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Document 32025R1330
Commission Implementing Regulation (EU) 2025/1330 of 10 July 2025 imposing a definitive anti-dumping duty and definitively collecting the provisional duty imposed on imports of lysine originating in the People’s Republic of China
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1330 della Commissione, del 10 luglio 2025, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di lisina originaria della Repubblica popolare cinese
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1330 della Commissione, del 10 luglio 2025, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di lisina originaria della Repubblica popolare cinese
C/2025/4453
GU L, 2025/1330, 11.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1330/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2025/1330 |
11.7.2025 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1330 DELLA COMMISSIONE
del 10 luglio 2025
che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di lisina originaria della Repubblica popolare cinese
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
1. PROCEDURA
1.1. Apertura
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(1) |
Il 23 maggio 2024 la Commissione europea («Commissione») ha aperto un’inchiesta antidumping relativa alle importazioni di lisina originaria della Repubblica popolare cinese («paese interessato» o «RPC») sulla base dell’articolo 5 del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2) («avviso di apertura»). |
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(2) |
La Commissione ha aperto l’inchiesta a seguito di una denuncia presentata l’8 aprile 2024 da Metex Noovistago (3) («denunciante»). La denuncia è stata presentata dall’industria dell’Unione della lisina ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La denuncia conteneva elementi di prova dell’esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio notevole sufficienti a giustificare l’apertura dell’inchiesta. |
1.2. Registrazione
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(3) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2732 (4) («regolamento di registrazione»), la Commissione ha disposto la registrazione delle importazioni del prodotto in esame. |
1.3. Misure provvisorie
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(4) |
In conformità all’articolo 19 bis del regolamento di base, il 17 dicembre 2024 la Commissione ha fornito alle parti una sintesi dei dazi proposti e il calcolo dettagliato dei margini di dumping e dei margini sufficienti per eliminare il pregiudizio arrecato all’industria dell’Unione. Le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni sull’esattezza dei calcoli entro tre giorni lavorativi. |
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(5) |
Non sono pervenute osservazioni in ordine all’accuratezza dei calcoli. |
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(6) |
La Commissione ha istituito dazi antidumping provvisori sulle importazioni di lisina originaria della RPC con il regolamento di esecuzione (UE) 2025/74 della Commissione (5) («regolamento provvisorio»). |
1.4. Fase successiva della procedura
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(7) |
In seguito alla divulgazione dei principali fatti e considerazioni in base ai quali è stato istituito un dazio antidumping provvisorio («divulgazione provvisoria delle informazioni»), un produttore esportatore che ha collaborato, indicato nel regolamento provvisorio come Qiqihar Longjiang Fufeng Biotechnology Co., Ltd, ha dichiarato che il suo nome dovrebbe essere corretto in Qiqihar Longjiang Fufeng Biotechnologies. Alla luce delle informazioni presentate dalla società nel corso dell’inchiesta, la Commissione ha accolto la richiesta. |
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(8) |
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, i due produttori esportatori inseriti nel campione: Meihua Holdings Group Co. Ltd («Meihua») e Heilongjiang Eppen Biotech Co., Ltd («Eppen»); il denunciante; un utilizzatore: Vall Companys; gli importatori: Andres Pintaluba, Dutch Protein & Services B.V., Barentz Iberia e Kyowa Hakko Europe, le associazioni di utilizzatori Federazione europea dei fabbricanti di alimenti composti per animali, Confederazione spagnola dei produttori di mangimi per animali (Confederación Española de Fabricantes de Alimentos Compuestos para animales, «CESFAC») e l’associazione di importatori Danish Grain and Feed Association hanno presentato osservazioni scritte in merito alle risultanze provvisorie entro il termine di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento provvisorio. |
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(9) |
Analogamente, ha presentato osservazioni entro il termine stabilito la Camera di commercio cinese degli importatori ed esportatori di metalli, minerali e prodotti chimici («CCCMC»), autorizzata da quattro produttori esportatori a rappresentarli (6). |
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(10) |
La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle risultanze definitive. Per giungere alle risultanze definitive, la Commissione ha esaminato le osservazioni presentate dalle parti interessate e, ove opportuno, ha riveduto le conclusioni provvisorie. |
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(11) |
La Commissione ha informato le parti interessate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali intendeva istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di lisina originaria della RPC («divulgazione finale delle informazioni»). Alle parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni. |
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(12) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, hanno presentato osservazioni il denunciante, Eppen, Meihua, la CCCMC, la Federazione europea dei fabbricanti di alimenti composti per animali (FEFAC), la CESFAC e la Danish Grain and Feed Association. Le osservazioni sono trattate nelle sezioni pertinenti in appresso. |
1.5. Osservazioni in merito all’apertura
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(13) |
La CCCMC ha ribadito le proprie preoccupazioni in merito alle carenze nella sintesi non riservata, sostenendo che le autorità incaricate dell’inchiesta hanno l’obbligo di garantire che le parti di un’inchiesta forniscano sintesi non riservate sufficientemente particolareggiate affinché la sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato possa essere adeguatamente compresa. |
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(14) |
La Commissione ha ribadito che, come illustrato ai considerando 12 e 13 del regolamento provvisorio, la denuncia conteneva informazioni sufficienti di cui il denunciante poteva disporre e che la sintesi non riservata della denuncia riportava i fattori e gli indicatori attinenti alla situazione dell’industria dell’Unione, come prescritto dall’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di base. La Commissione non concorda pertanto con l’asserzione secondo cui i diritti di difesa delle società rappresentate dalla CCCMC sono stati violati nella fase di apertura. |
1.6. Campionamento
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(15) |
In assenza di osservazioni in merito al campionamento, sono confermate le risultanze di cui ai considerando da 18 a 23 del regolamento provvisorio. |
1.7. Esame individuale
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(16) |
In assenza di osservazioni, è confermato il considerando 24 del regolamento provvisorio. |
1.8. Risposte al questionario e visite di verifica
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(17) |
In assenza di osservazioni, sono confermati i considerando da 24 a 28 del regolamento provvisorio. |
1.9. Periodo dell’inchiesta e periodo in esame
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(18) |
In assenza di osservazioni, è confermato il considerando 29 del regolamento provvisorio. |
2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE
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(19) |
In seguito alla divulgazione delle informazioni, la CCCMC ha ribadito l’argomentazione secondo cui il solfato di lisina dovrebbe essere escluso dall’inchiesta e pertanto la definizione del prodotto dovrebbe includere soltanto la lisina cloridrato (HCl) e la lisina liquida. Ha precisato che il solfato di lisina, la lisina HCl e la lisina liquida differiscono in termini di caratteristiche, percezione da parte dei consumatori e qualità. In particolare, citando un documento di ricerca, la CCCMC ha affermato che il solfato di lisina è di qualità inferiore rispetto alla lisina HCl e che contiene una percentuale più elevata di impurità. La CCCMC ha pertanto affermato che, contrariamente a quanto concluso dalla Commissione al considerando 37 del regolamento provvisorio, la lisina HCl e il solfato di lisina non sono intercambiabili e quindi il solfato di lisina non è in concorrenza diretta con la lisina HCl e la lisina liquida prodotte dall’industria dell’Unione. |
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(20) |
La Commissione ha rilevato che l’articolo citato dalla CCCMC in realtà avvalorava la posizione della Commissione sull’intercambiabilità. Esso confrontava l’effetto delle due categorie come mangime per i gamberetti (7), dimostrandone l’utilizzo simile. Nella sezione introduttiva dell’articolo si osservava che «[l]a L-lisina monocloridrato (L-lisina HCl) contenente almeno il 78 % di lisina […] è una fonte comune di lisina libera da aggiungere all’alimentazione del pollame e nell’acquacoltura. Un’alternativa è il solfato di L-lisina». E nel prosieguo della sezione si leggeva che «[i]l solfato di L-lisina ha mostrato la stessa efficacia della L-lisina HCl negli studi con pollame e suini». Il fatto che vari documenti di ricerca abbiano valutato in modo dettagliato i relativi vantaggi delle diverse forme utilizzate nei mangimi per animali, arrivando spesso alla conclusione che erano equivalenti, indica chiaramente che si tratta di categorie considerate intercambiabili dai consumatori e che sono in concorrenza tra loro per lo stesso mercato, vale a dire i mangimi per animali. La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione. |
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(21) |
Dutch Protein Services B.V., un importatore di lisina di qualità alimentare, ha affermato che si dovrebbe operare una distinzione tra la lisina destinata ad essere utilizzata nell’industria dei mangimi e la lisina utilizzata nella preparazione di prodotti per il consumo umano e ha chiesto che la lisina utilizzata nell’industria alimentare e attualmente classificata nella sottovoce TARIC 2922 41 00 90 non sia soggetta ai dazi antidumping. L’importatore ha affermato che la lisina di qualità alimentare non è in concorrenza con la lisina per mangimi, in quanto l’ambito di applicazione delle due categorie di lisina, definito anche giuridicamente, presenta delle differenze. La cerchia dei produttori dei due prodotti è diversa, così come è diverso il livello medio dei prezzi della lisina di qualità alimentare e di quella per mangimi. L’importatore ha affermato che nessuno dei produttori cinesi di lisina per mangimi è titolare di una licenza pertinente per produrre anche lisina di qualità alimentare. I dati relativi alle vendite nel settore alimentare sono notevolmente inferiori in termini di volume, con un livello dei prezzi molto più elevato. |
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(22) |
L’importatore ha inoltre osservato che nessuno dei produttori cinesi che producono lisina di qualità alimentare è stato contattato dalla Commissione e ha sottolineato che nell’Unione non è prodotta lisina di qualità alimentare e che si tratta di una produzione che avviene totalmente al di fuori dell’Unione. L’importatore ha affermato che le importazioni di lisina di qualità alimentare non possono pertanto causare un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione, né possono tradursi in vendite al di sotto dei costi di produzione o in perdite significative per l’Unione, e neppure determinare una diminuzione significativa dei volumi di vendita e della quota di mercato dell’industria dell’Unione. L’importatore ha inoltre affermato che il codice NC 2922 41 00 90 è in realtà utilizzato nell’industria alimentare e non nell’industria dei mangimi. |
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(23) |
Kyowa Hakko Europe GmbH, un importatore di lisina utilizzata in applicazioni farmaceutiche, nutrizionali e industriali, ha sostenuto che la lisina è prodotta prevalentemente per l’alimentazione animale, mentre l’uso nei prodotti farmaceutici costituisce un mercato di nicchia segmentato che differisce notevolmente in termini di partecipanti al mercato, volumi e prezzi rispetto al mercato di vendita dei mangimi per animali. I dati relativi alle vendite nel settore farmaceutico sono notevolmente inferiori in termini di volume, con un livello dei prezzi molto più elevato. L’importatore ha inoltre affermato che, contrariamente al mercato della lisina utilizzata nei mangimi, il mercato della lisina HCl utilizzata a fini farmaceutici è in crescita. Kyowa Hakko Europe GmbH ha affermato che la segmentazione del mercato e la diversità dei prezzi non sono state prese sufficientemente in considerazione nell’inchiesta. |
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(24) |
L’importatore ha inoltre affermato che non vi sono indicazioni del fatto che l’importazione di lisina destinata ad essere utilizzata come principio attivo farmaceutico abbia determinato l’immissione del prodotto sul mercato dell’Unione al di sotto del suo valore normale e pertanto all’industria dell’Unione non è stato arrecato alcun pregiudizio. Kyowa Hakko Europe GmbH ha chiesto alla Commissione di escludere la lisina utilizzata nel settore farmaceutico dalla definizione del prodotto o, in alternativa, di applicare il regime di uso finale a norma dell’articolo 254 del codice doganale dell’Unione (CDU) nel quadro dei regimi speciali. |
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(25) |
Le argomentazioni di Dutch Protein Services B.V. e Kyowa Hakko Europe GmbH sono trattate congiuntamente nei considerando seguenti. |
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(26) |
Nell’avviso di apertura (8) la Commissione ha annunciato che il prodotto oggetto dell’inchiesta è la lisina e i suoi esteri, sali di tali prodotti, indipendentemente dall’applicazione. Come sintetizzato al considerando 37 del regolamento provvisorio, nel corso dell’inchiesta la Commissione ha analizzato l’applicazione della lisina in un’ampia serie di applicazioni, quali il mercato dei mangimi, i prodotti farmaceutici e i prodotti alimentari, e ha concluso che la forma della lisina e il tenore di lisina nel prodotto non ne alterano la definizione di base, le caratteristiche o la percezione che diverse parti hanno di tale sostanza. Le diverse forme di lisina svolgono la medesima funzione, ossia mettere a disposizione lisina altamente digeribile da parte di animali ed esseri umani, nei prodotti farmaceutici, nei prodotti alimentari (come integratore alimentare) o nei mangimi. La forma della lisina è pertanto irrilevante e tutte e tre le forme sono intercambiabili in quanto si tratta della medesima sostanza nutritiva. |
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(27) |
Alla luce delle argomentazioni di cui sopra, la Commissione ha analizzato l’applicazione della lisina in un’ampia serie di applicazioni, quali il mercato dei mangimi, il settore farmaceutico e quello dei prodotti alimentari (integratori alimentari), e ha concluso che la forma della lisina e il tenore di lisina nel prodotto non ne alterano la definizione di base, le caratteristiche o la percezione che diverse parti hanno di tale sostanza. Sebbene i requisiti in termini di purezza della lisina per uso farmaceutico e alimentare siano più elevati, le diverse forme di lisina svolgono la medesima funzione, ossia mettere a disposizione lisina altamente digeribile da parte di animali ed esseri umani, nei prodotti farmaceutici, nei prodotti alimentari (come integratore alimentare) o nei mangimi. In questo la lisina non è diversa da qualunque altro prodotto fabbricato e commercializzato in diversi tipi di prodotto. La Commissione ha altresì chiarito che nel periodo dell’inchiesta l’industria dell’Unione ha prodotto e venduto lisina al settore farmaceutico e alimentare. Sebbene rifornisca principalmente il mercato dei mangimi per animali, l’industria dell’Unione si è dimostrata in grado di rifornire anche i mercati dei prodotti farmaceutici e alimentari, che sono più esigenti in termini di purezza della lisina. |
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(28) |
Per quanto riguarda l’argomentazione relativa al codice NC, la Commissione ha chiarito che il codice NC 2922 41 00 era stato pubblicato nell’avviso di apertura e rientrava nell’ambito dell’inchiesta sin dall’inizio. Il codice NC appartiene alla categoria dei prodotti chimici organici ed è suddiviso in:
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(29) |
La Commissione ha osservato che sia la lisina HCl che la lisina liquida, destinate a qualsiasi tipo di uso, sono importate con tali codici TARIC. I sali di lisina, l’acetato di lisina e l’aspartato di lisina destinati ad uso farmaceutico rientrano pertanto nel codice NC 2922 41 00 e sono oggetto della presente inchiesta. |
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(30) |
La Commissione ha respinto l’asserzione secondo cui i produttori cinesi di lisina di qualità alimentare non erano stati contattati. La Commissione ha infatti ricordato che, come specificato al considerando 21 del regolamento provvisorio, essa aveva contattato tutti i produttori noti di lisina, indipendentemente dalla qualità o dall’uso, presenti nella RPC e aveva chiesto l’assistenza della missione della Repubblica popolare cinese presso l’Unione europea per verificare e, se necessario, integrare l’elenco utilizzato. Essa aveva successivamente inserito nel campione i maggiori produttori esportatori che si erano manifestati, come indicato ai considerando da 21 a 23 del regolamento provvisorio. Inoltre, come osservato al considerando 23 del regolamento provvisorio, le uniche riserve espresse dalle parti interessate in merito al campione dei produttori esportatori riguardavano il numero di società inserite nel campione e non il tipo di lisina venduto sul mercato dell’Unione da tali società. |
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(31) |
Per quanto riguarda la richiesta di esenzione nel quadro del regime di uso finale, la Commissione ha osservato che, oltre agli elementi di cui al considerando 37 del regolamento provvisorio, Meihua Holdings Group Co., Ltd, uno dei produttori esportatori cinesi inseriti nel campione, aveva concluso un accordo per l’acquisizione dell’attività relativa agli amminoacidi di Kyowa Hakko Bio Co., Ltd (9). La Commissione ha altresì osservato che l’accordo è soggetto ad approvazione regolamentare e dovrebbe essere concluso nel quarto trimestre del 2025. Poiché Kyowa Hakko Bio Co., Ltd sta attualmente per diventare una società collegata di Meihua Holdings Group Co., Ltd, la Commissione ritiene che le condizioni per l’esenzione nel quadro del regime di uso finale di cui all’articolo 254 del codice doganale dell’Unione (10) non siano soddisfatte. |
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(32) |
Sulla base di tali considerazioni, i considerando da 30 a 38 del regolamento provvisorio sono confermati. |
3. DUMPING
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(33) |
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, i produttori esportatori inseriti nel campione Meihua ed Eppen, la CCCMC e il denunciante hanno presentato osservazioni sulle risultanze provvisorie relative al dumping. |
3.1. Valore normale
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(34) |
Il calcolo del valore normale è stato descritto in dettaglio ai considerando da 39 a 228 del regolamento provvisorio. |
3.1.1. Esistenza di distorsioni significative
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(35) |
Non sono pervenute osservazioni in merito all’esistenza di distorsioni significative nella RPC. Sono pertanto confermate le risultanze di cui ai considerando da 52 a 151 del regolamento provvisorio. |
3.1.2. Paese rappresentativo
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(36) |
Non sono pervenute osservazioni in merito alla risultanza secondo cui la Colombia soddisfaceva i criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base per poter essere considerata un paese rappresentativo appropriato. Sono confermate le conclusioni di cui ai considerando da 152 a 174 del regolamento provvisorio. |
3.1.3. Fonti utilizzate per stabilire costi e valori di riferimento
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(37) |
In seguito alla divulgazione delle informazioni, i due produttori esportatori inseriti nel campione hanno presentato risposte individuali sulle fonti utilizzate per stabilire i costi e i valori di riferimento. |
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(38) |
Eppen ha formulato osservazioni in merito al calcolo utilizzato dalla Commissione per determinare i valori di riferimento per i sottoprodotti. Ha sollevato obiezioni riguardo all’utilizzo del calcolo proporzionale da parte della Commissione, chiedendole di utilizzare invece i prezzi del Global Trade Atlas (GTA). Nell’allegato II della seconda nota relativa ai fattori produttivi la Commissione aveva informato che per i sottoprodotti intendeva utilizzare il GTA o altre fonti alternative. Ai considerando 187 e 188 del regolamento provvisorio, la Commissione ha spiegato che i sottoprodotti comunicati dai produttori sono estremamente diversi in termini di qualità, il che si riflette nella diversità dei prezzi, ma che in ogni caso il fattore che ha la maggiore incidenza sul prezzo rimane il granoturco. Nell’esaminare le osservazioni dei produttori, la Commissione aveva anche osservato che tutti i codici SA dichiarati per i sottoprodotti sono caratterizzati da una grande diversità, in quanto si tratta di cosiddetti «codici generali», che coprono una grande varietà di prodotti molto diversi e non corrispondono esattamente ai sottoprodotti dichiarati. Tenendo conto della diversità di prezzo del sottoprodotto in sé e della varietà dei prodotti corrispondenti ai codici, la Commissione ha concluso che i dati del GTA per tali codici non sono affidabili per la determinazione dei valori di riferimento. In assenza di altri dati disponibili nel GTA o provenienti da altra fonte, la Commissione ha concluso che si possa ottenere la migliore approssimazione del prezzo di tali sottoprodotti seguendo una pratica già utilizzata in un procedimento antidumping per un prodotto appartenente alla stessa categoria della lisina (11) e utilizzando un calcolo proporzionale. Poiché il produttore non ha fornito ulteriori informazioni che possano condurre a una stima più affidabile del valore di riferimento, le sue osservazioni sono state respinte. |
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(39) |
Ai considerando 176, 178 e 196 del regolamento provvisorio, la Commissione ha spiegato che il valore di riferimento per il vapore utilizzato nella produzione di lisina è stato calcolato sulla base del costo del gas naturale. Eppen ha affermato di acquistare vapore da una società collegata che utilizza carbone come combustibile e ha chiesto che il calcolo del prezzo sia adeguato sulla base del carbone da vapore. |
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(40) |
A questo proposito si osserva che la società collegata non era menzionata nelle informazioni fornite dal gruppo Eppen nelle risposte al questionario ai fini della verifica durante la visita in loco. Non sono state fornite ulteriori informazioni sul processo di produzione del vapore né elementi di prova a sostegno di tale affermazione. Inoltre in altri casi riguardanti la stessa categoria generale di prodotti (ad esempio l’eritritolo) la Commissione ha utilizzato il gas naturale per la conversione del vapore. In assenza di elementi di prova, la Commissione ha respinto la richiesta. |
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(41) |
Meihua ha presentato elementi di prova e ha fatto riferimento a documenti di verifica che dimostrano che il carbone utilizzato da Meihua Jilin e Meihua Xingjiang è costituito rispettivamente da lignite (codice SA 2702 10 ) e da carbone sub-bituminoso (codice SA 2701 19 ). Meihua ha chiesto alla Commissione di adeguare il valore di riferimento per il carbone in funzione del carbone utilizzato, proponendo di utilizzare i prezzi del GTA per la lignite e il carbone sub-bituminoso o, in alternativa, di utilizzare i prezzi colombiani per il carbone da vapore. |
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(42) |
Per stabilire un valore di riferimento per il carbone, la Commissione ha utilizzato la media ponderata dei prezzi unitari delle importazioni originarie di tutti i paesi, esclusa la RPC e i paesi di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio (12), come indicato nel GTA (considerando 178 e 185 del regolamento provvisorio). Il valore di riferimento è stato fissato sulla base del prezzo dell’antracite (codice SA 2701 11 ), in quanto si trattava del codice dichiarato dal produttore esportatore nella sua risposta al questionario. Tuttavia, alla luce degli elementi di prova presentati, la Commissione ha accolto l’argomentazione, in quanto l’uso dei prezzi del GTA per la lignite e il carbone sub-bituminoso tiene conto in modo più accurato dei tipi di carbone utilizzati da Meihua Group. La Commissione ha aggiornato il valore di riferimento per il carbone utilizzando, per Jilin Meihua, i dati del GTA per la lignite pari a 0,502 CNY per kg e, per Xingjiang Meihua, i dati del GTA per il carbone sub-bituminoso pari a 0,969 CNY per kg. |
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(43) |
La determinazione del valore di riferimento per il carbone nel regolamento provvisorio non aveva tenuto conto dei costi di trasporto, in quanto Meihua non aveva dichiarato alcun costo di trasporto nella sua risposta al questionario. Nell’analizzare i dati aggiuntivi presentati da Meihua sugli acquisti di carbone di cui al considerando 41, la Commissione ha osservato che le operazioni comprendevano costi di trasporto che non erano stati dichiarati nei questionari dei produttori, come invece richiesto dalla Commissione. |
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(44) |
Sulla base delle nuove osservazioni, la Commissione ha stabilito che i costi di trasporto rappresentavano l’11,4 % dei costi di acquisto della lignite per Jilin Meihua e il 44,6 % dei costi di acquisto del carbone sub-bituminoso per Xingjiang Meihua. Per calcolare il costo totale, la Commissione ha applicato tali percentuali come maggiorazione ai prezzi di riferimento del carbone ricavati dal GTA, come spiegato al considerando 42. Ne è risultato un prezzo finale di 0,560 CNY per kg per la lignite utilizzata da Jilin e di 1,402 CNY per kg per il carbone sub-bituminoso utilizzato da Xingjiang Meihua, inclusi i costi di acquisto. |
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(45) |
Nelle sue osservazioni Meihua ha chiesto un riesame dei calcoli relativi al valore di riferimento per il costo del lavoro. Ha osservato che il valore di riferimento si basava sui dati dell’OIL relativi alle retribuzioni mensili per il «settore generale: industria» in Colombia nel 2023, mentre le ore settimanali lavorate riflettevano le «altre attività manifatturiere» in Colombia nel 2023. La Commissione ha riconosciuto la presenza di un errore materiale e ha ulteriormente analizzato i dati disponibili nella banca dati dell’OIL. La Commissione ha individuato nella stessa fonte (LFS — Integrated Household Survey) un valore di riferimento per le retribuzioni orarie medie dei dipendenti delle industrie chimiche in Colombia nel periodo dell’inchiesta. Questo valore di riferimento riflette il settore della produzione di lisina meglio delle retribuzioni dell’industria a livello più generale. La Commissione ha pertanto deciso di utilizzare tale valore di riferimento, che ammonta a 19,8 CNY/ora dopo aver incluso i contributi, come i contributi previdenziali di cui al considerando 189 del regolamento provvisorio. |
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(46) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Meihua ha affermato che è prassi della Commissione stabilire valori di riferimento per le materie prime in riferimento alle statistiche sulle importazioni. I valori di riferimento sono i prezzi a livello cif, che comprendono già i costi di trasporto. Pertanto nello stabilire i valori di riferimento per la lignite e il carbone sub-bituminoso (considerando 44) la Commissione ha commesso un errore aggiungendo la maggiorazione per i costi di trasporto. |
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(47) |
La Commissione ha convenuto che i valori di riferimento internazionali di 0,502 CNY per kg per la lignite e di 0,969 CNY per kg per il carbone sub-bituminoso sono a livello di prezzo cif e includono i costi di trasporto fino alla frontiera. È tuttavia prassi costante della Commissione includere nel calcolo del valore normale i costi di trasporto dalla frontiera al cancello della fabbrica. Il calcolo del valore normale comprende un aumento del valore di riferimento internazionale corrispondente al rapporto tra i costi di trasporto e i costi dei materiali, comunicati dai produttori esportatori. Solo aggiungendo tali costi il valore dei fattori produttivi, quali consegnati all’ingresso dello stabilimento di un produttore nel paese rappresentativo, è espresso in modo adeguato. A tal fine, la Commissione ha applicato le percentuali ricavate dalle risposte al questionario di Meihua. Poiché la Commissione ha seguito il metodo stabilito, la richiesta di Meihua di eliminare la maggiorazione per il trasporto è respinta e i calcoli comunicati a Meihua nonché i relativi margini di dumping rimangono invariati. |
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(48) |
Sono pervenute osservazioni sul calcolo dei valori di riferimento per il carbone anche da Eurolysine, che ha formulato obiezioni in merito al cambiamento del valore di riferimento per adottare la lignite e il carbone sub-bituminoso, affermando che la Commissione non avrebbe dovuto cambiare il valore di riferimento iniziale basato sull’antracite, in quanto Meihua ha chiesto la modifica dei valori di riferimento del carbone solo dopo la divulgazione provvisoria delle informazioni. La Commissione ha osservato di cercare sempre di trarre le proprie conclusioni su fatti corretti e sui migliori dati disponibili. Come indicato al considerando 41, la Commissione ha potuto basare le proprie conclusioni su dati già presentati e verificati durante la visita di verifica in loco presso lo stabilimento di Meihua (cfr. considerando 28 del regolamento provvisorio) e ha quindi potuto accogliere le osservazioni di Meihua relative ai tipi di carbone impiegati dalle società del gruppo. L’osservazione è stata pertanto respinta. |
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(49) |
Eurolysine si è inoltre opposta all’uso dei valori di riferimento internazionali per il carbone, adducendo che tale approccio si discosta da quello applicato nel regolamento provvisorio. Ha inoltre osservato che la Commissione non ha incluso le importazioni in Cina nel calcolo dei valori di riferimento. Entrambe le osservazioni sono di fatto errate. La Commissione aveva utilizzato un valore di riferimento internazionale per l’antracite, come indicato al considerando 185 del regolamento provvisorio. Come si evince dalla versione consultabile dei calcoli del valore di riferimento per il carbone forniti nel contesto della divulgazione finale delle informazioni, la Commissione ha incluso le importazioni in Cina (13). Le argomentazioni sono state pertanto respinte. |
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(50) |
Eurolysine ha altresì osservato che l’inserimento dei costi di trasporto come descritto al considerando 44 costituiva un errore materiale, proponendo un metodo di calcolo alternativo per la maggiorazione per il trasporto. Come spiegato al considerando 47, il calcolo della maggiorazione era rigorosamente conforme al metodo della Commissione. L’argomentazione è stata pertanto respinta. |
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(51) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Eppen ha ribadito la sua richiesta di calcolare il valore di riferimento per il vapore sulla base della lignite anziché del gas, come indicato al considerando 195 del regolamento provvisorio. La società ha affermato che il vapore era acquistato da una società collegata «Eppen Energy» che è stata comunicata alla Commissione e che avrebbe dovuto essere oggetto della visita di verifica. La parte ha presentato alla Commissione la stampa di schermate del sistema contabile della società collegata, in cui la lignite risultava come materiale per la produzione di vapore. La Commissione osserva che durante la visita di verifica non sono stati presentati dati sull’uso del carbone. A seguito della seconda nota relativa ai fattori produttivi, Eppen ha avuto varie opportunità di presentare informazioni sull’uso del carbone per produrre vapore, come pure sulla qualità specifica di carbone utilizzato. Non sono stati presentati dati prima della fase definitiva e i dati presentati al momento della divulgazione finale delle informazioni non possono essere verificati. La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione. |
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(52) |
In assenza di altre osservazioni, a seguito dell’aggiornamento del valore di riferimento per il lavoro di cui al considerando 38 e delle modifiche del valore di riferimento per il carbone sintetizzate al considerando 42, le risultanze relative al valore normale di cui ai considerando da 39 a 208 del regolamento provvisorio sono confermate. A fini di chiarezza, le righe seguenti sostituiscono le righe «Lavoro (manodopera)» e «Carbone» della tabella 1 del regolamento provvisorio: «Tabella 1 Fattori produttivi della lisina
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3.2. Prezzo all’esportazione
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(53) |
In assenza di osservazioni riguardanti il calcolo del prezzo all’esportazione, i considerando da 209 a 212 del regolamento provvisorio sono confermati. |
3.3. Confronto
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(54) |
Come spiegato al considerando 218 del regolamento provvisorio, nei casi in cui i prodotti sono stati venduti dalla società produttrice ad altre società del medesimo gruppo e successivamente esportati nell’Unione, sono stati applicati adeguamenti, a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base, al fine di tenere conto del ricarico incassato dagli operatori commerciali collegati, nell’ipotesi che tali operatori commerciali svolgessero funzioni analoghe a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni. Meihua ha chiesto alla Commissione di escludere dal calcolo delle esportazioni il contributo per le SGAV e i profitti delle società commerciali collegate sostenendo che esse non svolgono la funzione di agente. La parte ha affermato che tutte le società di Meihua Group (entità sia produttive che commerciali) sono soggette a un controllo economico unico, operano insieme come un’unica impresa con funzioni distinte ai fini della produzione e della commercializzazione del prodotto oggetto dell’inchiesta e le loro relazioni non sono organizzate sulla base di rapporti commerciali analoghi a quelli di un’agenzia né sono altrimenti basate su commissioni. |
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(55) |
La Commissione ha osservato che nelle risposte al questionario fornite da Meihua, in particolare il «diagramma fisico e finanziario delle vendite all’esportazione», le società commerciali sono definite «operatori commerciali» dimostrando l’esistenza di trattative tra le società produttrici e gli operatori commerciali. |
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(56) |
Il fatto che le società commerciali agiscano in qualità di agenti che operano sulla base di commissioni è ulteriormente confermato dall’esistenza di contratti di vendita tra i due operatori commerciali e le fabbriche. Ancora più rilevante è il fatto che il contratto di acquisto tra Meihua HQ e Jilin Meihua contenga clausole che sono, rispettivamente, una clausola di responsabilità e una clausola relativa alla risoluzione delle controversie in via amichevole o, in caso di fallimento, dinanzi a un giudice. L’esistenza di tali elementi di prova impedisce di qualificare le società Meihua con sede nella Repubblica popolare cinese come un’entità economica unica. Come rilevato dalla giurisprudenza, la presenza di una clausola di arbitrato destinata a risolvere contenziosi contrattuali che possono sorgere tra due società contraenti e la mancanza di solidarietà tra tali medesime società presuppongono non solo l’esistenza di due persone giuridiche distinte, ma altresì di due entità economiche con interessi divergenti, e non sembra conciliabile con l’esistenza di un’entità economica unica e con la qualificazione di una di tali società come dipartimento di vendita interno (14). Ciò vale a maggior ragione nel caso di Meihua HK, una controllata con sede a Hong Kong, un territorio doganale distinto dalla Cina, che, come dichiarato da Meihua, svolge unicamente attività «commerciale», negoziando le condizioni con le fabbriche e firmando i relativi contratti. La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione di Meihua e ha confermato le conclusioni di cui al considerando 218 del regolamento provvisorio. |
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(57) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Meihua ha ribadito le proprie argomentazioni relative allo status di entità economica unica delle società Meihua, ma non ha presentato nuove informazioni al riguardo. La sua argomentazione è stata pertanto respinta. |
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(58) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni sono pervenute osservazioni anche da Eppen in merito allo status di Eppen Asia. Eppen ha chiesto che Eppen Asia non sia considerata un’entità distinta e che non siano effettuate detrazioni per i profitti e le SGAV per giungere al prezzo all’esportazione franco fabbrica. Eppen ha affermato che Eppen Asia è una società di comodo che non svolge alcuna attività sostanziale e non agisce in qualità di agente che opera sulla base di commissioni. |
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(59) |
La Commissione ha tuttavia osservato che Eppen, nelle osservazioni successive alla divulgazione finale delle informazioni, ha affermato che il prezzo delle vendite da Heilongjiang Eppen a Eppen Asia era determinato detraendo un piccolo margine dal prezzo finale praticato agli acquirenti indipendenti, che è ciò in cui consiste una commissione. Inoltre uno dei contratti presentati da Eppen e citati nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni comprende clausole di responsabilità e di arbitrato relative alla risoluzione delle controversie in via amichevole o, in caso di fallimento, dinanzi alla China International Economic and Trade Arbitration Commission, conformemente alle disposizioni di detta commissione. L’esistenza di tali elementi di prova impedisce di qualificare Eppen Asia come parte di un’entità economica unica. Come rilevato anche al considerando 56, secondo la giurisprudenza, la presenza di una clausola di arbitrato destinata a risolvere contenziosi contrattuali che possono sorgere tra due società contraenti e la mancanza di solidarietà tra tali medesime società presuppongono non solo l’esistenza di due persone giuridiche distinte, ma altresì di due entità economiche con interessi divergenti, e non sembra pertanto conciliabile con l’esistenza di un’entità economica unica e con la qualificazione di una di tali società come dipartimento di vendita interno. Ciò vale a maggior ragione nel caso di Eppen Asia, una controllata con sede a Singapore, un paese distinto. La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione di Eppen e ha confermato le conclusioni di cui al considerando 218 del regolamento provvisorio. |
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(60) |
Eppen ha infine sostenuto che l’elenco dei dipendenti dimostra che Eppen Asia non svolge funzioni di vendita in quanto tra il suo personale non figurano ruoli con funzioni di vendita. A tale riguardo, la Commissione osserva che i contratti di lavoro presentati da Eppen stabiliscono chiaramente che «la società ha il diritto di chiedere al dipendente di svolgere prestazioni per uno qualsiasi dei servizi correlati non menzionati tra le presenti mansioni». Sulla base di quanto precede, l’argomentazione relativa all’entità economica unica è respinta. |
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(61) |
Sia Meihua che Eppen hanno commentato il metodo seguito dalla Commissione nel calcolare il contributo per le SGAV nella costruzione del valore normale e, di conseguenza, il confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione franco fabbrica. Tali osservazioni si pongono sulla scia delle osservazioni di cui ai considerando da 219 a 222 del regolamento provvisorio. |
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(62) |
Nelle osservazioni successive alle misure provvisorie, Eppen ha rilevato che le SGAV della società colombiana Sucroal utilizzate dalla Commissione per costruire il valore normale contengono tre elementi: costi di distribuzione, costi amministrativi e «altri costi». Eppen sostiene che i «costi di distribuzione» corrispondono a elementi di costo che costituiscono spese dirette sostenute oltre il livello franco fabbrica. Pertanto non dovrebbero essere inclusi nel calcolo del valore normale costruito della società oggetto dell’inchiesta. La Commissione osserva che Eppen non ha fornito alcun elemento di prova in merito alla ripartizione dei costi di distribuzione, a sostegno dell’argomentazione. Tale argomentazione è stata pertanto respinta. |
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(63) |
Analogamente, Meihua ha sostenuto che la Commissione ha erroneamente incluso i costi di distribuzione nella quota SGAV costruita, mentre nello stesso tempo ha detratto tali costi dal calcolo del prezzo all’esportazione di Meihua Group. L’argomentazione di Meihua si basa unicamente sull’ipotesi che la ripartizione delle SGAV di Sucroal relativa ai «costi di distribuzione» rispecchi spese quali movimentazione e carico, trasporto e altre spese accessorie che sono state dedotte dal prezzo all’esportazione per portarlo al livello franco fabbrica. Tuttavia tale ipotesi non è suffragata da alcun elemento di prova nel fascicolo. |
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(64) |
Per quanto riguarda entrambe le argomentazioni, la Commissione osserva che i «costi di distribuzione» indicati da Sucroal fanno parte delle SGAV. Ciò è dimostrato dal fatto che gli «altri costi» riportati nella banca dati Orbis nei dati forniti dalle autorità colombiane sono disaggregati in «costi di distribuzione», «costi amministrativi» e «altri costi». Nei dati disponibili non è applicata un’ulteriore distinzione tra i costi di distribuzione che consentirebbe di individuare ed escludere categorie specifiche di costi. Di conseguenza, i costi di distribuzione sono costi di vendita, che possono includere i costi di trasporto, ma anche altre categorie di costi, come la locazione di impianti di stoccaggio e distribuzione, compresi i macchinari e i veicoli necessari, o la pubblicità e le ricerche di mercato, che non sono state detratte dal prezzo all’esportazione. |
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(65) |
Meihua ha inoltre affermato che l’onere della prova incombe alla Commissione, che deve dimostrare di aver utilizzato un importo «congruo ed esente da distorsioni» per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti, come previsto dall’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Queste argomentazioni erano già state analizzate al considerando 220 del regolamento provvisorio. Nell’ultima comunicazione Meihua ha altresì affermato che la Commissione dovrebbe accettare di assumersi l’onere della prova, facendo riferimento al regolamento di esecuzione (UE) 2025/58 della Commissione (15) che istituisce dazi antidumping sulle importazioni di determinati pneumatici originari della RPC. |
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(66) |
La Commissione ha osservato che al considerando 267 del regolamento (UE) 2025/58 essa ha affrontato solo la questione dell’adeguatezza delle SGAV in modo generale, affermando che «le […] SGAV e i[…] profitti non sembravano sproporzionatamente elevati e sono stati pertanto ritenuti opportuni». Per quanto riguarda le informazioni dettagliate sulle SGAV, la Commissione osserva che, nel caso degli pneumatici, come indicato ai considerando 270 e 271 del regolamento (UE) 2025/58, la Commissione ha effettivamente sottratto i costi di trasporto dal calcolo delle SGAV per portarle al livello franco fabbrica, sulla base delle informazioni disponibili nei bilanci della società. Tuttavia, nel caso di Sucroal, non erano prontamente disponibili, né erano state rese disponibili dai produttori esportatori (Eppen e Meihua), informazioni talmente dettagliate da consentire alla Commissione di sottrarre i costi di trasporto. |
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(67) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, sia Meihua che Eppen hanno ribadito le proprie argomentazioni relative al metodo seguito dalla Commissione nel calcolo del contributo per le SGAV nella costruzione del valore normale, ma non hanno presentato nuove informazioni. Le loro argomentazioni sono state pertanto respinte. |
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(68) |
In assenza di ulteriori informazioni che consentano di escludere costi specifici dal calcolo delle SGAV, la Commissione ha ritenuto che il livello delle SGAV di Sucroal sia esente da distorsioni e congruo per lo stadio commerciale franco fabbrica e ha respinto le argomentazioni pervenute. In assenza di osservazioni in merito al «confronto», i considerando da 213 a 222 del regolamento provvisorio sono confermati. |
3.4. Margini di dumping
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(69) |
Come descritto al considerando 52, a seguito delle argomentazioni delle parti interessate e in assenza di ulteriori osservazioni, la Commissione ha ricalcolato i margini di dumping. |
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(70) |
I margini di dumping definitivi espressi in percentuale del prezzo cif (costo, assicurazione e nolo) franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:
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4. PREGIUDIZIO
4.1. Definizione di industria dell’Unione e di produzione dell’Unione
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(71) |
In assenza di osservazioni riguardanti la definizione dell’industria dell’Unione e della produzione dell’Unione, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 229 a 231 del regolamento provvisorio. |
4.2. Consumo dell’Unione
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(72) |
La revisione dei dati sulle importazioni cinesi di lisina nel periodo dell’inchiesta, come spiegato ai considerando da 79 a 82 e illustrato nella tabella 3 riveduta, ha inciso sulla tabella 2 del regolamento provvisorio. La tabella 2 definitiva è la seguente: «Tabella 2 Consumo dell’Unione (in tonnellate di HCl equivalente)
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(73) |
Durante il periodo in esame il consumo dell’Unione è diminuito di 14 punti percentuali. |
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(74) |
In assenza di osservazioni riguardanti il consumo dell’Unione, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 234 a 236 del regolamento provvisorio. |
4.3. Importazioni dal paese interessato
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(75) |
Ai considerando 237 e 238 del regolamento provvisorio la Commissione ha spiegato che, per evitare di includere indebitamente altri prodotti, i dati sulle importazioni di solfato di lisina utilizzati provenivano da fornitori specializzati in informazioni di mercato che forniscono statistiche sugli scambi commerciali cinesi e indonesiani. La fonte esatta non ha potuto essere divulgata su richiesta del fornitore dei dati, ma la Commissione ha potuto effettuare controlli incrociati di tali dati. |
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(76) |
In seguito alla divulgazione delle informazioni, la CESFAC e Vall Companys hanno sostenuto che la decisione della Commissione di non divulgare la fonte dei dati sulle importazioni di solfato di lisina implica che le parti interessate debbano assumerle al valore nominale. Hanno inoltre sostenuto che la Commissione e Eurolysine non avevano illustrato il metodo utilizzato dai fornitori né gli adeguamenti che sono stati successivamente apportati ai dati sulle esportazioni o sulle importazioni per consentire l’identificazione delle importazioni di solfato di lisina in considerazione della loro classificazione nei codici NC «generali». |
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(77) |
La CESFAC e Vall Companys hanno presentato cifre rivedute per la lisina importata dalla Cina, utilizzando i dati Eurostat relativi alle importazioni di lisina HCl e i dati relativi alle importazioni di solfato di lisina che avevano ottenuto da Kemiex, un fornitore di informazioni di mercato che segue le catene di approvvigionamento delle materie prime essenziali. Sulla base dei dati combinati di Eurostat e Kemiex, il volume delle importazioni cinesi durante il periodo dell’inchiesta è risultato pari a 296 869 tonnellate, inferiore dell’11 % rispetto alle 329 052 tonnellate pubblicate dalla Commissione nella tabella 3 del regolamento provvisorio. La CESFAC e Vall Companys Group hanno osservato che, stando al calcolo da loro rivisto, le importazioni cinesi di lisina erano rimaste relativamente stabili per tutto il periodo in esame, registrando una diminuzione dal 2020 al 2022 e una ripresa dal 2022 al 2023. Nel complesso le importazioni cinesi erano aumentate soltanto del 6 % tra il 2020 e il periodo dell’inchiesta rispetto all’8 % indicato dalla Commissione e tra il 2022 e il 2023 erano aumentate del 9 % anziché del 15 %. |
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(78) |
Analogamente, la CCCMC ha sostenuto che la Commissione non aveva dimostrato l’esistenza di un aumento significativo delle importazioni oggetto di dumping dalla Cina, né in termini assoluti né in relazione al consumo o alla produzione, affermando che un aumento del volume delle importazioni dell’8 % non è significativo. Ha presentato statistiche ufficiali sulle esportazioni cinesi di lisina HCl, che indicavano un calo complessivo dei volumi delle esportazioni nel periodo in esame del 14 % tra il 2021 e il 2022 e un ulteriore calo del 16 % tra il 2022 e il 2023 (periodo dell’inchiesta). La CCCMC ha presentato dati Eurostat sulle importazioni di solfato di lisina (NC 2309 90 31 e 2309 90 96 ) per il periodo in esame al fine di dimostrare un calo dei volumi delle importazioni nell’Unione, sostenendo che la Commissione non ha valutato adeguatamente i volumi e l’andamento complessivo delle importazioni di lisina osservati durante il periodo dell’inchiesta. |
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(79) |
Nel regolamento provvisorio la Commissione ha applicato i dati sulle importazioni di solfato di lisina tratti da informazioni di mercato specializzate per l’intero periodo in esame al fine di garantire la coerenza per il solfato di lisina, sebbene nel 2023 sia stato creato un codice NC distinto per il solfato di lisina. Alla luce dell’argomentazione della CESFAC relativa al volume delle importazioni di solfato di lisina dalla Cina per il periodo dell’inchiesta, la Commissione ha riesaminato la situazione. Data la disponibilità di un codice NC distinto per il solfato di lisina a partire dal 2023, essa ha concluso che era più opportuno utilizzare, per tale anno, i dati Eurostat sulle importazioni per quel tipo di prodotto, in quanto si tratta di dati più affidabili. Per gli anni precedenti, poiché il solfato di lisina era importato con codici generali e considerato che non erano disponibili dati Eurostat riguardanti in modo specifico il solfato di lisina e che i dati Kemiex presentati dalla CESFAC erano sottostimati rispetto alle statistiche Eurostat sulle importazioni di solfato di lisina nel periodo dell’inchiesta, la Commissione ha ritenuto che i dati sulle importazioni provenienti da informazioni specializzate di mercato utilizzati nella fase provvisoria continuassero a essere la fonte più affidabile. |
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(80) |
La Commissione ha inoltre rilevato che vi sono chiare indicazioni che inducono a ritenere che i dati Kemiex utilizzati dalla CESFAC contenessero gravi carenze in quanto, come osservato anche dal denunciante, la CESFAC ha ammesso che per il periodo dell’inchiesta (2023) il volume stimato delle esportazioni di solfato di lisina dalla Cina, vale a dire 31 205 tonnellate, era inferiore al contingente applicabile, che la Commissione ha confermato essersi esaurito il 6 ottobre 2023. La Commissione ha ricordato che la CESFAC aveva utilizzato informazioni di mercato specializzate per le catene di approvvigionamento delle materie prime essenziali, anziché una banca dati sulle importazioni/esportazioni. |
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(81) |
I dati forniti dalla CESFAC erano inferiori del 5 % rispetto ai dati Eurostat sulle importazioni per il periodo dell’inchiesta, il che confermava il fatto che i volumi delle importazioni secondo Kempiex sono sottostimati. |
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(82) |
Alla luce delle statistiche aggiornate sulle importazioni, come descritto al considerando 79, la tabella 3 del regolamento provvisorio è modificata come segue: «Tabella 3 Volume delle importazioni (in tonnellate) e quota di mercato
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(83) |
La Commissione ha accertato che durante il periodo in esame le importazioni dalla Cina sono aumentate del 3 %, mentre la quota di mercato di tali importazioni è cresciuta dal [60 %-69 %] nel 2020 al [70 %-79 %] nel periodo dell’inchiesta. Le importazioni cinesi hanno mantenuto una quota dominante sul mercato dell’Unione durante tutto il periodo in esame e l’aumento complessivo dei volumi delle importazioni si è verificato quando il consumo di lisina nell’Unione è diminuito del 14 %, con un conseguente aumento della quota di mercato del 20 %. Su tale base, la Commissione respinge l’argomentazione secondo cui non vi è stato un aumento significativo delle importazioni oggetto di dumping dalla Cina. |
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(84) |
Per quanto riguarda l’argomentazione relativa al trattamento non trasparente della fonte dei dati sulle importazioni di solfato di lisina tra il 2020 e il 2022, nei considerando da 98 a 101 la Commissione ha spiegato perché riteneva giustificato non divulgare le informazioni di mercato specializzate. |
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(85) |
Il denunciante ha affermato che l’obiettivo della comunicazione dell’industria della lisina dell’UE del 7 novembre 2024 concernente il solfato di lisina era quello di fornire dati più accurati. Tale comunicazione è stata presentata in modo pienamente trasparente, con la possibilità per tutte le parti interessate di accedere ai dati e di verificarli, compresa la ripartizione tra i diversi tipi di lisina. Dato che il numero di fornitori specializzati in informazioni di mercato è limitato, il denunciante non ha divulgato la fonte. |
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(86) |
La CCCMC ha affermato che la Commissione non aveva valutato con diligenza i tassi di conversione tra lisina HCl, lisina liquida e solfato di lisina, sostenendo che essa non aveva fornito elementi di prova a sostegno della correttezza delle conversioni. La CCCMC ha osservato che il solfato di lisina è disponibile anche in forma liquida. Le forme liquide contengono il 25 % di lisina e le forme solide circa il 50 %. Di conseguenza, secondo la CCCMC, i dati sulle importazioni presentati dalla Commissione sono errati e gonfiati e non chiariscono in che modo la Commissione ha applicato i tassi di conversione alle importazioni di cui al codice NC 2922 41 00 , che comprende sia la lisina HCl che la lisina liquida. |
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(87) |
La CCCMC ha inoltre affermato che la Commissione non ha fornito spiegazioni motivate e adeguate in merito agli elementi di prova del fatto che il solfato di lisina è prodotto solo in Cina e Indonesia e non ha effettuato un’analisi segmentata del pregiudizio distinguendo tra lisina HCl, lisina liquida e solfato di lisina. |
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(88) |
La Commissione ha raccolto elementi di prova a livello dei produttori esportatori cinesi inseriti nel campione secondo cui le società cinesi esportano unicamente lisina HCl (tenore di lisina nel prodotto del 78 %) e solfato di lisina (tenore di lisina nel prodotto del 55 %), vale a dire il tenore di lisina utilizzato nei tassi di conversione per convertire il solfato di lisina in lisina HCl equivalente. La Commissione ha ricordato che tali tassi sono spiegati al considerando 234 del regolamento provvisorio. La Commissione ha osservato che essi si basano sulla composizione chimica e sulle masse molecolari dei prodotti pubblicamente disponibili e ben note e sono stati verificati durante le visite presso i produttori esportatori cinesi. Inoltre il tenore di lisina comunicato è utilizzato dagli utilizzatori e non è stato contestato né dagli importatori né dagli utilizzatori. Gli unici esportatori noti di solfato di lisina durante il periodo in esame erano produttori esportatori cinesi e indonesiani. Nessuna delle parti interessate ha presentato elementi di prova contro tale affermazione. Per quanto riguarda l’analisi segmentata del pregiudizio, la Commissione ha concluso al considerando 37 del regolamento provvisorio che la forma della lisina è irrilevante in quanto tutte e tre le forme (HCl, liquida e solfato) sono intercambiabili poiché si tratta della medesima sostanza nutritiva con la stessa funzione. La Commissione ha altresì concluso al considerando 27 che l’utilizzo previsto della lisina, la forma della lisina e il tenore di lisina nel prodotto, non ne alterano la definizione di base, le caratteristiche o la percezione che diverse parti hanno di tale sostanza. Non era pertanto necessario effettuare un’analisi segmentata del pregiudizio. La Commissione ha quindi respinto l’argomentazione. |
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(89) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la CCCMC ha affermato che la Commissione ha concesso un’eccessiva riservatezza ai dati sulle importazioni di solfato di lisina e alla fonte dei dati. In primo luogo, la CCCMC ha sostenuto che la Commissione non ha divulgato dati separati per le importazioni di solfato di lisina dalla Cina, ma solo le importazioni consolidate già convertite in lisina HCl. |
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(90) |
Nel regolamento provvisorio (considerando 37) la Commissione ha spiegato che tutte le forme di lisina sono intercambiabili in quanto si tratta della medesima sostanza nutritiva e presentano caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche essenziali simili. Sebbene abbia pubblicato le importazioni consolidate convertite in lisina HCl, nel regolamento provvisorio la Commissione ha anche spiegato che dalla Cina sono importati soltanto lisina HCl e solfato di lisina. Le importazioni di lisina HCl sono state ricavate da Eurostat. È pertanto possibile calcolare i volumi delle importazioni di solfato di lisina convertiti in HCl applicando il fattore di conversione di 0,705 tonnellate di solfato di lisina in HCl equivalente di cui al considerando 234 del regolamento provvisorio. Tale argomentazione è respinta. |
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(91) |
In secondo luogo, la CCCMC ha sostenuto che la Commissione non ha dimostrato che la rivelazione della fonte dei dati sulle importazioni di solfato di lisina e dei dati relativi alle importazioni in sé «implicherebbe un significativo vantaggio concorrenziale per un concorrente» oppure «danneggerebbe gravemente la persona che ha fornito l’informazione o la persona dalla quale ha ottenuto l’informazione la persona che l’ha fornita», sostenendo che gli esportatori cinesi dovrebbero avere accesso a tali informazioni, in quanto riguardano le loro importazioni. |
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(92) |
La Commissione ha spiegato al considerando 238 del regolamento provvisorio che la fonte dei dati per quanto riguarda le importazioni cinesi non poteva essere divulgata su richiesta del fornitore dei dati. Al considerando 99 la Commissione ha fornito ulteriori spiegazioni in merito al motivo per cui ha ritenuto sufficiente divulgare i dati relativi alle importazioni di solfato di lisina dalla Cina senza divulgare l’origine di tali dati. La Commissione ha ribadito che i dati sulle importazioni di solfato di lisina sono stati divulgati (considerando 82) e che la divulgazione della fonte di tali dati sarebbe stata una violazione delle condizioni del fornitore fonte dei dati. |
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(93) |
In terzo luogo, in seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la CCCMC ha ribadito che la Commissione non ha effettuato un’analisi segmentata del pregiudizio distinguendo tra lisina HCl, lisina liquida e solfato di lisina, sostenendo che le forme di lisina non sono intercambiabili e che la Commissione disponeva dei dati necessari per effettuare tale analisi. |
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(94) |
La Commissione ha confermato la propria posizione di cui al considerando 88 e ha inoltre spiegato che la maggior parte della lisina è utilizzata nei mangimi per animali, per i quali l’intercambiabilità delle forme di lisina era confermata dagli utilizzatori di lisina. L’articolo scientifico citato dalla CCCMC al considerando 20 dimostrava che le forme di lisina sono in concorrenza diretta. La Commissione ha confermato la propria posizione secondo cui il regolamento provvisorio conteneva tutti i principali elementi di prova e sintesi non riservate dei dati trasmessi in via riservata, affinché le parti interessate potessero esercitare il loro diritto di difesa nel corso del procedimento. |
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(95) |
La CCCMC ha inoltre affermato che la Commissione non ha preso in considerazione le osservazioni sulla valutazione dell’impatto delle importazioni cinesi sulla situazione dell’industria dell’Unione per quanto riguarda il calo del consumo dell’Unione e l’andamento dei volumi di produzione dell’industria dell’Unione in combinazione con le importazioni cinesi nell’Unione. In particolare, la CCCMC ha sostenuto che la produzione dell’industria dell’Unione ha subito il calo maggiore tra il 2021 e il 2022, ossia quando sono diminuite anche le importazioni cinesi di lisina, che pertanto non costituivano la spiegazione della tendenza al ribasso. |
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(96) |
La Commissione ha sostenuto che le osservazioni presentate dalla CCCMC sono state trattate in modo sufficientemente dettagliato nei considerando 79, 83, 88, 103, 105, 106 e 107. In sintesi, contrariamente a quanto sostenuto dalla CCCMC, dalla tabella 2 emerge chiaramente che il consumo dell’Unione è diminuito di 14 punti percentuali nel periodo dell’inchiesta, mentre la produzione dell’Unione è diminuita di 83 punti percentuali (tabella 5). Nello stesso periodo le importazioni cinesi hanno mantenuto una quota di mercato dominante nell’Unione (tabella 3) e, sebbene i volumi delle importazioni abbiano registrato una diminuzione di 3 punti percentuali nel 2022, il calo è stato inferiore a quello del consumo dell’Unione (–5 punti percentuali). La Commissione aveva inoltre risposto all’osservazione sull’effetto a spirale nel periodo dell’inchiesta al considerando 284 del regolamento provvisorio. L’argomentazione è stata respinta. |
4.3.1. Prezzi delle importazioni dal paese interessato e undercutting dei prezzi
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(97) |
La CCCMC ha sostenuto che, secondo Eurostat, per i codici NC 2922 41 00 , 2309 90 96 (codice generale) e 2309 90 31 (codice generale), tra il 2022 e il 2023 i prezzi delle importazioni cinesi hanno registrato una diminuzione molto più elevata rispetto ai prezzi forniti dalla Commissione nel regolamento provvisorio (dati Eurostat per il codice NC 2922 41 00 e dati di Eurolysine per il solfato di lisina) e che il trattamento riservato accordato per i dati sulle importazioni incide fortemente sui suoi diritti di difesa. |
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(98) |
Per quanto riguarda le statistiche sulle importazioni, la Commissione ha chiarito che, sebbene Eurostat sia una banca dati pubblicamente disponibile sulle statistiche relative alle importazioni per i codici NC a otto cifre, per quanto riguarda il solfato di lisina, la Commissione non ha potuto utilizzare le statistiche sulle importazioni degli attuali codici TARIC 2309 90 31 51, 2309 90 31 59, 2309 90 96 51, 2309 90 96 59, in quanto tali codici TARIC erano «codici generali» che nel periodo compreso tra il 2020 e il 2022 comprendevano prodotti diversi dal prodotto in esame. Ai considerando 237 e 238 del regolamento provvisorio la Commissione ha altresì spiegato che i dati sulle importazioni di lisina HCl (Cina) sono stati estratti da Eurostat e che i dati sulle importazioni di solfato di lisina sono stati sottoposti a controlli incrociati sulla base di informazioni di mercato specializzate, al fine di ottenere una visione più accurata delle importazioni di solfato di lisina. In pratica la Commissione ha estratto statistiche sulle importazioni di solfato di lisina (codici generali) da Eurostat e Surveillance per il periodo in esame e ha osservato che i volumi delle importazioni erano compresi tra 662 896 tonnellate nel 2020 e 537 126 tonnellate nel 2023, ossia notevolmente al di sopra del contingente tariffario a tasso zero. Dato che ogni anno del periodo in esame il contingente esente da dazi per il solfato di lisina è stato esaurito nei mesi autunnali, la Commissione ha ritenuto che le statistiche di Eurostat non fossero esatte. La Commissione ha analizzato i dati sulle esportazioni dalla Cina riguardanti il solfato di lisina estratti da informazioni di mercato specializzate e ha rilevato che essi offrono una visione più accurata delle importazioni di solfato di lisina nell’Unione. |
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(99) |
La Commissione ha altresì osservato che, nella causa T-326/21 (16), ai punti 52 e 53, il Tribunale ha concluso che «[t]alune allegazioni contenute nell’atto introduttivo sembrano censurare la Commissione per non aver comunicato alle ricorrenti l’origine dei dati utilizzati. Tuttavia, le ricorrenti non spiegano in che modo la comunicazione dell’origine dei dati fosse necessaria per la difesa dei loro interessi, dato che i dati stessi erano stati comunicati loro e che la Commissione aveva risposto alle loro censure. Alla luce di quanto sopra esposto, non consta in alcun modo che la Commissione abbia omesso di comunicare alle ricorrenti i dati necessari al fine di metterle in condizione di far conoscere utilmente il proprio punto di vista sulla realtà e sulla rilevanza dei fatti e delle circostanze addotti e sugli elementi di prova da essa utilizzati». Alla luce di tale giurisprudenza, la Commissione ha pertanto ritenuto sufficiente divulgare i dati relativi alle importazioni di solfato di lisina dalla Cina senza rendere nota l’origine di tali dati. L’argomentazione della CCMC è stata pertanto respinta. |
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(100) |
La Commissione ha inoltre ricordato che i codici NC 2309 90 96 e 2309 90 31 , utilizzati dalla CCCMC per dimostrare il calo del prezzo medio del solfato di lisina tra il 2022 e il 2023, erano «codici generali» che fino al 2023 comprendevano altri prodotti importati. Pertanto qualsiasi dimostrazione dell’andamento dei prezzi da parte della CCCMC basata su tali codici NC è priva di fondamento ed errata, in quanto i prezzi utilizzati consistevano in una media dei prezzi della lisina e di altri prodotti. La Commissione ha fornito ulteriori spiegazioni in merito ai volumi delle importazioni di lisina dalla Cina nelle sezioni 4.3.1 e 5.1 del presente regolamento. |
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(101) |
La Commissione ha pertanto ritenuto che la denuncia e il regolamento provvisorio contenessero tutti gli elementi di prova e le sintesi non riservate dei dati trasmessi in via riservata, essenziali affinché le parti interessate potessero esercitare il loro diritto di difesa nel corso del procedimento. Si rammenta che l’articolo 19 del regolamento di base e l’articolo 6, paragrafo 5, dell’accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio consentono di proteggere le informazioni di natura riservata nei casi in cui la loro divulgazione implicherebbe un significativo vantaggio concorrenziale per un concorrente oppure danneggerebbe gravemente la persona che ha fornito l’informazione o la persona dalla quale ha ottenuto l’informazione la persona che l’ha fornita. Le informazioni trasmesse in via riservata rientrano in tali categorie. Il denunciante ha comunque fornito sintesi sufficientemente dettagliate del contenuto delle parti di natura riservata della denuncia. Al considerando 17 del regolamento provvisorio era stato inoltre spiegato che, essendo l’industria dell’Unione costituita da un unico produttore, era comprensibile che nella denuncia i fattori di pregiudizio fossero riportati sotto forma di intervalli di valori e in forma indicizzata. La Commissione ha pertanto respinto l’asserzione secondo cui nell’inchiesta i diritti di difesa delle società rappresentate dalla CCCMC sono stati violati. |
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(102) |
La CCCMC ha altresì sostenuto che la Commissione non ha presentato dati per dimostrare la tendenza dell’undercutting, in quanto comportamento in materia di prezzi che si protrae per l’intero periodo in esame. La CCCMC ha inoltre affermato che la Commissione non ha fornito elementi di prova dell’interazione tra le importazioni cinesi e quelle dell’Unione nel periodo in esame, sostenendo che la risultanza della Commissione relativa all’esistenza di undercutting dei prezzi non è coerente con l’obbligo di effettuare un esame obiettivo. Alla luce di tale argomentazione, il denunciante ha affermato che l’industria dell’Unione aveva dimostrato nella denuncia che l’undercutting non è stato statico, in quanto è iniziato molto prima del periodo dell’inchiesta e ha continuato ad aumentare. |
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(103) |
La Commissione ha osservato che un’analisi obiettiva dell’undercutting dei prezzi dovrebbe basarsi su un confronto dei prezzi tra tipi di prodotto simili. È pertanto prassi costante della Commissione effettuare tale analisi sulla base dei dati dettagliati sulle vendite dei produttori esportatori inseriti nel campione e dell’industria dell’Unione nel periodo dell’inchiesta, in quanto tali dati consentono un confronto per tipo. Tale analisi non può essere effettuata per gli anni precedenti, per cui mancano dati così dettagliati. L’argomentazione è stata respinta. |
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(104) |
La CCCMC ha altresì affermato che i dati Eurostat evidenziano prezzi notevolmente più elevati delle importazioni cinesi rispetto ai dati forniti dalla Commissione nella tabella 4 del regolamento provvisorio e che la Commissione non ha fornito elementi di prova sufficienti in merito all’undercutting, alla depressione e alla contrazione dei prezzi determinate dalle importazioni cinesi nell’industria dell’Unione. Ha sottolineato che nel 2021 i volumi delle importazioni e la quota di mercato cinesi sono diminuiti e che i prezzi cinesi sono aumentati in modo sostanziale, mentre l’industria dell’Unione ha registrato perdite significative. La CCCMC ha sostenuto che, se le importazioni cinesi avessero provocato la contrazione dei prezzi di vendita dell’industria dell’Unione, la redditività dell’industria dell’Unione avrebbe dovuto migliorare nel 2021. |
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(105) |
Per quanto riguarda i prezzi delle importazioni cinesi, come già spiegato nel regolamento provvisorio, il prezzo medio delle importazioni cinesi di lisina HCl è estratto da Eurostat per il codice NC 2922 41 00 . Il prezzo medio delle importazioni cinesi di solfato di lisina è estratto da informazioni di mercato specializzate fornite dal denunciante. I dati pubblicati nella tabella 4 sono il risultato di una media ponderata del prezzo all’importazione della lisina HCl e del solfato di lisina, sulla base dei volumi delle importazioni di ciascun tipo in un determinato anno. |
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(106) |
La Commissione ribadisce che non è corretto considerare i prezzi medi all’importazione di cui ai codici NC 2309 90 31 e 2309 90 96 , in quanto nel periodo tra il 2020 e il 2022 tali codici NC comprendevano una serie di altri prodotti. Per quanto riguarda il periodo dell’inchiesta, nei considerando da 79 a 82 la Commissione ha spiegato di aver aggiornato i dati sulle importazioni di solfato di lisina nel periodo dell’inchiesta per i codici NC 2309 90 31 e 2309 90 96 , poiché nel 2023 tali codici erano riservati soltanto al solfato di lisina. I dati aggiornati hanno comportato una variazione del prezzo medio all’importazione nel periodo dell’inchiesta e la tabella 4 del regolamento provvisorio è pertanto riveduta come segue: «Tabella 4 Prezzi delle importazioni (EUR/tonnellate)
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(107) |
Per quanto riguarda l’argomentazione in cui si mette in discussione il fatto che le importazioni cinesi abbiano causato la depressione e la contrazione dei prezzi dell’industria dell’Unione, la Commissione ha osservato che i prezzi delle importazioni cinesi oggetto di dumping erano molto inferiori ai prezzi di vendita dell’industria dell’Unione (e ai prezzi all’importazione di lisina dal Brasile, dall’Indonesia e dalla Corea del Sud) durante il periodo in esame. È evidente che prezzi così bassi, associati a una quota di mercato molto elevata, pari al [70 %-79 %] nel periodo dell’inchiesta, hanno determinato un calo dei prezzi dell’industria dell’Unione, come dimostrano i dati relativi alla redditività. |
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(108) |
La CCCMC ha chiesto alla Commissione di fornire una versione dettagliata non riservata del calcolo del margine di pregiudizio che dimostri che il pregiudizio è stato riscontrato per il 100 % dei volumi delle importazioni provenienti dalle società inserite nel campione, comprendente gli adeguamenti effettuati dalla Commissione. La Commissione ha respinto la richiesta e ha ricordato alla CCCMC che i calcoli dell’undercutting sono stati comunicati soltanto ai produttori esportati inseriti nel campione perché si tratta di calcoli specifici per società che contengono dati sensibili sui prezzi e pertanto sono di natura riservata. Tutti i fornitori di dati hanno avuto la possibilità di verificare in dettaglio il calcolo effettuato dalla Commissione e di formulare osservazioni al riguardo. |
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(109) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la CCCMC ha sostenuto che la Commissione non ha fornito una base fattuale per stabilire l’esistenza di undercutting dei prezzi «per il 100 % dei volumi delle importazioni provenienti dalle società inserite nel campione», considerando che vi è una discrepanza tra le forme di lisina. |
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(110) |
La Commissione ha informato che i dettagli dei calcoli dell’undercutting dei prezzi sono riservati e che sono stati comunicati ai produttori esportatori cinesi interessati inseriti nel campione. La Commissione ha sostenuto che l’approccio applicato era in linea con il regolamento di base. |
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(111) |
La CCCMC ha altresì affermato che la Commissione non ha fornito una base fattuale per stabilire che i prezzi asseritamente bassi delle importazioni cinesi hanno determinato una depressione dei prezzi per l’industria dell’Unione e che nel regolamento provvisorio la depressione dei prezzi non era neppure menzionata. |
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(112) |
La Commissione ha chiarito che i considerando 250 e 289 del regolamento provvisorio descrivevano la contrazione dei prezzi esercitata dalle importazioni cinesi. La Commissione ha spiegato che i prezzi delle importazioni cinesi erano notevolmente inferiori rispetto ai prezzi dell’industria dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta, e sono rimasti inferiori durante tutto il periodo in esame, trainando verso il basso i prezzi di vendita dell’industria dell’Unione con un ulteriore aggravamento delle perdite finanziarie. Tale dato era dimostrato dai volumi delle importazioni cinesi, dalla relativa quota di mercato e dal prezzo medio all’importazione dalla Cina. L’argomentazione è stata respinta. |
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(113) |
In assenza di osservazioni, i considerando da 244 a 250 del regolamento provvisorio sono confermati. |
4.4. Situazione economica dell’industria dell’Unione
4.4.1. Osservazioni generali
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(114) |
In assenza di osservazioni, sono confermati i considerando da 251 a 254 del regolamento provvisorio. |
4.4.2. Indicatori macroeconomici
4.4.2.1.
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(115) |
In assenza di osservazioni, i considerando da 255 a 258 del regolamento provvisorio sono confermati. |
4.4.2.2.
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(116) |
La revisione dei dati sulle importazioni cinesi di lisina nel periodo dell’inchiesta, come spiegato al considerando 79 e illustrato nella tabella 3 riveduta, ha inciso sulla tabella 6 del regolamento provvisorio. La tabella 6 definitiva è la seguente: «Tabella 6 Volume delle vendite e quota di mercato
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(117) |
In assenza di osservazioni, i considerando da 259 a 261 del regolamento provvisorio sono confermati. |
4.4.2.3.
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(118) |
In assenza di osservazioni, il considerando 262 del regolamento provvisorio è confermato. |
4.4.2.4.
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(119) |
In assenza di osservazioni, i considerando da 263 a 265 del regolamento provvisorio sono confermati. |
4.4.2.5.
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(120) |
In assenza di osservazioni, i considerando da 266 a 267 del regolamento provvisorio sono confermati. |
4.4.3. Indicatori microeconomici
4.4.3.1.
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(121) |
In assenza di osservazioni, i considerando da 268 a 271 del regolamento provvisorio sono confermati. |
4.4.3.2.
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(122) |
In assenza di osservazioni, i considerando da 272 a 273 del regolamento provvisorio sono confermati. |
4.4.3.3.
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(123) |
In assenza di osservazioni, i considerando da 274 a 275 del regolamento provvisorio sono confermati. |
4.4.3.4.
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(124) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la CCCMC ha sostenuto che la Commissione non ha risposto alle osservazioni sull’aumento del flusso di cassa dell’industria dell’Unione e sull’utile sul capitale investito. |
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(125) |
La Commissione ha ricordato che l’andamento del flusso di cassa è stato spiegato al considerando 278 e l’utile sul capitale investito al considerando 280 del regolamento provvisorio. Malgrado il miglioramento registrato nel periodo dell’inchiesta grazie alle vendite delle scorte, il flusso di cassa è rimasto negativo per tutto il periodo in esame. La tendenza apparentemente in miglioramento registrata nel periodo dell’inchiesta è stata attribuita a una minore perdita di redditività rispetto agli anni precedenti, dovuta alla bassa produzione registrata nello stesso periodo. L’effetto delle importazioni cinesi sul calo dei volumi di produzione è stato descritto nelle sezioni 4.3 e 4.4 del regolamento provvisorio. Le argomentazioni sono state respinte. |
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(126) |
In assenza di osservazioni, i considerando da 276 a 281 del regolamento provvisorio sono confermati. |
4.5. Conclusioni sul pregiudizio
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(127) |
Tutte le argomentazioni presentate dalle parti in seguito al regolamento provvisorio sono state respinte. La Commissione ha pertanto concluso, sulla base delle risultanze comunicate nel regolamento provvisorio, che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base; si confermano pertanto i considerando da 282 a 286 del regolamento provvisorio. |
5. NESSO DI CAUSALITÀ
5.1. Effetti delle importazioni oggetto di dumping
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(128) |
La CCCMC, la CESFAC e Vall Companys hanno affermato che il regolamento provvisorio non ha affrontato adeguatamente il nesso di causalità tra le importazioni cinesi e le vendite dell’industria dell’Unione né la questione se le importazioni di lisina dalla Cina abbiano effettivamente causato il pregiudizio notevole all’industria dell’Unione. Tale argomentazione si fondava quindi in parte sui dati (alternativi) relativi alle importazioni presentati dalla CESFAC stessa, che la Commissione ha respinto, come debitamente spiegato nella sezione 4.3. |
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(129) |
Secondo la CCCMC, la CESFAC e Vall Companys, l’evoluzione dei volumi delle vendite dell’industria dell’Unione non è correlata all’evoluzione delle importazioni cinesi, in particolare perché le importazioni cinesi sono diminuite in termini di volume tra il 2021 e il 2022 e l’industria dell’Unione non ha approfittato di tale calo, dal momento che anche le sue vendite sono scese nel 2022. Tuttavia, come mostrano le tabelle 2 e 3 del regolamento provvisorio, tra il 2021 e il 2022 il consumo è diminuito drasticamente, in modo molto più marcato rispetto al volume delle importazioni cinesi, e pertanto l’industria dell’Unione non aveva alcuna possibilità di recuperare parte dei volumi persi a favore dei mercati cinesi, sempre che ciò fosse stato possibile in termini di costi e prezzi. L’argomentazione è stata pertanto respinta. |
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(130) |
La CCCMC ha inoltre affermato che la Commissione non aveva dimostrato l’undercutting dei prezzi e che le importazioni cinesi hanno causato la depressione e la contrazione dei prezzi dell’industria dell’Unione. A tale riguardo la Commissione ha osservato che i prezzi delle importazioni cinesi oggetto di dumping erano molto inferiori ai prezzi di vendita dell’industria dell’Unione e ai prezzi all’importazione di lisina dal Brasile, dall’Indonesia e dalla Corea del Sud (tabella 12 del regolamento provvisorio). È pertanto evidente che il prezzo della lisina cinese, in posizione dominante sul mercato dell’Unione durante l’intero periodo in esame, ha determinato la contrazione e la depressione dei prezzi dell’industria dell’Unione, influendo anche sulle importazioni da altre fonti non cinesi. La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione. |
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(131) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la CCCMC ha sostenuto che il criterio di attribuzione positivo dell’incidenza delle importazioni cinesi in termini di volume, effetti sui prezzi e impatto sull’industria dell’Unione non è soddisfatto e che le importazioni cinesi non hanno arrecato pregiudizio all’industria dell’Unione. La CCCMC ha sostenuto che la Commissione non ha esaminato in maniera sufficientemente dettagliata in che modo i volumi e i prezzi delle importazioni in questione hanno interagito con i prezzi dei prodotti simili sul mercato interno nel periodo in esame così da causare l’undercutting e la contrazione dei prezzi dell’industria dell’Unione e arrecarle pregiudizio. |
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(132) |
La Commissione ha espresso disaccordo e ha ritenuto sufficiente il livello dell’analisi a tal riguardo comunicata nella sezione 4 del regolamento provvisorio e nel documento di divulgazione finale delle informazioni (di cui alla sezione 4 del presente regolamento). L’argomentazione è stata respinta. |
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(133) |
In assenza di altre osservazioni, i considerando da 288 a 291 del regolamento provvisorio sono confermati. |
5.2. Effetti di altri fattori
5.2.1. Importazioni da paesi terzi
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(134) |
La CESFAC e Vall Companys hanno affermato che le importazioni da paesi terzi hanno contribuito in modo significativo al pregiudizio asserito dal denunciante durante il periodo in esame, in particolare nel 2022, e che la Commissione non aveva valutato l’impatto delle importazioni da altri paesi terzi sul pregiudizio durante il periodo in esame. |
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(135) |
La Commissione ha ricordato di aver analizzato l’eventuale ruolo avuto dalle importazioni da altri paesi terzi sul pregiudizio subito dall’industria dell’Unione ai considerando da 292 a 298 del regolamento provvisorio. In tale analisi la Commissione aveva concluso i) che tra il 2020 e il periodo dell’inchiesta la quota di mercato dei paesi terzi non cinesi è diminuita del 4 %, attestandosi al [20 %-25 %] nel periodo dell’inchiesta; e ii) che i prezzi all’importazione delle importazioni cinesi oggetto di dumping erano molto inferiori ai prezzi di vendita dell’industria dell’Unione e ai prezzi all’importazione di lisina dal Brasile, dall’Indonesia e dalla Corea del Sud, tre delle quattro altre fonti di importazione; i prezzi delle importazioni dagli Stati Uniti d’America (USA) erano invece a livelli simili, ma tra il 2020 e il periodo dell’inchiesta i volumi delle importazioni da tale paese si erano dimezzati. La CESFAC e Vall Companys non hanno contestato tali risultanze e l’argomentazione è stata pertanto respinta. La revisione dei dati sulle importazioni cinesi di lisina nel periodo dell’inchiesta, come spiegato al considerando 79 e illustrato nella tabella 3 riveduta, ha inciso sulla quota di mercato detenuta nel periodo dell’inchiesta dai produttori esportatori di lisina non cinesi di paesi terzi. Nella tabella 12 del regolamento provvisorio la Commissione ha pubblicato intervalli di valori. Le nuove quote di mercato restano comprese negli intervalli di valori indicati nel regolamento provvisorio. |
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(136) |
In assenza di altre osservazioni, i considerando da 292 a 298 del regolamento provvisorio sono confermati. |
5.2.2. Andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione
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(137) |
La CESFAC e Vall Companys hanno sostenuto che le vendite all’esportazione, che costituiscono il 20 % delle vendite totali dell’industria dell’Unione, rappresentano una quota significativa e non dovrebbero essere sottovalutate nell’analisi della Commissione. |
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(138) |
Per i motivi illustrati ai considerando 300 e 301 del regolamento provvisorio (in particolare il volume, il relativo andamento e i prezzi), la Commissione ha confermato che tali vendite non hanno attenuato il nesso di causalità. |
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(139) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la CCCMC ha affermato che il cattivo andamento delle esportazioni, le importazioni effettuate dall’industria dell’Unione stessa, lo spostamento dell’attenzione dalla lisina a prodotti speciali, come pure le preesistenti difficoltà finanziarie erano tali da annullare il presunto nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio notevole riscontrato. |
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(140) |
La Commissione ha ribadito, come spiegato ai considerando 300 e 301 del regolamento provvisorio, che le esportazioni dell’industria dell’Unione sono diminuite in linea con il calo della produzione nel periodo in esame. La Commissione ha già dimostrato nella sezione 4.3 del regolamento provvisorio e nel documento di divulgazione finale delle informazioni (di cui alla sezione 4.3) che il calo della produzione era dovuto alle importazioni cinesi. Per quanto riguarda l’argomentazione sulle importazioni da parte dell’industria dell’Unione stessa, la Commissione ha spiegato al considerando 303 del regolamento provvisorio che tali importazioni erano considerate marginali e intese a migliorare la posizione in termini di flusso di cassa dell’industria dell’Unione. Analogamente, al considerando 310 del regolamento provvisorio, la Commissione ha spiegato che la produzione di altri amminoacidi è distinta dal processo di produzione della lisina e non incide sull’utilizzo degli impianti per la sua produzione. La Commissione ha inoltre ribadito che l’argomentazione relativa alla cattiva situazione economica preesistente dell’industria dell’Unione è stata sufficientemente affrontata al considerando 312 del regolamento provvisorio. L’argomentazione è stata respinta. |
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(141) |
In assenza di altre osservazioni, i considerando da 299 a 301 del regolamento provvisorio sono confermati. |
5.2.3. Altri fattori
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(142) |
In assenza di osservazioni, i considerando da 302 a 313 del regolamento provvisorio sono confermati. |
5.3. Conclusioni sul nesso di causalità
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(143) |
Tutte le argomentazioni presentate dalle parti in seguito al regolamento provvisorio sono state respinte. Sulla base delle risultanze esposte nel regolamento provvisorio, la Commissione ha pertanto concluso che le importazioni oggetto di dumping dalla RPC hanno causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione e che gli altri fattori, considerati singolarmente o collettivamente, non hanno attenuato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio notevole. |
6. LIVELLO DELLE MISURE
6.1. Margine di pregiudizio
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(144) |
La CCCMC, la CESFAC e Vall Companys hanno sostenuto che nel fascicolo non riservato non sono state fornite informazioni relative ai piani di investimento e ai progetti rinviati e che tale importo non dovrebbe essere utilizzato nel calcolo del profitto di riferimento, specificando che le «normali condizioni di concorrenza» non dovrebbero essere equiparate a «condizioni ideali di concorrenza» e che la valutazione del profitto di riferimento deve essere effettuata con riferimento alle effettive (normali) condizioni di concorrenza nel mercato in questione. |
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(145) |
Il denunciante ha affermato che i principali elementi della sua strategia erano l’industrializzazione della produzione di acido glicolico e la creazione di ulteriori capacità produttive per la valina, e che i due progetti richiedevano investimenti significativi. In conseguenza degli scarsi risultati economici causati dalla lisina oggetto di dumping proveniente dalla Cina, il denunciante non è mai stato in grado di concretizzare tali investimenti. |
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(146) |
La Commissione ha ricordato che nel regolamento provvisorio e in una nota al fascicolo (17) aveva spiegato di aver verificato le informazioni fornite dal denunciante a tale riguardo e di avere ritenuto fondata l’argomentazione. Essa aveva inoltre spiegato in che modo aveva determinato l’adeguamento pertinente. Per motivi di riservatezza, non è stato possibile fornire dettagli sui piani di investimento del denunciante e sui progetti rinviati. La Commissione ha ritenuto che, in condizioni di concorrenza normali, il mercato non sarebbe distorto dalle importazioni oggetto di dumping che causano un pregiudizio. L’argomentazione verificata sui mancati investimenti poteva essere chiaramente collegata alla distorsione del mercato e la Commissione ha pertanto confermato che era giustificato un adeguamento del prezzo indicativo a norma dell’articolo 7, paragrafo 2 quater, del regolamento di base. |
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(147) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la CCCMC ha sostenuto che i fatti principali non dimostravano che gli adeguamenti a norma dell’articolo 7, paragrafo 2 quater, del regolamento di base fossero giustificati. Secondo la CCCMC, i mancati investimenti non potevano essere chiaramente collegati alla distorsione del mercato. |
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(148) |
La Commissione ha ribadito che, per motivi di riservatezza, le informazioni contenute nella nota al fascicolo di cui al considerando 146 sono state ritenute sufficienti a dimostrare che il rinvio dei piani di investimento era collegato alle importazioni cinesi oggetto di dumping. L’argomentazione è stata pertanto respinta. |
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(149) |
In secondo luogo, la CCCMC e la CESFAC hanno contestato il calcolo dei costi ambientali attuali e futuri dell’industria dell’Unione effettuato dalla Commissione a norma dell’articolo 7, paragrafo 2 quinquies, del regolamento di base, sempre al fine di adeguare il prezzo indicativo. La CCCMC ha sostenuto che le norme ambientali applicate dalla Commissione hanno gonfiato artificialmente il prezzo indicativo e che le norme dell’OMC non consentono il ricorso a politiche antidumping per applicare norme in materia di ambiente e lavoro a livello extraterritoriale. La CCCMC ha inoltre contestato il calcolo del costo futuro delle quote di emissioni, sostenendo che la cifra calcolata dalla Commissione è sovrastimata, e ha sostenuto che il denunciante ha sistematicamente ricevuto a titolo gratuito più quote di quelle che gli occorrevano per coprire le sue emissioni effettive. Il denunciante ha contestato l’argomentazione della CCCMC secondo cui l’industria della lisina dell’UE ha ricevuto più assegnazioni di quelle di cui necessitava per coprire le proprie emissioni effettive e ha sostenuto che la CCCMC ha tenuto conto solo dei dati relativi a un impianto iscritto nel registro francese e che la produzione di amminoacidi non è ammissibile alla compensazione dei costi delle emissioni indirette di CO2 associati all’energia elettrica. |
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(150) |
La Commissione ha respinto l’argomentazione della CCCMC e della CESFAC. Ha osservato che la quantità di quote ETS ricevute si basa sul volume di produzione degli anni precedenti. Per i prossimi anni il denunciante riceverà pertanto meno quote, poiché negli ultimi anni il suo volume di produzione è stato inferiore a causa della pressione esercitata dalle importazioni oggetto di dumping. Le cifre utilizzate sono quindi realistiche, costituiscono importi verificati e non sovrastimati, come sostenuto dalle parti. Per quanto riguarda la presunta incompatibilità con l’OMC dell’inclusione dei costi ambientali attuali e futuri nel prezzo indicativo, l’argomentazione era priva di fondamento e si basava sull’ipotesi errata che il calcolo del prezzo indicativo abbia effetti extraterritoriali o che il suo scopo sia quello di far rispettare le norme ambientali o del lavoro nei paesi terzi. |
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(151) |
La CESFAC e Vall Companys hanno inoltre affermato che il metodo della Commissione per calcolare i costi dell’ETS sembra basarsi sul volume totale delle emissioni inquinanti attualmente attribuito al denunciante, piuttosto che sulle emissioni associate esclusivamente alla produzione di lisina. La Commissione ha chiarito di aver stabilito i costi aggiuntivi futuri stimati unicamente in relazione alla produzione del prodotto in esame e dei prodotti a monte che generano emissioni di CO2. Il metodo è stato spiegato nella suddetta nota al fascicolo. |
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(152) |
La CCCMC ha inoltre contestato, in quanto scenario irrealistico e irragionevole, un profitto di riferimento del 10,69 %. La Commissione ha ricordato che il metodo di calcolo del prezzo indicativo è illustrato ai considerando da 318 a 326 del regolamento provvisorio e segue rigorosamente le disposizioni dell’articolo 7, paragrafi 2 quater e 2 quinquies, del regolamento di base. La Commissione ha applicato un margine di profitto ragionevole pari al 6 %, come stabilito nel regolamento di base. Successivamente, la Commissione ha calcolato il 4,69 % per mancati investimenti, R&S; innovazione ed ETS sulla base dei dati verificati dell’industria dell’Unione. La CCCMC non ha spiegato il motivo per cui riteneva l’adeguamento risultante irrealistico e irragionevole e l’argomentazione è pertanto respinta. |
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(153) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la CCCMC ha ribadito che l’approccio della Commissione per stabilire il profitto di riferimento del 10,69 %, comprendente il profitto di base, spese per investimenti, R&S e innovazione e costi dell’ETS era errato. La CCCMC ha sostenuto che l’industria dell’Unione è stata in perdita per tutto il periodo in esame e che non era né in fatto né in diritto giustificato applicare un margine di profitto del 6 %. La CCCMC ha sostenuto che, in assenza di profitti dell’industria dell’Unione, il profitto di riferimento avrebbe dovuto essere stabilito al 6 %. |
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(154) |
Al considerando 320 del regolamento provvisorio, la Commissione ha spiegato che poiché l’industria dell’Unione ha subito perdite durante l’intero periodo in esame e non è stato possibile utilizzare i dati dell’industria dell’Unione, la Commissione ha stabilito un margine di profitto ragionevole pari al 6 %. Come inoltre spiegato al considerando 146, il livello di investimenti, ricerca e sviluppo (R&S) e innovazione pari al 4,69 % in condizioni di concorrenza normali è stato calcolato sulla base dei piani di investimento verificati dell’industria dell’Unione, e aggiunto al profitto di base per ottenere il profitto di riferimento. |
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(155) |
La Commissione ha ritenuto che la CCCMC abbia ragione nel ritenere che, in assenza di profitti da parte dell’industria dell’Unione a causa delle ingenti importazioni dalla Cina durante tutto il periodo in esame, il profitto di base dovrebbe effettivamente essere stabilito al 6 % conformemente all’articolo 7, paragrafo 2 quater, del regolamento di base (18). La Commissione ha tuttavia osservato che tale profitto di base è fissato come livello minimo e non come livello massimo a norma dell’articolo 7, paragrafo 2 quater, del regolamento di base. Inoltre tale profitto di base deve essere adeguato nel caso in cui l’industria dell’Unione affermi legittimamente che il profitto di riferimento dovrebbe includere un importo di spese per R&S e innovazione non realizzate. Il 4,69 % rappresenta soltanto l’importo che deve essere aggiunto al profitto di base. L’interpretazione della CCCMC porterebbe alla conclusione illogica che a un’industria nella situazione dell’industria della lisina dovrebbe essere attribuito il profitto del 6 %, indipendentemente dal fatto che sostenga fondatamente di aver dovuto rinunciare a siffatti investimenti. |
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(156) |
La Commissione ha pertanto osservato che il profitto di riferimento complessivo stabilito pari in totale al 10,69 %, che comprende un profitto di base e investimenti in R&S in condizioni di concorrenza normali, è conforme all’articolo 7, paragrafo 2 quater, del regolamento di base. |
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(157) |
In ogni caso, anche nell’ipotesi in cui l’argomentazione fosse accolta e il profitto di riferimento complessivo dovesse essere fissato al 6 %, i margini di pregiudizio risultanti sarebbero comunque notevolmente superiori ai margini di dumping, in base ai quali è fissato, per tutte le parti, il livello dei dazi. La Commissione ha pertanto ritenuto irrilevante l’argomentazione in quanto non avrebbe inciso sul livello del dazio per nessuno dei produttori esportatori. |
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(158) |
In assenza di osservazioni, il considerando 328 del regolamento provvisorio è confermato. Il livello definitivo di eliminazione del pregiudizio per i produttori esportatori che hanno collaborato e per tutte le altre società è pertanto il seguente:
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6.2. Conclusioni sul livello delle misure
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(159) |
In base alla valutazione di cui sopra, è opportuno fissare i dazi antidumping definitivi come segue, in conformità all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base. L’importo del dazio definitivo è indicato al considerando 204. |
7. INTERESSE DELL’UNIONE
7.1. Interesse dell’industria dell’Unione
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(160) |
La CESFAC e Vall Companys hanno sostenuto che Eurolysine e i suoi predecessori hanno promesso di aumentare la produzione di lisina in numerose occasioni, ma non hanno mai mantenuto la promessa, pur avendo beneficiato della protezione prolungata e di un notevole sostegno finanziario da parte dello Stato francese. |
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(161) |
La Commissione ha ribadito che, a causa della presenza massiccia di importazioni cinesi oggetto di dumping sul mercato dell’Unione a prezzi inferiori al costo di produzione dell’industria dell’Unione, quest’ultima è stata infine costretta ad adeguare i volumi di produzione a livelli molto bassi. |
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(162) |
Il denunciante ha affermato che, dall’apertura dell’inchiesta, la domanda di lisina prodotta in Europa è cresciuta, con il conseguente aumento della produzione di Eurolysine, e ha affermato che l’industria dell’Unione ha in programma di aumentare in modo massiccio la produzione di lisina e di incrementare la produzione dell’Unione di amminoacidi (quali lisina, triptofano, valina, isoleucina, leucina e arginina) attraverso un piano di investimenti di 130 milioni di EUR da qui al 2030, al fine di sviluppare la capacità produttiva di Eurolysine, migliorarne l’efficienza energetica e ammodernare gli impianti esistenti. Il denunciante ha sottolineato che la mancata adozione delle misure antidumping si tradurrebbe nella chiusura degli impianti di Eurolysine. |
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(163) |
In assenza di altre osservazioni sull’interesse dell’industria dell’Unione, i considerando da 331 a 335 del regolamento provvisorio sono confermati. |
7.2. Interesse degli importatori indipendenti e degli operatori commerciali
7.2.1. Sicurezza dell’approvvigionamento
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(164) |
La Federazione europea dei fabbricanti di alimenti composti per animali (FEFAC) ha sostenuto che le misure antidumping potrebbero perturbare le importazioni di lisina in quanto la produzione dell’Unione e degli altri paesi terzi non può sostituire le importazioni dalla Cina e soddisfare la domanda dell’Unione. La Danish Grain and Feed Association (DAKOFO) ha affermato che, limitando le importazioni dalla Cina, i dazi proposti rischiano di creare un mercato monopolizzato, di limitare le opzioni di approvvigionamento per i produttori di mangimi dell’UE e di aumentare la volatilità dei prezzi. |
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(165) |
Barentz ha inoltre sostenuto che la capacità combinata dell’industria dell’Unione e dei paesi terzi (esclusa la Cina) non è sufficiente a soddisfare il consumo di lisina dell’Unione, che durante il periodo dell’inchiesta era pari a circa 435 000 tonnellate. Barentz ha sottolineato che, mentre l’industria dell’UE da sola potrebbe coprire soltanto il 18 % della domanda dell’UE, l’industria dell’Unione e gli altri paesi terzi possono soddisfare circa il 41 % della domanda totale dell’UE di lisina e di conseguenza il 59 % delle richieste degli utilizzatori resterebbe insoddisfatta. Barentz ha concluso che gli utilizzatori e gli importatori dell’UE di lisina saranno costretti a continuare ad acquistare la maggior parte del proprio fabbisogno di tale prodotto dalla Cina e a pagare il dazio antidumping, il che comporterebbe un aumento dei costi della lisina per i produttori di mangimi per animali e per gli allevatori. |
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(166) |
Il denunciante ha sostenuto che la posizione della FEFAC si basava su una serie di ipotesi errate, vale a dire che la produzione di lisina dell’industria dell’Unione rimarrà statica e non aumenterà in caso di istituzione delle misure, che i fornitori cinesi si ritireranno dal mercato europeo in caso di istituzione delle misure e che i fornitori non cinesi di paesi terzi non soddisfano i requisiti normativi per vendere lisina agli utilizzatori di mangimi dell’UE. Il denunciante ha altresì osservato che in Cina vi sono enormi eccessi di capacità che saranno destinati al mercato dell’Unione in considerazione delle ultime misure commerciali introdotte in Brasile e negli Stati Uniti. |
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(167) |
Per quanto riguarda le capacità produttive inutilizzate di lisina in Brasile, Indonesia, Repubblica di Corea e USA, il denunciante ha affermato che in passato, prima dell’aumento significativo delle spedizioni di lisina dalla Cina, ossia prima del periodo in esame, i volumi forniti da tali produttori esportatori agli acquirenti dell’Unione erano maggiori. Secondo quanto affermato dal denunciante, le capacità inutilizzate nei paesi terzi non cinesi nel 2023 erano comprese tra 500 000 e 600 000 tonnellate. A suo avviso le misure antidumping renderanno il mercato dell’Unione più interessante per i produttori di lisina nell’Unione e nei paesi terzi grazie a una concorrenza leale. |
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(168) |
Per quanto riguarda la produzione e l’ulteriore capacità produttiva inutilizzata nei paesi terzi non cinesi, la Commissione ha osservato che nel periodo in esame in Cina si è registrata un’enorme sovrapproduzione di lisina (circa 2 500 000 tonnellate di produzione, di cui soltanto 300 000 tonnellate sono state consumate sul mercato interno). Nel complesso, sulla base dell’analisi dei dati relativi alla capacità produttiva e alla produzione in Brasile, Indonesia, Corea del Sud e USA riportati in Feedinfo, la Commissione ha osservato che nel 2023 i paesi terzi non cinesi disponevano di ulteriori capacità produttive inutilizzate, per un totale di 500 000 tonnellate (19). Tali ulteriori capacità inutilizzate, che sono superiori alle dimensioni complessive del mercato dell’UE, si aggiungono alle 100 000 tonnellate di lisina già importate da paesi terzi non cinesi nel periodo dell’inchiesta. Su tale base la Commissione ha previsto che, poiché l’istituzione di misure definitive ripristinerebbe una situazione di mercato competitiva nell’Unione caratterizzata da prezzi più elevati, tali misure incentiverebbero i produttori di paesi terzi ad aumentare le loro vendite nell’UE. Negli ultimi anni i paesi terzi non cinesi hanno potuto esportare nell’Unione soltanto lisina liquida, in quanto si trattava di un segmento di mercato che non era interessato dalle importazioni cinesi, che si concentravano sul più ampio gruppo di prodotti costituito dalla lisina HCl e dal solfato di lisina. Tale situazione è cambiata con le misure in vigore. L’analisi di cui sopra ha pertanto confermato che la sicurezza dell’approvvigionamento non è a rischio; l’industria dell’UE aumenterà in modo significativo i suoi volumi di produzione e di vendita, le importazioni cinesi non si interromperanno e aumenterà l’offerta sul mercato di importazioni non cinesi, che, se necessario, potrebbe soddisfare l’intera domanda di lisina importata. Come spiegato al considerando 162, l’industria dell’Unione ha ripreso la produzione di lisina. Il denunciante ha presentato dati sulla produzione che evidenziano un aumento sostanziale della produzione dal luglio 2024 con l’intenzione di raggiungere la piena capacità produttiva nel 2026 (20). |
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(169) |
La Commissione ha inoltre ritenuto che i dazi antidumping definitivi, fissati al livello del dumping, non fossero proibitivi. Tale conclusione si fonda sui motivi illustrati in appresso: in primo luogo, i margini di underselling erano ben al di sopra del livello dei dazi (cfr. tabella al considerando 204); in secondo luogo, sulla base dei prezzi osservati nel periodo in esame, con i dazi antidumping definitivi, il prezzo delle importazioni dalla Cina (tabella 4 del regolamento provvisorio) si situerebbe in un intervallo di prezzo simile a quello delle importazioni dai paesi terzi non cinesi (tabella 12); in terzo luogo, come spiegato nella sezione 7.3.2, il dazio incide in misura limitata sugli utilizzatori. Pertanto le importazioni cinesi nell’Unione probabilmente proseguiranno, anche se in volumi inferiori, in quanto restano competitive anche con le misure antidumping in vigore. Stando alle attese, le misure garantiranno un progressivo aumento dell’approvvigionamento dai produttori dell’Unione e ripristineranno condizioni di parità senza bloccare le importazioni cinesi. La Commissione ha pertanto ritenuto che, una volta ripristinate condizioni di parità, gli altri produttori di lisina di paesi terzi non cinesi sarebbero in grado di adeguarsi alle condizioni di mercato e, se necessario, di aumentare i volumi delle importazioni di lisina nell’Unione. L’argomentazione è respinta. |
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(170) |
In assenza di altre osservazioni sull’interesse degli importatori, le osservazioni formulate in merito all’interesse degli importatori sono respinte. I considerando da 336 a 340 del regolamento provvisorio sono pertanto confermati. |
7.3. Interesse degli utilizzatori e dei consumatori
7.3.1. Aumento dei costi per i produttori di mangimi e gli agricoltori
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(171) |
La Danish Grain and Feed Association (DAKOFO) ha affermato che i dazi antidumping proposti comporteranno un costo annuo aggiuntivo di circa 230 milioni di DKK (30,8 milioni di EUR) per i produttori danesi di mangimi e che tali costi saranno in ultima analisi trasferiti agli allevatori, riducendo la loro competitività globale e aumentando i costi della produzione alimentare in Danimarca e nell’Unione. |
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(172) |
La DAKOFO ha esortato la Commissione a prendere in considerazione misure alternative che affrontino le preoccupazioni senza compromettere la competitività dei produttori di mangimi gli allevatori dell’UE, ad esempio agevolare gli investimenti per aumentare le capacità produttive di lisina in Europa, ridurre la dipendenza dalle importazioni attraverso misure orientate al mercato invece che protezionistiche, razionalizzare i processi di approvazione di ingredienti alternativi per mangimi e garantire che i produttori europei di mangimi abbiano accesso alle materie prime a prezzi competitivi a livello mondiale. |
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(173) |
Barentz e la CESFAC hanno sostenuto che l’adozione di misure antidumping inciderà negativamente sull’interesse dell’Unione, in quanto l’impatto negativo sull’intera catena del valore della lisina nell’Unione sarebbe superiore agli interessi del denunciante e l’istituzione di misure antidumping determinerebbe un aumento significativo del costo dei mangimi per animali e indebolirebbe la concorrenza sul mercato dell’Unione. La CESFAC ha inoltre affermato che l’industria utilizzatrice a valle genera margini di profitto esigui e che i mangimi per animali rappresentano circa il 65 % dei costi di produzione dei prodotti a base di carne suina e di pollame. |
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(174) |
Barentz ha affermato che gli agricoltori dovranno sostenere costi più elevati, che, avendo margini di profitto molto bassi, dovranno trasferire sui propri clienti. Barentz teme che, con le misure in vigore, gli agricoltori diventino meno competitivi rispetto agli allevatori di paesi terzi, che non devono far fronte a un aumento dei costi della lisina e potrebbero persino beneficiare di un prezzo più basso perché gli esportatori cinesi potrebbero deviare i loro volumi di lisina verso paesi terzi. |
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(175) |
Per quanto riguarda le osservazioni della DAKOFO e di Barentz in merito all’impatto del dazio sulla situazione finanziaria degli agricoltori, la Commissione ha osservato che tali argomentazioni non erano suffragate da elementi di prova. In ogni caso, la Commissione ha ritenuto che un costo aggiuntivo per la produzione di mangimi per animali inferiore all’1 % per i produttori di mangimi (cfr. considerando 179) non si sia necessariamente tradotto in un costo aggiuntivo per gli allevatori; ciò dipende in che misura i primi sono in grado di trasferire i costi sui secondi. In ogni caso l’aumento del costo aggiuntivo ha determinato un incremento del costo della carne suina e di pollame di portata nettamente minore, in quanto il mangime è un elemento importante, ma non l’unico, dei costi dell’allevamento. L’argomentazione è stata pertanto respinta. |
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(176) |
La Commissione ha esaminato le altre osservazioni della DAKOFO, della CESFAC e di Barentz nella sezione 7.3.2. |
7.3.2. Valutazione d’impatto presentata dalla FEFAC
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(177) |
La Federazione europea dei fabbricanti di alimenti composti per animali (FEFAC) ha presentato una valutazione d’impatto dei dazi antidumping provvisori sulle importazioni di lisina dalla Cina. Lo studio era basato su simulazioni effettuate in sette regioni dell’Unione (che coprono 25 Stati membri) e ha esaminato diversi scenari di aumento dei prezzi della lisina a seguito dell’introduzione delle misure antidumping rispetto a uno scenario di riferimento corrispondente al prezzo medio del solfato di lisina e della lisina HCl nel periodo compreso tra gennaio 2023 e marzo 2024. La FEFAC ha concluso che si verificherebbe un potenziale aumento dei costi di produzione dei mangimi industriali per suini e pollame compreso tra l’1,11 % e l’1,51 % a livello di UE complessivo, il che si tradurrebbe in un aumento dei costi di produzione dei mangimi industriali per suini e pollame compreso tra 300 e 400 milioni di EUR a seconda degli scenari, e un costo supplementare stimato tra 100 e 140 milioni di EUR per la miscelazione effettuata in azienda. Per quanto riguarda il consumo di farina di soia, la FEFAC ha stimato un aumento potenziale della domanda compreso tra 450 000 e 600 000 tonnellate. |
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(178) |
Per quanto riguarda la valutazione d’impatto della FEFAC, la Commissione ha individuato diverse carenze sostanziali, in particolare per quanto riguarda il calcolo dei prezzi cif, che sovrastimavano l’impatto dei dazi istituiti in via provvisoria. La Commissione ha inoltre osservato che gli scenari della FEFAC si basavano sui livelli del dazio di cui al regolamento provvisorio, che erano notevolmente superiori a quelli infine istituiti. |
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(179) |
Alla luce dei nuovi livelli del dazio, la Commissione ne ha valutato l’impatto sulla base delle risposte verificate al questionario fornite dall’unico utilizzatore che ha collaborato, Vall Companys, un importante produttore di mangimi e prodotti a base di carne. La Commissione ha applicato i dazi antidumping definitivi ai suoi acquisti di lisina nel periodo dell’inchiesta e ha stabilito che la quota del costo della lisina nei suoi costi di produzione dei mangimi per animali aumenterebbe di meno dell’1 %. Lo scenario peggiore ipotizza che tutte le altre circostanze (fonti di acquisto, prezzi di acquisto al netto dei dazi, formule per mangimi) rimangano uguali, il che è improbabile in quanto è presumibile che gli operatori economici si adeguino alle mutate circostanze e, di conseguenza, riducano i propri costi acquistando da fonti meno costose (ad esempio altri paesi terzi non cinesi), da fonti esenti da dazi antidumping o modificando la formula dei mangimi per ridurre il tenore di lisina. La Commissione ha ritenuto, tra l’altro, che gli utilizzatori possano passare a fornitori di lisina più economici (soggetti o meno a dazi antidumping) o adeguare le ricette delle formule dei loro mangimi prevedendo un tenore inferiore di lisina. |
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(180) |
Su tale base, la Commissione ha confermato che l’impatto delle misure antidumping sui produttori di mangimi per animali sarà estremamente limitato. |
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(181) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la FEFAC ha sostenuto che, dall’apertura dell’inchiesta, il prezzo di riferimento della lisina è aumentato del 47 %, e pertanto l’impatto sugli utilizzatori di lisina (stimato tra 220 e 240 milioni di EUR per le industrie dei mangimi e di 300 milioni di EUR per la miscelazione in azienda) sarebbe superiore rispetto a quanto calcolato nella sua valutazione d’impatto iniziale. |
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(182) |
Come osservato dalla Commissione al considerando 214, sulla base delle statistiche di Eurostat sulle importazioni, dopo il periodo dell’inchiesta i prezzi delle importazioni cinesi sono aumentati e nel periodo dell’inchiesta erano superiori ai prezzi medi del 9 %-15 %, non del 47 %. La Commissione ha concluso al considerando 179 che l’incidenza del costo della lisina sui costi di produzione dei mangimi per animali aumenterebbe di meno dell’1 %. Anche con un aumento del prezzo della lisina del 9 %-15 %, l’impatto sui costi dei mangimi per animali rimane inferiore all’1 %. L’argomentazione è stata respinta. |
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(183) |
La CESFAC e Vall Companys hanno affermato che un aumento dei costi dei mangimi per animali inferiore all’1 % si è tradotto in circa 220 milioni di EUR per tutti i produttori di mangimi dell’Unione e hanno ritenuto importante il costo aggiuntivo alla luce dei bassi profitti dei produttori di mangimi per animali e dei produttori di carne. |
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(184) |
La Commissione ha preso atto delle argomentazioni addotte dalla CESFAC e ha ribadito che l’impatto dei costi aggiuntivi e la possibilità per gli utilizzatori di lisina di assorbirli o trasferirli sono stati attentamente analizzati dalla Commissione. La Commissione ha concluso al considerando 179 che un aumento dei costi dei mangimi per animali inferiore all’1 % può essere assorbito o trasferito dalle industrie a valle. |
7.4. Altri fattori
7.4.1. Aspetti ambientali
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(185) |
Barentz e la FEFAC hanno sostenuto che la principale opzione per sostituire la lisina come additivo per mangimi consiste nell’utilizzare fonti di materie prime proteiche grezze come la soia e, con i dazi antidumping in vigore, il consumo di soia nei mangimi per animali aumenterà. La soia è una soluzione meno efficiente in termini di costi per la produzione di mangimi per animali e ha un effetto negativo sull’ambiente, in quanto la sua produzione è legata alla deforestazione nei paesi terzi e il suo utilizzo nei mangimi per animali contribuirebbe ad aumentare le emissioni di metano, protossido di azoto e biossido di carbonio nell’Unione. Nella sua valutazione d’impatto, la FEFAC ha stimato un aumento del 3 % dell’uso di farina di soia, che si traduce in un aumento della domanda di farina di soia pari a 500 000 tonnellate che dovrebbero essere importate da paesi terzi. La DAKOFO ha ribadito le conseguenze negative sotto il profilo ambientale ed economico e ha affermato che, per compensare i prezzi più elevati della lisina, i produttori danesi di mangimi possono adeguare le formulazioni dei mangimi, determinando un aumento della domanda annua di importazioni di soia di circa 20 000-40 000 tonnellate all’anno, che si traduce in una perdita di 1-2 milioni di EUR per i produttori danesi di mangimi. |
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(186) |
Per quanto riguarda gli aspetti ambientali, il denunciante ha sottolineato che l’impronta di carbonio della lisina prodotta nell’Unione è cinque volte inferiore all’impronta di carbonio della lisina prodotta in Cina e tre volte inferiore a quella della lisina prodotta in paesi terzi non cinesi. Ha pertanto sostenuto che continuando ad importare lisina cinese si aggrava il problema della rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e si compromettono il Green Deal e altre ambizioni dell’Unione in materia ambientale. |
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(187) |
La Commissione ha analizzato le osservazioni relative all’impatto ambientale negativo e ha osservato che nella valutazione d’impatto mancava un’adeguata correlazione tra l’aumento del prezzo della lisina e la percentuale dei volumi di mangimi che passerebbero a utilizzare la soia come fonte di lisina grezza. Nella valutazione d’impatto è stato accertato correttamente che la soia può essere utilizzata nei mangimi per animali per sostituire la lisina, ma non sono stati forniti risultati conclusivi in merito all’aumento dei volumi delle importazioni a causa di una serie di ipotesi errate contenute nella valutazione d’impatto. Inoltre anche se dovessero aumentare, le importazioni di farina di soia nell’Unione sarebbero soggette al regolamento dell’UE sui prodotti a deforestazione zero (21), rispondendo così alle preoccupazioni di natura ambientale. L’argomentazione è stata pertanto respinta. |
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(188) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la CESFAC e Vall Companys hanno affermato che la Commissione non ha valutato la sicurezza dell’approvvigionamento di farina di soia per quanto riguarda i dazi statunitensi e le successive contromisure da parte di paesi terzi. La CESFAC e Vall Companys hanno affermato che i dazi statunitensi sulle importazioni cinesi e le successive misure di ritorsione adottate dalla Cina hanno perturbato i flussi commerciali mondiali di soia. La CESFAC e Vall Companys hanno affermato che le importazioni della Cina di soia brasiliana in futuro aumenteranno a scapito delle importazioni di soia statunitense, ponendosi in concorrenza diretta con le importazioni di soia brasiliana nell’Unione. La CESFAC e Vall Companys hanno inoltre previsto un aumento del prezzo della soia a causa di possibili carenze sul mercato dell’Unione, causate dall’aumento delle importazioni di soia verso la Cina, e dal regolamento dell’UE sulla deforestazione. |
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(189) |
La Commissione ha osservato che dall’inizio del 2025 i dazi statunitensi e le successive misure di ritorsione erano in costante evoluzione ed era pertanto difficile stabilire l’impatto sulle importazioni di soia nell’Unione. Per quanto riguarda le importazioni di soia dal Brasile, la Commissione ha osservato che l’accordo commerciale UE-Mercosur ridurrebbe i dazi all’esportazione imposti dal Mercosur alle esportazioni verso l’UE di prodotti a base di soia, che sono una delle principali materie prime per i mangimi del bestiame dell’UE. La Commissione ha inoltre osservato che la CESFAC e Vall Companys hanno riconosciuto che anche la fluttuazione dei prezzi incide sulle importazioni di soia. Tale affermazione non contraddice il «principio di determinazione del costo minimo». Al contrario, con l’aumento del prezzo della soia, è probabile che i produttori di mangimi optino per la lisina. |
7.4.2. Intercambiabilità delle diverse forme di lisina per gli utilizzatori
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(190) |
La FEFAC ha sostenuto che non tutti i produttori di mangimi composti dell’UE sono attrezzati per lavorare la lisina liquida e che pertanto le importazioni di lisina HCl e solfato di lisina dalla Cina rimangono necessarie. Nella stessa ottica, la CESFAC ha sostenuto che le forme solide di lisina in polvere e quelle liquide non sono intercambiabili per gli utilizzatori da un punto di vista pratico o tecnologico e che l’istituzione di misure antidumping colpirebbe in modo sproporzionato i piccoli e medi produttori di mangimi, i premiscelatori e i produttori di mangimi in azienda che utilizzano forme solide di lisina prodotte dai produttori esportatori cinesi e non possono passare a forme liquide di lisina. |
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(191) |
Il denunciante ha affermato che il consumo spagnolo di lisina liquida ha registrato un notevole aumento negli ultimi anni, segno che gli acquirenti non si limitano alla lisina HCl e al solfato di lisina. Il denunciante ha sostenuto che le società spagnole produttrici di mangimi sono in grado di consumare quantità molto più elevate di lisina liquida senza la necessità di investire in nuove attrezzature e che l’aumento del consumo di lisina liquida tra il 2023 e il 2024 conferma che grazie all’effetto positivo dell’inchiesta antidumping, il ritorno dei fornitori di lisina non cinesi sul mercato dell’UE è iniziato già dopo l’apertura dell’inchiesta e proseguirà se le misure saranno istituite in via definitiva. |
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(192) |
Per quanto riguarda la possibilità per gli utilizzatori di passare, se necessario, dalla forma secca a quella liquida o viceversa, la Commissione ha constatato che i dati della FeedInfo evidenziano un consumo di lisina liquida nel 2021 molto più elevato rispetto agli anni successivi (22). Poiché la Cina non esporta lisina liquida nell’UE, tale evoluzione può essere attribuita alla diminuzione dei quantitativi e della quota di mercato dei paesi terzi non cinesi e dell’industria dell’Unione. Feedinfo mostra inoltre un aumento del consumo di lisina liquida tra il 2023 e il 2024, il che indica che alcuni utilizzatori sono già in grado di passare dalla lisina secca a quella liquida. Il denunciante ha inoltre presentato dati provenienti da informazioni di mercato specializzate che dimostrano che a seguito dell’apertura dell’inchiesta le importazioni di lisina HCl da paesi terzi non cinesi sono aumentate notevolmente nel 2024 (da 207 tonnellate nel primo trimestre a 3 262 tonnellate nel quarto trimestre), mentre nel periodo in esame non risultano esportazioni di lisina HCl da paesi terzi non cinesi (23). La Commissione ha pertanto concluso che i produttori di mangimi per animali continueranno a poter scegliere tra la lisina secca e quella liquida anche a fronte di una diminuzione delle importazioni dalla Cina. |
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(193) |
In secondo luogo, la Commissione ha osservato che il motivo per cui la lisina liquida era il principale tipo di prodotto importato nell’Unione da altri paesi non cinesi nel periodo in esame non era legato all’incapacità dei produttori di paesi terzi di produrre o vendere lisina HCl o solfato di lisina, ma era dovuto alla presenza preponderante sul mercato delle importazioni cinesi di lisina HCl e solfato di lisina, con conseguente depressione dei prezzi. Con l’istituzione delle misure, i produttori di paesi terzi troveranno nuovamente interessante vendere nell’Unione altri prodotti oltre alla lisina liquida. Secondo un metodo di fabbricazione standard, i produttori di lisina ottengono dapprima lisina liquida, che viene successivamente trasformata in lisina HCl o solfato di lisina mediante a un impianto di essiccazione. Si tratta quindi di un processo semplice che consente ai produttori di lisina trasformare la lisina liquida in lisina in polvere. La Commissione ha respinto l’argomentazione. |
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(194) |
In assenza di altre osservazioni sull’interesse degli utilizzatori, i considerando da 341 a 347 del regolamento provvisorio sono confermati. |
7.4.3. Interesse strategico dell’Unione
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(195) |
La CESFAC e Vall Companys si sono chiesti se i volumi delle vendite di Eurolysine sul mercato dell’Unione aumenteranno a seguito dell’attuazione delle misure antidumping. La CESFAC e Vall Companys hanno espresso preoccupazione per il fatto che Eurolysine, dopo l’acquisizione da parte del gruppo Avril, venderà volumi significativi di lisina per uso vincolato all’azienda di mangimi del proprio gruppo, Sanders, e non la fornirà ai suoi concorrenti nel settore dei mangimi per animali. |
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(196) |
Il denunciante ha negato che esista il rischio che l’acquisizione di Eurolysine da parte del Groupe Avril determini una preclusione dell’accesso all’approvvigionamento di lisina sul mercato dell’Unione. Ha sottolineato che Eurolysine rimane un’unità commerciale indipendente all’interno del Groupe Avril, che peraltro non è una società di mangimi integrata verticalmente e che pertanto, dal punto di vista di Eurolysine, Sanders rappresenta un potenziale acquirente, come Vall Companys e qualsiasi altro. Ha altresì rilevato Sanders non acquista volumi significativi di lisina. La Commissione ha accolto con favore l’assicurazione del denunciante secondo cui la lisina dell’industria dell’Unione non sarà riservata a un uso vincolato e, su tale base, ha respinto l’argomentazione. |
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(197) |
La CESAC ha affermato che il rinnovo dei contingenti tariffari autonomi esenti da dazi per le importazioni di lisina HCl e lisina liquida (contingente tariffario 0925 63) e le importazioni di solfato di lisina (contingente tariffario 0929 25) da parte del Consiglio (24) dimostra che Eurolysine continua a produrre quantitativi insufficienti di lisina per rifornire gli utilizzatori dell’Unione, che gli utilizzatori dell’UE che producono mangimi e prodotti farmaceutici continuano a dipendere dalle importazioni di lisina e che continua a essere nell’interesse dell’Unione garantire un approvvigionamento adeguato di lisina ed evitare perturbazioni del mercato. La CESFAC ha sostenuto che i dazi antidumping provvisori sono in conflitto con i contingenti tariffari autonomi esenti da dazi e quindi con l’interesse dell’Unione. |
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(198) |
La Commissione ha osservato che i contingenti attuali sono periodicamente riesaminati dal Consiglio al fine di garantire che il loro mantenimento non sia in conflitto con altre politiche dell’Unione. Poiché al momento dell’approvazione dei contingenti tariffari autonomi esenti da dazi l’inchiesta era in corso e le conclusioni definitive non erano ancora state raggiunte, la Commissione non ritiene che i dazi antidumping provvisori siano in conflitto con i contingenti tariffari autonomi esenti da dazi per la lisina. |
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(199) |
La Commissione ha inoltre preso atto della dichiarazione congiunta della Repubblica ceca, dell’Ungheria, dell’Italia, dei Paesi Bassi, della Romania, della Slovacchia, della Spagna e della Francia riguardante l’industria chimica europea (25) in occasione del Consiglio «Competitività» del 12 marzo 2025 (26), in cui si chiede un atto legislativo dell’UE sulle sostanze chimiche critiche, che classifica la lisina tra le sostanze chimiche critiche. Considerando che otto Stati membri menzionano direttamente la lisina come sostanza chimica critica che l’Unione deve proteggere, la Commissione ha ponderato la loro posizione nella valutazione dell’interesse dell’Unione. La Commissione ha inoltre ritenuto che, in considerazione della notevole sovrapproduzione in Cina, il mantenimento della produzione di lisina nell’Unione contribuisca alla sua sicurezza economica. L’argomentazione secondo cui i dazi antidumping sono in conflitto con i contingenti tariffari autonomi esenti da dazi è stata respinta. |
7.5. Conclusioni sull’interesse dell’Unione
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(200) |
In assenza di osservazioni sull’interesse dell’Unione, il considerando 348 del regolamento provvisorio è confermato. |
8. MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE
8.1. Misure definitive
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(201) |
Viste le conclusioni raggiunte in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità, al livello delle misure e all’interesse dell’Unione, e a norma dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, è opportuno istituire misure antidumping definitive volte a impedire che le importazioni oggetto di dumping del prodotto in esame arrechino un ulteriore pregiudizio all’industria dell’Unione. |
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(202) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Eppen ha affermato che, a causa della scarsità di fonti di approvvigionamento e in particolare dell’offerta insufficiente da parte dell’industria dell’Unione, gli utilizzatori dell’Unione dovranno continuare a importare lisina dalla Cina e pagare il dazio antidumping, il che comporterà un aumento dei costi per i produttori di mangimi per animali e per gli allevatori. Eppen ha sostenuto che un prezzo minimo all’importazione, o dazi fissi per tonnellata, sarebbero una forma più appropriata delle misure antidumping. |
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(203) |
L’argomentazione non è stata suffragata da elementi di prova ed Eppen non ha spiegato per quale motivo un dazio fisso sarebbe più appropriato. La Commissione ha inoltre sottolineato che è improbabile che dazi fissi costituiscano un rimedio efficace per merci i cui prezzi variano notevolmente nel tempo. Tale argomentazione è stata pertanto respinta. |
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(204) |
Sulla base di quanto precede, le aliquote del dazio antidumping definitivo, espresse sul prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti:
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(205) |
Le aliquote individuali del dazio antidumping specificate nel presente regolamento per ciascuna società sono state stabilite sulla base delle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata nel corso dell’inchiesta per le società in questione. Tali aliquote del dazio si applicano quindi esclusivamente alle importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta originario del paese interessato e fabbricato dalle persone giuridiche indicate. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, compresi i soggetti collegati a quelli espressamente menzionati, non possono beneficiare di tali aliquote e dovrebbero essere soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese». |
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(206) |
Una società può chiedere l’applicazione delle aliquote individuali del dazio antidumping in caso di successiva modifica del proprio nome. La richiesta deve essere presentata alla Commissione (27). La richiesta deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio ad essa applicabile. Se la modifica del nome non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio a essa applicabile, un regolamento relativo alla modifica del nome sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
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(207) |
Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla differenza nelle aliquote del dazio sono necessarie misure speciali per garantire l’applicazione dei dazi antidumping individuali. L’applicazione di dazi antidumping individuali è possibile solo previa presentazione di una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve rispettare le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. In caso di mancata presentazione di tale fattura, le importazioni dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese». |
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(208) |
Sebbene la presentazione della fattura sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote del dazio antidumping individuali, essa non costituisce l’unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Di fatto, anche qualora sia presentata una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri dovrebbero effettuare i consueti controlli e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti supplementari (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l’esattezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e garantire che la successiva applicazione dell’aliquota inferiore del dazio sia giustificata conformemente al diritto doganale. |
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(209) |
Nel caso di un aumento significativo del volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio più basse, dopo l’istituzione delle misure in esame, tale aumento potrebbe essere considerato di per sé una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all’istituzione di misure ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze, e purché siano soddisfatte le necessarie condizioni, può essere avviata un’inchiesta antielusione. Con tale inchiesta può, tra l’altro, essere esaminata la necessità di sopprimere le aliquote del dazio individuali e istituire di conseguenza un dazio su scala nazionale. |
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(210) |
Per garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping, il dazio antidumping per tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese dovrebbe applicarsi non solo ai produttori esportatori che non hanno collaborato alla presente inchiesta, ma anche ai produttori che non hanno esportato nell’Unione nel periodo dell’inchiesta. |
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(211) |
I produttori esportatori che non hanno esportato il prodotto in esame nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta dovrebbero poter chiedere alla Commissione di essere soggetti all’aliquota del dazio antidumping per le società che hanno collaborato non inserite nel campione. La Commissione dovrebbe accogliere tale richiesta purché siano soddisfatte tre condizioni. Il nuovo produttore esportatore dovrebbe dimostrare che: i) non ha esportato il prodotto in esame nell’Unione nel PI; ii) non è collegato ad alcun produttore esportatore che ha esportato il prodotto in esame nell’Unione nel periodo dell’inchiesta; e iii) ha esportato il prodotto in esame in un periodo successivo o ha assunto un’obbligazione contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell’Unione. |
8.2. Riscossione definitiva dei dazi provvisori
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(212) |
In considerazione dei margini di dumping constatati e del livello del pregiudizio causato all’industria dell’Unione, gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori istituiti dal regolamento provvisorio dovrebbero essere riscossi in via definitiva fino ai livelli stabiliti ai sensi del presente regolamento. |
8.3. Retroattività
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(213) |
Come si indica nella sezione 1.2, la Commissione ha sottoposto a registrazione le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta. |
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(214) |
Nella fase definitiva dell’inchiesta sono stati valutati i dati raccolti nel contesto della registrazione. La Commissione ha valutato se i criteri di cui all’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base fossero soddisfatti per la riscossione retroattiva di dazi definitivi. |
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(215) |
A norma dell’articolo 10, paragrafo 4, lettera d), del regolamento di base possono essere riscossi dazi con effetto retroattivo se «oltre al livello delle importazioni che hanno cagionato un pregiudizio nel periodo dell’inchiesta, si rileva un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni che, alla luce della collocazione nel tempo e del volume, nonché di altre circostanze, potrebbe gravemente compromettere l’effetto riparatore del dazio antidumping definitivo da applicare». |
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(216) |
Per tale analisi la Commissione ha confrontato i volumi medi mensili delle importazioni del prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta con i volumi medi mensili delle importazioni durante il periodo compreso tra il primo mese successivo all’apertura dell’inchiesta e l’intero ultimo mese precedente l’istituzione delle misure provvisorie. La Commissione ha accertato un aumento delle importazioni cinesi del 32 %. La Commissione ha osservato un aumento delle importazioni cinesi pari al 43 % anche nel confronto tra i volumi medi mensili delle importazioni del prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta e i volumi medi mensili delle importazioni durante il periodo compreso tra il primo mese successivo all’apertura dell’inchiesta e l’intero mese in cui sono state istituite le misure provvisorie. |
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(217) |
Tuttavia dall’apertura della presente inchiesta, i prezzi delle importazioni cinesi sono aumentati e nel periodo dell’inchiesta erano superiori del 9 %-15 % rispetto ai prezzi medi. Il fascicolo della Commissione non contiene informazioni che indichino che, nonostante tale aumento dei prezzi, l’industria dell’Unione subirebbe un ulteriore pregiudizio. |
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(218) |
Su tale base, e in particolare in considerazione del notevole aumento dei prezzi registrato dalle importazioni cinesi dall’apertura dell’inchiesta, la Commissione ha concluso che non erano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base per l’applicazione retroattiva del dazio antidumping definitivo. |
9. DISPOSIZIONI FINALI
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(219) |
A norma dell’articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio (28), quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, il tasso d’interesse da applicare dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese. |
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(220) |
Il comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 non ha espresso alcun parere sulle misure di cui al presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Un dazio antidumping definitivo è istituito sulle importazioni di lisina e dei suoi esteri, dei sali di tali prodotti, e di additivi per mangimi costituiti, in base al peso a secco, per il 68 % o più, ma non per più dell’80 %, da solfato di L-lisina, e per non più del 32 % da altri componenti quali carboidrati e altri aminoacidi, attualmente classificati con i codici NC ex 2309 90 31 , ex 2309 90 96 e 2922 41 00 (codici TARIC: 2309 90 31 51, 2309 90 31 59, 2309 90 31 61, 2309 90 31 69, 2309 90 96 51, 2309 90 96 59, 2309 90 96 61, 2309 90 96 69) e originari della Repubblica popolare cinese.
2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti:
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Società |
Dazio antidumping definitivo (%) |
Codice addizionale TARIC |
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Meihua Group:
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47,7 |
89IE |
||||
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Heilongjiang Eppen Biotech Co., Ltd |
58,2 |
89IF |
||||
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Altre società che hanno collaborato elencate nell’allegato |
53,1 |
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||||
|
Tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese |
58,2 |
8999 |
3. L’applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume in tonnellate) di lisina venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) nella Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese.
4. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
Articolo 2
Gli importi depositati a titolo del dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2025/74 sono riscossi in via definitiva. Gli importi depositati in eccesso rispetto alle aliquote definitive del dazio antidumping sono svincolati.
Articolo 3
L’articolo 1, paragrafo 2, può essere modificato al fine di aggiungere nuovi produttori esportatori della Repubblica popolare cinese e assoggettarli all’opportuna media ponderata dell’aliquota del dazio antidumping applicabile alle società che hanno collaborato non inserite nel campione. Un nuovo produttore esportatore fornisce elementi di prova che dimostrano che:
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a) |
non ha esportato le merci di cui all’articolo 1, paragrafo 1, nel periodo dell’inchiesta (dal 1o gennaio 2023 al 31 dicembre 2023); |
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b) |
non è collegato a un esportatore o a un produttore soggetto alle misure istituite dal presente regolamento e che avrebbe potuto collaborare all’inchiesta iniziale; e |
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c) |
ha effettivamente esportato il prodotto in esame o ha assunto un’obbligazione contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell’Unione dopo la fine del periodo dell’inchiesta. |
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj.
(2) Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di lisina originaria della Repubblica popolare cinese (GU C, C/2024/3265, 23.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/3265/oj).
(3) Metex Noovistago è stata acquisita dal gruppo Avril e, il 16 luglio 2024, ha cambiato la propria ragione sociale in Eurolysine.
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2732 della Commissione, del 24 ottobre 2024, che dispone la registrazione delle importazioni di lisina originaria della Repubblica popolare cinese (GU L, 2024/2732, 25.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2732/oj).
(5) Regolamento di esecuzione (UE) 2025/74 della Commissione, del 13 gennaio 2025, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di lisina originaria della Repubblica popolare cinese, (GU L, 2025/74, 14.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/74/oj).
(6) Anhui BBCA BIOCHEMICAL Co., LTD, Dongxiao Biotechnology Co., Ltd., Heilongjiang Eppen Biotech Co., Ltd e Meihua Holdings Group Co. Ltd.
(7) Niu J., Chen, X., Lin H., Li, C., Wu, K e al., «Comparison of L-lysine HCl and L-lysine sulphate in the feed of Penaeus monodon and re-evaluation of dietary lysine requirement for P. monodon », Aquaculture Research, volume 48, n. 1, 2017, pag. 134, disponibile all’indirizzo: Comparison of L-lysine·HCl and L-lysine sulphate in the feed of Penaeus monodon and re-evaluation of dietary lysine requirement for P. monodon - Niu - 2017 - Aquaculture Research - Wiley Online Library.
(8) Cfr. nota 2.
(9) Meihua Bio Plans Acquisition of Kyowa Hakko Bio's Key Assets - HPACHINA. Cfr. anche https://uk.marketscreener.com/quote/stock/MEIHUA-HOLDINGS-GROUP-CO--7795036/news/MeiHua-Holdings-Group-Co-Ltd-agreed-to-acquire-Amino-acid-and-Human-Milk-Oligosaccharide-businesses-48448122/.
(10) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj).
(11) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1959 della Commissione, del 17 luglio 2024, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di eritritolo originario della Repubblica popolare cinese (GU L, 2024/1959, 19.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1959/oj).
(12) Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/755/oj).
(13) t25.004917.
(14) Cfr. ad esempio la sentenza dell’11 settembre 2024, Sveza Verkhnyaya Sinyachikha NAO e altri/Commissione europea, T-2/22, ECLI:EU:T:2024:615, punto 57.
(15) Regolamento di esecuzione (UE) 2025/58 della Commissione, del 15 gennaio 2025, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121 originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2025/58, 16.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/58/oj), considerando 262 e da 269 a 271.
(*1) Le informazioni di mercato specializzate sono state trattate al considerando 237 del regolamento provvisorio.».
(16) Sentenza del Tribunale del 21 giugno 2023, Guangdong Haomei New Materials Co. Ltd e Guangdong King Metal Light Alloy Technology Co. Ltd/Commissione europea, T-326/21, ECLI:EU:T:2023:347.
(17) t24.011363.
(18) Per un’interpretazione analoga per quanto riguarda il diossido di titanio (TiO2), cfr. il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1923 della Commissione, del 10 luglio 2024, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di diossido di titanio originario della Repubblica popolare cinese (GU L, 2024/1923, 11.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1923/oj).
(19) Feedinfo - Feedinfo - news, pricing and scientific information for the animal nutrition and food industry.
(20) t25.004370.
(21) Il regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo alla messa a disposizione sul mercato dell’Unione e all’esportazione dall’Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010 (GU L 150 del 9.6.2023, pag. 206, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1115/oj) è entrato in vigore il 29 giugno 2023. Le norme iniziano ad applicarsi agli operatori e ai commercianti di medie e grandi dimensioni a partire dal 30 dicembre 2025 e alle microimprese e alle piccole imprese a partire dal 30 giugno 2026.
(22) Consumo mensile spagnolo di lisina liquida (in tonnellate di lisina HCl equivalente) fornito dal denunciante sulla base delle statistiche sulle esportazioni e delle vendite di Eurolysine:
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— |
2021: 4 500-6 500 tonnellate; |
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— |
2022: 4 000-6 000 tonnellate; |
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— |
2023: 2 500-4 500 tonnellate; |
|
— |
2024: 3 500-5 500 tonnellate. |
(23) t25.003212.
(24) Regolamento (UE) 2024/3213 del Consiglio, del 16 dicembre 2024, che modifica il regolamento (UE) 2021/2283, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell’Unione per taluni prodotti agricoli e industriali (GU L, 2024/3213, 19.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3213/oj).
(25) Joint statement of Czech Republic, Hungary, Italy, Netherlands, Romania, Slovakia, Spain and France about the European chemicals industry - Presse - Ministère des Finances.
(26) https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/compet/2025/03/12/. E la relativa nota informativa, «The alarming situation of the European chemicals industry, a strategic sector that needs a dedicated EU Critical Chemicals Act» (https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6901-2025-INIT/x/pdf).
(27) E-mail: TRADE-TDI-NAME-CHANGE-REQUESTS@ec.europa.eu; Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione G, Rue de la Loi/Wetstraat 170, 1040 Bruxelles, Belgio.
(28) Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (rifusione) (GU L, 2024/2509, 26.9.2024 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj).
ALLEGATO
Produttori esportatori della Repubblica popolare cinese che hanno collaborato non inclusi nel campione
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Società |
Codice addizionale TARIC |
|
Anhui BBCA Biochemical Co., Ltd. |
89IG |
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CJ (Liaocheng) Biotech Co., Ltd. |
89IH |
|
Dongxiao Biotechnology Co., Ltd. |
89IJ |
|
Qiqihar Longjiang Fufeng Biotechnologies Co., Ltd. |
89IK |
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1330/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)