubblico per alcuni prodotti agricoli in conformità del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

GU L 99 del 02/04/2014, p. 10–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/08/2016; abrog. impl. da 32016R1238

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/340/oj

2.4.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 99/10


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) n. 340/2014 DELLA COMMISSIONE

del 1o aprile 2014

che modifica il regolamento (UE) n. 1272/2009 della Commissione per quanto riguarda talune norme in materia di intervento pubblico per alcuni prodotti agricoli in conformità del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 20, lettere a), b), c) e o),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1272/2009 della Commissione (2) ha stabilito le modalità di attuazione del regime di intervento pubblico per taluni prodotti agricoli previsto dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (3). Il regolamento (CE) n. 1234/2007 è stato abrogato e sostituito dal regolamento (UE) n. 1308/2013 a decorrere dal 1o gennaio 2014.

(2)

La parte II, titolo I, capo I del regolamento (UE) n. 1308/2013 introduce una serie di modifiche al sistema di intervento pubblico applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2014.

(3)

Nei settori dei cereali e del riso, il concetto di centri d'intervento è stato abolito e il sorgo è soppresso dall'elenco dei prodotti ammissibili all'intervento pubblico.

(4)

Nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, gli acquisti all'intervento di burro e di latte scremato in polvere avverranno mediante un sistema di gare avviato dalla Commissione una volta raggiunti i quantitativi a prezzo fisso.

(5)

Nel settore delle carni bovine, la determinazione del prezzo massimo di acquisto sarà basata sul prezzo medio di mercato rilevato in uno Stato membro o in una regione di uno Stato membro. Inoltre, l'ex categoria A relativa alle carcasse di animali maschi è stata suddivisa in nuova categoria A e in una nuova categoria Z per le carcasse di bovini e introdotta nella classificazione di cui all'allegato IV del regolamento (UE) n. 1308/2013; gli animali maschi di detta categoria Z saranno ammissibili all'intervento pubblico.

(6)

È quindi opportuno attuare tali cambiamenti modificando in tal senso il regolamento (UE) n. 1272/2009.

(7)

Poiché il concetto di centri d'intervento è stato abolito, i regolamenti (UE) n. 1125/2010 (4) e (UE) n. 162/2011 (5) della Commissione sono divenuti obsoleti. Ai fini della certezza del diritto, è opportuno abrogare detti regolamenti.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 1272/2009 è così modificato:

1)

al titolo I, capo I, il titolo è sostituito dal seguente:

«Campo di applicazione, definizione e riconoscimento dei luoghi di ammasso»;

2)

l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Luoghi di ammasso all'intervento

1.   I luoghi di ammasso all'intervento (“luoghi di ammasso”) in cui sono immagazzinati i prodotti acquistati all'intervento sono sotto la responsabilità degli organismi d'intervento a norma del presente regolamento e del regolamento (CE) n. 884/2006, con particolare riguardo alle responsabilità e ai controlli di cui all'articolo 2 di quest'ultimo regolamento.

2.   Gli organismi d'intervento provvedono affinché i luoghi di ammasso soddisfino almeno le condizioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento. I luoghi di ammasso per i cereali e il riso vengono riconosciuti dagli organismi d'intervento.

3.   Conformemente all'articolo 55 del presente regolamento, le informazioni concernenti i luoghi di ammasso per i cereali e il riso vengono aggiornate e messe a disposizione degli Stati membri e del pubblico.»;

3)

l'articolo 3 è così modificato:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Requisiti dei luoghi di ammasso»;

b)

al paragrafo 1, la lettera a) è soppressa;

c)

al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Ai fini del presente paragrafo, per “capacità minima di magazzinaggio” si intende una capacità minima che può non essere disponibile in permanenza, ma che sia facilmente raggiungibile durante il periodo di acquisto all'intervento. La capacità minima di magazzinaggio si applica a tutti i cereali e a tutte le varietà di riso soggetti ad acquisti all'intervento.»;

4)

all'articolo 8, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

frumento tenero, orzo e granturco: 80 tonnellate;»

5)

l'articolo 10 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, lettera a), il punto iv) è sostituito dal seguente:

«v)

per i cereali e il riso, il luogo di ammasso riconosciuto per il quale è presentata l'offerta al costo più basso, tenuto conto del disposto dell'articolo 29; detto luogo di ammasso è diverso dal luogo di ammasso in cui si trova il prodotto al momento della presentazione dell'offerta;»

b)

al paragrafo 2, le parole «articolo 2, paragrafo 3» sono sostituite da «articolo 2, paragrafo 2»;

6)

l'articolo 16 è così modificato:

a)

Il paragrafo 2 è così modificato:

i)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

la gara per l'acquisto di frumento tenero, burro o latte scremato in polvere al di là del quantitativo massimo offerto di 3 milioni di tonnellate, 50 000 tonnellate o 109 000 tonnellate rispettivamente;»

ii)

la lettera b) è soppressa;

b)

è inserito un nuovo paragrafo 2 bis:

«2 bis   La Commissione può avviare, senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 229, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), la gara per l'acquisto di carni bovine per categoria e per Stato membro o regione di Stato membro, in base alle due rilevazioni settimanali più recenti dei prezzi di mercato, conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013. La Commissione può chiudere detta gara, seguendo la stessa procedura, per categoria e per Stato membro o regione di Stato membro, in base alle due rilevazioni settimanali più recenti dei prezzi di mercato.

(6)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.»;"

c)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Per il riso, la gara può essere limitata a varietà specifiche o ad uno o più tipi di risone di cui all'allegato II, parte I, sezione I, punto 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 (“riso a grani tondi”, “riso a grani medi”, “riso a grani lunghi A” o “riso a grani lunghi B”)»;

7)

all'articolo 21, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Per le carni bovine, non sono prese in considerazione le offerte che superano il prezzo medio di mercato per categoria, rilevato in ciascuno Stato membro o regione di Stato membro, convertito nella qualità R3 applicando i coefficienti di cui all'allegato III, parte II.»;

8)

all'articolo 26, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   In caso d'impossibilità di consegnare i cereali o il riso nel luogo di ammasso indicato dall'offerente ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), punto iv), l'organismo d'intervento designa un altro luogo di ammasso presso il quale deve avere luogo la consegna al costo più basso.»;

9)

all'articolo 31, paragrafo 2, le parole «articolo 2, paragrafo 3» sono sostituite da «articolo 2, paragrafo 2»;

10)

all'articolo 32, paragrafo 5, il punto i) è soppresso;

11)

all'articolo 47, paragrafo 3, le parole «... conformemente all'allegato I, parti IX, X e XI» sono sostituite dalle seguenti: «… conformemente all'allegato I, parti IX e XI»;

12)

l'articolo 55 è così modificato:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Organismi d'intervento e luoghi di ammasso per i cereali e il riso»;

b)

il paragrafo 1 è così modificato:

i)

la lettera b) è soppressa;

ii)

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

i luoghi di ammasso riconosciuti; nonché»;

c)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   L'elenco degli organismi d'intervento, l'elenco dei luoghi di ammasso e i relativi aggiornamenti sono resi noti agli Stati membri e al pubblico con ogni mezzo idoneo, tramite i sistemi d'informazione predisposti dalla Commissione, compresa la pubblicazione su Internet.»;

13)

l'allegato I è modificato conformemente alla parte A dell'allegato del presente regolamento;

14)

l'allegato III è modificato conformemente alla parte B dell'allegato del presente regolamento;

15)

l'elenco degli allegati è modificato conformemente alla parte C dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

I regolamenti (UE) n. 1125/2010 e (UE) n. 162/2011 sono abrogati.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o aprile 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento (UE) n. 1272/2009 della Commissione, dell'11 dicembre 2009, recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'acquisto e la vendita di prodotti agricoli all'intervento pubblico (GU L 349 del 29.12.2009, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) n. 1125/2010 della Commissione, del 3 dicembre 2010, che fissa i centri d'intervento per i cereali e modifica il regolamento (CE) n. 1173/2009 (GU L 318 del 4.12.2010, pag. 10).

(5)  Regolamento (UE) n. 162/2011 della Commissione, del 21 febbraio 2011, recante designazione dei centri d'intervento per il riso (GU L 47 del 22.2.2011, pag. 11).


ALLEGATO

A.

L'allegato I del regolamento (UE) n. 1272/2009 è così modificato:

1)

nella parte I, al secondo paragrafo, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

per orzo e granturco, i livelli fissati dalla direttiva 2002/32/CE.»;

2)

nella parte II, la colonna intitolata «Sorgo» è soppressa;

3)

la parte III è così modificata:

a)

al punto 1.1, il terzo comma è soppresso;

b)

il punto 1.2 è così modificato:

i)

alla lettera a), secondo comma, le parole «né al granturco, né al sorgo» sono sostituite dalle parole «al granturco»;

ii)

alla lettera b), secondo comma, le parole «o di sorgo» sono soppresse;

iii)

alla lettera c), secondo comma, le parole «e del sorgo» sono soppresse;

iv)

alla lettera d), il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Le definizioni relative ai grani che presentano colorazioni del germe non si applicano né all'orzo, né al granturco.»;

v)

alla lettera e), secondo comma, le parole «o di sorgo» sono soppresse;

vi)

la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f)

Chicchi volpati

Per il frumento duro, la definizione di “chicchi volpati” è quella riportata nella norma EN 15587.

La definizione di chicchi volpati non si applica né al frumento tenero, né all'orzo, né al granturco.»;

c)

al punto 1.3, secondo paragrafo, le parole «o di sorgo» sono soppresse;

d)

il punto 1.4 è così modificato:

i)

alla lettera a), secondo comma, le parole «e di sorgo» sono soppresse;

ii)

alla lettera b), secondo comma, le parole «o di sorgo» sono soppresse;

iii)

alla lettera c), secondo comma, le parole «o di sorgo» sono soppresse;

iv)

alla lettera f), il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La definizione di chicchi cariati non si applica né all'orzo, né al granturco.»;

e)

il punto 2.5 è soppresso;

4)

la parte IV è così modificata:

a)

alla lettera a), secondo trattino, le parole «e il sorgo» sono soppresse;

b)

la lettera c) è soppressa;

5)

La parte V è così modificata:

a)

nel titolo, le parole «e del sorgo» sono soppresse;

b)

il punto 1 è così modificato:

i)

al primo comma, le parole «e di 250 g per il sorgo» sono soppresse;

ii)

il quarto comma è sostituito dal seguente:

«La frazione trattenuta dal vaglio a maglie di 1,0 mm è divisa per mezzo di un separatore in modo da ottenere un campione di 100-200 g per il granturco. Pesare questo campione parziale. Stenderlo in uno strato sottile su una tavola. Estrarre con una pinzetta o una spatola gli altri cereali, i chicchi attaccati da parassiti, i chicchi scaldati per essiccamento, i chicchi germinati, i semi estranei, i chicchi avariati, le pule e le impurità di origine animale. Il chicco è quindi classificato in base alle sue condizioni.»;

iii)

al quinto comma, le parole «e di 1,8 mm di diametro per il sorgo» sono soppresse;

6)

la parte IX è così modificata:

a)

nella prima colonna della tabella I, le parole «e sorgo» sono soppresse;

b)

nella prima colonna della tabella II, le parole «e sorgo» sono soppresse;

7)

la parte X è soppressa;

8)

la parte XI è così modificata:

a)

alla lettera a), le parole «e il sorgo» sono soppresse;

b)

alla lettera c), le parole «e il sorgo» sono soppresse;

c)

alla lettera d), le parole «e il sorgo» sono soppresse;

d)

la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f)

se la percentuale di impurità varie (Schwarzbesatz) supera lo 0,5 % per il frumento duro e l'1 % per il frumento tenero, l'orzo e il granturco, si applica una riduzione di 0,1 EUR per ogni divario supplementare dello 0,1 %;»;

e)

la lettera i) è soppressa.

B.

L'allegato III del regolamento (UE) n. 1272/2009 è così modificato:

1)

nella parte I, al punto 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a)

carni ottenute da animali maschi non castrati di età pari o superiore a 12 mesi ma inferiore a 24 mesi (categoria A);

b)

carni ottenute da animali maschi castrati di età pari o superiore a dodici mesi (categoria C);

c)

carni ottenute da animali maschi di età pari o superiore a 8 mesi ma inferiore a 12 mesi (categoria Z).»;

2)

la parte V è sostituita dalla seguente:

«PARTE V

Classificazione dei prodotti

Ai fini della presente parte, la categoria Z si riferisce soltanto agli animali maschi quali descritti nella parte I, punto 1, lettera c), del presente allegato.

BELGIQUE/BELGIË

Carcasses, demi-carcasses: Hele dieren, halve dieren:

Catégorie A, classe U2/

Categorie A, klasse U2

Catégorie A, classe U3/

Categorie A, klasse U3

Catégorie A, classe R2/

Categorie A, klasse R2

Catégorie A, classe R3/

Categorie A, klasse R3

Catégorie Z, classe U2/

Categorie Z, klasse U2

Catégorie Z, classe U3/

Categorie Z, klasse U3

Catégorie Z, classe R2/

Categorie Z, klasse R2

Catégorie Z, classe R3/

Categorie Z, klasse R3

БЪЛГАРИЯ

Tрупове, половинки трупове:

категория А, клас R2

категория А, клас R3

категория Z, клас R2

категория Z, клас R3

ČESKÁ REPUBLIKA

Jatečně upravená těla, půlky jatečně upravených těl:

Kategorie A, třída R2

Kategorie A, třída R3

Kategorie Z, třída R2

Kategorie Z, třída R3

DANMARK

Hele og halve kroppe:

Kategori A, klasse R2

Kategori A, klasse R3

Kategori Z, klasse R2

Kategori Z, klasse R3

DEUTSCHLAND

Ganze oder halbe Tierkörper:

Kategorie A, Klasse U2

Kategorie A, Klasse U3

Kategorie A, Klasse R2

Kategorie A, Klasse R3

Kategorie Z, Klasse U2

Kategorie Z, Klasse U3

Kategorie Z, Klasse R2

Kategorie Z, Klasse R3

EESTI

Rümbad, poolrümbad:

Kategooria A, klass R2

Kategooria A, klass R3

Kategooria Z, klass R2

Kategooria Z, klass R3

EIRE/IRELAND

Carcases, half-carcases:

Category C, class U3

Category C, class U4

Category C, class R3

Category C, class R4

Category C, class O3

ΕΛΛΑΔΑ

Ολόκληρα ή μισά σφάγια:

Κατηγορία A, κλάση R2

Κατηγορία A, κλάση R3

Κατηγορία Z, κλάση R2

Κατηγορία Z, κλάση R3

ESPAÑA

Canales o semicanales:

Categoría A, clase U2

Categoría A, clase U3

Categoría A, clase R2

Categoría A, clase R3

Categoría Z, clase U2

Categoría Z, clase U3

Categoría Z, clase R2

Categoría Z, clase R3

FRANCE

Carcasses, demi-carcasses:

Catégorie A, classe U2

Catégorie A, classe U3

Catégorie A, classe R2

Catégorie A, classe R3

Catégorie Z, classe U2

Catégorie Z, classe U3

Catégorie Z, classe R2

Catégorie Z, classe R3

Catégorie C, classe U2

Catégorie C, classe U3

Catégorie C, classe U4

Catégorie C, classe R3

Catégorie C, classe R4

Catégorie C, classe O3

HRVATSKA

Trupovi, polovice

Kategorija A, klasa U2

Kategorija A, klasa U3

Kategorija A, klasa R2

Kategorija A, klasa R3

Kategorija Z, klasa U2

Kategorija Z, klasa U3

Kategorija Z, klasa R2

Kategorija Z, klasa R3

ITALIA

Carcasse e mezzene:

Categoria A, classe U2

Categoria A, classe U3

Categoria A, classe R2

Categoria A, classe R3

Categoria Z, classe U2

Categoria Z, classe U3

Categoria Z, classe R2

Categoria Z, classe R3

ΚΥΠΡΟΣ

Ολόκληρα ή μισά σφάγια:

Κατηγορία A, κλάση R2

Κατηγορία Z, κλάση R2

LATVIJA

Liemeņi, pusliemeņi:

A kategorija, R2 klase

A kategorija, R3 klase

Z kategorija, R2 klase

Z kategorija, R3 klase

LIETUVA

Skerdenos ir skerdenų pusės:

A kategorija, R2 klasė

A kategorija, R3 klasė

Z kategorija, R2 klasė

Z kategorija, R3 klasė

LUXEMBOURG

Carcasses, demi-carcasses:

Catégorie A, classe U2

Catégorie A, classe U3

Catégorie A, classe R2

Catégorie A, classe R3

MAGYARORSZÁG

Hasított test vagy hasított féltest:

A kategória, R2 osztály

A kategória, R3 osztály

Z kategória, R2 osztály

Z kategória, R3 osztály

MALTA

Karkassi u nofs karkassi:

Kategorija A, klassi R3

Kategorija Z, klassi R3

NEDERLAND

Hele dieren, halve dieren:

Categorie A, klasse R2

Categorie A, klasse R3

Categorie Z, klasse R2

Categorie Z, klasse R3

ÖSTERREICH

Ganze oder halbe Tierkörper:

Kategorie A, Klasse U2

Kategorie A, Klasse U3

Kategorie A, Klasse R2

Kategorie A, Klasse R3

Kategorie Z, Klasse U2

Kategorie Z, Klasse U3

Kategorie Z, Klasse R2

Kategorie Z, Klasse R3

POLSKA

Tusze, półtusze:

Kategoria A, klasa R2

Kategoria A, klasa R3

Kategoria Z, klasa R2

Kategoria Z, klasa R3

PORTUGAL

Carcaças ou meias-carcaças

Categoria A, classe U2

Categoria A, classe U3

Categoria A, classe R2

Categoria A, classe R3

Categoria Z, classe U2

Categoria Z, classe U3

Categoria Z, classe R2

Categoria Z, classe R3

ROMÂNIA

Carcase, jumătăți de carcase

categoria A, clasa R2

categoria A, clasa R3

categoria Z, clasa R2

categoria Z, clasa R3

SLOVENIJA

Trupi, polovice trupov:

Kategorija A, razred R2

Kategorija A, razred R3

Kategorija Z, razred R2

Kategorija Z, razred R3

SLOVENSKO

Jatočné telá, jatočné polovičky:

kategória A, akostná trieda R2

kategória A, akostná trieda R3

kategória Z, akostná trieda R2

kategória Z, akostná trieda R3

SUOMI/FINLAND

Ruhot, puoliruhot/Slaktkroppar, halva slaktkroppar:

Kategoria A, luokka R2/Kategori A, klass R2

Kategoria A, luokka R3/Kategori A, klass R3

Kategoria Z, luokka R2/Kategori Z, klass R2

Kategoria Z, luokka R3/Kategori Z, klass R3

SVERIGE

Slaktkroppar, halva slaktkroppar:

Kategori A, klass R2

Kategori A, klass R3

Kategori Z, klass R2

Kategori Z, klass R3

UNITED KINGDOM

I.   Great Britain

Carcases, half-carcases:

Category C, class U3

Category C, class U4

Category C, class R3

Category C, class R4

II.   Northern Ireland

Carcases, half-carcases:

Category C, class U3

Category C, class U4

Category C, class R3

Category C, class R4

Category C, class O3».

C.

L'elenco degli allegati del regolamento (UE) n. 1272/2009 è così modificato:

1)

nell'allegato I, la parte V è sostituita dalla seguente:

«Metodo di riferimento per la determinazione degli elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta nel caso del granturco»;

2)

nell'allegato I, la parte X è soppressa.


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