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Document 31996R2153

Regolamento (CE) n. 2153/96 del Consiglio del 25 ottobre 1996 che modifica il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario

GU L 289 del 12.11.1996, p. 1–1 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2016; abrog. impl. da 32016R0481

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/2153/oj

31996R2153

Regolamento (CE) n. 2153/96 del Consiglio del 25 ottobre 1996 che modifica il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario

Gazzetta ufficiale n. L 289 del 12/11/1996 pag. 0001 - 0001


REGOLAMENTO (CE) N. 2153/96 DEL CONSIGLIO del 25 ottobre 1996 che modifica il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (1), in particolare l'articolo 249,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'importo della garanzia globale in transito comunitario esterno stabilito dall'articolo 361 ad almeno il 30 % dei dazi e delle altre imposizioni esigibili non consente di garantire sempre il recupero delle risorse proprie in caso di frode; che è pertanto opportuno aumentare tale importo, in linea di principio al 100 %, salvo in casi determinati;

considerando che occorre modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 361 del regolamento (CEE) n. 2454/93 è modificato come segue:

1) Il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. L'importo della garanzia globale è fissato al 100 % dei dazi e delle altre imposizioni esigibili, e comunque ad almeno 7 000 ecu, secondo le modalità previste dal paragrafo 4, ad eccezione dei casi di cui al paragrafo 2.

2. L'autorità doganale ha la facoltà di stabilire l'importo della garanzia globale almeno al 30 % dei dazi e delle altre imposizioni esigibili, e comunque ad almeno 7 000 ecu, secondo le modalità previste dal paragrafo 4, a condizione che:

- nel corso del periodo di due anni l'operatore abbia regolarmente svolto operazioni di transito comunitario nel quadro del regime della garanzia globale,

- non sia venuto meno ai propri obblighi durante tale periodo,

- la garanzia ridotta copra almeno l'importo del debito doganale,

- i beni non siano compresi nell'elenco dell'allegato 52 e non siano esclusi dalla garanzia globale.

3. L'eccezione di cui al paragrafo 2 non si applica qualora non siano più soddisfatte le condizioni in esso indicate.»

2) I paragrafi 2 e 3 diventano rispettivamente paragrafi 4 e 5.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 ottobre 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

E. KENNY

(1) GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 1994.

(2) GU n. L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1676/96 della Commissione (GU n. L 218 del 28. 8. 1996, pag. 1).

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