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Document 62024TJ0229
Judgment of the General Court (Tenth Chamber) of 29 April 2026.#Isabel Sánchez v European Commission.#Civil service – Officials – Recruitment – Notice of competition – Open competition EPSO/AD/391/21 – Decision not to place the applicant’s name on the reserve list – Equal treatment – Normalisation of marks – Obligation to state reasons – Rights of the defence – Principle of good administration – Duration of the administrative procedure – Reasonable period of time.#Case T-229/24.
Sentenza del Tribunale (Decima Sezione) del 29 aprile 2026.
Isabel Sánchez contro Commissione europea.
Funzione pubblica – Funzionari – Assunzione – Bando di concorso – Concorso generale EPSO/AD/391/21 – Decisione di non iscrivere il nome del ricorrente nell’elenco di riserva – Parità di trattamento – Normalizzazione dei punteggi – Obbligo di motivazione – Diritti della difesa – Principio di buona amministrazione – Durata del procedimento amministrativo – Termine ragionevole.
Causa T-229/24.
Sentenza del Tribunale (Decima Sezione) del 29 aprile 2026.
Isabel Sánchez contro Commissione europea.
Funzione pubblica – Funzionari – Assunzione – Bando di concorso – Concorso generale EPSO/AD/391/21 – Decisione di non iscrivere il nome del ricorrente nell’elenco di riserva – Parità di trattamento – Normalizzazione dei punteggi – Obbligo di motivazione – Diritti della difesa – Principio di buona amministrazione – Durata del procedimento amministrativo – Termine ragionevole.
Causa T-229/24.
Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2026:304
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Decima Sezione)
29 aprile 2026 ( *1 )
«Funzione pubblica – Funzionari – Assunzione – Bando di concorso – Concorso generale EPSO/AD/391/21 – Decisione di non iscrivere il nome del ricorrente nell’elenco di riserva – Parità di trattamento – Normalizzazione dei punteggi – Obbligo di motivazione – Diritti della difesa – Principio di buona amministrazione – Durata del procedimento amministrativo – Termine ragionevole»
Nella causa T‑229/24,
Isabel Sánchez, residente in Bruxelles (Belgio), rappresentata da A. Champetier e S. Rodrigues, avvocati,
ricorrente,
contro
Commissione europea, rappresentata da J.-F. Brakeland, K. Talabér-Ritz e S. Chantre, in qualità di agenti,
convenuta,
IL TRIBUNALE (Decima Sezione),
composto da S.L. Kalėda (relatore), presidente, T. Perišin e S. Verschuur, giudici,
cancelliere: A. Audras-Hidelot, amministratrice
vista la fase scritta del procedimento,
in seguito all’udienza del 10 dicembre 2025,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
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1 |
Con il suo ricorso fondato sull’articolo 270 TFUE, la sig.ra Isabel Sánchez, ricorrente, chiede, da un lato, in sostanza, l’annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso generale EPSO/AD/391/21, del 15 maggio 2023, con la quale quest’ultima ha deciso, dopo riesame, di non iscrivere il suo nome nell’elenco di riserva e, dall’altro, il risarcimento dei danni che ella avrebbe subito. |
Fatti all’origine della controversia e fatti successivi alla presentazione del ricorso
Sui fatti che hanno portato all’adozione della decisione iniziale di non iscrizione
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2 |
Il 10 maggio 2021 la ricorrente ha presentato la propria candidatura per partecipare al concorso generale per titoli ed esami EPSO/AD/391/21 per l’assunzione di amministratori (AD 7). Obiettivo del concorso di cui si tratta era la costituzione di elenchi di riserva dai quali le istituzioni dell’Unione europea, e principalmente la direzione generale (DG) per il sostegno alle riforme strutturali e la DG della migrazione e degli affari interni della Commissione europea, potrebbero attingere per l’assunzione di funzionari. Il bando di concorso era stato pubblicato dall’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea l’8 aprile 2021 (GU 2021, C 120 A, pag. 1; in prosieguo: il «bando di concorso»). Una modifica della sezione 5 del bando di concorso relativa all’«Assessment center» (centro di valutazione) è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea l’8 marzo 2022 (GU 2022, C 111 A, pag. 11). |
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3 |
Il bando di concorso prevedeva una procedura in tre fasi. Nella prima fase dovevano essere esaminati i fascicoli di tutti i candidati per verificare il soddisfacimento delle condizioni di ammissione sulla base delle informazioni fornite nell’atto di candidatura online e i candidati dovevano sostenere prove del tipo «Test a scelta multipla». Una seconda fase riguardava la selezione in base alle qualifiche (fase detta del «Talent Screener»), incentrata sulle qualifiche indicate nell’atto di candidatura. Nell’ambito della terza fase, i candidati che avevano ottenuto i migliori risultati nella fase precedente erano invitati a sostenere le prove del centro di valutazione («Assessment center»; in prosieguo: il «centro di valutazione»). Secondo il bando di concorso modificato, tale fase consisteva in quattro prove, vale a dire un colloquio basato sulle competenze generali, un colloquio situazionale basato sulle competenze, una prova scritta relativa al settore specifico e un colloquio relativo al settore specifico. I nomi dei candidati che avessero ottenuto i migliori punteggi complessivi al termine di questa terza fase dovevano essere iscritti negli elenchi di riserva del concorso in questione. |
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4 |
Il 1o aprile 2022 la ricorrente è stata informata dalla commissione giudicatrice di aver ottenuto un punteggio sufficiente nell’ambito della prova del Talent Screener per essere invitata a partecipare alle prove organizzate dal centro di valutazione. |
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5 |
Con decisione del 19 dicembre 2022, la ricorrente è stata informata del fatto che, con 122 punti attribuiti al termine di tali prove, il suo nome non era stato iscritto nell’elenco di riserva in quanto ella non figurava tra i candidati che avevano ottenuto i punteggi più elevati nelle prove organizzate nel centro di valutazione, vale a dire almeno 123 punti (in prosieguo: la «decisione iniziale di non iscrizione»). |
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6 |
Il 20 dicembre 2022 la ricorrente ha chiesto la copia non corretta della sua prova scritta, che le è stata comunicata il 5 gennaio 2023. |
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7 |
Il 22 dicembre 2022 la ricorrente ha presentato una domanda di riesame della valutazione della sua prestazione alla prova scritta e al colloquio relativo al settore specifico. |
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8 |
Con decisione del 15 maggio 2023 adottata a seguito di riesame, la commissione giudicatrice ha confermato la decisione iniziale di non iscrizione per quanto riguardava il punteggio ottenuto nelle prove del centro di valutazione. |
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9 |
Il 30 maggio 2023 la ricorrente ha rivolto all’EPSO una serie di domande relative al riesame. Il 31 maggio 2023 l’EPSO ha risposto di non poter che confermare la risposta della commissione giudicatrice alla domanda di riesame. |
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10 |
Il 14 agosto 2023 la ricorrente ha presentato un reclamo amministrativo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»). |
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11 |
Con decisione del 24 gennaio 2024, l’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») ha respinto il reclamo presentato dalla ricorrente (in prosieguo: la «decisione di rigetto del reclamo»). |
Sulle domande di accesso ai documenti e ai dati personali della ricorrente a seguito della decisione iniziale di non iscrizione
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12 |
Il 3 luglio 2023 la ricorrente ha presentato una domanda di accesso ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43), vertente in particolare sul colloquio relativo al settore specifico, sulla normalizzazione dei punteggi (in prosieguo: la «normalizzazione») e sulle riunioni tra l’EPSO e la commissione giudicatrice del concorso (in prosieguo: la «domanda iniziale di accesso ai documenti»). |
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13 |
Lo stesso giorno, la ricorrente ha presentato una domanda di accesso ai dati personali trattati dall’EPSO o dalla commissione giudicatrice in relazione al colloquio relativo al settore specifico. |
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14 |
Il 17 agosto 2023 l’EPSO ha informato la ricorrente che, tra i sette documenti identificati come rientranti nell’oggetto della sua domanda iniziale di accesso ai documenti, le era stato concesso un accesso completo a tre documenti, di cui uno intitolato «Regole per la terza valutazione – Effetto del valutatore – Normalizzazione», e un accesso parziale ad un quarto. L’accesso agli altri tre documenti le veniva negato in forza dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001, relativo alla tutela del processo decisionale dell’istituzione. |
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15 |
Con lettera del 31 agosto 2023, la ricorrente, sulla base dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001, ha presentato una domanda di conferma di accesso ai documenti individuati dall’EPSO nell’ambito della sua domanda iniziale di accesso ai documenti, affinché quest’ultimo rivedesse la sua posizione (in prosieguo: la «domanda di conferma di accesso ai documenti»). |
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16 |
Il 16 ottobre 2023 l’EPSO ha risposto alla domanda di accesso ai dati personali del 3 luglio 2023 e ha menzionato che tali dati erano già stati comunicati alla ricorrente o erano protetti dal segreto dei lavori della commissione giudicatrice in forza dell’articolo 6 dell’allegato III dello Statuto. |
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17 |
Il 14 febbraio 2024 la ricorrente ha presentato una denuncia al Mediatore europeo contro l’EPSO in merito alla procedura di concorso generale per titoli ed esami EPSO/AD/391/21, in particolare per quanto riguardava il colloquio relativo al settore specifico e la metodologia di valutazione. |
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18 |
Con lettera del 18 marzo 2024, la Commissione ha risposto alla domanda di conferma di accesso ai documenti e ha indicato che uno dei documenti individuati dall’EPSO non rientrava nell’oggetto della domanda, ma ha concesso un accesso completo a un documento supplementare relativo alla normalizzazione, intitolato «Linee guida in materia di normalizzazione». Essa ha confermato la decisione iniziale per quanto riguardava gli altri documenti. |
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19 |
Il 29 novembre 2024 il Mediatore ha chiuso l’indagine relativa alla denuncia depositata dalla ricorrente considerando, in sostanza, che i documenti che non le erano stati divulgati riguardavano i lavori e le deliberazioni della commissione giudicatrice. |
Conclusioni delle parti
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20 |
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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21 |
La Commissione conclude che il Tribunale voglia:
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In diritto
Sull’oggetto del ricorso
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22 |
Con il primo capo delle conclusioni, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione iniziale di non iscrizione. |
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23 |
Orbene, occorre ricordare che, quando un candidato ad un concorso sollecita, conformemente a una regola stabilita dal bando di concorso, il riesame di una decisione adottata dalla commissione giudicatrice, la decisione presa da quest’ultima, previo riesame della situazione del candidato, si sostituisce alla sua decisione iniziale e costituisce quindi l’atto che gli arreca pregiudizio (v. sentenza del 5 settembre 2018, Villeneuve/Commissione (T‑671/16, EU:T:2018:519, punto 24 e giurisprudenza citata). |
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24 |
Pertanto, la decisione della commissione giudicatrice del 15 maggio 2023 che ha respinto la domanda di riesame della ricorrente si è sostituita alla decisione iniziale di non iscrizione. |
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25 |
Nel secondo capo delle conclusioni, la ricorrente chiede l’annullamento, per quanto necessario, della decisione di rigetto del reclamo. |
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26 |
A tale riguardo, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante applicabile in materia di diritto della funzione pubblica dell’Unione, il ricorso, anche se formalmente diretto contro il rigetto del reclamo, ha l’effetto di sottoporre al giudice l’atto che arreca pregiudizio contro il quale il reclamo è stato presentato, salvo il caso in cui il rigetto del reclamo abbia una portata diversa da quella dell’atto contro il quale tale reclamo è stato proposto [v. sentenza del 9 giugno 2021, Calhau Correia de Paiva/Commissione, T‑202/17, EU:T:2021:323, punto 34 (non pubblicato) e giurisprudenza citata]. |
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27 |
Inoltre, la circostanza che l’autorità abilitata a statuire sul reclamo del ricorrente sia stata indotta, in risposta al reclamo, ad integrare o a modificare la motivazione della decisione di riesame non può giustificare che il rigetto di tale reclamo sia considerato come un atto autonomo che arreca pregiudizio alla parte ricorrente, dato che si presume che la motivazione di detto rigetto si integri nella decisione impugnata contro la quale tale reclamo è stato diretto [v. sentenza del 9 giugno 2021, Calhau Correia de Paiva/Commissione, T‑202/17, EU:T:2021:323, punto 35 (non pubblicato) e giurisprudenza citata]. |
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28 |
Nel caso di specie, la decisione di rigetto del reclamo non fa che confermare la decisione impugnata. |
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29 |
Pertanto, si deve considerare che la domanda di annullamento è diretta contro la sola decisione della commissione giudicatrice del 15 maggio 2023 che respinge la domanda di riesame della ricorrente (in prosieguo: la «decisione impugnata»). |
Sulle conclusioni di annullamento
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30 |
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi, vertenti, il primo, sulla mancata pubblicazione della procedura di attribuzione dei punteggi nel bando di concorso, il secondo, sull’inosservanza della separazione delle funzioni rispettive della commissione giudicatrice e dell’EPSO, il terzo, sulla mancata redazione, da parte della commissione giudicatrice, di un elenco di riserva con tutti i candidati che soddisfano i requisiti fissati dal bando di concorso, il quarto, sulla violazione dell’obbligo di motivazione, del principio di buona amministrazione e dei diritti della difesa e, il quinto, sulla violazione del principio della parità di trattamento in occasione del colloquio relativo al settore specifico. |
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31 |
Si deve ricordare che, se è vero che le parti determinano l’oggetto della controversia, che non può essere modificato dal giudice dell’Unione, spetta tuttavia a quest’ultimo interpretare i motivi di ricorso, in base alla loro sostanza piuttosto che alla loro qualificazione, e procedere di conseguenza alla qualificazione dei motivi e degli argomenti del ricorso (v. sentenza del 18 ottobre 2023, BZ/BCE, T‑162/21, non pubblicata, EU:T:2023:647, punto 98 e giurisprudenza citata). |
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32 |
In tali circostanze, nell’interesse di una buona amministrazione della giustizia, il Tribunale considera che la ricorrente deduce, in sostanza, sette motivi di ricorso, vertenti, il primo, sulla mancata pubblicazione del metodo di normalizzazione nel bando di concorso o sulla mancanza della sua predeterminazione e della sua previa comunicazione, il secondo, sull’illegittimità dell’intervento dell’EPSO a titolo della normalizzazione, il terzo, su una violazione dell’articolo 5 dell’allegato III dello Statuto, il quarto, su una violazione dell’obbligo di motivazione, il quinto, su una violazione dei diritti della difesa, il sesto, su una violazione del principio di buona amministrazione e, il settimo, su una violazione del principio della parità di trattamento durante il colloquio relativo al settore specifico. |
Sul primo motivo di ricorso, vertente sulla mancata pubblicazione del metodo di normalizzazione nel bando di concorso o sulla mancanza della sua predeterminazione e della sua previa comunicazione
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33 |
Nel caso di specie, la ricorrente ritiene, in sostanza, che la normalizzazione, in quanto metodo di valutazione, avrebbe dovuto essere pubblicata nel bando di concorso o, quanto meno, essere determinata e comunicata prima dell’inizio delle prove dalla commissione giudicatrice. Detta pubblicazione sarebbe conforme al requisito stabilito dall’articolo 1, paragrafo 1, lettera e), dell’allegato III dello Statuto. Orbene, le norme che disciplinano la normalizzazione sarebbero state stabilite solo circa quattro mesi dopo le deliberazioni sui risultati della ricorrente alle prove del centro di valutazione. |
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34 |
Inoltre, in risposta a una domanda presentata alle parti dal Tribunale, mediante una misura di organizzazione del procedimento, di presentare le loro osservazioni in merito alle eventuali conseguenze che esse traggono dalla sentenza del 17 dicembre 2025, CB/Commissione (T‑37/24, non pubblicata, EU:T:2025:1119), la ricorrente ha affermato, in particolare, che essa deduceva dal punto 58 di tale sentenza che la mancata predeterminazione dei criteri di attribuzione del punteggio impediva di verificare che ai candidati fossero stati attribuiti punteggi sulla base di criteri oggettivi e uniformi noti in anticipo, che dal punto 71 di detta sentenza risultava che la mancata produzione di un documento che dimostrasse l’adozione da parte della commissione giudicatrice delle raccomandazioni risultanti dall’analisi statistica dell’attribuzione dei punteggi e della normalizzazione impediva di verificare che detta normalizzazione fosse stata applicata in modo coerente e obiettivo e che si doveva concludere dal punto 75 di detta sentenza che, in mancanza di prova di una riunione della commissione giudicatrice nella sua composizione completa, il rispetto delle garanzie procedurali non poteva essere verificato. |
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35 |
Secondo la Commissione, tale motivo di ricorso, con il quale la ricorrente contesta espressamente la conformità del bando di concorso all’articolo 1, paragrafo 1, lettera e), dell’allegato III dello Statuto, costituisce un’eccezione di illegittimità che dovrebbe essere dichiarata irricevibile. In ogni caso, la Commissione contesta gli argomenti della ricorrente. |
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36 |
In via preliminare, si deve ricordare che le agenzie e le istituzioni dell’Unione europea godono di un ampio potere discrezionale nel determinare le modalità di organizzazione di un concorso e che, in tale contesto, il controllo esercitato dal giudice dell’Unione deve limitarsi alla misura necessaria a garantire la parità di trattamento dei candidati e l’obiettività della scelta effettuata tra questi ultimi (sentenza del 13 gennaio 2021, ZR/EUIPO, T‑610/18, non pubblicata, EU:T:2021:5, punto 36). |
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37 |
Si deve ricordare, altresì, che i lavori di una commissione giudicatrice di concorso comportano, di regola, almeno due distinte fasi, vale a dire, in primo luogo, l’esame delle candidature al fine di selezionare i candidati ammessi al concorso e, in secondo luogo, l’esame dell’idoneità dei candidati per il posto da coprire, al fine di redigere un elenco di riserva (sentenza del 22 settembre 2021, JR/Commissione, T‑435/20, EU:T:2021:608, punto 52). |
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38 |
La seconda fase dei lavori della commissione giudicatrice di concorso è essenzialmente di natura comparativa ed è quindi coperta dal segreto che caratterizza tali lavori, previsto all’articolo 6 dell’allegato III dello Statuto, come interpretato dalla Corte (v., in tal senso, sentenza del 4 luglio 1996, Parlamento/Innamorati, C‑254/95 P, EU:C:1996:276, punto 28 e giurisprudenza citata). |
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39 |
La normalizzazione, che rientra nella seconda fase dei lavori della commissione giudicatrice, mira a neutralizzare la soggettività relativa nell’attribuire i punteggi da parte dei diversi correttori, essendo taluni di essi oggettivamente più severi di altri. Essa può risultare pertinente a seconda delle circostanze specifiche di ciascun procedimento di assunzione. Tale metodo tende ad attuare il principio della parità di trattamento nella misura in cui, da un lato, esso è applicato uniformemente a tutti i candidati che sono stati valutati, in modo indipendente, da almeno due correttori distinti. Dall’altro lato, esso consente di procedere a uno scrutinio comparativo dei candidati sulla base di dati comparabili, nella fattispecie i punteggi normalizzati a livello di tutti i candidati del concorso, al fine di garantire l’omogeneità della valutazione (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 2 marzo 2016, Loescher/Consiglio, F‑84/15, EU:F:2016:29, punti 67 e 68 e giurisprudenza citata). |
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40 |
È alla luce di tali considerazioni che occorre esaminare l’argomento della ricorrente secondo cui la normalizzazione avrebbe dovuto essere oggetto di una pubblicazione nel bando di concorso o, quanto meno, essere determinata e comunicata prima dell’inizio delle prove. |
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41 |
In primo luogo, per quanto riguarda l’argomento della ricorrente secondo cui l’articolo 1, paragrafo 1, lettera e), dell’allegato III dello Statuto richiede che il bando di concorso preveda il ricorso alla normalizzazione, da tale disposizione risulta che un bando di concorso deve specificare, in caso di concorso per esami, la natura degli esami e la loro rispettiva valutazione. Infatti, secondo una consolidata giurisprudenza, le disposizioni del bando di concorso costituiscono tanto la cornice di legittimità quanto il quadro di valutazione per la commissione giudicatrice. Inoltre, la funzione essenziale di un bando di concorso è di informare gli interessati nel modo più esatto possibile circa la natura dei requisiti necessari per occupare il posto di cui trattasi, al fine di metterli in grado di valutare l’opportunità di presentare la propria candidatura (v. sentenza del 15 settembre 2016, Italia/Commissione, T‑353/14 e T‑17/15, EU:T:2016:495, punto 65 e giurisprudenza citata). |
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42 |
Si deve quindi constatare che l’articolo 1, paragrafo 1, lettera e), dell’allegato III dello Statuto non prevede né pubblicazione né comunicazione preliminare alle prove di un eventuale ricorso alla normalizzazione. |
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43 |
Inoltre, risulta dalla giurisprudenza che la normalizzazione è un metodo diretto a neutralizzare la soggettività relativa dei diversi correttori nell’attribuire i punteggi, essendo taluni di essi oggettivamente più severi di altri, e quindi ad assicurare l’omogeneità della valutazione (v. punto 39 supra), circostanza che, del resto, la ricorrente non contesta. Orbene, contrariamente a quanto sostenuto, in sostanza, dalla ricorrente, l’applicazione di un siffatto metodo non rientra nella nozione di «valutazione degli esami», che verte sull’attribuzione dei punti alle diverse prove o competenze da valutare. |
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44 |
Ne consegue che il ricorso alla normalizzazione non deve figurare obbligatoriamente in un bando di concorso. |
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45 |
In secondo luogo, per quanto riguarda l’argomento della ricorrente vertente sul fatto che la mancanza di predeterminazione e comunicazione della normalizzazione ai candidati contrasta con l’esigenza di garantire la valutazione dei candidati sulla base di criteri oggettivi e noti in anticipo, occorre rilevare quanto segue. |
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46 |
Secondo la giurisprudenza, l’obbligo di assumere come funzionari coloro che siano dotati delle più alte qualità di competenza, rendimento e integrità, imposto alle istituzioni dall’articolo 27 dello Statuto, comporta per l’APN e la commissione giudicatrice di concorso l’obbligo di assicurare, ciascuna nell’esercizio delle proprie competenze, che i concorsi si svolgano nel rispetto dei principi della parità di trattamento dei candidati, di coerenza del punteggio e di oggettività della valutazione (v. sentenza del 13 gennaio 2021, ZR/EUIPO, T‑610/18, non pubblicata, EU:T:2021:5, punto 37 e giurisprudenza citata). |
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47 |
È stato pertanto statuito che l’ampio potere discrezionale di cui è investita la commissione giudicatrice, quanto alla determinazione delle modalità e del contenuto dettagliato delle prove che i candidati devono sostenere, deve essere compensato dalla scrupolosa osservazione delle regole che disciplinano l’organizzazione di tali prove. La commissione giudicatrice deve quindi assicurare il rigoroso rispetto del principio della parità di trattamento dei candidati durante lo svolgimento delle prove e l’obiettività della scelta effettuata tra gli interessati (v. sentenza del 6 luglio 2022, VI/Commissione, T‑20/21, non pubblicata, EU:T:2022:427, punto 30 e giurisprudenza citata). |
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48 |
Per garantire la parità di trattamento tra i candidati, la coerenza del punteggio e l’obiettività della valutazione, la commissione giudicatrice deve assicurare che i criteri di valutazione siano applicati in maniera coerente a tutti i candidati (v. sentenza del 14 dicembre 2022, SY/Commissione, T‑312/21, EU:T:2022:814, punto 72 e giurisprudenza citata). |
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49 |
In ragione dell’ampio potere discrezionale di cui dispone la commissione giudicatrice per svolgere i suoi lavori, qualora il bando di concorso non preveda criteri di attribuzione del punteggio, essa ha la facoltà di fissarli o, qualora il bando di concorso li preveda, senza tuttavia menzionarne la rispettiva ponderazione, di determinare quest’ultima (v. sentenza del 22 settembre 2021, JR/Commissione, T‑435/20, EU:T:2021:608, punto 80 e giurisprudenza citata). |
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50 |
In primo luogo, si deve rilevare che la ricorrente non contesta che il ricorso alla normalizzazione mira ad attuare il principio della parità di trattamento nell’ambito della seconda fase dei lavori della commissione giudicatrice, vertente sull’esame dell’idoneità dei candidati per il posto da coprire. |
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51 |
A tale riguardo, occorre osservare che la decisione di ricorrere alla normalizzazione può essere adottata solo a seguito delle prove, quando i punteggi attribuiti dai correttori sono noti ai membri della commissione giudicatrice ed è constatata l’esistenza di divari eccessivi tra i punteggi dei diversi correttori. Pertanto, come ammesso dalla ricorrente in udienza, non è possibile sapere immediatamente se il ricorso alla normalizzazione sarà necessario, cosicché la decisione di ricorrere alla normalizzazione non può essere adottata dalla commissione giudicatrice prima della correzione delle prove. |
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52 |
Pertanto, tenuto conto dell’ampio potere discrezionale di cui dispone la commissione giudicatrice per condurre i suoi lavori, menzionato al punto 49 supra, anche in assenza di menzione di un’eventuale normalizzazione nel bando di concorso, la commissione giudicatrice può farvi ricorso e determinarne le modalità. |
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53 |
A tale riguardo, occorre osservare che la ricorrente non suffraga il suo argomento secondo cui l’assenza di predeterminazione e di previa comunicazione della normalizzazione viola il principio della parità di trattamento tra i candidati. |
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54 |
Infatti, a differenza della «natura» e della «valutazione» degli esami, che sono relative agli esami stessi e quindi a dati oggettivi che devono essere specificati nel bando di concorso (v. punto 41 supra), la normalizzazione mira a neutralizzare la soggettività nell’ambito delle valutazioni della commissione giudicatrice di natura comparativa, le quali sono esse stesse coperte dal segreto che caratterizza i lavori della commissione giudicatrice (v. punti 38 e 39 supra). Inoltre, come ammesso dalla ricorrente in udienza, ovvero prima delle prove, sapere che la commissione giudicatrice si sarebbe avvalsa della normalizzazione non avrebbe modificato concretamente la sua preparazione al concorso. |
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55 |
In secondo luogo, per quanto riguarda il rinvio da parte della ricorrente al punto 58 della sentenza del 17 dicembre 2025, CB/Commissione (T‑37/24, non pubblicata, EU:T:2025:1119), di cui occorre completare la lettura mediante il punto 59 di detta sentenza, viene indicato in tali punti che, in un contesto di mancanza di stabilità della composizione della commissione giudicatrice e di continuità della presidenza di quest’ultima, in assenza di scale di punteggi o, quantomeno, di indicazioni precise riguardanti i criteri di valutazione, l’applicazione coerente di tali criteri a tutti i candidati non ha potuto essere garantita. |
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56 |
Orbene, nel caso di specie, la ricorrente non ha né dimostrato né dedotto una tale mancanza di stabilità della composizione della commissione giudicatrice e di continuità della sua presidenza tale da viziare i suoi lavori. Il riferimento al punto 58 della sentenza del 17 dicembre 2025, CB/Commissione (T‑37/24, non pubblicata, EU:T:2025:1119), non è quindi, in ogni caso, pertinente. |
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57 |
Ne consegue che la ricorrente non ha dimostrato che l’assenza di predeterminazione della normalizzazione e della sua comunicazione ai candidati violava i principi della parità di trattamento tra i candidati, di coerenza del punteggio e di obiettività della valutazione. |
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58 |
In terzo luogo, occorre respingere l’argomento della ricorrente secondo cui le norme che disciplinano la normalizzazione sono state stabilite, nel caso di specie, solo circa quattro mesi dopo le deliberazioni della commissione giudicatrice. |
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59 |
Infatti, da un lato, risulta dal fascicolo che la commissione giudicatrice ha adottato raccomandazioni relative alla normalizzazione con un verbale in data 11 ottobre 2022. Dall’altro lato, dalla risposta della Commissione alla misura di organizzazione del procedimento e dalle sue spiegazioni in udienza risulta che, secondo una prassi consolidata alla data del concorso, l’EPSO forniva alla commissione giudicatrice, a titolo informativo, una panoramica statistica dei punteggi che erano stati attribuiti dai correttori, spiegando l’effetto che avrebbe avuto una normalizzazione su tali punteggi. Il documento intitolato «Norme della terza valutazione – Effetto del valutatore – Normalizzazione», fornito alla ricorrente dall’EPSO il 17 agosto 2023 (v. punto 14 supra), è stato redatto da quest’ultimo nel 2023 al fine di sintetizzare tale prassi. Da tali precisazioni, che non sono state rimesse in discussione dalla ricorrente, risulta che le informazioni sulla normalizzazione, sintetizzate in tale documento, rientravano in una prassi corrente e ben anteriore al bando di concorso. |
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60 |
A tale riguardo, il riferimento fatto dalla ricorrente al punto 71 della sentenza del 17 dicembre 2025, CB/Commissione (T‑37/24, non pubblicata, EU:T:2025:1119), relativo alla mancata produzione da parte della Commissione di un documento idoneo a dimostrare l’adozione delle raccomandazioni relative a una procedura di normalizzazione, non è pertinente, dal momento che occorre ricordare che, nel caso di specie, la commissione giudicatrice ha adottato siffatte raccomandazioni mediante un verbale in data 11 ottobre 2022. |
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61 |
In terzo luogo, nella sua risposta alla misura di organizzazione del procedimento, la ricorrente sostiene che, nel caso di specie, nessun documento dimostra che tutti i membri della commissione giudicatrice fossero presenti per adottare i risultati della procedura di normalizzazione, mentre, secondo il punto 75 della sentenza del 17 dicembre 2025, CB/Commissione (T‑37/24, non pubblicata, EU:T:2025:1119), spetta alla Commissione fornire la prova che la commissione giudicatrice si è riunita nella sua intera composizione per adottare le decisioni finali. |
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62 |
Orbene, ai sensi dell’articolo 84, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, è vietata la deduzione di motivi nuovi in corso di causa, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento. Inoltre, motivi di ricorso che costituiscano solo un’estensione di un motivo precedentemente dedotto, direttamente o implicitamente, nell’atto introduttivo del giudizio, e che siano strettamente connessi con questo, devono essere considerati ricevibili [v. sentenza del 5 ottobre 2020, HeidelbergCement e Schwenk Zement/Commissione, T‑380/17, EU:T:2020:471, punto 87 (non pubblicata) e giurisprudenza citata]. |
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63 |
A tale proposito, da un lato, occorre sottolineare che il punto 75 della sentenza del 17 dicembre 2025, CB/Commissione (T‑37/24, non pubblicata, EU:T:2025:1119), fa seguito alla giurisprudenza costante citata al punto 73 di detta sentenza, secondo la quale, tenuto conto del carattere comparativo della redazione di un elenco di riserva, è essenziale che la commissione giudicatrice si riunisca nella sua intera composizione in occasione della riunione di deliberazione finale. Tale giurisprudenza, peraltro richiamata nell’ambito di una mancanza di stabilità nella composizione della commissione giudicatrice, è quindi ben consolidata. |
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64 |
Dall’altro lato, occorre constatare che l’argomento della ricorrente che censura il fatto che manchi la prova di una riunione finale della commissione giudicatrice nella sua intera composizione, dedotto per la prima volta nella sua risposta alla misura di organizzazione del procedimento adottata a seguito dell’udienza, non può essere considerato come l’ampliamento di un motivo dedotto anteriormente al ricorso. Tale argomento è pertanto irricevibile. |
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65 |
Di conseguenza, dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che la procedura di assunzione non è viziata da alcuna irregolarità procedurale derivante dall’uso della normalizzazione senza pubblicazione nel bando di concorso o senza adozione e comunicazione prima dell’inizio delle prove. |
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66 |
Occorre quindi, senza che sia necessario pronunciarsi sull’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione per quanto riguarda un’asserita eccezione di illegittimità, respingere il primo motivo di ricorso in quanto parzialmente irricevibile e parzialmente infondato. |
Sul secondo motivo di ricorso, vertente sull’illegittimità dell’intervento dell’EPSO a titolo della normalizzazione
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67 |
La ricorrente rileva che l’intervento dell’EPSO nella correzione degli esami, mediante una modifica dei punteggi dopo che la commissione giudicatrice aveva completato la valutazione dei candidati, è contrario alle regole enunciate nel bando di concorso, che non menziona un siffatto intervento, nonché all’articolo 1, paragrafo 1, lettera e), e all’articolo 7, paragrafo 2, dell’allegato III dello Statuto. L’EPSO avrebbe ecceduto il suo ruolo essenzialmente di carattere organizzativo fornendo assistenza quanto all’applicazione della normalizzazione in assenza di regole chiare e determinate anticipatamente. Inoltre, i criteri della normalizzazione non si baserebbero sul merito dei candidati, contrariamente a quanto richiesto dall’articolo 27 dello Statuto, bensì sui meriti dei valutatori sui quali l’EPSO fonderebbe i suoi adeguamenti. Inoltre, la decisione della commissione giudicatrice di discostarsi, a seguito dell’intervento dell’EPSO, dai criteri di attribuzione del punteggio oggettivi enunciati nel bando di concorso violerebbe l’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»). |
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68 |
La Commissione ritiene che la ricorrente, in violazione dell’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura, non indichi chiaramente le ragioni per le quali essa ritiene che tale disposizione sia stata violata per il fatto che il ruolo dell’EPSO nel processo di normalizzazione non è stato esposto nel bando di concorso. Pertanto, tale motivo di ricorso dev’essere respinto in quanto irricevibile. In ogni caso, la Commissione contesta gli argomenti della ricorrente. |
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69 |
In primo luogo, per quanto riguarda l’argomento della ricorrente relativo al fatto che l’intervento dell’EPSO nella fase della normalizzazione non era previsto nel bando di concorso, è sufficiente constatare che, come rilevato nell’ambito del primo motivo di ricorso, un eventuale uso della normalizzazione non deve obbligatoriamente essere menzionato nel bando di concorso, cosicché il ricorso alla normalizzazione da parte della commissione giudicatrice non significa che quest’ultima si sia discostata dai criteri enunciati nel bando di concorso. |
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70 |
Parimenti, poiché è pacifico tra le parti che l’EPSO è intervenuto solo nella fase della normalizzazione, la ricorrente non può fondatamente sostenere che il suo intervento avrebbe dovuto essere previsto nel bando di concorso. |
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71 |
In secondo luogo, per quanto riguarda l’argomento della ricorrente secondo cui l’intervento dell’EPSO nella fase di normalizzazione non è conforme all’articolo 1, paragrafo 1, lettera e), e all’articolo 7, paragrafo 2, dell’allegato III dello Statuto, occorre constatare che, sebbene, in forza di tale prima disposizione, il bando di concorso debba specificare, nel caso di concorso per esami, il tipo degli esami e la loro rispettiva valutazione, è l’articolo 7, paragrafi da 1 a 3, dell’allegato III dello Statuto a definire i compiti dell’EPSO. |
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72 |
Infatti, ai sensi dell’articolo 7, paragrafi da 1 a 3, dell’allegato III dello Statuto, l’EPSO fornisce assistenza alle singole istituzioni definendo e organizzando le procedure di selezione dei funzionari nel rispetto delle modalità generali stabilite da dette istituzioni (v. sentenza del 14 dicembre 2022, SY/Commissione, T‑312/21, EU:T:2022:814, punto 51 e giurisprudenza citata). |
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73 |
Nella specie, nell’ambito dell’articolo 7, paragrafo 1, dell’allegato III dello Statuto, come risulta dal verbale della riunione dell’11 ottobre 2022, i membri della commissione giudicatrice hanno discusso dell’analisi statistica e della normalizzazione dei punteggi spiegata dall’EPSO di tutti i candidati ammessi al centro di valutazione per la prova scritta, il colloquio basato sulle competenze generali e il colloquio situazionale basato sulle competenze, e hanno poi deciso di convalidare i punteggi risultanti da tale normalizzazione. Il colloquio sulle competenze specifiche non è stato oggetto di tale metodo, dal momento che è stato valutato da due correttori simultaneamente. |
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74 |
Nel corso dell’udienza, la Commissione ha precisato che l’EPSO aveva analizzato, prova per prova, i punteggi attribuiti dai correttori da un punto di vista statistico e aveva fornito alla commissione giudicatrice il profilo di attribuzione dei punteggi di ciascun correttore per ciascuna delle tre prove. La commissione giudicatrice ha potuto constatare, grazie ad un documento PowerPoint preparato dall’EPSO, che vi erano divari nei profili di attribuzione dei punteggi dei correttori, il che indicava che tali punteggi erano stati influenzati dalla loro soggettività. La commissione giudicatrice ha quindi ritenuto che tale eterogeneità non fosse compatibile con il principio della parità di trattamento e ha deciso di attuare la procedura di normalizzazione. |
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75 |
Come indicato dalla Commissione in udienza, senza essere contraddetta dalla ricorrente, l’EPSO ha applicato, nell’ambito della procedura di normalizzazione, una formula matematica scientificamente provata ai punteggi attribuiti dai correttori. La commissione giudicatrice ha esaminato i risultati dei punteggi armonizzati e ha deciso alla fine di adottare una delle due proposte di normalizzazione dell’EPSO. |
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76 |
Pertanto, l’intervento dell’EPSO si è limitato ad un sostegno tecnico e solo la commissione giudicatrice ha deciso di ricorrere, sulla base di dati statistici, alla procedura di normalizzazione al fine di attuare il principio della parità di trattamento, principio indebolito dai divari constatati nei profili di attribuzione dei punteggi dei correttori. |
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77 |
La commissione giudicatrice non ha quindi delegato, in alcun modo, il proprio potere decisionale di esprimere un giudizio di valore sulle prestazioni dei candidati. Essa ha mantenuto il controllo delle operazioni e il suo potere discrezionale in ultima istanza quanto alla rappresentatività dei punteggi normalizzati. |
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78 |
In terzo luogo, quanto all’argomento della ricorrente secondo cui i criteri di normalizzazione non si basano, contrariamente a quanto richiesto dall’articolo 27 dello Statuto, sul merito dei candidati, bensì sull’assenza di obiettività dei valutatori su cui l’EPSO fonda i suoi adeguamenti, è giocoforza constatare che la ricorrente non contesta che la normalizzazione miri ad attuare il principio della parità di trattamento, cercando di neutralizzare la soggettività relativa dei diversi correttori, e quindi di garantire l’omogeneità della valutazione e non spiega come una siffatta ricerca nuocerebbe ad un’assunzione fondata sul merito dei candidati. Infatti, occorre rilevare che i punteggi adottati dalla commissione giudicatrice a seguito della normalizzazione riflettono le valutazioni effettuate da quest’ultima sulle prestazioni dei candidati fondate sul loro merito. |
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79 |
In quarto luogo, occorre respingere l’argomento della ricorrente vertente su una violazione dell’articolo 41 della Carta a causa della decisione della commissione giudicatrice di discostarsi, a seguito dell’intervento dell’EPSO, dai criteri di attribuzione del punteggio enunciati nel bando di concorso, dal momento che è stato constatato al punto 69 supra che la commissione giudicatrice non si era discostata da detto bando. |
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80 |
Da tutto quanto precede, senza che sia necessario pronunciarsi sull’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione per mancanza di chiarezza nell’argomentazione della ricorrente, risulta che il secondo motivo di ricorso deve essere respinto in quanto infondato. |
Sul terzo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell’articolo 5, dell’allegato III, dello Statuto
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81 |
La ricorrente fa valere, in sostanza, un’irregolarità della procedura di assunzione quale attuata nella decisione impugnata, in quanto la commissione giudicatrice non ha rispettato i criteri previsti nel bando di concorso, in applicazione dell’articolo 5 dell’allegato III dello Statuto, relativi alla redazione dell’elenco di riserva, nella misura in cui, a causa della normalizzazione, i nomi dei candidati che hanno ottenuto tutti i punteggi minimi richiesti e i migliori punteggi nelle prove del centro di valutazione non vi sono stati iscritti. |
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82 |
La Commissione solleva un’eccezione di irricevibilità vertente sulla violazione dell’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura, dal momento che la ricorrente si limita a dichiarazioni imprecise quanto alla violazione dell’articolo 5 dell’allegato III dello Statuto fondate sulla relazione della commissione giudicatrice del concorso del 16 dicembre 2022. In ogni caso, la Commissione contesta gli argomenti della ricorrente. |
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83 |
A tale riguardo, dal ricorso risulta che la ricorrente fa valere, nell’ambito del terzo motivo di ricorso, un’irregolarità della procedura di assunzione per due ragioni. Da un lato, la mancata pubblicazione del metodo di normalizzazione, come risulta dal primo motivo di ricorso, avrebbe determinato l’illegittimità della procedura di assunzione. Dall’altro, l’elenco di riserva conterrebbe solo i nomi dei candidati che hanno ottenuto i punteggi più elevati a seguito della normalizzazione e non quelli dei candidati che hanno ottenuto tutti i punteggi minimi richiesti e i migliori punteggi nelle prove del centro di valutazione. |
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84 |
Tuttavia, come risulta dal primo motivo di ricorso, da un lato, la procedura di assunzione, come attuata dalla decisione impugnata, non è viziata da alcuna irregolarità in ragione del ricorso alla normalizzazione senza pubblicazione nel bando di concorso né predeterminazione prima dell’inizio delle prove. Dall’altro, solo i punteggi adottati dalla commissione giudicatrice a seguito della normalizzazione riflettono le valutazioni effettuate da quest’ultima sulle prestazioni dei candidati durante le varie prove, mentre i punteggi attribuiti dai correttori, precedenti ai lavori della commissione giudicatrice, sono soltanto punteggi intermedi. |
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85 |
Di conseguenza, l’elenco di riserva, come redatto dalla commissione giudicatrice, è conforme all’articolo 5 dell’allegato III dello Statuto in quanto contiene i nomi dei candidati che hanno ottenuto tutti i punteggi minimi richiesti (almeno 123 punti secondo il bando di concorso) nonché i punteggi più elevati nelle prove del centro di valutazione. |
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86 |
Occorre quindi, senza che sia necessario pronunciarsi sull’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione, respingere il terzo motivo di ricorso in quanto infondato. |
Sul quarto motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione
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87 |
La ricorrente rileva che la decisione impugnata non le consente di conoscere l’impatto della normalizzazione sul suo punteggio e quindi di comprendere le ragioni della mancata iscrizione del suo nome nell’elenco di riserva. A causa di tale normalizzazione, la sola trasmissione del punteggio redatta a seguito della normalizzazione non potrebbe costituire una motivazione sufficiente. |
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88 |
La Commissione solleva un’eccezione di irricevibilità vertente sulla violazione dell’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura, nella misura in cui il motivo di ricorso vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione non contiene alcuna censura specifica nei confronti della decisione impugnata. In ogni caso, la Commissione contesta gli argomenti della ricorrente. |
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89 |
A tale riguardo, occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, un vizio o un’insufficienza di motivazione configura una violazione delle forme sostanziali e costituisce un motivo di ordine pubblico che può, e persino deve, essere sollevato d’ufficio dal giudice dell’Unione (v. sentenza del 9 giugno 2021, Lianopoulou/Commissione, T‑880/19, non pubblicata, EU:T:2021:325, punto 40 e giurisprudenza citata). |
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90 |
Di conseguenza, l’eccezione di non ricevibilità sollevata dalla Commissione deve essere respinta. |
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91 |
Successivamente, si deve ricordate che, secondo una giurisprudenza costante, la motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto per accertare se la motivazione di un atto soddisfi le prescrizioni di cui all’articolo 296 TFUE occorre far riferimento non solo al suo tenore letterale, ma anche al suo contesto e al complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia di cui trattasi (v. sentenza dell’11 giugno 2020, Commissione/Di Bernardo, C‑114/19 P, EU:C:2020:457, punto 29 e giurisprudenza citata), |
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92 |
Per quanto concerne le decisioni di una commissione giudicatrice di concorso, l’obbligo di motivazione deve conciliarsi con il rispetto del vincolo del segreto cui sono soggetti i lavori della commissione stessa in forza dell’articolo 6 dell’allegato III dello Statuto. Tale vincolo del segreto è stato istituito al fine di garantire l’indipendenza delle commissioni giudicatrici di concorso e l’obiettività del loro operato, ponendole al riparo da qualsiasi ingerenza e pressione esterna, da parte tanto della stessa amministrazione dell’Unione quanto dei candidati interessati o di terzi. Il rispetto di tale vincolo del segreto osta pertanto sia alla divulgazione della posizione assunta dai singoli componenti delle commissioni giudicatrici, sia alla rivelazione di qualsiasi elemento relativo a valutazioni a carattere personale o comparativo riguardanti i candidati (sentenza del 4 luglio 1996, Parlamento/Innamorati, C‑254/95 P, EU:C:1996:276, punto 24). |
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93 |
Ne consegue che la comunicazione del punteggio ottenuto nelle diverse prove costituisce una motivazione sufficiente delle decisioni della commissione giudicatrice. Una motivazione siffatta non lede i diritti dei candidati, in quanto consente loro di conoscere il giudizio di valore assegnato alle loro prestazioni e di verificare, se del caso, che essi non hanno effettivamente ottenuto il punteggio richiesto dal bando di concorso (sentenza del 4 luglio 1996, Parlamento/Innamorati, C‑254/95 P, EU:C:1996:276, punti 31 e 32). |
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94 |
Nel caso di specie, la decisione iniziale di non iscrizione nonché la decisione impugnata, indirizzate alla ricorrente, menzionano che quest’ultima non figura tra i candidati che hanno ottenuto i punteggi più elevati nelle prove del centro di valutazione. |
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95 |
Inoltre, in allegato alla decisione iniziale di non iscrizione, la ricorrente ha ricevuto il suo passaporto delle competenze, il quale riprende, conformemente a quanto indicato in detta decisione, la ripartizione dei punteggi da lei ottenuti nonché le sue prestazioni per ciascuna competenza generale e specifica valutata durante le prove del centro di valutazione. |
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96 |
La decisione impugnata rispetta quindi i requisiti enunciati dalla giurisprudenza citata al punto 93 supra. |
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97 |
Tale conclusione non può essere rimessa in discussione dall’argomento della ricorrente relativo al fatto che il ricorso alla normalizzazione richiedeva una motivazione supplementare. |
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98 |
Infatti, dal momento che la normalizzazione mira a contribuire all’esame comparativo dei candidati (v. punto 39 supra), la richiesta della ricorrente di conoscere l’impatto della normalizzazione sul suo punteggio presupporrebbe di comunicarle sia il suo punteggio intermedio sia quello degli altri candidati. Una siffatta conoscenza presupporrebbe altresì la comunicazione dei calcoli effettuati. |
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99 |
Orbene, i punteggi intermedi, la cui comunicazione potrebbe rivelare elementi relativi a valutazioni di carattere personale o comparativo riguardanti i candidati (v. punto 92 supra), sono necessariamente coperti dal segreto inerente ai lavori della commissione giudicatrice di concorso. |
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100 |
Di conseguenza, tenuto conto della necessità di conciliare l’obbligo di motivazione con il rispetto della segretezza che caratterizza i lavori della commissione giudicatrice, alla ricorrente non può essere comunicato il suo punteggio intermedio né quelli degli altri candidati. Parimenti, non possono esserle comunicati i calcoli effettuati a partire dai punteggi intermedi, nella misura in cui la comunicazione di detti calcoli rivelerebbe necessariamente tali punteggi intermedi. |
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101 |
Il quarto motivo di ricorso deve essere dunque respinto in quanto infondato. |
Sul quinto motivo di ricorso, vertente su una violazione dei diritti della difesa
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102 |
La ricorrente deduce una violazione dei suoi diritti della difesa a causa della mancata comunicazione di elementi pertinenti o del fatto che questi ultimi le sono stati comunicati tardivamente. Essa non avrebbe quindi potuto individuare eventuali errori aritmetici nel calcolo dei suoi punteggi. Inoltre, l’opacità dell’intervento dell’EPSO nel sistema di attribuzione del punteggio degli esami impedirebbe qualsiasi controllo utile. Inoltre, il diniego di accesso alla formulazione precisa dell’ultima questione del colloquio relativo al settore specifico le avrebbe impedito di farvi riferimento per tutta la durata del procedimento amministrativo. |
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103 |
La Commissione solleva un’eccezione di irricevibilità vertente sulla violazione dell’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura, nella misura in cui il motivo di ricorso vertente sulla violazione dei diritti della difesa non contiene alcuna censura specifica nei confronti della decisione impugnata. In ogni caso, la Commissione contesta gli argomenti della ricorrente. |
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104 |
A tale proposito, occorre ricordare che dal principio generale del diritto dell’Unione del rispetto dei diritti della difesa e, in particolare, dal diritto di essere ascoltato, sancito all’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta, discende che l’interessato deve essere posto in grado, prima dell’emanazione della decisione che gli arreca pregiudizio, di far conoscere utilmente il proprio punto di vista sulla realtà effettiva e sulla rilevanza dei fatti e delle circostanze in base ai quali l’amministrazione intende fondare la propria decisione. Inoltre, il rispetto del diritto di essere ascoltato si impone quand’anche la normativa applicabile non preveda espressamente siffatta formalità (v. sentenza del 6 febbraio 2019, TN/ENISA, T‑461/17, non pubblicata, EU:T:2019:63, punto 111 e giurisprudenza citata). |
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105 |
Pertanto, una siffatta decisione può essere adottata solo dopo che l’interessato sia stato messo in grado di far conoscere utilmente il suo punto di vista in ordine al progetto di decisione, nell’ambito di uno scambio orale e/o scritto avviato dall’APN e la cui prova incombe a quest’ultima (v. sentenza del 6 febbraio 2019, TN/ENISA, T‑461/17, non pubblicata, EU:T:2019:63, punto 112 e giurisprudenza citata). |
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106 |
Occorre altresì ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, una violazione dei diritti della difesa comporta l’annullamento della decisione adottata al termine del procedimento amministrativo di cui trattasi solo se, in mancanza di tale irregolarità, detto procedimento avrebbe potuto sfociare in un risultato diverso (v. sentenza del 18 giugno 2020, Commissione/RQ, C‑831/18 P, EU:C:2020:481, punto 105 e giurisprudenza citata), |
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107 |
Per dimostrare che sia questo il caso, il ricorrente deve spiegare quali siano gli argomenti e gli elementi che avrebbe fatto valere se i suoi diritti della difesa fossero stati rispettati e dimostrare, se del caso, che tali argomenti ed elementi avrebbero potuto condurre nel suo caso ad un risultato diverso [v. sentenza del 3 luglio 2019, PT/BEI, T‑573/16, EU:T:2019:481, punto 269 (non pubblicata) e giurisprudenza citata]. |
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108 |
Tuttavia, non si può obbligare un ricorrente che deduce la violazione dei suoi diritti della difesa a dimostrare che la decisione dell’istituzione dell’Unione interessata avrebbe avuto un contenuto differente, bensì solo che una simile ipotesi non è totalmente esclusa (v. sentenza del 18 giugno 2020, Commissione/RQ, C‑831/18, EU:C:2020:481, punto 106 e giurisprudenza citata). |
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109 |
La valutazione di tale questione deve, inoltre, essere effettuata in funzione delle circostanze di fatto e di diritto specifiche di ciascun caso di specie (v. sentenza del 18 giugno 2020, Commissione/RQ, C‑831/18 P, EU:C:2020:481, punto 107 e giurisprudenza citata). |
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110 |
Nel caso di specie, come precedentemente rilevato (v. punti 94 e 95 supra), alla ricorrente è stato comunicato, nella decisione iniziale di non iscrizione, il motivo di diniego di iscrizione del suo nome nell’elenco di riserva del concorso, vale a dire che ella non figurava tra i candidati che avevano ottenuto i punteggi più elevati nelle prove del centro di valutazione, nonché il suo passaporto delle competenze, che indica la ripartizione dei suoi punteggi nonché le sue prestazioni per ciascuna competenza generale e specifica valutata durante le prove del centro di valutazione. |
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111 |
In aggiunta, a seguito della sua domanda, la ricorrente ha ottenuto, il 5 gennaio 2023, la copia non corretta della sua prova scritta del centro di valutazione (v. punto 6 supra). |
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112 |
Inoltre, occorre rilevare che la ricorrente ha potuto chiedere in tempo utile, sulla base delle disposizioni generali di cui all’allegato III del bando di concorso, il riesame della decisione iniziale di non iscrizione e ha potuto far conoscere le sue censure (v. punti 7 e 8 supra). |
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113 |
A tale riguardo, va rilevato che una procedura di riesame, avente lo scopo di consentire al candidato di far valere tutti gli elementi di fatto e di diritto a suo avviso idonei a modificare la decisione che può essere adottata nei suoi confronti e che può sfociare in una risposta positiva da parte della commissione giudicatrice tale da comportare che il candidato sia reintegrato nel concorso nella fase dalla quale è stato escluso, consente di garantire il rispetto dei diritti della difesa (v., in tal senso, sentenza del 12 settembre 2018, PH/Commissione, T‑613/16, non pubblicata, EU:T:2018:529, punti da 199 a 207). |
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114 |
In tale contesto, occorre ricordare che la decisione adottata dalla commissione giudicatrice al termine del procedimento di riesame è l’atto che arreca pregiudizio all’interessata e che è oggetto del presente ricorso, come risulta dal punto 29 supra. |
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115 |
Si deve pertanto rilevare che la ricorrente ha esercitato i propri diritti della difesa prima che una decisione tale da arrecarle pregiudizio le fosse stata trasmessa. |
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116 |
Tale conclusione non può essere rimessa in discussione dagli altri argomenti avanzati dalla ricorrente. |
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117 |
In primo luogo, per quanto riguarda l’argomento della ricorrente relativo alla mancata comunicazione di informazioni sul modo in cui la normalizzazione ha inciso sul suo punteggio, dai punti 99 e 100 supra risulta che la comunicazione dei punteggi intermedi e dei calcoli effettuati nell’ambito della normalizzazione pregiudicherebbe l’equilibrio tra i diritti della difesa e la segretezza dei lavori della commissione giudicatrice. |
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118 |
Inoltre, è vero che, come ammesso dalla Commissione in udienza, la formula matematica applicata nell’ambito della normalizzazione è di dominio pubblico e non è coperta dalla segretezza dei lavori della commissione giudicatrice. È giocoforza constatare che tale formula non è stata comunicata alla ricorrente quando è stata informata, con la lettera del 18 marzo 2024, dell’attuazione di una procedura di normalizzazione. |
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119 |
Tuttavia, occorre rilevare che la formula matematica applicata nell’ambito della normalizzazione, considerata separatamente, non costituisce un elemento rispetto al quale la ricorrente avrebbe dovuto potersi difendere. Come rilevato al punto 98 supra, poiché la normalizzazione consiste in un metodo comparativo, che richiede di conoscere i punteggi intermedi della ricorrente e quelli degli altri candidati, dal momento che tali punteggi non possono essere divulgati, occorre constatare che la semplice formula di normalizzazione non costituisce un’informazione necessaria che consenta alla ricorrente di contestare il modo in cui la normalizzazione ha inciso sul suo punteggio. |
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120 |
In ogni caso, la ricorrente si limita a dedurre la possibilità di un errore aritmetico nella fase della normalizzazione che avrebbe potuto contribuire alla non iscrizione del suo nome nell’elenco di riserva, senza rimettere in discussione il metodo di normalizzazione utilizzato dalla commissione giudicatrice né fornire un primo indizio di un siffatto errore aritmetico. Orbene, nella misura in cui solo i punteggi finali adottati dalla commissione giudicatrice di concorso costituiscono il fondamento della decisione impugnata, tale argomento non può soddisfare i requisiti ricordati ai punti 107 e 108 supra. |
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121 |
In secondo luogo, per quanto riguarda un’asserita opacità nell’intervento dell’EPSO, dai punti da 69 a 80 supra risulta che quest’ultimo non ha agito al di fuori del quadro giuridico delle sue attribuzioni. Il suo ruolo nell’ambito della procedura di normalizzazione poteva essere conosciuto dalla ricorrente grazie al contesto normativo derivante dallo Statuto. Quest’ultima è stata quindi messa in grado di far valere le sue censure nei confronti del ruolo dell’EPSO, cosa che ha peraltro fatto nell’ambito del suo reclamo. |
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122 |
In terzo luogo, la ricorrente ritiene che la formulazione precisa dell’ultima questione del colloquio relativo al settore specifico avrebbe dovuto esserle comunicata al fine di rispettare i diritti della difesa. |
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123 |
A tale riguardo, occorre rilevare che, nel suo reclamo, la ricorrente non rimette in discussione né la pertinenza della questione posta né la fondatezza della risposta considerata corretta, il che avrebbe potuto giustificare la comunicazione di detta questione nell’ambito della risposta al suo reclamo. Al contrario, spiegando la natura dell’errore commesso nella formulazione della questione, vale a dire la confusione tra due termini, nel corso del suo colloquio relativo al settore specifico e l’intervento del presidente della commissione giudicatrice per correggere l’errore, dal suo reclamo risulta che la ricorrente è stata effettivamente in grado di formulare le sue censure nella sua domanda di riesame e nel suo reclamo. |
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124 |
Pertanto, senza che sia necessario pronunciarsi sull’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione, occorre respingere il quinto motivo di ricorso in quanto infondato. |
Sul sesto motivo di ricorso, vertente sulla violazione del principio di buona amministrazione
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125 |
La ricorrente rileva che l’amministrazione ha violato il principio di buona amministrazione sancito dall’articolo 41 della Carta a causa dei termini di trattamento delle sue domande di accesso ai documenti e ai dati personali formulate a seguito della decisione iniziale di non iscrizione nonché del suo reclamo avverso la decisione impugnata. Da un lato, essa contesta all’amministrazione la risposta tardiva al suo reclamo, intervenuta il 24 gennaio 2024, mentre la decisione iniziale di non iscrizione è stata adottata il 19 dicembre 2022. Dall’altro lato, essa censura le incoerenze nelle risposte formulate alla sua domanda di accesso ai documenti per quanto riguarda il contenuto di un documento intitolato «Decision Table F1» e lo svolgimento di riunioni della commissione giudicatrice sulle domande di riesame nonché il termine per la risposta. L’EPSO avrebbe occultato dettagli essenziali sulla normalizzazione e li avrebbe divulgati solo dopo la scadenza del termine di reclamo. Pertanto, l’EPSO non avrebbe garantito un livello adeguato di trasparenza tale da consentirle di verificare se il principio della parità di trattamento fosse stato rispettato nel corso della procedura di concorso. |
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126 |
La Commissione solleva un’eccezione di irricevibilità vertente sulla violazione dell’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura, nella misura in cui il motivo di ricorso vertente sulla violazione del principio di buona amministrazione non contiene alcuna censura specifica nei confronti della decisione impugnata. In ogni caso, la Commissione contesta gli argomenti della ricorrente. |
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A tale proposito, occorre ricordare che l’obbligo del rispetto di un termine ragionevole nello svolgimento dei procedimenti amministrativi costituisce un principio generale del diritto dell’Unione di cui il giudice dell’Unione garantisce il rispetto e che è riportato come componente del diritto a una buona amministrazione dall’articolo 41, paragrafo 1, della Carta (sentenza del 6 dicembre 2012, Füller-Tomlinson/Parlamento, T‑390/10 P, EU:T:2012:652, punto 115; v., altresì, in tal senso, sentenza del 7 aprile 2011, Grecia/Commissione, C‑321/09 P, non pubblicata, EU:C:2011:218, punto 32). |
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128 |
La durata ragionevole del procedimento amministrativo si valuta sulla scorta delle circostanze specifiche di ciascuna pratica, e, in particolare, del contesto della stessa, delle varie fasi procedurali espletate dall’istituzione, del comportamento delle parti nel corso del procedimento, della complessità della pratica nonché dell’importanza della controversia per le varie parti interessate (v., in tal senso, sentenza del 30 giugno 2005, Branco/Commissione, T‑347/03, EU:T:2005:265, punto 114 e giurisprudenza citata). |
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129 |
In primo luogo, per quanto riguarda l’asserita comunicazione tardiva alla ricorrente della decisione di rigetto del reclamo, occorre rilevare che il termine di quattro mesi, previsto all’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, ha iniziato a decorrere solo a partire dalla presentazione del reclamo, vale a dire il 14 agosto 2023 per scadere il 14 dicembre 2023. Vero è che la decisione esplicita di rigetto del reclamo è stata notificata alla ricorrente solo il 24 gennaio 2024, vale a dire dopo la scadenza del termine di quattro mesi previsto al riguardo. |
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130 |
Tuttavia, per quanto riguarda il termine trascorso tra la presentazione del reclamo e la decisione di rigetto di quest’ultimo, occorre ricordare che, in forza dell’articolo 90 dello Statuto, la mancata risposta entro tale termine di quattro mesi costituisce una decisione implicita di rigetto, che può essere oggetto di un ricorso giurisdizionale. Si deve altresì ricordare che il ricorso dinanzi al Tribunale deve essere proposto entro un termine di tre mesi. Tale termine decorre dalla data di scadenza del termine di risposta, se il ricorso riguarda una decisione implicita di rigetto. Tuttavia, secondo l’articolo 91, paragrafo 3, secondo trattino dello Statuto, quando una decisione esplicita di rigetto di un reclamo interviene dopo la decisione implicita di rigetto, ma entro il termine per il ricorso, quest’ultimo inizia nuovamente a decorrere (v. sentenza del 2 aprile 2020, Barata/Parlamento, T‑81/18, non pubblicata, EU:T:2020:137, punti 83 e 84). |
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131 |
Per quanto riguarda la decisione di rigetto del reclamo, occorre constatare che, se la decisione di rigetto del reclamo è intervenuta dopo la scadenza del termine di risposta di quattro mesi, tale ritardo non può avere influenza sul contenuto stesso della decisione adottata in esito alla procedura amministrativa (v., in tal senso, sentenza del 13 luglio 2018, Curto/Parlamento, T‑275/17, EU:T:2018:479, punto 104). |
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132 |
Pertanto, tale argomento non è fondato. |
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133 |
In secondo luogo, per quanto riguarda il termine per il trattamento delle sue domande di accesso ai documenti e di accesso ai dati personali, la ricorrente non deduce alcun argomento per spiegare in che modo asseriti ritardi avrebbero viziato la legittimità della decisione impugnata. Infatti, occorre ricordare che il presente ricorso ha ad oggetto la decisione impugnata che respinge la domanda di riesame della ricorrente (v. punto 29 supra). La ricorrente non contesta né la legittimità della decisione confermativa di accesso ai documenti né quella della decisione relativa all’accesso ai suoi dati personali del 16 ottobre 2023. Pertanto, anche a supporre che sia fondato, tale argomento non è tale da comportare l’annullamento della decisione impugnata. |
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134 |
Si deve quindi respingere tale argomento in quanto inoperante. |
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135 |
Peraltro, la ricorrente non può contestare alla Commissione di aver occultato dettagli essenziali sulla normalizzazione fino alla scadenza del termine di reclamo. Infatti, dal fascicolo risulta che la ricorrente ha presentato una domanda di accesso ai documenti, vertente in particolare sulla normalizzazione, solo il 3 luglio 2023, ossia quasi due mesi dopo l’adozione della decisione impugnata, il 15 maggio 2023. A seguito di tale domanda, essa ha ricevuto, il 17 agosto 2023, il documento intitolato «Norme della terza valutazione. – Effetto del valutatore – Normalizzazione» (v. punto 14 supra). Successivamente, in risposta alla sua domanda di conferma di accesso ai documenti del 31 agosto 2023, essa ha ricevuto, il 18 marzo 2024, il documento intitolato «Linee guida in materia di normalizzazione» (v. punto 18 supra). Pertanto, nella misura in cui la ricorrente ritiene di aver ricevuto tali documenti troppo tardi per poterli utilizzare utilmente nell’ambito del suo reclamo, ciò è principalmente dovuto alla presentazione tardiva della sua domanda di accesso a questi ultimi e non al comportamento della Commissione. |
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136 |
In terzo luogo, per quanto riguarda le asserite incoerenze delle risposte alla sua domanda di accesso ai documenti, dedotte dalla ricorrente, quest’ultima non spiega in che modo esse inciderebbero sulla legittimità della decisione impugnata. |
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137 |
Tale argomento deve quindi essere respinto in quanto inoperante. |
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138 |
In ogni caso, occorre rilevare che, per quanto riguarda lo svolgimento di una riunione sulla domanda di riesame della ricorrente e l’esistenza di un verbale, né dalla decisione di rigetto del reclamo né dalle decisioni relative alla domanda di accesso ai documenti risulta che siano state trasmesse alla ricorrente informazioni contraddittorie. Pertanto, senza che sia necessario pronunciarsi sull’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione, occorre respingere il sesto motivo di ricorso in quanto parzialmente inoperante e parzialmente infondato. |
Sul settimo motivo di ricorso, vertente su una violazione del principio della parità di trattamento nello svolgimento del colloquio relativo al settore specifico
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139 |
La ricorrente fa valere che la commissione giudicatrice non ha garantito il rispetto del principio della parità di trattamento dei candidati durante lo svolgimento del colloquio relativo al settore specifico a causa di un’irregolarità materiale. Infatti, a seguito di un incidente relativo all’ultimo quesito di tale prova posto da uno dei membri della commissione giudicatrice, che sarebbe incorso in errore due volte nella sua formulazione prima che fosse corretta dal presidente della commissione giudicatrice, tale questione sarebbe stata modificata, compromettendo così la parità di trattamento tra i candidati. |
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140 |
La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente. |
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141 |
A tale proposito, si deve ricordare che i giudizi formulati dalla commissione giudicatrice di un concorso in sede di valutazione delle attitudini dei candidati, nonché le decisioni mediante le quali la commissione giudicatrice constata l’insuccesso di un candidato a seguito di una prova costituiscono l’espressione di un giudizio di valore. Essi rientrano nell’ampio potere discrezionale di cui dispone la commissione giudicatrice e possono essere soggette al sindacato del giudice dell’Unione solo in caso di violazione manifesta delle regole che presiedono ai lavori della commissione giudicatrice (v. sentenza del 7 settembre 2022, Rauff-Nisthar/Commissione, T‑341/21, non pubblicata, EU:T:2022:516, punto 45 e giurisprudenza citata). |
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Inoltre, in forza dei principi di buona amministrazione e della parità di trattamento, spetta alle istituzioni dell’Unione garantire a tutti i candidati di un concorso lo svolgimento più sereno e regolare possibile delle prove (v. sentenza del 24 aprile 2001, Torre e a./Commissione, T‑159/98, EU:T:2001:121, punto 46 e giurisprudenza citata). |
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143 |
Tuttavia, secondo una giurisprudenza costante, un’irregolarità intervenuta durante lo svolgimento delle prove di un concorso inficia la legalità di queste ultime soltanto qualora tale irregolarità sia sostanziale oppure qualora la parte ricorrente dimostri che l’irregolarità in questione può aver falsato i risultati delle prove (v. sentenza del 14 maggio 2025, Zardini/Commissione, T‑9/24, non pubblicata, EU:T:2025:496, punto 74 e giurisprudenza citata). |
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144 |
Inoltre, considerando che, da un lato, un atto amministrativo gode di una presunzione di legittimità e che, dall’altro, l’onere della prova del fatto che un tale atto sia viziato da illegittimità grava, per principio, su colui che deduce tale vizio, spetta al ricorrente fornire, quanto meno, indizi sufficientemente precisi, oggettivi e concordanti tali da suffragare la veridicità o la verosimiglianza dei fatti a sostegno della sua pretesa (v. sentenza del 14 maggio 2025, LA/Commissione, T‑4/24, non pubblicata, EU:T:2025:495, punto 41 e giurisprudenza citata). |
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145 |
Per quanto riguarda più precisamente le prove orali di un concorso, il potere discrezionale della commissione giudicatrice di concorso è ulteriormente ampliato dall’elemento di libertà e di incertezza che caratterizza tale tipo di prova, che è, per sua stessa natura, meno uniformata della prova scritta e il cui contenuto può variare in funzione dell’esperienza e della personalità dei diversi candidati nonché delle risposte che essi forniscono ai quesiti della commissione giudicatrice (sentenza del 24 aprile 2013, BX/Commissione, F‑88/11, EU:F:2013:51, punto 60). |
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146 |
Nella specie, la ricorrente deduce che l’irregolarità procedurale deriva da una modifica di una delle domande poste in occasione del colloquio relativo al settore specifico, a seguito di un problema di formulazione di tale questione, vale a dire l’uso del termine inglese «outcome» anziché del termine «output», nel corso delle prime valutazioni. |
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147 |
Orbene, occorre constatare che la ricorrente non ha spiegato le ragioni per le quali tale modifica della questione costituisce un’irregolarità sostanziale tale da comportare l’illegittimità della decisione impugnata ai sensi della giurisprudenza citata al punto 143 supra. |
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148 |
Inoltre, la commissione giudicatrice ha confermato, nella risposta alla domanda di riesame, che l’incidente menzionato dalla ricorrente non aveva avuto alcun effetto negativo sulla sua valutazione globale e che gli altri candidati avevano beneficiato dello stesso trattamento. |
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149 |
Se è vero che alla parte sulla quale grava l’onere della prova, nel caso di specie la ricorrente, non può essere imposto l’onere di una prova impossibile da fornire, resta il fatto che essa si limita ad affermare, senza produrre alcun elemento a sostegno della sua allegazione, che la modifica della formulazione di una delle domande del colloquio relativo al settore specifico costituisce di per sé una violazione del principio della parità di trattamento. |
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150 |
A tale riguardo, occorre rilevare che, anche ammettendo che la formulazione di una delle domande del colloquio relativo al settore specifico sia stata diversa, ciò non implica che quella sulla quale la ricorrente è stata interrogata, il cui errore nella formulazione è stato corretto dal presidente della commissione giudicatrice in occasione della sua prova come essa riconosce, fosse necessariamente più difficile da comprendere rispetto a quella posta ai candidati successivi e quindi che vi sia stata violazione del principio della parità di trattamento. |
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151 |
Inoltre, anche a supporre che la ricorrente ritenga che l’irregolarità derivi dallo svantaggio subito a causa della mancanza di tempo per rispondere all’ultima questione del colloquio relativo al settore specifico a causa dell’errore nella formulazione della questione, essa si limita ad affermare che l’uso del termine «outcome» invece del termine «output» ha determinato un cambiamento completo di significato che le ha impedito di rispondere. Tuttavia, la ricorrente non fornisce alcuna prova a sostegno della sua affermazione, che rimane molto generica. |
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152 |
Orbene, la sola difficoltà a comprendere, in sostanza, la domanda posta nel corso di una prova orale e la perdita di tempo che può derivarne affinché un candidato possa formulare la sua risposta rispetto ad altri candidati non può costituire una violazione del principio della parità di trattamento ai sensi della giurisprudenza citata ai punti da 141 a 145 supra. |
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153 |
Infatti, secondo la ricorrente, «la domanda è stata ripetuta due volte perché era incomprensibile», cosicché il «presidente della commissione giudicatrice ha dovuto intervenire riformulando la domanda una terza volta». Pertanto, da tale spiegazione risulta che il presidente della commissione giudicatrice è intervenuto immediatamente per correggere l’errore di cui trattasi, che riguardava peraltro un solo termine. La commissione giudicatrice ha quindi potuto ritenere, come indicato nella decisione di rigetto del reclamo, dopo aver esaminato i suoi punteggi, che né il tempo limitato impartito alla ricorrente né l’asserita «confusione» da essa menzionata abbiano avuto «effetti negativi» sulla sua valutazione globale. |
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154 |
Pertanto, tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, occorre respingere il settimo motivo di ricorso in quanto infondato e, di conseguenza, la domanda di annullamento nel suo complesso. |
Sulla richiesta di risarcimento
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155 |
La ricorrente fa valere che, a causa dell’illegittimità della decisione impugnata, ella ha subito un danno materiale perdendo una possibilità di essere assunta al grado AD 7 e un danno morale, per i quali chiede il risarcimento. |
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156 |
Per quanto riguarda il danno materiale, la ricorrente sostiene di avere il diritto di chiedere un risarcimento derivante dalla perdita di opportunità, da un lato, di essere iscritta nell’elenco di riserva del concorso di cui trattasi e, dall’altro, di ricevere, a più lungo termine, una retribuzione e una pensione di vecchiaia più elevate. Essa ritiene che, se fosse stata iscritta in detto elenco degli idonei, avrebbe avuto una probabilità pari al 50% di essere assunta e ritiene che occorra applicare tale percentuale all’importo del lucro cessante potenziale. Inoltre, tale calcolo dovrebbe tener conto delle differenze di retribuzione di base tra il suo posto attuale e quello di funzionario di ruolo, le indennità specifiche e i diritti a pensione. |
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157 |
Per quanto riguarda il danno morale, la ricorrente chiede un risarcimento a causa dell’incertezza e dell’ansia causate dall’illegittimità della decisione impugnata. Essa ritiene altresì che la mancanza di attenzione con cui il fascicolo è stato trattato causi un danno morale. Essa ritiene che tale danno morale non possa essere risarcito con il solo annullamento della decisione impugnata e chiede un risarcimento dell’importo di EUR 5 000. |
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158 |
La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente. |
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159 |
A tale proposito, va ricordato che, nell’ambito di una domanda di risarcimento danni proposta da un funzionario o da un agente, il sorgere della responsabilità dell’istituzione è subordinato alla presenza di un insieme di condizioni concernenti l’illegittimità del comportamento contestatole, la realtà effettiva del danno lamentato e l’esistenza di un nesso di causalità tra il comportamento e il danno lamentato. Le tre condizioni per il sorgere della responsabilità sono cumulative, il che implica che, ove una di esse non sia soddisfatta, la responsabilità dell’istituzione non può sorgere [v. sentenza del 19 ottobre 2022, JS/SRB(CRU), T‑271/20, non pubblicata, EU:T:2022:652, punto 179 e giurisprudenza citata]. |
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160 |
Secondo una giurisprudenza costante, le conclusioni dirette al risarcimento di un danno materiale o morale devono essere respinte qualora presentino uno stretto collegamento con la domanda di annullamento che, a sua volta, è stata respinta in quanto irricevibile o infondata (v. sentenza del 19 ottobre 2022, MV/Commissione, T‑624/20, non pubblicata, EU:T:2022:653, punto 145 e giurisprudenza citata). |
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161 |
Nel caso di specie, dal ricorso risulta che la domanda di risarcimento danni è strettamente connessa alla domanda di annullamento. Infatti, i danni materiali e morali di cui la ricorrente chiede il risarcimento derivano dai profili di illegittimità che vizierebbero la decisione impugnata. |
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162 |
Di conseguenza, nella misura in cui la domanda di annullamento della decisione impugnata è respinta, lo stesso vale per la domanda di risarcimento. |
Sulla domanda di misure di organizzazione del procedimento
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163 |
Nell’ambito del settimo motivo di ricorso, vertente su una violazione del principio della parità di trattamento nello svolgimento del colloquio relativo al settore specifico, la ricorrente chiede al Tribunale di invitare la Commissione, a titolo di misura di organizzazione del procedimento, a produrre un documento al fine di rendere possibile il controllo giurisdizionale della decisione impugnata contenente il modo in cui la normalizzazione è stata applicata ai suoi punteggi nella prova scritta, nel colloquio basato sulle competenze generali e nel colloquio situazionale basato sulle competenze. |
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164 |
La Commissione si oppone a ciò facendo valere l’assenza di giustificazione dell’utilità di tale documento ai fini del procedimento. |
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165 |
A tale riguardo, occorre ricordare che spetta al Tribunale decidere sulla necessità di avvalersi del suo potere di adottare misure di organizzazione del procedimento al fine di integrare gli elementi di informazione di cui dispone, fermo restando che il valore probatorio o meno degli atti del procedimento rientra nella sua valutazione insindacabile dei fatti (v. sentenza del 6 dicembre 2023, QI/Commissione, T‑807/21, non pubblicata, EU:T:2023:786, punto 176 e giurisprudenza citata). |
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166 |
Nella specie, la ricorrente ritiene che il documento da essa richiesto sia necessario al fine di provare e suffragare il settimo motivo di ricorso vertente su «una violazione del principio della parità di trattamento in occasione del colloquio sulle competenze specifiche» a causa di un’irregolarità materiale (v. punto 139 supra). |
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Orbene, da un lato, la ricorrente fa riferimento a un documento che non verte sul colloquio «sulle competenze specifiche», bensì sulle altre prove, vale a dire la prova scritta, il colloquio basato sulle competenze generali e il colloquio situazionale basato sulle competenze (v. punto 163 supra). |
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168 |
Pertanto, un siffatto documento non appare utile ai fini della soluzione della controversia. |
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169 |
Dall’altro lato, anche a supporre che si tratti, da parte della ricorrente, di un errore materiale, nel senso che essa avrebbe omesso di menzionare «il colloquio sulle competenze specifiche» nella sua domanda del documento, in ogni caso, gli elementi contenuti nel fascicolo sono sufficienti per consentire al Tribunale di pronunciarsi, in quanto quest’ultimo ha potuto utilmente statuire sulla base delle conclusioni, dei motivi e degli argomenti sviluppati in corso di causa e alla luce dei documenti depositati dalle parti, senza che sia necessario disporre una misura di organizzazione del procedimento. |
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170 |
Pertanto, la domanda di adozione di una misura di organizzazione del procedimento deve essere respinta. |
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171 |
Da tutto quanto precede risulta che il ricorso deve essere integralmente respinto. |
Sulle spese
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172 |
Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. |
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173 |
La ricorrente, rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese, conformemente alla domanda della Commissione. |
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Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Decima Sezione) dichiara e statuisce: |
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Kalėda Perišin Verschuur Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 29 aprile 2026. Firme |
( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.