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Document 32018R0932
Commission Regulation (EU) 2018/932 of 29 June 2018 amending Regulation (EU) No 582/2011 as regards the provisions on testing by means of portable emission measurement systems (PEMS) and the requirements for universal fuel range type-approval (Text with EEA relevance.)
Regolamento (UE) 2018/932 della Commissione, del 29 giugno 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 582/2011 per quanto riguarda le disposizioni relative alle prove mediante sistemi portatili di misurazione delle emissioni (PEMS) e le prescrizioni relative all'omologazione del gruppo dei carburanti universali (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Regolamento (UE) 2018/932 della Commissione, del 29 giugno 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 582/2011 per quanto riguarda le disposizioni relative alle prove mediante sistemi portatili di misurazione delle emissioni (PEMS) e le prescrizioni relative all'omologazione del gruppo dei carburanti universali (Testo rilevante ai fini del SEE.)
C/2018/3988
GU L 165 del 2.7.2018, p. 32–34
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
2.7.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 165/32 |
REGOLAMENTO (UE) 2018/932 DELLA COMMISSIONE
del 29 giugno 2018
che modifica il regolamento (UE) n. 582/2011 per quanto riguarda le disposizioni relative alle prove mediante sistemi portatili di misurazione delle emissioni (PEMS) e le prescrizioni relative all'omologazione del gruppo dei carburanti universali
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e all'accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Di recente sono state pubblicate norme CEN per combustibili diesel paraffinici e determinate miscele diesel di uso comune con estere metilico di acidi grassi (FAME). È pertanto opportuno aggiornare le norme in vigore per fare riferimento anche a queste nuove norme. |
(2) |
Per quanto concerne le prove mediante sistemi portatili di misurazione delle emissioni (PEMS), il regolamento (UE) 2016/1718 della Commissione (2) ha introdotto prescrizioni riguardanti sia la percentuale del tratto urbano che la lunghezza complessiva del percorso. Soprattutto per alcuni veicoli della categoria N3 dotati di motore di potenza nominale superiore si è constatato che, a causa di tali prescrizioni limitative, le prove PEMS in conformità alle disposizioni vigenti risulterebbero nulle. Al fine di risolvere questo problema è necessario modificare le condizioni per il rispetto della prescrizione dell'intervallo relativo al tratto urbano, con l'aumento della quota riservata alla parte urbana a scapito di quella destinata alla parte autostradale e l'incremento della lunghezza massima complessiva del percorso. |
(3) |
È necessario un chiarimento per quanto riguarda la prescrizione che impone la presenza di almeno un intervallo valido nel solo tratto urbano che si applichi in modo specifico alle emissioni di NOx, le quali in tali condizioni costituiscono l'inquinante critico. |
(4) |
Per quanto riguarda l'omologazione dei carburanti universali, attualmente nel regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione (3) il procedimento per dimostrare il rispetto delle tolleranze prescritte per il segnale di coppia della centralina del motore (ECU) non è indicato. Pertanto, quando il motore non dispone di un sistema di riconoscimento del carburante utilizzato, la dimostrazione delle modalità di determinazione della conformità è a discrezione del servizio tecnico. Visto il crescente interesse verso l'omologazione di carburanti alternativi, è opportuno armonizzare il procedimento. Si dovrebbe perciò determinare la deviazione della coppia causata dall'uso del carburante alternativo e poi utilizzare tale valore per calcolare un fattore di correzione della potenza, che deve essere indicato nella documentazione di omologazione. Il fattore di correzione della potenza può essere applicato per dimostrare la conformità alle prescrizioni di esattezza del segnale di coppia della centralina. Per le prove PEMS con un combustibile alternativo, inoltre, il fattore di correzione della potenza può essere utilizzato per determinare il valore di coppia corretto per i calcoli delle emissioni. |
(5) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 582/2011. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato tecnico - Veicoli a motore, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 582/2011 è così modificato:
1) |
l'allegato I è così modificato:
|
2) |
l'allegato II è così modificato:
|
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 188 del 18.7.2009, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) 2016/1718 della Commissione, del 20 settembre 2016, recante modifica del regolamento (UE) n. 582/2011 per quanto riguarda le emissioni dei veicoli pesanti relativamente alle disposizioni concernenti le prove mediante sistemi portatili di misurazione delle emissioni (PEMS) e la procedura di prova della durabilità dei dispositivi di ricambio di controllo dell'inquinamento (GU L 259 del 27.9.2016, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le emissioni dei veicoli pesanti (Euro VI) e recante modifica degli allegati I e III della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 167 del 25.6.2011, pag. 1).