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Document 31996R1460
Commission Regulation (EC) No 1460/96 of 25 July 1996 establishing the detailed rules for implementing the preferential trade arrangements applicable to certain goods resulting from the processing of agricultural products, as provided for in Article 7 of Council Regulation (EC) No 3448/93
Regolamento (CE) n. 1460/96 della Commissione del 25 luglio 1996 che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi di scambi preferenziali per talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio
Regolamento (CE) n. 1460/96 della Commissione del 25 luglio 1996 che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi di scambi preferenziali per talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio
GU L 187 del 26/07/1996, p. 18–32
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)
No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2011; abrogato da 32011R0514
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Repeal | 31994R1294 | 01/07/1996 | |||
Repeal | 31994R3238 | 01/07/1996 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modified by | 31997R2495 | sostituzione | articolo 10 | 16/12/1997 | |
Repealed by | 32011R0514 |
Regolamento (CE) n. 1460/96 della Commissione del 25 luglio 1996 che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi di scambi preferenziali per talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio
Gazzetta ufficiale n. L 187 del 26/07/1996 pag. 0018 - 0032
REGOLAMENTO (CE) N. 1460/96 DELLA COMMISSIONE del 25 luglio 1996 che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi di scambi preferenziali per talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli (1), in particolare gli articoli 7, 13 e 16, considerando che la Comunità ha concluso numerosi accordi con paesi terzi che prevedono l'applicazione di elementi agricoli ridotti rispetto agli elementi agricoli fissati dalla tariffa doganale comune; considerando che il beneficio di tali riduzioni è subordinato alla condizione che le merci provengano da questi paesi a regime preferenziale; che occorre precisare in alcuni casi quali regole d'origine devono essere applicate; considerando che il beneficio di tali riduzioni è generalmente concesso nei limiti di contingenti tariffari; che occorre aprire i contingenti e precisare le modalità di applicazione di questi contingenti, in particolare al fine di garantire, da un lato, l'accesso non discriminatorio e continuo di tutti gli importatori della Comunità ai suddetti contingenti e, dall'altro, l'applicazione ininterrotta in tutti gli Stati membri delle imposizioni previste per questi contingenti fino al loro esaurimento; che ciò nonostante nulla impedisce, nell'intento di garantire la gestione comune efficace di questi contingenti, che gli Stati membri siano autorizzati a prelevare dai volumi contingentali i quantitativi necessari corrispondenti alle importazioni effettive; che, tuttavia, queste modalità di gestione esigono una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve, in particolare, potere stabilire in tempo lo stato di esaurimento dei volumi contingentali e informarne gli Stati membri; considerando che il regno del Belgio, il regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono rappresentati dall'unione economica Benelux, le operazioni relative alla gestione di tali misure possono essere effettuate da uno di questi Stati; considerando che le riduzioni concesse sono generalmente stabilite riducendo gli importi di base utilizzati per il calcolo degli elementi agricoli applicabili a talune merci specifiche; che, secondo la tariffazione fissata nel quadro dei negoziati dell'Uruguay Round, gli elementi agricoli della tariffa doganale comune sono fissati come tali e non più in funzione di quantità di prodotti di base stabilite in applicazione dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3448/93; considerando che negli scambi preferenziali si devono mantenere queste quantità per il calcolo degli elementi agricoli ridotti; considerando che il regolamento (CE) n. 3238/94 della Commissione (2) modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 478/96 (3) fissa e gestisce gli elementi mobili applicabili a certe merci, originarie dei paesi dell'Europa centrale e orientale, risultanti dalla trasformazione dei prodotti agricoli di cui agli allegati del regolamento (CE) n. 3448/93; che dopo l'entrata in vigore di tale regolamento gli elementi mobili sono stati sostituiti da elementi agricoli fissati secondo le tariffe comunitarie; che tale regolamento ha dovuto essere completato, a titolo transitorio, dal regolamento (CE) n. 1200/95 della Commissione (4); considerando che il regolamento (CE) n. 1294/94 della Commissione, del 3 giugno 1994, che stabilisce le modalità di applicazione del regime di scambi applicabile all'importazione di talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli (5), non è più applicabile alle merci importate al di fuori di accordi preferenziali; considerando che elementi agricoli ridotti sono stati introdotti negli scambi con altri paesi terzi; che occorre, per motivi di chiarezza, riprendere in un solo regolamento le disposizioni particolari applicabili agli scambi di cui agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 3448/93; che i regolamenti (CE) n. 1294/94 e (CE) n. 3238/94 devono di conseguenza essere abrogati; considerando che l'articolo 6, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 3448/93 prevede che negli scambi preferenziali l'elemento agricolo dell'imposta incorporato nei dazi «ad valorem» possa essere sostituito da un altro importo specifico; che è peraltro opportuno che tale importo non superi l'imposizione applicabile nei confronti dei paesi non preferenziali; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione delle questioni orizzontali relative agli scambi di prodotti agricoli trasformati non compresi nell'allegato II, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il presente regolamento stabilisce le regole per la determinazione degli elementi agricoli ridotti di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 3448/93, nonché l'apertura e la gestione dei contingenti aperti nel quadro di accordi preferenziali applicabili alle merci e ai prodotti oggetto del regolamento (CE) n. 3448/93. Articolo 2 Al fine di stabilire gli elementi agricoli ridotti, sono presi in considerazione i seguenti prodotti di base: - frumento tenero, - frumento duro, - segale, - orzo, - granoturco, non destinato alla semina, - riso decorticato a grani lunghi, qui di seguito denominato «riso», - zucchero bianco, - melassa, - latte in polvere all'1,5 %, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di peso netto superiore a 2,5 kg, qui di seguito denominato «PG 2», - latte in polvere, con un contenuto in peso di materie grasse del latte del 26 %, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di peso netto superiore a 2,5 kg, qui di seguito denominato «PG 3», - burro, con un contenuto in peso di materie grasse dell'82 %, qui di seguito denominato «PG 6». Articolo 3 Gli elementi agricoli ridotti considerati dal presente regolamento sono calcolati in funzione delle quantità di prodotti di base che si ritiene vengano utilizzate per la fabbricazione delle merci oggetto del presente regolamento. Tali quantità sono fissate nell'allegato I in corrispondenza di ciascuna delle pertinenti specificazioni della nomenclatura combinata. Per quanto riguarda le merci riprese nei codici della nomenclatura combinata per le quali l'allegato I del presente regolamento rinvia all'allegato II, le quantità corrispondenti sono fissate secondo quanto indicato nell'allegato II. Per queste ultime merci si applica un codice addizionale, funzione della loro composizione, come indicato nell'allegato III. Articolo 4 Le quantità di zucchero e di cereali da prendere in considerazione per il calcolo dei dazi addizionali ridotti sullo zucchero (AD S/Z) e sulla farina (AD F/M), per le merci di cui all'allegato II sono quelle indicate in tale allegato, ai punti B e C, per i contenuti, rispettivamente, di saccarosio, zucchero invertito e/o isoglucosio e di amido, fecola e/o glucosio ivi indicati. Per le altre merci, questi dazi addizionali sono ottenuti considerando unicamente i prodotti di base che appartengono, rispettivamente, al settore dello zucchero o al settore dei cereali. Articolo 5 1. Gli elementi agricoli ridotti oltre che, eventualmente, i dazi addizionali ridotti, applicabili a ogni merce che beneficia di una tale riduzione sono ottenuti moltiplicando le quantità di prodotti di base, che si ritiene siano utilizzate, per l'importo di base di cui al paragrafo 2 e sommando i risultati di tali moltiplicazioni per tutti i prodotti di base che si ritiene siano utilizzati per la merce in questione. 2. L'importazione di base da prendere in considerazione per il calcolo degli elementi agricoli ridotti oltre che, eventualmente, dei dazi addizionali ridotti, è l'importo in ecu previsto dall'accordo in questione o determinato in applicazione di tale accordo. 3. Qualora un accordo preferenziale preveda un tasso di riduzione degli elementi agricoli per merce anziché una riduzione degli importi di base, gli elementi agricoli ridotti sono calcolati tenendo conto degli elementi agricoli fissati dalla tariffa doganale comune e applicando loro la riduzione prevista dall'accordo relativo al paese interessato. 4. Nel caso in cui l'elemento agricolo ridotto oltre che, eventualmente, il dazio addizionale ridotto, determinato conformemente al paragrafo 1, risultasse inferiore a 2,4 ECU/100 kg, il valore di tale elemento e/o dazio è fissato a zero. 5. Gli importi stabiliti in applicazione del presente articolo sono pubblicati dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Salvo deroghe previste dall'accordo con il paese interessato, gli importi sono applicabili tra il 1° luglio e il 30 giugno dell'anno seguente. Tuttavia, se i dazi applicabili ai prodotti di base e i coefficienti restano invariati, gli importi stabiliti in applicazione del presente articolo sono prorogati dalla Commissione che comunica tale proroga nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Articolo 6 1. Le merci che beneficiano dell'applicazione di un elemento agricolo ridotto oltre che, se necessario, di un dazio addizionale ridotto, o di una riduzione dei dazi nei limiti di un contingente, sono determinate dall'accordo o in applicazione dell'accordo relativo al paese interessato. 2. Quando queste riduzioni sono applicabili nei limiti di un contingente, quest'ultimo è fissato o stabilito in applicazione dell'accordo interessato. Articolo 7 Se l'accordo prevede l'applicazione di un importo specifico, che formi oggetto o non formi oggetto di una riduzione nell'ambito di un contingente, e se la tariffa doganale comune della Comunità prevede l'applicazione di un dazio ad valorem, la riscossione dell'importo non può eccedere il tasso della tariffa doganale comune. Articolo 8 1. Ai fini del presente regolamento per «merci originarie» si intendono le merci che rispondono alle condizioni fissate dal: a) protocollo n. 4 allegato agli accordi europei conclusi tra la Comunità europea e, rispettivamente: - la Polonia, - l'Ungheria, - la Romania, - la Bulgaria, - la Repubblica ceca, - la Repubblica slovacca, b) protocollo n. 3 allegato agli accordi di libero scambio con: - la Lituania, - la Lettonia, - la Estonia, c) protocollo n. 3 dell'accordo di libero scambio con: - la Svizzera, - la Norvegia, - l'Islanda, d) protocollo n. 4 allegato all'accordo provvisorio tra la Comunità europea e lo Stato di Israele. 2. Negli scambi con la Turchia, le disposizioni applicabili sono quelle degli articoli 17-23 della decisione 96/142/CE del Consiglio (6), decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE/Turchia del 22 dicembre 1995 relativa all'attuazione della fase finale dell'Unione doganale. Articolo 9 Gli elementi agricoli applicabili alle merci considerate dall'allegato B del regolamento (CE) n. 3448/93, ma non considerate dalle disposizioni particolari relative agli scambi di queste merci per il paese interessato nonché gli elementi agricoli applicabili alle merci contemplate da tali disposizioni, ma per le quantità che superano i contingenti che vi sono fissati, sono quelli della tariffa doganale comune. Se il contingente riguarda una riduzione dei dazi ad valorem, i dazi applicabili a dette merci per le quantità che superano i contingenti considerati dalle disposizioni precedenti sono quelli della tariffa doganale comune o, se del caso, quelli previsti dall'accordo. Articolo 10 1. I contingenti tariffari di merci di cui al presente regolamento sono gestiti dalla Commissione, la quale può adottare tutte le misure amministrative atte a garantire una gestione efficace. 2. Se un importatore presenta in uno Stato membro una domanda d'immissione in libera pratica, comprensiva di una domanda di beneficio preferenziale per una merce considerata dal presente regolamento, e se questa dichiarazione è accettata dall'autorità doganale, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo sul volume contingentale di un quantitativo corrispondente al suo fabbisogno. Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione delle suddette dichiarazioni di immissione in libera pratica da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile lo permetta. 3. Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li versa non appena possibile nel volume contingentale corrispondente. 4. Se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile del volume contingentale, l'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande. La Commissione informa gli Stati membri dei prelievi effettuati. Articolo 11 I regolamenti (CE) n. 1294/94 e (CE) n. 3238/94 sono abrogati. Articolo 12 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica dal 1° luglio 1996. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1996. Per la Commissione Martin BANGEMANN Membro della Commissione (1) GU n. L 318 del 20. 12. 1993, pag. 18. (2) GU n. L 338 del 28. 12. 1994, pag. 30. (3) GU n. L 68 del 19. 3. 1996, pag. 10. (4) GU n. L 119 del 30. 5. 1995, pag. 8. (5) GU n. L 141 del 4. 6. 1994, pag. 12. (6) GU n. L 35 del 13. 2. 1996, pag. 1. ALLEGATO I >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO II >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO III Codice addizionale (secondo la composizione) >SPAZIO PER TABELLA>