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Document C2007/155/42

    Causa T-158/05: Sentenza del Tribunale di primo grado 16 maggio 2007 — Trek Bicycle/UAMI — Audi (ALLTREK) ( Marchio comunitario — Procedimento di opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo ALLTREK — Marchio nazionale denominativo anteriore TREK — Impedimento relativo alla registrazione — Mancanza di rischio di confusione — Mancanza di somiglianza dei prodotti — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 )

    GU C 155 del 7.7.2007, p. 22–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    7.7.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 155/22


    Sentenza del Tribunale di primo grado 16 maggio 2007 — Trek Bicycle/UAMI — Audi (ALLTREK)

    (Causa T-158/05) (1)

    («Marchio comunitario - Procedimento di opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo ALLTREK - Marchio nazionale denominativo anteriore TREK - Impedimento relativo alla registrazione - Mancanza di rischio di confusione - Mancanza di somiglianza dei prodotti - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»)

    (2007/C 155/42)

    Lingua processuale: il tedesco

    Parti

    Ricorrente: Trek Bicycle Corp. (Waterloo, Wisconsin, Stati Uniti) (rappresentanti: J. Kroher e A. Hettenkofer, avvocati)

    Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente B. Müller, successivamente G. Schneider, agenti)

    Altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Audi AG (Ingolstadt, Germania) (rappresentanti: L. von Zumbush e M. Groebl, avvocati)

    Oggetto

    Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso UAMI 2 febbraio 2005 (caso R 587/2004-4) relativa ad un procedimento di opposizione fra Trek Bicycle Corp. e Audi AG.

    Dispositivo

    1)

    Il ricorso è respinto.

    2)

    La ricorrente è condannata alle spese sostenute dall'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

    3)

    L'interveniente sopporterà le proprie spese.


    (1)  GU C 171 del 9.7.2005.


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