RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE
del 20.11.2025
relativa ai sistemi di tracciamento delle pensioni, ai pannelli di controllo delle pensioni
e all'iscrizione automatica
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,
considerando quanto segue:
(1)Nella relazione della commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo, del 10 settembre 2025, dal titolo "Agevolare il finanziamento di investimenti e di riforme per stimolare la competitività europea e creare un'Unione dei mercati dei capitali" (relazione Draghi) (2024/2116 (INI)) si sottolinea che le pensioni contribuiscono a tutelare i pensionati, a costruire i mercati di capitale e a mobilitare gli investimenti, ed esorta in particolare la Commissione a garantire che tutti gli Stati membri introducano sistemi semplici e trasparenti di tracciamento delle pensioni.
(2)Nel marzo 2024 l'Eurogruppo in formato inclusivo ha invitato i) gli Stati membri a valutare la disponibilità di prodotti per i loro cittadini nel mercato delle pensioni aziendali o professionali e a condividere le migliori pratiche, anche sulle modalità per migliorare l'iscrizione a regimi pensionistici aziendali o professionali da parte dei cittadini; ii) la Commissione europea a orientare gli sforzi degli Stati membri individuando e proponendo migliori pratiche; iii) gli Stati membri a sviluppare sistemi di tracciamento delle pensioni per fornire ai propri cittadini una panoramica dei futuri redditi pensionistici; e iv) la Commissione europea a sviluppare un pannello di controllo delle pensioni in collaborazione con l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e gli Stati membri.
(3)Nella dichiarazione del Vertice euro dell'aprile 2024 tutti gli Stati membri e le istituzioni dell'UE sono stati invitati a garantire la rapida attuazione di tutte le misure illustrate nella dichiarazione dell'Eurogruppo in formato inclusivo di cui sopra.
(4)La comunicazione della Commissione europea, del 19 marzo 2025, dal titolo "Unione del risparmio e degli investimenti – Una strategia per promuovere la ricchezza dei cittadini e la competitività economica nell'UE" definisce l'impegno della Commissione a promuovere l'utilizzo dei sistemi di tracciamento delle pensioni, dei pannelli di controllo delle pensioni e dell'iscrizione automatica, nonché le relative migliori pratiche, al fine di rendere i cittadini più consapevoli del reddito pensionistico previsto, in modo che possano prepararsi meglio al pensionamento. Tali strumenti contribuirebbero a sbloccare la crescita di scala e una maggiore profondità dei mercati delle pensioni aziendali o professionali, il che gioverebbe non solo ai cittadini, ma anche all'economia dell'Unione in generale.
(5)Nella relazione speciale della Corte dei conti europea sulle pensioni integrative del maggio 2025 si raccomanda alla Commissione di migliorare la trasparenza dei dati sui divari pensionistici a livello individuale e nazionale, proseguendo la sua azione politica in materia di sistemi di tracciamento e quadri di valutazione delle pensioni.
(6)Nella relazione del dicembre 2019 del gruppo di esperti ad alto livello sulle pensioni si consigliava agli Stati membri di adottare un approccio globale e a lungo termine allo sviluppo di sistemi pensionistici a più pilastri e si fornivano raccomandazioni alle istituzioni, agli Stati membri, agli erogatori di prodotti pensionistici e alle parti sociali dell'UE su come conseguire tale obiettivo.
(7)La relazione del giugno 2020 del forum ad alto livello sull'Unione dei mercati dei capitali avverte che i rischi di inadeguatezza delle pensioni pongono sfide politiche e di bilancio per gli Stati membri e raccomanda alla Commissione di i) elaborare un pannello di controllo per misurare i progressi compiuti dagli Stati membri in materia di adeguatezza e sostenibilità delle pensioni; ii) incoraggiare lo sviluppo di sistemi di tracciamento delle pensioni per i singoli individui; e iii) sostenere l'introduzione di sistemi di iscrizione automatica per garantire una copertura pensionistica adeguata in tutti gli Stati membri.
(8)Lo studio del 2021 sulle migliori pratiche in materia di iscrizione automatica, condotto per conto della Commissione europea, e la consulenza tecnica dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali sulle migliori pratiche per i sistemi di tracciamento delle pensioni e i pannelli di controllo delle pensioni, unitamente al suo ulteriore contributo tecnico del settembre 2025 alle revisioni condotte nell'ambito dell'Unione del risparmio e degli investimenti, hanno fornito ulteriori contributi in detti settori.
(9)La relazione 2024 sull'adeguatezza delle pensioni, elaborata congiuntamente dalla Commissione europea e dal comitato per la protezione sociale, e la relazione 2024 sull'invecchiamento demografico che contiene previsioni sulla spesa pubblica connessa all'invecchiamento nei prossimi decenni, elaborata congiuntamente dalla Commissione europea e dal comitato di politica economica, informano la Commissione, rispettivamente, in merito all'adeguatezza delle pensioni attuali e future e alle principali sfide in tutta l'UE, nonché in merito alla sostenibilità delle finanze pubbliche.
(10)Il principio 15 del pilastro europeo dei diritti sociali stabilisce che i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi hanno diritto a una pensione commisurata ai loro contributi e che garantisca un reddito adeguato, e che donne e uomini devono avere pari opportunità di maturare diritti a pensione.
(11)La raccomandazione del Consiglio, dell'8 novembre 2019, sull'accesso alla protezione sociale per i lavoratori subordinati e autonomi (2019/C 387/01) contiene una raccomandazione per gli Stati membri affinché garantiscano la trasparenza delle condizioni e delle regole relative ai sistemi di protezione sociale e assicurino che le persone abbiano accesso in modo gratuito a informazioni aggiornate, complete, di facile lettura e chiaramente comprensibili in merito ai diritti e agli obblighi individuali. Si raccomanda inoltre agli Stati membri di semplificare, ove necessario, gli adempimenti amministrativi che i lavoratori subordinati e autonomi e i datori di lavoro devono svolgere al fine di accedere alla protezione sociale e beneficiarne.
(12)Poiché la scarsa alfabetizzazione finanziaria e le distorsioni cognitive e comportamentali possono ostacolare la pianificazione pensionistica, sono necessarie misure di promozione dell'educazione finanziaria e della trasparenza delle pensioni. L'Eurobarometro del luglio 2023 ha riscontrato la presenza di tali distorsioni in una percentuale significativa della popolazione. Nelle conclusioni del Consiglio del 14 maggio 2024 gli Stati membri e la Commissione sono invitati ad adottare misure di ampia portata per aumentare l'alfabetizzazione finanziaria nell'UE, anche al fine di consentire alle persone di prepararsi e investire per il futuro. In risposta a tale invito, il 30 settembre 2025 la Commissione ha pubblicato una strategia in materia di alfabetizzazione finanziaria che definisce iniziative volte a consentire alle persone di prendere decisioni più consapevoli per quanto riguarda la pianificazione a lungo termine, compresa la pianificazione pensionistica.
(13)Unitamente alle misure di educazione finanziaria, dovranno essere messi a disposizione strumenti di informazione efficaci per consentire alle persone di intraprendere la pianificazione finanziaria per la pensione. Molti cittadini europei non dispongono di dati e strumenti per tenere traccia dei propri diritti pensionistici, che sono sempre più frammentati tra diversi regimi e, in misura crescente, tra diversi paesi, il che rende difficile l'adozione di decisioni consapevoli in merito alla carriera, alla pensione e alle esigenze di risparmio. Sensibilizzare in merito all'impatto delle scelte professionali, come le interruzioni di carriera e il lavoro a tempo parziale, sull'età pensionabile e sui risparmi consentirebbe ai beneficiari, in particolare alle donne, di prendere decisioni informate. Un sistema nazionale di tracciamento delle pensioni, uno strumento digitale che fornisce una panoramica consolidata dei diritti maturati e, idealmente, delle prestazioni pensionistiche previste da tutte le fonti, può promuovere la trasparenza e la consapevolezza e creare fiducia nei sistemi pensionistici, consentendo in tal modo alle persone di valutare meglio l'adeguatezza futura del proprio reddito pensionistico e di prendere decisioni consapevoli. La maggior parte degli Stati membri dispone di piattaforme di informazione online apposite per i diritti pensionistici; tuttavia tali piattaforme sono spesso limitate alle pensioni pubbliche e non offrono una copertura completa delle pensioni integrative. Solo pochi Stati membri offrono attualmente un sistema di tracciamento delle pensioni contenente informazioni complete su tutti i pilastri e gli erogatori.
(14)Gli Stati membri dovrebbero mettere a disposizione della loro popolazione un sistema generale di tracciamento delle pensioni. L'obiettivo è colmare la carenza di informazioni sulle pensioni e consentire alle persone di valutare e, se necessario, migliorare l'adeguatezza del loro reddito pensionistico attuale e futuro. La consulenza tecnica dell'EIOPA comprende buone pratiche per la progettazione, la governance e l'attuazione dei sistemi nazionali di tracciamento delle pensioni. Affinché un sistema di tracciamento delle pensioni possa essere efficace, deve essere incentrato sull'utente e tenere conto delle esigenze e delle distorsioni cognitive dell'individuo medio. Ciò implica che le informazioni devono essere presentate in modo semplice e comprensibile, utilizzando un linguaggio semplice e un approccio a più livelli in cui le informazioni essenziali sono messe in evidenza all'interno di una pagina di destinazione. Agli utenti che desiderano approfondire la questione dovrebbero essere fornite anche informazioni dettagliate sulle prestazioni future. Gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire che il proprio sistema di tracciamento delle pensioni rispetti le prescrizioni dell'atto europeo sull'accessibilità (direttiva (UE) 2019/882) e della direttiva sull'accessibilità del web (direttiva (UE) 2016/2102).
(15)La Commissione europea sostiene lo sviluppo del servizio europeo di tracciamento delle pensioni (European Tracking Service, ETS), una piattaforma paneuropea destinata a fungere da polo centrale che collega i vari sistemi di tracciamento delle pensioni nazionali in tutta l'UE. L'ETS dovrebbe consentire ai lavoratori mobili di ottenere una panoramica dei propri diritti pensionistici, indipendentemente dallo Stato membro in cui sono stati maturati. Un prerequisito per un efficace tracciamento transfrontaliero delle pensioni è che il sistema nazionale di tracciamento delle pensioni sia istituito e progettato, o adattato, per essere tecnicamente interoperabile e autorizzato a condividere i dati con l'ETS.
(16)Le tendenze demografiche, l'impatto degli sviluppi tecnologici sull'occupazione e le nuove forme di lavoro pongono sfide crescenti per quanto riguarda l'adeguatezza e la sostenibilità dei sistemi pensionistici in tutta l'UE. La pensione pubblica media nell'UE in percentuale del salario lordo medio è destinata a diminuire nei prossimi decenni. Tuttavia all'interno dell'UE sussistono notevoli differenze per quanto riguarda la struttura dei sistemi pensionistici e i diritti pensionistici tra i diversi generi, fasce d'età, settori, livelli retributivi, durate e percorsi di carriera. Ciò comporta disparità in termini di adeguatezza delle pensioni tra la popolazione.
(17)Di fronte alla pressione demografica, la maggior parte degli Stati membri ha riformato i propri sistemi pensionistici, il che in molti casi può portare a tassi di sostituzione delle pensioni pubbliche inferiori. Nonostante le numerose riforme volte a migliorare la sostenibilità, in molti Stati membri i sistemi pensionistici pubblici continuano a essere sotto pressione. Nel frattempo, i regimi pensionistici aziendali o professionali e individuali svolgono un ruolo sempre più importante nell'integrare i regimi pubblici per garantire che i pensionati dispongano di un reddito pensionistico adeguato, preservando nel contempo la sostenibilità del sistema. Tuttavia le pensioni integrative continuano a essere scarsamente sviluppate in molti Stati membri e la loro copertura varia tra la popolazione a causa di una combinazione di fattori quali diverse capacità di risparmio, alfabetizzazione e trasparenza finanziarie insufficienti e mancanza di fiducia nella capacità del settore delle pensioni integrative di generare una crescita reale netta del risparmio. L'accesso alle pensioni aziendali o professionali dipende dal tipo di contratto di lavoro, dal settore di occupazione, dalle dimensioni del datore di lavoro, nonché dalla forza dei sistemi di contrattazione collettiva e del dialogo sociale a tale riguardo. Occorre adoperarsi per agevolare l'accesso alle pensioni integrative attraverso un approccio globale che tenga conto dei diversi gruppi della popolazione.
(18)Poiché la responsabilità di organizzare i sistemi pensionistici spetta agli Stati membri, la presente raccomandazione intende fornire orientamenti sull'introduzione e, ove pertinente e necessario, sulla revisione dei sistemi di tracciamento delle pensioni, dei pannelli di controllo delle pensioni e dei quadri di iscrizione automatica. L'obiettivo è accrescere la consapevolezza delle persone sul totale del proprio reddito pensionistico atteso considerando l'insieme dei pilastri pensionistici e aiutarle a prepararsi meglio al pensionamento, nonché migliorare la capacità degli Stati membri di valutare e riesaminare la sostenibilità e l'adeguatezza dei loro sistemi pensionistici, anche tenendo conto dei diversi gruppi demografici. La raccomandazione prende in considerazione le opinioni e i pareri dei portatori di interessi raccolti attraverso consultazioni e i dati sugli impatti socioeconomici dei sistemi di tracciamento delle pensioni, dei pannelli di controllo delle pensioni e dell'iscrizione automatica.
(19)In diversi Stati membri le parti sociali svolgono un ruolo fondamentale nella governance e nella definizione delle caratteristiche dei fondi pensione aziendali o professionali nonché nell'esercizio della loro autonomia e delle loro prerogative di contrattazione collettiva. Questo modello di responsabilità condivisa, fondato sul dialogo sociale, si è rivelato molto efficace nel garantire la solidità dei regimi pensionistici aziendali o professionali. È stato dimostrato che detto modello promuove la titolarità da parte dei lavoratori e dei datori di lavoro e migliora la sostenibilità, l'adeguatezza, l'efficienza e la trasparenza a lungo termine dei fondi pensionistici aziendali o professionali, nonché il loro allineamento agli interessi economici e sociali sia dei lavoratori che dei datori di lavoro. In alcuni Stati membri in cui i regimi pensionistici aziendali o professionali sono meno sviluppati i datori di lavoro versano contributi identici a quelli dei lavoratori per le pensioni individuali dei lavoratori stessi. Tali contributi confluiscono nel pacchetto retributivo dei lavoratori e servono ad aumentare il reddito pensionistico.
(20) La comunicazione al pubblico in merito alle esigenze di riforma delle pensioni e al relativo impatto può essere credibile solo se è obiettiva e basata su dati affidabili. Nel concepire riforme delle pensioni a lungo termine, è fondamentale che gli Stati membri siano in grado di basare le decisioni politiche su informazioni complete e sufficientemente lungimiranti sulle pensioni sia pubbliche che integrative. Tuttavia, sebbene la maggior parte degli Stati membri raccolga statistiche sui fondi pensione integrativi e sui loro aderenti, oltre a dati esaustivi sulle pensioni pubbliche, solo in pochi dispongono di dati e strumenti per monitorare sistematicamente l'adeguatezza e la sostenibilità complessive dei loro sistemi pensionistici multipilastro.
(21)La finalità dei pannelli di controllo delle pensioni è aiutare gli Stati membri a monitorare le variazioni in termini di copertura, adeguatezza e sostenibilità delle pensioni nei propri sistemi multipilastro e consentire loro di sostenere le riforme pensionistiche con dati accurati e affidabili. Tale panoramica completa consentirebbe agli Stati membri di concepire riforme pensionistiche e sociali globali, garantendo nel contempo l'adeguatezza e la sostenibilità di bilancio, e agevolerebbe un dibattito pubblico obiettivo sulle esigenze e sugli impatti delle riforme.
(22)Nell'elaborare tali pannelli di controllo, l'EIOPA suggerisce di utilizzare gli stessi indicatori utilizzati nelle relazioni triennali sull'invecchiamento demografico e sull'adeguatezza delle pensioni, rispettivamente, e nel monitoraggio annuale della sostenibilità del debito della Commissione europea. Tali indicatori dovrebbero essere integrati da informazioni chiave sul contributo delle pensioni aziendali o professionali e individuali in termini di adeguatezza e sostenibilità. La copertura e l'accuratezza dei dati sulle pensioni potrebbero essere migliorate nel tempo se le varie autorità nazionali coinvolte nella vigilanza degli erogatori di prodotti pensionistici raccogliessero i dati pertinenti e ne garantissero l'inserimento in una piattaforma dati centrale. I dati pertinenti riguarderebbero informazioni disaggregate sui contributi e sui diritti maturati dei pensionati attuali e futuri. Gli Stati membri potrebbero inoltre trarre vantaggio dallo scambio di buone pratiche in materia di definizione delle priorità e raccolta dei dati.
(23)Le informazioni su fattori quali attività, passività, contributi, rendimenti e commissioni, nonché sulla struttura per genere ed età dei beneficiari di pensioni integrative, aumenterebbero l'accuratezza delle proiezioni. Gli Stati membri sono incoraggiati a migliorare i dati in loro possesso sulle pensioni integrative e il relativo monitoraggio e a collaborare con la Commissione e gli altri Stati membri per creare uno strumento che fornisca una panoramica completa dell'adeguatezza e della sostenibilità attuali e future dei sistemi pensionistici. L'utilizzo delle stesse definizioni e classificazioni impiegate nella relazione sull'invecchiamento demografico e nella relazione sull'adeguatezza delle pensioni, rispettivamente, consentirebbe di paragonare i dati messi a disposizione nei pannelli di controllo delle pensioni degli Stati membri. I gruppi di lavoro che preparano tali relazioni potrebbero elaborare ulteriori definizioni, ipotesi, metodologie, orientamenti e tassonomie, se necessario, garantendo che l'onere di comunicazione sia minimo. In linea con il compito assegnato alla Commissione europea e agli Stati membri dall'Eurogruppo in formato inclusivo, la raccolta degli indicatori pensionistici nazionali all'interno di un pannello di controllo delle pensioni dell'UE consentirebbe agli Stati membri di confrontare i risultati dei loro sistemi pensionistici nazionali con quelli di altri Stati membri e di trarre ispirazione dalle buone pratiche che si traducono in un'elevata adeguatezza e sostenibilità di bilancio delle pensioni.
(24)Nonostante il previsto calo dell'adeguatezza delle pensioni in uno scenario di politiche invariate, la scarsa partecipazione ai regimi pensionistici integrativi volontari e l'importo relativamente modesto risparmiato dalle famiglie nei prodotti di risparmio e di investimento a lungo termine, rispetto al loro patrimonio finanziario risparmiato sotto forma di depositi bancari, evidenziano che gli incentivi esistenti non sono sufficientemente convincenti da spingere all'azione un cospicuo numero di persone. I programmi di iscrizione automatica possono rivelarsi utili in tal senso.
(25)Con l'iscrizione automatica le persone sono automaticamente iscritte a un regime pensionistico integrativo e hanno poi la possibilità di disiscriversi. Questo approccio si discosta da quello basato sull'adesione, che invece richiede una decisione attiva di partecipazione. Nei paesi in cui è stata attuata, l'iscrizione automatica si è dimostrata efficace nell'aumentare la partecipazione ai risparmi a fini pensionistici. È generalmente utilizzata per le pensioni aziendali o professionali, ma può essere presa in considerazione anche per altre situazioni, come ad esempio per i lavoratori autonomi.
(26)Gli Stati membri dovrebbero predisporre il quadro giuridico necessario per consentire l'iscrizione automatica. Al fine di creare un contesto favorevole, dovrebbero almeno: i) determinare la popolazione ammissibile all'iscrizione automatica; ii) decidere in merito alle finestre di disiscrizione e di reiscrizione; iii) determinare i regimi pensionistici ammissibili; e iv) elaborare un piano pensionistico predefinito. Gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire che le autorità nazionali competenti abbiano la capacità di vigilare sulle modalità di investimento e gestione dei risparmi derivanti dall'iscrizione automatica e di garantire che i costi rimangano proporzionati al rendimento offerto.
(27)I meccanismi di iscrizione automatica dovrebbero essere introdotti in modo da preservare l'integrità di regimi pensionistici nazionali pubblici o integrativi ben funzionanti. Tali meccanismi non dovrebbero andare a discapito dei partecipanti a regimi pensionistici aziendali o professionali esistenti, indebolire la partecipazione obbligatoria, laddove esistente, dei lavoratori a regimi aziendali o professionali o compromettere i meccanismi nazionali di solidarietà. Le esperienze di vari paesi hanno rivelato che determinate caratteristiche influenzano l'efficacia dell'iscrizione automatica. Per promuovere la diffusione e garantire il successo dell'iscrizione automatica, gli Stati membri sono incoraggiati a trarre insegnamenti da queste migliori pratiche e ad adattarle, se necessario, alle loro condizioni specifiche nazionali.
(28)Per migliorare l'adeguatezza delle pensioni e colmare i divari pensionistici tra i diversi gruppi di popolazione, settori occupazionali e tipi di contratto di lavoro, la popolazione ammissibile all'iscrizione automatica dovrebbe essere quanto più ampia possibile.
(29)L'esperienza passata ha dimostrato che l'iscrizione automatica è più efficace nell'aumentare la partecipazione alle pensioni integrative se la sua attuazione concede tempo sufficiente per la diffusione delle informazioni, un'ampia consultazione delle parti sociali e dei portatori di interessi, come gli intermediari finanziari, e per concepire campagne di comunicazione efficaci per informare il pubblico. Le sinergie con i sistemi di tracciamento delle pensioni e i programmi di educazione e sensibilizzazione finanziaria potrebbero migliorare la comprensione dei potenziali aderenti. Per garantire esperienze di apprendimento e ridurre l'onere di adeguamento, gli Stati membri potrebbero prendere in considerazione l'introduzione graduale dell'iscrizione automatica, ad esempio rivolgendosi progressivamente a tipi specifici di datori di lavoro e persone ammissibili o consentendo un aumento delle aliquote contributive nel corso del tempo. Partire da un'aliquota contributiva relativamente bassa, che aumenta gradualmente nel tempo fino al livello necessario per raggiungere l'obiettivo di adeguatezza delle pensioni, potrebbe anche contribuire a creare accettazione e a limitare il numero di disiscrizioni, in particolare nelle fasi iniziali dell'attuazione.
(30)I datori di lavoro che intendono avviare l'iscrizione automatica o sono obbligati a farlo, in particolare quelli relativamente più piccoli, possono incontrare difficoltà amministrative e operative nell'iscrivere i lavoratori ai regimi pensionistici integrativi esistenti o nell'istituire i propri regimi pensionistici aziendali o professionali. Gli Stati membri dovrebbero pertanto prendere in considerazione la possibilità di fornire ai datori di lavoro un sostegno amministrativo, se del caso in cooperazione con le parti sociali.
(31)Per i lavoratori, la partecipazione alle pensioni integrative può comportare una riduzione del reddito disponibile attuale, in cambio di un reddito più elevato al momento del pensionamento. Ciò può risultare oneroso, in particolare per i lavoratori a basso salario e i lavoratori più giovani, causando potenzialmente un maggior numero di disiscrizioni e tassi di partecipazione più bassi tra questi gruppi. Gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione incentivi fiscali mirati, o sovvenzioni, che rendano economicamente accessibile per tali gruppi partecipare ai regimi di iscrizione automatica e rimanervi. Per essere efficaci, tali incentivi devono essere sostenuti da una comunicazione trasparente e da procedure chiare e semplici. Gli Stati membri potrebbero inoltre prendere in considerazione, più in generale, l'introduzione di incentivi fiscali per incoraggiare un'ampia diffusione delle pensioni integrative, in particolare per i gruppi summenzionati. Sono inoltre fortemente incoraggiati a concepire eventuali incentivi fiscali in modo giudizioso ed efficace sotto il profilo dei costi, tenendo conto delle implicazioni di bilancio e dell'impatto su altri strumenti quali i conti di risparmio e di investimento. Qualora decidano di offrire agevolazioni fiscali e di altro tipo per incoraggiare la diffusione di prodotti pensionistici integrativi, gli Stati membri pubblicano informazioni dettagliate circa l'impatto sulle entrate del minor gettito dovuto alle spese fiscali conformemente ai loro obblighi di informazione a norma dell'articolo 14 della direttiva 2011/85/UE del Consiglio, modificata dalla direttiva (UE) 2024/1265 del Consiglio.
(32)La struttura del mercato del lavoro varia notevolmente sia all'interno degli Stati membri che tra di essi. I contratti a tempo pieno e a tempo indeterminato coesistono con i contratti atipici e con il lavoro autonomo. Il reddito delle persone appartenenti alle ultime due categorie occupazionali può variare nel tempo e può essere soggetto a frequenti interruzioni, il che significa che tali categorie potrebbero non essere adatte al versamento regolare di contributi a un regime pensionistico. Per garantire che tutte le persone abbiano la possibilità di integrare le loro pensioni obbligatorie e possano beneficiare di meccanismi di iscrizione automatica, gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di concedere a queste due categorie un trattamento speciale o modalità su misura, ad esempio una maggiore flessibilità in merito alla frequenza e all'importo dei loro contributi ai regimi pensionistici integrativi.
(33)Non tutti i gruppi di popolazione potrebbero ritenere conveniente o economicamente accessibile impegnarsi a versare determinati contributi alle pensioni integrative; in tal caso potrebbero beneficiare di finestre di disiscrizione e di reiscrizione. Ciò darebbe loro la possibilità di uscire dai programmi di iscrizione automatica e di aderirvi nuovamente in una fase successiva. Questa opzione aumenterebbe la fiducia nel sistema e la sua accettazione. Gli Stati membri potrebbero decidere in merito alla frequenza di tali finestre al fine di bilanciare l'obiettivo di massimizzare la partecipazione e la stabilità del sistema con quello di offrire alle persone la possibilità di scegliere. Si raccomanda agli Stati membri di definire criteri chiari per l'ammissibilità e possibilità ben concepite di disiscrizione e di reiscrizione.
(34)Alcune persone potrebbero non disporre delle informazioni e delle competenze finanziarie necessarie per prendere decisioni in materia di investimenti a lungo termine. Inoltre potrebbero avere difficoltà a scegliere tra diverse opzioni di profilo di investimento, ciascuna delle quali fornisce una diversa combinazione di rendimento atteso e rischio. Per evitare di sopraffare le persone con opzioni di scelta eccessivamente numerose e complesse nel processo di iscrizione automatica, gli Stati membri dovrebbero offrire soluzioni predefinite e un numero limitato di opzioni per elementi quali le aliquote contributive, i piani o i prodotti di investimento ammissibili, le strategie di investimento e le modalità di versamento delle prestazioni pensionistiche, garantendo nel contempo il conseguimento di un reddito pensionistico adeguato e degli obiettivi di adeguatezza delle pensioni, in quanto l'esperienza dimostra che la maggior parte dei lavoratori iscritti automaticamente tende ad accettare e ad attenersi alle offerte predefinite.
(35)In particolare, dovendo scegliere tra diversi profili di investimento, data l'importanza del reddito pensionistico per la protezione sociale, molte persone tenderanno a scegliere profili di investimento conservativi, spesso con una qualche forma di protezione del capitale. Tuttavia, a seconda del modo in cui è concepita, tale protezione del capitale può essere costosa e limitare il potenziale rialzo del valore dei risparmi a fini pensionistici su lunghi periodi di investimento. Le strategie di investimento basate sul ciclo di vita, che modificano l'allocazione da investimenti più rischiosi a investimenti più prudenti man mano che i partecipanti si avvicinano al pensionamento, offrono un potenziale di rialzo, pur presentando un'attenuazione del rischio incorporata, e possono soddisfare le esigenze della maggior parte dei partecipanti. Si raccomanda agli Stati membri di considerare tali strategie di investimento come l'opzione preferenziale per i piani predefiniti. Tuttavia ai partecipanti dovrebbe essere data anche la possibilità di scegliere altre opzioni o di passare a strategie di investimento diverse nel corso della loro carriera.
(36)Al fine di migliorare l'adeguatezza delle pensioni e tenendo conto dei diversi momenti nella carriera o nella vita di una persona in cui questa può essere iscritta o aver riaderito a regimi pensionistici integrativi, alle persone dovrebbe essere data la possibilità di integrare i contributi minimi con versamenti volontari.
(37)Il panorama dei prodotti pensionistici integrativi e di altri risparmi pensionistici varia notevolmente all'interno dell'UE e si estende al di là dei regimi pensionistici aziendali o professionali gestiti dagli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) che sono regolamentati a livello dell'UE. In diversi Stati membri i piani pensionistici aziendali assumono anche la forma di prodotti assicurativi e prodotti pensionistici individuali e in alcuni Stati membri il prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) è stato utilizzato da alcune imprese transfrontaliere per fornire un piano pensionistico ai loro lavoratori. Tutti questi regimi comportano contributi condivisi tra datori di lavoro e lavoratori. Gli Stati membri dovrebbero garantire che qualsiasi soluzione scelta come ammissibile all'iscrizione automatica possa generare benefici a lungo termine per i risparmiatori. A tal fine è consigliabile che gli Stati membri selezionino i prodotti pensionistici ammissibili all'iscrizione automatica in base al loro potenziale di conseguire gli obiettivi strategici auspicati, se del caso in consultazione con le parti sociali e gli erogatori interessati. Inoltre, quando concedono incentivi e/o sovvenzioni fiscali ai datori di lavoro e ai lavoratori, gli Stati membri dovrebbero concedere gli stessi incentivi e sovvenzioni fiscali per qualsiasi prodotto comparabile. Gli Stati membri dovrebbero eliminare gli ostacoli fiscali e altri ostacoli nazionali al fine di agevolare gli investimenti e l'operatività transfrontalieri dei fondi pensione, promuovendo in tal modo una maggiore integrazione del mercato pensionistico dell'UE, al fine di rispecchiare meglio la dimensione del mercato unico.
(38)Per massimizzare la copertura, i piani predefiniti dovrebbero essere aperti a tutti i lavoratori subordinati e autonomi, compresi quelli che lavorano in settori o categorie economici non coperti da regimi pensionistici aziendali o professionali istituiti nel quadro di accordi tra le parti sociali. I lavoratori possono cambiare lavoro nel corso della loro carriera, spostandosi da un settore economico all'altro o a livello transfrontaliero, oppure lavorare nell'ambito di diversi tipi di contratti che potrebbero non essere coperti da un piano pensionistico integrativo. Gli Stati membri dovrebbero valutare se tali persone debbano continuare a contribuire al piano pensionistico al quale erano precedentemente iscritte o se debbano iscriversi a un piano pensionistico predefinito o a qualsiasi altro prodotto pensionistico ammissibile di loro scelta. In quest'ultimo caso gli Stati membri dovrebbero valutare se i lavoratori debbano avere il diritto di trasferire i diritti pensionistici al nuovo regime e, in caso affermativo, a quali condizioni.
(39)Gli Stati membri dovrebbero valutare periodicamente il funzionamento del quadro di iscrizione automatica e istituire un meccanismo di vigilanza adeguato per i prodotti o gli strumenti ammissibili e i relativi erogatori. Le autorità di vigilanza dovrebbero avere la capacità di monitorare i risultati dei pertinenti strumenti di risparmio pensionistico e il potere di intervenire ove necessario e in una fase precoce per garantire che i regimi pensionistici integrativi siano efficaci nel migliorare il reddito pensionistico e che i diritti dei partecipanti siano preservati nel tempo. Una vigilanza efficace può aumentare la fiducia nel sistema e ridurre le disiscrizioni.
(40)In alcuni paesi è stato reso obbligatorio per i datori di lavoro iscrivere automaticamente i loro lavoratori. Alcuni paesi che hanno introdotto questa misura hanno istituito un ente pubblico responsabile della gestione dei risparmi a fini pensionistici e che svolge un ruolo nell'investimento di tali risparmi. Tali misure hanno il potenziale di stimolare in modo significativo la partecipazione. Gli Stati membri dovrebbero valutare se soddisfano le condizioni necessarie per attuare efficacemente tali misure.
(41)La presente raccomandazione lascia impregiudicate le competenze degli Stati membri in materia di organizzazione e progettazione dei rispettivi sistemi pensionistici nazionali. La presente raccomandazione non limita l'autonomia delle parti sociali ove esse siano responsabili dell'istituzione e della gestione dei regimi pensionistici. La presente raccomandazione non dovrebbe pertanto incidere sul diritto sociale e del lavoro nazionale per quanto riguarda l'organizzazione dei sistemi pensionistici e dei sistemi di contrattazione collettiva,
HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:
Articolo 1
Oggetto
(1)La presente raccomandazione riguarda il potenziamento dei sistemi pensionistici attraverso l'elaborazione di sistemi di tracciamento delle pensioni per le persone e di pannelli di controllo delle pensioni e l'attuazione dell'iscrizione automatica ai regimi pensionistici integrativi. Prevede misure tese ad aiutare, da un lato, le persone a prendere decisioni informate sulla pianificazione del reddito pensionistico e, dall'altro, gli Stati membri a prendere decisioni informate sull'adeguatezza e la sostenibilità delle pensioni. Stabilisce inoltre misure volte a migliorare l'adeguatezza e la sostenibilità delle pensioni attraverso una maggiore partecipazione ai regimi pensionistici integrativi.
(2)La presente raccomandazione non pregiudica il diritto degli Stati membri di determinare i principi fondamentali dei rispettivi sistemi di protezione sociale, compresi i sistemi pensionistici, e le diverse forme di prassi nazionali nell'ambito dei rapporti di lavoro e del dialogo sociale.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente raccomandazione si applicano le definizioni seguenti:
(1)Le pensioni obbligatorie sono regimi pensionistici basati sulla legislazione e gestiti dalle amministrazioni pubbliche.
(2)Per pensioni integrative si intendono i regimi pensionistici aziendali o professionali e individuali, che in genere forniscono redditi pensionistici aggiuntivi rispetto alle pensioni obbligatorie.
(3)Le pensioni aziendali o professionali sono regimi pensionistici collettivi legati a un rapporto di lavoro, generalmente basati su accordi contrattuali tra datori di lavoro e dipendenti, o connessi a un'attività professionale.
(4)I piani pensionistici individuali sono strumenti di risparmio pensionistico generalmente basati su un contratto concluso tra il singolo risparmiatore e un fornitore di servizi finanziari con l'esplicito obiettivo di fornire un reddito durante la pensione.
(5)I sistemi di tracciamento delle pensioni sono strumenti digitali, solitamente portali web o applicazioni mobili affidabili, che forniscono alle persone una panoramica dei diritti pensionistici maturati e proiezioni delle prestazioni future nei diversi regimi pensionistici cui aderiscono o di cui sono beneficiarie.
(6)Il pannello di controllo delle pensioni fornisce agli Stati membri una panoramica completa dei rispettivi sistemi pensionistici, con indicatori sui diritti pensionistici attuali e futuri a livello aggregato dello Stato membro e per tutte le fonti di reddito pensionistico, in particolare le pensioni obbligatorie, aziendali o professionali e individuali, per consentire agli Stati membri di individuare le lacune in termini di adeguatezza e sostenibilità delle pensioni.
(7)Per iscrizione automatica si intende l'iscrizione automatica delle persone a piani pensionistici integrativi, con la possibilità di disiscriversi entro termini definiti.
(8)L'adeguatezza delle pensioni è misurata in funzione degli obiettivi che i sistemi pensionistici i) proteggano gli anziani dalla povertà; ii) mantengano i livelli di reddito anche durante la pensione, iii) consentano alle persone di trascorrere una parte ragionevole della loro vita in pensione. Le pensioni integrative contribuiscono principalmente al secondo obiettivo, ossia il mantenimento del reddito.
Articolo 3
Adeguamento alle condizioni nazionali
Fatte salve le prassi vigenti nell'ambito dei rapporti di lavoro e del dialogo sociale o le competenze degli Stati membri di organizzare e concepire i sistemi pensionistici nazionali, nell'attuare le azioni delineate nella presente raccomandazione si raccomanda agli Stati membri di coinvolgere e consultare, se del caso, le parti sociali e i portatori di interessi, quali gli erogatori di trattamenti pensionistici e le organizzazioni che rappresentano i beneficiari, secondo la prassi nazionale consolidata e la struttura del sistema pensionistico nazionale. Gli Stati membri sono inoltre incoraggiati a trarre insegnamento dalle buone pratiche applicate in altri Stati membri e ad adeguare tali pratiche, se necessario, alle condizioni nazionali.
CAPO I
Strumenti di monitoraggio delle pensioni
Sezione I
Tracciamento delle pensioni
Articolo 4
Istituzione di un sistema generale di tracciamento delle pensioni
(1)La Commissione europea raccomanda agli Stati membri di istituire un sistema di tracciamento delle pensioni. Il sistema di tracciamento delle pensioni dovrebbe costituire un servizio unico a livello nazionale, essere accessibile gratuitamente a tutti e offrire agli utenti una panoramica dei diritti pensionistici maturati nei diversi regimi in cui sono o sono stati iscritti. Dovrebbe contemplare le pensioni obbligatorie, i regimi pensionistici aziendali o professionali e i prodotti pensionistici individuali, a seconda dei casi, come anche la possibilità di ampliare gradualmente il suo ambito di applicazione laddove necessario. Inoltre, per rendere le persone più autonome nella pianificazione finanziaria, il servizio dovrebbe offrire loro proiezioni sui potenziali redditi pensionistici cui avrebbero diritto in futuro considerando l'insieme dei regimi pensionistici cui sono iscritti.
(2)L'interfaccia del sistema di tracciamento delle pensioni dovrebbe essere facilmente fruibile. Dovrebbe tenere conto delle esigenze delle diverse fasce d'età e fornire informazioni chiare e comprensibili adattate alle esigenze dell'utente medio. Gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione l'uso di un'interfaccia a più livelli, che visualizzi tanto le informazioni più rilevanti sui diritti pensionistici quanto semplici proiezioni delle prestazioni future, e che preveda la possibilità di ottenere su richiesta informazioni più dettagliate. Le informazioni più dettagliate potrebbero includere, ad esempio, diversi scenari di proiezione basati su ipotesi di carriera. Gli Stati membri dovrebbero anche effettuare test periodici sugli utenti per ottimizzarne l'esperienza.
(3)Gli Stati membri dovrebbero tenere conto dei diversi livelli di competenze digitali tra i vari gruppi di popolazione. Ove necessario, dovrebbero fornire informazioni complementari mediante canali non digitali ed erogare servizi in presenza, in modo da garantire l'accesso alle informazioni essenziali sulle pensioni per coloro che non si servono di strumenti digitali, tra cui le persone con disabilità cui si applicano determinati requisiti di accessibilità. Ciò potrebbe avvenire, ad esempio, mediante assistenza telefonica, a mezzo posta o tramite appuntamento fisico.
Articolo 5
Governance e finanziamenti
(1)Gli Stati membri dovrebbero istituire per il sistema di tracciamento delle pensioni una struttura di governance chiara imperniata sui principi del funzionamento senza scopo di lucro, dell'indipendenza, della credibilità e della trasparenza, che si potrebbe realizzare, ad esempio, attraverso un ente pubblico o nell'ambito di un partenariato pubblico-privato.
(2)Gli Stati membri, in collaborazione con il settore pensionistico o i portatori di interessi pertinenti o gli erogatori di trattamenti pensionistici, a seconda dei casi, dovrebbero garantire finanziamenti sostenibili per l'istituzione e la continuità operativa del sistema di tracciamento delle pensioni.
Articolo 6
Sicurezza e interoperabilità dei dati
(1)Gli Stati membri dovrebbero determinare il modello di scambio dei dati da adoperare per il rispettivo sistema nazionale di tracciamento delle pensioni. Dovrebbero istituire un quadro obbligatorio e completo di sicurezza e tutela della vita privata che offra un metodo di identificazione digitale sicuro, univoco e di facile utilizzo per l'autenticazione degli utenti e assicurare un elevato livello di protezione dei dati personali dei cittadini.
(2)Nel progettare il sistema nazionale di tracciamento delle pensioni, gli Stati membri dovrebbero assicurare che la loro infrastruttura tecnica e il loro quadro giuridico, anche per la condivisione dei dati, siano compatibili con un futuro collegamento al servizio europeo di tracciamento delle pensioni, in modo da sostenere nell'UE la mobilità transfrontaliera dei lavoratori e lo scambio transfrontaliero di dati/informazioni personali sulle pensioni. A tal fine gli Stati membri dovrebbero avvalersi delle migliori prassi e dell'esperienza degli attuali membri del servizio europeo di monitoraggio delle pensioni.
Sezione II
Pannelli di controllo delle pensioni
Articolo 7
Istituzione di pannelli generali di controllo delle pensioni
(1)Si raccomanda agli Stati membri di istituire pannelli generali di controllo delle pensioni a livello nazionale per monitorare sistematicamente nel tempo l'adeguatezza e la sostenibilità complessive dei loro sistemi pensionistici multipilastro come pure i divari pensionistici. A tal fine dovrebbero raccogliere e mettere a disposizione del pubblico dati aggregati sul contributo che le pensioni pubbliche e integrative apportano all'adeguatezza del reddito pensionistico e alla sostenibilità del loro sistema pensionistico.
(2)Si raccomanda agli Stati membri di avvalersi dei dati già comunicati agli enti pubblici, come le informazioni che i fondi pensione trasmettono su base periodica alle autorità di vigilanza o agli istituti statistici, di valorizzare le sinergie con i sistemi di tracciamento delle pensioni e di applicare la proporzionalità nella selezione dei dati al fine di colmare le lacune informative e migliorare l'accuratezza.
(3)Nel raccogliere le informazioni pertinenti, gli Stati membri dovrebbero provvedere a che siano preservate la riservatezza dei dati di vigilanza e la protezione dei dati personali dei partecipanti ai regimi pensionistici integrativi.
(4)Gli Stati membri sono incoraggiati a scambiare pratiche con altri Stati membri e con la Commissione europea per individuare i canali e le modalità pertinenti per ottenere informazioni senza creare inutili oneri di comunicazione.
Articolo 8
Indicatori del pannello di controllo
(1)Si raccomanda agli Stati membri di raccogliere informazioni circa il numero di aderenti ai regimi pensionistici integrativi, i rispettivi contributi e diritti maturati ripartiti per regimi/prodotti a contribuzione definita e a prestazione definita, le passività e le attività connesse ai regimi pensionistici, i rendimenti sugli investimenti, i costi e gli oneri, i contributi e le prestazioni per l'aggregato di tali strumenti, come pure per tipo di pensione.
(2)Si raccomanda agli Stati membri di individuare statistiche pensionistiche pertinenti che possano contribuire a monitorare i rischi di povertà tra i gruppi demografici, le variazioni nella distribuzione del reddito tra fasce di età e categorie di genere, le variazioni dell'età pensionabile effettiva tra fasce di reddito e i costi di bilancio derivanti dagli incentivi fiscali e dalle sovvenzioni sulle pensioni.
(3)Per orientare la valutazione e il riesame dei quadri vigenti e delle eventuali misure previste, gli Stati membri sono invitati a elaborare proiezioni dei parametri di adeguatezza e di sostenibilità delle pensioni su un periodo di tempo futuro ragionevole.
Articolo 9
Scambio di dati con la Commissione europea
(1)Si raccomanda agli Stati membri di comunicare alla Commissione europea le statistiche sulle pensioni in forma aggregata. Essi sono incoraggiati a collaborare con la Commissione europea alla definizione di metodologie comuni, onde garantire la comparabilità dei dati aggregati.
(2)La Commissione europea raccomanda a tutti gli Stati membri di fornire, avvalendosi di definizioni, metodologie e ipotesi economiche concordate, proiezioni dei contributi e delle spese per le pensioni aziendali o professionali e individuali private ai fini della relazione sull'invecchiamento demografico, a cura della Commissione europea e del comitato di politica economica, come pure dati sul contributo che le pensioni aziendali o professionali e individuali apportano ai redditi pensionistici ai fini della relazione sull'adeguatezza della protezione sociale in età avanzata, a cura della Commissione europea e del comitato per la protezione sociale.
CAPO II
Iscrizione automatica
Articolo 10
Consentire l'iscrizione automatica
(1)Gli Stati membri dovrebbero consentire e promuovere l'introduzione dell'iscrizione automatica ai regimi pensionistici integrativi, in funzione delle circostanze nazionali, nel rispetto del ruolo e dell'autonomia delle parti sociali.
(2)L'iscrizione automatica dovrebbe essere introdotta in modo da preservare l'integrità e il buon funzionamento dei regimi pensionistici pubblici o integrativi. Non dovrebbe creare svantaggi per i partecipanti ai regimi pensionistici esistenti aziendali o professionali, indebolire la partecipazione obbligatoria, ove prevista, dei lavoratori ai regimi aziendali o professionali né compromettere i meccanismi nazionali di solidarietà.
(3)Eventuali misure abilitanti, come la creazione di una base giuridica nel diritto nazionale, dovrebbero accompagnarsi a misure che determinino chi è ammissibile all'iscrizione, chi può avviarla e quale tipo di fondo pensione o prodotto pensionistico è possibile utilizzare, come i regimi aziendali o professionali esistenti e, a determinate condizioni, quelli nuovi, i prodotti pensionistici individuali disponibili e i prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP).
(4)Gli Stati membri dovrebbero altresì introdurre garanzie atte ad assicurare che i regimi pensionistici integrativi abbiano il potenziale di generare – e che effettivamente generino – benefici a lungo termine per i risparmiatori. A tal fine dovrebbero sottoporre a vigilanza i soggetti o gli erogatori di prodotti pensionistici e dotare le autorità di vigilanza della capacità e dei poteri necessari per monitorare l'efficacia in termini di costi dei pertinenti regimi pensionistici integrativi, intervenendo ove necessario per assicurare che offrano un buon rapporto costi-benefici.
Articolo 11
Utilizzo di buone pratiche per l'iscrizione automatica
(1)Si raccomanda agli Stati membri di utilizzare buone pratiche nella fase di introduzione. Le buone pratiche comprendono ampie consultazioni con le parti sociali e i portatori di interessi, campagne di informazione efficaci e misure per la continuità della trasparenza. Gli Stati membri possono anche considerare di introdurre gradualmente e in fasi successive l'iscrizione automatica, ad esempio scegliendo via via tipi specifici di datori di lavoro e persone ammissibili o iniziando con aliquote contributive più basse che aumenterebbero in un secondo momento, in modo da consentire alle persone di costituire un contributo significativo al proprio reddito pensionistico senza minare l'accessibilità economica all'iscrizione.
(2)Si raccomanda agli Stati membri di concepire in modo adeguato opzioni di disiscrizione e reiscrizione, ad una frequenza stabilita in modo da bilanciare l'obiettivo di massimizzare la partecipazione e la stabilità del sistema con quello di offrire margine di scelta ai cittadini.
(3)Per evitare di sopraffare gli utenti con opzioni di scelta numerose e complesse nel processo di iscrizione automatica, come buona pratica gli Stati membri dovrebbero fornire un numero di opzioni limitato per elementi quali l'aliquota contributiva, i piani o i prodotti di investimento ammissibili, le strategie di investimento e le modalità di versamento delle prestazioni pensionistiche. Gli aderenti e, se del caso, i datori di lavoro dovrebbero essere autorizzati a integrare i contributi minimi con contributi aggiuntivi. Le opzioni sulle strategie di investimento dovrebbero tenere conto dei diversi atteggiamenti nei confronti del rischio, in modo che le persone non si disiscrivano perché ritengono l'opzione predefinita troppo rischiosa o troppo prudente e che le persone disposte ad accettare determinati rischi possano avere la possibilità di iscriversi. Si potrebbero promuovere strategie basate sul ciclo di vita come buona pratica per far fronte al cambiamento di esposizione al rischio durante la fase di accumulo. Le modalità di versamento delle prestazioni pensionistiche dovrebbero idealmente includere opzioni che consentano ai risparmiatori di decidere se ricevere una rendita vitalizia o un pagamento una tantum dei fondi maturati, o ancora una combinazione di entrambi, senza incidere sulle disposizioni nazionali vigenti.
(4)Gli Stati membri dovrebbero garantire una serie di opzioni predefinite da applicare laddove i partecipanti non siano in grado o non siano disposti a compiere una scelta. Le opzioni predefinite dovrebbero essere chiare e concepite in modo da assicurare una stabilità e un'idoneità a lungo termine per il gruppo più numeroso di partecipanti, garantendo nel contempo un reddito pensionistico adeguato al loro futuro. Gli Stati membri potrebbero prendere in considerazione la promozione di strategie basate sul ciclo di vita quale opzione predefinita per la ripartizione delle attività.
(5)Gli Stati membri sono invitati a garantire che l'accesso all'iscrizione automatica sia ampio e inclusivo. L'iscrizione automatica dovrebbe essere adatta a diversi modelli di carriera, comportare un trattamento equo delle interruzioni di carriera, così da offrire pari opportunità tra uomini e donne, e andare a vantaggio delle persone nelle diverse fasi del loro percorso professionale. Gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione l'adozione di buone pratiche quali sovvenzioni forfettarie a sostegno dell'accessibilità economica per le persone a basso reddito, incentivi fiscali per favorire un'ampia diffusione, crediti pensionistici per i prestatori di assistenza, in modo da contribuire a colmare il divario pensionistico di genere, opzioni per integrare i contributi, flessibilità sui livelli contributivi o interruzioni per le persone con contratti di lavoro atipici e per i prestatori di assistenza, come pure condizioni adeguate per il riscatto anticipato in caso di esigenze individuali.
Articolo 12
Disposizioni specifiche per l'iscrizione automatica in un contesto di lavoro subordinato
(1)Si raccomanda agli Stati membri di stabilire criteri di ammissibilità dei lavoratori che garantiscano un'ampia copertura e un avvio precoce, sostenendo nel contempo l'accessibilità economica.
(2)Si raccomanda agli Stati membri di introdurre incentivi per i datori di lavoro e un sostegno amministrativo nella fase di attuazione al fine di agevolare l'iscrizione dei lavoratori.
(3)Gli Stati membri dovrebbero introdurre norme sulla trasferibilità dei diritti pensionistici dei lavoratori che hanno optato per l'iscrizione automatica, in modo che questi ultimi possano continuare a beneficiare della loro partecipazione anche in caso di cambiamento o di interruzione delle proprie carriere. Gli Stati membri dovrebbero evitare situazioni in cui ciascun cambiamento di occupazione richieda l'iscrizione a un ulteriore regime, in quanto ciò si tradurrebbe in una frammentazione dei diritti pensionistici. A tal fine, occorrerebbe consentire ai lavoratori di continuare a versare contributi nell'ambito dei regimi cui erano precedentemente iscritti o concedere loro la possibilità di trasferire i diritti maturati a un nuovo regime aziendale o professionale.
(4)Gli Stati membri dovrebbero offrire ai lavoratori autonomi e alle persone con contratti di lavoro atipici la possibilità di aderire ai regimi esistenti aperti ai lavoratori con contratti standard o prevedere la possibilità di istituire regimi distinti adattati alle loro esigenze specifiche. Tali possibilità dovrebbero essere previste già nella fase di concepimento dell'iscrizione automatica e dovrebbero accordare maggiore flessibilità ai lavoratori autonomi e alle persone con contratti di lavoro atipici rispetto a quelle con contratti di lavoro standard.
(5)Gli Stati membri dovrebbero esaminare modalità per gestire i rispettivi sistemi di iscrizione automatica, sia attraverso un ente pubblico che offra un sostegno amministrativo o organizzativo centralizzato, che attraverso un modello maggiormente decentrato con cui le parti sociali, le associazioni professionali o gli erogatori privati adattino i regimi pensionistici alle esigenze dei partecipanti.
(6)Gli Stati membri sono altresì invitati a valutare se l'obbligo per i datori di lavoro di iscrivere i propri dipendenti sia adatto al contesto nazionale.
Articolo 13
Incentivi fiscali e di altro tipo
(1)Gli Stati membri sono incoraggiati a introdurre incentivi fiscali e di altro tipo per incoraggiare la diffusione di prodotti pensionistici integrativi, tenendo debitamente conto delle loro implicazioni di bilancio. Tali incentivi fiscali dovrebbero essere concepiti in modo da non andare a svantaggio delle persone iscritte ai regimi pensionistici aziendali o professionali e individuali esistenti, compresi i regimi sponsorizzati dalle parti sociali.
(2)Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché le persone continuino a beneficiare degli incentivi fiscali offerti per incoraggiare la diffusione di prodotti pensionistici integrativi anche a seguito di un cambio di lavoro o di residenza a livello transfrontaliero.
(3)Tali incentivi fiscali potrebbero:
(a)consentire alle persone di dedurre dal proprio reddito imponibile il contributo versato per un prodotto pensionistico ammissibile fino a un massimale annuo deducibile;
(b)consentire ai datori di lavoro di dedurre dal proprio reddito imponibile i contributi versati a prodotti pensionistici ammissibili per i propri dipendenti, fino a un massimale annuo deducibile.
(4)Gli Stati membri dovrebbero applicare lo stesso trattamento fiscale per tutti i prodotti pensionistici integrativi che ritengano ammissibili all'iscrizione automatica.
CAPO III
Disposizioni generali
Articolo 14
Monitoraggio e relazioni
(1)Gli Stati membri sono incoraggiati a scambiare esperienze e migliori pratiche sulle azioni di cui alla presente raccomandazione. Le discussioni potrebbero vertere, ad esempio, sugli aspetti seguenti: sfide comuni; esperienze nell'introduzione dell'iscrizione automatica; modi per assicurare un approccio coordinato al futuro collegamento dei sistemi nazionali di tracciamento delle pensioni al servizio europeo di tracciamento delle pensioni; e modi per lavorare al meglio alla presentazione di dati completi su tutti i pilastri pensionistici ai fini di una panoramica comparabile dell'adeguatezza e della sostenibilità delle pensioni a livello dell'UE.
(2)Gli Stati membri sono incoraggiati a valutare periodicamente l'efficacia delle misure di cui alla presente raccomandazione nell'aumentare la partecipazione ai regimi pensionistici integrativi e la trasparenza delle pensioni.
(3)Gli Stati membri sono incoraggiati a riferire periodicamente in merito alle misure adottate per attuare la presente raccomandazione attraverso i processi di monitoraggio concernenti l'Unione del risparmio e degli investimenti, il quadro dell'Eurogruppo per il monitoraggio delle riforme nazionali e lo scambio di migliori pratiche, il semestre europeo e il pilastro europeo dei diritti sociali.
(4)La Commissione europea monitorerà l'attuazione anche nell'ambito della revisione intermedia della strategia dell'Unione del risparmio e degli investimenti, che sarà pubblicata nel 2027.
Articolo 15
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione.
Fatto a Bruxelles, il 20.11.2025
Per la Commissione
Maria Luís Albuquerque
Membro della Commissione