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Document 32008R0755
Commission Regulation (EC) No 755/2008 of 31 July 2008 amending Annex II to Directive 2005/36/EC of the European Parliament and of the Council on the recognition of professional qualifications (Text with EEA relevance)
Regolamento (CE) n. 755/2008 della Commissione, del 31 luglio 2008 , recante modifica dell'allegato II della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (CE) n. 755/2008 della Commissione, del 31 luglio 2008 , recante modifica dell'allegato II della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 205 del 1.8.2008, p. 10–12
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
1.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 205/10 |
REGOLAMENTO (CE) N. 755/2008 DELLA COMMISSIONE
del 31 luglio 2008
recante modifica dell'allegato II della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (1), in particolare l'articolo 11, lettera c), punto ii),
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2005/36/CE stabilisce che, qualora per una determinata professione regolamentata siano stabilite altre disposizioni specifiche direttamente relative al riconoscimento delle qualifiche professionali, le corrispondenti disposizioni della direttiva 2005/36/CE non si applicano. L'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2005/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare e recante modificazione della direttiva 2001/25/CE (2) prevede il riconoscimento automatico dei certificati rilasciati dagli Stati membri ai marittimi conformemente alle prescrizioni di cui alla direttiva 2001/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (3). È opportuno, pertanto, che la direttiva 2005/36/CE non si applichi al riconoscimento delle qualifiche professionali dei marittimi che lavorano a bordo di navi disciplinate dalla direttiva 2001/25/CE. |
(2) |
La Repubblica ceca, la Danimarca, la Germania, l'Italia, la Romania e i Paesi Bassi hanno presentato domanda motivata di cancellazione delle loro professioni marittime che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2001/25/CE dal punto 3, lettera a), dell'allegato II della direttiva 2005/36/CE. |
(3) |
La Repubblica ceca, la Danimarca, la Germania, l'Italia e la Romania hanno chiesto la cancellazione di tutte le professioni e delle relative descrizioni delle formazioni elencate per i loro paesi al punto 3, lettera a), dell'allegato II della direttiva 2005/36/CE. I Paesi Bassi hanno chiesto la cancellazione di due professioni: «piloti di piccole navi da trasporto (con complemento) [“stuurman kleine handelsvaart (met aanvulling)”]» e «motoristi diplomati per la navigazione costiera (diploma motordrijver)», nonché la cancellazione delle relative descrizioni delle formazioni dal punto 3, lettera a) dell'allegato II della direttiva 2005/36/CE. |
(4) |
Il Regno Unito ha presentato una domanda motivata di cancellazione delle sue professioni marittime che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2001/25/CE dal punto 5 dell'allegato II della direttiva 2005/36/CE. |
(5) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2005/36/CE. |
(6) |
Le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il riconoscimento delle qualifiche professionali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato II della direttiva 2005/36/CE è sostituito dal testo dell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2008.
Per la Commissione
Charlie McCREEVY
Membro della Commissione
(1) GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1430/2007 della Commissione (GU L 320 del 6.12.2007, pag. 3).
(2) GU L 255 del 30.9.2005, pag. 160.
(3) GU L 136 del 18.5.2001, pag. 17. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/45/CE (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 160).
ALLEGATO
L'allegato II della direttiva 2005/36/CE è modificato come segue:
1) |
il punto 3, lettera a) è sostituito dal seguente:
|
2) |
il punto 5 è modificato come segue: Il decimo, l'undicesimo, il dodicesimo, il tredicesimo e il quattordicesimo trattino sono soppressi. |