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Document 32017R0067

    Regolamento delegato (UE) 2017/67 della Commissione, del 4 novembre 2016, recante modifica dell'allegato II del regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale integrando l'elenco delle malattie animali e delle zoonosi in detto allegato

    C/2016/7007

    GU L 9 del 13.1.2017, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrog. impl. da 32021R0690

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/67/oj

    13.1.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 9/2


    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/67 DELLA COMMISSIONE

    del 4 novembre 2016

    recante modifica dell'allegato II del regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale integrando l'elenco delle malattie animali e delle zoonosi in detto allegato

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Le condizioni specifiche da prendere in considerazione a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, lettere a) e c), del regolamento (UE) n. 652/2014 sono soddisfatte per la peste dei piccoli ruminanti, elencata dall'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE), come «peste des petits ruminants», per il vaiolo degli ovini, il vaiolo dei caprini e per la dermatite nodulare contagiosa, che figurano solo nell'allegato I di detto regolamento, che comprende le malattie che possono beneficiare di un finanziamento a norma dell'articolo 6 di detto regolamento recante misure d'emergenza.

    (2)

    La peste dei piccoli ruminanti è una malattia virale altamente contagiosa degli ovini e dei caprini, endemica in Africa orientale, nella Penisola araba, nei paesi del Medio Oriente e in India. È diffusa in Africa e in Asia ed è stata riscontrata in Turchia e nei paesi del Nord Africa a partire dal 2014.

    (3)

    La peste dei piccoli ruminanti è trasmessa tramite contatto diretto e sarebbe principalmente trasmessa nelle zone indenni mediante il trasporto di animali infetti. I caprini sono considerati più esposti degli ovini, nei quali l'infezione può passare inosservata.

    (4)

    Il vaiolo degli ovini e il vaiolo dei caprini sono malattie gravi e altamente contagiose degli ovini e dei caprini causate dai virus Capripox, con gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti di ovini e caprini e ripercussioni sugli scambi all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi.

    (5)

    Il vaiolo degli ovini e il vaiolo dei caprini sono malattie endemiche nei paesi del Nord Africa, del Medio Oriente e dell'Asia, con incursioni ricorrenti in Grecia e Bulgaria provenienti da un paese terzo confinante.

    (6)

    La dermatite nodulare contagiosa è una malattia virale dei bovini altamente contagiosa, che può essere trasmessa da insetti vettori e può avere gravi conseguenze per la redditività dell'allevamento di bovini perturbando gli scambi all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi. È endemica nella maggior parte dei paesi africani e negli anni 2012 e 2013 si è diffusa in Medio Oriente e in Turchia. A partire dall'agosto 2015 sono stati individuati diversi focolai in Grecia, la malattia si è poi diffusa in Bulgaria nel marzo 2016 e successivamente in una serie di paesi dei Balcani occidentali.

    (7)

    La situazione epidemiologica del vaiolo degli ovini, del vaiolo dei caprini e della dermatite nodulare contagiosa è in rapida evoluzione; tali malattie si stanno diffondendo anche nel territorio dell'Unione con gravi conseguenze negative sull'allevamento e sul commercio di bestiame.

    (8)

    Su richiesta della Commissione inoltre l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha emesso pareri scientifici in relazione a misure di sorveglianza da attuare da parte dell'Unione per l'individuazione precoce di casi di peste dei piccoli ruminanti (2), di vaiolo degli ovini, di vaiolo dei caprini (3) e di dermatite nodulare contagiosa (4) per reagire di conseguenza, evitando la loro diffusione ed eradicandole in tempi brevi.

    (9)

    Al fine di attuare adeguati programmi di sorveglianza annuali o pluriennali per l'individuazione precoce delle malattie di cui sopra è pertanto necessario aggiungere la peste dei piccoli ruminanti, il vaiolo degli ovini, il vaiolo dei caprini e la dermatite nodulare contagiosa all'elenco delle malattie degli animali e delle zoonosi di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 652/2014. L'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 652/2014 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati al fine di integrare l'elenco delle malattie animali e delle zoonosi di cui all'allegato II di detto regolamento. La Commissione può integrare l'elenco di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 652/2014 solo modificando tale allegato.

    (10)

    È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento (UE) n. 652/2014,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    All'elenco di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 652/2014 sono aggiunte le seguenti malattie animali: «peste dei piccoli ruminanti, vaiolo degli ovini, vaiolo dei caprini e dermatite nodulare contagiosa».

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2016

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 189 del 27.6.2014, pag. 1.

    (2)  EFSA AHAW Panel (EFSA Panel on Animal Health and Welfare), 2015. Scientific Opinion on peste des petits ruminants, EFSA Journal 2015;13 (1):3985.

    (3)  EFSA AHAW Panel (EFSA Panel on Animal Health and Welfare), 2014. Scientific Opinion on sheep and goat pox. EFSA Journal 2014;12(11):3885.

    (4)  EFSA AHAW Panel (EFSA Panel on Animal Health and Welfare), 2016. Urgent advice on lumpy skin disease. EFSA Journal 2016;14(8):4573.


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