La direttiva (UE) 2024/1799 mira a promuovere la riparazione di beni rotti o difettosi a vantaggio dei consumatori, dell’ambiente e del mercato interno dell’Unione europea (Unione).
PUNTI CHIAVE
Responsabilità dei fabbricanti
I fabbricanti sono tenuti a:
riparare, su richiesta, beni quali lavatrici e telefoni cellulari che contengono disposizioni in materia di riparazione (coperti dalla legislazione UE vigente di cui all’allegato II), a meno che la riparazione non sia impossibile;
effettuare la riparazione gratuitamente o a un prezzo ragionevole, entro un termine ragionevole;
mettere a disposizione, a un prezzo ragionevole, i pezzi di ricambio o gli strumenti che sono tenuti a fornire ai riparatori (per i beni elencati nell’allegato II);
garantire ai consumatori il libero accesso tramite un sito web ai prezzi indicativi praticati per la riparazione dei beni elencati nell’allegato II;
fornire informazioni gratuite, chiare e facilmente accessibili sui propri servizi di riparazione;
non utilizzare motivi contrattuali, hardware, software o altri motivi, quali precedenti riparazioni effettuate da terzi, come ostacoli alla riparazione senza una giustificazione legittima e obiettiva.
L’elenco dei beni di cui all’allegato II deve essere aggiornato dalla Commissione europea mediante un atto delegato entro dodici mesi dalla pubblicazione degli atti giuridici contenenti i requisiti di riparabilità.
Piattaforma online europea per le riparazioni
La direttiva istituisce una piattaforma online europea che ha lo scopo di aiutare i consumatori a trovare riparatori. Gli Stati membri dell’Unione possono decidere di far parte della piattaforma europea disponendo di una sezione nazionale dedicata sulla piattaforma oppure creando piattaforme nazionali di riparazione (in quest’ultimo caso, i collegamenti alle piattaforme nazionali saranno forniti sulla piattaforma online europea). La registrazione alla piattaforma è gratuita e volontaria.
Gli Stati membri:
sono responsabili della registrazione dei riparatori sulla piattaforma;
possono consentire la registrazione di altri soggetti (venditori di beni ricondizionati, acquirenti di beni difettosi destinati al ricondizionamento e iniziative di riparazione gestite dalla comunità, come i caffè delle riparazioni);
possono stabilire le condizioni di accesso per la registrazione sulla piattaforma.
La Commissione svilupperà un’interfaccia online comune per la piattaforma entro il e sarà responsabile della sua manutenzione tecnica e della cooperazione con i punti di contatto nazionali in ciascuno Stato membro (da comunicare/indicare entro il ).
La piattaforma diventerà pienamente operativa entro il .
Estensione della garanzia legale
Qualora si scelga la riparazione come rimedio per rendere i beni conformi, la direttiva (UE) 2024/1799 modifica la direttiva (UE) 2019/771 sui contratti di vendita di beni, richiedendo una proroga di un anno del periodo di garanzia.
Prima di fornire il rimedio per rendere i beni conformi, il venditore deve informare i consumatori in merito al loro diritto di scegliere tra la riparazione e la sostituzione, nonché alla possibile estensione del periodo di garanzia.
Norme generali
Gli Stati membri devono:
garantire che gli enti pubblici e le organizzazioni dei consumatori, ambientaliste o professionali abbiano accesso alla legge per far rispettare la normativa;
fornire informazioni al pubblico sui diritti dei consumatori ai sensi della direttiva;
introdurre almeno una misura per promuovere le riparazioni;
adottare sanzioni adeguate in caso di abuso della legge.
Modulo europeo volontario di informazione sulla riparazione
I riparatori, su richiesta, possono fornire ai consumatori il modulo gratuitamente, in un tempo ragionevole e prima della firma del contratto di riparazione.
Il modulo compilato è valido per un minimo di 30 giorni e contiene i dettagli relativi al riparatore, al lavoro, al costo e al tempo necessario, nonché altre informazioni pratiche (il modello è riportato nell’allegato I).
La Commissione presenterà una relazione sull’applicazione della direttiva entro il .
La direttiva deve essere recepita nel diritto nazionale entro il . Le norme si applicano a partire dal .
CONTESTO
Gli articoli che possono essere riparati vengono spesso gettati via. Ciò comporta ogni anno 35 milioni di tonnellate di rifiuti e 261 milioni di tonnellate di emissioni di gas serra nell’Unione. Il costo stimato per i consumatori della sostituzione (anziché della riparazione) dei prodotti è di circa 12 miliardi di euro all’anno.
La direttiva fa parte dell’obiettivo più ampio dell’Unione di rendere l’Europa il primo continente climaticamente neutro entro il 2050.
Direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni e che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e le direttive (UE) 2019/771 e (UE) 2020/1828 (GU L, 2024/1799, ).
DOCUMENTI CORRELATI
Regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che stabilisce il quadro per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili, modifica la direttiva (UE) 2020/1828 e il regolamento (UE) 2023/1542 e abroga la direttiva 2009/125/CE (GU L, 2024/1781, ).
Regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativo alla sicurezza generale dei prodotti, che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 87/357/CEE del Consiglio (GU L 135 del , pag. 1).
Regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE (GU L 191 del , pag. 1).
Le successive modifiche al regolamento (UE) 2023/1542 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE (GU L 409 del , pag. 1).
Direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE (GU L 136 del , pag. 28).
Direttiva (CE) n. 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (GU L 130 del , pag. 92).
Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (GU L 151 del , pag. 70).
Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 345 del , pag. 1).
Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del , pag. 64).
Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia (rifusione) (GU L 285 del , pag. 10).
Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva sulle pratiche commerciali sleali) (GU L 149 dell’, pag. 22).