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Document 32004H0705
2004/705/EC: Commission Recommendation of 11 October 2004 on the monitoring of background levels of dioxins and dioxin-like PCBs in foodstuffs (notified under document number C(2004) 3462)Text with EEA relevance
2004/705/CE: Raccomandazione della Commissione dell’11 ottobre 2004 sul monitoraggio dei livelli di base di diossine e PCB diossina-simili nelle derrate alimentari [notificata con il numero C(2004) 3462]Testo rilevante ai fini del SEE
2004/705/CE: Raccomandazione della Commissione dell’11 ottobre 2004 sul monitoraggio dei livelli di base di diossine e PCB diossina-simili nelle derrate alimentari [notificata con il numero C(2004) 3462]Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 321 del 22.10.2004, p. 45–52
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 267M del 12.10.2005, p. 232–239
(MT)
22.10.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 321/45 |
RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE
dell’11 ottobre 2004
sul monitoraggio dei livelli di base di diossine e PCB diossina-simili nelle derrate alimentari
[notificata con il numero C(2004) 3462]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2004/705/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 211, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione, dell'8 marzo 2001, che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari (1), fissa livelli massimi per le diossine nelle derrate alimentari. |
(2) |
Sebbene da un punto di vista tossicologico qualsiasi soglia andrebbe applicata sia alle diossine che ai PCB diossina-simili, i livelli massimi sono fissati soltanto per le diossine e i furani e non per i PCB diossina-simili, vista l’estrema scarsità di dati disponibili sulla prevalenza di questi ultimi. Il regolamento in questione provvede per la prima volta a una revisione dei livelli massimi, entro il 31 dicembre 2004, alla luce dei nuovi dati sulla presenza di diossine e PCB diossina-simili, in particolare in vista dell'inclusione dei PCB diossina-simili nei livelli da fissare. |
(3) |
Il regolamento (CE) n. 466/2001 provvede a un’ulteriore revisione dei livelli massimi entro il 31 dicembre 2006, con l’obiettivo di una significativa riduzione dei livelli massimi. |
(4) |
È necessario produrre dati affidabili in tutta la Comunità europea riguardo alla presenza di PCB simili alle diossine nella più ampia gamma di derrate alimentari al fine di ottenere un quadro chiaro sugli attuali sviluppi in materia di presenza di base di tali sostanze nelle derrate alimentari. |
(5) |
Il rapporto tra la presenza di diossine, furani, PCB simili alle diossine e PCB non simili alle diossine è importante ma in gran parte sconosciuto. Di conseguenza è opportuno analizzare i campioni raccolti, se possibile anche per i PCB non simili alle diossine. |
(6) |
La raccomandazione 2002/201/CE della Commissione del 4 marzo 2002 relativa alla riduzione della presenza di diossine, furani e PCB nei mangimi e negli alimenti (2) raccomanda agli Stati membri di eseguire un monitoraggio aleatorio della presenza di diossina, furani e PCB diossina-simili nelle derrate alimentari, in misura proporzionale alla loro produzione, uso e consumo di derrate alimentari. Tale monitoraggio dovrebbe essere svolto sulla base di dettagliati orientamenti formulati dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Al fine di assicurare un alto livello di uniformità all’interno dell’Unione europea, tali orientamenti dovrebbero contenere, fra altre cose, disposizioni relative alla frequenza minima ed al formato delle relazioni sui risultati. |
(7) |
È importante che tali dati vengano regolarmente comunicati alla Commissione. La Commissione assicurerà l’inserimento dei dati in una base dati pubblicamente consultabile. |
(8) |
La Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia hanno aderito alla Comunità europea dal 1o maggio 2004. È opportuno che i nuovi Stati membri partecipino al più presto al programma di monitoraggio. Tuttavia si prende atto del fatto che per i nuovi Stati membri è opportuno prevedere un meccanismo di transizione, e che attualmente per i nuovi Stati membri non si raccomanda una determinata frequenza minima per il monitoraggio aleatorio della presenza di diossina, furani e PCB diossina-simili nelle derrate alimentari, |
RACCOMANDA:
1) |
Che gli Stati membri assicurino, a partire dall’anno 2004 e fino al 31 dicembre 2006, il monitoraggio dei livelli di base di diossine, furani e PCB diossina-simili nelle derrate alimentari, applicando la frequenza minima raccomandata di campioni da analizzare annualmente di cui alla tabella nell’allegato I. La frequenza di raccolta dei campioni dovrebbe essere rivista annualmente alla luce delle esperienze raccolte. |
2) |
Che la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia partecipino al più presto al programma di monitoraggio dei livelli di base di diossine, furani e PCB diossina-simili nelle derrate alimentari. La frequenza dei campioni da analizzare annualmente da parte della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia verrà fissata a partire dal 2005. |
3) |
Che gli Stati membri trasmettano regolarmente alla Commissione i dati con le informazioni e nei formati di cui all’allegato II. È opportuno che siano forniti anche dati di anni recenti ottenuti ricorrendo a un metodo di analisi conforme alle disposizioni di cui alla direttiva 2002/69/CE della Commissione, del 26 luglio 2002, che stabilisce i requisiti per la determinazione dei livelli di diossine e PCB diossina-simili nei prodotti alimentari (3) e che siano forniti anche i livelli di base corrispondenti. |
4) |
Che gli Stati membri, se possibile, procedano anche all’analisi dei PCB non simili alle diossine nei medesimi campioni. |
Fatto a Bruxelles, l’11 ottobre 2004.
Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione
(1) GU L 77 del 16.3.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 684/2004 (GU L 106 del 15.4.2004, pag. 6).
(2) GU L 67 del 9.3.2002, pag. 69.
(3) GU L 209 del 6.8.2002, pag. 5. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/44/CE (GU L 113 del 20.4.2004, pag. 17).
ALLEGATO I
Tabella: Riepilogo del numero minimo di campioni da analizzare annualmente: La distribuzione dei campioni è basata sulla produzione in ciascun paese. Particolare attenzione viene prestata a alle derrate alimentari per le quali si ritiene probabile una maggiore variazione nei livelli di base di diossina, furani e PCB diossina-simili. È il caso soprattutto del pesce.
Paese (1) |
N (2) |
Carni e prodotti a base di carne (3) |
Pesce e prodotti ittici (4) |
Latte e prodotti lattiero-caseari (5) |
Uova (6) |
Oli e grassi (7) |
Frutta, ortaggi e cereali (8) |
|||||||||||
Bovini |
Suini |
Ovini |
Pollame |
Fegato |
Pesce |
Prodotti da acquicoltura |
Latte |
Burro/Formaggi/yogurt |
Uova da allevamento in gabbie |
Uova da allevamento |
Animali |
Vegetali |
Oli di pesce/integratori |
Ortaggi |
Frutta |
Cereali |
||
Belgio |
53 |
4 |
4 |
2 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
4 |
3 |
3 |
3 |
4 |
3 |
3 |
2 |
2 |
Danimarca |
66 |
3 |
5 |
2 |
3 |
3 |
15 |
5 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
3 |
6 |
3 |
2 |
2 |
Germania |
147 |
13 |
13 |
3 |
6 |
7 |
7 |
5 |
14 |
14 |
10 |
11 |
12 |
14 |
4 |
4 |
2 |
8 |
Grecia |
55 |
2 |
2 |
7 |
3 |
2 |
4 |
7 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
3 |
3 |
4 |
2 |
2 |
Spagna |
151 |
7 |
9 |
11 |
7 |
6 |
33 |
16 |
3 |
3 |
7 |
7 |
4 |
10 |
5 |
9 |
10 |
4 |
Francia |
168 |
14 |
8 |
5 |
15 |
11 |
18 |
16 |
12 |
14 |
12 |
6 |
6 |
6 |
3 |
6 |
4 |
12 |
Irlanda |
61 |
7 |
3 |
3 |
3 |
3 |
9 |
3 |
3 |
5 |
3 |
3 |
2 |
3 |
4 |
3 |
2 |
2 |
Italia |
126 |
10 |
5 |
5 |
8 |
5 |
8 |
14 |
6 |
3 |
8 |
15 |
3 |
7 |
3 |
12 |
10 |
4 |
Lussemburgo |
30 |
2 |
2 |
1 |
2 |
1 |
3 |
1 |
3 |
3 |
3 |
2 |
1 |
1 |
2 |
1 |
1 |
1 |
Paesi Bassi |
88 |
6 |
6 |
3 |
6 |
4 |
14 |
7 |
5 |
6 |
7 |
3 |
3 |
7 |
3 |
4 |
2 |
2 |
Austria |
52 |
4 |
4 |
2 |
3 |
2 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
7 |
2 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
Portogallo |
51 |
3 |
3 |
3 |
4 |
2 |
6 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
Finlandia |
45 |
3 |
3 |
2 |
2 |
1 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
Svezia |
54 |
3 |
3 |
2 |
3 |
2 |
10 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
3 |
4 |
3 |
2 |
2 |
Regno Unito |
113 |
7 |
4 |
10 |
10 |
4 |
24 |
12 |
7 |
4 |
7 |
3 |
3 |
5 |
4 |
3 |
2 |
4 |
Totale UE |
1 260 |
88 |
74 |
59 |
79 |
56 |
161 |
101 |
74 |
74 |
78 |
75 |
49 |
75 |
53 |
64 |
47 |
53 |
Islanda |
67 |
2 |
2 |
1 |
2 |
1 |
29 |
2 |
3 |
3 |
3 |
2 |
1 |
1 |
12 |
1 |
1 |
1 |
Norvegia |
125 |
3 |
3 |
2 |
3 |
3 |
46 |
28 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
10 |
3 |
3 |
3 |
Totale SEE |
1 452 |
93 |
79 |
62 |
84 |
60 |
236 |
131 |
80 |
80 |
84 |
80 |
53 |
79 |
75 |
68 |
51 |
57 |
(1) La Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia hanno aderito alla Comunità europea dal 1o maggio 2004. È opportuno che i nuovi Stati membri partecipino al più presto al programma di monitoraggio. Tuttavia si prende atto del fatto che è opportuno prevedere un meccanismo di transizione per i nuovi Stati membri, e quindi attualmente per i nuovi Stati membri non si raccomanda una determinata frequenza minima per il monitoraggio aleatorio della presenza di diossina, furani e PCB diossina-simili nelle derrate alimentari.
Note relative alla tabella
(2) Le cifre menzionate nella tabella sono cifre minime. Si invitano gli Stati membri a raccogliere un numero di campioni superiore. I campioni supplementari di preferenza dovrebbero provenire dalle categorie di derrate alimentari che contribuiscono in misura significativa all’esposizione, quali le carni ed i prodotti a base di carne, il pesce ed i prodotti lattiero-caseari (latte di fattoria).
(3) Carne e prodotti a base di carne: oltre alle categorie menzionate, si dovrebbero prelevare alcuni campioni di carni equine, carni caprine, carni di coniglio e, in misura limitata, di selvaggina.
(4) Pesce e prodotti ittici: sia per l’acquicoltura che per il pesce selvatico si dovrebbero suddividere i campioni per specie, proporzionalmente alle quantità catturate o, nel caso dell’acquicoltura, prodotte. Come orientamento si possono utilizzare i dati sulla cattura e la produzione di pesce e prodotti ittici (suddivisi per singole specie) disponibili nell'opuscolo «Fatti e cifre sulla PCP – dati di base sulla Politica comune della pesca», Ufficio delle pubblicazioni ufficiali della Comunità Europea, 2004.
In base a tali dati, orientativamente si possono fornire le seguenti cifre riguardo alle quantità di campioni da prelevare per le varie specie di pesci e prodotti ittici:
Catture (per Stato membro ≥ 10 campioni raccomandati)
Danimarca: 15 campioni 4 aringa, 4 mitilo, 7 altri
Spagna: 33 campioni 7 tonnetto striato, 4 sardina, 5 tonno albacora, 2 sugarello, 2 totano, 13 altri
Francia: 18 campioni 3 tonnetto striato, 3 tonno albacora, 2 sardina, 2 merluzzo carbonaro, 2 aringa, 6 altri
Paesi Bassi: 14 campioni 4 alaccia, 2 sugarello, 3 aringa, 2 sgombro, 3 altri
Svezia: 10 campioni 5 aringa, 4 spratto, 1 merluzzo
Regno Unito: 24 campioni 6 sgombro, 4 aringa, 3 eglefino, 2 merluzzo bianco, 9 altri
Prodotti dell’acquicoltura (per Stato membro ≥ 5 campioni raccomandati)
Danimarca: 5 campioni 4 trota e 1 anguilla
Germania: 5 campioni 2 cozza, 2 trota, 1 carpa
Grecia: 7 campioni 3 orata, 2 branzino, 1 cozza, 1 altri
Spagna: 16 campioni 8 cozza, 3 trota, 1 orata, 1 ostrica, 1 tonno, 2 altri
Francia: 16 campioni 8 ostrica, 4 cozza, 3 trota, 1 carpa
Italia: 14 campioni6 cozza, 3 vongola verace, 3 trota, 1 branzino, 1 orata
Paesi Bassi: 7 campioni 4 cozza, 1 anguilla, 1 ostrica, 1 pesce gatto
Regno Unito: 12 campioni 9 salmone, 2 trota, 1 cozza
(5) Latte e prodotti lattiero-caseari: Almeno i 4/5 dei campioni di latte dovrebbero essere prelevati da latte di fattoria (soprattutto latte vaccino). Inoltre è appropriato prelevare alcuni campioni supplementari di latte e prodotti lattiero-caseari non vaccini (latte di capra, ecc.)
(6) Uova: oltre alle uova di gallina si dovrebbero prelevare campioni di uova di anatra, oca e quaglia.
(7) Oli e grassi: è appropriato prelevare, oltre ai campioni di olio di pesce, anche campioni di additivi alimentari a base di olio di pesce (oli ricavati dal corpo o dal fegato del pesce).
(8) Ortaggi: soprattutto ortaggi da foglia ma anche patate e altri ortaggi classificabili come radici e tuberi.
Frutta: comprese le bacche e le fragole.
ALLEGATO II
A. Note esplicative sul modulo relativo ai risultati analitici relativi alla presenza di diossine, furani e PCB diossina-simili nonché altri PCB negli alimenti
1. Informazioni generali sui campioni analizzati
Paese: nome dello Stato membro dove è stato realizzato il monitoraggio.
Anno: anno di svolgimento del sondaggio.
Prodotto: prodotto alimentare analizzato — descrivere il prodotto alimentare nella maniera più precisa possibile.
Stadio di commercializzazione: luogo in cui il (campione di) prodotto è stato raccolto.
Tessuto: parte di prodotto analizzata, es. grasso o muscolo.
Espressione dei risultati: i risultati vanno espressi adottando il medesimo parametro adottato per fissare i livelli massimi (direttiva (CE) n. 2375/2001 del Consiglio). In caso di analisi di PCB non diossina-simili, è fortemente raccomandato esprimere i livelli adottando il medesimo parametro.
Tipo di campione: campione aleatorio — è ammissibile anche una relazione sui risultati analitici di campionamenti mirati, a condizione che si specifichi chiaramente che si trattava di un campionamento mirato che non rispecchia necessariamente i normali livelli di base.
Metodi: fare riferimento ai metodi adottati.
Accreditamento: specificare se il metodo di analisi è accreditato o meno.
Incertezza (%): la percentuale di incertezza insita nel metodo di analisi.
2. Informazioni specifiche sul campione analizzato
Numero di campioni: numero di campioni analizzati per lo stesso tipo di prodotto. Qualora si disponga di risultati per un numero maggiore di campioni rispetto alle colonne prestampate, è sufficiente aggiungere nuove colonne indicandone il numero in calce al modulo.
Metodo di produzione: convenzionale/biologico (il più dettagliatamente possibile).
Area: se del caso, specificare il distretto o la regione di raccolta del campione, se possibile specificando se si tratta di un territorio rurale, urbano, di zona industriale, portuale, di mare aperto, ecc. Es: Bruxelles — territorio urbano, Mediterraneo — mare aperto.
Numero di sottocampioni: se il campione analizzato è un campione collettivo, deve essere specificato il numero di sottocampioni (numero di singoli campioni). Qualora il risultato analitico si basi su un solo campione, 1 dovrebbe essere notificato. Il numero di sottocampioni in un campione collettivo può variare, quindi si invita a specificarlo per ciascun campione.
Contenuto di grassi (%): la percentuale di grassi contenuti nel campione.
Contenuto di umidità (%): la percentuale di umidità contenuta nel campione (se disponibile).
3. Risultati
Diossine, furani, PCB diossina-simili: i risultati relativi a ciascun congenere dovrebbero essere espressi in ppt — nanogrammi/chilo (ng/kg).
PCB non diossina-simili: i risultati relativi a ciascun congenere dovrebbero essere espressi in ppb — microgrammi/chilo (ng/kg).
LOQ: Limite di quantificazione in ng/kg o g/kg (per PCB non diossina-simili).
LOD: Limite di determinazione in ng/kg o μg/kg (per PCB non diossina-simili).
Per i congeneri analizzati ma risultati al di sotto del LOD (limite di determinazione) nella casella dei risultati dovrebbe essere inserita la menzione < LOD (il LOD dovrebbe essere espresso in forma di valore).
Per i congeneri analizzati ma risultati al di sotto del LOQ (limite di quantificazione) nella casella dei risultati dovrebbe essere inserita la menzione < LOQ (il LOQ dovrebbe essere espresso in forma di valore).
Per i congeneri PCB analizzati in aggiunta ai PCB-7 ed ai PCB diossina-simili, è necessario menzionare nel modulo il numero del congenere PCB (per esempio 31, 99, 110, ecc.). Qualora il campione venga analizzato per un numero di congeneri superiore alle righe prestampate, è sufficiente aggiungere nuove righe in calce al modulo.
4. Osservazioni
Questo spazio deve essere usato, oltre che per specificare il metodo di estrazione del grasso adottato, per aggiungere ulteriori osservazioni pertinenti riguardo ai dati inseriti.
B. Modulo per riferire i risultati specifici delle analisi dei congeneri volte ad accertare la presenza di diossine, furani e PCB diossina-simili nonché altri PCB nei prodotti alimentari