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Document 32021R0438

    Regolamento di esecuzione (UE) 2021/438 della Commissione del 3 marzo 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014 per quanto riguarda l’aggiunta di un nuovo obiettivo tematico alla nomenclatura delle categorie di intervento nel quadro dell’obiettivo «Cooperazione territoriale europea»

    C/2021/1333

    GU L 85 del 12.3.2021, p. 147–148 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/438/oj

    12.3.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 85/147


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/438 DELLA COMMISSIONE

    del 3 marzo 2021

    che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014 per quanto riguarda l’aggiunta di un nuovo obiettivo tematico alla nomenclatura delle categorie di intervento nel quadro dell’obiettivo «Cooperazione territoriale europea»

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all’obiettivo di cooperazione territoriale europea (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2, secondo comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014 (2) della Commissione stabilisce la nomenclatura delle categorie di intervento per il Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell’obiettivo «Cooperazione territoriale europea».

    (2)

    L’articolo 92 ter, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), quale modificato dal regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), stabilisce il nuovo obiettivo tematico «Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia», nell’ambito del quale devono essere fornite le risorse aggiuntive derivanti dallo strumento dell’Unione europea per la ripresa. A seguito dell’aggiunta di tale obiettivo tematico è opportuno modificare di conseguenza la tabella 5 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014.

    (3)

    Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui al presente regolamento, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    (4)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di coordinamento dei fondi strutturali e di investimento europei,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Nella tabella 5 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014 è aggiunta la riga seguente:

    «13

    — Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia».

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2021

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 259.

    (2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione, del 25 febbraio 2014, che stabilisce, conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione, e che adotta, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all’obiettivo di cooperazione territoriale europea, la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (GU L 57 del 27.2.2014, pag. 7).

    (3)  Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 , recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

    (4)  Regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia (REACT-EU) (GU L 437 del 28.12.2020, pag. 30).


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