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Document 32008R0755

Regolamento (CE) n. 755/2008 della Commissione, del 31 luglio 2008 , recante modifica dell'allegato II della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 205 del 1.8.2008, p. 10–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/755/oj

1.8.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 205/10


REGOLAMENTO (CE) N. 755/2008 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 2008

recante modifica dell'allegato II della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (1), in particolare l'articolo 11, lettera c), punto ii),

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2005/36/CE stabilisce che, qualora per una determinata professione regolamentata siano stabilite altre disposizioni specifiche direttamente relative al riconoscimento delle qualifiche professionali, le corrispondenti disposizioni della direttiva 2005/36/CE non si applicano. L'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2005/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare e recante modificazione della direttiva 2001/25/CE (2) prevede il riconoscimento automatico dei certificati rilasciati dagli Stati membri ai marittimi conformemente alle prescrizioni di cui alla direttiva 2001/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (3). È opportuno, pertanto, che la direttiva 2005/36/CE non si applichi al riconoscimento delle qualifiche professionali dei marittimi che lavorano a bordo di navi disciplinate dalla direttiva 2001/25/CE.

(2)

La Repubblica ceca, la Danimarca, la Germania, l'Italia, la Romania e i Paesi Bassi hanno presentato domanda motivata di cancellazione delle loro professioni marittime che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2001/25/CE dal punto 3, lettera a), dell'allegato II della direttiva 2005/36/CE.

(3)

La Repubblica ceca, la Danimarca, la Germania, l'Italia e la Romania hanno chiesto la cancellazione di tutte le professioni e delle relative descrizioni delle formazioni elencate per i loro paesi al punto 3, lettera a), dell'allegato II della direttiva 2005/36/CE. I Paesi Bassi hanno chiesto la cancellazione di due professioni: «piloti di piccole navi da trasporto (con complemento) [“stuurman kleine handelsvaart (met aanvulling)”]» e «motoristi diplomati per la navigazione costiera (diploma motordrijver)», nonché la cancellazione delle relative descrizioni delle formazioni dal punto 3, lettera a) dell'allegato II della direttiva 2005/36/CE.

(4)

Il Regno Unito ha presentato una domanda motivata di cancellazione delle sue professioni marittime che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2001/25/CE dal punto 5 dell'allegato II della direttiva 2005/36/CE.

(5)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2005/36/CE.

(6)

Le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il riconoscimento delle qualifiche professionali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II della direttiva 2005/36/CE è sostituito dal testo dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2008.

Per la Commissione

Charlie McCREEVY

Membro della Commissione


(1)  GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1430/2007 della Commissione (GU L 320 del 6.12.2007, pag. 3).

(2)  GU L 255 del 30.9.2005, pag. 160.

(3)  GU L 136 del 18.5.2001, pag. 17. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/45/CE (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 160).


ALLEGATO

L'allegato II della direttiva 2005/36/CE è modificato come segue:

1)

il punto 3, lettera a) è sostituito dal seguente:

«a)

Navigazione marittima

 

I seguenti corsi di formazione:

 

in Lettonia:

ufficiale ingegnere elettronico di nave (“Kuģu elektromehāniķis”),

operatore di macchine frigorifere (“kuģa saldēšanas iekārtu mašīnists”);

 

nei Paesi Bassi:

funzionario VTS (“VTS-functionaris”);

 

qualifiche ottenute dopo corsi di formazione:

in Lettonia:

i)

ufficiale ingegnere elettronico di nave (“kuģu elektromehāniķis”),

1.

Età: 18 anni compiuti.

2.

Ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 12 anni e 6 mesi, di cui 9 anni almeno di istruzione elementare e 3 anni di formazione professionale. Inoltre 6 mesi almeno di servizio di navigazione come elettricista di nave o assistente dell'ingegnere elettrotecnico di navi aventi un generatore di potenza superiore a 750 kW. La formazione professionale è completata da uno specifico esame effettuato dalla competente autorità conformemente al programma di formazione approvato dal ministero dei Trasporti.

ii)

Operatore di macchine frigorifere (“kuģa saldēšanas iekārtu mašīnists”),

1.

Età: 18 anni compiuti.

2.

Ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 13 anni, di cui 9 anni almeno di istruzione elementare e 3 anni di formazione professionale. Inoltre 12 mesi almeno di servizio di navigazione come assistente dell'ingegnere di macchine frigorifere. La formazione professionale è completata da uno specifico esame effettuato dalla competente autorità conformemente al programma di formazione approvato dal ministero dei Trasporti.

nei Paesi Bassi:

Una formazione della durata complessiva di almeno 15 anni, di cui almeno 3 di formazione professionale superiore (“HBO”) o di formazione professionale intermedia (“MBO”), seguiti da corsi di specializzazione nazionali o regionali, comprendenti ciascuno almeno 12 settimane di formazione teorica e che si concludono ciascuno con un esame.»;

2)

il punto 5 è modificato come segue:

Il decimo, l'undicesimo, il dodicesimo, il tredicesimo e il quattordicesimo trattino sono soppressi.


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