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Intende proteggere i consumatori da infrazioni transfrontaliere delle norme in materia di tutela dei consumatori modernizzando la cooperazione delle autorità nazionali competenti dei paesi nell’UE, nello Spazio economico europeo (SEE) e nell’Associazione europea di libero scambio (EFTA) tra di loro e con la Commissione europea.
Le nuove norme contribuiscono a incrementare la fiducia dei consumatori e delle imprese nel commercio elettronico all’interno dell’UE.
Abroga e sostituisce il regolamento (CE) n. 2006/2004 a partire dal .
Il regolamento riguarda le 26 normative dell’UE che tutelano gli interessi dei consumatori elencate nel suo allegato (nel futuro potranno esserne aggiunte di nuove al fine di estendere l’ambito di applicazione del regolamento a nuovi settori legislativi) e si applica nel caso di infrazioni a tali normative.
Queste infrazioni possono essere:
L’infrazione può essere un atto o un’omissione e può essere cessata prima che l’esecuzione cominci o sia completata.
Ciascun paese dell’UE deve designare e fornire le risorse per:
I paesi dell’UE possono inoltre coinvolgere degli organismi designati, se del caso, per raccogliere informazioni riguardanti un’infrazione o per adottare misure di esecuzione, a certe condizioni del regolamento.
Il regolamento elenca i poteri di indagine e di esecuzione minimi delle autorità competenti, compreso il potere di ottenere impegni da parte di un operatore a porre fine all’infrazione o a fornire dei rimedi ai consumatori interessati.
Inoltre, le autorità potranno anche:
Per quanto concerne le infrazioni intra-UE, il regolamento stabilisce la procedura per la richiesta di informazioni e le misure di esecuzione da un paese dell’UE all’altro.
Le autorità devono rispondere alle richieste di informazioni entro 30 giorni, salvo diversamente convenuto, e devono applicare le misure di esecuzione appropriate senza indugio e normalmente entro sei mesi. Il regolamento riguarda inoltre le condizioni in base alle quali simili richieste possono essere rifiutate.
Qualora vi sia un ragionevole sospetto di infrazione diffusa, le autorità interessate devono informare senza indugio la Commissione, altre autorità competenti e gli uffici di collegamento e avviare un’azione coordinata secondo gli accordi, con un coordinatore designato.
La Commissione deve segnalare qualsiasi presunta infrazione di cui sia venuta a conoscenza alle autorità nazionali. Qualora vi sia un sospetto di infrazione a livello dell’UE su larga scala, le autorità nazionali devono condurre le adeguate indagini e avviare un’azione coordinata nel caso in cui da tali indagini emerga che possa verificarsi un’infrazione. Le azioni coordinate intese ad affrontare infrazioni diffuse aventi una dimensione unionale devono essere sempre coordinate dalla Commissione.
I paesi dell’UE possono rifiutare di partecipare a un’azione coordinata, per esempio nel caso in cui ci siano già dei procedimenti giudiziari o un’indagine abbia rilevato che gli effetti effettivi o potenziali della presunta infrazione sono trascurabili in quel paese.
Il regolamento introduce inoltre un nuovo sistema di segnalazione dei mercati a livello dell’UE, affinché sia possibile rilevare minacce emergenti più rapidamente. Questo nuovo sistema di segnalazione combina il sistema già esistente ai sensi del regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori [Regolamento (CE) n. 2006/2004] con uno scambio più ampio di informazioni pertinenti e necessarie.
Inoltre, anche determinati organismi esterni (come associazioni dei consumatori e degli operatori, centri europei dei consumatori e organismi designati cui i paesi dell’UE o la Commissione hanno conferito questi poteri) potranno formulare delle segnalazioni («segnalazioni esterne»). In tal modo viene ampliato il ruolo delle parti interessate nell’esecuzione delle norme a tutela dei consumatori.
Le autorità possono inoltre decidere di condurre indagini a tappeto1 per rilevare infrazioni, ma esse devono essere normalmente coordinate dalla Commissione.
Le autorità possono richiedere direttamente a terzi i dati pertinenti, in conformità alla direttiva 2000/31/CE (sul commercio elettronico) e nel rispetto della legislazione in materia di protezione dei dati [Regolamento (CE) n. 45/2001 sul Garante europeo della protezione dei dati, Regolamento (UE) 2016/679 — regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) e direttiva (UE) 2016/680 — Tutela dei dati personali usati dalla polizia e dalle autorità di giustizia penale].
Esso si applica dal .
Per ulteriori informazioni, si consulti:
Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 345 del , pag. 1-26)
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