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Document 32023R1020
Commission Implementing Regulation (EU) 2023/1020 of 24 May 2023 amending Regulation (EU) No 965/2012 as regards helicopter emergency medical service operations (Text with EEA relevance)
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1020 della Commissione del 24 maggio 2023 che modifica il regolamento (UE) n. 965/2012 per quanto riguarda le operazioni con elicotteri nell’ambito del servizio medico di emergenza (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1020 della Commissione del 24 maggio 2023 che modifica il regolamento (UE) n. 965/2012 per quanto riguarda le operazioni con elicotteri nell’ambito del servizio medico di emergenza (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2023/3195
GU L 137 del 25.5.2023, p. 1–15
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
25.5.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 137/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1020 DELLA COMMISSIONE
del 24 maggio 2023
che modifica il regolamento (UE) n. 965/2012 per quanto riguarda le operazioni con elicotteri nell’ambito del servizio medico di emergenza
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 27, paragrafo 1, e l’articolo 31, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione (2) stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativi alle operazioni di volo e, tra l’altro, alle operazioni con elicotteri nell’ambito del servizio medico di emergenza (HEMS). Tali requisiti tecnici e procedure amministrative dovrebbero essere aggiornati per garantire che riflettano lo stato dell’arte negli sviluppi e nelle migliori pratiche nel settore delle operazioni di volo. |
(2) |
I servizi medici di emergenza con elicotteri sono tra le operazioni più impegnative dal punto di vista della sicurezza, in quanto la missione consiste spesso in un volo verso un sito senza preventiva ricognizione, in qualsiasi condizione meteorologica e in tempi ristretti allo scopo di effettuare un salvataggio. Tali operazioni dovrebbero essere regolamentate in modo da rimanere sempre sicure. |
(3) |
Le operazioni di soccorso di emergenza non medico con elicotteri, che comprendono le operazioni di soccorso in montagna ma non la ricerca e il soccorso di velivoli in difficoltà, sono altrettanto impegnative se svolte nelle stesse condizioni delle operazioni con elicotteri nell’ambito del servizio medico di emergenza. Quando rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/1139, le operazioni di soccorso di emergenza non medico con elicotteri dovrebbero pertanto essere disciplinate allo stesso modo dei servizi medici di emergenza con elicotteri. |
(4) |
Sulla base dei dati disponibili, il rischio di incidenti dovuti a un ambiente visivo degradato, comprese le operazioni effettuate in condizioni meteorologiche avverse e di notte, nonché il rischio di collisione presso un luogo di incidente o di soccorso, dovrebbero essere ulteriormente attenuati mediante requisiti in materia di equipaggiamenti, procedure operative standard e addestramento dell’equipaggio. |
(5) |
È opportuno garantire che le deroghe ai criteri di prestazione per gli elicotteri si applichino solo ai siti ospedalieri preesistenti istituiti prima dell’entrata in vigore del regolamento (UE) n. 965/2012, affinché possa essere raggiunto il livello di sicurezza adeguato. Nei siti ospedalieri che attualmente beneficiano di tali deroghe, gli ostacoli dovrebbero rimanere sotto sorveglianza ed essere accettabili dal punto di vista della sicurezza. |
(6) |
Gli attuali requisiti in materia di prestazioni e ossigeno per quanto riguarda il servizio medico di emergenza con elicotteri in alta quota e le operazioni di soccorso in montagna di cui al regolamento (UE) n. 965/2012 non consentono operazioni in alta quota, tuttavia, dovrebbe essere possibile soccorrere le persone a qualsiasi altitudine. È pertanto opportuno modificare i requisiti applicabili. |
(7) |
Conformemente all’articolo 140, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1139, il regolamento (UE) n. 965/2012 deve essere adattato al regolamento (UE) 2018/1139 per quanto riguarda la definizione di aeromobile a motore complesso inclusa nel regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), abrogato dal regolamento (UE) 2018/1139. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 965/2012. |
(8) |
Gli operatori che attualmente effettuano operazioni HEMS e le autorità competenti responsabili della certificazione e della sorveglianza di tali operazioni avranno bisogno di tempo sufficiente per attuare pienamente le modifiche di cui al presente regolamento. L’applicabilità delle disposizioni introdotte dal presente regolamento relative alle operazioni HEMS è pertanto differita di un anno. Inoltre, l’applicabilità di alcune disposizioni specifiche che richiedono un periodo di attuazione più lungo, come quelle che introducono nuove approvazioni o nuovi equipaggiamenti, nuovi requisiti di prestazione o di addestramento, è ulteriormente differita. |
(9) |
Il regolamento (CE) 216/2008 ha abrogato la direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4). La direttiva 2004/36/CE era stata attuata dai regolamenti (CE) n. 768/2006 (5)e (CE) n. 351/2008 della Commissione (6). Le disposizioni di questi ultimi regolamenti sono state sostituite dal regolamento (UE) n. 965/2012, ma non sono mai state esplicitamente abrogate. È pertanto necessario abrogare tali regolamenti. |
(10) |
L’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea ha preparato un progetto di atto di esecuzione e lo ha presentato alla Commissione unitamente al parere n. 08/2022 (7) in conformità all’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139. |
(11) |
I requisiti stabiliti nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’applicazione delle norme comuni di sicurezza nel settore dell’aviazione civile, istituito dall’articolo 127 del regolamento (UE) 2018/1139, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento (UE) n. 965/2012
Il regolamento (UE) n. 965/2012 è così modificato:
1) |
all’articolo 6, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6. In deroga all’allegato IV, norma CAT.POL.H.225, e fino al 25 maggio 2028, le attuali operazioni con elicotteri da o verso un sito di interesse pubblico (SIP) possono essere effettuate alle condizioni stabilite dagli Stati membri quando le dimensioni del SIP, la configurazione degli ostacoli o l’elicottero non consentono di soddisfare i requisiti per un’operazione con prestazione di classe 1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e all’Agenzia le condizioni che vengono applicate.» |
2) |
gli allegati I, II, III, IV, V, VII e VIII sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Abrogazione
I regolamenti (CE) n. 768/2006 e (CE) n. 351/2008 sono abrogati a decorrere dal 14 giugno 2023.
Articolo 3
Entrata in vigore e applicabilità
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 25 maggio 2024.
Tuttavia:
a) |
il punto 5, lettera b), dell’allegato si applica a decorrere dal 25 maggio 2026; |
b) |
il punto 5, lettera d), dell’allegato del presente regolamento si applica a decorrere dal 25 maggio 2028 per quanto riguarda la modifica dell’allegato V, punto SpA.HEMS.110, lettera e), del regolamento (UE) n. 965/2012; |
c) |
il punto 5, lettera f), dell’allegato del presente regolamento si applica solo alle operazioni HEMS di cui all’allegato I, punto 61, lettera b), del regolamento (UE) n. 965/2012 a decorrere dal 25 maggio 2028; |
d) |
il punto 5, lettera g), dell’allegato del presente regolamento si applica solo alle operazioni HEMS di cui all’allegato I, punto 61, lettera b), del regolamento (UE) n. 965/2012 a decorrere dal 25 maggio 2026; |
e) |
i punti 6 e 7 dell’allegato si applicano a decorrere dal 14 giugno 2023. |
f) |
gli Stati membri possono decidere di utilizzare il modulo di cui all’allegato II, appendice II, del regolamento (UE) n. 965/2012, modificato dal punto 2, lettera b), dell’allegato del presente regolamento solo quando rilasciano nuovi certificati di operatore aereo o apportano modifiche ai certificati esistenti, conformemente all’allegato II, punti ARO.GEN.310 o ARO.GEN.330, del regolamento (UE) n. 965/2012. |
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 296 del 25.10.2012, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1).
(4) Direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 76).
(5) Regolamento (CE) n. 768/2006 della Commissione, del 19 maggio 2006, recante attuazione della direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari e relativo alla gestione del sistema informativo (GU L 134 del 20.5.2006, pag. 16).
(6) Regolamento (CE) n. 351/2008 della Commissione, del 16 aprile 2008, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente alla definizione delle priorità per le ispezioni a terra degli aeromobili che utilizzano aeroporti comunitari (GU L 109 del 19.4.2008, pag. 7).
(7) https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions
ALLEGATO
Gli allegati I, II, III, IV, V, VII e VIII del regolamento (UE) n. 965/2012 sono così modificati:
1) |
l’allegato I è così modificato:
|
2) |
l’allegato II è così modificato:
|
3) |
l’allegato III è così modificato:
|
4) |
l’allegato IV è così modificato:
|
5) |
l’allegato V è così modificato:
|
6) |
all’allegato VII, norma NCO.IDE.H.170, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
|
7) |
all’allegato VIII, norma SPO.IDE.H.190, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
|