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Document 62019CJ0114

Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell'11 giugno 2020.
Commissione europea contro Danilo Di Bernardo.
Impugnazione – Funzione pubblica – Concorso generale – Non ammissione alle prove – Possibilità per l’amministrazione di completare la motivazione della decisione di non ammissione dinanzi al giudice – Presupposti – Casi eccezionali – Nozione di “difetto di motivazione”.
Causa C-114/19 P.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2020:457

 SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

11 giugno 2020 ( *1 )

«Impugnazione – Funzione pubblica – Concorso generale – Non ammissione alle prove – Possibilità per l’amministrazione di completare la motivazione della decisione di non ammissione dinanzi al giudice – Presupposti – Casi eccezionali – Nozione di “difetto di motivazione”»

Nella causa C‑114/19 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta l’8 febbraio 2019,

Commissione europea, rappresentata da B. Mongin e G. Gattinara, in qualità di agenti,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è:

Danilo Di Bernardo, residente in Bruxelles (Belgio), rappresentato da S. Orlandi e T. Martin, avocats,

ricorrente in primo grado,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da J.–C. Bonichot (relatore), presidente di sezione, M. Safjan, L. Bay Larsen, C. Toader e N. Jääskinen, giudici,

avvocato generale: P. Pikamäe

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 22 gennaio 2020,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con la sua impugnazione, la Commissione europea chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 29 novembre 2018, Di Bernardo/Commissione (T‑811/16, non pubblicata, in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2018:859), con la quale tale giudice ha annullato la decisione della commissione giudicatrice del concorso generale per esami EPSO/AST-SC/03/15, del10 agosto 2016, di non inserire il sig. Danilo Di Bernardo nell’elenco di riserva per l’assunzione di segretari/commessi di grado SC 1, nel settore del supporto ai servizi finanziari (in prosieguo: la «decisione controversa»).

Fatti e decisione controversa

2

Nel corso del 2015 è stato organizzato il concorso generale EPSO/AST‑SC/03/15, al fine di costituire elenchi di riserva per l’assunzione di «Segretari/Commessi (SC 1 e SC 2)» in tre settori, tra cui in particolare, quello del supporto ai servizi finanziari.

3

Oltre al superamento delle prove, il punto 2 dell’allegato II del bando di concorso relativo a tale concorso generale (in prosieguo: il «bando di concorso») richiedeva, in particolare, per il settore del supporto ai servizi finanziari, «studi secondari attestati da un diploma che dia accesso all’istruzione superiore, seguiti da un’esperienza professionale di almeno tre anni attinente alla natura delle funzioni da svolgere».

4

Il titolo VI del bando di concorso prevedeva che tali condizioni sarebbero state verificate dalla commissione giudicatrice, in esito ai risultati delle prove di valutazione, sulla base dei documenti giustificativi allegati dai candidati alla loro candidatura elettronica.

5

Il sig. Di Bernardo, candidatosi al concorso generale in questione per il settore del supporto ai servizi finanziari, ha presentato i documenti giustificativi attestanti le sue qualifiche e la sua esperienza professionale e ha partecipato ai test di accesso e alle prove di valutazione previste dal bando di concorso.

6

Con messaggio di posta elettronica del 14 settembre 2015, l’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) ha informato il sig. Di Bernardo che la commissione giudicatrice del concorso generale di cui trattasi intendeva acquisire più ampie informazioni in ordine alle esperienze professionali da lui menzionate alle voci 2, 5 e 6 del suo atto di candidatura. La commissione giudicatrice intendeva in particolare ottenere documenti sottoscritti dai suoi precedenti datori di lavoro in cui fossero descritte in maniera dettagliata le mansioni svolte nel corso di tali esperienze professionali, nonché copie dei contratti di lavoro, da cui risultassero chiaramente le date di inizio e di cessazione di detti contratti.

7

Con messaggio di posta elettronica del 15 settembre 2015, il sig. Di Bernardo ha inviato ulteriori documenti giustificativi riguardanti le voci 2, 5 e 6 del suo atto di candidatura.

8

Con messaggio di posta elettronica del 17 settembre 2015, l’EPSO ha risposto al sig. Di Bernardo che la commissione giudicatrice del concorso generale in parola lo «invita[va] ad inviare una descrizione dettagliata delle mansioni e firmata dal datore di lavoro per le voci 2, 5 e 6».

9

Con messaggio di posta elettronica del 18 settembre 2015, il sig. Di Bernardo ha dichiarato di non disporre di tali descrizioni per le voci 5 e 6 del suo atto di candidatura. Egli ha precisato che la società italiana di cui era stato dipendente era stata sciolta e che egli non era in grado di fornire tali documenti. Egli ha allora presentato copia dei contratti collettivi nazionali di lavoro italiani da cui risultava una descrizione ufficiale delle mansioni connesse a vari contratti di lavoro, tra cui il suo, nonché due lettere di tale società italiana e un contratto di lavoro con detta società.

10

Con altro messaggio di posta elettronica del 18 settembre 2015, il sig. Di Bernardo ha inviato all’EPSO la descrizione dettagliata delle mansioni riguardante l’esperienza professionale menzionata alla voce 2 del suo atto di candidatura.

11

Con lettera del 27 ottobre 2015, l’EPSO ha comunicato al sig. Di Bernardo la sua decisione di non collocarlo nell’elenco dei vincitori del concorso generale in parola, in quanto l’esperienza professionale menzionata alle voci da 1 a 7 del suo atto di candidatura non raggiungeva la durata minima di tre anni di esperienza professionale attinente alla natura delle funzioni nel settore del supporto ai servizi finanziari, quale menzionata al punto 2 dell’allegato II del bando di concorso.

12

Con lettera del 4 novembre 2015, il sig. Di Bernardo ha presentato una domanda di riesame della decisione della commissione giudicatrice del concorso generale di cui trattasi.

13

Con la decisione controversa, tale commissione giudicatrice ha informato il sig. Di Bernardo del fatto che, previo riesame, essa confermava la sua decisione comunicata il 27 ottobre 2015. Essa ha precisato che, prima di iniziare i suoi lavori, aveva definito criteri di selezione al fine di valutare se le qualifiche e l’esperienza professionale dei candidati corrispondessero effettivamente alle competenze richieste per i posti da coprire. Detta commissione giudicatrice ha precisato al sig. Di Bernardo che, «dopo l’esame dei documenti giustificativi presentati per documentare [la sua] esperienza professionale menzionata alle voci 2, 5 e 6 del [suo] atto di candidatura, [essa aveva] concluso che tali documenti non confermavano che [la sua] esperienza professionale in questione [fosse] attinente alla natura delle mansioni, come richiesto dal bando di concorso».

Il ricorso dinanzi al Tribunale e la sentenza impugnata

14

Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 18 novembre 2016, il sig. Di Bernardo ha chiesto l’annullamento della decisione controversa e il risarcimento dei danni da lui subiti.

15

Con la sentenza impugnata il Tribunale ha accolto il motivo basato sulla violazione dell’obbligo di motivazione, ha annullato la decisione controversa e ha respinto il resto delle conclusioni del ricorso.

Conclusioni delle parti dinanzi alla Corte

16

Con la sua impugnazione, la Commissione chiede alla Corte di annullare la sentenza impugnata, rinviare la causa al Tribunale e riservare le spese dei procedimenti di primo grado e di impugnazione.

17

Il sig. Di Bernardo chiede il rigetto dell’impugnazione e la condanna della Commissione alle spese.

Sull’impugnazione

18

A sostegno della sua impugnazione la Commissione solleva due motivi.

Sul primo motivo

Argomenti delle parti

19

Con il suo primo motivo, la Commissione fa valere l’errore di diritto che il Tribunale avrebbe commesso ai punti da 41 a 53 della sentenza impugnata, nella definizione della portata dell’obbligo di motivazione incombente alla commissione giudicatrice del concorso generale di cui trattasi. Il Tribunale non avrebbe sufficientemente tenuto conto del contesto di diritto e di fatto della decisione controversa, mentre il carattere sufficiente di una motivazione dev’essere valutato alla luce del contesto della decisione di cui trattasi e non soltanto della formulazione di quest’ultima (sentenza del 14 febbraio 1990, Delacre e a./Commissione, C‑350/88, EU:C:1990:71, punto 16). Tale motivo si divide in sette parti.

20

In primo luogo, la comunicazione dei criteri di selezione non avrebbe l’importanza attribuitale dal Tribunale ai punti 41, 45 e 50 della sentenza impugnata alla luce dell’obbligo di motivazione, come confermerebbe il fatto che il sig. Di Bernardo non ne ha mai chiesto la trasmissione.

21

In secondo luogo, secondo la Commissione, il fatto che la commissione giudicatrice del concorso generale di cui trattasi abbia menzionato, nella decisione controversa, solo i documenti giustificativi delle esperienze professionali corrispondenti alle voci 2, 5 e 6 dell’atto di candidatura del sig. Di Bernardo non «lascia intendere» affatto, contrariamente a quanto dichiarato dal Tribunale al punto 43 della sentenza impugnata, che detta commissione giudicatrice abbia ritenuto pertinenti le esperienze professionali menzionate dal sig. Di Bernardo nelle altre voci di tale atto. Al contrario, il rigetto della candidatura del sig. Di Bernardo implicherebbe che detta commissione giudicatrice abbia ritenuto che quest’ultimo non soddisfacesse il requisito di un’esperienza professionale pertinente di 36 mesi dopo l’esame di tutte le esperienze professionali menzionate nelle sette voci del suo atto di candidatura.

22

In terzo luogo, il Tribunale avrebbe a torto considerato, al punto 48 della sentenza impugnata, che la domanda di riesame presentata dal sig. Di Bernardo indicasse che questi ignorava le ragioni per le quali la sua esperienza professionale era insufficiente.

23

In quarto luogo, il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato, ai punti 46 e 47 della sentenza impugnata, che la Commissione non poteva avvalersi della giurisprudenza secondo la quale, in caso di concorso con un numero elevato di candidati, la commissione giudicatrice è autorizzata a motivare in maniera sommaria l’esclusione di un candidato.

24

In quinto luogo, contrariamente a quanto considerato dal Tribunale al punto 50 della sentenza impugnata, la commissione giudicatrice del concorso non può essere tenuta a divulgare i criteri di selezione dei titoli qualora non le sia rivolta alcuna domanda in tal senso, a meno di non rispettare la segretezza dei lavori della commissione giudicatrice stabilita all’articolo 6 dell’allegato III dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea.

25

In sesto luogo, considerare, come ha fatto il Tribunale ai punti da 49 a 51 della sentenza impugnata, che una domanda di riesame formulata in modo impreciso, come quella presentata dal sig. Di Bernardo, obblighi la commissione giudicatrice a fornire spiegazioni dettagliate per ciascuna voce condurrebbe a trasferire su quest’ultima l’onere della prova dell’esistenza dell’esperienza professionale richiesta dal bando di concorso. Orbene, l’onere di tale prova incomberebbe ai candidati, come risulta dal bando di concorso che specifica che «le dichiarazioni rese dai candidati nell’atto di candidatura elettronico saranno verificate sulla base dei documenti giustificativi forniti».

26

In settimo luogo, il Tribunale avrebbe confuso, ai punti da 53 a 55 della sentenza impugnata, l’obbligo di motivazione e la fondatezza dei motivi, che riguardano la legittimità nel merito della decisione controversa. La Commissione vede un indizio di tale confusione nel fatto che, al punto 53 di tale sentenza, il Tribunale ha considerato che i criteri di selezione erano indispensabili per valutare se, nell’esame dell’esperienza professionale, la commissione giudicatrice del concorso generale in parola non avesse «ecceduto i limiti del suo potere discrezionale». Parimenti, la Commissione ritiene rivelatore che, ai punti 54 e 55 della sentenza impugnata, il Tribunale abbia dichiarato che la decisione controversa era insufficientemente motivata, non perché non consentisse al candidato di conoscere le ragioni della sua esclusione, ma perché gli impediva di dedurre altre censure sulla legittimità di tale decisione.

27

Il sig. Di Bernardo considera infondati tutti gli argomenti dedotti a sostegno del primo motivo.

Giudizio della Corte

28

Con il suo primo motivo, la Commissione sostiene che la valutazione del Tribunale, ai punti da 41 a 53 della sentenza impugnata, della motivazione della decisione controversa è viziata da vari errori di diritto.

29

Secondo una giurisprudenza ben consolidata, la motivazione degli atti adottati dalle istituzioni dell’Unione europea prescritta dall’articolo 296 TFUE deve essere adeguata alla natura dell’atto di cui trattasi e deve fare apparire in forma chiara e inequivocabile l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e all’organo giurisdizionale competente di esercitare il proprio controllo. Il requisito della motivazione deve essere valutato in funzione di tutte le circostanze della fattispecie, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi invocati e dell’interesse che i destinatari dell’atto o i terzi da esso interessati direttamente e individualmente possano avere nel ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti, in quanto per accertare se la motivazione di un atto soddisfi le prescrizioni di cui all’articolo 296 TFUE occorre far riferimento non solo al suo tenore, ma anche al suo contesto e al complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia di cui trattasi (sentenza del 10 marzo 2016, HeidelbergCement/Commissione, C‑247/14 P, EU:C:2016:149, punto 16 e giurisprudenza ivi citata).

30

Con la quarta parte del primo motivo, che occorre esaminare in primo luogo, la Commissione sostiene che il Tribunale è incorso in errore dichiarando, ai punti 46 e 47 della sentenza impugnata, che essa non poteva avvalersi della giurisprudenza della Corte secondo la quale, in caso di concorso con un elevato numero di candidati, la commissione giudicatrice è autorizzata a motivare sommariamente l’esclusione di un candidato.

31

Occorre ricordare, al riguardo, la giurisprudenza costante della Corte secondo cui, al fine di tener conto delle difficoltà pratiche che si presentano in un concorso con un elevato numero di candidati, la commissione giudicatrice può, in un primo tempo, limitarsi a comunicare ai candidati i criteri e il risultato della selezione, salvo fornire successivamente spiegazioni individuali ai candidati che lo richiedano espressamente (sentenze del 26 novembre 1981, Michel/Parlamento, 195/80, EU:C:1981:284, punto 27; del 9 giugno 1983, Verzyck/Commissione, 225/82, EU:C:1983:165, punto 16; dell’8 marzo 1988, Sergio e a./Commissione, 64/86, da 71/86 a 73/86 e 78/86, EU:C:1988:119, punto 50, nonché del 28 febbraio 1989, Basch e a./Commissione, 100/87, 146/87 e 153/87, EU:C:1989:97, punto 10).

32

Nel caso di specie, il Tribunale ha giustamente considerato, in sostanza, che l’obbligo di motivazione non faceva gravare sulla commissione giudicatrice del concorso generale di cui trattasi, nel caso di specie, un carico di lavoro paragonabile a quello della commissione giudicatrice di un concorso con un elevato numero di candidati. Infatti, come rilevato dal Tribunale al punto 47 della sentenza impugnata, la commissione giudicatrice del concorso generale di cui trattasi era stata indotta ad adottare la sua decisione dopo che tutti i candidati avevano già partecipato ai test di accesso e alle prove, ivi comprese le prove di valutazione delle competenze, e, corrette queste ultime, l’elenco dei potenziali vincitori era già stato redatto. Il Tribunale ha precisato che, in tale fase, il compito principale della commissione giudicatrice sarebbe dovuto consistere nel verificare se i candidati che avevano superato le prove con i migliori punteggi soddisfacessero anche i requisiti relativi al loro livello di studi e alla loro esperienza professionale quali stabiliti dal bando di concorso.

33

Tenuto conto del numero verosimilmente ridotto di candidati che avevano superato tali test e prove senza soddisfare gli altri requisiti di tale concorso, non era giustificato che detta commissione giudicatrice si limitasse a motivare sommariamente anche il rigetto iniziale della candidatura del sig. Di Bernardo in data 27 ottobre 2015. A fortiori, la Commissione non può invocare il carico di lavoro di una commissione giudicatrice di concorso con un elevato numero di candidati per giustificare le carenze della motivazione della decisione controversa, comunicata all’interessato in risposta alla sua domanda di riesame più di un anno dopo lo svolgimento delle prove di cui trattasi. Di conseguenza, il Tribunale non ha commesso errori di diritto dichiarando che la Commissione non poteva avvalersi della giurisprudenza menzionata al punto precedente per sostenere che la commissione giudicatrice del concorso generale in questione era tenuta a motivare il rigetto della candidatura del sig. Di Bernardo solo in modo sommario. La quarta parte del primo motivo deve perciò essere respinta.

34

Con la prima parte del primo motivo, la Commissione fa valere che il Tribunale ha attribuito, in particolare ai punti 41, 45 e 50 della sentenza impugnata, un’eccessiva importanza alla comunicazione dei criteri di selezione che consentono alla commissione giudicatrice del concorso generale in questione di valutare l’esperienza professionale al fine di soddisfare l’obbligo di motivazione. Del resto, il sig. Di Bernardo, non ne avrebbe mai chiesto la trasmissione.

35

Tuttavia, dalla giurisprudenza citata al punto 31 della presente sentenza risulta che, anche quando la commissione giudicatrice ha l’obbligo di fornire, in un primo tempo, solo una motivazione sommaria, come nel caso di un concorso con un numero elevato di candidati, tale motivazione deve includere l’indicazione dei criteri di selezione. Pertanto, i criteri di selezione costituiscono informazioni minime che devono in ogni caso essere fornite ai candidati, al più tardi, contemporaneamente ai risultati del concorso in questione. Nel caso in esame, tali criteri non sono stati indicati nemmeno nella risposta alla domanda di riesame presentata dal sig. Di Bernardo. Orbene, solo la conoscenza di detti criteri poteva consentire all’interessato di comprendere come la commissione giudicatrice del concorso generale in questione fosse giunta alla conclusione che la durata della sua esperienza professionale pertinente era inferiore a tre anni. Di conseguenza, non si può sostenere che l’interesse del sig. Di Bernardo ad ottenerne la trasmissione sia stato sopravvalutato nella sentenza impugnata.

36

Peraltro, non ci si può ragionevolmente aspettare che i candidati chiedano la comunicazione dei criteri di selezione, qualora non sia loro nota l’esistenza stessa di tali criteri. Nel caso di specie, i criteri di selezione dei fascicoli applicati dalla commissione giudicatrice del concorso generale in questione per valutare la durata dell’esperienza professionale pertinente non figuravano nel bando di concorso e il sig. Di Bernardo è venuto a conoscenza della loro esistenza, ma non del loro contenuto, solo con la decisione controversa, in risposta alla sua domanda di riesame. Di conseguenza, il Tribunale non ha commesso un errore di diritto dichiarando che tali criteri avrebbero dovuto essere comunicati all’interessato, senza che si possa pretendere che quest’ultimo ne facesse richiesta. La prima parte del primo motivo dev’essere pertanto respinta.

37

Con la quinta parte del primo motivo, la Commissione contesta al Tribunale di aver ignorato, al punto 50 della sentenza impugnata, il fatto che la segretezza dei lavori della commissione giudicatrice, di cui all’articolo 6 dell’allegato III dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, ostava alla divulgazione dei criteri di selezione che consentivano la valutazione dell’esperienza professionale pertinente stabiliti dalla commissione giudicatrice del concorso generale di cui trattasi.

38

È vero che le valutazioni di natura comparativa effettuate dalla commissione giudicatrice in sede di esame delle capacità dei candidati sono coperte dal segreto inerente a tali lavori. Per contro, la verifica delle candidature alla luce delle condizioni fissate per la partecipazione al concorso in questione viene effettuata sulla base di dati obiettivi e peraltro noti a ciascuno dei candidati per quanto lo riguarda. Pertanto, il rispetto della segretezza dei lavori della commissione giudicatrice non osta alla comunicazione di tali dati obiettivi e, in particolare, dei criteri su cui si basa la selezione delle candidature, in modo da consentire a coloro le cui candidature sono state eliminate di rendersi conto dei possibili motivi della loro eliminazione (v., in tal senso, sentenza del 4 luglio 1996, Parlamento/Innamorati, C‑254/95 P, EU:C:1996:276, punti da 26 a 28 e giurisprudenza ivi citata). Di conseguenza, la quinta parte del primo motivo dev’essere respinta.

39

Con la sesta parte del primo motivo, la Commissione contesta al Tribunale di aver commesso un errore di diritto considerando, ai punti da 49 a 51 della sentenza impugnata, che una domanda di riesame imprecisa, come quella presentata dal sig. Di Bernardo, obbligasse la commissione giudicatrice del concorso generale in questione a fornire spiegazioni dettagliate. Secondo la Commissione, tale posizione ha l’effetto di spostare l’onere della prova dell’esistenza dell’esperienza professionale richiesta in capo a tale commissione giudicatrice, mentre il bando di concorso espressamente poneva l’onere di tale prova a carico dei candidati.

40

Come è stato ricordato al punto 29 della presente sentenza, la motivazione di ogni atto deve far apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’istituzione dell’Unione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e al giudice competente di esercitare il proprio controllo.

41

Pertanto, la giurisprudenza della Corte non subordina il rispetto dell’obbligo di motivazione alla presentazione di una qualche domanda, in particolare di riesame della decisione interessata, la quale è peraltro facoltativa, né, a fortiori, alla sufficiente precisione dei termini di tale eventuale domanda. Ciò vale a maggior ragione nel caso di specie in quanto la decisione dell’EPSO del 27 ottobre 2015 non forniva alcuna indicazione che avrebbe consentito all’interessato di formulare una domanda di riesame più circostanziata. Di conseguenza, la sesta parte del primo motivo dev’essere respinta.

42

Con la terza parte del primo motivo, la Commissione contesta la valutazione effettuata al punto 48 della sentenza impugnata, secondo la quale dal contenuto della domanda di riesame presentata dal sig. Di Bernardo risulta che quest’ultimo ignorava le ragioni per le quali la sua esperienza professionale si rivelava insufficiente. Va osservato che tale argomento, che si fonda su una critica della valutazione dei fatti da parte del Tribunale, non è ricevibile nell’ambito di un’impugnazione, salvo il caso di snaturamento dei fatti non dedotto a sostegno di tale parte di motivo (sentenza del 15 maggio 2019, CJ/ECDC, C‑170/18 P, EU:C:2019:410, punto 23 e giurisprudenza ivi citata).

43

Con la seconda parte del primo motivo, la Commissione contesta l’interpretazione della decisione controversa fornita dal Tribunale al punto 43 della sentenza impugnata. Tale decisione indicava che, «dopo l’esame dei documenti giustificativi presentati per documentare [l’]esperienza professionale di cui alle voci 2, 5 e 6 [dell’]atto di candidatura, la commissione giudicatrice ha concluso che tali documenti non confermavano che l’esperienza professionale in questione fosse attinente alla natura delle mansioni, come richiesto dal bando di concorso». Il Tribunale ha considerato, al detto punto 43, che, in mancanza di informazioni aggiuntive, il riferimento alle sole voci 2, 5 e 6 del suo atto di candidatura suggeriva che il sig. Di Bernardo non era riuscito a dimostrare la pertinenza della sua esperienza professionale unicamente per queste tre voci. Tale osservazione può far valere i termini stessi della decisione controversa, poiché quest’ultima riguarda l’esperienza professionale «in questione». In ogni caso, essa rientra nella valutazione dei fatti operata dal Tribunale, che non spetta alla Corte controllare nell’ambito di un’impugnazione, fatta salva l’ipotesi dello snaturamento, il quale non è invocato dalla Commissione a sostegno di tale parte. Di conseguenza, quest’ultima parte di motivo dev’essere respinta.

44

Con la settima parte del primo motivo, la Commissione contesta al Tribunale di aver confuso, ai punti da 53 a 55 della sentenza impugnata, l’obbligo di motivazione e la fondatezza dei motivi della decisione controversa, che riguardano la legittimità nel merito di quest’ultima. Tuttavia, dalla lettura di tali punti risulta che il Tribunale non ha confuso tali motivi distinti, ma ha soltanto ricordato che la motivazione di una decisione ha segnatamente lo scopo di portare i motivi di quest’ultima a conoscenza del suo destinatario al fine di consentirgli di valutarne la fondatezza, e constatato che, nel caso di specie, i motivi del rigetto della candidatura del candidato non erano stati comunicati a quest’ultimo con sufficiente precisione. Tale parte di motivo deve pertanto essere respinta.

45

Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, occorre respingere il primo motivo.

Sul secondo motivo

Argomenti delle parti

46

Il secondo motivo verte su due errori di diritto che il Tribunale avrebbe commesso, ai punti 37, 38 e da 53 a 56 della sentenza impugnata, rifiutando di prendere in considerazione l’integrazione della motivazione della decisione controversa fornita dalla Commissione in corso di causa.

47

Con la prima parte del secondo motivo, la Commissione sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto dichiarando che era impossibile integrare la motivazione di una decisione in corso di causa, non solo in caso di totale assenza, ma anche in caso di assenza «quasi totale» di motivazione. La nozione di assenza «quasi totale» di motivazione sarebbe inoltre confusa e contraddittoria.

48

In base alla seconda parte del secondo motivo, il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che la funzione del giudice impone a quest’ultimo di verificare d’ufficio se l’istituzione dell’Unione interessata abbia adempiuto all’obbligo di motivazione. In forza di tale funzione, il Tribunale era tenuto a prendere in considerazione gli elementi di motivazione prodotti nel corso del procedimento e a dichiarare che tali elementi privavano, a quel punto, di fondamento il motivo relativo alla violazione dell’obbligo di motivazione. Soltanto l’assenza totale di motivazione non potrebbe essere sanata in corso di causa.

49

Il sig. Di Bernardo contesta questa tesi.

Giudizio della Corte

50

Con la prima parte del secondo motivo, la Commissione contesta al Tribunale di aver limitato, ai punti 37 e 38 della sentenza impugnata, la facoltà di integrare una motivazione insufficiente dopo la presentazione del ricorso, dichiarando che tale possibilità era esclusa non solo nel caso di totale assenza di motivazione della decisione di cui trattasi, ma anche nell’ipotesi di assenza quasi totale di motivazione di quest’ultima. Inoltre, la nozione, non prevista dalla giurisprudenza, di «assenza quasi totale» di motivazione sarebbe contraddittoria e impossibile da definire.

51

Come indicato al punto 29 della presente sentenza, l’obbligo di motivare una decisione delle istituzioni dell’Unione lesiva ha lo scopo di consentire al giudice dell’Unione di esercitare il suo controllo sulla legittimità di tale decisione e di fornire all’interessato un’indicazione sufficiente per giudicare se la decisione sia fondata oppure sia eventualmente inficiata da un vizio che consenta di contestarne la validità. Ne risulta che la motivazione deve, in linea di principio, essere comunicata all’interessato contemporaneamente all’atto che gli arreca pregiudizio e che l’assenza di motivazione non può essere sanata dal fatto che l’interessato venga a conoscenza dei motivi della decisione nel corso del procedimento dinanzi al giudice dell’Unione (sentenze del 26 novembre 1981, Michel/Parlamento, 195/80, EU:C:1981:284, punto 22; del 28 giugno 2005, Dansk Rørindustri e a./Commissione, C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, EU:C:2005:408, punto 463, e del 29 settembre 2011, Elf Aquitaine/Commissione, C‑521/09 P, EU:C:2011:620, punto 149).

52

Tuttavia, in caso non di assenza, bensì di insufficienza di motivazione, spiegazioni fornite nel corso del procedimento possono, in ipotesi eccezionali, rimediare a tale insufficienza, cosicché il motivo relativo a quest’ultima non giustifica più l’annullamento della decisione di cui trattasi (v., in tale senso, sentenze dell’8 marzo 1988, Sergio e a./Commissione, 64/86, da 71/86 a 73/86 e 78/86, EU:C:1988:119, punto 52, e del 28 febbraio 2008, Neirinck/Commissione, C‑17/07 P, EU:C:2008:134, punto 51).

53

Pertanto, qualora, nel caso di un concorso con un numero elevato di candidati, l’istituzione dell’Unione interessata non sia in grado, da un punto di vista pratico, di fornire a ciascun candidato una motivazione sufficiente in tempo utile, le è consentito, in via del tutto eccezionale, fornire prove dinanzi al giudice dell’Unione, come i verbali delle commissioni giudicatrici (sentenza del 28 febbraio 2008, Neirinck/Commissione, C‑17/07 P, EU:C:2008:134, punto 57).

54

Come già indicato al punto 29 della presente sentenza, l’obbligo di motivazione, da un lato, deve far apparire in forma chiara ed inequivocabile l’iter logico seguito dall’istituzione dell’Unione di cui trattasi, da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo, e, dall’altro, deve essere valutato alla luce di tutte le circostanze del caso di specie, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari dell’atto o altre persone che esso riguarda direttamente e individualmente possano avere a ricevere spiegazioni. Di conseguenza, è alla luce della finalità di tale requisito e di tutti gli elementi summenzionati che la motivazione di una decisione può segnatamente essere considerata assente o insufficiente.

55

Al riguardo la Corte ha dichiarato che l’assenza di motivazione può essere riscontrata anche quando la decisione in questione contiene taluni elementi di motivazione. Pertanto, una motivazione contraddittoria o incomprensibile equivale a un difetto di motivazione (sentenze del 29 settembre 2011, Elf Aquitaine/Commissione, C‑521/09 P, EU:C:2011:620, punti 151, 168170, e del 27 ottobre 2016, Debonair Trading Internacional/EUIPO, C‑537/14 P, non pubblicata, EU:C:2016:814, punto 36). Lo stesso vale quando gli elementi di motivazione contenuti nella decisione di cui trattasi sono così lacunosi da non consentire in alcun modo al suo destinatario, nel contesto della sua adozione, di comprendere il ragionamento del suo autore. Per questo motivo l’esistenza di un principio di motivazione è oggetto di una valutazione circostanziata da parte del giudice dell’Unione, quando quest’ultimo deve decidere se un’integrazione della motivazione sia ammissibile in corso di causa (sentenza del 28 febbraio 2008, Neirinck/Commissione, C‑17/07 P, EU:C:2008:134, punti 5455).

56

Dalla giurisprudenza della Corte risulta quindi che l’assenza di motivazione può riguardare casi diversi da quello di difetto assoluto di motivazione. Pertanto, riferendosi a tali ipotesi come ad una «assenza quasi totale di motivazione», il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto né ha ignorato la giurisprudenza di cui al punto 52 della presente sentenza. La prima parte del secondo motivo deve quindi essere respinta.

57

Con la seconda parte del secondo motivo, la Commissione contesta al Tribunale di aver rifiutato di prendere in considerazione le informazioni supplementari da essa fornite nel corso del procedimento riguardo ai motivi della decisione impugnata e di dichiarare che il motivo relativo alla violazione dell’obbligo di motivazione era, di conseguenza, infondato. Così facendo, il Tribunale non avrebbe tenuto conto dell’obbligo del giudice dell’Unione di esaminare d’ufficio se l’istituzione dell’Unione interessata abbia adempiuto al suo obbligo di motivazione.

58

Tuttavia, contrariamente a quanto sostiene la Commissione, non esiste né un diritto delle istituzioni dell’Unione di regolarizzare dinanzi al giudice dell’Unione le loro decisioni insufficientemente motivate, né un obbligo di quest’ultimo di tener conto di spiegazioni supplementari fornite solo nel corso del procedimento dall’autore dell’atto in questione per valutare l’osservanza dell’obbligo di motivazione. Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 94 delle sue conclusioni, un simile stato del diritto rischierebbe di confondere la ripartizione delle competenze tra l’amministrazione e il giudice dell’Unione, di indebolire il controllo di legittimità e di compromettere l’esercizio del diritto di ricorso.

59

Solo in casi eccezionali, come in particolare quello di cui al punto 53 della presente sentenza, in cui era accertato che l’istituzione dell’Unione interessata si era trovata nell’impossibilità pratica di motivare adeguatamente sul piano giuridico la decisione contestata, la motivazione può essere integrata da spiegazioni fornite dall’autore dell’atto nel corso del procedimento. Tuttavia, anche in questi rari casi, la regolarizzazione dell’atto insufficientemente motivato mediante spiegazioni fornite dopo la presentazione del ricorso, non è automatica. Infatti, tenuto conto dello squilibrio tra le parti che può essere generato dalla comunicazione tardiva dei motivi dell’atto impugnato, il giudice dell’Unione deve inoltre verificare, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 95 delle sue conclusioni, se la decisione di accettare, in via eccezionale, la motivazione complementare non rischi di violare i diritti della difesa. A tale riguardo, egli deve in particolare prendere in considerazione la fase del procedimento in cui le spiegazioni sono state fornite dall’istituzione dell’Unione interessata e garantire che la persona interessata sia stata effettivamente in grado di rispondervi.

60

In ogni caso, in mancanza di una motivazione della decisione impugnata, l’istituzione che l’ha adottata non può sanare tale vizio presentando tale motivazione al giudice, come ricordato al punto 51 della presente sentenza. Orbene, come rilevato al punto 56 della presente sentenza, il Tribunale ha constatato la mancanza di motivazione della decisione controversa. Pertanto, non può essergli addebitato di non aver preso in considerazione gli elementi di motivazione forniti dalla Commissione nel corso del procedimento. La seconda parte del secondo motivo deve dunque essere respinta.

61

Di conseguenza, il secondo motivo deve essere respinto nel suo complesso.

62

L’impugnazione dev’essere pertanto respinta.

Sulle spese

63

Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, applicabile al procedimento d’impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, di tale regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché il sig. Di Bernardo ha chiesto la condanna della Commissione alle spese, quest’ultima, che è rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese.

 

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:

 

1)

L’impugnazione è respinta.

 

2)

La Commissione europea è condannata alle spese.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il francese.

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