Norme sui contratti di vendita di beni conclusi tra venditori e consumatori
SINTESI DI:
Direttiva (UE) 2019/771 relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni
QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?
Essa mira a contribuire al corretto funzionamento del mercato interno offrendo al contempo un elevato livello di protezione dei consumatori. Per farlo, stabilisce norme comuni concernenti i contratti di vendita conclusi tra venditori e consumatori.
Queste riguardano:
- conformità dei beni al contratto;
- i rimedi in caso di difetto di conformità;
- le modalità di esercizio di tali rimedi;
- le garanzie commerciali.
PUNTI CHIAVE
La legislazione si applica ai contratti di vendita* fra un consumatore ed un venditore per la fornitura di beni*.
La normativa non si applica:
- alla fornitura di un contenuto digitale* o di un servizio digitale*, a meno che non siano incorporati o interconnessi con i beni medesimi, necessari allo svolgimento delle loro funzioni e forniti all’interno dello stesso contratto di vendita (beni con elementi digitali);
- qualsiasi supporto materiale utilizzato esclusivamente come vettore del contenuto digitale (ad esempio CD, DVD ecc.).
I venditori devono garantire che i beni consegnati ai consumatori siano conformi al contratto di vendita e quindi che:
- corrispondano alla descrizione, al tipo, alla quantità e alla qualità contrattuale e possiedano la funzionalità, le altre caratteristiche previste dal contratto e siano idonei alle finalità previste; e
- rispettino i requisiti soggettivi di conformità, ovvero
- siano idonei agli scopi per i quali si impiegano di norma beni dello stesso tipo
- corrispondano al campione o modello mostrato al consumatore
- siano consegnati assieme agli accessori, istruzioni e imballaggio che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi di ricevere e
- possiedano le qualità e caratteristiche che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi.
Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore di qualsiasi difetto di conformità che si manifesta entro due anni dalla consegna. Durante il primo anno, il consumatore non è tenuto a dimostrare che il difetto esisteva al momento della consegna.
Nel caso di beni con elementi digitali:
- il venditore assicura che al consumatore siano notificati e forniti gli aggiornamenti necessari al fine di mantenere la conformità di tali beni nel periodo di tempo che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, a meno che l’elemento digitale dei beni preveda una fornitura continua, nel qual caso gli aggiornamenti devono essere forniti per tutto il periodo della fornitura;
- il venditore è responsabile per qualsiasi difetto di conformità che si manifesti entro due anni dalla consegna, a meno che l’elemento digitale venga fornito in via continuativa per un periodo più lungo, nel qual caso il venditore è responsabile per tutto il periodo di fornitura.
Se i beni presentano difetti («difetto di conformità»), il consumatore ha diritto ai seguenti rimedi:
- scelta tra riparazione e sostituzione, senza spese, entro un periodo di tempo ragionevole e senza notevoli inconvenienti. Il venditore può offrire il rimedio alternativo se quello scelto sia impossibile o imponga costi sproporzionati al venditore;
- riduzione proporzionale del prezzo;
- risoluzione del contratto, eccetto se il difetto è di lieve entità.
La garanzia commerciale:
- vincola giuridicamente il garante secondo le condizioni stabilite nella dichiarazione di garanzia commerciale e nella relativa pubblicità, a seconda di ciò che è più vantaggioso per il consumatore;
- deve essere fornita al consumatore in un linguaggio semplice e comprensibile e in modo tale da potervi accedere in futuro;
- comprende:
- una conferma che il consumatore dispone per legge di rimedi da parte del venditore, a titolo gratuito, in caso di difetto dei beni;
- nome e indirizzo del garante
- la procedura e le condizioni per l’applicazione della garanzia commerciale.
I paesi dell’UE possono:
- escludere dalle norme i beni di seconda mano venduti in aste pubbliche e gli animali vivi;
- disciplinare gli aspetti di diritto generale dei contratti o il diritto al risarcimento, nella misura in cui gli aspetti in questione non sono disciplinati dalla presente direttiva;
- consentire ai consumatori di scegliere un rimedio specifico se la non conformità dei beni si manifesta entro un periodo di tempo non superiore a 30 giorni dopo la consegna, o mantenere in vigore disposizioni specifiche sulle garanzie per i vizi occulti.
Gli Stati membri:
- non mantengono disposizioni più o meno severe per garantire al consumatore un livello di tutela diverso da quello stabilito dalla presente direttiva;
- possono mantenere in vigore o introdurre termini più lunghi sulla responsabilità del venditore rispetto a quelli previsti dalla direttiva;
- possono stabilire che, al fine di godere dei diritti del consumatore, il consumatore è tenuto a informare il venditore entro due mesi dal riscontro del difetto;
- garantiscono che esistano mezzi adeguati ed efficaci per assicurare il rispetto della presente direttiva;
- informano i consumatori sui loro diritti a norma della presente direttiva e sui mezzi per farli rispettare;
- adottano e pubblicano le misure stabilite nella legislazione entro il 1o luglio 2021.
La Commissione europea presenta una relazione sull’applicazione della presente direttiva entro il 12 giugno 2024, al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo.
Abrogazione
La direttiva (UE) 2019/771 abroga e sostituisce la direttiva 1999/44/CE (Direttiva sulla vendita e le garanzie dei beni di consumo a partire dal 1o gennaio 2022.
DA QUANDO ENTRA IN VIGORE LA DIRETTIVA?
Gli Stati membri devono applicare le norme dal 1o gennaio 2022.
CONTESTO
- La direttiva mira a trovare un equilibrio tra un elevato livello di protezione dei consumatori e una maggiore competitività delle imprese, nel rispetto del principio di sussidiarietà. Fa parte della strategia per il mercato unico digitale che fornisce un quadro ad ampio raggio per incoraggiare l’integrazione della dimensione digitale nel mercato interno.
- La legislazione integra la direttiva (UE) 2019/770 che stabilisce norme sulla fornitura di contenuti digitali e servizi digitali, compresi i contenuti digitali forniti su un supporto materiale (quali DVD, CD, chiavi USB e schede di memoria).
- Per ulteriori informazioni consultare:
TERMINI CHIAVE
Contratto di vendita: il contratto in base al quale il venditore trasferisce la proprietà di beni al consumatore in cambio del pagamento di un prezzo.
Bene:- qualsiasi bene mobile materiale, compresi acqua, gas ed elettricità quando sono messi in vendita in un volume delimitato o in quantità determinata;
- qualsiasi bene mobile materiale che incorpora o è interconnesso con un contenuto digitale o un servizio digitale in modo tale che la mancanza di detto contenuto digitale o servizio digitale impedirebbe lo svolgimento delle funzioni del bene («beni con elementi digitali»).
Contenuto digitale: i dati prodotti e forniti in formato digitale.
Servizio digitale:- un servizio che consente al consumatore di creare, trasformare, memorizzare i dati o di accedervi in formato digitale, oppure
- un servizio che consente la condivisione di dati in formato digitale caricati o creati dal consumatore o da altri utenti di tale servizio.
DOCUMENTO PRINCIPALE
Direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE (GU L 136 del 22.5.2019, pag. 28).
DOCUMENTI CORRELATI
Direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali (GU L 136 del 22.5.2019, pag. 1).
Regolamento (UE) 2017/1128 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo alla portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online nel mercato interno (GU L 168 del 30.6.2017, pag. 1).
Le successive modifiche al Regolamento (UE) 2017/1128 sono state incorporate nel documento originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo (GU L 171 del 7.7.1999, pag. 12).
Si veda la versione consolidata.
Ultimo aggiornamento: 10.09.2019