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Document 32020R0594

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/594 della Commissione del 30 aprile 2020 che autorizza gli accordi e le decisioni riguardanti le misure di stabilizzazione del mercato nel settore degli alberi vivi e altre piante, bulbi, radici e simili, fiori recisi e fogliame ornamentale

C/2020/2883

GU L 140 del 4.5.2020, p. 17–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/594/oj

4.5.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 140/17


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/594 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 2020

che autorizza gli accordi e le decisioni riguardanti le misure di stabilizzazione del mercato nel settore degli alberi vivi e altre piante, bulbi, radici e simili, fiori recisi e fogliame ornamentale

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 222,

considerando quanto segue:

(1)

L’Unione è leader nella produzione di alberi vivi e altre piante, bulbi, radici e simili, fiori recisi e fogliame ornamentale (in appresso «prodotti florovivaistici»). Nel 2019 il valore totale della produzione dell’Unione è stato di 20 miliardi di EUR.

(2)

Circa l’85 % della produzione florovivaistica dell’Unione è destinato al mercato interno; il restante 15 % viene esportato verso paesi terzi.

(3)

La catena di approvvigionamento del settore florovivaistico è fortemente interconnessa e dipende da un’organizzazione logistica fluida ed efficiente in grado di assicurare il funzionamento del sistema di mercato per prodotti che in ampia misura sono per natura deperibili.

(4)

Inoltre, la produzione e le vendite di prodotti florovivaistici sono caratterizzate dalla stagionalità. La produzione florovivaistica avviene prevalentemente in primavera per occasioni particolari come la Festa della mamma o Pasqua; le piante da interno sono appositamente prodotte in vasi più piccoli per adattarsi alla domanda stagionale. Il picco di vendita si verifica di norma in primavera. Per alcuni sottosettori, come quelli delle piante annuali da giardino e dei fiori recisi, dal 40 % all’80 % delle vendite avviene nel periodo marzo-giugno.

(5)

A seguito dell’attuale pandemia di Covid-19 e delle notevoli restrizioni alla circolazione delle persone messe in atto dagli Stati membri, il settore florovivaistico è colpito da una perturbazione economica che sta causando difficoltà finanziarie e problemi di liquidità ai produttori.

(6)

La diffusione della malattia e le misure in atto limitano la disponibilità di manodopera, segnatamente per il trasporto, compromettendo in particolare le fasi di produzione, raccolta, messa all’asta e vendita di prodotti florovivaistici.

(7)

La chiusura obbligatoria dei mercati all’aperto, dei centri florovivaistici e dei negozi al dettaglio specializzati, nonché la chiusura delle strutture ricettive e la cancellazione di eventi e celebrazioni, ha interrotto anche le attività del settore florovivaistico. Non si prevede che la parziale riapertura dei centri florovivaistici e dei negozi al dettaglio specializzati in alcuni Stati membri modifichi sostanzialmente questa situazione, in quanto la catena di approvvigionamento è fortemente interconnessa e dipende dal funzionamento della logistica e da un numero limitato di impianti di magazzinaggio. Le misure di distanziamento sociale rimarranno prevedibilmente in vigore nei prossimi mesi e continueranno a incidere sia sulla logistica dei trasporti che sulle vendite, in quanto nei negozi potranno entrare meno consumatori. Inoltre, sono già state cancellate manifestazioni importanti quali mostre florovivaistiche annuali programmate per i prossimi mesi e si stanno annullando altre occasioni sociali, come i matrimoni, che di norma richiedono addobbi floreali.

(8)

Inoltre gli acquirenti nell’Unione e sul mercato mondiale stanno annullando i contratti e ritardando la stipula di nuovi contratti in previsione di un ulteriore calo dei prezzi. Le esportazioni risentono infine di problemi logistici, in quanto l’inizio della pandemia di Covid-19 in Cina ha comportato una notevole congestione nei porti di questo paese e altrove. Si prevede che il numero delle cancellazioni di spedizioni marittime continuerà ad aumentare almeno fino a giugno 2020, con conseguenti difficoltà a reperire container, aumento considerevole delle tariffe e rinvio delle spedizioni per gli esportatori.

(9)

Tale squilibrio tra l’offerta e la domanda sta generando una perturbazione economica nel settore florovivaistico. A seguito di tale squilibrio si è verificato un brusco calo della domanda di prodotti florovivaistici che ha avuto ripercussioni gravi e immediate sul mercato. Complessivamente la domanda di prodotti florovivaistici sul mercato dell’Unione è diminuita dell’80 %. L’attività delle aste ne ha risentito notevolmente. Il mercato all’asta dei Paesi Bassi, che tratta il 35 % di tutte le vendite dell’Unione, ha registrato a metà marzo 2020 una riduzione dell’85 % del fatturato. Pur registrando qualche segnale di ripresa, il fatturato di tale mercato nei Paesi Bassi rimane del 30 % inferiore a quello di metà aprile 2019. In altri Stati membri, quali il Belgio e la Francia, le aste e i mercati all’ingrosso hanno chiuso. Oltretutto, in taluni Stati membri, ad esempio i Paesi Bassi, si segnala la distruzione su larga scala di piante da giardino, che non si possono conservare in magazzino, e di fiori recisi, che sono deperibili e stagionali. Ne è conseguito un brusco calo dei prezzi sui mercati all’asta dei Paesi Bassi. Nella settimana dal 16 al 22 marzo 2020, quando il mercato è crollato, i prezzi risultavano inferiori di quasi il 60 % a quelli della stessa settimana del 2019. Inoltre, nelle settimane dal 23 al 29 marzo, dal 30 marzo al 5 aprile e dal 6 al 12 aprile 2020 i prezzi sono rimasti inferiori del 36 % - 23 % a quelli delle corrispondenti settimane del 2019.

(10)

Le circostanze descritte portano a definire tali conseguenze come un periodo di grave squilibrio del mercato.

(11)

Al fine di aiutare il settore florovivaistico a trovare un equilibrio in questo periodo di grave squilibrio del mercato, è opportuno autorizzare per un periodo di sei mesi gli accordi e le decisioni di agricoltori, associazioni di agricoltori, associazioni di dette associazioni, organizzazioni di produttori riconosciute, associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute e organizzazioni interprofessionali riconosciute in tale settore. Le misure previste comprendono: i) ritiro dal mercato o distribuzione gratuita; ii) promozione comune; e iii) pianificazione della produzione temporanea.

(12)

Tali accordi e decisioni potrebbero comprendere: i) ritiri collettivi dal mercato ai fini della distruzione ordinata di prodotti florovivaistici; ii) misure di promozione che invitano i consumatori ad acquistare prodotti florovivaistici; e iii) pianificazione collettiva della produzione per coordinare l’impianto di prodotti florovivaistici in vista della futura revoca delle restrizioni.

(13)

È opportuno che gli accordi e le decisioni siano autorizzati temporaneamente per un periodo di sei mesi. Trattandosi del periodo durante il quale verrà raccolta e commercializzata la maggior parte dei prodotti florovivaistici, è questo il periodo in cui le misure avranno prevedibilmente l’impatto più significativo.

(14)

A norma dell’articolo 222, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013, l’autorizzazione è concessa se non compromette il funzionamento del mercato interno e se gli accordi e le decisioni sono intesi esclusivamente a stabilizzare il settore. Tali condizioni specifiche escludono gli accordi e le decisioni che, direttamente o indirettamente, comportano una compartimentazione dei mercati, una discriminazione fondata sulla nazionalità o una fissazione dei prezzi. Se gli accordi e le decisioni non soddisfano o non soddisfano più tali condizioni, ad essi si applica l’articolo 101, paragrafo 1, del trattato.

(15)

È opportuno che l’autorizzazione di cui al presente regolamento copra tutta l’Unione, dato che il grave squilibrio del mercato riguarda l’intero territorio di quest’ultima.

(16)

Affinché gli Stati membri siano in grado di valutare se gli accordi e le decisioni non compromettono il funzionamento del mercato interno e sono intesi esclusivamente a stabilizzare il settore florovivaistico, è opportuno che alle autorità competenti, comprese le autorità garanti della concorrenza, dello Stato membro che ha la più alta percentuale di volume stimato della produzione florovivaistica disciplinato da tali accordi o decisioni vengano fornite informazioni in merito agli accordi conclusi e alle decisioni adottate nonché al volume di produzione e al periodo di tempo interessati.

(17)

Poiché il grave squilibrio di mercato si sta verificando nel periodo in cui ha luogo la maggioranza delle vendite del settore florovivaistico, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.

(18)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Fatte salve le disposizioni dell’articolo 152, paragrafo 1 bis, dell’articolo 209, paragrafo 1, e dell’articolo 210, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli agricoltori, le associazioni di agricoltori, le associazioni di dette associazioni, le organizzazioni di produttori riconosciute, le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute e le organizzazioni interprofessionali riconosciute nel settore degli alberi vivi e altre piante, bulbi, radici e simili, fiori recisi e fogliame ornamentale («settore florovivaistico») sono autorizzati a concludere accordi e ad adottare decisioni comuni riguardanti i ritiri dal mercato e la distribuzione gratuita, la promozione comune e la pianificazione della produzione temporanea per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che gli accordi e le decisioni di cui all’articolo 1 non compromettano il corretto funzionamento del mercato interno e siano intesi esclusivamente a stabilizzare il settore florovivaistico.

Articolo 3

L’ambito geografico della presente autorizzazione è il territorio dell’Unione.

Articolo 4

1.   Non appena sono conclusi gli accordi o adottate le decisioni di cui all’articolo 1, gli agricoltori, le associazioni di agricoltori, le associazioni di dette associazioni, le organizzazioni di produttori riconosciute, le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute e le organizzazioni interprofessionali riconosciute interessati comunicano tali accordi o decisioni alle autorità competenti dello Stato membro che ha la più alta percentuale di volume stimato della produzione florovivaistica disciplinato da tali accordi o decisioni, con indicazione dei seguenti elementi:

a)

il volume di produzione stimato oggetto dell’accordo o della decisione;

b)

il periodo di attuazione previsto.

2.   Entro 25 giorni dalla fine del periodo di sei mesi di cui all’articolo 1, gli agricoltori, le associazioni di agricoltori, le associazioni di dette associazioni, le organizzazioni di produttori riconosciute, le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute e le organizzazioni interprofessionali riconosciute interessati comunicano il volume della produzione florovivaistica effettivamente contemplato dagli accordi o dalle decisioni alle autorità competenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3.   A norma del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione (2) gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a)

entro cinque giorni dalla fine di ciascun periodo mensile, gli accordi e le decisioni di cui hanno avuto comunicazione ai sensi del paragrafo 1 nel corso di tale periodo;

b)

entro 30 giorni dalla fine del periodo di sei mesi di cui all’articolo 1, un riepilogo degli accordi e delle decisioni attuati nel corso di tale periodo.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione, del 20 aprile 2017, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti e che modifica e abroga alcuni regolamenti della Commissione (GU L 171 del 4.7.2017, pag. 113).


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