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Document 62013TA0360

Causa T-360/13: Sentenza del Tribunale del 25 settembre 2015 — VECCO e a./Commissione («REACH — Inclusione del triossido di cromo nell’elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione — Usi o categorie di usi che possono essere esentati dall’obbligo di autorizzazione — Nozione di “vigente normativa comunitaria specifica che impone prescrizioni minime per l’uso della sostanza connesse alla protezione della salute umana o alla tutela dell’ambiente” — Manifesto errore di valutazione — Proporzionalità — Diritti della difesa — Principio di buona amministrazione»)

GU C 389 del 23.11.2015, p. 32–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 389/32


Sentenza del Tribunale del 25 settembre 2015 — VECCO e a./Commissione

(Causa T-360/13) (1)

((«REACH - Inclusione del triossido di cromo nell’elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione - Usi o categorie di usi che possono essere esentati dall’obbligo di autorizzazione - Nozione di “vigente normativa comunitaria specifica che impone prescrizioni minime per l’uso della sostanza connesse alla protezione della salute umana o alla tutela dell’ambiente” - Manifesto errore di valutazione - Proporzionalità - Diritti della difesa - Principio di buona amministrazione»))

(2015/C 389/33)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Verein zur Wahrung von Einsatz und Nutzung von Chromtrioxid und anderen Chrom-VI-verbindungen in der Oberflächentechnik eV (VECCO) (Memmingen, Germania) unitamente alle 185 altre ricorrenti i cui nominativi figurano in allegato alla sentenza (rappresentanti: C. Mereu, K. Van Maldegem, avvocati, e J. Beck, solicitor)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: K. Talabér-Ritz e J. Tomkin, agenti)

Intervenienti a sostegno dei ricorrenti: Assogalvanica (Padova, Italia) e le altre 31 intervenienti i cui nominativi figurano in allegato alla sentenza (rappresentanti: C. Mereu, K. Van Maldegem, avvocati, e J. Beck, solicitor)

Interveniente a sostegno della convenuta: Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA) (rappresentanti: W. Broere, M. Heikkilä e T. Zbihlej, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale del regolamento (UE) n. 348/2013 della Commissione, del 17 aprile 2013, recante modifica dell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (GU L 108, pag. 1).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il Verein zur Wahrung von Einsatz und Nutzung von Chromtrioxid und anderen Chrom-VI-verbindungen in der Oberflächentechnik eV (VECCO) e le ricorrenti i cui nominativi figurano nell’allegato I sopporteranno, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.

3)

L’Assogalvanica e le altre intervenienti, i cui nominativi figurano nell’allegato II, sopporteranno le proprie spese.

4)

L’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 260 del 7.9.2013.


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