Stabiliscono le condizioni alle quali gli aiuti di Stato concessi dagli Stati membri dell’Unione europea (Unione) a sostegno del settore della pesca e dell’acquacoltura possono essere considerati compatibili con il mercato unico dell’Unione.
Gli orientamenti fanno parte di un pacchetto di norme riviste per il settore dell’agricoltura, della silvicoltura, della pesca e dell’acquacoltura. Per quanto riguarda il settore della pesca e dell’acquacoltura, le nuove norme mirano ad allineare gli aiuti di Stato alle priorità strategiche dell’Unione, in particolare alla politica comune della pesca, al Fondo europeo per gli affari marittimi e l’acquacoltura e al Green Deal europeo (si veda la sintesi).
PUNTI CHIAVE
Valutazione della compatibilità
Gli orientamenti stabiliscono i criteri per identificare dove gli aiuti di Stato possono essere compatibili con le norme dell’Unione, in particolare:
gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo economico del settore della pesca e dell’acquacoltura, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse, a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE);
gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera a) del TFUE;
gli aiuti intesi a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali e da eventi eccezionali a norma dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b) del TFUE.
Il regolamento (UE) 2021/1139, che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, esenta taluni pagamenti effettuati dagli Stati membri ai sensi di tale regolamento dal controllo degli aiuti di Stato.
Ambito di applicazione
Gli orientamenti si applicano a:
tutti gli aiuti concessi al settore della pesca e dell’acquacoltura, comprese le componenti di aiuti a finalità regionale che riguardano il settore della pesca e dell’acquacoltura;
regimi di aiuti e aiuti individuali;
tutte le imprese, indipendentemente dalle loro dimensioni.
Gli orientamenti escludono le imprese in difficoltà a meno che non si applichi un’eccezione.
aiuti a favore di lavoratrici e lavoratori svantaggiati o con disabilità;
aiuti a finalità regionale agli investimenti nelle regioni ultraperiferiche;
aiuti connessi a prodotti finanziari sostenuti dal fondo InvestEU;
aiuti de minimis (piccoli importi di aiuti di Stato) conformi al regolamento (UE) n. 717/2014, come modificato dal regolamento (UE) 2023/2391 della Commissione (si veda la sintesi).
Orientamenti rivisti
Gli orientamenti rivisti definiscono nel dettaglio le norme di valutazione della compatibilità ed elencano le categorie di aiuti da valutare. Essi comprendono alcune modifiche significative:
norme più ampie riguardanti le malattie animali nell’acquacoltura, consentendo di concedere aiuti per le malattie emergenti e per la lotta contro le specie invasive;
nuove categorie di aiuti, quali gli aiuti per le misure riguardanti la flotta e l’arresto delle attività di pesca e gli aiuti per gli investimenti in attrezzature di sicurezza per i pescherecci nelle regioni ultraperiferiche dell’Unione.
Modalità d’applicazione
La Commissione autorizzerà soltanto regimi di aiuti di durata limitata. I regimi di aiuti in linea di principio non devono essere applicati per più di sette anni.
I regimi con un bilancio di aiuti di Stato o che hanno rappresentato spese superiori a 150 milioni di euro in un dato anno o che ammontano a 750 milioni di euro per la loro durata totale devono effettuare una valutazione ex post.
Gli Stati membri devono tenere una documentazione dettagliata di tutte le misure di aiuto e presentare alla Commissione relazioni annuali.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO GLI ORIENTAMENTI?
Comunicazione della Commissione — Orientamenti per gli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell’acquacoltura (GU C 107 del , pag. 1).
DOCUMENTI CORRELATI
Regolamento (UE) 2022/2473 della Commissione, del , che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura (GU L 327 del , pag. 82).
Regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004 (GU L 247 del , pag. 1).
Regolamento (UE) n. 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (GU L 107 del , pag. 30).
Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del , relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell’acquacoltura (GU L 190 del , pag. 45).
Le successive modifiche al regolamento (UE) n. 717/2014 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Regolamento (UE) 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del , pag. 22).