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Document 31997D0036

    97/36/CE: Decisione della Commissione del 18 dicembre 1996 che modifica le decisioni 93/196/CEE e 93/197/CEE per quanto riguarda l'importazione di equidi dall'Islanda (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 14 del 17.1.1997, p. 57–58 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2018; abrog. impl. da 32018R0659

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/36(1)/oj

    31997D0036

    97/36/CE: Decisione della Commissione del 18 dicembre 1996 che modifica le decisioni 93/196/CEE e 93/197/CEE per quanto riguarda l'importazione di equidi dall'Islanda (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. L 014 del 17/01/1997 pag. 0057 - 0058


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 1996 che modifica le decisioni 93/196/CEE e 93/197/CEE per quanto riguarda l'importazione di equidi dall'Islanda (Testo rilevante ai fini del SEE) (97/36/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (1), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 15, lettera a) e l'articolo 16,

    considerando che le autorità veterinarie islandesi hanno fornito alla Commissione garanzie in merito all'assenza dell'anemia infettiva equina sul territorio dell'Islanda;

    considerando che di conseguenza non è più necessario esigere il test sierologico relativo a detta malattia (il cosiddetto «test di Coggins») nel caso dell'importazione di equidi provenienti dall'Islanda; che occorre tuttavia che le autorità veterinarie islandesi certifichino che l'Islanda è ufficialmente indenne da detta malattia;

    considerando che occorre quindi modificare la decisione 93/196/CEE della Commissione, del 5 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui sono subordinate le importazioni di equidi da macello (2), modificata da ultimo dalla decisione 96/279/CE (3), nonché la decisione 93/197/CEE della Commissione, del 5 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui sono subordinate le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione (4), modificata da ultimo dalla decisione 96/279/CE;

    considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    1. La decisione 93/196/CEE è modificata come segue.

    a) All'allegato I, sezione III, lettera j) il testo del primo trattino è sostituito dal seguente:

    «- i) test di Coggins per l'anemia infettiva equina (3), oppure

    ii) nel caso di un equide che abbia sempre soggiornato, sin dalla nascita, in Islanda si certifica che l'Islanda è ufficialmente indenne dall'anemia infettiva equina (3)».

    b) All'allegato II, sezione III, lettera j) il testo del primo trattino è sostituito dal seguente:

    «- i) test di Coggins per l'anemia infettiva equina (4), oppure

    ii) nel caso di un equide che abbia sempre soggiornato, sin dalla nascita, in Islanda, si certifica che l'Islanda è ufficialmente indenne dall'anemia infettiva equina (4)».

    2. La decisione 93/197/CEE è modificata come segue.

    All'allegato II, certificato sanitario A, sezione III, lettera j) il testo del primo trattino è sostituito dal seguente:

    «- i) test di Coggins per l'anemia infettiva equina (2), oppure

    ii) nel caso di un equide che abbia sempre soggiornato, sin dalla nascita, in Islanda, si certifica che l'Islanda è ufficialmente indenne dall'anemia infettiva equina (2)».

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1996.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 42.

    (2) GU n. L 86 del 6. 4. 1993, pag. 7.

    (3) GU n. L 107 del 30. 4. 1996, pag. 1.

    (4) GU n. L 86 del 6. 4. 1993, pag. 16.

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