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Document 32014R0124

    Regolamento (UE) n. 124/2014 del Consiglio, del 10 febbraio 2014 , che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

    GU L 40 del 11.2.2014, p. 8–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/124/oj

    11.2.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 40/8


    REGOLAMENTO (UE) N. 124/2014 DEL CONSIGLIO

    del 10 febbraio 2014

    che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,

    vista la decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (1),

    vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (UE) n. 36/2012 (2) attua la maggior parte delle misure di cui alla decisione 2013/255/PESC.

    (2)

    Il 10 febbraio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/74/PESC (3), che modifica la decisione 2013/255/PESC.

    (3)

    Occorre introdurre nel regolamento (UE) n. 36/2012 un’ulteriore deroga al congelamento dei beni per consentire lo svincolo di fondi o risorse economiche di entità di proprietà dello Stato siriano o della Banca Centrale della Siria ai fini dell’esecuzione, per conto della Repubblica araba siriana, di pagamenti a favore dell’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW) per attività connesse alla missione di verifica dell’OPCW e alla distruzione delle armi chimiche siriane.

    (4)

    Tale misura rientra nell’ambito del trattato e la sua attuazione richiede quindi un’azione normativa a livello dell’Unione, in particolare al fine di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.

    (5)

    È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 36/2012,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    All’articolo 16, primo comma, del regolamento (UE) n. 36/2012 è aggiunta la lettera seguente:

    «i)

    destinati esclusivamente a pagamenti eseguiti, per conto della Repubblica araba siriana, da entità di proprietà dello Stato siriano o dalla Banca Centrale della Siria, indicate negli allegati II e II bis, a favore dell’OPCW per attività connesse alla missione di verifica dell’OPCW e alla distruzione delle armi chimiche siriane, in particolare pagamenti a favore del fondo fiduciario speciale dell’OPCW per quanto riguarda le attività connesse alla distruzione totale delle armi chimiche siriane al di fuori del territorio della Repubblica araba siriana».

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2014

    Per il Consiglio

    Il presidente

    C. ASHTON


    (1)  GU L 147 dell’1.6.2013, pag. 14.

    (2)  Regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 (GU L 16 del 19.1.2012, pag. 1).

    (3)  Cfr. pagina 63 della presente Gazzetta Ufficiale.


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