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Document L:2010:089:FULL

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 89, 09 aprile 2010


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ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2010.089.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 89

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

53o anno
9 aprile 2010


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 293/2010 della Commissione, dell'8 aprile 2010, recante modifica del regolamento (CE) n. 820/2008 che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell’aviazione ( 1 )

1

 

 

Regolamento (UE) n. 294/2010 della Commissione, dell'8 aprile 2010, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

3

 

 

Regolamento (UE) n. 295/2010 della Commissione, dell’8 aprile 2010, recante decisione di non concedere restituzioni all'esportazione per il burro nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 619/2008

5

 

 

Regolamento (UE) n. 296/2010 della Commissione, dell’8 aprile 2010, che, nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 619/2008, non concede alcuna restituzione per il latte scremato in polvere

6

 

 

DECISIONI

 

 

2010/208/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 29 marzo 2010, che modifica e proroga la decisione 2007/641/CE relativa alla conclusione delle consultazioni con la Repubblica delle Isole Figi a norma dell’articolo 96 dell’accordo di partenariato ACP-CE e dell’articolo 37 dello strumento di cooperazione allo sviluppo

7

 

 

2010/209/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 26 marzo 2010, sull’assegnazione di quote di importazione di sostanze controllate per il periodo compreso fra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2010 a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2010) 1907]

13

 

 

2010/210/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 6 aprile 2010, recante modifica della decisione 2009/296/CE che istituisce un programma specifico di controllo ed ispezione relativo alla ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo [notificata con il numero C(2010) 2060]

20

 

 

2010/211/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 7 aprile 2010, che modifica la decisione 2008/855/CE per quanto riguarda le misure di protezione contro la peste suina classica in Germania [notificata con il numero C(2010) 2061]  ( 1 )

25

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

9.4.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 89/1


REGOLAMENTO (UE) N. 293/2010 DELLA COMMISSIONE

dell'8 aprile 2010

recante modifica del regolamento (CE) n. 820/2008 che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell’aviazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione, in forza del regolamento (CE) n. 2320/2002, è tenuta ad adottare, se necessario, misure per l’applicazione di norme di base comuni per la sicurezza dell’aviazione in tutta la Comunità. Tali misure di applicazione sono state stabilite dal regolamento (CE) n. 820/2008 della Commissione (2).

(2)

Le misure restrittive previste dal regolamento (CE) n. 820/2008 per il trasporto di liquidi da parte di passeggeri di voli provenienti da paesi terzi in transito negli aeroporti comunitari sono riesaminate tenendo conto degli sviluppi tecnici, delle implicazioni operative negli aeroporti e dell’impatto sui passeggeri.

(3)

Dal riesame risulta che le restrizioni applicate al trasporto di liquidi da parte di passeggeri di voli provenienti da paesi terzi in transito negli aeroporti comunitari creano alcune difficoltà operative in questi aeroporti e sono fonte di disagi per i passeggeri interessati.

(4)

In particolare la Commissione ha verificato talune norme sulla sicurezza applicate in aeroporti di determinati paesi terzi, le ha trovate soddisfacenti e ha constatato che questi paesi hanno buoni precedenti in materia di cooperazione con la Comunità ed i suoi Stati membri. Alla luce di tali elementi la Commissione ha deciso di intervenire per attenuare i problemi sopra indicati, con riguardo ai passeggeri che trasportano liquidi acquistati negli aeroporti di questi paesi.

(5)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 820/2008.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza dell’aviazione civile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’appendice 1 dell'allegato del regolamento (CE) n. 820/2008 è modificata in conformità all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 355 del 30.12.2002, pag. 1.

(2)  GU L 221 del 19.8.2008, pag. 8.


ALLEGATO

All’appendice 1 dell'allegato del regolamento (CE) n. 820/2008 è aggiunto il testo seguente:

«—

Malaysia

Aeroporto internazionale di Kuala Lumpur (KUL)»


9.4.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 89/3


REGOLAMENTO (UE) N. 294/2010 DELLA COMMISSIONE

dell'8 aprile 2010

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 aprile 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

160,8

JO

113,1

MA

135,9

TN

135,7

TR

119,1

ZZ

132,9

0707 00 05

JO

92,1

MA

88,9

TR

126,4

ZZ

102,5

0709 90 70

MA

69,8

TR

113,0

ZZ

91,4

0805 10 20

EG

48,5

IL

53,3

MA

50,7

TN

47,6

TR

64,8

ZZ

53,0

0805 50 10

EG

65,1

IL

66,2

TR

53,5

ZA

64,2

ZZ

62,3

0808 10 80

AR

93,7

BR

83,8

CA

112,7

CL

82,1

CN

73,6

MK

23,6

US

139,1

UY

74,3

ZA

79,8

ZZ

84,7

0808 20 50

AR

94,7

CL

110,7

CN

68,8

ZA

90,2

ZZ

91,1


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


9.4.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 89/5


REGOLAMENTO (UE) N. 295/2010 DELLA COMMISSIONE

dell’8 aprile 2010

recante decisione di non concedere restituzioni all'esportazione per il burro nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 619/2008

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 164, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 619/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per taluni tipi di prodotti lattiero-caseari (2), prevede una procedura di gara permanente.

(2)

A norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1454/2007 della Commissione, del 10 dicembre 2007, recante norme comuni per l'istituzione di un procedimento di gara per la fissazione delle restituzioni all'esportazione per taluni prodotti agricoli (3), e dopo aver esaminato le offerte presentate in risposta al bando di gara, è opportuno non concedere alcuna restituzione per il periodo di gara che termina il 6 aprile 2010.

(3)

Il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell’ambito della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 619/2008, per il periodo di presentazione delle offerte che scade il 6 aprile 2010, non è concessa alcuna restituzione per i prodotti e le destinazioni di cui, rispettivamente, all'articolo 1, lettere a) e b) e all'articolo 2 di detto regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 aprile 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’8 aprile 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 168 del 28.6.2008, pag. 20.

(3)  GU L 325 dell'11.12.2007, pag. 69.


9.4.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 89/6


REGOLAMENTO (UE) N. 296/2010 DELLA COMMISSIONE

dell’8 aprile 2010

che, nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 619/2008, non concede alcuna restituzione per il latte scremato in polvere

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 164, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 619/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, relativo all’apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all’esportazione per taluni tipi di prodotti lattiero-caseari (2), prevede un procedimento di gara permanente.

(2)

A norma dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1454/2007 della Commissione, del 10 dicembre 2007, recante norme comuni per l’istituzione di un procedimento di gara per la fissazione delle restituzioni all’esportazione per taluni prodotti agricoli (3), e dopo aver esaminato le offerte presentate in risposta al bando di gara, è opportuno non concedere alcuna restituzione per il periodo di gara che termina il 6 aprile 2010.

(3)

Il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell’ambito della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 619/2008, per il periodo di presentazione delle offerte che scade il 6 aprile 2010, non è concessa alcuna restituzione per il prodotto e le destinazioni di cui, rispettivamente, all'articolo 1, lettera c) e all'articolo 2 di detto regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 aprile 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’8 aprile 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 168 del 28.6.2008, pag. 20.

(3)  GU L 325 dell’11.12.2007, pag. 69.


DECISIONI

9.4.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 89/7


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 29 marzo 2010

che modifica e proroga la decisione 2007/641/CE relativa alla conclusione delle consultazioni con la Repubblica delle Isole Figi a norma dell’articolo 96 dell’accordo di partenariato ACP-CE e dell’articolo 37 dello strumento di cooperazione allo sviluppo

(2010/208/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto l’accordo di partenariato ACP-CE tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (1) e riveduto a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (2) («l’accordo di partenariato ACP-CE»), in particolare l’articolo 96,

visto l’accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l’applicazione dell’accordo di partenariato ACP-CE (3), in particolare l’articolo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (4) («lo strumento di cooperazione allo sviluppo»), in particolare l’articolo 37,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Gli elementi essenziali di cui all’articolo 9 dell’accordo di partenariato ACP-CE sono stati violati.

(2)

I valori di cui all’articolo 3 dello strumento di cooperazione allo sviluppo sono stati violati.

(3)

Il 18 aprile 2007 sono iniziate, a norma dell’articolo 96 dell’accordo di partenariato ACP-CE e dell’articolo 37 dello strumento di cooperazione allo sviluppo, consultazioni formali con i paesi ACP e con la Repubblica delle Isole Figi, durante le quali le autorità delle Figi hanno assunto impegni specifici per ovviare ai problemi individuati dall’Unione europea e per la loro stessa attuazione.

(4)

Qualche iniziativa concreta è stata assunta in relazione ad alcuni degli impegni suddetti. Tuttavia, molti impegni importanti riguardanti elementi essenziali dell’accordo di partenariato ACP-CE e dello strumento di cooperazione allo sviluppo devono ancora essere attuati, ma di recente si sono riscontrati notevoli passi indietro per quanto riguarda alcuni impegni fondamentali, quali l’abrogazione della Costituzione e un ulteriore notevole rinvio dello svolgimento delle elezioni.

(5)

Il periodo di applicazione della decisione 2007/641/CE (5), prorogato dalla decisione 2009/735/CE (6), scade il 31 marzo 2010. È opportuno pertanto prorogare il periodo di applicazione della decisione 2007/641/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2007/641/CE è modificata come segue:

1)

all’articolo 3, secondo comma, la data del «31 marzo 2010» è sostituita da quella del «1o ottobre 2010»;

2)

l’allegato è sostituito dall’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 29 marzo 2010.

Per il Consiglio

La presidente

E. ESPINOSA


(1)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

(2)  GU L 287 del 28.10.2005, pag. 4.

(3)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 376.

(4)  GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41.

(5)  GU L 260 del 5.10.2007, pag. 15.

(6)  GU L 262 del 6.10.2009, pag. 43.


ALLEGATO

S.E. Ratu Epeli NAILATIKAU

Presidente della Repubblica delle Isole Figi

Suva

Repubblica delle Isole Figi

Eccellenza,

l’Unione europea attribuisce la massima importanza alle disposizioni dell’articolo 9 dell’accordo di Cotonou e dell’articolo 3 dello strumento di cooperazione allo sviluppo. Il partenariato ACP-CE è fondato sul rispetto dei diritti umani, dei principi democratici e dello stato di diritto: si tratta di elementi essenziali dell’accordo di Cotonou che costituiscono, pertanto, la base delle nostre relazioni.

L’11 dicembre 2006 il Consiglio dell’Unione europea ha condannato il golpe militare nelle Figi.

A norma dell’articolo 96 dell’accordo di Cotonou, e ritenendo che il golpe militare del 5 dicembre 2006 costituisse una violazione degli elementi essenziali elencati all’articolo 9 dell’accordo, l’UE ha invitato le Figi ad avviare consultazioni per un esame approfondito della situazione, ai sensi dell’accordo, e a adottare misure, se necessario, per porvi rimedio.

La parte formale di tali consultazioni è iniziata a Bruxelles il 18 aprile 2007. L’UE giudica positivo il fatto che all’epoca il governo provvisorio abbia confermato una serie di impegni fondamentali riguardanti i diritti umani e le libertà fondamentali, il rispetto dei principi democratici e lo stato di diritto, come indicato più avanti, e abbia proposto misure concrete per la loro attuazione.

Purtroppo da allora si sono registrati diversi passi indietro, in particolare nell’aprile 2009, cosicché attualmente le Figi si trovano in violazione di una serie di impegni assunti. Tali violazioni includono in particolare l’abrogazione della Costituzione, il ritardo considerevole nell’organizzazione delle elezioni politiche e le violazioni dei diritti umani. Sebbene l’attuazione degli impegni sia stata notevolmente procrastinata, la maggior parte di essi rimane altamente pertinente riguardo alla situazione attuale delle Figi e viene pertanto allegata alla presente lettera. La decisione unilaterale di violare una serie di impegni fondamentali ha comportato per le Figi perdite di fondi per lo sviluppo.

Tuttavia, nello spirito di partenariato che costituisce la pietra angolare dell’accordo di Cotonou, l’UE si dichiara disposta ad avviare nuove consultazioni formali non appena vi saranno ragionevoli prospettive di poter concludere positivamente tali consultazioni. Il 1o luglio 2009 il primo ministro ad interim ha presentato una tabella di marcia per le riforme e per il ripristino dell’ordine democratico. L’UE è pronta ad avviare un dialogo su questa tabella di marcia ed è disposta a valutare se possa fungere da base per nuove consultazioni. Di conseguenza, l’UE ha deciso di prorogare le misure appropriate vigenti per le Figi al fine di offrire un’opportunità di tenere nuove consultazioni. Sebbene alcune delle misure appropriate siano attualmente obsolete, è stato concluso che, anziché aggiornarle unilateralmente, l’UE preferisce approfondire le possibilità di avviare nuove consultazioni con le Figi. Di conseguenza, è di particolare importanza che il governo provvisorio s’impegni in un dialogo di politica interna ad ampio raggio e dia prova di flessibilità per quanto riguarda i tempi della tabella di marcia. Fermo restando che la posizione dell’UE è e sarà sempre improntata agli elementi essenziali dell’accordo di Cotonou riveduto e ai suoi principi fondamentali, in particolare per quanto riguarda il ruolo fondamentale del dialogo e il rispetto degli obblighi reciproci, è importante sottolineare che l’UE non intende trarre conclusioni anticipate circa l’esito delle consultazioni future.

Se le nuove consultazioni daranno luogo a impegni sostanziali da parte delle Figi, l’UE s’impegna a riesaminare rapidamente e in modo positivo queste misure appropriate. Viceversa, se la situazione nelle Figi non migliora, il paese perderà altri fondi per lo sviluppo. In particolare, per elaborare le prossime decisioni sulle misure di accompagnamento per i paesi firmatari del protocollo sullo zucchero e il programma indicativo nazionale per le Figi a titolo del 10o FES l’UE si baserà sulla valutazione dei progressi compiuti verso il ripristino dell’ordine costituzionale.

Sino a quando non avranno luogo le nuove consultazioni, l’UE invita le Figi a proseguire e a intensificare il dialogo politico rafforzato.

Le misure appropriate sono le seguenti:

l’erogazione degli aiuti umanitari e il sostegno diretto alla società civile possono continuare,

le attività di cooperazione in corso, in particolare nell’ambito dell’8o e del 9o FES, possono continuare,

le attività di cooperazione possono proseguire, salvo circostanze eccezionali, per favorire il ripristino della democrazia e migliorare la governance,

può proseguire l’attuazione delle misure di accompagnamento della riforma del settore dello zucchero previste per il 2006; l’accordo di finanziamento è stato firmato a livello tecnico dalle Figi il 19 giugno 2007. Va segnalata la presenza nell’accordo di una clausola sospensiva,

poiché la relazione degli esperti elettorali indipendenti del Forum delle isole del Pacifico del 7 giugno 2007 è stata accettata il 19 giugno 2007 dal governo provvisorio, in conformità dell’impegno n. 1 concordato il 18 aprile 2007 tra il governo provvisorio e l’UE, si può procedere con i preparativi e, a termine, con la firma del programma indicativo pluriennale riguardante le misure di accompagnamento della riforma del settore dello zucchero nel 2008-2010,

il completamento, la firma a livello tecnico e l’attuazione del documento di strategia nazionale e del programma indicativo nazionale per il 10o FES, con una dotazione finanziaria indicativa, e l’eventuale concessione di una quota di incentivazione non superiore al 25 % di tale importo sono subordinati al rispetto degli impegni assunti in materia di diritti umani e Stato di diritto, vale a dire: rispetto della Costituzione da parte del governo provvisorio, pieno rispetto dell’indipendenza del settore giudiziario e revoca, il più presto possibile, dello stato di emergenza reintrodotto il 6 settembre 2007; conformità delle indagini e dei provvedimenti riguardanti tutte le denunce di violazione dei diritti umani con le diverse procedure e strutture previste dalla legislazione delle Isole Figi; massimo impegno del governo provvisorio per impedire che i servizi di sicurezza facciano dichiarazioni a carattere intimidatorio,

lo stanziamento per lo zucchero per il 2007 è stato pari a zero,

la disponibilità dello stanziamento per il 2008 presupponeva che fosse dimostrato il carattere attendibile e tempestivo dei preparativi per le elezioni in linea con gli impegni concordati, specie per quanto riguarda il censimento, la ridefinizione delle circoscrizioni e la riforma elettorale in conformità della Costituzione e le misure adottate per garantire il funzionamento dell’ufficio elettorale, compresa la nomina di un supervisore delle elezioni entro il 30 settembre 2007 in conformità della Costituzione. Questo stanziamento per lo zucchero per il 2008 è andato perso il 31 dicembre 2009,

lo stanziamento per lo zucchero per il 2009 è stato annullato nel maggio 2009 perché il governo provvisorio aveva deciso di rinviare le elezioni politiche al settembre 2014,

lo stanziamento per il 2010 dipenderà dai progressi registrati nel proseguimento del processo democratico,

oltre a quanto indicato nella presente lettera, si potrebbe eventualmente fornire un sostegno supplementare per la preparazione e l’attuazione degli impegni principali, specie per quanto riguarda la preparazione e/o lo svolgimento delle elezioni,

non vengono pregiudicate né la cooperazione regionale né la partecipazione delle Figi a tale cooperazione,

la cooperazione con la Banca europea per gli investimenti e il Centro per lo sviluppo delle imprese può continuare purché gli impegni assunti siano rispettati nei tempi.

Il rispetto degli impegni sarà verificato in base agli impegni riguardanti il monitoraggio in termini di dialogo regolare, cooperazione con le missioni e relazioni, come indicato in allegato.

L’UE si aspetta inoltre che le Figi collaborino pienamente con il Forum delle isole del Pacifico per l’applicazione delle raccomandazioni formulate dal gruppo di personalità riconosciute a livello internazionale (Eminent Persons’ Group), avallate dai ministri degli esteri del Forum riuniti a Vanuatu il 16 marzo 2007.

L’Unione europea continuerà a seguire con estrema attenzione gli sviluppi nelle Figi. A norma dell’articolo 8 dell’accordo di Cotonou, verrà instaurato un intenso dialogo politico con le Figi per garantire la tutela dei diritti umani, il ripristino della democrazia e il rispetto dello stato di diritto finché entrambe le parti non concluderanno che il dialogo rafforzato ha conseguito il suo scopo.

In caso di rallentamento, interruzione o inversione di tendenza nell’attuazione degli impegni da parte del governo provvisorio, l’UE si riserva il diritto di adeguare le misure appropriate.

L’UE sottolinea che i privilegi delle Figi nell’ambito della cooperazione con l’UE dipendono dal rispetto degli elementi essenziali dell’accordo di Cotonou e dei valori sanciti dallo strumento di cooperazione allo sviluppo. Per dimostrare all’UE la sua ferma intenzione di rispettare gli impegni concordati, il governo provvisorio deve compiere progressi rapidi e sostanziali in tal senso.

Voglia gradire, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione,

Fatto a Bruxelles, addì

Per la Commissione

Per il Consiglio

ALLEGATO DELL’ALLEGATO

IMPEGNI CONCORDATI CON LA REPUBBLICA DELLE ISOLE FIGI

A.   Rispetto dei principi democratici

Impegno n. 1

Indire elezioni politiche libere ed eque entro 24 mesi dal 1o marzo 2007, fatti salvi i risultati di una valutazione effettuata dai revisori indipendenti nominati dal segretariato del Forum delle isole del Pacifico. I processi preparatori delle elezioni saranno monitorati, adeguati e, se del caso, riveduti congiuntamente in base a parametri concordati. Ciò presuppone, in particolare, che:

il governo provvisorio adotti, entro il 30 giugno 2007, un calendario per il completamento delle diverse misure preparatorie in previsione delle nuove elezioni politiche,

il calendario indichi le date del censimento, della ridefinizione delle circoscrizioni e della riforma elettorale,

la definizione delle circoscrizioni e la riforma elettorale siano conformi alla Costituzione,

si prendano gli opportuni provvedimenti per garantire il funzionamento dell’ufficio elettorale, compresa la nomina di un supervisore delle elezioni, entro il 30 settembre 2007 in conformità della Costituzione,

il vicepresidente sia nominato in conformità della Costituzione.

Impegno n. 2

Nell’adottare iniziative e cambiamenti di rilievo a livello legislativo, finanziario o di altre politiche, il governo provvisorio deve tener conto delle consultazioni con la società civile e con le altre parti interessate.

B.   Stato di diritto

Impegno n. 1

Il governo provvisorio deve adoperarsi con il massimo impegno per impedire che i servizi di sicurezza facciano dichiarazioni a carattere intimidatorio.

Impegno n. 2

Il governo provvisorio deve far rispettare la Costituzione del 1997 e garantire il funzionamento normale e indipendente delle istituzioni costituzionali delle Figi, come la commissione delle Figi per i diritti umani, la commissione per il servizio pubblico e la commissione per gli uffici costituzionali. La notevole indipendenza e il funzionamento del Gran consiglio dei capi saranno tutelati.

Impegno n. 3

Occorre rispettare pienamente l’indipendenza del settore giudiziario, che deve poter svolgere liberamente le sue funzioni e le cui sentenze devono essere rispettate da tutte le parti interessate. In particolare:

il governo provvisorio s’impegna a nominare il tribunale di cui alla sezione 138, paragrafo 3 della Costituzione entro il 15 luglio 2007,

da ora in poi, per le nomine e le revoche dei giudici ci si dovrà attenere rigorosamente alle disposizioni costituzionali e alle norme procedurali,

occorre evitare qualsiasi tipo di ingerenza nel processo giudiziario da parte dei militari, della polizia o del governo provvisorio, garantendo fra l’altro il pieno rispetto delle professioni giuridiche.

Impegno n. 4

Tutti i procedimenti penali connessi alla corruzione devono svolgersi attraverso i canali giudiziari adeguati e tutti gli altri organi eventualmente istituiti per indagare sui presunti casi di corruzione devono operare entro i limiti costituzionali.

C.   Diritti umani e libertà fondamentali

Impegno n. 1

Il governo provvisorio adotta tutte le misure necessarie affinché per tutte le denunce di violazione dei diritti umani si svolgano indagini o si prendano provvedimenti in conformità delle diverse procedure e strutture previste dalla legislazione delle Isole Figi.

Impegno n. 2

Il governo provvisorio revocherà lo stato di emergenza nel maggio 2007 fatte salve eventuali minacce per la sicurezza nazionale, l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.

Impegno n. 3

Il governo provvisorio garantisce che la commissione delle Figi per i diritti umani possa operare in modo totalmente indipendente e in conformità della Costituzione.

Impegno n. 4

La libertà di espressione e la libertà dei media, in tutte le sue forme, sono pienamente rispettate in conformità della Costituzione.

D.   Verifica dell’attuazione degli impegni

Impegno n. 1

Il governo provvisorio s’impegna a mantenere un dialogo regolare per consentire la verifica dei progressi compiuti e concede alle autorità/ai rappresentanti dell’UE e della CE il libero accesso alle informazioni su tutte le questioni connesse ai diritti umani, al ripristino pacifico della democrazia e allo stato di diritto nelle Figi.

Impegno n. 2

Il governo provvisorio collabora pienamente con le eventuali missioni dell’UE e della CE incaricate di valutare e sorvegliare i progressi.

Impegno n. 3

Il governo provvisorio invia ogni tre mesi, a decorrere dal 30 giugno 2007, relazioni sui progressi compiuti per quanto riguarda gli elementi essenziali dell’accordo di Cotonou e gli impegni assunti.

Va osservato che per affrontare efficacemente determinate questioni occorre un’impostazione pragmatica, che tenga conto della realtà attuale e, al tempo stesso, sia rivolta al futuro.


9.4.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 89/13


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 2010

sull’assegnazione di quote di importazione di sostanze controllate per il periodo compreso fra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2010 a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2010) 1907]

(I testi in lingua ceca, francese, greca, inglese, italiana, olandese, polacca, portoghese, spagnola e tedesca sono i soli facenti fede)

(2010/209/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (1), in particolare l’articolo 16,

considerando quanto segue:

(1)

L’immissione in libera pratica nell’Unione di sostanze controllate importate è subordinata a restrizioni quantitative, secondo quanto stabilito dall’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1005/2009.

(2)

La Commissione ha pubblicato una comunicazione destinata alle imprese che intendono importare nell’Unione europea o esportare dall’Unione europea nel 2010 sostanze controllate che riducono lo strato di ozono (ODS) e alle imprese che intendono richiedere per il 2010 una quota di tali sostanze per usi di laboratorio e a fini di analisi (2), a seguito della quale ha ricevuto le dichiarazioni relative alle importazioni previste per il 2010.

(3)

Affinché gli operatori e le imprese possano beneficiare in tempo utile delle quote di importazione assegnate e quindi avere assicurata la necessaria continuità delle proprie operazioni, è opportuno che la presente decisione si applichi a partire dal 1o gennaio 2010.

(4)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2009,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Il quantitativo di sostanze controllate del gruppo I (clorofluorocarburi 11, 12, 113, 114 e 115) e del gruppo II (altri clorofluorocarburi completamente alogenati), disciplinate dal regolamento (CE) n. 1005/2009, che possono essere immesse in libera pratica nell’Unione europea nel 2010 a partire da fonti esterne è di 6 780 200,00 kg ODP (potenziale di riduzione dell’ozono — Ozone Depletion Potential).

2.   Il quantitativo di sostanze controllate del gruppo III (halon), disciplinate dal regolamento (CE) n. 1005/2009, che possono essere immesse in libera pratica nell’Unione europea nel 2010 a partire da fonti esterne, è di 15 420 860,00 kg ODP.

3.   Il quantitativo di sostanze controllate del gruppo IV (tetracloruro di carbonio), disciplinate dal regolamento (CE) n. 1005/2009, che possono essere immesse in libera pratica nell’Unione europea nel 2010 a partire da fonti esterne è di 16 502 530,00 kg ODP.

4.   Il quantitativo di sostanze controllate del gruppo V (1,1,1-tricloroetano), disciplinate dal regolamento (CE) n. 1005/2009, che possono essere immesse in libera pratica nell’Unione europea nel 2010 a partire da fonti esterne è di 400 060,00 kg ODP.

5.   Il quantitativo di sostanze controllate del gruppo VI (bromuro di metile), disciplinate dal regolamento (CE) n. 1005/2009, che possono essere immesse in libera pratica nell’Unione europea nel 2010 a partire da fonti esterne è di 829 320,00 kg ODP.

6.   Il quantitativo di sostanze controllate del gruppo VII (idrobromofluorocarburi), disciplinate dal regolamento (CE) n. 1005/2009, che possono essere immesse in libera pratica nell’Unione europea nel 2010 a partire da fonti esterne è di 1 304,40 kg ODP.

7.   Il quantitativo di sostanze controllate del gruppo VIII (idroclorofluorocarburi), disciplinate dal regolamento (CE) n. 1005/2009, che possono essere immesse in libera pratica nell’Unione europea nel 2010 a partire da fonti esterne è di 4 337 321,07 kg ODP.

8.   Il quantitativo di sostanze controllate del gruppo IX (bromoclorometano), disciplinate dal regolamento (CE) n. 1005/2009, che possono essere immesse in libera pratica nell’Unione europea nel 2010 a partire da fonti esterne è di 174 012,00 kg ODP.

Articolo 2

1.   L’assegnazione delle quote di importazione per i clorofluorocarburi 11, 12, 113, 114 e 115 e altri clorofluorocarburi completamente alogenati, per il periodo compreso fra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2010, è quella indicata nell’allegato I per quanto riguarda i fini e le imprese ivi specificati.

2.   L’assegnazione delle quote di importazione per gli halon, per il periodo compreso fra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2010, è quella indicata nell’allegato II per quanto riguarda i fini e le imprese ivi specificati.

3.   L’assegnazione delle quote di importazione per il tetracloruro di carbonio, per il periodo compreso fra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2010, è quella indicata nell’allegato III per quanto riguarda i fini e le imprese ivi specificati.

4.   L’assegnazione delle quote di importazione per l’1,1,1-tricloroetano, per il periodo compreso fra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2010, è quella indicata nell’allegato IV per quanto riguarda i fini e le imprese ivi specificati.

5.   L’assegnazione delle quote di importazione per il bromuro di metile, per il periodo compreso fra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2010, è quella indicata nell’allegato V per quanto riguarda i fini e le imprese ivi specificati.

6.   L’assegnazione delle quote di importazione per gli idrobromofluorocarburi, per il periodo compreso fra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2010, è quella indicata nell’allegato VI per quanto riguarda i fini e le imprese ivi specificati.

7.   L’assegnazione delle quote di importazione per gli idroclorofluorocarburi, per il periodo compreso fra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2010, è quella indicata nell’allegato VII per quanto riguarda i fini e le imprese ivi specificati.

8.   L’assegnazione delle quote di importazione per il bromoclorometano, per il periodo compreso fra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2010, è quella indicata nell’allegato VIII per quanto riguarda i fini e le imprese ivi specificati.

9.   Le quote di importazione assegnate a ciascuna impresa figurano nell’allegato IX.

Articolo 3

La presente decisione si applica a partire dal 1o gennaio 2010 e cessa di essere in vigore il 31 dicembre 2010.

Articolo 4

La presente decisione è destinata alle seguenti imprese:

Albemarle Europe SPRL

Parc Scientifique Einstein

Rue du Bosquet 9

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIO

AGC Chemicals Europe Ltd

York House,

Hillhouse International,

Thornton Cleveleys,

Lancashire FY5 4QD

REGNO UNITO

ALFA Agricultural Supplies SA

73, Ethnikis Antistasseos str, Chalandri

152 31 Athína

GRECIA

Arkema France S.A.

420, rue d’Estienne D’Orves

92705 Colombes Cedex

FRANCIA

Arkema Química S.A.

Avenida de Burgos 12

28036 Madrid

SPAGNA

Ateliers Bigata

96, rue du Montalieu,

33326 Eysines Cedex

FRANCIA

BASF Agri Production SAS

32 rue de Verdun,

76410 Saint-Aubin lès Elbeuf

FRANCIA

Bayer Crop Science AG

Gebäude A729

41538 Dormagen

GERMANIA

Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH

Bützflether Sand

21683 Stade

GERMANIA

DuPont de Nemours (Nederland) BV

Baanhoekweg 22

3313 LA Dordrecht

PAESI BASSI

Dyneon GmbH

Werk Gendorf

Industrieperkstrasse 1

84508 Burgkirchen

GERMANIA

Eras Labo

222 RN 90

38330 Saint Nazaire les Eymes

FRANCIA

Esto Cheb s.r.o.

Paleckého 2087/8a

35002 Cheb

REPUBBLICA CECA

Fenner Dunlop BV

Oliemolenstraat 2

9203 ZN Drachten

PAESI BASSI

Fujifilm Electronic Materials (Europe) NV

Keetberglaan 1A Haven 1061

2070 Zwijndrecht

BELGIO

Halon & Refrigerants Services Ltd

J.Reid Trading Estate

Factory Road, Sandycroft

Deeside, Flintshire CH5 2QJ

REGNO UNITO

Honeywell Fluorine Products Europe B.V.

Laarderhoogtweg 18,

1101 EA Amsterdam

PAESI BASSI

Hovione Farmaciencia SA

Sete Casas

2674-506 Loures

PORTOGALLO

ICL-IP Europe B.V.

Fosfaatweeg 48

1013 BM Amsterdam

PAESI BASSI

Ineos Fluor Ltd

The Heath

Runcorn, Cheshire WA7 4QX

REGNO UNITO

Laboratorios Miret SA

Geminis 4,

08228 Terrassa, Barcelona

SPAGNA

LPG Tecnicas en Extincion

de Incendios SL

C/Mestre Joan Corrales 107-109

08950 Esplugas de Llobregat, Barcelona

SPAGNA

Mebrom NV

Assenedestraat 4

9940 Rieme Ertvelde

BELGIO

Meridian Technical Services Ltd

14 Hailey Road

DA18 4AP Erith, Kent

REGNO UNITO

Poż-Pliszka Sp. z o.o.

ul.Szczecińska 45

80-392 Gdańsk

POLONIA

R.P. Chem s.r.l.

Via San Michele 47

31062 Casale sul Sile (TV)

ITALIA

Safety Hi-Tech S.r.l.

Via Cavour 96

67051 Avezzano (AQ)

ITALIA

Savi Technologie Sp. z o.o.

ul. Wolności 20, Psary

51-180 Wrocław

POLONIA

Sigma Aldrich Company Ltd

The Old Brickyard, New Road

Gillingham SP8 4XT

REGNO UNITO

Sigma Aldrich Logistik GmbH

Riedstrasse 2

89555 Steinheim,

GERMANIA

Solvay Fluor GmbH

Hans-Böckler-Allee 20

30173 Hannover

GERMANIA

Solvay Solexis SpA

Viale Lombardia 20

20021 Bollate (MI)

ITALIA

Syngenta Crop Protection

Surrey Research Park

30 Priestly Road

Guildford Surrey GU2 7YH

REGNO UNITO

TEGA Technische Gase und Gastechnik GmbH

Werner-von-Siemens-Strasse 18

97076 Würzburg

GERMANIA

Tazzetti SpA

Corso Europa n. 600/a

10070 Volpiano (TO)

ITALIA

Total Feuerschutz GmbH

Industriestr 13,

68526 Ladenburg

GERMANIA

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 2010.

Per la Commissione

Connie HEDEGAARD

Membro della Commissione


(1)  GU L 286 del 31.10.2009, pag. 1.

(2)  GU C 132 dell’11.6.2009, pag. 19.


ALLEGATO I

GRUPPI I E II

Quote di importazione dei clorofluorocarburi 11, 12, 113, 114 e 115 e degli altri clorofluorocarburi completamente alogenati assegnate agli importatori a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 per l’uso come materie prime e agenti di fabbricazione nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2010.

Imprese

 

Honeywell Fluorine Products Europe (NL)

 

Ineos Fluor (UK)

 

Solvay Solexis (IT)

 

Syngenta Crop Protection (UK)

 

Tazzetti Fluids (IT)

 

TEGA Technische Gase und Gastechnik (DE)


ALLEGATO II

GRUPPO III

Quote di importazione degli halon assegnate agli importatori a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 per l’uso come materie prime e per usi critici nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2010.

Imprese

 

Ateliers Bigata (FR)

 

BASF Agri Product (FR)

 

ERAS Labo (FR)

 

ESTO Cheb (CZ)

 

Halon & Refrigerant Services (UK)

 

LPG Tecnicas en Extincion de Incendios (ES)

 

Meridian Technical Services (UK)

 

Poz-Pliszka (PL)

 

Savi Technologie (PL)

 

Safety Hi-Tech (IT)

 

Total Feuerschutz (DE)


ALLEGATO III

GRUPPO IV

Quote di importazione di tetracloruro di carbonio assegnate agli importatori a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 per l’uso come materia prima nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2010.

Imprese

 

Dow Deutschland (DE)

 

Fenner Dunlop (NL)

 

Ineos Fluor (UK)


ALLEGATO IV

GRUPPO V

Quote di importazione di 1,1,1-tricloroetano assegnate agli importatori a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 per l’uso come materia prima nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2010.

Imprese

 

Arkema France (FR)

 

Fujifilm Electronic Materials Europe (BE)


ALLEGATO V

GRUPPO VI

Quote di importazione di bromuro di metile assegnate agli importatori a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 per l’uso come materia prima nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2010.

Imprese

 

Albemarle Europe (BE)

 

ALFA Agricultural (EL)

 

ICL-IP Europe (NL)

 

Mebrom (BE)

 

Sigma Aldrich Logistik (DE)


ALLEGATO VI

GRUPPO VII

Quote di importazione di idrobromofluorocarburi assegnate agli importatori a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 per l’uso come materie prime nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2010.

Imprese

 

Hovione Farmaciencia (PT)

 

R.P. Chem (IT)

 

Solvay Fluor (DE)


ALLEGATO VII

GRUPPO VIII

Quote di importazione degli idroclorofluorocarburi assegnate agli importatori a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 per l’uso come materie prime, agenti di fabbricazione e per usi di laboratorio e a fini di analisi nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2010.

Imprese

 

AGC Chemicals Europe (UK)

 

Arkema France (FR)

 

Arkema Quimica (ES)

 

Bayer Crop Science (DE)

 

DuPont de Nemours (NL)

 

Dyneon (DE)

 

Honeywell Fluorine Products Europe (NL)

 

Ineos Fluor (UK)

 

Sigma Aldrich Company (UK)

 

Sigma Aldrich Logistik (DE)

 

Solvay Fluor (DE)

 

Solvay Solexis (IT)

 

Tazzetti Fluids (IT)


ALLEGATO VIII

GRUPPO IX

Quote di importazione di bromoclorometano assegnate agli importatori a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 per l’uso come materia prima nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2010.

Imprese

 

Albemarle Europe (BE)

 

ICL-IP Europe (NL)

 

Laboratorios Miret (ES)

 

Sigma Aldrich Logistik (DE)


ALLEGATO IX

(L’allegato non è pubblicato in quanto contiene informazioni commerciali riservate).


9.4.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 89/20


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 aprile 2010

recante modifica della decisione 2009/296/CE che istituisce un programma specifico di controllo ed ispezione relativo alla ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo

[notificata con il numero C(2010) 2060]

(2010/210/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 95,

considerando quanto segue:

(1)

Nel 2006 la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT) ha adottato un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo (raccomandazione ICCAT 06-05), che è entrato in vigore il 13 giugno 2007. Il piano di ricostituzione è stato recepito nella legislazione comunitaria con il regolamento (CE) n. 1559/2007 del Consiglio (2).

(2)

Il 24 novembre 2008 l’ICCAT ha adottato la raccomandazione 08-05, che modifica la raccomandazione 06-05. Detta raccomandazione è stata recepita nella legislazione comunitaria con il regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio, del 6 aprile 2009, concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo, che modifica il regolamento (CE) n. 43/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 1559/2007 (3).

(3)

Per garantire la corretta applicazione della raccomandazione 08-05 dell’ICCAT era necessario un programma specifico di controllo ed ispezione. La decisione 2009/296/CE della Commissione (4) ha pertanto istituito un programma specifico di controllo ed ispezione applicabile per un periodo di due anni (dal 15 marzo 2009 al 15 marzo 2011).

(4)

Nell’allegato I della decisione 2009/296/CE, è opportuno adeguare la sezione intitolata «Compiti di ispezione» al fine di tener conto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 302/2009.

(5)

Nel corso della sua riunione annuale del novembre 2009, la Commissione ICCAT ha deciso di migliorare l’efficacia delle ispezioni realizzate nell’ambito del proprio programma internazionale di ispezione e, a tal fine, ha adottato un nuovo formato per i rapporti di ispezione.

(6)

È pertanto necessario modificare di conseguenza la decisione 2009/296/CE.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono state stabilite in collaborazione con gli Stati membri interessati.

(8)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del Comitato del settore della pesca e dell’acquacoltura,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2009/296/CE è così modificata:

1)

l’articolo 8 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri i cui ispettori constatino eventuali infrazioni nel corso di un’ispezione delle attività elencate all’articolo 2 informano le seguenti parti in merito alla data dell’ispezione e agli elementi dell’infrazione:

a)

lo Stato membro di bandiera interessato e la Commissione nonché, se del caso;

b)

lo Stato membro in cui sono stabiliti l’allevamento o l’impresa di trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti a base di tonno rosso.»;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Gli Stati membri i cui ispettori osservano un’attività o una situazione che possa costituire un’infrazione grave quale definita nell’allegato VI, sezione I.1, del regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio (5), ne danno comunicazione immediata alla Commissione la quale ne informa direttamente le autorità dello Stato di bandiera della nave da pesca nonché il segretariato dell’ICCAT.

c)

al paragrafo 4, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Qualora a bordo di una nave da pesca comunitaria sia constatata un’infrazione grave quale definita nell’allegato VI, sezione I.1, del regolamento (CE) n. 302/2009, lo Stato membro di bandiera provvede affinché, a seguito dell’ispezione, la nave da pesca battente la propria bandiera cessi ogni attività di pesca.»;

d)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Qualora il perseguimento di un’infrazione sia trasferito allo Stato membro di registrazione, in conformità dell’articolo 86 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (6), gli Stati membri collaborano affinché siano comunque garantite la sicurezza e la continuità degli elementi di prova dell’infrazione constatata dai loro ispettori.

2)

l’allegato I è così modificato:

a)

la sezione intitolata «Compiti di ispezione» è così modificata:

i)

al punto 1.6, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

che il comandante della nave da cattura e del rimorchiatore abbia provveduto al monitoraggio di tutte le attività di trasferimento mediante una videocamera posta nell’acqua.»;

ii)

al punto 1.10, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

che la documentazione richiesta sia presente e debitamente compilata e comunicata (documento di cattura del tonno rosso e certificato di riesportazione, dichiarazione di trasferimento, di messa in gabbia e di trasbordo);»

b)

la sezione intitolata «Rapporto di ispezione» è sostituita dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 2010.

Per la Commissione

Maria DAMANAKI

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  GU L 340 del 22.12.2007, pag. 8.

(3)  GU L 96 del 15.4.2009, pag. 1.

(4)  GU L 80 del 26.3.2009, pag. 18.

(5)  GU L 96 del 15.4.2009, pag. 1.»;

(6)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.»;


ALLEGATO

RAPPORTI DI ISPEZIONE DELL’ICCAT

Rapporto di Ispezione n. …

Image

Image

Violazioni Gravi Osservate

Nome della nave: …

Bandiera della nave: …

Numero ICCAT: …

pescare senza una licenza, un permesso o un’autorizzazione validi rilasciati dalla PCC di bandiera;

non tenere registrazioni sufficienti delle catture e dei dati ad esse connessi, in conformità dei requisiti della Commissione in materia di dichiarazioni, o presentare una dichiarazione delle catture e/o dei dati ad esse connessi contenente gravi inesattezze;

pescare in una zona di divieto;

pescare in un periodo di divieto;

catturare o detenere intenzionalmente delle specie in violazione delle misure applicabili di conservazione e di gestione adottate dall’ICCAT;

superare in misura significativa i limiti di cattura o i contingenti in vigore secondo le norme dell’ICCAT;

utilizzare attrezzi da pesca vietati;

falsificare o occultare intenzionalmente la marcatura, l’identità o l’immatricolazione della nave da pesca;

occultare, manomettere o sottrarre gli elementi di prova relativi a un’indagine su una violazione;

commettere violazioni multiple che, considerate insieme, costituiscono una grave inosservanza delle misure in vigore a norma dell’ICCAT;

assalire, opporre resistenza, minacciare, molestare sessualmente, ostacolare indebitamente un ispettore o un osservatore autorizzato o ritardare o interferire con il suo operato;

manomettere o disattivare intenzionalmente il sistema di controllo dei pescherecci via satellite;

pescare con l’aiuto di aerei per l’avvistamento dei tonni;

interferire con il sistema di controllo via satellite e/o operare senza il sistema VMS;

effettuare attività di trasferimento senza la corrispondente dichiarazione;

altro (specificare)

Firma dell’ispettore: …

Firma del testimone …

Data …


9.4.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 89/25


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 aprile 2010

che modifica la decisione 2008/855/CE per quanto riguarda le misure di protezione contro la peste suina classica in Germania

[notificata con il numero C(2010) 2061]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/211/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2008/855/CE della Commissione, del 3 novembre 2008, recante misure di protezione contro la peste suina classica in taluni Stati membri (3) stabilisce alcune misure di controllo relative alla peste suina classica negli Stati membri o nelle regioni di cui all’allegato di tale decisione.

(2)

La Germania ha informato la Commissione dei recenti sviluppi della malattia nei suini selvatici in alcune zone degli Stati federali della Renania settentrionale-Vestfalia e della Renania-Palatinato.

(3)

Secondo queste informazioni, la peste suina classica nei suini selvatici è stata eradicata in alcune zone dei predetti Stati federali. Di conseguenza, è opportuno cancellare dall’elenco di cui all’allegato della decisione 2008/855/CE le zone in cui la situazione risulta migliorata e sospendere l’applicazione delle misure previste dalla stessa decisione.

(4)

Per motivi di trasparenza della legislazione dell’Unione, occorre sostituire l’intera parte dell’elenco di cui all’allegato della decisione 2008/855/CE relativa alla Germania con il testo dell’allegato della presente decisione.

(5)

È quindi necessario modificare di conseguenza la decisione 2008/855/CE.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell’allegato della decisione 2008/855/CE, il punto 1 della parte I è sostituito dall’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2010.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

(2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(3)  GU L 302 del 13.11.2008, pag. 19.


ALLEGATO

«1.   Germania

A.   Nel Land Renania-Palatinato

a)

i Kreise Altenkirchen e Neuwied;

b)

nel Kreis Westerwald: i comuni di Bad Marienberg, Hachenburg, Ransbach-Baumbach, Rennerod, Selters, Wallmerod e Westerburg, il comune di Höhr-Grenzhausen a nord dell’autostrada A48, il comune di Montabaur a nord dell’autostrada A3 e il comune di Wirges a nord delle autostrade A48 e A3;

c)

nel Landkreis Südwestpfalz: i comuni di Thaleischweiler-Fröschen, Waldfischbach-Burgalben, Rodalben e Wallhalben. nel Kreis Kaiserslautern: i comuni di Bruchmühlbach-Miesau a sud dell’autostrada A6, Kaiserslautern-Süd e Landstuhl;

d)

la città di Kaiserslautern a sud dell’autostrada A6.

B.   Nel Land Renania settentrionale-Vestfalia

a)

nel Kreis Rhein-Sieg: le città di Bad Honnef, Königswinter, Hennef (Sieg), Sankt Augustin, Niederkassel, Troisdorf, Siegburg e Lohmar e i comuni di Neunkirchen-Seelscheid, Eitorf, Ruppichteroth, Windeck e Much;

b)

nel Kreis Siegen-Wittgenstein: nel comune di Kreuztal le località Krombach, Eichen, Fellinghausen, Osthelden, Junkernhees e Mittelhees, nella città di Siegen le località Sohlbach, Dillnhütten, Geisweid, Birlenbach, Trupbach, Seelbach, Achenbach, Lindenberg, Rosterberg, Rödgen, Obersdorf, Eisern e Eiserfeld, i comuni di Freudenberg, Neunkirchen e Burbach, nel comune di Wilnsdorf le località Rinsdorf e Wilden;

c)

nel Kreis Olpe nella città di Drolshagen le località Drolshagen, Lüdespert, Schlade, Hützemert, Feldmannshof, Gipperich, Benolpe, Wormberg, Gelsingen, Husten, Halbhusten, Iseringhausen, Brachtpe, Berlinghausen, Eichen, Heiderhof, Forth e Buchhagen, nella città di Olpe le località Olpe, Rhode, Saßmicke, Dahl, Friedrichsthal, Thieringhausen, Günsen, Altenkleusheim, Rhonard, Stachelau, Lütringhausen e Rüblinghausen, il comune di Wenden;

d)

nel Märkische Kreis le città di Halver, Kierspe e Meinerzhagen;

e)

nella città di Remscheid le località Halle, Lusebusch, Hackenberg, Dörper Höhe, Niederlangenbach, Durchsholz, Nagelsberg, Kleebach, Niederfeldbach, Endringhausen, Lennep, Westerholt, Grenzwall, Birgden, Schneppendahl, Oberfeldbach, Hasenberg, Lüdorf, Engelsburg, Forsten, Oberlangenbach, Niederlangenbach, Karlsruhe, Sonnenschein, Buchholzen, Bornefeld e Bergisch Born;

f)

nelle città di Colonia e Bonn i comuni della riva destra del Reno;

g)

la città di Leverkusen;

h)

il Rheinisch-Bergische Kreis;

i)

l’Oberbergische Kreis.»


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