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Document 62015TB0542

    Causa T-542/15: Ordinanza del Tribunale del 25 settembre 2017 — Ungheria/Commissione («FESR — Programma operativo del trasporto e programmi operativi regionali relativi all’Ungheria centrale, alla Pannonia occidentale, alla Grande pianura meridionale, al Transdanubio centrale, all’Ungheria settentrionale, alla Grande pianura settentrionale e al Transdanubio meridionale — Decisione di sospensione dei pagamenti intermedi — Abrogazione dell’atto impugnato — Non luogo a statuire»)

    GU C 392 del 20.11.2017, p. 29–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    20.11.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 392/29


    Ordinanza del Tribunale del 25 settembre 2017 — Ungheria/Commissione

    (Causa T-542/15) (1)

    ((«FESR - Programma operativo del trasporto e programmi operativi regionali relativi all’Ungheria centrale, alla Pannonia occidentale, alla Grande pianura meridionale, al Transdanubio centrale, all’Ungheria settentrionale, alla Grande pianura settentrionale e al Transdanubio meridionale - Decisione di sospensione dei pagamenti intermedi - Abrogazione dell’atto impugnato - Non luogo a statuire»))

    (2017/C 392/36)

    Lingua processuale: l’inglese

    Parti

    Ricorrente: Ungheria (rappresentanti: J. Bonhage e F. Quast, avvocati)

    Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B.-R. Killmann e A. Tokár, agenti)

    Oggetto

    Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C (2015) 4979 final della Commissione, del 14 luglio 2015, relativa alla sospensione di una parte dei pagamenti intermedi del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo di coesione per le spese effettuate a titolo dei programmi operativi «Trasporti» destinati alle regioni dell’Ungheria centrale, della Pannonia occidentale, della Grande pianura merdionale, del Transdanubio centrale, dell’Ungheria settentrionale, della Grande pianura settentrionale e del Transdanubio meridionale.

    Dispositivo

    1)

    Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.

    2)

    L’Ungheria è condannata alle spese.


    (1)  GU C 406 del 7.12.2015.


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