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Document 32014R0124
Council Regulation (EU) No 124/2014 of 10 February 2014 amending Regulation (EU) No 36/2012 concerning restrictive measures in view of the situation in Syria
Regolamento (UE) n. 124/2014 del Consiglio, del 10 febbraio 2014 , che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
Regolamento (UE) n. 124/2014 del Consiglio, del 10 febbraio 2014 , che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
GU L 40 del 11.2.2014, p. 8–8
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
11.2.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 40/8 |
REGOLAMENTO (UE) N. 124/2014 DEL CONSIGLIO
del 10 febbraio 2014
che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,
vista la decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (1),
vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 36/2012 (2) attua la maggior parte delle misure di cui alla decisione 2013/255/PESC. |
(2) |
Il 10 febbraio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/74/PESC (3), che modifica la decisione 2013/255/PESC. |
(3) |
Occorre introdurre nel regolamento (UE) n. 36/2012 un’ulteriore deroga al congelamento dei beni per consentire lo svincolo di fondi o risorse economiche di entità di proprietà dello Stato siriano o della Banca Centrale della Siria ai fini dell’esecuzione, per conto della Repubblica araba siriana, di pagamenti a favore dell’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW) per attività connesse alla missione di verifica dell’OPCW e alla distruzione delle armi chimiche siriane. |
(4) |
Tale misura rientra nell’ambito del trattato e la sua attuazione richiede quindi un’azione normativa a livello dell’Unione, in particolare al fine di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri. |
(5) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 36/2012, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All’articolo 16, primo comma, del regolamento (UE) n. 36/2012 è aggiunta la lettera seguente:
«i) |
destinati esclusivamente a pagamenti eseguiti, per conto della Repubblica araba siriana, da entità di proprietà dello Stato siriano o dalla Banca Centrale della Siria, indicate negli allegati II e II bis, a favore dell’OPCW per attività connesse alla missione di verifica dell’OPCW e alla distruzione delle armi chimiche siriane, in particolare pagamenti a favore del fondo fiduciario speciale dell’OPCW per quanto riguarda le attività connesse alla distruzione totale delle armi chimiche siriane al di fuori del territorio della Repubblica araba siriana». |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2014
Per il Consiglio
Il presidente
C. ASHTON
(1) GU L 147 dell’1.6.2013, pag. 14.
(2) Regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 (GU L 16 del 19.1.2012, pag. 1).
(3) Cfr. pagina 63 della presente Gazzetta Ufficiale.