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Document 31999Y0618(02)
Interinstitutional Agreement of 6 May 1999 between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline and improvement of the budgetary procedure
Accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio
Accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio
GU C 172 del 18.6.1999, p. 1–22
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
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No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; sostituito da 32006Q0614(01)
Accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio
Gazzetta ufficiale n. C 172 del 18/06/1999 pag. 0001 - 0022
ACCORDO INTERISTITUZIONALE del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio (1999/C 172/01) 1. Il presente accordo concluso tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione (in seguito denominati "istituzioni") ha lo scopo di dare applicazione alla disciplina di bilancio, migliorando lo svolgimento della procedura annuale di bilancio e la cooperazione interistituzionale in materia di bilancio. 2. La disciplina di bilancio, nel quadro del presente accordo, è globale; essa si applica a tutte le spese e impegna tutte le istituzioni associate alla sua attuazione, per tutta la durata del presente accordo. 3. Il presente accordo non incide sulle rispettive competenze di bilancio delle diverse istituzioni, quali sono definite nei trattati. 4. Per qualsiasi modifica delle disposizioni del presente accordo è necessario il consenso di tutte le istituzioni che vi partecipano. Le modifiche apportate alla tabella delle prospettive finanziarie devono seguire le procedure previste a tal fine nel presente accordo. 5. Il presente accordo si compone di due parti: - la parte I contiene la definizione e le modalità d'applicazione delle prospettive finanziarie 2000-2006 e si applica per tutta la durata delle suddette prospettive finanziarie; - la parte II riguarda il miglioramento della collaborazione interistituzionale nel corso della procedura di bilancio. 6. Ogni volta che lo riterrà necessario e in ogni caso contemporaneamente ad ogni proposta per nuove prospettive finanziarie presentata a norma del punto 26, la Commissione presenterà una relazione sull'attuazione del presente accordo, corredata se del caso di proposte di modifica. 7. Il presente accordo entra in vigore il 1o gennaio 2000. Esso sostituisce dalla stessa data: - la dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, del 30 giugno 1982, concernente varie disposizioni volte a migliorare la procedura di bilancio(1); - l'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, del 29 ottobre 1993, sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio(2); - la dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, del 6 marzo 1995, concernente l'iscrizione di disposizioni finanziarie negli atti legislativi(3); - la dichiarazione comune, del 12 dicembre 1996, concernente il miglioramento dell'informazione dell'autorità di bilancio sugli accordi di pesca(4); - l'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, del 16 luglio 1997, sulle disposizioni relative al finanziamento della politica estera e di sicurezza comune(5); - l'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, del 13 ottobre 1998, sui fondamenti giuridici e l'esecuzione del bilancio(6). PARTE I - PROSPETTIVE FINANZIARIE 2000-2006: DEFINIZIONE E MODALITÀ D'APPLICAZIONE A. Contenuto e portata delle prospettive finanziarie 8. La tabella delle prospettive finanziarie 2000-2006 di cui all'allegato I è parte integrante del presente accordo. Essa costituisce il quadro di riferimento della disciplina di bilancio interistituzionale. Il suo contenuto è conforme alle conclusioni del Consiglio europeo di Berlino del 24 e 25 marzo 1999. 9. Le prospettive finanziarie mirano ad assicurare, a medio termine, l'ordinato andamento, per grandi categorie, delle spese dell'Unione europea, nei limiti delle risorse proprie. 10. Le prospettive finanziarie 2000-2006 stabiliscono, per ognuno degli esercizi e per ogni rubrica o sottorubrica, importi di spesa in stanziamenti d'impegni. Sono indicati in stanziamenti per impegni e stanziamenti per pagamenti anche gli importi globali annui di spesa. Vengono peraltro distinti gli importi in stanziamenti per pagamenti che, in previsione dell'ampliamento, sono lasciati disponibili per essere utilizzati conformemente al punto 25, secondo comma. Tutti questi importi sono espressi ai prezzi del 1999, tranne la riserva monetaria che è stabilita a prezzi correnti. Le prospettive finanziarie non tengono conto delle linee di bilancio finanziate con entrate assegnate ai sensi dell'articolo 4 del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(7), in seguito "regolamento finanziario". Il finanziamento di voci specifiche di spesa può essere effettuato soltanto entro i limiti del massimale appositamente previsto e fatto salvo il punto 11, secondo comma. Le informazioni relative alle operazioni che non figurano nel bilancio generale delle Comunità europee, nonché l'evoluzione prevedibile delle diverse categorie di risorse proprie della Comunità, sono presentate a titolo indicativo in tabelle separate. Le informazioni sono aggiornate annualmente al momento dell'adeguamento tecnico delle prospettive finanziarie. La linea direttrice agricola resta invariata. Sarà riesaminata, sulla base di una relazione che la Commissione presenterà al Consiglio, prima del prossimo ampliamento dell'Unione europea, per apportare gli adeguamenti ritenuti necessari. 11. Le istituzioni riconoscono che ciascuno degli importi stabiliti in valore assoluto dalle prospettive finanziarie 2000-2006 rappresenta un massimale annuo di spesa per il bilancio generale delle Comunità europee. Fatte salve le eventuali modifiche di questi massimali apportate a norma delle disposizioni previste nel presente accordo, le istituzioni si impegnano ad esercitare le rispettive competenze in modo da rispettare i diversi massimali annui di spesa nel corso di ciascuna delle corrispondenti procedure di bilancio e nel corso dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio interessato. Tuttavia, i massimali indicati nella rubrica 7 delle prospettive finanziarie (aiuto di preadesione) hanno carattere indicativo, poiché i due rami dell'autoritàdi bilancio possono decidere di comune accordo, nel corso della procedura di bilancio, di modificarne la ripartizione. 12. I due rami dell'autorità di bilancio decidono di accettare, per la durata delle prospettive finanziarie 2000-2006, i tassi massimi di aumento delle spese non obbligatorie che deriveranno dai bilanci stabiliti entro il limite dei massimali delle prospettive finanziarie. Tranne che per la rubrica 2 delle prospettive finanziarie (azioni strutturali) ed ai fini di una buona gestione finanziaria, le istituzioni, in occasione della procedura di bilancio e dell'adozione del bilancio, si adoperano affinché restino, per quanto possibile, margini disponibili sufficienti al di sotto dei massimali delle varie rubriche. All'interno dei tassi massimi di aumento delle spese non obbligatorie, definiti al primo comma, il Parlamento europeo e il Consiglio si impegnano a rispettare le dotazioni in stanziamenti d'impegno previste nelle prospettive finanziarie per le azioni strutturali. 13. L'attuazione finanziaria di ogni atto adottato secondo la procedura di codecisione dal Parlamento europeo e dal Consiglio e di ogni atto adottato dal Consiglio, che supera gli stanziamenti disponibili in bilancio o le dotazioni delle prospettive finanziarie previste al punto 11, può aver luogo soltanto quando il bilancio è stato modificato e, eventualmente, le prospettive finanziarie sono state riesaminate in modo adeguato secondo la procedura prevista per ciascun caso. 14. Per ognuno degli esercizi coperti dalle prospettive finanziarie, il totale degli stanziamenti per pagamenti necessari, previo adeguamento annuale e tenuto conto degli adattamenti e revisioni intervenuti, non può portare ad un tasso di versamento delle risorse proprie superiore al massimale fissato per le medesime risorse. Se necessario, i due rami dell'autorità di bilancio decidono, su proposta della Commissione e secondo le regole di voto di cui all'articolo 272, paragrafo 9, quinto comma, del trattato che istituisce la Comunità europea, in seguito "trattato CE", le necessarie riduzioni dei massimali delle prospettive finanziarie per garantire il rispetto del massimale di risorse proprie stabilito. B. Adeguamento e adattamento annuali delle prospettive finanziarie Adeguamenti tecnici 15. Ogni anno, la Commissione, prima della procedura di bilancio dell'esercizio n + 1, procede al calcolo della linea direttrice agricola e al seguente adeguamento tecnico delle prospettive finanziarie, in funzione dell'evoluzione del prodotto nazionale lordo (PNL) e dei prezzi: a) rivalutazione ai prezzi dell'anno n + 1 dei massimali e degli importi degli stanziamenti per impegni e degli stanziamenti per pagamenti, fatta eccezione per la riserva monetaria; b) calcolo del margine residuo disponibile sotto il massimale delle risorse proprie. La Commissione procede al suddetto adeguamento tecnico sulla base dei dati e delle previsioni economiche più recenti di cui dispone. Tuttavia, l'adeguamento tecnico del massimale della rubrica 1 delle prospettive finanziarie (Agricoltura) sarà realizzato mediante un deflatore annuo del 2 %. L'adeguamento tecnico del massimale "Fondi strutturali" sarà effettuato sulla base del deflatore adottato forfettariamente nella normativa sui fondi strutturali per fissare la programmazione degli interventi corrispondenti. La base per l'indicizzazione delle dotazioni previste per il periodo 2004-2006 sarà riveduta, se necessario, entro il 31 dicembre 2003 dalla Commissione a titolo di adeguamento tecnico sulla base delle ultime informazioni disponibili. Non si procederà ad un adeguamento a posteriori delle dotazioni per gli anni passati. I risultati di tale adeguamento e le previsioni economiche di base vengono comunicati ai due rami dell'autorità di bilancio. Per l'esercizio considerato non si procederà ad ulteriori adeguamenti tecnici, né nel corso dell'esercizio, né, a titolo di correzioni a posteriori, nel corso degli esercizi successivi. Adattamento inerente alle condizioni d'esecuzione 16. Unitamente alla comunicazione dell'adeguamento tecnico delle prospettive finanziarie, la Commissione sottopone ai due rami dell'autorità di bilancio la proposta di adattamento dell'importototale degli stanziamenti per pagamenti che essa ritiene necessaria, tenuto conto delle condizioni d'esecuzione, per garantire un andamento ordinato rispetto agli stanziamenti per impegni. 17. Al momento dell'adattamento cui si procederà nel 2001 e in caso di ritardo nell'adozione dei programmi relativi alle azioni strutturali, i due rami dell'autorità di bilancio si impegnano ad autorizzare, su proposta della Commissione, il trasferimento agli esercizi successivi, in aggiunta ai corrispondenti massimali di spesa, delle dotazioni corrispondenti non utilizzate nel corso dell'esercizio 2000. 18. Il Parlamento europeo e il Consiglio deliberano, anteriormente al 1o maggio dell'esercizio n, su queste proposte secondo le regole di voto di cui all'articolo 272, paragrafo 9, quinto comma, del trattato CE. C. Revisione delle prospettive finanziarie 19. A prescindere dai periodici adeguamenti tecnici ed adattamenti alle condizioni d'esecuzione, le prospettive finanziarie possono essere rivedute, su proposta della Commissione, per far fronte a situazioni non previste in origine, nel rispetto del massimale delle risorse proprie. 20. In linea di principio, la proposta di revisione deve essere presentata e adottata prima che abbia inizio la procedura di bilancio per l'esercizio o per il primo degli esercizi oggetto della revisione in questione. La revisione delle prospettive finanziarie fino allo 0,03 % del PNL della Comunità nel margine per imprevisti è adottata con decisione comune dei due rami dell'autorità di bilancio che deliberano secondo le regole di voto di cui all'articolo 272, paragrafo 9, quinto comma, del trattato CE. Qualsiasi revisione delle prospettive finanziarie eccedente lo 0,03 % del PNL della Comunità nel margine per imprevisti è adottata con decisione comune dei due rami dell'autorità di bilancio; il Consiglio delibera all'unanimità. 21. Tranne che per le spese della rubrica 2, le istituzioni esaminano le possibilità di una ridistribuzione delle spese fra i programmi previsti nella rubrica oggetto della revisione, in particolare in base alle prospettive di sottoesecuzione degli stanziamenti. L'obiettivo dovrebbe essere quello di costituire, sotto il massimale della rubrica interessata, un importo significativo sia in valore assoluto sia in percentuale della nuova spesa prevista. Le istituzioni esaminano, inoltre, le possibilità di compensare l'aumento del massimale di una rubrica con la riduzione del massimale di un'altra rubrica. Gli importi disponibili alle rubriche da 1 a 6 delle prospettive finanziarie non possono mai essere utilizzati per la rubrica 7 delle prospettive finanziarie (aiuto di preadesione), mentre gli stanziamenti in riserva per l'aiuto di preadesione non possono essere utilizzati per le rubriche da 1 a 6. Gli importi disponibili per l'adesione possono essere utilizzati soltanto per coprire le spese direttamente derivanti dall'ampliamento, e non possono coprire spese impreviste relative alle rubriche da 1 a 7 delle prospettive finanziarie. Inoltre, gli stanziamenti previsti per le rubriche da 1 a 7 non possono essere utilizzati per completare il costo di nuove adesioni. Qualsiasi revisione delle prospettive finanziarie a titolo delle spese obbligatorie non può comportare una riduzione dell'importo disponibile per le spese non obbligatorie. Qualsiasi revisione deve garantire il mantenimento di una relazione ordinata tra impegni e pagamenti. D. Conseguenze dell'omessa decisione comune sull'adattamento o la revisione delle prospettive finanziarie 22. In mancanza di una decisione comune del Parlamento europeo e del Consiglio su ogni adattamento o revisione delle prospettive finanziarie, proposti dalla Commissione, rimangono applicabili, come massimali di spese, per l'esercizio in questione, gli importi determinati in precedenza dopo l'adeguamento tecnico annuale. E. Riserve 23. Le tre riserve previste dalla rubrica 6 delle prospettive finanziarie sono iscritte nel bilancio generaledelle Comunità europee. Le risorse necessarie vengono richiamate soltanto al momento del ricorso alle riserve stesse: a) la riserva monetaria è destinata a coprire, nel periodo 2000-2002, le incidenze sulle spese agricole di bilancio dei movimenti significativi e imprevisti della parità euro/dollaro USA rispetto alla parità utilizzata nel bilancio; b) la riserva per la garanzia dei prestiti a paesi terzi è destinata alle linee di bilancio relative all'alimentazione del Fondo di garanzia(8) e agli eventuali pagamenti complementari da effettuare in caso di inadempienza di un debitore; c) la riserva per aiuti d'urgenza ha lo scopo di consentire una risposta rapida a necessità specifiche di aiuto a paesi terzi, a seguito di avvenimenti non prevedibili al momento della preparazione del bilancio, in primo luogo per azioni di carattere umanitario. La Commissione, quando ritiene necessario attingere a tali riserve, sottopone una proposta di storno ai due rami dell'autorità di bilancio. Qualsiasi proposta della Commissione relativa ad un ricorso alla riserva per gli aiuti d'urgenza dev'essere preceduta, tuttavia, da un esame delle possibilità di riassegnazione degli stanziamenti. Contemporaneamente alla proposta di storno, la Commissione avvia una procedura di consultazione a tre, eventualmente in forma semplificata, per ottenere l'accordo dei due rami dell'autorità di bilancio sulla necessità di un ricorso alle riserve e sull'importo necessario. Se la proposta della Commissione non ottiene l'accordo dei due rami dell'autorità di bilancio e se non è possibile giungere ad una posizione comune, il Parlamento europeo e il Consiglio non adottano decisioni sulla proposta di storno della Commissione. F. Strumento di flessibilità 24. Lo strumento di flessibilità, il cui massimale annuo è pari a 200 milioni di EUR, è destinato a permettere il finanziamento, per un dato esercizio ed entro il limite degli importi indicati, di spese chiaramente identificate che non potrebbero essere finanziate all'interno dei massimali disponibili di una o più altre rubriche. La parte non utilizzata dell'importo annuale può essere riportata fino all'anno n + 2. In caso di mobilitazione dello strumento, sono utilizzati in primo luogo gli importi riportati, quindi gli altri per ordine di anzianità. La parte dell'importo annuale dell'anno n che non viene utilizzata nel corso dell'anno n + 2 è annullata. Lo strumento di flessibilità non dovrebbe, di norma, essere utilizzato per lo stesso fabbisogno a titolo di due esercizi consecutivi. Il ricorso allo strumento di flessibilità è proposto dalla Commissione, previo esame di tutte le possibilità di riassegnazione degli stanziamenti nella rubrica cui si riferisce il fabbisogno di spesa supplementare. La proposta verte sull'esigenza del ricorso a questo strumento, sull'identificazione del fabbisogno da soddisfare e sull'importo necessario. Essa può essere presentata, per l'esercizio finanziario interessato, nel corso della procedura annuale di bilancio. La proposta della Commissione è inserita nel progetto preliminare di bilancio o corredata, a norma del regolamento finanziario, dello strumento di bilancio pertinente. La decisione di ricorrere allo strumento di flessibilità è presa di comune accordo tra i due rami dell'autorità di bilancio secondo le regole di voto di cui all'articolo 272, paragrafo 9, quinto comma, del trattato CE. Quest'accordo interviene nell'ambito della procedura di collaborazione di cui alla parte II, sezione A, e all'allegato III del presente accordo. G. Adattamento delle prospettive finanziarie in funzione dell'ampliamento 25. In occasione dell'ampliamento dell'Unione europea a nuovi Stati membri nel corso del periodo coperto dalle prospettive finanziarie, il Parlamento europeo e il Consiglio, che deliberano su proposta della Commissione e secondo le regole di voto di cui all'articolo 272, paragrafo 9, quinto comma, del trattato CE, adatteranno congiuntamente le prospettive finanziarie a tenere conto delle spese necessarie a seguito dell'ampliamento. Fatti salvi i risultati dei negoziati d'adesione, la modifica delle rubriche interessate non dovrebbesuperare gli importi che figurano nel quadro finanziario indicativo riportato nell'allegato II che fa parte integrante del presente accordo, basato sull'ipotesi di un ampliamento dell'Unione europea con sei nuovi Stati membri a partire dal 2002. La coperturta del fabbisogno supplementare sarà garantita dalle disponibilità riservate a tale scopo nelle prospettive finanziarie e, nella misura necessaria, dall'utilizzazione delle risorse proprie supplementari derivanti dall'aumento del PNL della Comunità a seguito dell'ampliamento dell'Unione europea. H. Durata delle prospettive finanziarie e conseguenze dell'assenza di prospettive finanziarie 26. Anteriormente al 1o luglio 2005, la Commissione presenterà le proposte per nuove prospettive finanziarie a medio termine. Qualora non venga concluso un accordo per nuove prospettive finanziarie e salvo denuncia espressa delle prospettive finanziarie in vigore ad opera di una delle parti del presente accordo, i massimali per l'ultimo anno coperto dalle prospettive finanziarie in vigore saranno adeguati a norma del punto 15, applicando a questi importi il tasso d'aumento medio constatato sul periodo precedente, esclusi gli adattamenti compiuti a seguito di un ampliamento dell'Unione europea. Questo tasso d'aumento non può comunque superare il tasso di crescita del PNL della Comunità per l'anno interessato. PARTE II - MIGLIORAMENTO DELLA COLLABORAZIONE INTERISTITUZIONALE NELLA PROCEDURA DI BILANCIO A. La procedura di collaborazione interistituzionale 27. Le istituzioni decidono di instaurare una procedura di collaborazione interistituzionale in materia di bilancio. Le modalità di questa collaborazione sono definite all'allegato III, che è parte integrante del presente accordo. B. Formazione del bilancio 28. La Commissione presenta, ogni anno, un progetto preliminare di bilancio che corrisponde al fabbisogno effettivo di finanziamento della Comunità. Essa tiene conto: - della capacità d'esecuzione degli stanziamenti, adoperandosi per garantire una stretta relazione tra stanziamenti per impegni e stanziamenti per pagamenti, - della possibilità di avviare politiche nuove attraverso progetti pilota e/o azioni preparatorie nuove o proseguire azioni pluriennali venute a scadenza, dopo avere valutato le condizioni per ottenere un atto di base ai sensi del punto 36, - della necessità di assicurare un andamento delle spese, rispetto all'esercizio precedente, conforme alle esigenze della disciplina di bilancio. 29. Le istituzioni fanno in modo da evitare, per quanto possibile, che vengano iscritte in bilancio linee di spese operative per importi non significativi. I due rami dell'autorità di bilancio si impegnano anche a tenere conto della valutazione delle possibilità di esecuzione del bilancio, fatta dalla Commissione sia nei suoi progetti preliminari che nel quadro dell'esecuzione del bilancio in corso. C. Classificazione delle spese 30. Le istituzioni reputano che costituiscono spese obbligatorie le spese che l'autorità di bilancio è tenuta ad iscrivere in bilancio in virtù di un obbligo giuridico assunto a norma dei trattati o di atti adottati in forza dei medesimi. 31. Il progetto preliminare di bilancio comporta una proposta di classificazione per le linee di bilancio nuove o per quelle la cui base giuridica è stata modificata. Qualora non accettino la classificazione proposta nel progetto preliminare di bilancio, il Parlamento europeo e il Consiglio esamineranno la classificazione della linea di bilancio interessata, basandosi sull'allegato IV che è parte integrante del presente accordo. L'accordo viene perseguito nell'ambito della concertazione di cui all'allegato III. D. Tasso massimo d'aumento delle spese non obbligatorie in assenza di prospettive finanziarie 32. Fatto salvo il punto 12, primo comma, le istituzioni decidono le disposizioni seguenti: a) il "margine di manovra" autonomo del Parlamento europeo, ai fini dell'articolo 272, paragrafo 9, quarto comma, del trattato CE, la cui entità corrisponde alla metà del tasso massimo, si applica a partire dal progetto di bilancio, fissato dal Consiglio in prima lettura e tenendo conto di eventuali lettere rettificative. Il rispetto del tasso massimo si impone al bilancio annuale, compresi i bilanci rettificativi e suppletivi. Salvo determinazione di un nuovo tasso, la parte eventualmente rimasta inutilizzata del tasso massimo resta disponibile per una sua eventuale utilizzazione nell'ambito dell'esame di un progetto di bilancio rettificativo o suppletivo; b) fatta salva la lettera a), qualora durante la procedura di bilancio risulti che, per portare a termine tale procedura, potrebbe essere necessario fissare di comune accordo, per l'aumento delle spese non obbligatorie, un nuovo tasso applicabile agli stanziamenti di pagamento e/o un nuovo tasso applicabile agli stanziamenti d'impegno (detto secondo tasso può essere fissato a livello diverso dal primo), le istituzioni cercano di giungere ad un accordo definitivo tra i due rami dell'autorità di bilancio durante la concertazione di cui all'allegato III. E. Iscrizione di disposizioni finanziarie negli atti legislativi 33. Gli atti legislativi concernenti i programmi pluriennali adottati secondo la procedura di codecisione comprendono una disposizione nella quale il legislatore determina la dotazione finanziaria del programma per tutta la sua durata. Tale importo costituisce, per l'autorità di bilancio, il riferimento privilegiato nel corso della procedura di bilancio annuale. L'autorità di bilancio e la Commissione, quando presenta il suo progetto preliminare di bilancio, si impegnano a non discostarsi da quest'importo, salvo in caso di nuove circostanze oggettive e durature, esposte in una motivazione esplicita e precisa, che considera i risultati raggiunti nell'attuazione del programma e basata in particolare su valutazioni. 34. Gli atti legislativi che riguardano programmi pluriennali non soggetti alla procedura di codecisione non contengono "un importo ritenuto necessario". Qualora il Consiglio intenda introdurre un riferimento finanziario, detto riferimento indica la volontà del legislatore e non pregiudica le competenze dell'autorità di bilancio definite dal trattato. In ciascuno degli atti contenenti un siffatto riferimento finanziario sarà menzionata questa disposizione. Qualora l'importo in questione sia stato oggetto di un accordo nell'ambito della procedura di concertazione prevista dalla dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, del 4 marzo 1975(9), esso sarà considerato un importo di riferimento ai sensi del punto 33 del presente accordo. 35. La scheda finanziaria di cui all'articolo 3 del regolamento finanziario traduce in termini finanziari gli obiettivi del programma proposto e comprende uno scadenzario per la durata del programma. Essa è riveduta, eventualmente, all'atto dell'elaborazione del progetto preliminare di bilancio, tenendo conto dello stato di esecuzione del programma. La scheda riveduta è trasmessa all'autorità di bilancio all'atto della presentazione del progetto preliminare di bilancio e dopo l'adozione del bilancio. F. Fondamenti giuridici 36. In virtù del sistema del trattato, per l'esecuzione degli stanziamenti iscritti in bilancio relativi a qualsiasi azione comunitaria è necessaria l'adozione preliminare di un atto di base. Un "atto di base" è un atto legislativo di diritto derivato che costituisce il fondamento giuridico di un'azione comunitaria e dell'esecuzione della corrispondente spesa iscritta in bilancio. L'atto di base deve avere la forma di un regolamento, di una direttiva o di una decisione (Entscheidung oBeschluß). Le raccomandazioni e i pareri, così come le risoluzioni e dichiarazioni, non costituiscono atti di base. 37. Possono tuttavia essere posti in esecuzione senza atto di base, nella misura in cui le azioni al cui finanziamento sono destinati rientrano nelle competenze della Comunità: a) i) gli stanziamenti relativi a progetti pilota di natura sperimentale volti a verificare la fattibilità di un'azione e la sua utilità. I relativi stanziamenti d'impegno possono essere iscritti in bilancio soltanto per due esercizi finanziari. Il loro importo totale non può superare 32 milioni di EUR; ii) gli stanziamenti relativi ad azioni preparatorie, destinate a preparare proposte in vista dell'adozione di future azioni comunitarie. Le azioni preparatorie obbediscono ad un'impostazione coerente e possono rivestire forme diverse. I relativi stanziamenti d'impegno possono essere iscritti in bilancio solo per tre esercizi finanziari al massimo. Il procedimento legislativo dovrebbe concludersi prima della scadenza del terzo esercizio. Nel corso del procedimento legislativo, l'impegno degli stanziamenti deve rispettare le caratteristiche proprie dell'azione preparatoria quanto alle attività previste, agli obiettivi perseguiti e ai beneficiari. Di conseguenza, i mezzi posti in atto non possono corrispondere, in volume, a quelli previsti per il finanziamento dell'azione definitiva in quanto tale. L'importo totale delle nuove linee considerate non può superare un importo di 30 milioni di EUR per esercizio finanziario e l'importo totale degli stanziamenti effettivamente impegnati in virtù di azioni preparatorie non può superare 75 milioni di EUR. All'atto della presentazione del progetto preliminare di bilancio (PPB), la Commissione presenterà una relazione sulle sezioni contemplate ai punti i) e ii), in cui sono esposti l'obiettivo dell'azione, la valutazione dei risultati e il seguito previsto; b) gli stanziamenti relativi alle azioni di natura puntuale, o anche permanente, svolte dalla Commissione in virtù di compiti risultanti da sue prerogative a livello istituzionale diverse dal diritto di iniziativa legislativa di cui alla lettera a), nonché in virtù di competenze specifiche conferitele direttamente dal trattato CE. Un elenco figura nell'allegato V che è parte integrante del presente accordo. Esso potrà eventualmente essere completato nella presentazione del progetto preliminare di bilancio, indicando gli articoli pertinenti e i relativi importi; c) gli stanziamenti destinati al funzionamento di ciascuna istituzione in virtù della sua autonomia amministrativa. G. Spese relative agli accordi di pesca 38. Le istituzioni convengono che le spese relative agli accordi di pesca siano finanziate conformemente alle disposizioni figuranti nell'allegato VI, che è parte integrante del presente accordo. H. Finanziamento della politica estera e di sicurezza comune (PESC) 39. Per le spese della PESC a carico del bilancio generale delle Comunità europee a norma dell'articolo 28 del trattato sull'Unione europea, le istituzioni si adoperano per giungere ogni anno, nell'ambito della procedura di concertazione di cui all'allegato III e in base al progetto preliminare di bilancio elaborato dalla Commissione, ad un accordo sull'importo delle spese operative da imputare al bilancio delle Comunità e sulla ripartizione di tale importo tra gli articoli del capitolo "PESC" del bilancio, come suggerito al quarto comma del presente punto. In caso di mancato accordo, resta inteso che il Parlamento europeo e il Consiglio iscriveranno nel bilancio l'importo contenuto nel bilancio precedente o quello proposto nel progetto preliminare di bilancio, se quest'ultimo è inferiore. L'importo totale delle spese operative della PESC è iscritto interamente nello stesso capitolo del bilancio ("PESC"), ripartito tra gli articoli di detto capitolo come suggerito al quarto comma del presente punto. Tale importo comprende le effettive necessità e un ragionevole margine per azioni impreviste. Nessun fondo sarà iscritto in riserva. Ciascun articolo copre le strategie comuni e le azioni comuni già adottate, le misure che sono previste ma non ancora adottate e tutte leazioni future, vale a dire impreviste, che il Consiglio adotterà nel corso dell'esercizio in questione. Poiché, in forza del regolamento finanziario, nell'ambito di un'azione per la PESC la Commissione è competente ad effettuare autonomamente storni di stanziamenti da articolo ad articolo all'interno di un capitolo di bilancio, vale a dire la dotazione PESC, sarà assicurata la flessibilità ritenuta necessaria per una rapida attuazione delle azioni PESC. Qualora l'importo di bilancio per la PESC durante un esercizio finanziario si riveli insufficiente a coprire le spese necessarie, il Parlamento europeo e il Consiglio si accordano per trovare con urgenza una soluzione su proposta della Commissione. All'interno del capitolo "PESC" di bilancio, gli articoli in cui devono essere iscritte le azioni PESC potrebbero essere formulati secondo le seguenti linee: - osservazione e organizzazione di elezioni/partecipazione a processi di transizione democratica, - inviati dell'Unione, - prevenzione di conflitti/processi di pace e sicurezza, - assistenza finanziaria a processi di disarmo, - contributi a conferenze internazionali, - azioni urgenti. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convengono che l'importo per le azioni iscritte nell'articolo di cui al sesto trattino non può superare il 20 % dell'importo globale del capitolo "PESC" di bilancio. 40. La presidenza del Consiglio consulta ogni anno il Parlamento europeo su un documento del Consiglio relativo agli aspetti principali e alle scelte di base della PESC, comprese le implicazioni finanziarie per il bilancio generale delle Comunità europee. Inoltre, la presidenza informa regolarmente il Parlamento europeo sugli sviluppi e sull'attuazione delle azioni PESC. Quando adotta una decisione nel settore della PESC che comporti spese, il Consiglio comunica immediatamente e in ciascun caso al Parlamento europeo una stima dei costi previsti (scheda finanziaria), in particolare di quelli relativi ai tempi, al personale impiegato, all'uso di locali e di altre infrastrutture, alle attrezzature di trasporto, alle esigenze di formazione e alle disposizioni in materia di sicurezza. Ogni tre mesi la Commissione informa l'autorità di bilancio dell'esecuzione delle azioni PESC e delle previsioni finanziarie per il restante periodo dell'anno. Hecho en Estrasburgo, el seis de mayo de mil novecientos noventa y nueve.Udfærdiget i Strasbourg den sjette maj nitten hundrede og nioghalvfems.Geschehen zu Straßburg am sechsten Mai neunzehnhundertneunundneunzig.Έγινε στο Στρασβούργο, στις έξι Μαΐου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα.Done at Strasbourg on the sixth day of May in the year one thousand nine hundred and ninety-nine.Fait à Strasbourg, le six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.Fatto a Strasburgo, addì sei maggio millenovecentonovantanove.Gedaan te Straatsburg, de zesde mei negentienhonderd negenennegentig.Feito em Estrasburgo, em seis de Maio de mil novecentos e noventa e nove.Tehty Strasbourgissa kuudentena päivänä toukokuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän.Som skedde i Strasbourg den sjätte maj nittonhundranittionio. Por el Consejo de la Unión Europea/For Rådet for Den Europæiske Union/Für den Rat der Europäischen Union/Για το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης/For the Council of the European Union/Pour le Conseil de l'Union européenne/Per il Consiglio dell'Unione europea/Voor de Raad van de Europese Unie/Pelo Conselho da União Europeia/Euroopan unionin neuvoston puolesta/För Europeiska unionens råd >PIC FILE= "C_1999172IT.001001.EPS"> Por la Comisión Europea/For Europa-Kommissionen/Für die Europäische Kommission/Για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή/For the European Commission/Pour la Commission européenne/Per la Commissione europea/Voor de Europese Commissie/Pela Comissão Europeia/Euroopan komission puolesta/För Europeiska kommissionen >PIC FILE= "C_1999172IT.001101.EPS"> Por el Parlamento Europeo/For Europa-Parlamentet/Für das Europäische Parlament/Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο/For the European Parliament/Pour le Parlement européen/Per il Parlamento europeo/Voor het Europees Parlement/Pelo Parlamento Europeu/Euroopan parlamentin puolesta/För Europaparlamentet >PIC FILE= "C_1999172IT.001102.EPS"> (1) GU C 194 del 28.7.1982, pag. 1. (2) GU C 331 del 7.12.1993, pag. 1. (3) GU C 102 del 4.4.1996, pag. 4. (4) GU C 20 del 20.1.1997, pag. 109. (5) GU C 286 del 22.9.1997, pag. 80. (6) GU C 344 del 12.11.1998, pag. 1. (7) GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1. (8) Istituito dal regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94 del Consiglio (GU L 293 del 12.11.1994, pag. 1). (9) GU C 89 del 22.4.1975, pag. 1. ALLEGATO I PROSPETTIVE FINANZIARIE PER L'UE A 15 >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO II QUADRO FINANZIARIO PER L'UE A 21 >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO III COLLABORAZIONE INTERISTITUZIONALE IN MATERIA DI BILANCIO A. Dopo l'adeguamento tecnico delle prospettive finanziarie per l'esercizio di bilancio successivo e prima della decisione della Commissione sul progetto preliminare di bilancio, viene convocata una riunione a tre per discutere, nel rispetto delle competenze delle istituzioni, le priorità da stabilire per il bilancio di tale esercizio. B. 1. È istituita una procedura di concertazione per tutte le spese. 2. Per le spese obbligatorie, la Commissione specifica nella presentazione del suo progetto preliminare di bilancio: a) gli stanziamenti vincolati a disposizioni legislative nuove o previste; b) gli stanziamenti che derivano dall'applicazione della legislazione vigente al momento dell'adozione del bilancio precedente. La Commissione procede ad una stima rigorosa delle implicazioni finanziarie degli obblighi della Comunità basati sulla regolamentazione. Se necessario, essa attualizza le stime nel corso della procedura di bilancio. Tiene a disposizione dell'autorità di bilancio tutti gli elementi giustificativi necessari. Qualora lo ritenga necessario, la Commissione può presentare all'autorità di bilancio una lettera rettificativa ad hoc per aggiornare i dati sui quali era stata basata la stima delle spese agricole iscritte nel progetto preliminare di bilancio e/o per correggere, sulla base delle ultime informazioni disponibili sugli accordi di pesca che saranno in vigore al 1o gennaio dell'esercizio interessato, la ripartizione tra gli stanziamenti iscritti sulla linea operativa relativa agli accordi internazionali in materia di pesca e quelli iscritti nella riserva. La lettera rettificativa dovrà essere trasmessa all'autorità di bilancio entro la fine di ottobre. Se la presentazione al Consiglio avviene meno di un mese prima della prima lettura del Parlamento europeo, di norma il Consiglio delibererà sulla lettera rettificativa ad hoc in occasione della sua seconda lettura del progetto di bilancio. Di conseguenza, i due rami dell'autorità di bilancio si adoperano affinché, prima della seconda lettura del progetto di bilancio da parte del Consiglio, sia possibile deliberare sulla lettera rettificativa in una sola lettura da parte di ciascuna istituzione. 3. L'obiettivo di questa concertazione è: a) proseguire il dibattito sull'evoluzione globale delle spese e, in tale contesto, sugli orientamenti generali da seguire per il bilancio dell'esercizio successivo, alla luce del progetto preliminare di bilancio della Commissione; b) ricercare un accordo tra i due rami dell'autorità di bilancio riguardo a quanto segue: - gli stanziamenti di cui al punto 2, lettere a) e b), compresi quelli proposti nella lettera rettificativa ad hoc di cui al punto 2, - gli stanziamenti da iscrivere nel bilancio a titolo delle spese non obbligatorie, nel rispetto del punto 12, terzo comma, del presente accordo, - e, in particolare, le questioni per le quali è fatto riferimento a questa procedura nel presente accordo. 4. La procedura inizia con una riunione a tre convocata in tempo utile perché le istituzioni possano ricercare un accordo al più tardi al momento stabilito dal Consiglio per elaborare il proprio progetto di bilancio. I risultati di questa riunione a tre sono oggetto di una concertazione tra il Consiglio e una delegazione del Parlamento europeo, con la partecipazione della Commissione. La riunione di concertazione viene tenuta, salvo decisione diversa presa nel corso della riunione a tre, in occasione dell'incontro tradizionale fra gli stessi partecipanti nel giorno fissato dal Consiglio per stabilire il progetto di bilancio. 5. Una nuova riunione a tre è convocata prima della prima lettura del Parlamento europeo, per consentire alle istituzioni di identificare i programmi sui quali deve concentrarsi la futura concertazione per un accordo sulle rispettive dotazioni. Nel corso della riunione a tre, le istituzioni hanno anche uno scambio di opinioni sullo stato di esecuzione del bilancio in corso, in previsione della discussione sullo storno globale o di un eventuale bilancio rettificativo e suppletivo. 6. Le istituzioni proseguono la concertazione dopo la prima lettura del bilancio con ciascuno dei due rami dell'autorità di bilancio, al fine di pervenire ad un accordo sulle spese non obbligatorie e obbligatorie e, in particolare, per discutere della lettera rettificativa ad hoc di cui al punto 2. A tale scopo, una riunione a tre è convocata dopo la prima lettura del Parlamento europeo. I risultati della riunione a tre sono oggetto di una seconda riunione di concertazione, che si svolge il giorno che precede la seconda lettura del Consiglio. Se necessario, le istituzioni proseguono le loro discussioni sulle spese non obbligatorie dopo la seconda lettura del Consiglio. 7. Nell'ambito delle riunioni a tre, le delegazioni delle istituzioni sono guidate rispettivamente dal presidente del Consiglio "Bilancio", dal presidente della commissione per i bilanci del Parlamento europeo e dal membro della Commissione responsabile del bilancio. 8. Ciascun ramo dell'autorità di bilancio prende le disposizioni necessarie affinché i risultati che potranno essere ottenuti in sede di concertazione siano rispettati nel corso di tutta la procedura di bilancio in atto. ALLEGATO IV CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO V Elenco degli articoli dei trattati CE e CEEA che attribuiscono direttamente alla Commissione competenze specifiche e che possono avere implicazioni finanziarie nella parte B (stanziamenti operativi) della sezione III - Commissione - del bilancio I. TRATTATO CE >SPAZIO PER TABELLA> II. TRATTATO CEEA >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO VI FINANZIAMENTO DELLE SPESE DERIVANTI DAGLI ACCORDI IN MATERIA DI PESCA A. Le spese relative agli accordi in materia di pesca sono finanziate da due linee (riferimento alla nomenclatura del bilancio 1998): a) Accordi internazionali in materia di pesca (B7-8000) b) Partecipazione alle organizzazioni internazionali (B7-8001). Tutti gli importi che si riferiscono agli accordi e ai loro protocolli che saranno in vigore il 1o gennaio dell'esercizio interessato saranno iscritti nella linea B7-8000. Gli importi che si riferiscono a tutti gli accordi nuovi o rinnovabili, che entreranno in vigore posteriormente al 1o gennaio dell'esercizio interessato, saranno attribuiti alla linea B7-8000, ma iscritti nella riserva B0-40. B. Su proposta della Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio si adopereranno per fissare di comune accordo, nell'ambito della procedura di concertazione di cui all'allegato III, l'importo da iscrivere nelle linee di bilancio e nella riserva. C. La Commissione si impegna a tenere il Parlamento europeo regolarmente informato sulla preparazione e sull'andamento dei negoziati, comprese le implicazioni di bilancio. Nell'ambito dell'iter legislativo relativo agli accordi in materia di pesca, le istituzioni si impegnano a fare tutto il possibile per un rapido espletamento delle procedure. Se gli stanziamenti relativi agli accordi in materia di pesca, compresa la riserva, risultano insufficienti, la Commissione fornisce all'autorità di bilancio le informazioni utili per uno scambio di opinioni sotto forma di dialogo a tre, eventualmente semplificato, sulle cause di questa situazione e sulle misure che possono essere adottate secondo le procedure stabilite. Se necessario, la Commissione proporrà le misure adeguate. Ogni trimestre, la Commissione presenterà all'autorità di bilancio informazioni dettagliate sull'esecuzione degli accordi in vigore e sulle previsioni finanziarie per il resto dell'anno. DICHIARAZIONI Dichiarazione sull'adattamento delle dotaziοni dei fondi strutturali alle condizioni d'esecuzione Le istituzioni convengono che in caso di significativo ritardo nell'adozione della nuova disciplina dei fondi strutturali, la possibilità di reiscrizione in bilancio potrebbe essere estesa agli stanziamenti non utilizzati durante i primi due anni delle prospettive finanziarie. Dichiarazione sulla procedura di concertazione relativa agli atti legislativi aventi notevoli implicazioni finanziarie Le istituzioni confermano che la dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, del 4 marzo 1975, relativa all'istituzione di una procedura di concertazione, continua ad applicarsi integralmente. Dichiarazione sui principi e sui meccanismi della linea direttrice agricola Conformemente alla decisione sulla disciplina di bilancio, le istituzioni confermano i principi e i meccanismi della linea direttrice agricola. Dichiarazione sull'iniziativa Urban In considerazione della riduzione della dotazione prevista per le misure d'innovazione, connessa all'iniziativa Urban, le istituzioni convengono di esaminare l'opportunità di destinarvi fino a 200 milioni di EUR, facendo ricorso allo strumento di flessibilità nel periodo 2000-2006. Dichiarazione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla situazione nei Balcani In considerazione degli sviluppi della situazione nei Balcani ed in particolare nel Kossovo, i due rami dell'autorità di bilancio invitano la Commissione a presentare, qualora il fabbisogno sia stato accertato e stimato, le proposte necessarie in materia di bilancio, compresa un'eventuale proposta di revisione delle prοspettive finanziarie. Dichiarazione della Commissione sul punto 6 dell'accordo In relazione al punto 6 dell'accordo, la Commissione dichiara che terrà conto dell'eventuale invito di uno dei due rami dell'autorità di bilancio, quando esaminerà l'esigenza di presentare la relazione di cui a detto punto. Dichiarazione della Commissione riguardante il punto 37, lettera a), punto ii), dell'accordo La Commissione dichiara che si riserva di proporre di superare il massimale di 30 milioni di EUR in caso di circostanze esterne eccezionali. Dichiarazione del Parlamento europeo concernente l'allegato VI dell'accordo Il Parlamento europeo ritiene che, per quanto possibile, sarà deciso negli accordi di pesca un termine di sei mesi tra la sigla dell'accordo e il pagamento della prima compensazione finanziaria, per permettere al Parlamento europeo di emettere il suo parere. Dichiarazione del Consiglio sull'allegato III, punto 6 Il Consiglio dichiara che la concertazione con il Parlamento, prima della seconda lettura del progetto di bilancio da parte del Consiglio, non deve tenersi automaticamente e in ogni caso il giorno che precede la seconda lettura del Consiglio, ma che, per motivi obiettivi, detta concertazione può aver luogo il mattino del giono in cui si svolge la sessione del Consiglio.