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Regolamento generale di esenzione per categoria

SINTESI DI:

Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

Il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, noto come regolamento generale di esenzione per categoria (GBER), stabilisce le condizioni che consentono agli Stati membri dell’Unione europea (Unione) di destinare importi significativi di aiuti pubblici a una vasta gamma di progetti e attività senza dover richiedere l’autorizzazione preventiva alla Commissione europea.

Conferma che i regimi di aiuti e gli aiuti individuali e ad hoc che soddisfano tali condizioni sono compatibili con il mercato interno e non devono essere notificati alla Commissione ai sensi dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

PUNTI CHIAVE

Ambito di applicazione

  • Il regolamento annovera le seguenti categorie di aiuti:
    • aiuti con finalità regionale:
    • aiuti a favore delle piccole e medie imprese (PMI);
    • progetti nazionali, regionali e locali tra diversi Stati membri (cooperazione territoriale europea);
    • aiuti per l’accesso delle PMI ai finanziamenti,;
    • aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione;
    • gli aiuti alla formazione;
    • aiuti all’assunzione e all’occupazione di lavoratori svantaggiati e con disabilità;
    • aiuti per la protezione dell’ambiente;
    • aiuti per ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali;
    • aiuti per i trasporti a favore dei residenti in regioni remote;
    • aiuti per le infrastrutture a banda larga;
    • aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio;
    • aiuti per le infrastrutture sportive e ricreative multifunzionali;
    • aiuti per le infrastrutture locali;
    • aiuti per gli aeroporti regionali;
    • aiuti ai porti;
    • aiuti connessi a prodotti finanziari sostenuti dal fondo InvestEU1.
  • Esclude dal regolamento generale di esenzione, pur consentendo esenzioni specifiche, alcuni regimi di aiuti che forniscono sostegno finanziario pubblico a:
    • vari programmi regionali, della pesca, dell’acquacoltura e dell’agricoltura, nonché aiuti per la chiusura di miniere di carbone non competitive;
    • aiuti attinenti all’esportazione;
    • la promozione delle merci nazionali rispetto alle importazioni;
    • le imprese in difficoltà2 o oggetto di un ordine di recupero pendente3 da parte della Commissione.
  • Esso fornisce inoltre le definizioni dei termini tecnici utilizzati in ciascuna delle sedici categorie di aiuti ammissibili.

Norme comuni

Il regolamento stabilisce le seguenti norme comuni per beneficiare del regolamento generale di esenzione per categoria:

  • soglie di notifica: l’aiuto non può superare massimali finanziari specifici, oltre ai quali ogni aiuto individuale deve essere notificato alla Commissione e approvato prima di poter essere concesso;
  • trasparenza: deve essere possibile calcolare con precisione l’equivalente sovvenzione lordo, tra cui sovvenzioni, contributi in conto interessi o prestiti, senza dover effettuare una valutazione dei rischi;
  • effetto di incentivazione: i beneficiari devono presentare una domanda scritta di aiuto allo Stato membro prima di impegnarsi in merito al progetto o all’attività e le grandi imprese che richiedono un aiuto ad hoc devono dimostrare in che modo l’aiuto le aiuterà ad ampliare le loro attività esistenti;
  • intensità di aiuto e costi ammissibili: qualora l’aiuto sia limitato a una determinata intensità massima dei costi ammissibili, il calcolo si basa su cifre al lordo di qualsiasi imposta o altri oneri e supportate da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate;
  • cumulo: nel determinare il rispetto delle soglie di notifica e delle intensità massime di aiuto, vengono prese in considerazione tutte le fonti di aiuti di Stato a un’attività o a un progetto;
  • pubblicazione e informazioni: gli Stati membri devono pubblicare, su un sito web nazionale o regionale, i dettagli degli aiuti che essi concedono, tra cui:
    • sostegno individuale di oltre 100 000 euro,
    • qualsiasi sostegno di oltre 500 000 euro ai progetti finanziari nell’ambito del fondo InvestEU, o
    • oltre 10 000 euro per le attività agricole, di pesca o di acquacoltura;
  • revoca dell’esenzione per categoria: se uno Stato membro concede un aiuto in base al regolamento senza rispettarne i criteri, la Commissione può revocare il diritto di tale Stato membro di concedere un aiuto nell’ambito di una o più categorie di aiuti soggette ad esenzione per categoria;
  • relazioni: gli Stati membri sono tenuti a trasmettere alla Commissione:
    • attraverso il sistema di notifica elettronica della Commissione, le informazioni sintetiche su ciascuna misura di aiuto esentata a norma del presente regolamento nel formato standardizzato di cui all’allegato II, entro venti giorni lavorativi dalla sua entrata in vigore;
    • una relazione annuale in formato elettronico, sull’applicazione del presente regolamento.
  • Controllo: gli Stati membri devono tenere registri dettagliati e documenti giustificativi di tutti gli aiuti concessi dal regolamento per dieci anni, in modo che la Commissione possa controllare gli aiuti concessi.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

È entrato in vigore il .

CONTESTO

Come regola generale, con l’eccezione degli importi di modesta entità, gli aiuti di Stato devono essere notificati e approvati dalla Commissione prima della concessione. Il regolamento relativo all’esenzione per categoria mira a ridurre gli oneri amministrativi delle autorità nazionali e locali e a incoraggiare gli Stati membri a incanalare gli aiuti verso la crescita economica, senza dare ai beneficiari un ingiusto vantaggio competitivo. Al contempo, aiuta la Commissione a concentrare il controllo ex ante degli aiuti di Stato sugli aiuti che presentano un maggiore rischio di distorcere la competizione tra Stati membri.

Il regolamento è stato modificato sei volte dopo la sua adozione originale.

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

  1. Fondo InvestEU. Esso sostiene gli investimenti pubblici e privati in quattro settori strategici: infrastrutture sostenibili, ricerca, innovazione e digitalizzazione, PMI, investimenti e competenze sociali.
  2. Impresa in difficoltà. Si tratta di un’impresa che non è più in grado di pagare i suoi creditori.
  3. Ordine di recupero. La Commissione, se ritiene che l’aiuto sia illegale, chiede a uno Stato membro di recuperare l’aiuto dal beneficiario.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del , che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del , pag. 1).

Le successive modifiche al regolamento (UE) n. 651/2014 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

ultimo aggiornamento:

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