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Document 32023R1020

    Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1020 della Commissione del 24 maggio 2023 che modifica il regolamento (UE) n. 965/2012 per quanto riguarda le operazioni con elicotteri nell’ambito del servizio medico di emergenza (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2023/3195

    GU L 137 del 25.5.2023, p. 1–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1020/oj

    25.5.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 137/1


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1020 DELLA COMMISSIONE

    del 24 maggio 2023

    che modifica il regolamento (UE) n. 965/2012 per quanto riguarda le operazioni con elicotteri nell’ambito del servizio medico di emergenza

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 27, paragrafo 1, e l’articolo 31, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione (2) stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativi alle operazioni di volo e, tra l’altro, alle operazioni con elicotteri nell’ambito del servizio medico di emergenza (HEMS). Tali requisiti tecnici e procedure amministrative dovrebbero essere aggiornati per garantire che riflettano lo stato dell’arte negli sviluppi e nelle migliori pratiche nel settore delle operazioni di volo.

    (2)

    I servizi medici di emergenza con elicotteri sono tra le operazioni più impegnative dal punto di vista della sicurezza, in quanto la missione consiste spesso in un volo verso un sito senza preventiva ricognizione, in qualsiasi condizione meteorologica e in tempi ristretti allo scopo di effettuare un salvataggio. Tali operazioni dovrebbero essere regolamentate in modo da rimanere sempre sicure.

    (3)

    Le operazioni di soccorso di emergenza non medico con elicotteri, che comprendono le operazioni di soccorso in montagna ma non la ricerca e il soccorso di velivoli in difficoltà, sono altrettanto impegnative se svolte nelle stesse condizioni delle operazioni con elicotteri nell’ambito del servizio medico di emergenza. Quando rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/1139, le operazioni di soccorso di emergenza non medico con elicotteri dovrebbero pertanto essere disciplinate allo stesso modo dei servizi medici di emergenza con elicotteri.

    (4)

    Sulla base dei dati disponibili, il rischio di incidenti dovuti a un ambiente visivo degradato, comprese le operazioni effettuate in condizioni meteorologiche avverse e di notte, nonché il rischio di collisione presso un luogo di incidente o di soccorso, dovrebbero essere ulteriormente attenuati mediante requisiti in materia di equipaggiamenti, procedure operative standard e addestramento dell’equipaggio.

    (5)

    È opportuno garantire che le deroghe ai criteri di prestazione per gli elicotteri si applichino solo ai siti ospedalieri preesistenti istituiti prima dell’entrata in vigore del regolamento (UE) n. 965/2012, affinché possa essere raggiunto il livello di sicurezza adeguato. Nei siti ospedalieri che attualmente beneficiano di tali deroghe, gli ostacoli dovrebbero rimanere sotto sorveglianza ed essere accettabili dal punto di vista della sicurezza.

    (6)

    Gli attuali requisiti in materia di prestazioni e ossigeno per quanto riguarda il servizio medico di emergenza con elicotteri in alta quota e le operazioni di soccorso in montagna di cui al regolamento (UE) n. 965/2012 non consentono operazioni in alta quota, tuttavia, dovrebbe essere possibile soccorrere le persone a qualsiasi altitudine. È pertanto opportuno modificare i requisiti applicabili.

    (7)

    Conformemente all’articolo 140, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1139, il regolamento (UE) n. 965/2012 deve essere adattato al regolamento (UE) 2018/1139 per quanto riguarda la definizione di aeromobile a motore complesso inclusa nel regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), abrogato dal regolamento (UE) 2018/1139. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 965/2012.

    (8)

    Gli operatori che attualmente effettuano operazioni HEMS e le autorità competenti responsabili della certificazione e della sorveglianza di tali operazioni avranno bisogno di tempo sufficiente per attuare pienamente le modifiche di cui al presente regolamento. L’applicabilità delle disposizioni introdotte dal presente regolamento relative alle operazioni HEMS è pertanto differita di un anno. Inoltre, l’applicabilità di alcune disposizioni specifiche che richiedono un periodo di attuazione più lungo, come quelle che introducono nuove approvazioni o nuovi equipaggiamenti, nuovi requisiti di prestazione o di addestramento, è ulteriormente differita.

    (9)

    Il regolamento (CE) 216/2008 ha abrogato la direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4). La direttiva 2004/36/CE era stata attuata dai regolamenti (CE) n. 768/2006 (5)e (CE) n. 351/2008 della Commissione (6). Le disposizioni di questi ultimi regolamenti sono state sostituite dal regolamento (UE) n. 965/2012, ma non sono mai state esplicitamente abrogate. È pertanto necessario abrogare tali regolamenti.

    (10)

    L’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea ha preparato un progetto di atto di esecuzione e lo ha presentato alla Commissione unitamente al parere n. 08/2022 (7) in conformità all’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139.

    (11)

    I requisiti stabiliti nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’applicazione delle norme comuni di sicurezza nel settore dell’aviazione civile, istituito dall’articolo 127 del regolamento (UE) 2018/1139,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Modifiche del regolamento (UE) n. 965/2012

    Il regolamento (UE) n. 965/2012 è così modificato:

    1)

    all’articolo 6, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

    «6.   In deroga all’allegato IV, norma CAT.POL.H.225, e fino al 25 maggio 2028, le attuali operazioni con elicotteri da o verso un sito di interesse pubblico (SIP) possono essere effettuate alle condizioni stabilite dagli Stati membri quando le dimensioni del SIP, la configurazione degli ostacoli o l’elicottero non consentono di soddisfare i requisiti per un’operazione con prestazione di classe 1.

    Gli Stati membri comunicano alla Commissione e all’Agenzia le condizioni che vengono applicate.»

    ;

    2)

    gli allegati I, II, III, IV, V, VII e VIII sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Abrogazione

    I regolamenti (CE) n. 768/2006 e (CE) n. 351/2008 sono abrogati a decorrere dal 14 giugno 2023.

    Articolo 3

    Entrata in vigore e applicabilità

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 25 maggio 2024.

    Tuttavia:

    a)

    il punto 5, lettera b), dell’allegato si applica a decorrere dal 25 maggio 2026;

    b)

    il punto 5, lettera d), dell’allegato del presente regolamento si applica a decorrere dal 25 maggio 2028 per quanto riguarda la modifica dell’allegato V, punto SpA.HEMS.110, lettera e), del regolamento (UE) n. 965/2012;

    c)

    il punto 5, lettera f), dell’allegato del presente regolamento si applica solo alle operazioni HEMS di cui all’allegato I, punto 61, lettera b), del regolamento (UE) n. 965/2012 a decorrere dal 25 maggio 2028;

    d)

    il punto 5, lettera g), dell’allegato del presente regolamento si applica solo alle operazioni HEMS di cui all’allegato I, punto 61, lettera b), del regolamento (UE) n. 965/2012 a decorrere dal 25 maggio 2026;

    e)

    i punti 6 e 7 dell’allegato si applicano a decorrere dal 14 giugno 2023.

    f)

    gli Stati membri possono decidere di utilizzare il modulo di cui all’allegato II, appendice II, del regolamento (UE) n. 965/2012, modificato dal punto 2, lettera b), dell’allegato del presente regolamento solo quando rilasciano nuovi certificati di operatore aereo o apportano modifiche ai certificati esistenti, conformemente all’allegato II, punti ARO.GEN.310 o ARO.GEN.330, del regolamento (UE) n. 965/2012.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2023

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)   GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.

    (2)  Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 296 del 25.10.2012, pag. 1).

    (3)  Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1).

    (4)  Direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 76).

    (5)  Regolamento (CE) n. 768/2006 della Commissione, del 19 maggio 2006, recante attuazione della direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari e relativo alla gestione del sistema informativo (GU L 134 del 20.5.2006, pag. 16).

    (6)  Regolamento (CE) n. 351/2008 della Commissione, del 16 aprile 2008, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente alla definizione delle priorità per le ispezioni a terra degli aeromobili che utilizzano aeroporti comunitari (GU L 109 del 19.4.2008, pag. 7).

    (7)  https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions


    ALLEGATO

    Gli allegati I, II, III, IV, V, VII e VIII del regolamento (UE) n. 965/2012 sono così modificati:

    1)

    l’allegato I è così modificato:

    a)

    il punto 61 è sostituito dal seguente:

    «61)

    “Volo HEMS”, un volo effettuato da un elicottero che opera con un’approvazione HEMS, in cui il trasporto immediato e rapido è essenziale e il cui scopo è uno dei seguenti:

    a)

    fornire assistenza medica di emergenza mediante il trasporto di:

    i)

    personale medico;

    ii)

    forniture mediche (attrezzature, sangue, organi, medicinali);

    iii)

    persone malate o ferite e altre persone direttamente coinvolte;

    b)

    effettuare un’operazione in cui una persona si trova ad affrontare un rischio per la salute, imminente o previsto, posto dall’ambiente ed è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

    i)

    tale persona deve essere salvata o rifornita;

    ii)

    persone, animali o attrezzature devono essere trasportati da e verso il sito operativo HEMS;»;

    b)

    è inserito il seguente punto 61 bis:

    «61 bis)

    “Operazione HEMS HEC”, operazioni di volo e a terra finalizzate al trasporto di una o più persone come carico esterno umano (HEC) nell’ambito di un volo HEMS;»;

    c)

    il punto 62 è sostituito dal seguente:

    «62)

    “Base operativa HEMS”, un aeroporto in cui i membri dell’equipaggio e l’elicottero HEMS possono essere in standby per operazioni HEMS;»;

    d)

    il punto 63 è sostituito dal seguente:

    «63)

    “Sito operativo HEMS”, un sito selezionato dal comandante durante un volo HEMS per un’operazione HEMS HEC o per un atterraggio o un decollo;»;

    e)

    il punto 118 è sostituito dal seguente:

    «118)

    “membro d’equipaggio tecnico”, membro d’equipaggio che è impiegato in operazioni di trasporto aereo commerciale HEMS, HEMS HEC, HHO oppure NVIS, diverso dall’equipaggio di condotta o di cabina, assegnato dall’operatore a compiti di assistenza nell’aeromobile o a terra, allo scopo di assistere il pilota durante operazioni HEMS, HEMS HEC, HHO o NVIS, che possono richiedere l’impiego a bordo di equipaggiamenti specifici;»;

    f)

    è aggiunto il seguente nuovo punto 129:

    «129)

    “aeromobile a motore complesso”:

    a)

    un velivolo:

    con una massa massima certificata al decollo superiore a 5 700 kg, o

    certificato per una configurazione massima di sedili passeggeri superiore a diciannove, o

    certificato per operare con equipaggio minimo di almeno due piloti, o

    dotato di uno o più motori a turbogetto o più di un motore a turboelica, o

    b)

    un elicottero certificato:

    i)

    per una massa massima al decollo superiore a 3 175 kg, o

    ii)

    per una configurazione massima di sedili passeggeri superiore a nove, o

    iii)

    per operare con equipaggio minimo di almeno due piloti, o

    c)

    un aeromobile a rotore basculante;»;

    2)

    l’allegato II è così modificato:

    a)

    la norma ARO.OPS.220 è sostituita dalla seguente:

    «ARO.OPS.220

    Approvazione delle operazioni con elicotteri da o verso un sito di interesse pubblico

    a)

    Al ricevimento di una richiesta di rilascio o di modifica di un’approvazione per un’operazione con elicotteri da o verso un sito di interesse pubblico, l’autorità competente valuta la domanda in conformità all’allegato IV, norma CAT.POL.H.225, ed effettua ogni ulteriore valutazione dell’operatore ritenuta necessaria.

    b)

    L’approvazione di cui all’allegato IV, norma CAT.POL.H.225, comprende un elenco dei siti di interesse pubblico e dei tipi di elicotteri specificati dall’operatore e ai quali si applica l’approvazione.

    c)

    L’approvazione si applica solo ai siti di interesse pubblico istituiti prima del 1o luglio 2002 o ai siti di interesse pubblico istituiti prima del 28 ottobre 2014 e per i quali è stata notificata alla Commissione e all’Agenzia una deroga all’allegato IV, norma CAT.POL.H.225, concessa a norma dell’articolo 6, paragrafo 6.

    d)

    In caso di notifica o scoperta di modifiche alla configurazione degli ostacoli in un sito di interesse pubblico, l’autorità competente valuta se le approvazioni che ha concesso per le operazioni con elicotteri da o verso tale sito restino valide. Qualora modifiche permanenti della configurazione degli ostacoli abbiano un impatto fortemente negativo sulla sicurezza, si applicano le seguenti disposizioni:

    1)

    l’autorità competente limita i privilegi delle pertinenti approvazioni concesse ai sensi dell’allegato IV, norma CAT.POL.H.225, al fine di escludere le operazioni con elicotteri da e verso tale sito e rimuovere il sito dall’elenco allegato all’approvazione in conformità alla lettera b);

    2)

    il sito non può più ottenere l’approvazione quale sito di interesse pubblico ai sensi dell’allegato IV, norma CAT.POL.H.225;

    3)

    in caso di rimozione dei nuovi ostacoli, gli operatori possono chiedere o chiedere nuovamente l’approvazione di un’operazione con elicotteri ai sensi dell’allegato IV, norma CAT.POL.H.225, per il sito in questione.

    e)

    L’autorità competente non concede un’approvazione ai sensi dell’allegato IV, norma CAT.POL.H.225, per un sito di interesse pubblico precedentemente oggetto di operazioni con prestazioni di classe 1 a seguito di una modifica della configurazione degli ostacoli.»;

    b)

    l’appendice II è sostituita dalla seguente:

    «Appendice II

    Image 1

    Image 2

    (1)

    Numeri di telefono dell’autorità competente, incluso il prefisso del paese. Se disponibili, devono essere forniti l’indirizzo e-mail e il fax.

    (2)

    Inserire il numero del certificato di operatore aereo (COA) associato.

    (3)

    Inserire il nome di registrazione dell’operatore e la denominazione commerciale dell’operatore, se diversa. Inserire “Operante come” prima della denominazione commerciale.

    (4)

    Data del rilascio delle specifiche delle operazioni (gg-mm-aaaa) e firma del rappresentante dell’autorità competente.

    (5)

    Inserire la denominazione ICAO di marca, modello e serie, o serie master, se è stata designata una serie (ad esempio, Boeing-737-3K2 o Boeing-777-232), dell’aeromobile.

    (6)

    Le marche di immatricolazione sono elencate nelle specifiche delle operazioni o nel manuale delle operazioni. Nel secondo caso le specifiche delle operazioni devono fare riferimento alla pagina corrispondente nel manuale delle operazioni. Nel caso in cui non tutte le approvazioni specifiche riguardino il modello dell’aeromobile, le marche di immatricolazione dell’aeromobile possono essere inserite nella colonna “Osservazioni” della pertinente approvazione specifica.

    (7)

    Altro tipo di trasporto da specificare (ad esempio, servizio medico di emergenza).

    (8)

    Elenco delle aree geografiche dell’operazione autorizzata (mediante coordinate geografiche o rotte specifiche, regione di informazione di volo o confini nazionali o regionali).

    (9)

    Elenco delle limitazioni speciali applicabili (per esempio, solo in VFR, solo di giorno ecc.).

    (10)

    Elencare in questa colonna i criteri più permissivi per ciascuna approvazione o tipo di approvazione (con i criteri appropriati).

    (11)

    Inserire la RVR minima di decollo approvata in metri. Deve essere usata una riga per ciascuna approvazione se vengono rilasciate approvazioni differenti.

    (12)

    Inserire la categoria di avvicinamento di precisione applicabile: CAT II o CAT III. Inserire la RVR minima in metri e la DH in piedi. Deve essere usata una riga per ciascuna categoria di avvicinamento.

    (13)

    Inserire il credito operativo applicabile: SA CAT I, SA CAT II, EFVS ecc. Inserire la RVR minima in metri e la DH in piedi. Deve essere usata una riga per ciascun credito operativo.

    (14)

    La casella non applicabile (N/A) può essere selezionata solo se il ceiling massimo dell’aeromobile è inferiore a FL290.

    (15)

    Attualmente le operazioni a lungo raggio (ETOPS) riguardano soltanto gli aeromobili bimotore. La casella non applicabile (N/A) può quindi essere selezionata soltanto se il modello dell’aeromobile ha più o meno di due motori.

    (16)

    Possono essere indicati anche la distanza limite (in NM) e il tipo di motore.

    (17)

    Navigazione basata su requisiti di prestazione (PBN): deve essere usata una riga per ciascuna approvazione specifica relativa ad operazioni PBN complesse (ad esempio RNP AR APCH), con le limitazioni appropriate elencate nelle colonne “Specifiche” e/o “Osservazioni”. Le approvazioni riferite a procedure specifiche di RNP AR APCH possono essere elencate nelle specifiche delle operazioni o nel manuale delle operazioni. Nel secondo caso le specifiche delle operazioni devono fare riferimento alla pagina corrispondente nel manuale delle operazioni.

    (18)

    Specificare se l’approvazione specifica è limitata a determinati fine pista e/o aeroporti.

    (19)

    Inserire la specifica combinazione della cellula o del motore.

    (20)

    Approvazione relativa alla conduzione del corso di addestramento e agli esami che devono essere completati da chi richiede un attestato di equipaggio di cabina, come specificato nell’allegato V (Parte CC) del regolamento (UE) n. 1178/2011.

    (21)

    Approvazione relativa al rilascio di attestati di equipaggio di cabina, come specificato nell’allegato V (Parte CC) del regolamento (UE) n. 1178/2011.

    (22)

    Inserimento dell’elenco di applicazioni EFB di tipo B accompagnato dal riferimento hardware (per EFB portatili). L’elenco è contenuto nelle specifiche delle operazioni o nel manuale delle operazioni. Nel secondo caso le specifiche delle operazioni devono fare riferimento alla pagina corrispondente nel manuale delle operazioni.

    (23)

    Il nome della persona o dell’organizzazione responsabile del mantenimento dell’aeronavigabilità dell’aeromobile e un riferimento al regolamento che prevede tale attività, ad esempio il regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, allegato I (Parte M), capitolo G.

    (24)

    Si possono inserire qui altre approvazioni o altri dati, utilizzando una riga (o un blocco di più righe) per ciascuna autorizzazione (ad esempio, operazioni di atterraggio corto, operazioni di avvicinamento ripido, distanza di atterraggio richiesta ridotta, operazioni con elicotteri da/verso un sito di interesse pubblico, operazioni con elicotteri su un ambiente ostile situato al di fuori di un’area congestionata, operazioni con elicotteri senza la garanzia di poter effettuare un atterraggio forzato in sicurezza, operazioni con angoli di inclinazione laterale aumentati, distanza massima da un aeroporto adeguato per velivoli bimotore senza un’approvazione ETOPS).

    MODULO 139 AESA versione 8

    »;

    3)

    l’allegato III è così modificato:

    a)

    la norma ORO.TC.110 è così modificata:

    i)

    la lettera b) è sostituita dalla seguente:

    «b)

    A seguito del completamento degli addestramenti iniziale, di conversione da parte dell’operatore e sulle differenze, e dopo gli eventuali voli di familiarizzazione richiesti, ciascun membro d’equipaggio tecnico deve sottoporsi a un controllo al fine di dimostrare la propria competenza nello svolgere le procedure normali e di emergenza.»;

    ii)

    sono aggiunte le seguenti lettere d) ed e):

    «d)

    I controlli successivi all’addestramento di conversione da parte dell’operatore e agli eventuali voli di familiarizzazione richiesti devono essere effettuati prima di operare come membro d’equipaggio tecnico richiesto in operazioni HEMS, HHO o NVIS.

    e)

    Il controllo del membro d’equipaggio tecnico volto a dimostrare la sua competenza nello svolgere le procedure normali e di emergenza è valido 12 mesi di calendario.»;

    b)

    la norma ORO.TC.130 è sostituita dalla seguente:

    «ORO.TC.130

    Voli di familiarizzazione

    Se l’addestramento di conversione da parte dell’operatore non comprende l’addestramento su un aeromobile/FSTD, ciascun membro d’equipaggio tecnico deve effettuare voli di familiarizzazione.»;

    4)

    l’allegato IV è così modificato:

    a)

    la norma CAT.POL.H.215 è così modificata:

    i)

    la lettera a) è sostituita dalla seguente:

    «a)

    La massa dell’elicottero e la traiettoria di volo in tutti i punti lungo la rotta, con il motore critico inoperativo e le condizioni meteorologiche previste per il volo, devono permettere di soddisfare uno o più dei seguenti punti:

    1)

    se ci si aspetta di condurre il volo in qualunque momento senza il contatto visivo con la superficie, la massa dell’elicottero deve permettere un rateo di salita di almeno 50 ft/minuto con il motore critico inoperativo a un’altitudine di almeno 300 m (1 000 ft), o 600 m (2 000 ft) in zone di montagna, sul suolo e sugli ostacoli pertinenti lungo la rotta;

    2)

    se ci si aspetta di condurre il volo senza il contatto visivo con la superficie, la traiettoria di volo deve permettere all’elicottero di continuare il volo dall’altitudine di crociera a un’altezza di 300 m (1 000 ft) su un sito di atterraggio dove si possa effettuare l’atterraggio conformemente alla norma CAT.POL.H.220; la traiettoria di volo deve rispettare un margine verticale di almeno 300 m (1 000 ft) o 600 m (2 000 ft), in zone di montagna, sul suolo e sugli ostacoli pertinenti lungo la rotta; possono essere usate delle tecniche di discesa progressiva;

    3)

    se ci si aspetta di condurre il volo in VMC con contatto visivo con la superficie, la traiettoria di volo deve permettere all’elicottero di continuare il volo dall’altitudine di crociera a un’altezza di 300 m (1 000 ft) su un sito di atterraggio dove si possa effettuare l’atterraggio conformemente alla norma CAT.POL.H.220, senza dover volare in qualunque momento al di sotto dell’altitudine minima di volo prevista. Devono essere presi in considerazione gli ostacoli entro una distanza da entrambi i lati della rotta specificata ai fini della determinazione dell’altitudine minima di volo in VFR.»;

    ii)

    la lettera c) è soppressa;

    b)

    la norma CAT.POL.H.225 è così modificata:

    i)

    alla lettera a), il punto 1 è sostituito dal seguente:

    «1)

    il sito è stato istituito come sito di interesse pubblico prima del 1o luglio 2002, oppure il sito è stato istituito come sito di interesse pubblico prima del 28 ottobre 2014 e una deroga al presente punto concessa a norma dell’articolo 6, paragrafo 6, è stata notificata alla Commissione e all’Agenzia prima del 14 giugno 2023;»;

    ii)

    la lettera c) è sostituita dalla seguente:

    «c)

    Il manuale delle operazioni contiene tutti i seguenti elementi per ciascun SIP: un diagramma o una fotografia con annotazioni che mostri gli aspetti principali, le dimensioni, la non conformità ai requisiti delle prestazioni di classe 1, i pericoli principali e il piano di emergenza nel caso in cui si verifichi un inconveniente.»;

    iii)

    è aggiunta la seguente lettera d):

    «d)

    L’operatore tiene aggiornate le informazioni di cui alla lettera c) e notifica le eventuali modifiche all’autorità competente. Quando le operazioni hanno luogo in un altro Stato membro, l’operatore ne informa anche l’autorità di tale Stato.»;

    c)

    alla norma CAT.POL.H.420, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

    «b)

    Al fine di ottenere e mantenere tale approvazione, l’operatore deve:

    1)

    effettuare le operazioni di cui alla lettera a) solo nelle aree e alle condizioni specificate nell’approvazione;

    2)

    LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

    3)

    dimostrare che le limitazioni dell’elicottero, o altre considerazioni giustificabili, precludono l’uso dei rilevanti criteri relativi alle prestazioni;

    4)

    essere approvato conformemente alla norma CAT.POL.H.305, lettera b).»;

    5)

    l’allegato V è così modificato:

    a)

    alla norma SpA.NVIS.110, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

    «e)

    Tutti gli NVG richiesti su un volo NVIS devono essere della stessa classe di filtro e fornire un’acutezza visiva sufficientemente equivalente.»;

    b)

    alla norma SpA.HEMS.100 è aggiunta la seguente lettera c):

    «c)

    Le operazioni notturne verso siti operativi HEMS senza preventiva ricognizione al di fuori di aree congestionate che presentano sufficiente luce ambiente artificiale devono essere effettuate in base a un’approvazione rilasciata in conformità alla norma SpA.NVIS.100.»;

    c)

    è inserita la seguente norma SpA.HEMS.105:

    «SpA.HEMS.105

    Operazioni HEMS HEC

    a)

    Le operazioni HEMS HEC possono essere effettuate con:

    1)

    un elicottero con verricello, alle condizioni prescritte al capitolo I (Operazioni con elicotteri con verricello);

    2)

    una imbracatura da carico, alle condizioni di cui alla lettera b).

    b)

    Per le operazioni HEMS HEC condotte con una imbracatura da carico, l’operatore deve:

    1)

    soddisfare i requisiti dell’allegato VIII, norma SPO.SPEC.HEC.105;

    2)

    utilizzare un gancio di carico doppio approvato o un sistema di gancio di carico approvato in base a una norma di aeronavigabilità pertinente;

    3)

    limitare le operazioni alla fase tecnica del volo per il soccorso di persone ferite, malate o in pericolo, o per trasportare persone necessarie per la missione;

    4)

    garantire che i membri d’equipaggio tecnico addetti all’imbracatura siano adeguatamente attrezzati, addestrati, controllati e istruiti;

    5)

    elaborare POS specifiche per le operazioni HEMS HEC a seguito della valutazione dei rischi di cui alla norma SpA.HEMS.140;

    6)

    garantire che tutti i membri dell’equipaggio di condotta coinvolti in operazioni HEC HEMS siano esperti, addestrati e controllati per le operazioni HEMS HEC e abbiano esperienza recente in tale attività.»;

    d)

    la norma SpA.HEMS.110 è sostituita dalla seguente:

    «SpA.HEMS.110

    Requisiti relativi all’equipaggiamento per le operazioni HEMS

    a)

    L’installazione su un elicottero di tutto l’equipaggiamento medico dedicato e tutte le sue successive modifiche e, se del caso, l’utilizzo dello stesso, devono essere approvati conformemente al regolamento (CE) n. 748/2012.

    b)

    Per i voli VFR su rotte volate con riferimento visivo al suolo, l’elicottero deve essere dotato di un dispositivo che visualizzi una mappa mobile con la propria posizione e gli ostacoli. La mappa e le banche dati relative agli ostacoli sono tenute aggiornate.

    c)

    In deroga all’allegato IV, norma CAT.IDE.H.240, gli elicotteri complessi non pressurizzati utilizzati in HEMS con una MOPSC pari o inferiore a nove devono soddisfare i requisiti in materia di ossigeno applicabili agli elicotteri non complessi e non pressurizzati.

    d)

    In deroga all’allegato IV, norme CAT.OP.MPA.285 e CAT.IDE.H.240, brevi escursioni sopra 13 000 ft possono essere effettuate senza l’impiego di ossigeno supplementare, di giorno, previa approvazione dell’autorità competente, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

    1)

    l’escursione sopra 13 000 ft è necessaria per l’imbarco/lo sbarco di persone o per operazioni HEMS HEC;

    2)

    il volo non è condotto sopra 16 000 ft;

    3)

    la durata dell’escursione sopra 10 000 ft senza ossigeno è limitata a 30 minuti nell’ambito di una missione HEMS;

    4)

    le informazioni sugli aspetti di sicurezza di cui all’allegato IV, norma CAT.OP.MPA.170, comprendono informazioni adeguate ai membri dell’equipaggio e ai passeggeri sugli effetti dell’ipossia;

    5)

    le POS sono incluse nel manuale delle operazioni comprendente i punti da 1) a 4);

    6)

    l’esperienza dell’operatore nell’effettuare operazioni in alta quota senza utilizzare ossigeno supplementare è adeguata alle operazioni da effettuare;

    7)

    l’esperienza dei singoli membri dell’equipaggio e il loro adattamento fisiologico all’alta quota sono adeguati alle operazioni da effettuare;

    8)

    tutti i membri dell’equipaggio coinvolti nelle operazioni hanno ricevuto un addestramento iniziale e periodico in ipossia;

    9)

    a nessuno dei membri dell’equipaggio coinvolti nelle operazioni è stata diagnosticata una patologia che potrebbe determinare ipossia.

    e)

    Per le operazioni notturne a pilotaggio singolo, l’elicottero deve essere equipaggiato come segue:

    1)

    per un elicottero il cui certificato di navigabilità individuale sia stato rilasciato per la prima volta prima del 25 maggio 2024 o prima, con un adeguato sistema di aumento della stabilità o autopilota;

    2)

    per un elicottero il cui certificato di navigabilità iniziale sia stato rilasciato per la prima volta a partire dal 25 maggio 2024, con un autopilota.

    f)

    Per le operazioni HEMS di giorno, l’elicottero deve essere equipaggiato con gli strumenti di volo di cui all’allegato IV, norma CAT.IDE.H.130, lettera a), punti 6) e 7).

    g)

    L’elicottero deve essere dotato di un radio altimetro in grado di emettere un allarme acustico al di sotto di un’altezza prefissata e un allarme visivo a un’altezza selezionabile dal pilota.

    h)

    Gli strumenti e gli equipaggiamenti di cui alle lettere e) e g) devono essere approvati conformemente ai requisiti di aeronavigabilità applicabili.

    i)

    L’operatore assicura che tutte le informazioni pertinenti siano documentate nella lista degli equipaggiamenti minimi.»;

    e)

    la norma SpA.HEMS.120 è sostituita dalla seguente:

    «SpA.HEMS.120

    Minimi operativi HEMS

    a)

    I voli HEMS effettuati in VFR devono rispettare i minimi meteorologici specifici dell’HEMS per la fase di dispatch e di crociera del volo HEMS.

    b)

    Se durante la fase di crociera le condizioni meteorologiche scendono al di sotto dei minimi relativi alla base delle nubi o alla visibilità, gli elicotteri certificati per volare soltanto in VMC devono abbandonare il volo o ritornare alla base. Gli elicotteri equipaggiati e certificati per operazioni in IMC possono abbandonare il volo, ritornare alla base o convertire il volo in volo IFR, sempre che l’equipaggio di condotta sia adeguatamente qualificato.

    c)

    I minimi operativi VFR sono quelli definiti dai requisiti applicabili in materia di spazio aereo, tranne nei seguenti casi in cui possono essere utilizzati ceiling, visibilità e distanze verticali dagli ostacoli ridotti:

    1)

    operazioni a equipaggio plurimo;

    2)

    operazioni a pilotaggio singolo con un membro d’equipaggio tecnico seduto su un sedile anteriore orientato in avanti, adeguatamente qualificato e incaricato di attenuare il rischio aggiuntivo.»;

    f)

    la norma SpA.HEMS.125 è sostituita dalla seguente:

    «SpA.HEMS.125

    Requisiti di prestazione per le operazioni HEMS

    a)

    Le operazioni in prestazioni di classe 3 sopra un ambiente ostile devono essere effettuate solo se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

    1)

    Il sito operativo HEMS utilizzato per il decollo, l’atterraggio o le operazioni HEC HEMS è situato al di sopra di un’altitudine di 7 000 ft e l’elicottero è certificato come categoria A o equivalente, come stabilito dall’Agenzia.

    2)

    L’operazione HEMS pianificata non richiede il trasporto di personale medico, forniture mediche o persone malate o ferite e l’elicottero è certificato come categoria A o equivalente, come stabilito dall’Agenzia, o sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

    i)

    l’elicottero è dotato di sistemi di alimentazione resistenti agli impatti;

    ii)

    l’elicottero è dotato di una cintura di sicurezza con sistema di ritenuta per la parte superiore del tronco da utilizzare su ciascun sedile passeggeri per ciascun passeggero di età pari o superiore a 24 mesi;

    iii)

    l’altitudine di almeno uno dei siti operativi HEMS utilizzati durante l’operazione HEMS non è inferiore a 3 000 ft;

    iv)

    l’operatore ha ottenuto l’approvazione dell’autorità competente conformemente all’allegato IV, norma CAT.POL.H.420.

    3)

    Almeno un sito operativo HEMS utilizzato per le operazioni di decollo, atterraggio o HEMS HEC durante l’operazione HEMS è situato a un’altitudine di 8 000 ft o superiore e sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

    i)

    l’elicottero è dotato di sistemi di alimentazione resistenti agli impatti;

    ii)

    l’elicottero è dotato di una cintura di sicurezza con sistema di ritenuta per la parte superiore del tronco da utilizzare su ciascun sedile passeggeri per ciascun passeggero di età pari o superiore a 24 mesi;

    iii)

    un elicottero certificato come categoria A o equivalente, come stabilito dall’Agenzia, non è disponibile o non è adatto all’operazione per uno dei seguenti motivi:

    A)

    margini di prestazione insufficienti per operare nel sito operativo HEMS o nessuna capacità di effettuare operazioni HEMS HEC, se del caso;

    B)

    gli elicotteri certificati di categoria A o equivalente, come stabilito dall’Agenzia e che potrebbero altrimenti essere oggetto di dispatching, sono in missione HEMS o non sono ancora pronti per la missione successiva, il che comporta un ritardo nell’intervento incompatibile con l’emergenza;

    iv)

    l’operatore ha stabilito una procedura per conseguire la conformità al punto iii);

    v)

    l’operatore ha ottenuto l’approvazione dell’autorità competente conformemente all’allegato IV, norma CAT.POL.H.420;

    vi)

    l’operatore registra tutte le missioni effettuate con un elicottero non certificato come categoria A o equivalente, come stabilito dall’Agenzia.

    b)

    In deroga all’allegato IV, norma CAT.POL.H.400, lettera d), punto 2), se sono soddisfatti i criteri di cui alla lettera a), punto 1), le operazioni notturne con elicotteri possono essere effettuate con prestazioni di classe 3.

    c)

    Decollo e atterraggio

    1)

    Gli elicotteri che effettuano operazioni verso/da un’area di avvicinamento finale e di decollo (FATO) di un ospedale situato in un ambiente ostile congestionato e che viene utilizzata come una base operativa HEMS devono essere utilizzati conformemente alle prestazioni di classe 1.

    2)

    Gli elicotteri che effettuano operazioni verso/da una FATO di un ospedale situato in un ambiente ostile congestionato e che non è una base operativa HEMS devono essere utilizzati conformemente alle prestazioni di classe 1, eccetto se l’operatore è titolare di un’approvazione secondo la norma CAT.POL.H.225.

    3)

    Gli elicotteri che effettuano operazioni da o verso un sito operativo HEMS situato in un ambiente ostile devono essere:

    i)

    utilizzati conformemente alla classe di prestazione 2 o, se sono soddisfatte le condizioni di cui alla lettera a), con prestazioni di classe 3;

    ii)

    esenti dall’approvazione di cui all’allegato IV, norma CAT.POL.H.305, lettera a), purché sia dimostrata la conformità all’allegato IV, norma CAT.POL.H.305, lettera b), punti 2) e 3).

    4)

    Le caratteristiche del sito operativo HEMS devono garantire un’adeguata separazione da tutti gli ostacoli e garantire la sicurezza delle operazioni. Per le operazioni notturne, il sistema di illuminazione dell’elicottero deve illuminare adeguatamente il luogo di atterraggio e gli ostacoli circostanti.»;

    g)

    la norma SpA.HEMS.130 è sostituita dalla seguente:

    «SpA.HEMS.130

    Requisiti dell’equipaggio

    a)

    Selezione. L’operatore stabilisce i criteri per la selezione dei membri dell’equipaggio di condotta per i compiti HEMS, tenendo conto della loro precedente esperienza.

    b)

    LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

    c)

    Addestramento operativo. I membri dell’equipaggio devono completare con successo l’addestramento operativo conformemente alle procedure HEMS contenute nel manuale delle operazioni.

    d)

    Addestramento in volo con il solo riferimento agli strumenti. I membri dell’equipaggio di condotta che effettuano operazioni HEMS senza un’abilitazione IFR in corso di validità devono completare l’addestramento al volo finalizzato al raggiungimento della competenza con il solo riferimento agli strumenti in un elicottero o in un FSTD per avere l’abilità di sfuggire a condizioni IMC indesiderate. Il periodo di validità dell’addestramento al volo è di sei mesi di calendario.

    e)

    Composizione dell’equipaggio

    1)

    Volo diurno. La composizione minima dell’equipaggio deve soddisfare almeno i seguenti requisiti:

    i)

    comprendere o due piloti, o un pilota e un membro d’equipaggio tecnico HEMS;

    ii)

    la composizione dell’equipaggio può essere ridotta a un solo pilota solo se si verifica una delle situazioni indicate di seguito; una volta che la composizione dell’equipaggio è ridotta a un pilota, il comandante deve operare verso o da siti operativi HEMS solo se ha precedentemente effettuato una ricognizione in volo con due membri dell’equipaggio durante la stessa missione HEMS:

    A)

    il comandante deve prelevare ulteriori forniture mediche, fare rifornimento o riposizionarsi mentre il membro d’equipaggio tecnico HEMS fornisce assistenza medica a terra;

    B)

    il passeggero medico richiede l’assistenza del membro d’equipaggio tecnico HEMS durante il volo;

    C)

    il membro d’equipaggio tecnico HEMS sbarca per supervisionare un’operazione HEMS HEC con imbracatura da carico dall’esterno dell’elicottero;

    2)

    Volo notturno. La composizione minima dell’equipaggio è:

    i)

    o due piloti, o un pilota e un membro d’equipaggio tecnico HEMS;

    ii)

    un pilota se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

    A)

    il passeggero medico richiede l’assistenza del membro d’equipaggio tecnico HEMS durante il volo;

    B)

    né la partenza né la destinazione sono siti operativi HEMS.

    3)

    L’operatore deve garantire che la continuità del concetto di equipaggio sia mantenuta per tutta la missione HEMS.

    f)

    Addestramento e controlli dell’equipaggio tecnico e di volo

    1)

    L’addestramento e i controlli sono effettuati da personale adeguatamente qualificato secondo un programma dettagliato incluso nel manuale delle operazioni e approvato dall’autorità competente.

    2)

    Membri d’equipaggio

    i)

    Tutti gli elementi pertinenti dei programmi di addestramento dell’equipaggio definiti nell’allegato III (parte ORO), capitoli FC e TC, compreso l’addestramento con elicotteri/FSTD, devono migliorare le conoscenze dell’equipaggio in merito all’ambiente di lavoro e alle apparecchiature HEMS, migliorare il coordinamento dell’equipaggio e includere misure volte a ridurre al minimo i rischi associati al transito in rotta in condizioni di bassa visibilità, la selezione dei siti operativi HEMS e i profili di avvicinamento e di partenza.

    ii)

    Le misure di cui al punto i) sono valutate nel corso di entrambi i seguenti periodi:

    A)

    i controlli di professionalità durante voli in VMC di giorno, o i controlli di professionalità durante voli in VMC di notte se l’operatore effettua operazioni HEMS notturne;

    B)

    i controlli in linea.

    iii)

    i componenti HEMS dei controlli di professionalità e dei controlli in linea di cui al punto ii) devono avere entrambi un periodo di validità di 12 mesi di calendario.»;

    h)

    la norma SpA.HEMS.140 è sostituita dalla seguente:

    «SpA.HEMS.140

    Informazioni, procedure e documentazione

    a)

    L’operatore valuta, attenua e riduce al minimo i rischi associati all’ambiente HEMS nell’ambito del suo processo di analisi e gestione dei rischi. L’operatore descrive le misure di attenuazione, comprese le procedure operative, nel manuale delle operazioni.

    b)

    L’operatore assicura che il comandante dell’HEMS valuti i rischi specifici associati alla specifica missione HEMS.

    c)

    In deroga all’allegato IV, norma CAT.OP.MPA.175, l’operatore non è tenuto a completare un piano di volo operativo se la missione HEMS comprende un volo da o verso un sito operativo HEMS senza preventiva ricognizione.

    d)

    Estratti pertinenti del manuale delle operazioni devono essere messi a disposizione dell’organizzazione per la quale l’operatore effettua operazioni HEMS.»;

    i)

    è inserita la seguente norma SpA.HEMS.151:

    «SpA.HEMS.151

    Sistema di monitoraggio degli aeromobili

    L’operatore istituisce e mantiene un sistema di monitoraggio degli aeromobili per le operazioni HEMS per l’intera durata della missione HEMS.»;

    j)

    alla norma SpA.PINS-VFR.100, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

    «a)

    L’operatore utilizza minimi operativi VFR ridotti solo se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

    1)

    le operazioni non sono effettuate con un’approvazione HEMS;

    2)

    l’operatore ha ottenuto un’approvazione dall’autorità competente.»;

    6)

    all’allegato VII, norma NCO.IDE.H.170, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

    «b)

    Gli elicotteri certificati per una configurazione massima di sedili passeggeri uguale o inferiore a sei devono essere dotati di un ELT di sopravvivenza [ELT(S)] o un localizzatore personale satellitare (PLB), trasportato da un membro dell’equipaggio o da un passeggero, oppure di un ELT automatico.»;

    7)

    all’allegato VIII, norma SPO.IDE.H.190, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

    «b)

    Gli elicotteri certificati per una configurazione massima di sedili uguale o inferiore a sei devono essere dotati di un ELT di sopravvivenza [ELT(S)] o un localizzatore personale satellitare (PLB), trasportato da un membro dell’equipaggio o da un passeggero, oppure di un ELT automatico.».


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