Use quotation marks to search for an "exact phrase". Append an asterisk (*) to a search term to find variations of it (transp*, 32019R*). Use a question mark (?) instead of a single character in your search term to find variations of it (ca?e finds case, cane, care).
La direttiva (UE) 2019/771 mira a garantire il corretto funzionamento del mercato interno dell’Unione europea (Unione), offrendo al contempo un elevato livello di protezione. Per farlo, stabilisce norme comuni concernenti i contratti di vendita conclusi tra venditori e consumatori.
Esse comprendono:
la conformità dei beni al contratto;
la disponibilità di rimedi in caso di non conformità;
le modalità di esercizio di tali rimedi;
le garanzie commerciali.
La direttiva (UE) 2024/1799, che stabilisce norme comuni per promuovere la riparazione di beni, modifica la direttiva (UE) 2019/771. Intende facilitare l’accesso dei consumatori alla riparazione per evitare la sostituzione, rendendo i servizi di riparazione più accessibili, trasparenti e attraenti.
PUNTI CHIAVE
La normativa si applica ai contratti di vendita1 tra un consumatore e un venditore per la fornitura di beni2.
alla fornitura di contenuti digitali3 o servizi digitali4, a meno che non siano incorporati o interconnessi con i beni medesimi, necessari allo svolgimento delle loro funzioni e forniti all’interno dello stesso contratto di vendita (beni con elementi digitali);
a qualsiasi supporto materiale utilizzato esclusivamente come vettore del contenuto digitale (ad es. CD, DVD, ecc.).
I venditori devono garantire che i beni consegnati ai consumatori siano conformi al contratto di vendita e quindi che:
corrispondano a quanto concordato nel contratto, per esempio alla descrizione, al tipo, alla quantità e alla qualità, possiedano le caratteristiche previste dal contratto e siano idonei alle finalità previste; e
rispettino i requisiti soggettivi di conformità, ovvero:
siano idonei agli scopi per i quali si impiegano di norma beni dello stesso tipo,
corrispondano al campione o modello mostrato al consumatore,
siano consegnati assieme ad accessori, istruzioni e imballaggio che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi di ricevere e
possiedano le qualità e caratteristiche che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, anche in conformità alla direttiva di modifica (UE) 2024/1799, in relazione alla durabilità, riparabilità, funzionalità, compatibilità e sicurezza normale per i beni dello stesso tipo.
I venditori sono responsabili di qualsiasi difetto di conformità che si manifesta entro due anni dalla consegna. Durante il primo anno, il consumatore non è tenuto a dimostrare che il difetto esisteva al momento della consegna.
Nel caso di beni con elementi digitali:
i venditori deve notificare e fornire al consumatore tutti gli aggiornamenti necessari al fine di mantenere la conformità di tali beni nel periodo di tempo che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, a meno che l’elemento digitale dei beni preveda una fornitura continua, nel qual caso gli aggiornamenti devono essere forniti per tutto il periodo della fornitura;
i venditori sono responsabili di qualsiasi difetto di conformità che si manifesta entro due anni dalla consegna, a meno che l’elemento digitale venga fornito in via continuativa per un periodo più lungo, nel qual caso il venditore è responsabile per tutto il periodo di fornitura.
ai sensi della direttiva di modifica (UE) 2024/1799, quando un venditore offre al consumatore la scelta tra riparazione e sostituzione come mezzo per rendere un bene conforme e il consumatore opta per la riparazione, il periodo di responsabilità è prorogato una volta di 12 mesi.
Se i beni sono difettosi (non conformità), il consumatore ha diritto ai seguenti rimedi:
una scelta tra riparazione e sostituzione dei beni: entrambi i servizi devono essere gratuiti ed eseguiti entro un termine ragionevole dal momento in cui il venditore è stato informato dal consumatore in merito alla non conformità e senza notevoli inconvenienti per il consumatore, tenendo conto della natura e della finalità dei beni;
durante la riparazione, a seconda della natura specifica del bene in questione, in particolare se il consumatore deve averne la disponibilità continua, il venditore può fornire gratuitamente al consumatore un bene sostitutivo, compreso un bene rigenerato, sotto forma di prestito;
il venditore può fornire, su richiesta esplicita del consumatore, un bene rigenerato per adempiere all’obbligo di sostituire il bene.
Il venditore può offrire un rimedio alternativo se quello scelto sia impossibile o imponga costi sproporzionati al venditore. Ciò potrebbe comportare:
una riduzione proporzionale del prezzo;
la risoluzione del contratto, eccetto se il difetto è di lieve entità.
Garanzie commerciali:
vincolano giuridicamente il garante secondo le condizioni stabilite nella dichiarazione di garanzia commerciale e nella relativa pubblicità, a seconda di ciò che è più vantaggioso per il consumatore;
devono essere fornite al consumatore in un linguaggio semplice e comprensibile e in modo da potervi fare riferimento in futuro;
comprendono:
una conferma che il consumatore dispone per legge di rimedi da parte del venditore, a titolo gratuito, in caso di difetto dei beni;
il nome e l’indirizzo del garante;
la procedura e le condizioni per l’applicazione della garanzia commerciale.
escludere dalle norme i beni di seconda mano venduti in aste pubbliche e gli animali vivi;
disciplinare gli aspetti di diritto generale dei contratti o il diritto al risarcimento, nella misura in cui gli aspetti in questione non sono disciplinati dalla presente direttiva;
consentire ai consumatori di scegliere un rimedio specifico se la non conformità dei beni si manifesta entro un periodo di tempo non superiore a 30 giorni dopo la consegna, o mantenere in vigore disposizioni specifiche sulle garanzie per i vizi occulti.
Gli Stati membri:
non mantengono misure, incluse delle disposizioni di tutela del consumatore più severe o meno severe, che divergono da quanto stabilito dalla presente direttiva;
possono mantenere in vigore o introdurre termini più lunghi sulla responsabilità del venditore rispetto a quelli previsti dalla direttiva;
possono stabilire che, al fine di godere dei diritti del consumatore, il consumatore è tenuto a informare il venditore entro due mesi dal riscontro del difetto;
garantiscono l’esistenza di mezzi adeguati ed efficaci per assicurare il rispetto della normativa;
informano i consumatori sui loro diritti a norma della presente direttiva e sui mezzi per farli rispettare;
dovevano adottare e pubblicare le misure stabilite nella normativa entro il .
Abrogazione
La direttiva (UE) 2019/771 ha abrogato e sostituito la direttiva 1999/44/CE a partire dal .
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LE NORME?
La direttiva (UE) 2019/771 doveva essere recepita nel diritto nazionale entro il . Le norme della direttiva si applicano dal .
La direttiva di modifica (UE) 2024/1799 deve essere recepita nel diritto nazionale entro il e si applicherà a partire da quel giorno.
CONTESTO
La direttiva mira a trovare un equilibrio tra un elevato livello di protezione dei consumatori e una maggiore competitività delle imprese, nel rispetto del principio di sussidiarietà.
La normativa integra la direttiva (UE) 2019/770 che stabilisce norme sulla fornitura di contenuti digitali e servizi digitali, compresi i contenuti digitali forniti su un supporto materiale (quali DVD, CD, chiavi USB e schede di memoria).
Contratto di vendita. Un contratto in base al quale il venditore trasferisce la proprietà di beni al consumatore in cambio del pagamento di un prezzo.
Beni. Qualsiasi bene mobile materiale, compresi acqua, gas ed elettricità quando sono messi in vendita in un volume delimitato o in quantità determinata; qualsiasi bene mobile materiale che incorpora o è interconnesso con un contenuto digitale o un servizio digitale in modo tale che la mancanza di detto contenuto digitale o servizio digitale ne impedirebbe lo svolgimento delle funzioni (beni con elementi digitali).
Contenuto digitale. Dati prodotti e forniti in formato digitale.
Servizio digitale. Un servizio che consente al consumatore di creare, trasformare, memorizzare i dati o di accedervi in formato digitale, oppure un servizio che consente la condivisione di dati in formato digitale caricati o creati dal consumatore o da altri utenti di tale servizio.
DOCUMENTO PRINCIPALE
Direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE (GU L 136 del , pag. 28).
DOCUMENTI CORRELATI
Direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali (GU L 136 del , pag. 1).
Regolamento (UE) 2017/1128 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativo alla portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online nel mercato interno (GU L 168 del , pag. 1).
Le successive modifiche al regolamento (UE) 2017/1128 sono state integrate nel documento originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.