This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62003CJ0105
Judgment of the Court (Grand Chamber) of 16 June 2005.#Criminal proceedings against Maria Pupino.#Reference for a preliminary ruling: Tribunale di Firenze - Italy.#Police and judicial cooperation in criminal matters - Articles 34 EU and 35 EU - Framework Decision 2001/220/JHA - Standing of victims in criminal proceedings - Protection of vulnerable persons - Hearing of minors as witnesses - Effects of a framework decision.#Case C-105/03.
Sentenza della Corte (grande sezione) del 16 giugno 2005.
Procedimento penale a carico di Maria Pupino.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunale di Firenze - Italia.
Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale - Artt. 34 UE e 35 UE - Decisione quadro 2001/220/GAI - Posizione della vittima nel procedimento penale - Tutela delle persone vulnerabili - Audizione di minori in qualità di testimoni - Effetti di una decisione quadro.
Causa C-105/03.
Sentenza della Corte (grande sezione) del 16 giugno 2005.
Procedimento penale a carico di Maria Pupino.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunale di Firenze - Italia.
Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale - Artt. 34 UE e 35 UE - Decisione quadro 2001/220/GAI - Posizione della vittima nel procedimento penale - Tutela delle persone vulnerabili - Audizione di minori in qualità di testimoni - Effetti di una decisione quadro.
Causa C-105/03.
Raccolta della Giurisprudenza 2005 I-05285
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2005:386
Causa C-105/03
Procedimento penale
contro
Maria Pupino
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze)
«Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale — Artt. 34 UE e 35 UE — Decisione quadro 2001/220/GAI — Posizione della vittima nel procedimento penale — Tutela delle persone vulnerabili — Audizione di minori in qualità di testimoni — Effetti di una decisione quadro»
Conclusioni dell’avvocato generale J. Kokott, presentate l’11 novembre 2004
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 16 giugno 2005
Massime della sentenza
1. Questioni pregiudiziali — Adizione della Corte — Giurisdizione nazionale ai sensi dell’art. 35 UE — Nozione — Giudice per le indagini preliminari — Inclusione
(Art. 35 UE)
2. Questioni pregiudiziali — Competenza della Corte — Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale — Decisione quadro diretta al ravvicinamento delle legislazioni — Domanda di interpretazione che coinvolge il principio di interpretazione conforme del diritto nazionale — Competenza a fornire tale interpretazione
[Art. 234 CE; artt. 35 UE e 46, lett. b), UE]
3. Unione europea — Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale — Stati membri — Obblighi — Obbligo di leale cooperazione con le istituzioni
4. Unione europea — Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale — Decisioni quadro dirette al ravvicinamento delle legislazioni nazionali — Esecuzione da parte degli Stati membri — Obbligo di interpretazione conforme del diritto nazionale — Limiti — Rispetto dei principi generali del diritto — Interpretazione contra legem del diritto nazionale — Inammissibilità
[Art. 249, terzo comma, CE; art. 34, n. 2, lett. b), UE]
5. Unione europea — Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale — Posizione delle vittime nel procedimento penale — Decisione quadro 2001/220/GAI — Tutela delle vittime particolarmente vulnerabili — Modalità — Condizioni di testimonianza dei bambini in età infantile — Audizione al di fuori dell’udienza pubblica e prima della tenuta di quest’ultima — Ammissibilità — Limiti
(Decisione quadro del Consiglio 2001/220/GAI, artt. 2, 3 e 8, n. 4)
1. Qualora uno Stato membro abbia dichiarato di accettare la competenza della Corte a statuire sulla validità e sull’interpretazione degli atti previsti dall’art. 35 UE, la Corte stessa è competente a risolvere la questione pregiudiziale proposta da un giudice per le indagini preliminari. Agendo nell’ambito di un procedimento penale, tale giudice interviene, infatti, nell’esercizio di una funzione giurisdizionale, di modo che esso dev’essere considerato come una giurisdizione di uno Stato membro ai sensi del detto articolo.
(v. punti 20, 22)
2. In forza dell’art. 46, lett. b), UE, il regime previsto all’art. 234 CE è destinato ad applicarsi all’art. 35 UE, fatte salve le condizioni previste da tale disposizione. Analogamente all’art. 234 CE, l’art. 35 UE subordina l’adizione della Corte in via pregiudiziale alla condizione che il giudice nazionale reputi necessaria una decisione su tale punto per emanare la sua sentenza, di modo che la giurisprudenza della Corte relativa alla ricevibilità delle questioni pregiudiziali proposte ai sensi dell’art. 234 CE è, in linea di principio, trasponibile alle domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte in forza dell’art. 35 UE.
Ne consegue che la presunzione di pertinenza che inerisce alle questioni proposte in via pregiudiziale dai giudici nazionali può essere esclusa solo in casi eccezionali, qualora risulti manifestamente che la sollecitata interpretazione delle disposizioni del diritto dell’Unione considerate in tali questioni non abbia alcun rapporto con la realtà o con l’oggetto della causa principale o qualora il problema sia di natura ipotetica o la Corte non disponga di elementi di fatto o di diritto necessari per risolvere utilmente le questioni che le vengono sottoposte. Fatte salve tali ipotesi, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire sulle questioni pregiudiziali vertenti sull’interpretazione degli atti previsti all’art. 35, n. 1, UE.
In questo contesto, indipendentemente dal grado di integrazione considerato dal Trattato di Amsterdam nel processo di creazione di un’unione sempre più stretta tra i popoli dell’Europa ai sensi dell’art. 1, secondo comma, UE, è perfettamente comprensibile che gli autori del Trattato sull’Unione europea abbiano ritenuto utile prevedere, nell’ambito del titolo VI di tale Trattato, dedicato alla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, il ricorso a strumenti giuridici che comportano effetti analoghi a quelli previsti dal Trattato CE, al fine di contribuire efficacemente al perseguimento degli obiettivi dell’Unione. La competenza pregiudiziale della Corte ai sensi dell’art. 35 UE sarebbe privata dell’aspetto essenziale del suo effetto utile se i singoli non avessero il diritto di far valere le decisioni quadro al fine di ottenere un’interpretazione conforme del diritto nazionale dinanzi ai giudici degli Stati membri.
(v. punti 19, 28-30, 36, 38)
3. Sarebbe difficile per l’Unione adempiere efficacemente alla sua missione se il principio di leale cooperazione, che implica in particolare che gli Stati membri adottino tutte le misure generali o particolari in grado di garantire l’esecuzione dei loro obblighi derivanti dal diritto dell’Unione europea, non si imponesse anche nell’ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale figurante al titolo VI del Trattato UE, che è del resto interamente fondata sulla cooperazione tra gli Stati membri e le istituzioni.
(v. punto 42)
4. Il carattere vincolante delle decisioni quadro adottate sul fondamento del titolo VI del Trattato dell’Unione europea, dedicato alla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, è formulato in termini identici a quelli dell’art. 249, terzo comma, CE, relativamente alle direttive. Esso comporta, in capo alle autorità nazionali, un obbligo di interpretazione conforme del diritto nazionale. Così, applicando il diritto nazionale, il giudice del rinvio chiamato ad interpretare quest’ultimo è tenuto a farlo per quanto possibile alla luce della lettera e dello scopo della decisione quadro al fine di conseguire il risultato perseguito da questa e di conformarsi così all’art. 34, n. 2, lett. b), UE.
L’obbligo per il giudice nazionale di fare riferimento al contenuto di una decisione quadro quando interpreta le norme pertinenti del suo diritto nazionale trova tuttavia i suoi limiti nei principi generali del diritto, e in particolare in quelli di certezza del diritto e di non retroattività. Questi principi ostano in particolare a che il detto obbligo possa condurre a determinare o ad aggravare, sul fondamento di una decisione quadro e indipendentemente da una legge adottata per l’attuazione di quest’ultima, la responsabilità penale di coloro che agiscono in violazione delle sue disposizioni.
Analogamente, il principio di interpretazione conforme non può servire da fondamento ad un’interpretazione contra legem del diritto nazionale. Tale principio richiede tuttavia che il giudice nazionale prenda in considerazione, se del caso, il diritto nazionale nel suo complesso per valutare in che misura quest’ultimo può ricevere un’applicazione tale da non sfociare in un risultato contrario a quello perseguito dalla decisione quadro.
(v. punti 34, 43-45, 47, 61 e dispositivo)
5. Gli artt. 2, 3 e 8, n. 4, della decisione quadro 2001/220/GAI, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale, enunciano un certo numero di obiettivi tra i quali quello consistente nel garantire alle vittime particolarmente vulnerabili un trattamento specifico che risponda in modo ottimale alla loro situazione. Tali disposizioni devono essere interpretate nel senso che il giudice nazionale competente deve avere la possibilità di autorizzare bambini in età infantile che sostengano di essere stati vittime di maltrattamenti a rendere la loro deposizione secondo modalità che permettano di garantire a tali bambini un livello di tutela adeguato, ad esempio al di fuori dell’udienza pubblica e prima della tenuta di quest’ultima. Le adottate condizioni in cui rendere testimonianza non debbono tuttavia essere incompatibili con i principi fondamentali dell’ordinamento dello Stato membro interessato, così come previsto all’art. 8, n. 4, della detta decisione quadro, e analogamente esse non debbono privare l’imputato del diritto, sancito all’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, ad un processo equo.
(v. punti 54, 57, 59, 61 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
16 giugno 2005 (*)
«Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Artt. 34 UE e 35 UE – Decisione quadro 2001/220/GAI – Posizione della vittima nel procedimento penale – Tutela delle persone vulnerabili – Audizione di minori in qualità di testimoni – Effetti di una decisione quadro»
Nella causa C‑105/03,
avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 35 UE, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze con decisione 3 febbraio 2003, pervenuta in cancelleria il 5 marzo 2003, nel procedimento penale a carico di
Maria Pupino,
LA CORTE (Grande Sezione),
composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans e A. Rosas, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta e dal sig. A. Borg Barthet, presidenti di sezione, dalla sig.ra N. Colneric, dai sigg. S. von Bahr, J. N. Cunha Rodrigues (relatore), P. Kūris, E. Juhász, G. Arestis e M. Ilešič, giudici,
avvocato generale: sig.ra J. Kokott
cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 26 ottobre 2004,
considerate le osservazioni presentate:
– per la sig.ra Pupino, dagli avv.ti M. Guagliani e D. Tanzarella;
– per il governo italiano, dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. M.P. Gentili, avvocato dello Stato;
– per il governo ellenico, dalla sig.ra A. Samoni-Rantou e dal sig. K. Boskovits, in qualità di agenti;
– per il governo francese, dai sigg. R. Abraham, G. de Bergues e dalla sig.ra C. Isidoro, in qualità di agenti;
– per il governo dei Paesi Bassi, dalle sig.re H. G. Sevenster e C. Wissels, in qualità di agenti;
– per il governo portoghese, dal sig. L. Fernandes, in qualità di agente;
– per il governo svedese, dal sig. A. Kruse e dalla sig.ra K. Wistrand, in qualità di agenti;
– per il governo del Regno Unito, dalle sig.re R. Caudwell ed E. O’Neill, in qualità di agenti, assistite dal sig. M. Hoskins, barrister;
– per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra M. Condou-Durande e dal sig. L. Visaggio, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’11 novembre 2004,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli artt. 2, 3 e 8 della decisione quadro del Consiglio 15 marzo 2001, 2001/220/GAI, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale (GU L 82, pag. 1; in prosieguo: la «decisione quadro»).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento penale intentato a carico della sig.ra Pupino, insegnante di scuola materna, indagata per aver inflitto lesioni ad alunni di età inferiore a cinque anni all’epoca dei fatti.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione europea
Il Trattato sull’Unione europea
3 Ai sensi dell’art. 34, n. 2, UE, nella sua versione risultante dal Trattato di Amsterdam, che fa parte del titolo VI del Trattato sull’Unione europea, rubricato «Disposizioni sulla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale»:
«Il Consiglio adotta misure e promuove, nella forma e secondo le procedure appropriate di cui al presente titolo, la cooperazione finalizzata al conseguimento degli obiettivi dell’Unione. A questo scopo, deliberando all’unanimità, su iniziativa di uno Stato membro o della Commissione, il Consiglio può:
(…)
b) adottare decisioni-quadro per il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. Le decisioni-quadro sono vincolanti per gli Stati membri quanto al risultato da ottenere, salva restando la competenza delle autorità nazionali in merito alla forma e ai mezzi. Esse non hanno efficacia diretta;
(…)».
4 L’art. 35 UE dispone:
1. La Corte di giustizia delle Comunità europee, alle condizioni previste dal presente articolo, è competente a pronunciarsi in via pregiudiziale sulla validità o l’interpretazione delle decisioni-quadro e delle decisioni, sull’interpretazione di convenzioni stabilite ai sensi del presente titolo e sulla validità e sull’interpretazione delle misure di applicazione delle stesse.
2. Con una dichiarazione effettuata all’atto della firma del Trattato di Amsterdam o, successivamente, in qualsiasi momento, ogni Stato membro può accettare che la Corte di giustizia sia competente a pronunciarsi in via pregiudiziale, come previsto dal paragrafo 1.
3. Lo Stato membro che effettui una dichiarazione a norma del paragrafo 2 precisa che:
a) ogni giurisdizione di tale Stato avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno può chiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi in via pregiudiziale su una questione sollevata in un giudizio pendente davanti a tale giurisdizione e concernente la validità o l’interpretazione di un atto di cui al paragrafo 1, se detta giurisdizione reputi necessaria una decisione su tale punto per emanare la sua sentenza, o
b) ogni giurisdizione di tale Stato può chiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi in via pregiudiziale su una questione sollevata in un giudizio pendente davanti a tale giurisdizione e concernente la validità o l’interpretazione di un atto di cui al paragrafo 1, se detta giurisdizione reputi necessaria una decisione su tale punto per emanare la sua sentenza.
(...)».
5 Risulta dall’informazione relativa alla data di entrata in vigore del Trattato di Amsterdam, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 1° maggio 1999 (GU L 114, pag. 56), che la Repubblica italiana ha reso una dichiarazione in ordine all’art. 35, n. 2, UE, con la quale essa ha accettato la competenza della Corte di giustizia a statuire secondo le modalità previste all’art. 35, n. 3, lett. b), UE.
La decisione quadro
6 Ai sensi dell’art. 2 della decisione quadro, dal titolo «Rispetto e riconoscimento»:
«1. Ciascuno Stato membro prevede nel proprio sistema giudiziario penale un ruolo effettivo e appropriato delle vittime. Ciascuno Stato membro si adopererà affinché alla vittima sia garantito un trattamento debitamente rispettoso della sua dignità personale durante il procedimento e ne riconosce i diritti e gli interessi giuridicamente protetti con particolare riferimento al procedimento penale.
2. Ciascuno Stato membro assicura che le vittime particolarmente vulnerabili beneficino di un trattamento specifico che risponda in modo ottimale alla loro situazione».
7 Ai sensi dell’art. 3 della decisione quadro, dal titolo «Audizione e produzione delle prove»:
«Ciascuno Stato membro garantisce la possibilità per la vittima di essere sentita durante il procedimento e di fornire elementi di prova.
Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché le autorità competenti interroghino la vittima soltanto per quanto è necessario al procedimento penale».
8 L’art. 8 della decisione quadro, intitolato «Diritto alla protezione», dispone, al suo n. 4:
«Ove sia necessario proteggere le vittime, in particolare le più vulnerabili, dalle conseguenze della loro deposizione in udienza pubblica, ciascuno Stato membro garantisce alla vittima la facoltà, in base ad una decisione del giudice, di rendere testimonianza in condizioni che consentano di conseguire tale obiettivo e che siano compatibili con i principi fondamentali del proprio ordinamento».
9 Conformemente all’art. 17 della decisione quadro, ciascuno Stato membro farà entrare in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie ai fini dell’attuazione dei menzionati articoli della decisione stessa «il 22 marzo 2002».
Normativa nazionale
10 L’art. 392 del codice di procedura penale italiano (in prosieguo: il «CPP»), che figura nel libro V, intitolato «Indagini preliminari e udienza preliminare», dispone:
«1. Nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono chiedere al giudice che si proceda con incidente probatorio:
a) all’assunzione della testimonianza di una persona, quando vi è fondato motivo di ritenere che la stessa non potrà essere esaminata nel dibattimento per infermità o altro grave impedimento;
b) all’assunzione di una testimonianza quando, per elementi concreti e specifici, vi è fondato motivo di ritenere che la persona sia esposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità affinché non deponga o deponga il falso;
(…)
1 bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli artt. 600 bis, 600 ter, 600 quinquies, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies del codice penale [concernenti i delitti sessuali o a sfondo sessuale] il pubblico ministero o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all’assunzione della testimonianza di persona minore degli anni sedici, anche al di fuori delle ipotesi previste al comma 1.
(…)».
11 Ai sensi dell’art. 398, n. 5 bis, del CPP:
«Nel caso di indagini che riguardano ipotesi di reato previste agli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quinquies, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies del codice penale, il giudice, ove fra le persone interessate all’assunzione della prova vi siano minori degli anni sedici, con l’ordinanza (…), stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all’incidente probatorio, quando le esigenze del minore lo rendano necessario od opportuno. A tal fine, l’udienza può svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l’abitazione dello stesso minore. Le dichiarazioni testimoniali debbono essere documentate integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva. Quando si verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia ovvero della consulenza tecnica. Dell’interrogatorio è anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione è disposta solo se richiesta dalle parti».
Il contesto di fatto e la questione pregiudiziale
12 Risulta dall’ordinanza di rinvio che, nell’ambito del procedimento penale intentato a carico della sig.ra Pupino, in primo luogo, viene contestato a quest’ultima di essersi resa ripetutamente responsabile, nel corso dei mesi di gennaio e febbraio 2001, del reato di «abuso dei mezzi di disciplina» ai sensi dell’art. 571 del codice penale italiano (in prosieguo: il «CP») nei confronti di alcuni dei suoi alunni di età inferiore, all’epoca dei fatti, a cinque anni, in particolare per averli percossi regolarmente, per averli minacciati di somministrare loro tranquillanti e di mettere loro cerotti sulla bocca e per aver impedito loro di recarsi in bagno. In secondo luogo, viene contestato all’interessata il fatto di essersi resa colpevole, nel mese di febbraio 2001, del reato di «lesioni aggravate» di cui agli artt. 582, 585 e 576 CP, in combinato disposto con l’art. 61, punti 2 e 11, dello stesso codice, per aver colpito una delle sue alunne provocandole una lieve tumefazione della regione frontale. Il procedimento avviato dinanzi al Tribunale di Firenze si trova nella fase delle indagini preliminari.
13 Il giudice del rinvio rileva a questo proposito che, nell’ordinamento italiano, il procedimento penale comprende due fasi distinte. Nel corso della prima fase, quella delle indagini preliminari, il pubblico ministero procede alle ricerche e raccoglie, sotto il controllo del giudice per le indagini preliminari, gli elementi di prova sulla base dei quali esso valuta se archiviare il procedimento o chiedere il rinvio a giudizio dell’interessato dinanzi al giudice penale. In quest’ultimo caso, la decisione finale che dà seguito favorevole a tali richieste o che pronuncia un non luogo a procedere è presa dal detto giudice in esito ad un’apposita udienza.
14 L’eventuale decisione di rinvio a giudizio dell’indagato apre la seconda fase del procedimento, detta fase dibattimentale, alla quale il giudice per le indagini preliminari non partecipa. Il processo vero e proprio inizia con questa fase. Solo nel corso di quest’ultima deve aver luogo, di norma, la formazione della prova su iniziativa delle parti e nel rispetto del principio del contraddittorio. Il giudice del rinvio rileva che nel corso della fase dibattimentale del procedimento gli elementi forniti dalle parti possono essere ammessi come prove nel senso tecnico del termine. Di conseguenza, gli elementi di prova raccolti dal pubblico ministero nel corso della fase delle indagini preliminari al fine di consentire a quest’ultimo di decidere se esercitare l’azione penale o chiedere l’archiviazione della causa devono essere assoggettati al dibattimento in contraddittorio organizzato nel corso del processo propriamente detto per acquistare il valore di «prova» a tutti gli effetti.
15 Il detto giudice sottolinea che esistono tuttavia eccezioni a tale regola, previste all’art. 392 CPP, che permettono, su decisione del giudice per le indagini preliminari, l’assunzione anticipata della prova, nel rispetto del principio del contraddittorio, nel corso della fase delle indagini preliminari, attraverso l’istituto dell’incidente probatorio diretto all’assunzione anticipata della prova. Gli elementi di prova così raccolti hanno lo stesso valore probatorio di quelli raccolti durante la seconda fase del procedimento. L’art. 392, n. 1 bis, CPP ha introdotto la possibilità di ricorrere a tale incidente probatorio quando si tratta di raccogliere la testimonianza di vittime di taluni reati tassativamente elencati (reati sessuali o a sfondo sessuale), minori di anni sedici, anche al di fuori delle ipotesi previste al n. 1 di tale articolo. L’art. 398, n. 5 bis, CPP permette, d’altro canto, allo stesso giudice di ordinare l’assunzione della prova nel caso delle indagini relative ai reati previsti all’art. 392, n. 1 bis, CPP secondo modalità particolari che consentono di tutelare i minori interessati. Secondo il giudice del rinvio, tali deroghe ulteriori mirano a tutelare, da un lato, la dignità, il pudore e la personalità del teste parte offesa minorenne, nonché, dall’altro, la genuinità della prova.
16 Nella causa principale, il pubblico ministero, nel mese di agosto 2001, ha chiesto al giudice per le indagini preliminari di raccogliere le deposizioni di otto bambini, testimoni e vittime dei reati per i quali la sig.ra Pupino è indagata, attraverso l’incidente probatorio diretto all’assunzione anticipata della prova sul fondamento dell’art. 392, n. 1 bis, CPP in quanto l’assunzione della prova non avrebbe potuto essere differita sino all’udienza dibattimentale a causa della minore età dei testimoni e della inevitabile modificazione della situazione psicologica di questi ultimi, nonché di un eventuale processo di rimozione psicologica. Il pubblico ministero ha anche chiesto che si procedesse all’assunzione della prova con modalità particolari previste all’art. 398, n. 5 bis, CPP, in forza delle quali l’udienza si svolge in una struttura specializzata, secondo modalità che tutelano la dignità, la vita privata e la serenità dei minori interessati avvalendosi, eventualmente, di un esperto di psicologia, e ciò a cagione della delicatezza e della gravità dei fatti, nonché delle difficoltà connesse alla minore età delle parti offese. La sig.ra Pupino si è opposta a tale domanda facendo valere che quest’ultima non rientrava in alcuno dei casi previsti dall’art. 392, nn. 1 e 1 bis, CPP.
17 Secondo il giudice del rinvio, la richiesta del pubblico ministero dovrebbe essere respinta alla luce delle disposizioni nazionali di cui trattasi, in quanto queste ultime non prevedono il ricorso all’incidente probatorio diretto all’assunzione anticipata della prova né l’utilizzazione di modalità particolari di assunzione della prova, in ordine a fatti come quelli contestati all’indagata, benché nessun motivo osti a che tali disposizioni si estendano anche a casi diversi da quelli previsti all’art. 392, n. 1, CPP nei quali la vittima è un minore. Molti reati esclusi dall’ambito di applicazione dell’art. 392, n. 1, CPP potrebbero perfettamente rivelarsi più gravi per la vittima rispetto a quelli considerati da tale disposizione. Ciò si verificherebbe nella causa principale, dato che la sig.ra Pupino, secondo il pubblico ministero, avrebbe maltrattato diversi bambini minori di cinque anni, provocando loro traumi di ordine psicologico.
18 Ritenendo che, «a prescindere o meno dalla sussistenza di un “effetto diretto” della normativa comunitaria», il giudice nazionale debba «interpretare il proprio diritto nazionale alla luce della lettera e dello scopo della normativa comunitaria» e nutrendo dubbi quanto alla compatibilità degli artt. 392, n. 1 bis, e 398, n. 5 bis, CPP con gli artt. 2, 3 e 8 della decisione quadro, in quanto tali disposizioni del detto codice limitano ai soli reati sessuali o a sfondo sessuale la facoltà per il giudice per le indagini preliminari di ricorrere, rispettivamente, all’assunzione anticipata della prova e alle modalità particolari di assunzione e di accertamento della prova, il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze ha deciso di sospendere il giudizio e di chiedere alla Corte di pronunciarsi sulla portata degli artt. 2, 3 e 8 della decisione quadro.
Sulla competenza della Corte
19 In forza dell’art. 46, lett. b), UE, le disposizioni dei Trattati CE, CECA e CEEA relative alle competenze della Corte ed all’esercizio di tali competenze, tra le quali figura l’art. 234 CE, sono applicabili a quelle del titolo VI del Trattato sull’Unione europea, alle condizioni previste all’art. 35 UE. Ne risulta che il regime previsto all’art. 234 CE è destinato ad applicarsi alla competenza pregiudiziale della Corte ai sensi dell’art. 35 UE, fatte salve le condizioni previste da tale disposizione.
20 Come è stato rilevato al punto 5 della presente sentenza, la Repubblica italiana ha affermato, con una dichiarazione che ha preso effetto il 1° maggio 1999, data di entrata in vigore del Trattato di Amsterdam, che essa accettava la competenza della Corte a statuire sulla validità e sull’interpretazione degli atti previsti dall’art. 35 UE secondo le modalità di cui al n. 3, lett. b), di tale articolo.
21 Per quanto riguarda gli atti previsti all’art. 35, n. 1, UE, il n. 3, lett. b), di tale disposizione dispone, in termini identici a quelli dell’art. 234, commi primo e secondo, CE, che «ogni giurisdizione» di uno Stato membro ha la facoltà di «chiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi in via pregiudiziale» su una questione sollevata in una causa dinanzi ad essa pendente e concernente la «validità o l’interpretazione» di tali atti, «se detta giurisdizione reputi necessaria una decisione su tale punto per emanare la sua sentenza».
22 È pacifico, da una parte, che il giudice per le indagini preliminari che agisce nell’ambito di un procedimento penale come quello intentato nella causa principale interviene nell’esercizio di una funzione giurisdizionale, di modo che esso dev’essere considerato come una «giurisdizione di uno Stato membro» ai sensi dell’art. 35 UE (v., in questo senso, a proposito dell’art. 234 CE, sentenze 23 febbraio 1995, cause riunite C‑54/94 e C‑74/94, Cacchiarelli et Stanghellini, Racc. pag. I‑391, e 12 dicembre 1996, cause riunite C‑74/95 e C‑129/95, X, Racc. pag. I‑6609), e, d’altra parte, che la decisione quadro, fondata sugli artt. 31 UE e 34 UE, fa parte degli atti previsti all’art. 35, n. 1, UE, a proposito dei quali la Corte può statuire in via pregiudiziale.
23 Se pertanto la Corte è in linea di principio competente a risolvere la questione pregiudiziale proposta, i governi francese e italiano hanno tuttavia sollevato un’eccezione di irricevibilità contro la domanda proposta, eccezione fondata sul fatto che la soluzione della Corte non sarebbe utile alla definizione della controversia nella causa principale.
24 Il governo francese sostiene che il giudice del rinvio cerca di applicare talune disposizioni della decisione quadro in luogo della normativa nazionale, mentre, secondo gli stessi termini dell’art. 34, n. 2, lett. b), UE, le decisioni quadro non possono comportare un tale effetto diretto. D’altro canto, secondo il detto governo, persino a parere del giudice del rinvio, un’interpretazione del diritto nazionale in conformità con la decisione quadro sarebbe impossibile. Ora, conformemente alla giurisprudenza della Corte, il principio dell’interpretazione conforme non può sfociare in un’interpretazione contra legem né in un aggravio della posizione di un singolo nell’ambito di un procedimento penale, sul fondamento della sola decisione quadro, il che tuttavia si verificherebbe nel caso di cui alla causa principale.
25 Il governo italiano fa valere in via principale che la decisione quadro e la direttiva comunitaria costituiscono fonti di diritto sostanzialmente diverse l’una dall’altra e che la decisione quadro non fa pertanto sorgere in capo al giudice nazionale un obbligo di interpretazione conforme del diritto nazionale, così come quello che la Corte ha evidenziato nella sua giurisprudenza relativa alle direttive comunitarie.
26 Senza mettere espressamente in dubbio la ricevibilità della domanda pregiudiziale, i governi svedese e del Regno Unito concordano integralmente con il governo italiano, insistendo in particolare sul carattere intergovernativo della cooperazione fra gli Stati membri nell’ambito del titolo VI del Trattato sull’Unione europea.
27 Infine, il governo dei Paesi Bassi pone l’accento sui limiti imposti all’obbligo di interpretazione conforme e solleva la questione di stabilire se, supponendo che tale obbligo si applichi alle decisioni quadro, esso possa trovare applicazione nella causa principale, tenuto conto appunto di tali limiti.
28 Occorre rilevare che, così come è stato sottolineato al punto 19 della presente sentenza, il regime previsto all’art. 234 CE ha tendenza ad applicarsi all’art. 35 UE, fatte salve le condizioni previste in quest’ultima disposizione.
29 Analogamente all’art. 234 CE, l’art. 35 UE subordina l’adizione della Corte in via pregiudiziale alla condizione che il giudice nazionale «reputi necessaria una decisione su tale punto per emanare la sua sentenza», di modo che la giurisprudenza della Corte relativa alla ricevibilità delle questioni pregiudiziali proposte ai sensi dell’art. 234 CE è, in linea di principio, trasponibile alle domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte in forza dell’art. 35 UE.
30 Ne consegue che la presunzione di pertinenza che inerisce alle questioni proposte in via pregiudiziale dai giudici nazionali può essere esclusa solo in casi eccezionali, qualora risulti manifestamente che la sollecitata interpretazione delle disposizioni del diritto dell’Unione considerate in tali questioni non abbia alcun rapporto con la realtà o con l’oggetto della causa principale o qualora il problema sia di natura ipotetica o la Corte non disponga di elementi di fatto o di diritto necessari per risolvere utilmente le questioni che le vengono sottoposte. Fatte salve tali ipotesi, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire sulle questioni pregiudiziali vertenti sull’interpretazione degli atti previsti all’art. 35, n. 1, UE (v., per quanto riguarda l’art. 234 CE, in particolare, sentenze 7 settembre 1999, causa C‑355/97, Beck e Bergdorf, Racc. pag. I‑4977, punto 22, e 7 giugno 2005, causa C‑17/03, VEMW e a., Racc. pag. I‑4983, punto 34).
31 Riguardo agli argomenti svolti dai governi italiano, francese, dei Paesi Bassi, svedese e del Regno Unito, occorre esaminare se, come presuppone il giudice nazionale e come sostengono i governi ellenico, francese, portoghese e la Commissione, l’obbligo che incombe alle autorità nazionali di interpretare il loro diritto nazionale per quanto possibile alla luce della lettera e dello scopo delle direttive comunitarie si applichi con gli stessi effetti e limiti qualora l’atto interessato sia una decisione quadro presa sul fondamento del titolo VI del Trattato sull’Unione europea.
32 In caso affermativo, si deve verificare se, come hanno osservato i governi italiano, francese, svedese e del Regno Unito, sia evidente che una soluzione della questione pregiudiziale non possa avere un’incidenza concreta sulla soluzione della controversia nella causa principale tenuto conto dei limiti inerenti all’obbligo di interpretazione conforme.
33 Occorre subito rilevare che la formulazione dell’art. 34, n. 2, lett. b), UE è strettamente ispirata a quella dell’art. 249, terzo comma, CE. L’art. 34, n. 2, lett. b), UE attribuisce un carattere vincolante alle decisioni quadro nel senso che queste ultime «sono vincolanti» per gli Stati membri «quanto al risultato da raggiungere, salva restando la competenza delle autorità nazionali in merito alla forma e ai mezzi».
34 Il carattere vincolante delle decisioni quadro, formulato in termini identici a quelli dell’art. 249, terzo comma, CE, comporta, in capo alle autorità nazionali, ed in particolare ai giudici nazionali, un obbligo di interpretazione conforme del diritto nazionale.
35 La circostanza che le competenze della Corte, in forza dell’art. 35 UE, sono meno estese nell’ambito del titolo VI del Trattato sull’Unione europea di quanto non lo siano ai sensi del Trattato CE e il fatto che non esista un sistema completo di rimedi giuridici e di procedure destinato ad assicurare la legittimità degli atti delle istituzioni nell’ambito del detto titoloVI non ostano a questa conclusione.
36 Infatti, indipendentemente dal grado di integrazione considerato dal Trattato di Amsterdam nel processo di creazione di un’unione sempre più stretta tra i popoli dell’Europa ai sensi dell’art. 1, secondo comma, UE, è perfettamente comprensibile che gli autori del Trattato sull’Unione europea abbiano ritenuto utile prevedere, nell’ambito del titolo VI di tale Trattato, il ricorso a strumenti giuridici che comportano effetti analoghi a quelli previsti dal Trattato CE, al fine di contribuire efficacemente al perseguimento degli obiettivi dell’Unione.
37 L’importanza della competenza pregiudiziale della Corte ai sensi dell’art. 35 UE è confermata dal fatto che, in forza del n. 4 di quest’ultimo, ogni Stato membro, che abbia o meno fatto una dichiarazione a norma del n. 2 del detto articolo, ha la facoltà di presentare alla Corte memorie od osservazioni scritte nei procedimenti di cui al n. 1 della stessa disposizione.
38 Tale competenza sarebbe privata dell’aspetto essenziale del suo effetto utile se i singoli non avessero il diritto di far valere le decisioni quadro al fine di ottenere un’interpretazione conforme del diritto nazionale dinanzi ai giudici degli Stati membri.
39 A sostegno della loro tesi, i governi italiano e del Regno Unito fanno valere che, a differenza del Trattato CE, il Trattato sull’Unione europea non comporta alcun obbligo analogo a quello previsto all’art. 10 CE, sul quale la giurisprudenza della Corte si è tuttavia in parte fondata per giustificare l’obbligo di interpretazione conforme del diritto nazionale alla luce del diritto comunitario.
40 Questo argomento dev’essere respinto.
41 L’art. 1, secondo e terzo comma, del Trattato sull’Unione europea dispone che tale Trattato segna una nuova tappa nel processo di creazione di un’unione sempre più stretta tra i popoli dell’Europa e che il compito dell’Unione, che è fondata sulle Comunità europee, integrate dalle politiche e forme di cooperazione instaurate dal detto Trattato, consiste nell’organizzare in modo coerente e solidale le relazioni tra gli Stati membri e tra i loro popoli.
42 Sarebbe difficile per l’Unione adempiere efficacemente alla sua missione se il principio di leale cooperazione, che implica in particolare che gli Stati membri adottino tutte le misure generali o particolari in grado di garantire l’esecuzione dei loro obblighi derivanti dal diritto dell’Unione europea, non si imponesse anche nell’ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, che è del resto interamente fondata sulla cooperazione tra gli Stati membri e le istituzioni, come ha giustamente rilevato l’avvocato generale al paragrafo 26 delle sue conclusioni.
43 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono occorre concludere che il principio di interpretazione conforme si impone riguardo alle decisioni quadro adottate nell’ambito del titolo VI del Trattato sull’Unione europea. Applicando il diritto nazionale, il giudice del rinvio chiamato ad interpretare quest’ultimo è tenuto a farlo per quanto possibile alla luce della lettera e dello scopo della decisione quadro al fine di conseguire il risultato perseguito da questa e di conformarsi così all’art. 34, n. 2, lett. b), UE.
44 Occorre tuttavia rilevare che l’obbligo per il giudice nazionale di far riferimento al contenuto di una decisione quadro quando interpreta le norme pertinenti del suo diritto nazionale trova i suoi limiti nei principi generali del diritto, ed in particolare in quelli di certezza del diritto e di non retroattività.
45 Questi principi ostano in particolare a che il detto obbligo possa condurre a determinare o ad aggravare, sul fondamento di una decisione quadro e indipendentemente da una legge adottata per l’attuazione di quest’ultima, la responsabilità penale di coloro che agiscono in violazione delle sue disposizioni (v., per quanto riguarda le direttive comunitarie, in particolare, sentenze X, citata, punto 24, e 3 maggio 2005, cause riunite C‑387/02, C‑391/02 e C‑403/02, Berlusconi e a., Racc. pag. I‑3565, punto 74).
46 Occorre tuttavia rilevare che le disposizioni che formano oggetto della presente domanda di pronuncia pregiudiziale non vertono sulla portata della responsabilità penale dell’interessata, ma sullo svolgimento del procedimento e sulle modalità di assunzione della prova.
47 L’obbligo per il giudice nazionale di fare riferimento al contenuto di una decisione quadro nell’interpretazione delle norme pertinenti del suo diritto nazionale cessa quando quest’ultimo non può ricevere un’applicazione tale da sfociare in un risultato compatibile con quello perseguito da tale decisione quadro. In altri termini, il principio di interpretazione conforme non può servire da fondamento ad un’interpretazione contra legem del diritto nazionale. Tale principio richiede tuttavia che il giudice nazionale prenda in considerazione, se del caso, il diritto nazionale nel suo complesso per valutare in che misura quest’ultimo può ricevere un’applicazione tale da non sfociare in un risultato contrario a quello perseguito dalla decisione quadro.
48 Ora, come rilevato dall’avvocato generale al punto 40 delle sue conclusioni, non è evidente che, nella causa principale, un’interpretazione del diritto nazionale conforme alla decisione quadro sia impossibile. Spetta al giudice nazionale verificare se, nella detta causa, un’interpretazione conforme del suo diritto nazionale sia possibile.
49 Con questa riserva, occorre risolvere la questione pregiudiziale.
Sulla questione pregiudiziale
50 Con la sua questione, il giudice del rinvio cerca sostanzialmente di stabilire se gli artt. 2, 3 e 8, n. 4, della decisione quadro debbano essere interpretati nel senso che un giudice nazionale deve avere la possibilità di autorizzare bambini in età infantile che, come nella causa principale, sostengano di essere stati vittime di maltrattamenti a rendere la loro deposizione secondo modalità che permettano di garantire a tali bambini un livello di tutela adeguato, al di fuori dell’udienza pubblica e prima della tenuta di quest’ultima.
51 Conformemente all’art. 3 della decisione quadro, ciascuno Stato membro garantisce la possibilità per la vittima di essere sentita durante il procedimento, nonché di fornire elementi di prova, e adotta le misure necessarie affinché le autorità competenti interroghino la vittima soltanto per quanto è necessario al procedimento penale.
52 Gli artt. 2 e 8, n. 4, di tale decisione quadro obbligano ciascuno Stato membro ad agire per garantire alle vittime in particolare un trattamento debitamente rispettoso della loro dignità personale durante il procedimento, ad assicurare che le vittime particolarmente vulnerabili beneficino di un trattamento specifico che risponda in modo ottimale alla loro situazione e a garantire, ove sia necessario proteggere le vittime, in particolare le più vulnerabili, dalle conseguenze della loro deposizione in udienza pubblica, la facoltà da parte loro, in base a una decisione del giudice, di rendere testimonianza in condizioni che consentano di conseguire tale obiettivo e che siano compatibili con i principi fondamentali del proprio ordinamento.
53 La decisione quadro non definisce la nozione di vulnerabilità della vittima ai sensi dei suoi artt. 2, n. 2, e 8, n. 4. Tuttavia, indipendentemente dalla questione se la circostanza che la vittima di un’infrazione penale sia un minore basti, in linea di massima, per qualificare tale vittima come particolarmente vulnerabile ai sensi della decisione quadro, non può essere contestato che qualora, come nella causa principale, bambini in età infantile sostengano di aver subìto maltrattamenti, per giunta da parte di un’insegnante, tali bambini possano essere così qualificati alla luce, in particolare, della loro età, nonché della natura e delle conseguenze delle infrazioni di cui ritengono di essere stati vittime, al fine di beneficiare della tutela specifica richiesta dalle citate disposizioni della decisione quadro.
54 Nessuna delle tre disposizioni della decisione quadro menzionate dal giudice del rinvio prevede modalità concrete di attuazione degli obiettivi da esse enunciati, che consistono, in particolare, nel garantire alle vittime particolarmente vulnerabili un «trattamento specifico che risponda in modo ottimale alla loro situazione», così come il beneficio di «rendere testimonianza in condizioni» particolari, tali da garantire a tutte le vittime un trattamento «debitamente rispettoso della [loro] dignità personale», la possibilità di essere sentite e di «fornire elementi di prova», nonché nel far sì che tali vittime siano interrogate «soltanto per quanto è necessario al procedimento penale».
55 Secondo la normativa controversa nella causa principale, la deposizione resa durante le indagini preliminari deve generalmente essere reiterata all’udienza pubblica per acquisire valore di prova a tutti gli effetti. È tuttavia permesso in taluni casi rendere tale deposizione una sola volta, nel corso delle indagini preliminari, con lo stesso valore probatorio, ma secondo modalità diverse da quelle imposte all’udienza pubblica.
56 Alla luce di quanto sopra, la realizzazione degli obiettivi perseguiti dalle citate disposizioni della decisione quadro impone che un giudice nazionale abbia la possibilità, per le vittime particolarmente vulnerabili, di utilizzare una procedura speciale, come l’incidente probatorio diretto all’assunzione anticipata della prova, prevista nell’ordinamento di uno Stato membro, nonché le modalità particolari di deposizione pure previste, se tale procedura risponde in modo ottimale alla situazione di tali vittime e si impone al fine di impedire la perdita degli elementi di prova, di ridurre al minimo la ripetizione degli interrogatori e di impedire le conseguenze pregiudizievoli, per le dette vittime, della loro deposizione in pubblica udienza.
57 Si deve precisare al riguardo che, ai sensi dell’art. 8, n. 4, della decisione quadro, le adottate condizioni in cui rendere testimonianza debbono comunque essere compatibili con i principi fondamentali dell’ordinamento dello Stato membro interessato.
58 D’altro canto, in forza dell’art. 6, n. 2, UE, l’Unione rispetta i diritti fondamentali quali garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «Convenzione»), e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto.
59 La decisione quadro deve dunque essere interpretata in maniera tale che siano rispettati i diritti fondamentali, tra i quali occorre in particolare rilevare il diritto ad un processo equo, quale sancito all’art. 6 della Convenzione e interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo.
60 Spetta al giudice del rinvio accertarsi che, supponendo che il ricorso all’incidente probatorio diretto all’assunzione anticipata della prova e l’audizione secondo modalità particolari previsti dal diritto italiano siano nella fattispecie possibili, in considerazione dell’obbligo di interpretazione conforme del diritto nazionale, l’applicazione di queste misure non sia tale da rendere il procedimento penale a carico della sig.ra Pupino, considerato nel suo complesso, iniquo ai sensi dell’art. 6 della Convenzione, quale interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (v., in particolare, Corte eur. dir. dell’uomo, sentenze 20 dicembre 2001, P.S. c. Germania; 2 luglio 2002, S.N. c. Svezia, Recueil des arrêts et décisions 2002‑V; 13 febbraio 2004, Rachdad c. Francia, e decisione 20 gennaio 2005, Accardi e a. c./ Italia, ric. n. 30598/02).
61 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre risolvere la questione pregiudiziale nel senso che gli artt. 2, 3 e 8, n. 4, della decisione quadro devono essere interpretati nel senso che il giudice nazionale deve avere la possibilità di autorizzare bambini in età infantile che, come nella causa principale, sostengano di essere stati vittime di maltrattamenti a rendere la loro deposizione secondo modalità che permettano di garantire a tali bambini un livello di tutela adeguato, ad esempio al di fuori dell’udienza pubblica e prima della tenuta di quest’ultima. Il giudice nazionale è tenuto a prendere in considerazione le norme dell’ordinamento nazionale nel loro complesso e ad interpretarle, in quanto possibile, alla luce della lettera e dello scopo della detta decisione quadro.
Sulle spese
62 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute per sottoporre osservazioni alla Corte, diverse da quelle delle dette parti, non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:
Gli artt. 2, 3 e 8, n. 4, della decisione quadro del Consiglio 15 marzo 2001, 2001/220/GAI, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale, devono essere interpretati nel senso che il giudice nazionale deve avere la possibilità di autorizzare bambini in età infantile che, come nella causa principale, sostengano di essere stati vittime di maltrattamenti a rendere la loro deposizione secondo modalità che permettano di garantire a tali bambini un livello di tutela adeguato, ad esempio al di fuori dell’udienza e prima della tenuta di quest’ultima.
Il giudice nazionale è tenuto a prendere in considerazione le norme dell’ordinamento nazionale nel loro complesso e ad interpretarle, per quanto possibile, alla luce della lettera e dello scopo della detta decisione quadro.
Firme
* Lingua processuale: l’italiano.