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Document 31999D0078

1999/78/CE: Decisione del Consiglio del 22 giugno 1998 relativa alla conclusione di un accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America

GU L 31 del 4.2.1999, pp. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 08/10/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/78(1)/oj

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31999D0078

1999/78/CE: Decisione del Consiglio del 22 giugno 1998 relativa alla conclusione di un accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America

Gazzetta ufficiale n. L 031 del 04/02/1999 pag. 0001 - 0002


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 22 giugno 1998 relativa alla conclusione di un accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America (1999/78/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113, in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 2, prima frase, paragrafo 3, primo comma e paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, firmato a Londra il 18 maggio 1998, è stato negoziato e dovrebbe essere approvato;

considerando che determinati compiti relativi all'attuazione e, in particolare, il potere di emendare alcuni aspetti degli allegati settoriali sono stati attribuiti al comitato misto istituito dall'accordo;

considerando che occorrerebbe istituire le procedure interne adeguate per garantire il corretto funzionamento dell'accordo e che è necessario delegare alla Commissione il potere di procedere a taluni emendamenti tecnici dell'accordo e di emanare talune decisioni per la sua attuazione,

HA DECISO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, l'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, ivi compresi i suoi allegati.

Il testo dell'accordo e degli allegati è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio trasmette, a nome della Comunità, la lettera di cui all'articolo 21, paragrafo 1 dell'accordo (1).

Articolo 3

1. La Commissione, assistita dal comitato speciale designato dal Consiglio, rappresenta la Comunità in seno al comitato misto previsto dall'articolo 14 dell'accordo e in seno ai comitati misti settoriali istituiti dagli allegati settoriali. La Commissione procede, previa consultazione con il suddetto comitato speciale, alle designazioni, alle notifiche, allo scambio di informazioni e alle richieste di verifica di cui agli articoli 10, lettera b), 12, 13 e 14, paragrafo 2 dell'accordo e alle disposizioni corrispondenti dei suoi allegati settoriali.

2. La posizione della Comunità per quanto riguarda le decisioni che il comitato misto o, se del caso, i comitati misti settoriali devono adottare è determinata in relazione agli emendamenti degli allegati settoriali (articolo 14, paragrafo 4, lettera b) e articoli 7, 8 e 9 dell'accordo e le disposizioni corrispondenti dei suoi allegati settoriali) e la verifica dell'idoneità a norma dell'articolo 7, lettera d) dell'accordo da parte della Commissione, previa consultazione del comitato speciale di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3. In tutti gli altri casi, la posizione della Comunità nel comitato misto o nei comitati misti settoriali è stabilita dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. La stessa procedura si applica alle decisioni adottate dalla Comunità nell'ambito degli articoli 16 e 21 dell'accordo.

Fatto a Lussemburgo, addì 22 giugno 1998.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. BATTLE

(1) La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

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