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Document 31978L1020
Council Directive 78/1020/EEC of 5 December 1978 amending Directives 66/401/EEC, 66/402/EEC and 69/208/EEC on the marketing of fodder plant seed, cereal seed of oil and fibre plants
Direttiva 78/1020/CEE del Consiglio, del 5 dicembre 1978, che modifica le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE e 69/208/CEE relative alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, delle sementi di piante oleaginose e da fibra
Direttiva 78/1020/CEE del Consiglio, del 5 dicembre 1978, che modifica le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE e 69/208/CEE relative alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, delle sementi di piante oleaginose e da fibra
GU L 350 del 14.12.1978, p. 27–27
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
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In force
Direttiva 78/1020/CEE del Consiglio, del 5 dicembre 1978, che modifica le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE e 69/208/CEE relative alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, delle sementi di piante oleaginose e da fibra
Gazzetta ufficiale n. L 350 del 14/12/1978 pag. 0027 - 0027
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 23 pag. 0090
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 15 pag. 0066
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 15 pag. 0066
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 10 pag. 0130
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 10 pag. 0130
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 5 dicembre 1978 che modifica le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE e 69/208/CEE relative alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, delle sementi di piante oleaginose e da fibra (78/1020/CEE) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100, vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Parlamento europeo (2), visto il parere del Comitato economico e sociale (3), considerando che le disposizioni relative alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere e di piante oleaginose e da fibre prevedono che, a decorrere dal 1o luglio 1977, non si può più riconoscere, sul piano nazionale, l'equivalenza delle misure adottate nei paesi terzi riguardo all'esame ufficiale delle sementi; che talune decisioni di equivalenza, adottate a livello comunitario, sono entrate in vigore soltanto il 1o luglio 1978; che è pertanto opportuno prorogare di un anno le scadenze previste ai fini della constatazione dell'equivalenza sul piano nazionale, per disciplinare gli scambi commerciali tradizionali che sono stati mantenuti anche dopo il 1o luglio 1977, in attesa delle constatazioni comunitarie; considerando che le disposizioni relative alla commercializzazione delle sementi di cereali prevedono autorizzazioni che consentono di certificare ufficialmente, in condizioni determinate, fino al 31 dicembre 1978, talune sementi che non sono state soggette ad ispezione ufficiale sulla pianta; che occorre concedere un termine supplementare per permettere di acquisire l'esperienza necessaria per una soluzione generale e definitiva, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 All'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (4), modificata da ultimo dalla direttiva 78/692/CEE (5), la data del 1o luglio 1977 è sostituita da quella del 1o luglio 1978. Articolo 2 All'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (6), modificata da ultimo dalla direttiva 78/692/CEE, la data del 31 dicembre 1978 è sostituita da quella del 31 dicembre 1980. Articolo 3 All'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 69/208/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibre (7), modificata da ultimo dalla direttiva 78/388/CEE (8), la data del 1o luglio 1977 è sostituita da quella del 1o luglio 1978. Articolo 4 Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, necessarie per conformarsi: - agli articoli 1 e 3, con decorrenza dal 1o luglio 1977, - all'articolo 2, entro il 31 dicembre 1978. Articolo 5 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addì 5 dicembre 1978. Per il Consiglio Il Presidente M. LAHNSTEIN (1) GU n. C 174 del 21. 7. 1978, pag. 8.(2) GU n. C 239 del 9. 10. 1978, pag. 54.(3) Parere reso il 12/13 luglio 1978 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).(4) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2298/66.(5) GU n. L 236 del 26. 8. 1978, pag. 13.(6) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2309/66.(7) GU n. L 169 del 10. 7. 1969, pag. 3.(8) GU n. L 113 del 25. 4. 1978, pag. 20.