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Document 32017D2201

    Decisione di esecuzione (UE) 2017/2201 della Commissione, del 27 novembre 2017, che autorizza l'immissione sul mercato del 2′-fucosillattosio prodotto con Escherichia coli, ceppo BL21, quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2017) 7662]

    C/2017/7662

    GU L 313 del 29.11.2017, p. 5–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/2201/oj

    29.11.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 313/5


    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2201 DELLA COMMISSIONE

    del 27 novembre 2017

    che autorizza l'immissione sul mercato del 2′-fucosillattosio prodotto con Escherichia coli, ceppo BL21, quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio

    [notificata con il numero C(2017) 7662]

    (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (1), in particolare l'articolo 7,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 4 agosto 2014 la società Jennewein Biotechnologie GmbH ha presentato all'autorità competente dei Paesi Bassi una domanda di immissione sul mercato dell'Unione della polvere e del concentrato liquido dell'oligosaccaride 2′-fucosillattosio prodotto con un ceppo geneticamente modificato di Escherichia coli BL21 quale nuovo ingrediente alimentare ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 258/97. La popolazione bersaglio è costituita da lattanti.

    (2)

    Il 2′-fucosillattosio non rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) poiché il ceppo geneticamente modificato di Escherichia coli BL21 è utilizzato come coadiuvante tecnologico e il materiale derivato dal microrganismo geneticamente modificato non è presente nel nuovo prodotto alimentare.

    (3)

    Il 3 giugno 2016 l'autorità competente dei Paesi Bassi ha presentato una relazione di valutazione iniziale. In tale relazione si giunge alla conclusione che la polvere e il concentrato liquido dell'oligosaccaride 2′-fucosillattosio prodotto con un ceppo geneticamente modificato di Escherichia coli BL21 soddisfa i criteri per i nuovi ingredienti alimentari di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97.

    (4)

    Il 13 giugno 2016 la Commissione ha trasmesso la relazione di valutazione iniziale agli altri Stati membri.

    (5)

    Entro il termine di 60 giorni fissato dall'articolo 6, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 258/97 sono state presentate obiezioni motivate. In particolare sono state sollevate obiezioni riguardo i livelli di assunzione elevati del 2′-fucosillattosio. Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97 è opportuno adottare una decisione che tenga conto delle obiezioni formulate. Di conseguenza il richiedente ha modificato la domanda per quanto riguarda il tenore massimo di 2′-fucosillattosio nelle formule per lattanti e nelle formule di proseguimento. Tale modifica e le spiegazioni aggiuntive fornite dal richiedente hanno attenuato le apprensioni e soddisfatto sia gli Stati membri che la Commissione.

    (6)

    Il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) stabilisce prescrizioni relative agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia. L'impiego della polvere e del concentrato liquido di 2′-fucosillattosio dovrebbe essere autorizzato fatto salvo tale regolamento e qualsiasi altra normativa applicabile parallelamente al regolamento (CE) n. 258/97.

    (7)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Fatto salvo il regolamento (UE) n. 609/2013, la polvere e il concentrato liquido di 2′-fucosillattosio quali specificati nell'allegato I della presente decisione possono essere immessi sul mercato dell'Unione quale nuovo ingrediente alimentare per gli usi e al livello massimo di cui all'allegato II della presente decisione.

    Articolo 2

    La denominazione della polvere e del concentrato liquido di 2′-fucosillattosio autorizzati dalla presente decisione nell'etichettatura dei prodotti alimentari è «2′-fucosillattosio» per la polvere e per il concentrato liquido.

    Articolo 3

    La società Jennewein Biotechnologie GmbH, Maarweg 32, 53619 Rheinbreitbach, Germania, è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2017

    Per la Commissione

    Vytenis ANDRIUKAITIS

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1.

    (2)  Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1).

    (3)  Regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione (GU L 181 del 29.6.2013, pag. 35).


    ALLEGATO I

    SPECIFICHE DEL 2′-FUCOSILLATTOSIO

    Definizione:

    Denominazione chimica

    α-L-fucopiranosil-(1→2)-β-D-galattopiranosil-(1→4)-D-glucopiranoside

    Formula chimica

    C18H32O15

    Massa molecolare

    488,44 Da

    N. CAS

    41263-94-9

    Descrizione: la polvere di 2′-fucosillattosio prodotta con un ceppo geneticamente modificato di Escherichia coli BL21 è una polvere di colore da bianco ad avorio ottenuta dal concentrato liquido di 2′-fucosillattosio mediante essiccazione a spruzzo. Il concentrato liquido di 2′-fucosillattosio è una soluzione acquosa limpida al 45 % p/v ± 5 % p/v, da incolore a leggermente gialla.

    Specifiche della polvere di 2′-fucosillattosio

    Parametro di specifica

    Limiti

    Parametro fisico

    Colore da bianco ad avorio

     

    Analisi chimica

    2′-fucosillattosio

    ≥ 90 %

    Lattosio

    ≤ 5 %

    3′-fucosillattosio

    ≤ 5 %

    Difucosillattosio

    ≤ 5 %

    Fucosilgalattosio

    ≤ 3 %

    Glucosio

    ≤ 3 %

    Galattosio

    ≤ 3 %

    Fucosio

    ≤ 3 %

    Rilevazione OGM

    Negativa

     

    Tenore di umidità

     

    ≤ 9,0 %

    Tenore di proteine

     

    ≤ 100 μg/g

    Ceneri totali

     

    ≤ 0,5 %

    Contaminanti

    Piombo

    ≤ 0,02 mg/kg

    Arsenico

    ≤ 0,2 mg/kg

    Cadmio

    ≤ 0,1 mg/kg

    Mercurio

    ≤ 0,5 mg/kg

    Aflatossina M1

    ≤ 0,025 μg/kg

    Parametri microbici

    Conta batterica totale

    ≤ 104 UFC/g

    Enterobatteri/coliformi

    Assenti in 11 g

    Lieviti e muffe

    ≤ 100 UFC/g

    Salmonella spp.

    Negativo/100 g

    Cronobacter spp.

    Negativo/100 g

    Endotossine

    ≤ 100 EU/g

    UFC: unità formanti colonie; EU: unità di endotossina

    Specifiche del concentrato liquido di 2′-fucosillattosio

    Parametro di specifica

    Limiti

    Parametro fisico

    Soluzione limpida, da incolore a leggermente gialla

     

    Contenuto di solidi

     

    45 % p/v (+/– 5 % p/v) di sostanza secca in acqua

    Analisi chimica

    2′-fucosillattosio

    ≥ 90 %

    Lattosio

    ≤ 5 %

    3′-fucosillattosio

    ≤ 5 %

    Difucosillattosio

    ≤ 5 %

    Fucosilgalattosio

    ≤ 3 %

    Glucosio

    ≤ 3 %

    Galattosio

    ≤ 3 %

    Fucosio

    ≤ 3 %

    Rilevazione OGM

    Negativa

     

    Tenore di proteine

     

    ≤ 100 μg/g

    Ceneri totali

     

    ≤ 0,5 %

    Contaminanti

    Piombo

    ≤ 0,02 mg/kg

    Arsenico

    ≤ 0,2 mg/kg

    Cadmio

    ≤ 0,1 mg/kg

    Mercurio

    ≤ 0,5 mg/kg

    Aflatossina M1

    ≤ 0,025 μg/kg

    Parametri microbici

    Conta batterica totale

    ≤ 5 000 UFC/g

    Enterobatteri/coliformi

    Assenti in 11 g

    Lieviti e muffe

    ≤ 50 UFC/g

    Salmonella spp.

    Negativo/200 ml

    Cronobacter spp.

    Negativo/200 ml

    Endotossine

    ≤ 100 EU/ml

    UFC: unità formanti colonie; EU: unità di endotossina


    ALLEGATO II

    Usi autorizzati della polvere e del concentrato liquido di 2′-fucosillattosio

    Categoria alimentare

    Livello massimo

    Formule per lattanti e formule di proseguimento

    1,2 grammi di 2′-fucosillattosio per litro di prodotto finale pronto per il consumo, commercializzato come tale o ricostituito secondo le istruzioni del produttore.


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