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Document L:2021:071:FULL

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 071, 2 marzo 2021


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    ISSN 1977-0707

    Gazzetta ufficiale

    dell’Unione europea

    L 71

    European flag  

    Edizione in lingua italiana

    Legislazione

    64° anno
    2 marzo 2021


    Sommario

     

    II   Atti non legislativi

    pagina

     

     

    REGOLAMENTI

     

    *

    Regolamento di esecuzione (UE) 2021/367 della Commissione, del 1o marzo 2021, relativo al rinnovo dell’autorizzazione di un preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 come additivo per mangimi destinati a vitelli da allevamento e che abroga il regolamento (UE) n. 883/2010 (titolare dell’autorizzazione S.I. Lesaffre) ( 1 )

    1

     

    *

    Regolamento di esecuzione (UE) 2021/368 della Commissione, del 1o marzo 2021, che rilascia un’autorizzazione dell’Unione per il biocida singolo Aero-Sense Aircraft Insecticide ASD ( 1 )

    4

     

    *

    Regolamento di esecuzione (UE) 2021/369 della Commissione, del 1o marzo 2021, che stabilisce le specifiche tecniche e le procedure necessarie per il sistema di interconnessione dei registri centrali di cui alla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

    11

     

    *

    Regolamento di esecuzione (UE) 2021/370 della Commissione, del 1o marzo 2021, che dispone la registrazione delle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari dell’India e dell’Indonesia

    18

     

     

    Rettifiche

     

    *

    Rettifica del regolamento (UE) 2020/2131 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, sulla soppressione dei dazi doganali su determinati prodotti ( GU L 430 del 18.12.2020 )

    24

     


     

    (1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

    IT

    Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

    I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


    II Atti non legislativi

    REGOLAMENTI

    2.3.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 71/1


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/367 DELLA COMMISSIONE

    del 1o marzo 2021

    relativo al rinnovo dell’autorizzazione di un preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 come additivo per mangimi destinati a vitelli da allevamento e che abroga il regolamento (UE) n. 883/2010 (titolare dell’autorizzazione S.I. Lesaffre)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio e il rinnovo di tale autorizzazione.

    (2)

    La sostanza Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407, precedentemente identificata come Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc47, è stata autorizzata per dieci anni come additivo per mangimi destinati a vitelli da allevamento dal regolamento (UE) n. 883/2010 della Commissione (2).

    (3)

    A norma dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1831/2003, il titolare dell’autorizzazione di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 ha presentato una domanda di rinnovo dell’autorizzazione della sostanza come additivo per mangimi destinati a vitelli da allevamento, con la richiesta che l’additivo sia classificato nella categoria «additivi zootecnici». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 14, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

    (4)

    Nel parere del 25 maggio 2020 (3) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha concluso che il richiedente ha fornito elementi di prova che dimostrano che l’additivo soddisfa le condizioni di autorizzazione. L’Autorità ha concluso che il preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 non ha un’incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull’ambiente. Essa ha inoltre concluso che non è un irritante per la pelle o per gli occhi e che, in assenza di dati, non è possibile trarre conclusioni riguardo al potenziale di sensibilizzazione cutanea dell’additivo. La Commissione ritiene pertanto che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori dell’additivo. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

    (5)

    La valutazione di un preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno rinnovare l’autorizzazione di tale additivo.

    (6)

    A seguito del rinnovo dell’autorizzazione di un preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 come additivo per mangimi, è opportuno abrogare il regolamento (UE) n. 883/2010.

    (7)

    Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l’applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione del preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407, è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dal rinnovo dell’autorizzazione.

    (8)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Rinnovo dell’autorizzazione

    L’autorizzazione dell’additivo specificato nell’allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «stabilizzatori della flora intestinale», è rinnovata alle condizioni indicate in tale allegato.

    Articolo 2

    Periodo transitorio

    1.   L’additivo specificato nell’allegato e le premiscele che lo contengono, prodotti ed etichettati prima del 22 settembre 2021 in conformità alle norme applicabili prima del 22 marzo 2021, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.

    2.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti l’additivo specificato nell’allegato, prodotti ed etichettati prima 22 marzo 2022 in conformità alle norme applicabili prima del 22 marzo 2021, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali da produzione alimentare.

    Articolo 3

    Abrogazione

    Il regolamento (UE) n. 883/2010 è abrogato.

    Articolo 4

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 1o marzo 2021

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

    (2)  Regolamento (UE) n. 883/2010 della Commissione, del 7 ottobre 2010, relativo all’autorizzazione di un nuovo impiego di Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47 come additivo dei mangimi per vitelli da allevamento (titolare dell’autorizzazione Société industrielle Lesaffre) (GU L 265 dell’8.10.2010, pag. 1).

    (3)  EFSA Journal 2020; 18(6):6167.


    ALLEGATO

    Numero di identificazione dell’additivo

    Nome del titolare dell’autorizzazione

    Additivo

    Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

    Specie o categoria di animali

    Età massima

    Tenore minimo

    Tenore massimo

    Altre disposizioni

    Fine del periodo di autorizzazione

    CFU/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

    Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: stabilizzatori della flora intestinale.

    4b1702

    S.I. Lesaffre

    Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407

    Composizione dell’additivo

    Preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 contenente almeno 5 × 109 CFU/g

    Forma solida

    Vitelli da allevamento

    -

    1,5 x 109

    -

    1.

    Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele, devono essere indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

    2.

    Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale.

    22.3.2031

    Caratterizzazione della sostanza attiva

    Cellule vitali essiccate di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407

    Metodo di analisi  (1)

    Conteggio: metodo di semina per inclusione dell’inoculo in piastra

    con utilizzo di agar all’estratto di lievito

    destrosio cloramfenicolo (EN 15789).

    Identificazione: metodo di reazione a catena della polimerasi (PCR) CEN/TS

    15790.


    (1)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento:https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


    2.3.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 71/4


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/368 DELLA COMMISSIONE

    del 1o marzo 2021

    che rilascia un’autorizzazione dell’Unione per il biocida singolo «Aero-Sense Aircraft Insecticide ASD»

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 44, paragrafo 5, primo comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 2 febbraio 2018 la società Aero-Sense NV ha presentato, conformemente all’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, una domanda di autorizzazione per un biocida singolo denominato «Aero-Sense Aircraft Insecticide ASD», del tipo di prodotto 18 quale descritto nell’allegato V di detto regolamento, confermando per iscritto che l’autorità competente del Belgio aveva accettato di valutare la domanda. La domanda è stata registrata nel registro per i biocidi con il numero BC-DX037393-17.

    (2)

    Il principio attivo contenuto nell’«Aero-Sense Aircraft Insecticide ASD» è l’1R-trans Fenotrina, che è inserita nell’elenco dell’Unione contenente i principi attivi approvati di cui all’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012.

    (3)

    Conformemente all’articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, il 7 maggio 2020 l’autorità di valutazione competente ha trasmesso una relazione di valutazione e le conclusioni della sua valutazione all’Agenzia europea per le sostanze chimiche («l’Agenzia»).

    (4)

    Il 2 luglio 2020 l’Agenzia ha trasmesso alla Commissione un parere (2), il progetto di sommario delle caratteristiche del biocida per l’«Aero-Sense Aircraft Insecticide ASD» e la relazione di valutazione finale sul biocida singolo, conformemente all’articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012.

    (5)

    Nel parere si conclude che l’«Aero-Sense Aircraft Insecticide ASD» è un biocida, che è ammissibile all’autorizzazione dell’Unione conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 e, subordinatamente alla sua conformità al progetto di sommario delle caratteristiche del biocida, soddisfa le condizioni stabilite all’articolo 19, paragrafo 1, di tale regolamento.

    (6)

    Il 4 agosto 2020 l’Agenzia ha trasmesso alla Commissione il progetto di sommario delle caratteristiche del biocida, in tutte le lingue ufficiali dell’Unione, conformemente all’articolo 44, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 528/2012.

    (7)

    La Commissione concorda con il parere dell’Agenzia e ritiene pertanto opportuno rilasciare un’autorizzazione dell’Unione per l’«Aero-Sense Aircraft Insecticide ASD».

    (8)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Alla società Aero-Sense NV è rilasciata un’autorizzazione dell’Unione per la messa a disposizione sul mercato e per l’uso del biocida singolo «Aero-Sense Aircraft Insecticide ASD» con il numero di autorizzazione EU-0024297-0000, conformemente al sommario delle caratteristiche del biocida figurante nell’allegato.

    L’autorizzazione dell’Unione è valida dal 22 marzo 2021 al 28 febbraio 2031.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 1o marzo 2021

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

    (2)  ECHA opinion of 17 June 2020 on the Union authorisation of the biocidal product «Aero-Sense Aircraft Insecticide ASD» (ECHA/BPC/262/2020), https://echa.europa.eu/bpc-opinions-on-union-authorisation.


    ALLEGATO

    Sommario delle caratteristiche del prodotto biocida

    Aero-Sense Aircraft Insecticide ASD

    Tipo di prodotto 18 - Insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi (controllo degli animali nocivi)

    Numero di autorizzazione: EU-0024297-0000

    Numero dell’approvazione del R4BP: EU-0024297-0000

    1.   INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

    1.1.   Nome(i) commerciale(i) del prodotto

    Denominazione commerciale

    Aero-Sense Aircraft Insecticide ASD

    1.2.   Titolare dell’autorizzazione

    Nome e indirizzo del titolare dell’autorizzazione

    Nome

    Aero-Sense NV

    Indirizzo

    Schaapbruggestraat 50, 8800 Roeselare, Belgio

    Numero di autorizzazione

    EU-0024297-0000

    Numero dell’approvazione del R4BP

    EU-0024297-0000

    Data di rilascio dell’autorizzazione

    22 marzo 2021

    Data di scadenza dell’autorizzazione

    28 febbraio 2031

    1.3.   Fabbricante(i) del prodotto

    Nome del fabbricante

    Volcke Aerosol Connection

    Indirizzo del fabbricante

    Industrielaan 15, 8520 Kuurne Belgio

    Ubicazione dei siti produttivi

    Industrielaan 15, 8520 Kuurne Belgio


    Nome del fabbricante

    Envasado Xiomara, S.L.

    Indirizzo del fabbricante

    Polígono Industrial La Torrecilla Chica, 6, 45220 Yeles – Toledo Spagna

    Ubicazione dei siti produttivi

    Polígono Industrial La Torrecilla Chica, 6, 45220 Yeles – Toledo Spagna


    Nome del fabbricante

    Aero-Sense NV

    Indirizzo del fabbricante

    Kachtemsestraat 289, 8800 Roeselare Belgio

    Ubicazione dei siti produttivi

    Kachtemsestraat 289, 8800 Roeselare Belgio

    1.4.   Fabbricante/i del/i principio/i attivo/i

    Principio attivo

    1R-trans Fenotrina

    Nome del fabbricante

    Endura S.p.A

    Indirizzo del fabbricante

    Viale Pietro Pietramellara 5, 40121 Bologna Italia

    Ubicazione dei siti produttivi

    39 Wenfeng Road, 225009 Yangzhou, Jiangsu Cina

    2.   COMPOSIZIONE E FORMULAZIONE

    2.1.   Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del prodotto

    Nome comune

    Nomenclatura IUPAC

    Funzione

    Numero CAS

    Numero CE

    Contenuto (%)

    1R-trans Fenotrina

    3-phenoxybenzyl (1R,3R)-2,2-dimethyl- 3-(2-methylprop-1- enyl)cyclopropanecarboxylate

    Principio attivo

    26046-85-5

    247-431-2

    2,0

    2.2.   Tipo di formulazione

    AE - Generatore di Aerosol

    3.   Indicazioni di pericolo e consigli di prudenza

    Indicazioni di pericolo

    Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato

    Molto tossico per gli organismi acquatici.

    Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

    Consigli di prudenza

    Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. – Non fumare.

    Non perforare né bruciare, neppure dopo l’uso.

    Non disperdere nell’ambiente.

    Raccogliere il materiale fuoriuscito.

    Proteggere dai raggi solari.Non esporre a temperature superiori a 50 °C/122 °F.

    Smaltire il recipiente in un punto di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali..

    4.   USO/I AUTORIZZATO/I

    4.1.   Descrizione dell’uso

    Tabella 1. Uso # 1 – Zanzare – Trattamento degli aeromobili - Professionisti

    Tipo di prodotto

    Tipo di prodotto 18 - Insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi

    Descrizione esatta dell’uso autorizzato (se pertinente)

    Insetticida

    Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

    Nome scientifico: Culex spp.

    Nome comune: Zanzare comuni

    Fase di sviluppo: Adulti|Insetti, mammiferi (ad esempio roditori)

    Nome scientifico: Aedes spp.

    Nome comune: Aedes mosquitoes

    Fase di sviluppo: Adulti|Insetti, mammiferi (ad esempio roditori)

    Nome scientifico: Anopheles spp.

    Nome comune: Anopheles mosquitoes

    Fase di sviluppo: Adulti|Insetti, mammiferi (ad esempio roditori)

    Campo di applicazione

    In ambiente chiuso

    Applicazione in cabina di pilotaggio e cabina passeggeri per la disinsettazione dell’aeromobile.

    Metodi di applicazione

    Descrizione dettagliata:

    Applicazione a spruzzo

    Tasso(i) e frequenza di applicazione

    Tasso di domanda: Tasso di applicazione raccomandato: 35 g/100 m3 (cioè 0,7 g p.a./100 m3).

    Diluizione (%): Prodotto pronto all’uso.

    Numero e tempi di applicazione: Il trattamento dovrebbe essere ripetuto in occasione di ciascun volo per il quale sia necessaria la disinsettazione.

    Una sola applicazione per volo.

    Categoria/e di utilizzatori

    Utilizzatore professionale

    Dimensioni e materiale dell’imballaggio

    Bomboletta serigrafata in alluminio (ALU) 18 bar - Stampata in quadricromia

    Cappuccio bianco (attuatore uno spruzzo) o cappuccio blu (attuatore multispruzzo)

    Confezionato in un imballaggio in cartone da 24 pz

    Disponibile in diversi formati:

    40 g (34 ml)

    60 g (52 ml)

    100 g (86 ml)

    4.1.1.   Istruzioni d’uso specifiche per l’uso

    Consultare il manuale di bordo per sapere il numero di bombolette necessarie per un trattamento di disinsettazione per ciascun tipo specifico di aeromobile.

    La procedura di disinsettazione deve essere annunciata ai passeggeri prima di applicare il prodotto nell’aeromobile. Si dovrà suggerire ai passeggeri di chiudere gli occhi e coprire il volto mentre viene effettuata la procedura.

    Non spruzzare direttamente sulla pelle o negli occhi.

    Non spruzzare su alimenti, aree o utensili destinati alla preparazione dei cibi, o nelle loro vicinanze.

    Lavare le mani dopo l’uso.

    Impedire l’uso da parte di personale non autorizzato.

    Togliere il cappuccio.

    Tenere la bomboletta/le bombolette in verticale all’altezza del braccio.

    Cappuccio bianco ‘uno spruzzo’: premere la linguetta sull’ugello erogatore fino a quando non si blocca. Il prodotto aerosol viene erogato in uno spruzzo continuo.

    Cappuccio blu ‘spruzzo multiplo’: premere la linguetta sull’ugello erogatore fino a quando la bomboletta non sarà completamente vuota o non sarà stata erogata una quantità sufficiente.

    L’aerosol insetticida dovrà essere nebulizzato in tutto l’aeromobile dirigendo l’ugello erogatore a un angolo di circa 45° verso il soffitto.

    Lo spray dovrebbe essere diretto leggermente dietro l’utilizzatore.

    Nebulizzare l’intera area in modo uniforme.

     

    40 g (34 ml) - Una bomboletta può trattare efficacemente un volume d’aria di 114 m3;

     

    60 g (52 ml) - Una bomboletta può trattare efficacemente un volume d’aria di 171 m3;

     

    100 g (86 ml) - Una bomboletta può trattare efficacemente un volume d’aria di 285 m3.

    Disinsettazione “blocks away”

    Questa procedura ha luogo prima del decollo, una volta che i passeggeri sono stati imbarcati e i portelloni sono stati chiusi.

    La cabina di pilotaggio viene nebulizzata prima che l’equipaggio salga a bordo.

    Affinché la disinsettazione sia efficace, l’impianto di condizionamento dell’aria deve essere spento mentre è in corso la nebulizzazione. L’equipaggio deve trattare tutti i possibili rifugi degli insetti ivi comprese toilette, cucine e cappelliere a meno che queste aree non siano state nebulizzate insieme alla cabina di pilotaggio prima dell’imbarco.

    “Top of descent” (nebulizzazione in volo)

    Secondo la Guida dell’OMS, la nebulizzazione prima del volo e all’inizio della discesa fa parte di una procedura di disinsettazione in due fasi. La nebulizzazione all’inizio della discesa (nebulizzazione in volo) costituisce la seconda tecnica di questa procedura e viene eseguita all’inizio della discesa (“top-of-descent”) quando l’aeromobile inizia la sua discesa verso l’aeroporto di destinazione. Il ricambio dell’aria deve essere impostato su un flusso normale.

    Non è stata dimostrata alcuna efficacia residua.

    Il prodotto contenente 1R-trans Fenotrina non deve essere utilizzato per il trattamento prima e durante il volo dello stesso aeromobile.

    4.1.2.   Misure di mitigazione del rischio specifiche per l’uso

    Il prodotto deve essere applicato solo una volta per volo.

    Ciascun membro dell’equipaggio non dovrà eseguire più di un’applicazione al giorno.

    Non usare/applicare il prodotto direttamente su alimenti, mangimi o bevande o nelle loro vicinanze, oppure su superfici o utensili che potrebbero entrare in contatto diretto con alimenti e bevande.

    Contiene 1R-trans Fenotrina (piretroidi) può essere pericoloso per i gatti. È necessario porre attenzione quando si utilizza il prodotto in presenza di gatti nell’aeromobile. Durante il trattamento i gatti devono essere tenuti lontano.

    La pulizia dell’aeromobile sottoposto a disinsettazione deve essere effettuata esclusivamente con prodotti specifici che non comportino lo scarico di rifiuti liquidi nelle fognature e nel locale impianto di depurazione.

    Dopo l’applicazione del prodotto, le attrezzature per la pulizia (spazzole, panni ecc.) impiegate nell’aeromobile devono essere smaltite come rifiuti solidi e non devono essere riutilizzate.

    4.1.3.   Dove specifico per l’uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente

    Istruzioni di primo soccorso:

    Generale

    IN CASO DI INALAZIONE: Se si presentano sintomi, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

    IN CASO DI INGESTIONE: Se si presentano sintomi, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

    IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare con acqua e sapone. Se si presentano sintomi, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

    IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto, se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Se si presentano sintomi, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

    I piretroidi possono provocare parestesia (bruciore e prurito della pelle senza irritazione). Se i sintomi persistono: Consultare un medico.

    Misure di emergenza per la tutela dell’ambiente in caso di incidente

    Contenere e controllare le eventuali perdite o gli sversamenti con materiali assorbenti non combustibili come ad esempio sabbia, terra, vermiculite o farina fossile in fusti per lo smaltimento dei rifiuti.

    Evitare che qualsiasi materiale penetri negli scarichi o nei corsi d’acqua.

    Non dirigere l’acqua nebulizzata verso il punto della perdita o dello sversamento.

    Lasciare evaporare l’eventuale prodotto rimanente conseguente alla perdita o allo sversamento

    4.1.4.   Dove specifico per l’uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

    Sulla dichiarazione generale d’aeromobile dovrà essere opportunamente trascritta l’avvenuta disinsettazione, indicando nel dettaglio la procedura utilizzata unitamente al numero di serie delle bombolette spray utilizzate.

    Le bombolette spray vuote dovranno essere conservate per essere ispezionate dalle autorità sanitarie aeroportuali.

    Non riversare il prodotto negli scarichi o nei corsi d’acqua.

    Assicurarsi che la gestione dei rifiuti venga espletata senza pericolo per la salute umana, senza arrecare pregiudizio all’ambiente e, in particolare, senza creare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo, la flora e la fauna.

    Riciclare o smaltire i rifiuti del prodotto in conformità con la legislazione applicabile, preferibilmente mediante un’impresa autorizzata.

    Non contaminare il terreno o l’acqua con i rifiuti del prodotto.

    Non smaltire i rifiuti del prodotto nell’ambiente.

    4.1.5.   Dove specifico per l’uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

    Consultare le Istruzioni per l’uso

    5.   INDICAZIONI GENERALI PER L’USO (1)

    5.1.   Istruzioni d’uso

    Si veda la sezione 4.1.1

    5.2.   Misure di mitigazione del rischio

    Si veda la sezione 4.1.2

    5.3.   Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente

    Si veda la sezione 4.1.3

    5.4.   Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio

    Si veda la sezione 4.1.4

    5.5.   Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio

    Conservare nella confezione originale in un luogo fresco (< 40 °C), asciutto e ben ventilato. Proteggere dal gelo.

    Conservare al riparo dalla luce solare diretta, anche se vuoto.

    Data di scadenza: 2 anni

    6.   ALTRE INFORMAZIONI


    (1)  Le istruzioni per l’uso, le misure di mitigazione del rischio e altre modalità d’uso di cui alla presente sezione sono valide per tutti gli usi autorizzati.


    2.3.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 71/11


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/369 DELLA COMMISSIONE

    del 1o marzo 2021

    che stabilisce le specifiche tecniche e le procedure necessarie per il sistema di interconnessione dei registri centrali di cui alla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    vista la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (1), in particolare l’articolo 31 bis,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Gli Stati membri sono tenuti a interconnettere i rispettivi registri centrali nazionali dei titolari effettivi attraverso la piattaforma centrale europea istituita dall’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), ed è opportuno istituire tale interconnessione conformemente alle specifiche tecniche e alle procedure stabilite dagli atti di esecuzione adottati dalla Commissione a norma dell’articolo 24 di tale direttiva. Tuttavia, le differenze tra il fine, l’ambito di applicazione e il contenuto dei registri interconnessi ai sensi della direttiva (UE) 2017/1132 e dei registri centrali dei titolari effettivi istituiti a norma della direttiva (UE) 2015/849 rendono necessario definire e adottare ulteriori specifiche tecniche, misure e altri requisiti che garantiscano condizioni uniformi di attuazione del sistema.

    (2)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato in materia di prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Le specifiche tecniche e le procedure per il sistema di interconnessione dei registri di cui agli articoli 30 e 31 della direttiva (UE) 2015/849 figurano in allegato.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 1o marzo 2021

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73.

    (2)  Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario (GU L 169 del 30.6.2017, pag. 46).


    ALLEGATO

    contenente le specifiche tecniche e le procedure di cui all’articolo 1

    1.   Oggetto

    Il sistema di interconnessione dei registri dei titolari effettivi («BORIS») è istituito come sistema decentrato che interconnette i registri centrali nazionali dei titolari effettivi e il portale europeo della giustizia elettronica (1) attraverso la piattaforma centrale europea (2). Il BORIS funge da servizio centrale di ricerca che mette a disposizione tutte le informazioni relative alla titolarità effettiva, in linea con le disposizioni della direttiva (UE) 2015/849 (3).

    2.   Definizioni

    a)

    «registro»: i registri centrali nazionali delle informazioni sulla titolarità effettiva di cui agli articoli 30 e 31 della direttiva (UE) 2015/849;

    b)

    «utente qualificato»: gli utenti del BORIS di cui all’articolo 30, paragrafo 5, lettere a) e b), e all’articolo 31, paragrafo 4, lettere a) e b), della direttiva (UE) 2015/849;

    c)

    «informazioni minime obbligatorie»: l’insieme comune di informazioni aventi la stessa struttura e dello stesso tipo in tutti i registri degli Stati membri;

    d)

    «informazioni aggiuntive»: l’insieme di informazioni predefinito in comune che gli Stati membri possono decidere di condividere (in aggiunta alle «informazioni minime obbligatorie») in parte o interamente tramite il BORIS;

    e)

    «numero d’iscrizione nazionale»: il numero di identificazione individuale attribuito in base alla legislazione nazionale a una società o altro soggetto giuridico, o a un trust o un istituto affine nel registro dei titolari effettivi.

    3.   Rapporto tra il numero d’iscrizione nazionale, l’identificativo unico europeo e il numero di registrazione della società

    3.1

    Il registro dei titolari effettivi condivide con la piattaforma centrale europea il numero d’iscrizione nazionale e, per le società, l’identificativo unico europeo («EUID») loro attribuito nel sistema di interconnessione dei registri delle imprese («BRIS») (4) nonché il numero di registrazione della società, nel caso in cui quest’ultimo sia diverso dal numero d’iscrizione nazionale. Il numero di registrazione della società è utilizzato per attribuire l’EUID alle società che non dispongono di un EUID nel BRIS. Per altri soggetti giuridici, trust o istituti affini, l’EUID è attribuito sulla base del numero d’iscrizione nazionale.

    3.2

    Gli utenti del BORIS devono poter cercare società, altri soggetti giuridici, trust o istituti affini utilizzando il numero d’iscrizione nazionale e il numero di registrazione della società, se diverso dal numero d’iscrizione nazionale.

    3.3

    Gli Stati membri possono decidere di non indicare il numero d’iscrizione nazionale per i trust o gli istituti giuridici affini. Per quanto riguarda trust o istituti giuridici affini stabiliti a norma della legislazione dello Stato membro in cui sono registrati nel registro dei titolari effettivi, tale deroga si applica solo per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data in cui il BORIS diventa operativo.

    4.   Metodi di comunicazione

    Ai fini dell’interconnessione dei registri, il BORIS usa metodi di comunicazione elettronica basati sui servizi, come i servizi web.

    La comunicazione fra il portale e la piattaforma e fra un registro e la piattaforma è una comunicazione univoca (one-to-one).

    5.   Protocolli di comunicazione

    Per la comunicazione fra il portale, la piattaforma e i registri sono usati protocolli Internet di sicurezza, come HTTPS.

    Per la trasmissione di dati e metadati sono usati protocolli di comunicazione standard, come il Single Object Access Protocol (SOAP).

    6.   Norme di sicurezza

    Per la comunicazione e la diffusione delle informazioni attraverso il BORIS, le misure tecniche per garantire le norme minime di sicurezza informatica includono:

    a)

    misure atte a garantire la riservatezza delle informazioni, anche con il ricorso a canali protetti, come HTTPS;

    b)

    misure atte a garantire l’integrità dei dati durante lo scambio;

    c)

    misure atte a garantire la non disconoscibilità dell’origine del mittente delle informazioni all’interno del BORIS e la non disconoscibilità del ricevimento delle informazioni;

    d)

    misure atte a garantire che gli episodi attinenti alla sicurezza vengano registrati conformemente alle raccomandazioni internazionali riconosciute in materia di norme di sicurezza informatica;

    e)

    misure atte a garantire l’autenticazione e l’autorizzazione di ogni utente qualificato e misure di verifica dell’identità dei sistemi connessi al portale, alla piattaforma o ai registri all’interno del BORIS;

    f)

    laddove necessario, misure atte a proteggere da ricerche automatiche e dalla copia dei registri, ad esempio limitando il numero massimo di risultati ottenuti da ciascun registro e utilizzando la funzionalità CAPTCHA (5).

    7.   Dati da scambiare nel quadro del BORIS

    7.1.

    L’insieme di informazioni contenute nei registri nazionali riguardanti una società o altro soggetto giuridico o trust o tipo affine di istituto giuridico viene definito «record sulla titolarità effettiva». Il «record sulla titolarità effettiva» include dati sul profilo del soggetto o istituto interessato, sul/sui titolare/i effettivo/i di tale soggetto/istituto, nonché su uno o più interessi beneficiari detenuti da tali titolari.

    7.2.

    In relazione a una società o altro soggetto giuridico, nonché a un trust o un istituto affine, i dati sul profilo includono informazioni sul nome, sulla forma giuridica, sull’indirizzo di registrazione e sul numero d’iscrizione nazionale, se del caso.

    7.3.

    Ogni Stato membro ha la possibilità di ampliare le informazioni minime obbligatorie con informazioni aggiuntive. Per quanto riguarda il titolare effettivo e l’interesse beneficiario detenuto da quest’ultimo, le informazioni minime obbligatorie sono costituite dai dati di cui all’articolo 30, paragrafo 5, secondo comma, e all’articolo 31, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva (UE) 2015/849. Per quanto riguarda l’identità del titolare effettivo, le informazioni aggiuntive comprendono almeno la data di nascita o le informazioni di contatto, conformemente all’articolo 30, paragrafo 5, ultima frase, e all’articolo 31, paragrafo 4, terzo comma. I dati del record sulla titolarità effettiva sono modellati sulla base della specifica stabilita per l’interfaccia.

    7.4.

    Lo scambio di informazioni include inoltre i messaggi necessari ai fini dell’operatività del sistema quali l’avviso di ricevimento, la registrazione degli episodi e le relazioni.

    8.   Struttura del formato standard di messaggio

    Lo scambio di informazioni fra i registri, la piattaforma e il portale si basa su metodi standard di strutturazione dei dati e si effettua tramite un formato standard di messaggio, come XML (6).

    9.   Dati necessari alla piattaforma

    9.1.

    In conformità dei requisiti di interoperabilità, i servizi esposti da ciascun registro sono unificati e presentano la stessa interfaccia, al fine di consentire l’interazione mediante l’applicazione chiamante (la piattaforma) con un unico tipo di interfaccia che espone un insieme comune di dati. Gli Stati membri allineano la struttura interna dei dati utilizzando tavole di corrispondenza o applicazioni tecniche analoghe per soddisfare i requisiti delle specifiche di interfaccia forniti dalla Commissione.

    9.2.

    Affinché la piattaforma possa svolgere le sue funzioni devono essere forniti i seguenti tipi di dati:

    a)

    dati che permettano l’identificazione dei sistemi che sono connessi alla piattaforma: può trattarsi di URL o di qualsiasi altro numero o codice che identifichi in maniera univoca ciascun sistema all’interno del BORIS;

    b)

    qualsiasi altro dato operativo necessario affinché la piattaforma garantisca un funzionamento corretto ed efficiente del servizio di ricerca e l’interoperabilità dei registri con la piattaforma. Questi dati possono includere elenchi di codici, dati di riferimento, glossari e traduzioni di tali metadati, così come dati relativi alla registrazione degli episodi e alle relazioni.

    9.3.

    I dati e i metadati gestiti dalla piattaforma sono trattati e conservati conformemente alle norme di sicurezza di cui al punto 5.

    10.   Modalità di funzionamento del sistema e servizi informatizzati forniti dalla piattaforma

    10.1.

    Per la diffusione e lo scambio di informazioni, il sistema si basa sulle seguenti modalità tecniche di funzionamento:

    Image 1

    10.2.

    Per la trasmissione dei messaggi nella versione linguistica pertinente, il portale europeo della giustizia elettronica fornisce elementi relativi ai dati di riferimento, come elenchi di codici, thesaurus controllati e glossari, se del caso tradotti nelle lingue ufficiali dell’UE. Ove possibile, saranno usate norme riconosciute e messaggi standardizzati.

    10.3.

    La Commissione comunicherà agli Stati membri ulteriori dettagli sulle modalità tecniche di funzionamento e sull’applicazione dei servizi informatizzati forniti dalla piattaforma.

    11.   Criteri di ricerca

    11.1.

    Per lanciare una ricerca occorre selezionare almeno un paese.

    11.2.

    Il portale fornisce i seguenti criteri armonizzati di ricerca:

    a)

    per quanto riguarda le società o altri soggetti giuridici, i trust o istituti affini:

    i)

    nome del soggetto o istituto giuridico;

    ii)

    numero d’iscrizione nazionale.

    I criteri di ricerca di cui ai punti i) e ii) possono essere usati alternativamente;

    b)

    per quanto riguarda le persone in qualità di titolari effettivi:

    i)

    nome e cognome del titolare effettivo;

    ii)

    data di nascita del titolare effettivo.

    I criteri di ricerca di cui ai punti i) e ii) sono utilizzati congiuntamente.

    11.3.

    Altri criteri di ricerca possono essere disponibili sul portale.

    12.   Modalità di pagamento e registrazione online

    12.1.

    Per dati particolari per i quali gli Stati membri prevedono tasse e che sono messi a disposizione sul portale attraverso il BORIS, il sistema consentirà agli utenti di pagare online con modalità ampiamente diffuse come le carte di credito e di debito.

    12.2.

    Il BORIS contiene misure volte a garantire la possibilità di una registrazione online in conformità all’articolo 30, paragrafo 5 bis, e all’articolo 31, paragrafo 4 bis, della direttiva (UE) 2015/849.

    13.   Disponibilità dei servizi

    13.1.

    Il servizio è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con un tasso di disponibilità del BORIS almeno del 98 % esclusa la manutenzione programmata.

    13.2.

    Gli Stati membri notificano alla Commissione le attività di manutenzione come segue:

    a)

    con un anticipo di cinque giorni lavorativi per le operazioni di manutenzione che possono comportare un periodo di indisponibilità fino a 4 ore;

    b)

    con un anticipo di dieci giorni lavorativi per le operazioni di manutenzione che possono comportare un periodo di indisponibilità fino a 12 ore;

    c)

    con un anticipo di 30 giorni lavorativi per un’attività di manutenzione dell’infrastruttura della sala informatica, che può comportare un periodo di indisponibilità fino a 6 giorni all’anno.

    Nella misura del possibile, le operazioni di manutenzione sono pianificate al di fuori delle ore lavorative (19:00 - 8:00 CET).

    13.3.

    Gli Stati membri che hanno stabilito un orario settimanale fisso per il servizio di manutenzione comunicano alla Commissione l’ora e il giorno della settimana previsti a tal fine. Fermi restando gli obblighi di cui al punto 13.2, lettere da a) a c), in caso di indisponibilità dei sistemi degli Stati membri durante tale orario fisso, gli Stati membri possono decidere di non comunicare alla Commissione tale indisponibilità.

    13.4.

    In caso di guasto tecnico imprevisto che provochi un’indisponibilità per più di mezz’ora dei sistemi degli Stati membri, essi informano immediatamente la Commissione durante l’orario di lavoro (9:00 - 16:00 CET) di tale indisponibilità e, se noto, del previsto momento di ripristino del servizio.

    13.5.

    In caso di guasto imprevisto della piattaforma centrale o del portale, la Commissione informa immediatamente gli Stati membri durante l’orario di lavoro (9:00 - 16:00 CET) di tale indisponibilità e, se noto, del previsto momento di ripristino del servizio.

    14.   Regole di trascrizione e di traslitterazione

    Tutti gli Stati membri effettuano una trascrizione o una traslitterazione delle richieste di ricerca rivolte ad essi e dei risultati ottenuti conformemente alle norme nazionali.


    (1)  Di seguito: il portale

    (2)  La piattaforma centrale europea (di seguito: la piattaforma) è istituita dall’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario (GU L 169 del 30.6.2017, pag. 46).

    (3)  Fatte salve eventuali ulteriori funzionalità che il BORIS potrebbe acquisire in futuro.

    (4)  Articolo 16, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario e punto 8 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/884 della Commissione, dell’8 giugno 2015, che stabilisce le specifiche tecniche e le procedure necessarie per il sistema di interconnessione dei registri introdotto dalla direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

    (5)  «Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart» (test di Turing pubblico e completamente automatico per distinguere computer e umani).

    (6)  Extensible Markup Language.


    2.3.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 71/18


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/370 DELLA COMMISSIONE

    del 1o marzo 2021

    che dispone la registrazione delle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari dell’India e dell’Indonesia

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 14, paragrafo 5,

    informati gli Stati membri,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 30 settembre 2020 la Commissione europea («la Commissione») ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2) («l’avviso di apertura»), l’apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nell’Unione di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari dell’India e dell’Indonesia («il procedimento antidumping»), in seguito a una denuncia presentata il 17 agosto 2020 dalla European Steel Association - «Eurofer» («il denunciante») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell’Unione di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo.

    1.   PRODOTTO SOGGETTO A REGISTRAZIONE

    (2)

    Il prodotto soggetto a registrazione («il prodotto in esame») è costituito da prodotti laminati piatti di acciaio inossidabile, semplicemente laminati a freddo, originari dell’India e dell’Indonesia («i paesi interessati»). Tali prodotti sono attualmente classificati con i codici NC 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7219 90 20, 7219 90 80, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81, 7220 20 89, 7220 90 20 e 7220 90 80. Questi codici NC sono forniti solo a titolo informativo.

    2.   DOMANDA

    (3)

    Il 21 dicembre 2020 il denunciante ha presentato una domanda di registrazione, a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, che suffragava ulteriormente la sua domanda di registrazione contenuta nella denuncia. Il denunciante ha chiesto che le importazioni del prodotto in esame fossero sottoposte a registrazione ai fini dell’applicazione retroattiva di misure nei confronti di tali importazioni a decorrere dalla data della registrazione.

    (4)

    Un produttore esportatore operante in entrambi i paesi interessati, il gruppo Jindal, ha presentato osservazioni in risposta alla domanda.

    3.   MOTIVI DELLA REGISTRAZIONE

    (5)

    In conformità all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione può chiedere alle autorità doganali di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni, ai fini della successiva applicazione di misure nei confronti di tali importazioni a decorrere dalla data della registrazione, a condizione che siano rispettate tutte le condizioni fissate nel regolamento di base. Le importazioni possono essere sottoposte a registrazione su domanda dell’industria dell’Unione che contenga elementi di prova sufficienti a tal fine.

    (6)

    Il denunciante ha sostenuto che, sulla base delle ultime statistiche disponibili, si era verificato un aumento sostanziale delle importazioni in seguito all’apertura dell’inchiesta, il che avrebbe potuto gravemente compromettere l’effetto riparatore degli eventuali dazi definitivi. Il denunciante ha inoltre affermato che, in considerazione delle pratiche di dumping di cui il prodotto in esame è stato oggetto in passato, delle numerose misure istituite e delle inchieste aperte, gli importatori erano, o avrebbero dovuto essere, informati delle pratiche di dumping dai paesi interessati.

    (7)

    La Commissione ha esaminato la domanda alla luce dell’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base. La Commissione ha verificato se gli importatori fossero, oppure avrebbero dovuto essere, informati delle pratiche di dumping per quanto riguarda la loro portata e il pregiudizio presunto o accertato. Essa ha anche verificato se si fosse verificato un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni che, alla luce della collocazione nel tempo e del volume nonché di altre circostanze, avrebbe potuto gravemente compromettere l’effetto riparatore di un eventuale dazio antidumping definitivo da applicare.

    3.1.   Informazione degli importatori sulle pratiche di dumping, sulla loro portata e sul presunto pregiudizio

    (8)

    Nella fase attuale la Commissione dispone di elementi di prova sufficienti del fatto che le importazioni del prodotto in esame dall’India e dall’Indonesia siano oggetto di dumping. Gli elementi di prova indicati nella denuncia sono sufficienti a dimostrare l’esistenza del dumping sulla base di un confronto tra il valore normale così stabilito e il prezzo all’esportazione (franco fabbrica) del prodotto in esame venduto all’esportazione nell’Unione. Nel complesso, vista anche l’entità dei presunti margini di dumping, pari al 48,8 % per l’India e compresi tra il 15,6 % e il 34,4 % per l’Indonesia, tali elementi di prova hanno dimostrato in modo sufficiente che i produttori esportatori ricorrono a pratiche di dumping.

    (9)

    La denuncia ha fornito inoltre elementi di prova sufficienti del presunto pregiudizio causato all’industria dell’Unione, compreso l’andamento negativo degli indicatori chiave di prestazione dell’industria dell’Unione.

    (10)

    Tali informazioni figuravano sia nella versione non riservata della denuncia sia nell’avviso di apertura del presente procedimento pubblicato il 30 settembre 2020. Essendo pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, l’avviso di apertura è un documento pubblico accessibile a tutti gli importatori. Inoltre, in quanto parti interessate all’inchiesta, gli importatori hanno accesso alla versione non riservata della denuncia e al fascicolo non riservato. La Commissione ha pertanto ritenuto, su tale base, che gli importatori fossero, o avrebbero dovuto essere, informati del dumping, della sua portata e del presunto pregiudizio.

    (11)

    La Commissione ha quindi concluso che il primo criterio per la registrazione era soddisfatto.

    3.2.   Ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni

    (12)

    La Commissione ha analizzato questo criterio sulla base dei dati statistici relativi alle importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta dai paesi interessati disponibili nella banca dati Surveillance 2. Per accertare se si fosse verificato un ulteriore e sostanziale aumento dopo l’apertura dell’inchiesta, la Commissione ha innanzitutto definito i periodi di tempo da confrontare. Da un lato, essa ha valutato i dati relativi alle importazioni dall’India e dall’Indonesia a seguito dell’apertura dell’inchiesta antidumping (ossia il momento in cui gli importatori erano informati, o avrebbero dovuto essere informati, delle pratiche di dumping) fino al periodo più recente, ossia da ottobre 2020 a gennaio 2021. Dall’altro lato, la Commissione ha calcolato le importazioni indiane e indonesiane per lo stesso lasso di tempo durante il periodo dell’inchiesta («PI»), ossia da ottobre 2019 a gennaio 2020, oltre al volume medio mensile delle importazioni durante l’intero PI.

    (13)

    Dal confronto emerge che il volume medio mensile delle importazioni dall’India e dall’Indonesia ha registrato il seguente andamento:

    Tabella 1

    Volume delle importazioni dai paesi interessati (tonnellate)

    Volume delle importazioni (media mensile)

    Periodo dell’inchiesta (luglio 2019 – giugno 2020)

    Ottobre 2019 – gennaio 2020

    Periodo successivo all’apertura (ottobre 2020 – gennaio 2021)

    Scostamento

    Periodo successivo all’apertura vs periodo dell’inchiesta (%)

    Periodo successivo all’apertura vs ottobre 2019 – gennaio 2020 (%)

    India

    8 984

    10 918

    6 321

    -30

    -42

    Indonesia

    7 622

    7 432

    13 048

    71

    76

    Paesi interessati

    16 606

    18 350

    19 370

    17

    6

    (14)

    Sulla base di questi dati statistici la Commissione ha riscontrato che il volume medio mensile delle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo dai paesi interessati nel periodo compreso tra ottobre 2020 e gennaio 2021, ossia dopo l’apertura del procedimento antidumping, era del 17 % superiore rispetto al volume medio mensile delle importazioni durante il PI e del 6 % superiore rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

    (15)

    Il gruppo Jindal ha affermato che l’analisi ai fini della registrazione dovesse basarsi sul periodo successivo all’apertura dell’inchiesta antidumping, mentre Eurofer ha fornito dati per il periodo successivo al PI. Il gruppo Jindal ha sostenuto che nelle osservazioni del denunciante non vi erano elementi di prova di un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni dopo l’apertura dell’inchiesta antidumping e che i dati Eurostat indicavano un calo delle importazioni dall’India nell’ottobre 2020 rispetto al PI (ossia 8 650 tonnellate nell’ottobre 2020 rispetto a una media mensile di 9 058 tonnellate durante il PI). Secondo il gruppo Jindal, i volumi delle importazioni dall’Indonesia si sono concentrati nel primo mese di ogni trimestre e hanno registrato un calo nell’ottobre 2020 rispetto ad aprile e luglio 2020 (ossia 21 532 tonnellate nell’ottobre 2020, contro 22 299 tonnellate nell’aprile 2020 e 26 787 tonnellate in luglio 2020). Il gruppo Jindal ha pertanto concluso che non vi è stato alcun aumento delle importazioni e che questo criterio non era quindi soddisfatto.

    (16)

    La Commissione rileva innanzitutto che il denunciante ha fornito statistiche sulle importazioni per il periodo dell’inchiesta, per il terzo trimestre del 2020 e per il periodo successivo all’apertura, vale a dire fino a ottobre 2020. Anche il gruppo Jindal ha fornito dati relativi agli stessi periodi indicati dal denunciante, fino al mese di ottobre 2020. L’analisi della Commissione si basa sui dati più recenti relativi al periodo che termina a gennaio 2021, come specificato nella tabella 1. Come illustrato al considerando 12, la media mensile delle importazioni pertinenti dopo il PI per il periodo compreso tra ottobre 2020 e gennaio 2021 è stata confrontata con la media mensile delle importazioni per il periodo compreso tra ottobre 2019 e gennaio 2020 e con la media mensile del volume delle importazioni durante l’intero PI. Il periodo compreso tra il PI e l’apertura dell’inchiesta, ovvero il terzo trimestre del 2020, non è stato preso in considerazione nella presente valutazione. I dati pertinenti presi in considerazione dalla Commissione, cumulati per i paesi interessati, hanno evidenziato un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni successivamente all’apertura, sia rispetto al periodo dell’inchiesta sia rispetto al periodo corrispondente durante il PI. L’argomentazione del gruppo Jindal secondo cui non si sarebbe verificato alcun ulteriore e sostanziale aumento dall’India e dall’Indonesia dopo l’apertura è risultata inesatta alla luce dei dati più recenti di cui dispone la Commissione. L’argomentazione del gruppo Jindal secondo cui le importazioni dall’Indonesia fossero concentrate nel primo mese di ogni trimestre non ha modificato la conclusione secondo cui vi è stato un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni dai paesi interessati sulla base dei dati pertinenti relativi alle importazioni. Questa concentrazione delle importazioni è probabilmente collegata ai meccanismi del contingente tariffario in franchigia doganale nel quadro delle misure di salvaguardia su determinati prodotti di acciaio («misure di salvaguardia») (3), in cui l’apertura di nuove partite di contingenti tariffari in franchigia doganale all’inizio di ciascun trimestre determina generalmente volumi elevati di importazioni concentrati nelle prime fasi dei trimestri. Le argomentazioni del gruppo Jindal sono state pertanto respinte.

    (17)

    Il denunciante ha sostenuto che si è verificato un aumento delle importazioni dai paesi interessati a causa della liberalizzazione dei contingenti tariffari sul prodotto in esame a seguito del riesame delle misure di salvaguardia (4) e che si poteva prevedere un ulteriore aumento delle importazioni, con un conseguente pregiudizio aggiuntivo, causato dalle modifiche apportate ai contingenti tariffari a seguito dell’uscita del Regno Unito dall’Unione europea (5). Il denunciante ha osservato che di conseguenza il contingente «altri paesi» sarebbe stato adeguato al rialzo di oltre 13 000 tonnellate e che tale aumento avrebbe dato all’Indonesia l’opportunità di aumentare ulteriormente le sue esportazioni verso l’UE. Il gruppo Jindal ha respinto tale argomentazione in quanto infondata e speculativa. Allo stesso tempo, il gruppo Jindal ha sostenuto che l’ulteriore liberalizzazione delle misure di salvaguardia ha determinato soltanto un aumento delle importazioni da altri paesi terzi diversi dai paesi interessati.

    (18)

    L’adeguamento del livello dei contingenti tariffari nel quadro delle misure di salvaguardia a seguito dell’uscita del Regno Unito dall’Unione europea ha comportato una riduzione dei contingenti specifici per paese, con un conseguente aumento del contingente per altri paesi. Mentre l’India dispone di un contingente specifico per paese, l’Indonesia deve effettuare le importazioni nel quadro del contingente globale condiviso con altri paesi. L’Indonesia ha utilizzato sistematicamente gran parte del contingente globale dall’entrata in vigore delle misure di salvaguardia e le importazioni del gennaio 2021 (quasi 30 000 tonnellate del contingente globale del primo trimestre del 2021 per altri paesi, pari a 46 536 tonnellate) indicano un ulteriore aumento delle importazioni dall’Indonesia. Pertanto l’uscita del Regno Unito non ha comportato solo un aumento delle importazioni da altri paesi terzi diversi dai paesi interessati, come sostenuto dal gruppo Jindal. Gli elementi di prova disponibili sostengono dunque l’argomentazione del denunciante secondo cui è probabile che le importazioni dall’Indonesia aumentino ulteriormente dopo l’adeguamento a seguito dell’uscita del Regno Unito dall’Unione europea.

    (19)

    Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la Commissione ha concluso che anche il secondo criterio per la registrazione era soddisfatto.

    3.3.   Indebolimento dell’effetto riparatore del dazio

    (20)

    La Commissione dispone di elementi di prova sufficienti del fatto che un perdurante aumento delle importazioni dall’India e dall’Indonesia a prezzi ulteriormente in calo causerebbe un pregiudizio aggiuntivo, che potrebbe gravemente compromettere gli effetti riparatori di eventuali dazi antidumping definitivi.

    (21)

    Come stabilito nella sezione 3.2, esistono elementi di prova sufficienti di un sostanziale aumento delle importazioni, considerate nel loro insieme, del prodotto in esame nel periodo successivo all’apertura dell’inchiesta.

    (22)

    Esistono inoltre elementi di prova di una tendenza al ribasso dei prezzi all’importazione del prodotto in esame sulla base della banca dati Surveillance 2. Il prezzo medio in euro delle importazioni dai paesi interessati è diminuito in media del 12 %, se si confronta il periodo compreso tra ottobre 2020 e gennaio 2021 con lo stesso periodo dell’anno precedente, e del 10 % rispetto alla media mensile del periodo dell’inchiesta, come indicato nella tabella 2.

    Tabella 2

    Prezzi all’importazione dai paesi interessati (EUR/tonnellata)

    Prezzo medio all’importazione

    Periodo dell’inchiesta (luglio 2019 – giugno 2020)

    Ottobre 2019 – gennaio 2020

    Periodo successivo all’apertura (ottobre 2020 – gennaio 2021)

    Diminuzione del prezzo (%) Periodo successivo all’apertura vs periodo dell’inchiesta

    Diminuzione del prezzo (%) Periodo successivo all’apertura vs ottobre 2019 – gennaio 2020

    India

    2 076

    2 122

    1 898

    -9

    -11

    Indonesia

    1 972

    2 007

    1 780

    -10

    -11

    Paesi interessati

    2 028

    2 075

    1 818

    -10

    -12

    (23)

    Il denunciante ha sostenuto che l’aumento delle importazioni ha coinciso con un aumento dei costi delle materie prime, in particolare del nichel e del ferro-cromo, che sono oggetto di asserite distorsioni nei paesi interessati, con una conseguente pressione sui prezzi dell’industria dell’Unione. Il gruppo Jindal ha contestato tale aumento del prezzo del ferro-cromo e ha fatto notare che l’aumento del prezzo del nichel non può aver causato un pregiudizio in ragione della sua tendenza ciclica.

    (24)

    Dopo aver registrato un aumento di oltre il 10 % dal primo trimestre del 2020, il prezzo del ferro-cromo è rimasto stabile negli ultimi tre trimestri del 2020 ed è aumentato del 3 % nel 2021. Il prezzo del nichel sulla Borsa londinese dei metalli è aumentato di circa il 40 % dalla fine del periodo dell’inchiesta. Sebbene il prezzo storico del nichel si sia rivelato volatile, il gruppo Jindal non ha fornito alcuna prova di una chiara tendenza ciclica. In effetti la Commissione ha osservato un aumento dei prezzi delle materie prime dall’apertura dell’inchiesta, il che ha comportato un’ulteriore contrazione dei prezzi per l’industria dell’Unione, in quanto tali aumenti di prezzo non hanno potuto riflettersi sul prezzo del prodotto in esame a causa delle importazioni a basso prezzo dai paesi interessati. Tale contrazione dei prezzi è stata dimostrata anche dai dati del denunciante sul calo dell’EBITDA dell’industria dell’Unione.

    (25)

    Il denunciante ha inoltre fornito indicazioni del fatto che gli importatori accumulano scorte del prodotto in esame, il che potrebbe causare un pregiudizio aggiuntivo all’industria dell’Unione, soprattutto in considerazione dell’aumento del costo delle materie prime, e potrebbe gravemente compromettere l’effetto riparatore di qualsiasi dazio antidumping da applicare.

    (26)

    Inoltre il gruppo Jindal ha fatto notare che la domanda di registrazione non teneva conto della riduzione della domanda causata dalla pandemia di COVID-19.

    (27)

    La Commissione osserva che tale argomentazione è legata a considerazioni relative al nesso di causalità e all’attribuzione, che non sono direttamente pertinenti nell’analisi per la registrazione delle importazioni a norma dell’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base. In ogni caso, la Commissione ritiene che qualsiasi diminuzione della domanda dovuta alla pandemia abbia fatto sì che l’aumento dei volumi delle importazioni a prezzi più bassi potesse oggettivamente solo peggiorare la situazione dell’industria dell’Unione e quindi probabilmente compromettere ulteriormente l’effetto riparatore dei dazi definitivi. Questa argomentazione è stata dunque respinta.

    (28)

    Alla luce della sua collocazione nel tempo, del volume e di altre circostanze, come la politica dei prezzi dei produttori esportatori, l’aumento del costo delle materie prime e l’indicazione di attività di accumulo di scorte da parte degli importatori del prodotto in esame, l’ulteriore aumento delle importazioni a seguito dell’apertura dell’inchiesta potrebbe gravemente compromettere l’effetto riparatore dei dazi definitivi, a meno che tali dazi non vengano applicati con effetto retroattivo.

    (29)

    La Commissione ha quindi concluso che anche il terzo criterio per la registrazione era soddisfatto.

    4.   PROCEDURA

    (30)

    La Commissione ha concluso che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare la registrazione delle importazioni del prodotto in esame a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.

    (31)

    Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova. La Commissione può sentire le parti interessate, a condizione che queste ne facciano richiesta per iscritto e che dimostrino di avere particolari motivi per chiedere un’audizione.

    5.   REGISTRAZIONE

    (32)

    In conformità all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, è opportuno sottoporre a registrazione le importazioni del prodotto in esame al fine di garantire che, se dalle risultanze dell’inchiesta dovesse emergere la necessità di istituire dazi antidumping, tali dazi possano essere riscossi a titolo retroattivo sulle importazioni registrate, purché siano soddisfatte le condizioni necessarie, conformemente alle disposizioni giuridiche applicabili.

    (33)

    L’eventuale pagamento di futuri dazi dipenderà dalle risultanze dell’inchiesta antidumping.

    (34)

    Secondo le asserzioni contenute nella denuncia con cui è stata chiesta l’apertura di un’inchiesta antidumping, per il prodotto in esame i margini di dumping stimati sono pari al 48,8 % per l’India e sono compresi tra il 15,6 % e il 34,4 % per l’Indonesia, mentre il livello di eliminazione del pregiudizio è pari al 33,9 % per l’India e al 44,1 % per l’Indonesia. L’importo di eventuali futuri dazi da pagare sarebbe di norma fissato al livello inferiore tra questi, in conformità all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base. Tuttavia, qualora la Commissione accertasse che per l’India e/o l’Indonesia sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 7, paragrafi 2 bis e 2 ter, del regolamento di base, ossia che il margine di dumping potrebbe essere considerato tale da riflettere il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione, l’importo di eventuali futuri dazi da pagare per le importazioni da questi paesi potrebbe essere fissato al livello del margine di dumping.

    6.   TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

    (35)

    I dati personali raccolti nel contesto della presente registrazione saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 (6),

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1.   Le autorità doganali sono invitate, a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, ad adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni di prodotti laminati piatti di acciaio inossidabile, semplicemente laminati a freddo. Tali prodotti sono attualmente classificati con i codici NC 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7219 90 20, 7219 90 80, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81, 7220 20 89, 7220 90 20 e 7220 90 80 e sono originari dell’India e dell’Indonesia.

    2.   La registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

    3.   Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni per iscritto, a fornire elementi di prova o a chiedere di essere sentite entro 21 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 1o marzo 2021

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

    (2)  GU C 322 del 30.9.2020, pag. 17.

    (3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione, del 31 gennaio 2019, che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 31 del 1.2.2019, pag. 27).

    (4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/894 della Commissione, del 29 giugno 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 206 del 30.6.2020, pag. 27).

    (5)  Avviso relativo all’adeguamento del livello dei contingenti tariffari nel quadro delle misure di salvaguardia su determinati prodotti di acciaio a seguito dell’uscita del Regno Unito dall’Unione europea a decorrere dal 1o gennaio 2021 (GU C 366 del 30.10.2020, pag. 36).

    (6)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).


    Rettifiche

    2.3.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 71/24


    Rettifica del regolamento (UE) 2020/2131 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, sulla soppressione dei dazi doganali su determinati prodotti

    ( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 430 del 18 dicembre 2020 )

    Pagina 3, articolo 5, paragrafo 4

    anziché:

    «4.

    Su richiesta degli operatori economici interessati, le autorità doganali degli Stati membri rimborsano i dazi pagati in eccesso rispetto a quelli applicabili a norma del presente regolamento per le importazioni dagli Stati Uniti effettuate tra il 1o agosto 2020 e il 18 dicembre 2020.»

    leggasi:

    «4.

    Su richiesta degli operatori economici interessati, le autorità doganali degli Stati membri interessati rimborsano i dazi pagati in eccesso rispetto a quelli applicabili a norma del presente regolamento per le importazioni effettuate tra il 1° agosto 2020 e il 18 dicembre 2020.».

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