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Document 32024D0649

Decisione (UE) 2024/649 del Consiglio, del 15 novembre 2023, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito della decima sessione della conferenza delle parti della Convenzione quadro dell’OMS per la lotta al tabagismo

GU L, 2024/649, 19.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/649/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/649/oj

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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2024/649

19.2.2024

DECISIONE (UE) 2024/649 DEL CONSIGLIO

del 15 novembre 2023

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito della decima sessione della conferenza delle parti della Convenzione quadro dell’OMS per la lotta al tabagismo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 114 e 168, paragrafo 5, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

La convenzione quadro dell’OMS per la lotta contro il tabagismo («FCTC dell'OMS») (1), negoziata sotto l’egida dell'Organizzazione mondiale della sanità, è stata conclusa dall'Unione a norma della decisione 2004/513/CE del Consiglio (2) ed è entrata in vigore il 27 febbraio 2005.

(2)

A norma dell'articolo 23, paragrafo 5, dell'FCTC dell'OMS, la conferenza delle parti ("COP") deve adottare le decisioni necessarie a promuovere l'attuazione efficace dell'FCTC dell'OMS.

(3)

L'obiettivo della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) è il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati al fine di garantire, tra l'altro, che l'Unione adempia gli obblighi previsti dall'FCTC dell'OMS. L'obiettivo della direttiva 2003/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) è il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla pubblicità a favore dei prodotti del tabacco e alla loro promozione.

(4)

Si prevede che nel corso della sua decima sessione la COP adotti determinati atti che possono avere effetti giuridici, tra cui un atto tale da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa dell'Unione relativa alla lotta al tabagismo. In particolare, la decisione prevista relativa alla pubblicità, alla promozione e alla sponsorizzazione del tabacco, compresa l'adozione di linee guida specifiche supplementari per l'attuazione dell'articolo 13 della FCTC dell'OMS e la decisione prevista relativa a eventuali modifiche del regolamento interno della COP tra cui la modifica della procedura di nomina del capo del segretariato della FCTC dell'OMS, costituiscono atti che possono avere effetti giuridici o incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dall'Unione.

(5)

È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito della decima sessione della COP riguardo a tali atti. Alcune parti di tale posizione riguardano settori nei quali l'Unione dispone della competenza concorrente con i suoi Stati membri. A tale riguardo, la presente decisione non dovrebbe essere intesa come volta a modificare la ripartizione delle competenze tra l'Unione e i suoi Stati membri.

(6)

Conformemente alla posizione espressa in occasione dell'ottava sessione della COP, l'Unione dovrebbe sostenere l'adozione della proposta di nuove linee guida per l'attuazione dell'articolo 13 della FCTC dell'OMS sulla pubblicità, la promozione e la sponsorizzazione del tabacco e sulla sua rappresentazione nei media di intrattenimento, in linea con l'obiettivo generale dell'Unione di ridurre il consumo dei prodotti del tabacco e a base di nicotina.

(7)

Al fine di consentire una preparazione e una rappresentazione adeguate delle posizioni dell'Unione nelle sessioni della COP, l'Unione dovrebbe proporre un emendamento al regolamento interno della COP che richiede al segretariato della FCTC dell'OMS di trasmettere i documenti ufficiali della conferenza almeno 120 giorni prima di ogni COP.

(8)

Per semplificare i lavori della COP e consentire l'organizzazione di sessioni virtuali della COP, nonché per prevedere la possibilità di designare un responsabile del segretariato della FCTC dell'OMS facente funzione, l'Unione dovrebbe sostenere gli emendamenti al regolamento interno della COP proposti a tal fine.

(9)

L'Unione dovrebbe sostenere inoltre il miglioramento del processo di selezione e di nomina del responsabile del segretariato della FCTC dell'OMS, in particolare semplificando la procedura per il rinnovo unico del mandato, rispettando nel contempo i criteri oggettivi di prestazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito della decima sessione della conferenza delle parti (COP) della convenzione quadro dell'OMS per la lotta al tabagismo (FCTC dell'OMS) figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Alla luce dell'andamento della decima sessione della COP della FCTC dell'OMS, i rappresentanti dell'Unione, in stretta consultazione con gli Stati membri, possono concordare adeguamenti delle posizioni di cui all'articolo 1 in riunioni di coordinamento in loco, senza ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2023

Per il Consiglio

Il presidente

P. NAVARRO RÍOS


(1)   GU L 213 del 15.6.2004, pag. 9.

(2)  Decisione 2004/513/CE del Consiglio, del 2 giugno 2004, relativa alla conclusione della convenzione quadro dell'OMS per la lotta contro il tabagismo (GU L 213 del 15.6.2004, pag. 8).

(3)  Direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 1).

(4)  Direttiva 2003/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco (GU L 152 del 20.6.2003, pag. 16).


ALLEGATO

ADDENDUM

alla DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alle posizioni da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito della decima sessione della conferenza delle parti della Convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) per la lotta al tabagismo (FCTC)

Posizioni dell'Unione sulle principali questioni che saranno discusse nell'ambito della decima sessione della conferenza delle parti dell'FCTC, che si terrà a Panama dal 20 al 25 novembre 2023.

I.   Pubblicità, promozione e sponsorizzazione del tabacco - Rappresentazione del tabacco nei media di intrattenimento: relazione del gruppo di lavoro (documento FCTC/COP/10/8). L'Unione:

ringrazia il gruppo di lavoro per la relazione;

1.

in linea con gli obiettivi dell'FCTC, sostiene l'adozione di linee guida specifiche, conformemente agli orientamenti proposti dal gruppo di lavoro, sulla pubblicità, la promozione e la sponsorizzazione transfrontaliere del tabacco che riguardino, tra l'altro, le strategie di marketing nuove e innovative, che valutino l'iniziazione e il consumo con particolare attenzione ai giovani e ai bambini, che raccomandino l'applicazione dei divieti di pubblicità, promozione e sponsorizzazione del tabacco o delle restrizioni, per le parti che non sono in grado di adottare un divieto globale a causa delle loro costituzioni o dei loro principi costituzionali, a tutti i tipi di media, compresi quelli digitali e le piattaforme di comunicazione dei media digitali;

2.

accoglie con favore la raccomandazione relativa alla riduzione della rappresentazione del tabacco nei mezzi di intrattenimento:

3.

tali linee guida dovrebbero, in particolare:

 

integrare, senza sostituirle in alcun modo, le linee guida esistenti sull'articolo 13 dell'FCTC;

 

fare sì che la società civile svolga un ruolo fondamentale nell'assicurarne, monitorarne e sostenerne il rispetto e l'attuazione; è opportuno evitare conflitti di interesse, in particolare con l'industria del tabacco o i suoi rappresentanti;

 

contemplare le piattaforme di comunicazione dei media digitali nel modo più ampio possibile, ivi compresi gli spazi online accessibili via internet in cui gli utenti possono pubblicare, acquistare, visualizzare, condividere, creare, caricare o guardare in streaming contenuti di qualsiasi tipo di media elettronici, quali video digitali, audio, immagini, social media, app, giochi, pagine web e media interattivi, o interagire con essi;

 

garantire l'effettiva applicazione dei divieti di pubblicità, promozione e sponsorizzazione del tabacco chiedendo alle parti di lavorare in modo collaborativo e sistematico per monitorare, individuare, rimuovere e/o impedire la pubblicità, la promozione e la sponsorizzazione transfrontaliere del tabacco e la pubblicità, la promozione e la sponsorizzazione del tabacco sulle piattaforme di comunicazione dei media digitali;

 

raccomandare un divieto generale/una restrizione, in linea con l'articolo 13, paragrafi 2 e 3, dell'FCTC, di pubblicità, promozione e sponsorizzazione di tutti i prodotti del tabacco, in particolare di quelli nuovi ed emergenti, compresi i dispositivi utilizzati unitamente a tali prodotti, la cui funzione è consentirne il consumo;

 

conformemente al diritto nazionale, imporre agli host dei contenuti obblighi particolari di individuazione e rimozione della pubblicità, della promozione e della sponsorizzazione del tabacco, almeno quando sono informati della presenza di tali contenuti dalle autorità competenti o dalla società civile.

II.   Possibili emendamenti al regolamento interno della conferenza delle parti: relazione del segretariato (documento FCTC/COP/21)

L'Unione:

1.

sostiene gli emendamenti volti a semplificare e razionalizzare il lavoro della COP, quali l'accettazione dell'approvazione dei resoconti integrali dopo la chiusura della sessione o l'introduzione della possibilità generale di effettuare trasmissioni web in diretta di punti all'ordine del giorno delle sessioni della COP, previa approvazione da parte della COP all'inizio di ciascuna sessione;

2.

accetta che sia chiaro, senza modifiche del regolamento interno della COP, che i resoconti integrali delle riunioni plenarie si intendono comprensivi di file audio;

3.

sostiene l'emendamento relativo all'organizzazione di sessioni virtuali della COP, nel caso in cui una situazione straordinaria richieda misure eccezionali. Al tempo stesso dovrebbe tenere in considerazione anche la necessità di bilanciare i costi ambientali delle sessioni in presenza e la necessità di tali sessioni, ove possibile. Le riunioni virtuali dovrebbero essere sempre organizzate con la massima protezione dall'influenza dell'industria del tabacco;

4.

sostiene l'emendamento volto a definire più chiaramente la partecipazione dei membri dell'Ufficio di presidenza della riunione delle parti alla nomina del responsabile del segretariato, oltre all'emendamento che prevede la possibilità di designare un responsabile del segretariato facente funzione, ove necessario;

5.

sostiene l'emendamento relativo alla presenza di media accreditati nelle sessioni pubbliche, poiché tale emendamento determina una maggiore coerenza tra le regole 2 e 32;

6.

propone un emendamento alla regola 8 che attualmente obbliga il segretariato a trasmettere alle parti l'ordine del giorno provvisorio, unitamente ad altri documenti della conferenza, almeno 60 giorni prima della data di apertura della sessione. Tale periodo dovrebbe essere allungato e portato a 120 giorni prima dell'apertura della sessione, al fine di consentire alle organizzazioni regionali di integrazione economica e ai paesi federali di prepararsi adeguatamente e stabilire le loro posizioni. Tale periodo dovrebbe essere garantito almeno per i documenti della conferenza relativi alle decisioni della COP che sono giuridicamente vincolanti per le parti o che hanno implicazioni politiche o giuridiche importanti.

[Posizione di ripiego: l'Unione può accettare un'eventuale proroga del periodo di trasmissione oltre gli attuali 60 giorni prima dell'apertura della sessione, e almeno per i documenti della conferenza relativi alle decisioni della COP che sono giuridicamente vincolanti per le parti o che hanno implicazioni politiche o giuridiche importanti.]

III.   Nomina del responsabile del segretariato della convenzione: relazione dell'Ufficio di presidenza (documento FCTC/COP/23)

L'Unione:

1.

ringrazia l'Ufficio di presidenza per la relazione che contiene le raccomandazioni congiunte dell'Ufficio di presidenza della COP e dell'Ufficio di presidenza della riunione delle parti tese a migliorare il processo di selezione e nomina del responsabile del segretariato e i criteri di selezione dei candidati alla posizione di responsabile del segretariato;

2.

sostiene i miglioramenti proposti del processo di selezione e nomina del responsabile del segretariato, istituito dalle decisioni FCTC/COP8(8) e FCTC/MOP1(12), comprese le modifiche volte a semplificare il rinnovo unico del mandato del responsabile del segretariato per altri quattro anni, previa valutazione positiva delle prestazioni della persona che occupa la carica;

3.

sostiene i criteri migliorati per la selezione dei candidati alla posizione di responsabile del segretariato; chiede tuttavia che ai criteri di selezione siano aggiunti aspetti relativi al protocollo dell'FCTC. In particolare, i criteri documentali 1 dovrebbero includere anche eventuali preparazione, conoscenza ed esperienza nella lotta contro il commercio illecito, mentre i criteri documentali 2 dovrebbero includere anche l'eventuale esperienza nella lotta contro il commercio illecito e forti legami o relazioni di rete con la comunità antifrode internazionale.

[Posizione di ripiego: l'Unione può accettare i criteri migliorati proposti anche se gli aspetti relativi al protocollo non vi sono aggiunti o lo sono solo in parte.]


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/649/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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