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Document 12016E216
Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union#PART FIVE - THE UNION'S EXTERNAL ACTION#TITLE V - INTERNATIONAL AGREEMENTS#Article 216
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
PARTE QUINTA - AZIONE ESTERNA DELL'UNIONE
TITOLO V - ACCORDI INTERNAZIONALI
Articolo 216
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
PARTE QUINTA - AZIONE ESTERNA DELL'UNIONE
TITOLO V - ACCORDI INTERNAZIONALI
Articolo 216
GU C 202 del 7.6.2016, p. 144–144
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
|
7.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 202/144 |
Articolo 216
1. L'Unione può concludere un accordo con uno o più paesi terzi o organizzazioni internazionali qualora i trattati lo prevedano o qualora la conclusione di un accordo sia necessaria per realizzare, nell'ambito delle politiche dell'Unione, uno degli obiettivi fissati dai trattati, o sia prevista in un atto giuridico vincolante dell'Unione, oppure possa incidere su norme comuni o alterarne la portata.
2. Gli accordi conclusi dall'Unione vincolano le istituzioni dell'Unione e gli Stati membri.