This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Conferisce alle organizzazioni o agli enti pubblici designati dagli Stati membri dell’Unione europea i poteri per chiedere provvedimenti inibitori o provvedimenti risarcitori per conto di gruppi di consumatori attraverso azioni rappresentative (comprese azioni rappresentative transfrontaliere). Ciò include la richiesta di risarcimento ai professionisti che violano i diritti dei consumatori in settori quali i servizi finanziari, i viaggi e il turismo, l’energia, la salute, le telecomunicazioni e la protezione dei dati, a seconda di quanto opportuno e previsto dal diritto dell’Unione o nazionale.
Poiché sia i procedimenti giudiziari sia i procedimenti amministrativi potrebbero tutelare in modo efficace ed efficiente gli interessi collettivi dei consumatori, è lasciato alla discrezione degli Stati membri decidere se un’azione rappresentativa possa esse esperita tramite procedimento giudiziario o amministrativo, o tramite entrambi, a seconda del pertinente ambito giuridico o del settore economico in questione.
Enti legittimati
Gli Stati membri designano gli enti che saranno autorizzati a proporre azioni rappresentative per conto dei consumatori (enti legittimati).
Per essere autorizzati a intentare azioni rappresentative in uno Stato membro diverso da quello in cui l’ente legittimato stesso è stato designato (azione transfrontaliera), gli enti legittimati dovrebbero:
Gli Stati membri possono inoltre applicare i suddetti criteri agli enti legittimati designati anticipatamente e autorizzati a proporre specifiche azioni rappresentative nazionali (nello Stato membro di designazione). Gli Stati membri possono inoltre designare enti legittimati ad hoc per proporre un’azione rappresentativa nazionale specifica.
La Commissione europea pubblica l’elenco degli enti legittimati a intentare azioni rappresentative transfrontaliere su un portale online, aggiornato ove necessario.
Provvedimenti inibitori
un provvedimento inibitorio è un provvedimento provvisorio o definitivo teso a far cessare o a vietare una pratica. Entrambi possono essere utilizzati per interrompere una pratica esistente o vietare una pratica imminente. Può inoltre prevedere (a seconda del diritto nazionale) l’obbligo a rendere pubblica la decisione o la dichiarazione rettificativa degli organi giurisdizionali.
L’ente legittimato non è tenuto a provare le perdite o i danni effettivi subiti dai singoli consumatori lesi dalla violazione, o la condotta intenzionale o negligente del professionista.
Provvedimenti risarcitori
Un provvedimento risarcitorio impone al professionista di offrire rimedi quali un indennizzo, la riparazione, la sostituzione, una riduzione del prezzo, la risoluzione del contratto o il rimborso del prezzo pagato, a seconda di quanto opportuno e previsto dal diritto dell’Unione o nazionale.
Gli Stati membri garantiscono che:
Tali rimedi non pregiudicano eventuali rimedi supplementari che non sono stati oggetto dell’azione rappresentativa.
Al fine di evitare un conflitto di interessi nel caso in cui il provvedimento risarcitorio sia finanziato da un terzo, gli Stati membri che consentono tale tipo di finanziamento garantiscono in particolare che:
Transazioni
Gli Stati membri devono garantire che:
Spese relative ai procedimenti
Sanzioni
Gli Stati membri devono:
Abrogazione
La direttiva (UE) 2020/1828 abroga la direttiva 2009/22/CE (si veda la sintesi) a partire dal 25 giugno 2023.
È in vigore dal 24 dicembre 2020. Deve entrare in vigore negli Stati membri entro il 25 dicembre 2022 ed essere applicata negli Stati membri a partire dal 25 giugno 2023.
La direttiva fa parte del pacchetto «New Deal per i consumatori».
Per ulteriori informazioni, si veda:
Direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE (GU L 409 del 4.12.2020, pag. 1).
Modifiche successiva alla direttiva 2020/1828/UE sono state integrate nel documento originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Ultimo aggiornamento: 02.05.2023