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Document L:2014:032:FULL

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 032, 1 febbraio 2014


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ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2014.032.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 32

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

57o anno
1 febbraio 2014


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

 

2014/50/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 20 gennaio 2014, relativa al rinnovo dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Federazione russa

1

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 88/2014 della Commissione, del 31 gennaio 2014, che specifica una procedura per la modifica dell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi ( 1 )

3

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 89/2014 della Commissione, del 31 gennaio 2014, per approvare il bis[1-cicloesil-1,2-di(idrossi-kO)diazenioato(2-)]-rame (Cu-HDO) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 8 ( 1 )

6

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 90/2014 della Commissione, del 31 gennaio 2014, che approva l’acido decanoico come principio attivo esistente destinato ad essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 4, 18 e 19 ( 1 )

9

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 91/2014 della Commissione, del 31 gennaio 2014, che approva l’S-metoprene come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 18 ( 1 )

13

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 92/2014 della Commissione, del 31 gennaio 2014, che approva lo zineb come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 21 ( 1 )

16

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 93/2014 della Commissione, del 31 gennaio 2014, che approva l’acido ottanoico come principio attivo esistente destinato ad essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 4 e 18 ( 1 )

19

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 94/2014 della Commissione, del 31 gennaio 2014, che approva lo iodio, incluso il polivinilpirrolidone iodio, come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 1, 3, 4 e 22 ( 1 )

23

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 95/2014 della Commissione, del 31 gennaio 2014, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

27

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 96/2014 della Commissione, del 31 gennaio 2014, recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1o febbraio 2014

29

 

 

DECISIONI

 

 

2014/51/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 28 gennaio 2014, che autorizza gli Stati membri a ratificare, nell’interesse dell’Unione europea, la convenzione sul lavoro dignitoso per le lavoratrici e i lavoratori domestici del 2011 dell’Organizzazione internazionale del lavoro (convenzione n. 189)

32

 

 

2014/52/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 28 gennaio 2014, che autorizza gli Stati membri a ratificare, nell’interesse dell’Unione europea, la convenzione in materia di sicurezza durante l’impiego delle sostanze chimiche sul lavoro del 1990 dell’Organizzazione internazionale del lavoro (convenzione n. 170)

33

 

 

RACCOMANDAZIONI

 

 

2014/53/UE

 

*

Raccomandazione della Commissione, del 29 gennaio 2014, che affronta le conseguenze della privazione del diritto di voto dei cittadini dell’Unione che esercitano il diritto alla libera circolazione

34

 

 

ORIENTAMENTI

 

 

2014/54/UE

 

*

Indirizzo della Banca centrale europea, del 18 dicembre 2013, che modifica l’indirizzo BCE/2004/18 sull’appalto di banconote in euro (BCE/2013/49)

36

 

 

REGOLAMENTI INTERNI E DI PROCEDURA

 

*

REGOLAMENTO INTEGRATIVO DELLA CORTE DI GIUSTIZIA

37

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1127/2013 della Commissione, del 7 novembre 2013, recante approvazione di una modifica minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Montasio (DOP)] (GU L 302 del 13.11.2013)

46

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

1.2.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 32/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 gennaio 2014

relativa al rinnovo dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Federazione russa

(2014/50/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 186, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione 2000/742/CE (2) il Consiglio ha approvato la conclusione dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Federazione russa («accordo»).

(2)

L’articolo 12, lettera b), dell’accordo dispone, in particolare, che lo stesso sia rinnovabile su accordo delle parti per ulteriori periodi di cinque anni. Con decisione 2009/313/CE (3) il Consiglio ha da ultimo approvato il rinnovo dell’accordo per un periodo supplementare di cinque anni.

(3)

A seguito di una revisione congiunta dell’accordo, entrambe le parti hanno preso atto della raccomandazione fatta da esperti indipendenti relativa al rinnovo, per ulteriori cinque anni, dell’accordo nella sua forma attuale.

(4)

Le parti dell’accordo considerano che un rinnovo dell’accordo sarebbe nel loro interesse reciproco.

(5)

Il contenuto dell’accordo rinnovato sarà identico al contenuto dell’accordo che scade il 20 febbraio 2014.

(6)

In conseguenza dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, l’Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea.

(7)

È opportuno approvare il rinnovo dell’accordo a nome dell’Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il rinnovo dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Federazione russa per un periodo supplementare di cinque anni è approvato a nome dell’Unione europea.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio notifica, a nome dell’Unione, al governo della Federazione russa che l’Unione ha espletato le procedure interne necessarie per il rinnovo dell’accordo in conformità dell’articolo 12, lettera b), dell’accordo.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio, a nome dell’Unione, procede alla seguente notifica:

«In conseguenza dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, l’Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea e da tale data esercita tutti i diritti e assume tutti gli obblighi della Comunità europea. Pertanto, i riferimenti alla “Comunità europea” nel testo dell’accordo si intendono fatti, ove opportuno, all’“Unione europea”.»

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 2014

Per il Consiglio

Il presidente

C. ASHTON


(1)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

(2)  Decisione 2000/742/CE del Consiglio, del 16 novembre 2000, relativa alla conclusione dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Federazione russa (GU L 299 del 28.11.2000, pag. 14).

(3)  Decisione 2009/313/CE del Consiglio, del 30 marzo 2009, relativa al rinnovo dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Federazione russa (GU L 92 del 4.4.2009, pag. 3).


REGOLAMENTI

1.2.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 32/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 88/2014 DELLA COMMISSIONE

del 31 gennaio 2014

che specifica una procedura per la modifica dell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 28, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Le categorie 1, 2, 3, 4 e 5 dell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 sono ben definite e consentono di formulare talune ipotesi sulle proprietà delle sostanze che rientrano in detto allegato. Per l’inclusione nella categoria 6 di tale allegato è necessaria la presentazione di un insieme di dati che consenta una valutazione completa dei rischi per l’uso previsto. È opportuno che la procedura di modifica su richiesta di una di tali categorie al fine di iscrivervi i principi attivi o di modificare le limitazioni ivi indicate sia trasparente e uguale per tutti i richiedenti. Occorre quindi specificarla ulteriormente.

(2)

È necessario che i dati richiesti per iscrivere i principi attivi nell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 siano sufficienti a provare che i principi attivi non destano preoccupazione secondo la definizione di cui all’articolo 28, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

(3)

Per coerenza, la procedura di presentazione e convalida di una domanda di iscrizione di un principio attivo nell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 deve essere identica a quella di presentazione e convalida di una domanda di approvazione di un principio attivo. Tuttavia, poiché la prima fattispecie potrebbe richiedere la presentazione di un minor numero di dati, è opportuno adeguare la procedura di valutazione di conseguenza.

(4)

Le disposizioni di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi, di cui all’articolo 82, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le procedure da seguire per modificare, su domanda del richiedente, l’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 al fine di:

a)

iscrivere i principi attivi nelle categorie 1, 2, 3, 4, 5 o 6 di detto allegato a norma dell’articolo 28, paragrafo 1, del suddetto regolamento; o

b)

modificare le restrizioni ivi contenute.

Articolo 2

Requisiti in materia di dati per la domanda

La domanda di iscrizione o di modifica di cui all’articolo 1 contiene le informazioni specificate nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Presentazione e convalida delle domande

1.   La procedura di cui all’articolo 7, paragrafi 1 e 2, all’articolo 7, paragrafo 3, terzo comma e all’articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 528/2012 si applica per la presentazione delle domande di iscrizione o di modifica di cui all’articolo 1 del presente regolamento.

2.   Qualora la domanda riguardi la categoria 6 dell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012, per la sua convalida si applicano l’articolo 7, paragrafo 3, primo e secondo comma, e l’articolo 7, paragrafi 4 e 5, del medesimo regolamento.

Articolo 4

Valutazione delle domande

1.   L’autorità di valutazione competente valuta se esistono prove atte a dimostrare che il principio attivo non desta preoccupazione a norma dell’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012 e, se del caso, a quali restrizioni dovrebbe essere soggetto il suo utilizzo. Essa invia una relazione sulla valutazione e le conclusioni della valutazione all’Agenzia europea per le sostanze chimiche, istituita dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) («l’Agenzia»). Qualora la domanda riguardi l’iscrizione nelle categorie 1, 2, 3, 4 o 5 dell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012, la relazione di valutazione e le conclusioni sono presentate entro centoottanta giorni dal pagamento delle tariffe di cui all’articolo 7, paragrafo 3, terzo comma, del suddetto regolamento. Qualora la domanda riguardi l’iscrizione nella categoria 6 dell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012, la relazione di valutazione e le conclusioni sono presentate entro trecentosessantacinque giorni dalla data di convalida della domanda.

Prima di trasmettere le proprie conclusioni all’Agenzia, l’autorità di valutazione competente consente al richiedente di presentare, entro trenta giorni, commenti scritti relativi alla relazione di valutazione e alle conclusioni della valutazione. L’autorità di valutazione competente tiene debito conto di tali osservazioni prima di portare a termine la propria valutazione.

2.   Qualora per effettuare la valutazione risultino necessarie informazioni supplementari, l’autorità di valutazione competente chiede al richiedente di trasmetterle entro un termine preciso e ne informa l’Agenzia. I periodi di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono sospesi dalla data della suddetta richiesta fino alla data in cui l’autorità riceve le informazioni. La sospensione non supera complessivamente centottanta giorni, a meno che ciò sia giustificato dalla natura dei dati richiesti o da circostanze eccezionali.

3.   Una domanda di iscrizione di un principio attivo nelle categorie 1, 2, 3, 4 o 5 di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 che, a seguito di una richiesta di ulteriori dati a norma del paragrafo 2, è pienamente conforme all’articolo 6 del regolamento (UE) n. 528/2012, su domanda del richiedente,

a)

è considerata una domanda di iscrizione nella categoria 6 di cui all’allegato I di tale regolamento; e

b)

è soggetta a convalida a norma dell’articolo 3, paragrafo 2.

4.   L’Agenzia, tenendo conto delle conclusioni dell’autorità di valutazione competente, prepara e trasmette alla Commissione il parere di cui all’articolo 28 del regolamento (UE) n. 528/2012 entro duecentosettanta giorni dal ricevimento delle conclusioni della valutazione nel caso di una domanda di iscrizione nella categoria 6 dell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012, ed entro centottanta giorni a decorrere da tale ricevimento nel caso di una domanda di iscrizione nelle categorie 1, 2, 3, 4 o 5 dell’allegato I del medesimo regolamento.

Articolo 5

Pareri dell’agenzia su cui basare la decisione della Commissione

A condizione che esistano prove atte a dimostrare che il principio attivo non desta preoccupazione a norma dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, la Commissione può adottare una decisione a norma del suddetto articolo che modifica l’allegato I del medesimo regolamento, nel senso di cui all’articolo 1 del presente regolamento, qualora l’Agenzia abbia presentato un parere a norma:

a)

dell’articolo 4, paragrafo 4, del presente regolamento;

b)

dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 528/2012; o

c)

di uno degli atti di cui all’articolo 89, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).


ALLEGATO

Requisiti in materia di dati per l’iscrizione di un principio attivo nell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012

SEZIONE A

Dati per l’iscrizione nelle categorie 1, 2, 3, 4 o 5

1.

La domanda di iscrizione di un principio attivo nelle categorie 1, 2, 3, 4 o 5 dell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 specifica la categoria cui appartiene il principio, la sua identità e gli usi previsti dei prodotti per i quali si chiede l’autorizzazione e presenta elementi di prova inoppugnabili atti a dimostrare che:

a)

la sostanza è conforme alla descrizione della categoria pertinente; e

b)

vi è un solido consenso tra esperti sul fatto che il principio attivo non desta preoccupazione a norma dell’articolo 28, paragrafo 2, del suddetto regolamento.

Le prove di cui al punto b) riportano tutti i dati relativi al principio attivo in questione tratti dalla letteratura pubblicata in materia e tutti i dati relativi al principio attivo prodotti dal richiedente. Esse possono comprendere corrispondenze (read-across) con omologhi o analoghi chimici, previsioni (Q)SAR, dati ricavati da studi già realizzati, studi in vitro, dati umani storici o conclusioni di altre autorità di regolamentazione o tratte da altri quadri normativi.

2.

In deroga al paragrafo 1, lettera b), qualora non vi siano elementi di prova inoppugnabili di un solido consenso tra esperti riguardo a uno o più risultati, la domanda contiene tutti i dati supplementari atti a dimostrare che il principio attivo non desta preoccupazione a norma dell’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012.

SEZIONE B

Dati per l’iscrizione nella categoria 6

La domanda di iscrizione di un principio attivo nella categoria 6 dell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 comprende i dati di cui all’articolo 6 di detto regolamento al fine di consentire una valutazione del rischio conforme allo stato attuale delle conoscenze.


1.2.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 32/6


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 89/2014 DELLA COMMISSIONE

del 31 gennaio 2014

per approvare il bis[1-cicloesil-1,2-di(idrossi-kO)diazenioato(2-)]-rame (Cu-HDO) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 8

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione (2) fissa un elenco di principi attivi da esaminare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I, nell’allegato IA o nell’allegato IB della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Tale elenco comprende il bis[1-cicloesil-1,2-di(idrossi-kO)diazenioato(2-)]-rame (Cu-HDO).

(2)

Il Cu-HDO è stato oggetto di una valutazione a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 8, preservanti del legno, di cui all’allegato V di detta direttiva, che corrisponde al tipo di prodotto 8 di cui all’allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.

(3)

L’Austria è stata designata Stato membro relatore e il 25 febbraio 2008 ha presentato alla Commissione la relazione dell’autorità competente accompagnata da una raccomandazione, in conformità dell’articolo 14, paragrafi 4 e 6, del regolamento (CE) n. 1451/2007.

(4)

La relazione dell’autorità competente è stata esaminata dagli Stati membri e dalla Commissione. Il 13 dicembre 2013, nell’ambito del comitato permanente sui biocidi, i risultati della valutazione sono stati inseriti in una relazione di valutazione, a norma dell’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1451/2007.

(5)

Dalla relazione risulta che i biocidi utilizzati per il tipo di prodotto 8 e contenenti Cu-HDO possono soddisfare i requisiti di cui all’articolo 5 della direttiva 98/8/CE.

(6)

È pertanto opportuno approvare il Cu-HDO destinato a essere utilizzato nei biocidi per il tipo di prodotto 8.

(7)

Poiché la valutazione non ha preso in considerazione i nanomateriali, l’approvazione non comprende tali materiali ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(8)

Occorre prevedere un periodo ragionevole prima dell’approvazione di un principio attivo, al fine di consentire agli Stati membri, alle parti interessate e alla Commissione, se del caso, di prepararsi a soddisfare i nuovi requisiti previsti.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il bis[1-cicloesil-1,2-di(idrossi-kO)diazenioato(2-)]-rame (Cu-HDO) è approvato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 8, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all’allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, concernente la seconda fase del programma di lavoro decennale di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (GU L 325 dell’11.12.2007, pag. 3).

(3)  Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).


ALLEGATO

Nome comune

Denominazione IUPAC Numeri di identificazione

Grado minimo di purezza del principio attivo (1)

Data di approvazione

Scadenza dell’approvazione

Tipo di prodotto

Condizioni specifiche (2)

Cu-HDO

Denominazione IUPAC:

bis[1-cicloesil-1,2-di(idrossi-kO)diazenioato(2-)]-rame

N. CE: n.d.

N. CAS: 312600-89-8

981 g/kg

1 settembre 2015

31 agosto 2025

8

La valutazione del prodotto presta particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda di autorizzazione ma non presi in considerazione nella valutazione dei rischi, a livello dell’Unione, del principio attivo.

Le autorizzazioni sono soggette alle seguenti condizioni:

1)

per gli utilizzatori industriali sono stabilite procedure operative sicure e misure organizzative idonee. Qualora l’esposizione non possa essere ridotta a livelli accettabili con altri mezzi, i prodotti sono usati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale;

2)

sono prese idonee misure di riduzione del rischio per proteggere il comparto suolo. In particolare le etichette e, se del caso, le schede di sicurezza relative ai prodotti autorizzati specificano che l’applicazione in ambito industriale deve avvenire all’interno di un’area isolata o su sostegni rigidi impermeabili con bunding, che subito dopo il trattamento il legno deve essere conservato in un luogo riparato e/o su sostegni rigidi impermeabili per evitare lo scolo diretto di residui sul suolo o nelle acque e per consentire la raccolta degli eventuali scoli al fine del loro riutilizzo o smaltimento.


(1)  La purezza indicata in questa colonna è il grado minimo di purezza del principio attivo utilizzato per la valutazione condotta a norma dell’articolo 8 del regolamento (UE) n. 528/2012. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l’equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.

(2)  Per l’attuazione dei principi comuni dell’allegato VI del regolamento (UE) n. 528/2012, il contenuto e le conclusioni delle relazioni di valutazione sono disponibili sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


1.2.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 32/9


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 90/2014 DELLA COMMISSIONE

del 31 gennaio 2014

che approva l’acido decanoico come principio attivo esistente destinato ad essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 4, 18 e 19

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione (2) fissa un elenco di principi attivi da esaminare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I, nell’allegato IA o nell’allegato IB della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Tale elenco comprende l’acido decanoico.

(2)

L’acido decanoico è stato oggetto di una valutazione a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 4, disinfettanti nel settore dell’alimentazione umana e animale, nel tipo di prodotto 18, insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi e nel tipo di prodotto 19, repellenti e attrattivi, come definiti nell’allegato V di detta direttiva, che corrispondono, rispettivamente ai tipi di prodotto 4, 18 e 19 di cui all’allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.

(3)

Il 7 dicembre 2010 l’Austria, che è stata designata Stato membro relatore, ha presentato alla Commissione le relazioni dell’autorità competente accompagnate da raccomandazioni, in conformità all’articolo 14, paragrafi 4 e 6, del regolamento (CE) n. 1451/2007.

(4)

Le relazioni dell’autorità competente sono state esaminate dagli Stati membri e dalla Commissione. Il 13 dicembre 2013, nell’ambito del comitato permanente sui biocidi, i risultati della valutazione sono stati inseriti in due relazioni di valutazione, a norma dell’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1451/2007.

(5)

Da tali relazioni risulta che i biocidi utilizzati per i tipi di prodotto 4, 18 e 19 e contenenti acido decanoico possono soddisfare i requisiti di cui all’articolo 5 della direttiva 98/8/CE.

(6)

È pertanto opportuno approvare l’acido decanoico destinato a essere utilizzato nei biocidi per i tipi di prodotto 4, 18 e 19.

(7)

Poiché le valutazioni non hanno preso in considerazione i nanomateriali, le approvazioni non comprendono tali materiali ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(8)

Per l’utilizzo nel tipo di prodotto 4, la valutazione non riguardava l’incorporazione di biocidi contenenti acido decanoico in materiali e oggetti destinati a venire a contatto, direttamente o indirettamente, con i prodotti alimentari ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Tali materiali possono richiedere la fissazione di limiti specifici di cessione ai prodotti alimentari, come indicato all’articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 1935/2004. Occorre pertanto che l’approvazione non copra tale uso a meno che la Commissione non abbia stabilito tali limiti o non sia stato deciso a norma del suddetto regolamento che tali limiti non sono necessari.

(9)

Occorre prevedere un periodo ragionevole prima dell’approvazione di un principio attivo, al fine di consentire agli Stati membri, ai portatori di interesse e alla Commissione, se del caso, di prepararsi a soddisfare i nuovi requisiti previsti.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’acido decanoico è approvato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 4, 18 e 19, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all’allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, concernente la seconda fase del programma di lavoro decennale di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (GU L 325 dell’11.12.2007, pag. 3).

(3)  Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4).


ALLEGATO

Nome comune

Denominazione IUPAC

Numeri di identificazione

Grado minimo di purezza del principio attivo (1)

Data di approvazione

Scadenza dell’approvazione

Tipo di prodotto

Condizioni specifiche (2)

Acido decanoico

Denominazione IUPAC:

Acido n-decanoico

N. CE: 206-376-4

N. CAS: 334-48-5

985 g/kg

1 settembre 2015

31 agosto 2025

4

La valutazione del prodotto presta particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda di autorizzazione ma non presi in considerazione nella valutazione dei rischi, a livello dell’Unione, del principio attivo.

Le autorizzazioni sono soggette alle seguenti condizioni:

 

per gli utilizzatori industriali o professionali sono stabilite procedure operative sicure e misure organizzative idonee; qualora l’esposizione non possa essere ridotta a livelli accettabili con altri mezzi, i prodotti sono usati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale;

 

per i prodotti che possono lasciare residui negli alimenti o nei mangimi, si verifica la necessità di fissare nuovi livelli massimi di residui (LMR) o di modificare quelli esistenti in conformità al regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) o al regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), nonché si adottano le opportune misure di riduzione del rischio intese a garantire che gli LMR applicabili non siano superati;

 

i biocidi contenenti acido decanoico non sono incorporati in materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1935/2004, a meno che la Commissione non abbia determinato limiti specifici relativi alla cessione di acido decanoico ai prodotti alimentari o non abbia stabilito, a norma del suddetto regolamento, che tali limiti non sono necessari.

18

La valutazione del prodotto presta particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda di autorizzazione ma non presi in considerazione nella valutazione dei rischi, a livello dell’Unione, del principio attivo.

Le autorizzazioni sono soggette alle seguenti condizioni:

 

le autorizzazioni di prodotti per uso non professionale sono subordinate alla condizione che l’imballaggio sia progettato in modo da minimizzare l’esposizione dell’utilizzatore, a meno che nella domanda di autorizzazione del prodotto non si possa dimostrare che i rischi per la salute umana possono essere ridotti a livelli accettabili con altri mezzi;

 

per i prodotti che possono lasciare residui negli alimenti o nei mangimi, si verifica la necessità di fissare nuovi livelli massimi di residui (LMR) o di modificare quelli esistenti in conformità al regolamento (CE) n. 470/2009 o al regolamento (CE) n. 396/2005, nonché si adottano le opportune misure di riduzione del rischio intese a garantire che gli LMR applicabili non siano superati.

19

La valutazione del prodotto presta particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda di autorizzazione ma non presi in considerazione nella valutazione dei rischi, a livello dell’Unione, del principio attivo.


(1)  La purezza indicata in questa colonna è il grado minimo di purezza del principio attivo utilizzato per la valutazione a norma dell’articolo 8 del regolamento (UE) n. 528/2012. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l’equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.

(2)  Per l’attuazione dei principi comuni dell’allegato VI del regolamento (UE) n. 528/2012, il contenuto e le conclusioni delle relazioni di valutazione sono disponibili sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm

(3)  Regolamento (CE) n. 470/2009 del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11).

(4)  Regolamento (CE) n. 396/2005 del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).


1.2.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 32/13


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 91/2014 DELLA COMMISSIONE

del 31 gennaio 2014

che approva l’S-metoprene come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 18

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione (2) fissa un elenco di principi attivi da esaminare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I, nell’allegato IA o nell’allegato IB della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Tale elenco comprende l’S-metoprene.

(2)

L’S-metoprene è stato oggetto di una valutazione a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 18, insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi, come definito nell’allegato V di detta direttiva, che corrisponde al tipo di prodotto 18 di cui all’allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.

(3)

Il 29 ottobre 2010 l’Irlanda è stata designata come Stato membro relatore e ha presentato alla Commissione la relazione dell’autorità competente accompagnata da una raccomandazione, in conformità all’articolo 14, paragrafi 4 e 6, del regolamento (CE) n. 1451/2007.

(4)

La relazione dell’autorità competente è stata esaminata dagli Stati membri e dalla Commissione. Il 13 dicembre 2013, nell’ambito del comitato permanente sui biocidi, i risultati della valutazione sono stati inseriti in una relazione di valutazione, a norma dell’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1451/2007.

(5)

Dalla relazione risulta che i biocidi utilizzati per il tipo di prodotto 18 e contenenti S-metoprene possono soddisfare i requisiti di cui all’articolo 5 della direttiva 98/8/CE.

(6)

È pertanto opportuno approvare l’S-metoprene destinato a essere utilizzato nei biocidi per il tipo di prodotto 18.

(7)

Poiché la valutazione non ha preso in considerazione i nanomateriali, l’approvazione non comprende tali materiali ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(8)

Occorre prevedere un periodo ragionevole prima dell’approvazione di una sostanza attiva, al fine di consentire agli Stati membri, ai portatori di interesse e alla Commissione, se del caso, di prepararsi a soddisfare i nuovi requisiti previsti.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’S-metoprene è approvato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 18, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all’allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, concernente la seconda fase del programma di lavoro decennale di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (GU L 325 dell’11.12.2007, pag. 3).

(3)  Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).


ALLEGATO

Nome comune

Denominazione IUPAC

Numeri di identificazione

Grado minimo di purezza del principio attivo (1)

Data di approvazione

Scadenza dell’approvazione

Tipo di prodotto

Condizioni specifiche (2)

S-metoprene

Nome IUPAC

Isopropil-(2E,4E,7S)-11-metossi-3,7,11-trimetil-2,4-dodecadienoato

N. CE N/A

N. CAS 65733-16-6

950 g/kg

1o settembre 2015

31 agosto 2025

18

La valutazione del prodotto deve prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda di autorizzazione ma non presi in considerazione nella valutazione del rischio, a livello unionale, della sostanza attiva.

Le autorizzazioni sono soggette alle seguenti condizioni:

Per i prodotti che possono lasciare residui negli alimenti o nei mangimi, gli Stati membri verificano la necessità di fissare nuovi livelli massimi di residui (LMR) o di modificare quelli esistenti in conformità al regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e al regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), nonché adottare le opportune misure di riduzione del rischio intese a garantire che gli LMR applicabili non siano superati.


(1)  La purezza indicata in questa colonna è il grado minimo di purezza del principio attivo utilizzato per la valutazione a norma dell’articolo 8 del regolamento (UE) n. 528/2012. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l’equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.

(2)  Per l’attuazione dei principi comuni dell’allegato VI del regolamento (UE) n. 528/2012, il contenuto e le conclusioni delle relazioni di valutazione sono disponibili sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm

(3)  Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11).

(4)  Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).


1.2.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 32/16


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 92/2014 DELLA COMMISSIONE

del 31 gennaio 2014

che approva lo zineb come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 21

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione (2) fissa un elenco di principi attivi da esaminare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I, nell’allegato IA o nell’allegato IB della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Tale elenco comprende lo zineb.

(2)

Lo zineb è stato oggetto di una valutazione a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE, ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 21, prodotti antincrostazione, come definito nell’allegato V di detta direttiva, che corrisponde al tipo di prodotto 21 definito nell’allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.

(3)

L’Irlanda è stata designata relatore e il 29 marzo 2011 ha presentato alla Commissione la relazione dell’autorità competente corredata di una raccomandazione, in conformità all’articolo 14, paragrafi 4 e 6, del regolamento (CE) n. 1451/2007.

(4)

La relazione dell’autorità competente è stata esaminata dagli Stati membri e dalla Commissione. Il 13 dicembre 2013, nell’ambito del Comitato permanente sui biocidi, i risultati della valutazione sono stati inseriti in una relazione di valutazione, a norma dell’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1451/2007.

(5)

Da tale relazione risulta che i biocidi utilizzati per il tipo di prodotto 21 e contenenti zineb possono soddisfare i requisiti di cui all’articolo 5 della direttiva 98/8/CE, purché siano rispettate le condizioni di cui all’allegato del presente regolamento. È pertanto opportuno approvare lo zineb destinato a essere utilizzato nei biocidi per il tipo di prodotto 21.

(6)

Poiché la valutazione non ha preso in considerazione i nanomateriali, l’approvazione non comprende tali materiali ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(7)

Occorre prevedere un periodo ragionevole prima dell’approvazione di un principio attivo, al fine di consentire agli Stati membri, ai portatori di interesse e alla Commissione, se del caso, di prepararsi a soddisfare i nuovi requisiti previsti.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Lo zineb è approvato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 21, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all’allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, concernente la seconda fase del programma di lavoro decennale di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (GU L 325 dell’11.12.2007, pag. 3).

(3)  Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).


ALLEGATO

Nome comune

Denominazione IUPAC

Numeri di identificazione

Grado minimo di purezza del principio attivo (1)

Data di approvazione

Scadenza dell’approvazione

Tipo di prodotto

Condizioni specifiche (2)

Zineb

Denominazione IUPAC

etilenebis (ditiocarbammato) (polimerico) di zinco

N. CE 235-180-1

N. CAS 12122-67-7

940 g/kg

1o gennaio 2016

31 dicembre 2025

21

La valutazione del prodotto presta particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda di autorizzazione ma non presi in considerazione nella valutazione dei rischi, a livello dell’Unione, del principio attivo.

Chiunque metta a disposizione sul mercato prodotti contenenti zineb per gli utilizzatori non professionali garantisce che il prodotto sia fornito con gli adeguati guanti protettivi.

Le autorizzazioni sono soggette alle seguenti condizioni:

1)

per gli utilizzatori industriali o professionali sono stabilite procedure operative sicure e misure organizzative idonee. Qualora l’esposizione non possa essere ridotta a livelli accettabili con altri mezzi, i prodotti sono usati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale;

2)

le etichette e, se del caso, le istruzioni per l’uso specificano che i bambini devono essere tenuti lontani dalle superfici trattate fino a che queste ultime non siano completamente asciutte;

3)

le etichette e, se del caso, le schede di sicurezza relative ai prodotti autorizzati specificano che le attività di applicazione, manutenzione e riparazione devono avvenire all’interno di un’area isolata, su sostegni rigidi impermeabili con bunding o sul suolo coperto da un materiale impermeabile allo scopo di prevenire perdite e minimizzare le emissioni nell’ambiente, affinché qualsiasi perdita o rifiuto contenente zineb sia raccolto per il riutilizzo o lo smaltimento;

4)

per i prodotti che possono lasciare residui negli alimenti o nei mangimi, gli Stati membri verificano la necessità di fissare nuovi livelli massimi di residui (LMR) o di modificare quelli esistenti in conformità al regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e al regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), nonché adottano le opportune misure di riduzione del rischio intese a garantire che gli LMR applicabili non siano superati.

Se un articolo è stato trattato con zineb o contiene intenzionalmente tale sostanza e se necessario a causa della possibilità di contatto con la pelle e di rilascio dello zineb nell’ambiente nelle normali condizioni d’impiego, la persona responsabile dell’immissione sul mercato di tale articolo trattato provvede a che l’etichetta rechi le informazioni sul rischio di sensibilizzazione cutanea, nonché le informazioni di cui all’articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012.


(1)  La purezza indicata in questa colonna è il grado minimo di purezza del principio attivo utilizzato per la valutazione a norma dell’articolo 8 del regolamento (UE) n. 528/2012. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l’equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.

(2)  Per l’attuazione dei principi comuni dell’allegato VI del regolamento (UE) n. 528/2012, il contenuto e le conclusioni delle relazioni di valutazione sono disponibili sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm

(3)  Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11).

(4)  Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).


1.2.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 32/19


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 93/2014 DELLA COMMISSIONE

del 31 gennaio 2014

che approva l’acido ottanoico come principio attivo esistente destinato ad essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 4 e 18

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione (2) fissa un elenco di principi attivi da esaminare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I, nell’allegato IA o nell’allegato IB della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Tale elenco comprende l’acido ottanoico.

(2)

L’acido ottanoico è stato oggetto di una valutazione a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 4, disinfettanti nel settore dell’alimentazione umana e animale, e nel tipo di prodotto 18, insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi, come definiti nell’allegato V di detta direttiva, che corrispondono, rispettivamente ai tipi di prodotto 4 e 18 di cui all’allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.

(3)

Il 7 dicembre 2010 l’Austria, che è stata designata Stato membro relatore, ha presentato alla Commissione le relazioni dell’autorità competente accompagnate da raccomandazioni, in conformità all’articolo 14, paragrafi 4 e 6, del regolamento (CE) n. 1451/2007.

(4)

Le relazioni dell’autorità competente sono state esaminate dagli Stati membri e dalla Commissione. Il 13 dicembre 2013, nell’ambito del comitato permanente sui biocidi, i risultati della valutazione sono stati inseriti in due relazioni di valutazione, a norma dell’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1451/2007.

(5)

Da tali relazioni risulta che i biocidi utilizzati per i tipi di prodotto 4 e 18 e contenenti acido ottanoico possono soddisfare i requisiti di cui all’articolo 5 della direttiva 98/8/CE.

(6)

È pertanto opportuno approvare l’acido ottanoico destinato ad essere utilizzato nei biocidi per i tipi di prodotto 4 e 18.

(7)

Poiché le valutazioni non hanno preso in considerazione i nanomateriali, le approvazioni non comprendono tali materiali ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(8)

Per l’utilizzo nel tipo di prodotto 4, la valutazione non riguardava l’incorporazione di biocidi contenenti acido ottanoico in materiali e oggetti destinati a venire a contatto, direttamente o indirettamente, con i prodotti alimentari ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Tali materiali possono richiedere la fissazione di limiti specifici di cessione nei prodotti alimentari, come indicato all’articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 1935/2004. Occorre pertanto che l’approvazione non copra tale uso a meno che la Commissione non abbia stabilito tali limiti o non sia stato deciso a norma del suddetto regolamento che tali limiti non sono necessari.

(9)

Occorre prevedere un periodo ragionevole prima dell’approvazione di un principio attivo, al fine di consentire agli Stati membri, ai portatori di interesse e alla Commissione, se del caso, di prepararsi a soddisfare i nuovi requisiti previsti.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’acido ottanoico è approvato come principio attivo destinato ad essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 4 e 18, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all’allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, concernente la seconda fase del programma di lavoro decennale di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (GU L 325 dell’11.12.2007, pag. 3).

(3)  Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4).


ALLEGATO

Nome comune

Denominazione IUPAC

Numeri di identificazione

Grado minimo di purezza del principio attivo (1)

Data di approvazione

Scadenza dell’approvazione

Tipo di prodotto

Condizioni specifiche (2)

Acido ottanoico

Denominazione IUPAC:

acido n-ottanoico

N. CE: 204-677-5

N. CAS: 124-07-2

993 g/kg

1o settembre 2015

31 agosto 2025

4

La valutazione del prodotto presta particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda di autorizzazione ma non presi in considerazione nella valutazione dei rischi, a livello dell’Unione, del principio attivo.

Le autorizzazioni sono soggette alle seguenti condizioni:

1)

per gli utilizzatori industriali o professionali si stabiliscono procedure operative sicure e misure organizzative idonee; qualora l’esposizione non possa essere ridotta a livelli accettabili con altri mezzi, i prodotti sono usati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale;

2)

per i prodotti che possono lasciare residui negli alimenti o nei mangimi, si verifica la necessità di fissare nuovi livelli massimi di residui (LMR) o di modificare quelli esistenti in conformità al regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) o al regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), nonché si adottano le opportune misure di riduzione del rischio intese a garantire che gli LMR applicabili non siano superati;

3)

i prodotti biocidi contenenti acido ottanoico non sono incorporati in materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1935/2004, a meno che la Commissione non abbia determinato limiti specifici relativi alla cessione di acido ottanoico ai prodotti alimentari o non abbia stabilito, a norma del suddetto regolamento, che tali limiti non sono necessari.

 

 

 

 

 

18

La valutazione del prodotto presta particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda di autorizzazione ma non presi in considerazione nella valutazione dei rischi, a livello dell’Unione, del principio attivo.

Le autorizzazioni sono soggette alle seguenti condizioni:

1)

le autorizzazioni di prodotti per uso non professionale sono subordinate alla condizione che l’imballaggio sia progettato in modo da minimizzare l’esposizione dell’utilizzatore, a meno che nella domanda di autorizzazione del prodotto non si possa dimostrare che i rischi per la salute umana possono essere ridotti a livelli accettabili con altri mezzi;

2)

per i prodotti che possono lasciare residui negli alimenti o nei mangimi, si verifica la necessità di fissare nuovi livelli massimi di residui (LMR) o di modificare quelli esistenti in conformità al regolamento (CE) n. 470/2009 o al regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché si adottano le opportune misure di riduzione del rischio intese a garantire che gli LMR applicabili non siano superati.


(1)  La purezza indicata in questa colonna è il grado minimo di purezza del principio attivo utilizzato per la valutazione a norma dell’articolo 8 del regolamento (UE) n. 528/2012. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l’equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.

(2)  Per l’attuazione dei principi comuni dell’allegato VI del regolamento (UE) n. 528/2012, il contenuto e le conclusioni delle relazioni di valutazione sono disponibili sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm

(3)  Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11).

(4)  Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).


1.2.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 32/23


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 94/2014 DELLA COMMISSIONE

del 31 gennaio 2014

che approva lo iodio, incluso il polivinilpirrolidone iodio, come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 1, 3, 4 e 22

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione (2) fissa un elenco di principi attivi da esaminare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I, nell’allegato IA o nell’allegato IB della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Tale elenco comprende lo iodio.

(2)

Lo iodio è stato oggetto di una valutazione a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 1, biocidi per l’igiene umana, nel tipo di prodotto 3, biocidi per l’igiene veterinaria, nel tipo di prodotto 4, disinfettanti nel settore dell’alimentazione umana e animale e nel tipo di prodotto 22, fluidi usati nell’imbalsamazione e nella tassidermia, come definiti nell’allegato V di detta direttiva, che corrispondono, rispettivamente ai tipi di prodotto 1, 3, 4 e 22 di cui all’allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.

(3)

I dati presentati ai fini della valutazione hanno consentito di trarre le stesse conclusioni per il polivinilpirrolidone iodio.

(4)

Il 20 aprile 2011 la Svezia, che è stata designata Stato membro relatore, ha presentato alla Commissione la relazione dell’autorità competente accompagnata da raccomandazioni, in conformità all’articolo 14, paragrafi 4 e 6, del regolamento (CE) n. 1451/2007.

(5)

La relazione dell’autorità competente è stata esaminata dagli Stati membri e dalla Commissione. Il 13 dicembre 2013, nell’ambito del comitato permanente sui biocidi, i risultati della valutazione sono stati inseriti in una relazione di valutazione, a norma dell’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1451/2007.

(6)

Da tale relazione risulta che i biocidi utilizzati per i tipi di prodotto 1, 3, 4 e 22 e contenenti iodio possono soddisfare i requisiti di cui all’articolo 5 della direttiva 98/8/CE, purché siano rispettate le condizioni di cui all’allegato del presente regolamento.

(7)

È pertanto opportuno approvare lo iodio, incluso il polivinilpirrolidone iodio, destinato a essere utilizzato nei biocidi per i tipi di prodotto 1, 3, 4 e 22.

(8)

Poiché le valutazioni non hanno preso in considerazione i nanomateriali, le approvazioni non comprendono tali materiali ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(9)

La valutazione non riguardava l’incorporazione di biocidi contenenti iodio in materiali e oggetti destinati a venire a contatto, direttamente o indirettamente, con i prodotti alimentari ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Tali materiali possono richiedere la fissazione di limiti specifici di cessione nei prodotti alimentari, come indicato all’articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 1935/2004. Occorre pertanto che l’approvazione non copra tale uso, a meno che la Commissione non abbia stabilito tali limiti o non sia stato deciso a norma del suddetto regolamento che tali limiti non sono necessari.

(10)

Occorre prevedere un periodo ragionevole prima dell’approvazione di un principio attivo, al fine di consentire agli Stati membri, ai portatori d'interesse e alla Commissione, se del caso, di prepararsi a soddisfare i nuovi requisiti previsti.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Lo iodio, incluso il polivinilpirrolidone iodio, è approvato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 1, 3, 4 e 22, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all’allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, concernente la seconda fase del programma di lavoro decennale di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (GU L 325 dell’11.12.2007, pag. 3).

(3)  Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4).


ALLEGATO

Nome comune

Denominazione IUPAC Numeri di identificazione

Grado minimo di purezza del principio attivo (1)

Data di approvazione

Scadenza dell’approvazione

Tipo di prodotto

Condizioni specifiche (2)

Iodio (incluso il polivinilpirrolidone iodio)

Denominazione IUPAC:

Iodio

Numero CE: 231-442-4

Numero CAS: 7553-56-2

Denominazione IUPAC:

Polivinilpirrolidone iodio

Numero CE: n. p.

Numero CAS: 25655-41-8

995 g/kg di iodio

Per il polivinilpirrolidone iodio: il tenore di iodio ha una purezza pari a 995 g/kg

1 settembre 2015

31 agosto 2025

1

La valutazione del prodotto presta particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda di autorizzazione ma non presi in considerazione nella valutazione dei rischi, a livello dell’Unione, del principio attivo.

3

La valutazione del prodotto presta particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda di autorizzazione ma non presi in considerazione nella valutazione dei rischi, a livello dell’Unione, del principio attivo.

Le autorizzazioni sono soggette alle seguenti condizioni:

(1) per i prodotti che possono lasciare residui negli alimenti o nei mangimi, gli Stati membri verificano la necessità di fissare nuovi livelli massimi di residui (LMR) o di modificare quelli esistenti in conformità al regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e al regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), nonché adottare le opportune misure di riduzione del rischio intese a garantire che gli LMR applicabili non siano superati.

4

La valutazione del prodotto presta particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda di autorizzazione ma non presi in considerazione nella valutazione dei rischi, a livello dell’Unione, del principio attivo.

Le autorizzazioni sono soggette alle seguenti condizioni:

(1)

per i prodotti che possono lasciare residui negli alimenti o nei mangimi, gli Stati membri verificano la necessità di fissare nuovi livelli massimi di residui (LMR) o di modificare quelli esistenti in conformità al regolamento (CE) n. 470/2009 e al regolamento (CE) n. 396/2005, nonché adottare le opportune misure di riduzione del rischio intese a garantire che gli LMR applicabili non siano superati;

(2)

i prodotti contenenti iodio non entrano in contatto con materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1935/2004, a meno che la Commissione non abbia determinato limiti specifici relativi alla cessione di iodio nei prodotti alimentari o non abbia stabilito, a norma del suddetto regolamento, che tali limiti non sono necessari.

22

La valutazione del prodotto presta particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda di autorizzazione, ma non presi in considerazione nella valutazione dei rischi, a livello dell’Unione, del principio attivo.

Le autorizzazioni sono soggette alle seguenti condizioni:

per gli utilizzatori professionali sono stabilite procedure operative sicure e misure organizzative idonee; qualora l’esposizione non possa essere ridotta a livelli accettabili con altri mezzi, i prodotti sono usati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.


(1)  La purezza indicata in questa colonna è il grado minimo di purezza del principio attivo utilizzato per la valutazione a norma dell’articolo 8 del regolamento (UE) n. 528/2012. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l’equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.

(2)  Per l’attuazione dei principi comuni dell’allegato VI del regolamento (UE) n. 528/2012, il contenuto e le conclusioni delle relazioni di valutazione sono disponibili sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm

(3)  Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11).

(4)  Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).


1.2.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 32/27


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 95/2014 DELLA COMMISSIONE

del 31 gennaio 2014

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2014

Per la Commissione, a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

62,3

MA

49,8

SN

151,7

TN

92,7

TR

91,9

ZZ

89,7

0707 00 05

MA

158,2

TR

126,8

ZZ

142,5

0709 91 00

EG

97,7

ZZ

97,7

0709 93 10

MA

54,8

TR

134,3

ZZ

94,6

0805 10 20

EG

48,5

IL

67,0

MA

57,2

TN

53,8

TR

75,7

ZZ

60,4

0805 20 10

CN

72,7

IL

140,3

MA

76,8

ZZ

96,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

59,8

EG

21,7

IL

101,4

JM

118,0

KR

142,8

MA

118,8

PK

34,5

TR

80,1

ZZ

84,6

0805 50 10

TR

75,9

ZZ

75,9

0808 10 80

CA

92,6

CN

70,5

MK

28,7

US

202,8

ZZ

98,7

0808 30 90

CN

64,4

TR

116,3

US

118,8

ZZ

99,8


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


1.2.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 32/29


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 96/2014 DELLA COMMISSIONE

del 31 gennaio 2014

recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1o febbraio 2014

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione, del 20 luglio 2010, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, il dazio all'importazione per i prodotti dei codici NC 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 [frumento (grano) tenero da seme], ex 1001 99 00 [frumento (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme], 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 e 1007 90 00 è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all'importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.

(2)

A norma dell'articolo 136, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, ai fini del calcolo del dazio all'importazione di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, per i prodotti in questione sono fissati regolarmente prezzi rappresentativi all'importazione cif.

(3)

A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010, il prezzo da prendere in considerazione per calcolare il dazio all'importazione per i prodotti dei codici NC 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 [frumento (grano) tenero da seme], ex 1001 99 00 [frumento (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme], 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 e 1007 90 00 corrisponde al prezzo rappresentativo cif all'importazione giornaliero, determinato in base al metodo previsto all'articolo 5 del medesimo regolamento.

(4)

Occorre fissare i dazi all'importazione per il periodo a decorrere dal 1o febbraio 2014, applicabili fino all'entrata in vigore di una nuova fissazione.

(5)

Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 1o febbraio 2014, i dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono quelli fissati nell'allegato I del presente regolamento sulla base degli elementi riportati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2014

Per la Commissione, a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 187 del 21.7.2010, pag. 5.


ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 136, dal paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 applicabili a decorrere dal 1o febbraio 2014

Codice NC

Designazione delle merci

Dazio all'importazione (1)

(EUR/t)

1001 19 00

1001 11 00

FRUMENTO (grano) duro di alta qualità

0,00

di media qualità

0,00

di bassa qualità

0,00

ex 1001 91 20

FRUMENTO (grano) tenero da seme

0,00

ex 1001 99 00

FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme

0,00

1002 10 00

1002 90 00

SEGALA

0,00

1005 10 90

GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido

0,00

1005 90 00

GRANTURCO, diverso dal granturco da seme (2)

0,00

1007 10 90

1007 90 00

SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina

0,00


(1)  A norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 642/2010, l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo (al di là dello stretto di Gibilterra) o nel Mar Nero e se le merci arrivano nell'Unione attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez,

2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della Penisola iberica e se le merci arrivano nell'Unione attraverso l'Oceano Atlantico.

(2)  L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 642/2010.


ALLEGATO II

Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell'allegato I

17.1.2014-30.1.2014

1)

Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:

(EUR/t)

 

Frumento tenero (1)

Granturco

Frumento duro di alta qualità

Frumento duro di media qualità (2)

Frumento duro di bassa qualità (3)

Borsa

Minnéapolis

Chicago

Quotazione

178,81

123,92

Prezzo fob USA

269,30

259,30

239,30

Premio sul Golfo

132,96

25,42

Premio sui Grandi Laghi

2)

Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:

Spese di nolo: Golfo del Messico — Rotterdam:

18,21 EUR/t

Spese di nolo: Grandi Laghi — Rotterdam:

— EUR/t


(1)  Premio positivo di 14 EUR/t incluso [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].

(2)  Premio negativo di 10 EUR/t [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].

(3)  Premio negativo di 30 EUR/t [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].


DECISIONI

1.2.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 32/32


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 28 gennaio 2014

che autorizza gli Stati membri a ratificare, nell’interesse dell’Unione europea, la convenzione sul lavoro dignitoso per le lavoratrici e i lavoratori domestici del 2011 dell’Organizzazione internazionale del lavoro (convenzione n. 189)

(2014/51/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 153, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), e l’articolo 218, paragrafo 8, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione incoraggiano la ratifica delle convenzioni internazionali sul lavoro che sono state classificate dall’Organizzazione internazionale del lavoro come aggiornate, in modo da contribuire alle azioni dell’Unione europea, volte a promuovere un lavoro dignitoso per tutti, all’interno e all’esterno dell’Unione, di cui la protezione e il miglioramento delle condizioni di lavoro dei lavoratori rappresentano un aspetto importante.

(2)

La maggior parte delle norme stabilite dalla convenzione n. 189 sul lavoro dignitoso per le lavoratrici e i lavoratori domestici del 2011 dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) («convenzione») rientrano in gran misura nell’acquis dell’Unione in ambito di politica sociale, lotta contro la discriminazione, cooperazione giudiziaria in materia penale, asilo e immigrazione.

(3)

Le disposizioni della convenzione volte alla tutela dei lavoratori domestici migranti potrebbero incidere sulla libera circolazione dei lavoratori, un settore che rientra nella competenza esclusiva dell’Unione.

(4)

Di conseguenza, parti della convenzione rientrano nella competenza dell’Unione e in relazione a tali parti gli Stati membri non possono assumere impegni al di fuori dell’ambito delle istituzioni dell’Unione.

(5)

Poiché solo gli Stati possono essere parti della convenzione, l’Unione europea non può ratificarla.

(6)

In tale contesto, gli Stati membri e le istituzioni dell’Unione devono collaborare per la ratifica della convenzione.

(7)

Il Consiglio pertanto dovrebbe autorizzare gli Stati membri, che sono soggetti al diritto dell’Unione relativo ai requisiti minimi in materia di condizioni di lavoro, a ratificare la convenzione nell’interesse dell’Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri sono autorizzati a ratificare, per le parti che rientrano nella competenza conferita all’Unione dai trattati, la convenzione sul lavoro dignitoso per le lavoratrici e i lavoratori domestici del 2011 dell’Organizzazione internazionale del lavoro (convenzione n. 189).

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2014

Per il Consiglio

Il presidente

G. STOURNARAS


1.2.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 32/33


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 28 gennaio 2014

che autorizza gli Stati membri a ratificare, nell’interesse dell’Unione europea, la convenzione in materia di sicurezza durante l’impiego delle sostanze chimiche sul lavoro del 1990 dell’Organizzazione internazionale del lavoro (convenzione n. 170)

(2014/52/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare, l’articolo 114, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), e l’articolo 218, paragrafo 8, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione incoraggiano la ratifica delle convenzioni internazionali sul lavoro che sono state classificate dall’Organizzazione internazionale del lavoro come aggiornate, in modo da contribuire alle azioni dell’Unione europea, volte a promuovere un lavoro dignitoso per tutti, all’interno e all’esterno dell’Unione, di cui la protezione e il miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori rappresentano un aspetto importante.

(2)

Le norme stabilite nella parte III della convenzione n. 170 in materia di sicurezza durante l’impiego delle sostanze chimiche sul lavoro del 1990 dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) («convenzione») rientrano in gran misura nell’acquis dell’Unione sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura, elaborate a partire dal 1967 e ulteriormente consolidate.

(3)

Di conseguenza, parti della convenzione rientrano nella competenza dell’Unione e in relazione a tali parti gli Stati membri non possono assumere impegni al di fuori dell’ambito delle istituzioni dell’Unione.

(4)

Poiché solo gli Stati possono essere parti della convenzione, l’Unione europea non può ratificarla.

(5)

In tale contesto, gli Stati membri e le istituzioni dell’Unione devono collaborare per la ratifica della convenzione.

(6)

Il Consiglio pertanto dovrebbe autorizza gli Stati membri, che sono soggetti al diritto dell’Unione in materia di ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura, a ratificare la convenzione nell’interesse dell’Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri sono autorizzati a ratificare, per le parti che rientrano nella competenza conferita all’Unione dai trattati, la convenzione in materia di sicurezza durante l’impiego delle sostanze chimiche sul lavoro del 1990 dell’Organizzazione internazionale del lavoro (convenzione n. 170).

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2014

Per il Consiglio

Il presidente

G. STOURNARAS


RACCOMANDAZIONI

1.2.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 32/34


RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 gennaio 2014

che affronta le conseguenze della privazione del diritto di voto dei cittadini dell’Unione che esercitano il diritto alla libera circolazione

(2014/53/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 292,

considerando quanto segue:

(1)

Il trattato di Lisbona rafforza il ruolo dei cittadini dell’Unione quali attori politici, stabilendo un solido collegamento tra i cittadini, l’esercizio dei loro diritti politici e la vita democratica dell’Unione. L’articolo 10, paragrafi 1 e 3, del trattato sull’Unione europea (TUE) sancisce che il funzionamento dell’Unione si fonda sulla democrazia rappresentativa e che ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell’Unione. L’articolo 10, paragrafo 2, del TUE, che costituisce un’espressione di tali principi, stabilisce che i cittadini sono direttamente rappresentati, a livello di Unione, nel Parlamento europeo e che gli Stati membri sono rappresentati nel Consiglio europeo dai rispettivi capi di Stato o di governo e nel Consiglio dai rispettivi governi, a loro volta democraticamente responsabili dinanzi ai loro parlamenti nazionali o dinanzi ai loro cittadini.

(2)

A norma dell’articolo 20 del TFUE, la cittadinanza dell’Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale.

(3)

L’articolo 21 del TFUE e l’articolo 45 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea conferiscono ai cittadini dell’Unione il diritto fondamentale di circolare e di soggiornare liberamente all’interno dell’Unione europea.

(4)

L’obiettivo della presente raccomandazione è rafforzare il diritto di partecipare alla vita democratica dell’Unione e degli Stati membri da parte dei cittadini dell’Unione che esercitano il diritto alla libera circolazione all’interno dell’Unione.

(5)

Come segnalato nella relazione 2010 sulla cittadinanza dell’Unione (1), uno dei problemi che i cittadini dell’Unione di alcuni Stati membri incontrano, in qualità di attori politici dell’Unione, è la perdita del diritto di voto alle elezioni nazionali dello Stato membro di origine (privazione del diritto di voto) quando risiedono da un certo periodo in un altro Stato membro.

(6)

Attualmente, nessuno Stato membro ha adottato una politica generale che accordi ai cittadini dell’Unione di altri Stati membri che risiedono nel suo territorio il diritto di voto alle elezioni nazionali. Di conseguenza, i cittadini dell’Unione privati del diritto di voto generalmente non hanno il diritto di votare alle elezioni nazionali in nessuno Stato membro.

(7)

L’attuale situazione può essere percepita come contraria alla premessa basilare della cittadinanza dell’Unione, ossia che tale cittadinanza si aggiunge a quella nazionale ed è intesa a concedere diritti aggiuntivi ai cittadini dell’Unione: in questo caso, infatti, l’esercizio del diritto alla libera circolazione può comportare la perdita del diritto di partecipare alla vita politica.

(8)

Inoltre, sebbene conservino il diritto di eleggere i membri del Parlamento europeo, i cittadini dell’Unione privati del diritto di voto alle elezioni nazionali non hanno il diritto di partecipare alle procedure nazionali che portano alla composizione dei governi nazionali, i cui membri compongono il Consiglio, che è un colegislatore dell’Unione.

(9)

Questa perdita del diritto di voto alle elezioni nazionali del paese di origine a causa dell’esercizio del diritto di trasferirsi in un altro paese dell’UE è percepita dai cittadini dell’Unione come una lacuna nei loro diritti politici.

(10)

Nella relazione 2013 sulla cittadinanza dell’Unione «Cittadini dell’Unione: i vostri diritti, il vostro futuro» (2) la Commissione ha sottolineato che la piena partecipazione dei cittadini dell’Unione alla vita democratica dell’UE, a tutti i livelli, costituisce l’essenza stessa della cittadinanza dell’Unione. Di conseguenza, ha annunciato l’intenzione di proporre soluzioni costruttive per consentire ai cittadini dell’Unione che risiedono in un altro paese dell’UE di partecipare pienamente alla vita democratica dell’UE conservando il diritto di voto alle elezioni nazionali nel loro paese di origine.

(11)

Il diritto di voto è un diritto civile di base. Come riconosciuto dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, il diritto di voto non è un privilegio. Qualsiasi deroga generale, automatica e indiscriminata al principio del suffragio universale rischia di compromettere la validità democratica del corpo legislativo così eletto e le leggi che esso adotta (3). In uno Stato democratico la presunzione dovrebbe pertanto essere a favore dell’inclusione. La Corte europea dei diritti dell’uomo ha inoltre constatato che vi è una chiara tendenza a favore della concessione del diritto di voto ai cittadini non residenti, anche se non esiste ancora un approccio comune europeo.

(12)

Le attuali norme applicabili in alcuni Stati membri possono condurre alla perdita del diritto di voto per i cittadini dell’Unione che risiedono in altri Stati membri per il solo motivo che tali cittadini risiedono all’estero da un determinato periodo di tempo. Esse si basano sulla presunzione che la residenza all’estero di una determinata durata comporti la perdita del collegamento con la vita politica nel paese di origine. Tuttavia tale presunzione non è sempre corretta in ogni singolo caso. Potrebbe pertanto essere opportuno consentire ai cittadini che rischiano di essere privati del diritto di voto di dimostrare che sono ancora interessati alla vita politica dello Stato membro di origine.

(13)

I cittadini dell’Unione che risiedono in un altro Stato membro possono mantenere un legame stretto e permanente con il paese di origine e continuare ad essere direttamente interessati dagli atti adottati dal corpo legislativo eletto in quel paese. L’accesso diffuso alle trasmissioni televisive oltre frontiera e la disponibilità di Internet e di altre tecnologie di comunicazione mobili e via web rendono molto più facile seguire da vicino gli sviluppi sociali e politici nello Stato membro di origine e parteciparvi.

(14)

Le motivazioni alla base delle politiche che privano i cittadini del diritto di voto dovrebbero essere riesaminate alla luce dell’odierna realtà socioeconomica e tecnologica, dell’attuale tendenza alla partecipazione politica inclusiva e dell’attuale stato dell’integrazione europea, oltre che in considerazione della fondamentale importanza del diritto di partecipare alla vita democratica dell’Unione e del diritto alla libera circolazione.

(15)

Un approccio più inclusivo e più proporzionato sarebbe quello di garantire ai cittadini che si avvalgono del diritto di circolare e soggiornare liberamente nell’Unione la possibilità di conservare il diritto di voto alle elezioni nazionali se dimostrano un interesse persistente nei confronti della vita politica dello Stato membro di cui sono cittadini.

(16)

Un’azione positiva degli interessati, come la presentazione di una domanda per restare iscritti nelle liste elettorali dello Stato membro di origine, dovrebbe essere considerata un criterio adeguato - e il mezzo più semplice - per dimostrare la persistenza del loro interesse per la vita politica nazionale, fatta salva la facoltà per gli Stati membri di chiedere ai cittadini di rinnovare tale domanda a intervalli opportuni in modo da confermare tale persistenza.

(17)

Allo scopo di ridurre al minimo l’onere per i cittadini all’estero, la domanda per essere o rimanere iscritti nelle liste elettorali dovrebbe poter essere presentata per via elettronica.

(18)

Sarebbe importante garantire che i cittadini che si trasferiscono o risiedono in un altro Stato membro siano tempestivamente e adeguatamente informati sulle condizioni e modalità pratiche per conservare il diritto di voto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

1.

Gli Stati membri le cui politiche limitano il diritto dei loro cittadini di votare alle elezioni nazionali esclusivamente in base al criterio della residenza dovrebbero consentire ai loro cittadini che esercitano il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nell’Unione di dimostrare un interesse persistente per la vita politica dello Stato membro di cui sono cittadini, anche attraverso la presentazione di una domanda per restare iscritti nelle liste elettorali, e di conservare in tal modo il diritto di voto.

2.

Qualora gli Stati membri consentano ai loro cittadini che risiedono in altri Stati membri di conservare il diritto di voto alle elezioni nazionali attraverso la presentazione di una domanda per restare iscritti nelle liste elettorali, tale possibilità dovrebbe fare salva la facoltà degli Stati membri in questione di prevedere modalità di accompagnamento proporzionate, come la ripresentazione della domanda a intervalli opportuni.

3.

Gli Stati membri che consentono ai loro cittadini che risiedono in altri Stati membri di conservare il diritto di voto alle elezioni nazionali attraverso la presentazione o la ripresentazione di una domanda per restare iscritti nelle liste elettorali dovrebbero garantire che tutte le domande pertinenti possano essere presentate per via elettronica.

4.

Gli Stati membri che prevedono la perdita del diritto di voto alle elezioni nazionali per i loro cittadini che risiedono in altri Stati membri dovrebbero informare con mezzi adeguati e in modo tempestivo tali cittadini sulle condizioni e modalità pratiche per conservare il diritto di voto alle elezioni nazionali.

Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2014

Per la Commissione

Viviane REDING

Vicepresidente


(1)  COM(2010) 603 definitivo.

(2)  COM(2013) 269.

(3)  Sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 7 maggio 2013 nella causa Shindler.


ORIENTAMENTI

1.2.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 32/36


INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 18 dicembre 2013

che modifica l’indirizzo BCE/2004/18 sull’appalto di banconote in euro

(BCE/2013/49)

(2014/54/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 128, paragrafo 1,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 16,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 2, paragrafo 1, dell’Indirizzo BCE/2004/18, del 16 settembre 2004, sull’appalto di banconote in euro (1) disponeva che la procedura unica di appalto dell’Eurosistema (Single Eurosystem Tender Procedure, SETP) avesse inizio al più tardi il 1o gennaio 2012.

(2)

L’articolo 2, paragrafo 1 dell’Indirizzo BCE/2004/18 è stato modificato dall’Indirizzo BCE/2011/3, del 18 marzo 2011, che modifica l’indirizzo BCE/2004/18 sull’appalto di banconote in euro (2), in modo che il SETP avesse inizio, al più tardi, il 1o gennaio 2014, salvo diversa determinazione da parte del Consiglio direttivo.

(3)

Ai sensi dell’articolo 21 dell’Indirizzo BCE/2004/18, il Consiglio direttivo procede alla revisione dell’Indirizzo BCE/2004/18 all’inizio dell’anno 2008 e successivamente ogni due anni.

(4)

Nel quadro dell’ultima revisione dell’Indirizzo BCE/2004/18 il Consiglio direttivo ha deciso di stabilire una data di inizio del SETP successiva a quella originaria, a causa del mutamento dei presupposti sulla base dei quali la data del SETP era stata fissata.

(5)

Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l’Indirizzo BCE/2004/18,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Modifica

L’articolo 2, paragrafo 1, dell’Indirizzo BCE/2004/18 è sostituito dal seguente:

«1.   La procedura unica di appalto dell’Eurosistema ha inizio alla data fissata dal Consiglio direttivo».

Articolo 2

Efficacia

Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica dello stesso alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro.

Articolo 3

Destinatari

Le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 18 dicembre 2013

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 320 del 21.10.2004, pag. 21.

(2)  GU L 86 del 1.4.2011, pag. 77.


REGOLAMENTI INTERNI E DI PROCEDURA

1.2.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 32/37


REGOLAMENTO INTEGRATIVO DELLA CORTE DI GIUSTIZIA

Indice

Capo I – Rogatorie (articoli da 1 a 3)

Capo II – Gratuito patrocinio (articoli 4 e 5)

Capo III – Denuncia per violazione del giuramento dei testimoni e dei periti (articoli 6 e 7)

– Disposizioni finali (articoli 8 e 9)

Allegato I – Elenco di cui all’articolo 2, paragrafo 1

Allegato II – Elenco di cui all’articolo 4, paragrafo 2

Allegato III – Elenco di cui all’articolo 6

LA CORTE DI GIUSTIZIA,

visto l’articolo 207 del regolamento di procedura (1),

visto l’articolo 46, paragrafo 3, dell’atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea (2),

visto l’articolo 45 dell’atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e agli adattamenti del trattato sull’Unione europea, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica (3),

considerando quanto segue:

(1)

La Corte ha adottato, il 25 settembre 2012, un nuovo regolamento di procedura che comporta, dal punto di vista sia sostanziale sia formale, varie modifiche rispetto al regolamento precedente, che esso abroga. Tali modifiche riguardano, in particolare, la terminologia utilizzata nel nuovo regolamento di procedura e la procedura seguita in caso di concessione del gratuito patrocinio. Occorre, pertanto, riflettere tali modifiche nel testo del regolamento integrativo.

(2)

In seguito alla designazione, da parte di vari Stati membri, di nuove autorità incaricate della gestione delle materie previste agli articoli 2, 4 e 6 del regolamento integrativo e all’adesione all’Unione europea della Repubblica di Bulgaria e della Romania, il 1o gennaio 2007, e della Repubblica di Croazia, il 1o luglio 2013, risulta inoltre necessario aggiornare gli elenchi previsti nei tre allegati di detto regolamento.

Con l’approvazione del Consiglio concessa il 17 dicembre 2013,

ADOTTA IL PRESENTE REGOLAMENTO INTEGRATIVO:

CAPO I

Rogatorie

Articolo 1

1.   La rogatoria è disposta mediante ordinanza; questa deve indicare: il cognome, il nome, la professione e l’indirizzo dei testimoni o periti, le circostanze sulle quali i testimoni o periti saranno sentiti, il nome delle parti, dei loro agenti, avvocati o consulenti ed il loro domicilio eletto ed altresì, sommariamente, l’oggetto della causa.

2.   L’ordinanza è notificata alle parti a cura del cancelliere.

Articolo 2

1.   Il cancelliere trasmette l’ordinanza all’autorità competente, di cui all’allegato I, dello Stato membro nel cui territorio dovranno essere sentiti i testimoni o periti. Se necessario, l’ordinanza viene tradotta nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro destinatario. La traduzione viene allegata al testo originale.

2.   L’autorità designata a norma del paragrafo 1 trasmette l’ordinanza all’autorità giudiziaria competente secondo il proprio diritto interno.

3.   L’autorità giudiziaria competente provvede all’esecuzione della rogatoria in conformità alle disposizioni del proprio diritto interno. Dopo l’esecuzione, l’autorità giudiziaria competente trasmette all’autorità di cui al paragrafo 1 l’ordinanza che ha disposto la rogatoria, gli atti relativi all’esecuzione e una distinta delle spese. Tali documenti vengono trasmessi al cancelliere della Corte.

4.   Il cancelliere provvede alla traduzione degli atti nella lingua processuale.

Articolo 3

La Corte provvede al rimborso delle spese cui la rogatoria ha dato luogo, con riserva di porle, se del caso, a carico delle parti.

CAPO II

Gratuito patrocinio

Articolo 4

1.   Nell’ordinanza con cui concede il gratuito patrocinio, la Corte dispone che un avvocato sarà designato per assistere l’interessato.

2.   Ove l’interessato non proponga egli stesso un avvocato, o qualora la Corte ritenga di non approvare la scelta da lui fatta, il cancelliere trasmette copia autentica dell’ordinanza ed una copia dell’istanza di gratuito patrocinio all’autorità competente dello Stato di cui trattasi, indicata nell’allegato II.

3.   Tenuto conto delle proposte presentate da tale autorità, la Corte provvede d’ufficio alla designazione dell’avvocato incaricato di assistere l’interessato.

Articolo 5

La Corte decide in merito alle spese ed agli onorari dell’avvocato; dietro richiesta, può essere versato un anticipo su tali spese ed onorari.

CAPO III

Denuncia per violazione del giuramento dei testimoni e dei periti

Articolo 6

La Corte, sentito l’avvocato generale, può decidere di denunciare qualsiasi falsa testimonianza o qualsiasi falsa dichiarazione di perito commessa sotto giuramento, avanti ad essa, all’autorità competente, di cui all’allegato III, dello Stato membro le cui autorità giudiziarie sono competenti a perseguirlo.

Articolo 7

La decisione della Corte è trasmessa a cura del cancelliere. Nella decisione sono esposti i fatti e le circostanze sui quali è basata la denuncia.

Disposizioni finali

Articolo 8

Il presente regolamento integrativo sostituisce il regolamento addizionale del 4 dicembre 1974 (GU L 350 del 28.12.1974, pag. 29), come modificato, da ultimo, il 21 febbraio 2006 (GU L 72 del 11.3.2006, pag. 1).

Articolo 9

1.   Il presente regolamento, che fa fede nelle lingue di cui all’articolo 36 del regolamento di procedura, è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2.   Esso entra in vigore alla data della pubblicazione.

Fatto a Lussemburgo, il 14 gennaio 2014

 


(1)  GU L 265 del 29.9.2012, pag. 1, come modificato il 18 giugno 2013 (GU L 173 del 26.6.2013, pag. 65).

(2)  GU L 157 del 21.6.2005, pag. 203.

(3)  GU L 112 del 24.4.2012, pag. 21.


ALLEGATO I

Elenco di cui all’articolo 2, paragrafo 1

Belgio

Service public fédéral Justice – Federale Overheidsdienst Justitie

Bulgaria

Министър на правосъдието

Repubblica ceca

Ministr spravedlnosti

Danimarca

Justitsministeriet

Germania

Bundesministerium der Justiz

Estonia

Justiitsministeerium

Irlanda

Minister for Justice and Equality

Grecia

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Spagna

Ministerio de Justicia

Francia

Ministère de la justice

Croazia

Ministarstvo pravosuđa

Italia

Ministero della Giustizia

Cipro

Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Lettonia

Latvijas Republikas Tieslietu ministrija

Lituania

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija

Lussemburgo

Parquet général

Ungheria

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

Malta

Avukat Ġenerali

Paesi Bassi

Minister van Veiligheid en Justitie

Austria

Bundesministerium für Justiz

Polonia

Ministerstwo Sprawiedliwości

Portogallo

O ministro da Justiça

Romania

Ministerul Justiției

Slovenia

Ministrstvo za pravosodje

Slovacchia

Minister spravodlivosti

Finlandia

Oikeusministeriö

Svezia

Regeringskansliet Justitiedepartementet

Regno Unito

Secretary of State for the Home Department


ALLEGATO II

Elenco di cui all’articolo 4, paragrafo 2

Belgio

Service public fédéral Justice – Federale Overheidsdienst Justitie

Bulgaria

Министър на правосъдието

Repubblica ceca

Česká advokátní komora

Danimarca

Justitsministeriet

Germania

Bundesrechtsanwaltskammer

Estonia

Justiitsministeerium

Irlanda

Minister for Justice and Equality

Grecia

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Spagna

Consejo General de la Abogacía Española

Francia

Ministère de la justice

Croazia

Ministarstvo pravosuđa

Italia

Ministero della Giustizia

Cipro

Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Lettonia

Latvijas Republikas Tieslietu ministrija

Lituania

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija

Lussemburgo

Ministère de la justice

Ungheria

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

Malta

Segretarju Parlamentari għall-Gustizzja

Paesi Bassi

Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten

Austria

Bundesministerium für Justiz

Polonia

Ministerstwo Sprawiedliwości

Portogallo

O ministro da Justiça

Romania

Uniunea Națională a Barourilor din România

Slovenia

Ministrstvo za pravosodje

Slovacchia

Slovenská advokátska komora

Finlandia

Oikeusministeriö

Svezia

Sveriges advokatsamfund

Regno Unito

The Law Society, London (for applicants residing in England or Wales)

The Law Society of Scotland, Edinburgh (for applicants residing in Scotland)

The Law Society of Northern Ireland, Belfast (for applicants residing in Northern Ireland)


ALLEGATO III

Elenco di cui all’articolo 6

Belgio

Service public fédéral Justice – Federale Overheidsdienst Justitie

Bulgaria

Върховна касационна прокуратура на Република България

Repubblica ceca

Nejvyšší státní zastupitelství

Danimarca

Justitsministeriet

Germania

Bundesministerium der Justiz

Estonia

Riigiprokuratuur

Irlanda

The Office of the Attorney General

Grecia

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Spagna

Consejo General del Poder Judicial

Francia

Ministère de la justice

Croazia

Zamjenik Glavnog državnog odvjetnika

Italia

Ministero della Giustizia

Cipro

Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας

Lettonia

Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūra

Lituania

Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra

Lussemburgo

Parquet général

Ungheria

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

Malta

Avukat Ġenerali

Paesi Bassi

Minister van Veiligheid en Justitie

Austria

Bundesministerium für Justiz

Polonia

Ministerstwo Sprawiedliwości

Portogallo

O ministro da Justiça

Romania

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție

Slovenia

Ministrstvo za pravosodje

Slovacchia

Minister spravodlivosti

Finlandia

Keskusrikospoliisi

Svezia

Åklagarmyndigheten

Regno Unito

Her Majesty’s Attorney General (for witnesses or experts residing in England or Wales)

Her Majesty’s Advocate General (for witnesses or experts residing in Scotland)

Her Majesty’s Attorney General (for witnesses or experts residing in Northern Ireland)


Rettifiche

1.2.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 32/46


Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1127/2013 della Commissione, del 7 novembre 2013, recante approvazione di una modifica minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Montasio (DOP)]

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 302 del 13 novembre 2013 )

A pagina 2, allegato I, 1a modifica, terzo capoverso:

anziché:

«Risulta inoltre migliorata la capacità geologica del latte, che misura la forza del coagulo la quale si traduce sia in una reazione più veloce all’effetto enzimatico del caglio che nella resistenza della cagliata all’azione meccanica della lira.»,

leggi:

«Risulta inoltre migliorata la capacità reologica del latte, che misura la forza del coagulo la quale si traduce sia in una reazione più veloce all’effetto enzimatico del caglio che nella resistenza della cagliata all’azione meccanica della lira.»;

a pagina 2, allegato I, 3a modifica, secondo capoverso:

anziché:

«06)

“cottura a 42-48 °C e sminatura fuori fuoco per un tempo complessivo di venti/trenta minuti;”»,

leggi:

«06)

“cottura a 42-48 °C e spinatura fuori fuoco per un tempo complessivo di venti/trenta minuti;”»;

a pagina 2, allegato I, 3a modifica, quarto capoverso:

anziché:

«06)

“cottura a + 42-48 °C e seguente sminatura fuori fuoco per minimo 10 minuti;”»,

leggi:

«06)

“cottura a + 42-48 °C e seguente spinatura fuori fuoco per minimo 10 minuti;”»;

a pagina 2, allegato I, 3a modifica, quinto capoverso:

anziché:

«Si è evidenziato che queste due fasi (cottura e seguente sminatura fuori fuoco) sono soggette a una notevole variabilità in funzione delle condizioni tecniche e tecnologiche esistenti.»,

leggi:

«Si è evidenziato che queste due fasi (cottura e seguente spinatura fuori fuoco) sono soggette a una notevole variabilità in funzione delle condizioni tecniche e tecnologiche esistenti.»


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