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Document L:2006:240:FULL

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 240, 02 settembre 2006


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ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 240

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

49o anno
2 settembre 2006


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 1314/2006 della Commissione, del 1o settembre 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

 

Regolamento (CE) n. 1315/2006 della Commissione, del 1o settembre 2006, che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali a decorrere dal 2 settembre 2006

3

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Commissione

 

*

Decisione della Commissione, del 29 agosto 2006, recante assegnazione agli Stati membri degli importi risultanti dalla modulazione di cui all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per gli anni dal 2006 al 2012 [notificata con il numero C(2006) 3839]

6

 

*

Decisione della Commissione, del 31 agosto 2006, che riconosce in linea di massima la completezza dei fascicoli presentati per un esame particolareggiato finalizzato alla possibile iscrizione dell’aviglicine HCl, mandipropamide e meptildinocap nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio [notificata con il numero C(2006) 3858]  ( 1 )

9

 

*

Decisione della Commissione, del 1o settembre 2006, che modifica le decisioni 94/360/CE e 2001/812/CE per quanto concerne i controlli veterinari per i prodotti provenienti dai paesi terzi [notificata con il numero C(2006) 3868]  ( 1 )

11

 

*

Decisione della Commissione, del 1o settembre 2006, che modifica la decisione 2005/393/CE per quanto concerne le zone soggette a restrizioni per la febbre catarrale [notificata con il numero C(2006) 3947]  ( 1 )

15

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 1512/2005 della Commissione, del 15 settembre 2005, recante modifica del regolamento (CE) n. 753/2002 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli (GU L 241 del 17.9.2005)

20

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

2.9.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 240/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1314/2006 DELLA COMMISSIONE

del 1o settembre 2006

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 settembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o settembre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 1o settembre 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

87,3

068

147,1

999

117,2

0707 00 05

052

96,7

999

96,7

0709 90 70

052

85,2

999

85,2

0805 50 10

388

65,5

524

49,5

528

57,0

999

57,3

0806 10 10

052

88,4

220

178,5

400

181,8

624

118,3

999

141,8

0808 10 80

388

88,3

400

93,2

508

85,2

512

92,4

528

43,0

720

89,7

800

180,4

804

104,6

999

97,1

0808 20 50

052

121,9

388

91,2

720

88,3

999

100,5

0809 30 10, 0809 30 90

052

112,5

096

12,8

999

62,7

0809 40 05

052

90,9

066

42,4

098

41,6

624

150,6

999

81,4


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


2.9.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 240/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1315/2006 DELLA COMMISSIONE

del 1o settembre 2006

che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali a decorrere dal 2 settembre 2006

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1),

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

I dazi all'importazione nel settore dei cereali sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1296/2006 della Commissione (3).

(2)

L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96 prevede che, se nel corso del periodo di applicazione la media dei dazi all'importazione calcolata differisce di 5 EUR/t dal dazio fissato, occorre applicare un corrispondente aggiustamento. Poiché si è verificata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 1296/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1296/2006 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 settembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o settembre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 270 del 29.9.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1110/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 12).

(3)  GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 3.


ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003 a decorrere dal 2 settembre 2006

Codice NC

Designazione delle merci

Dazi all'importazione (1)

(in EUR/t)

1001 10 00

Frumento (grano) duro di qualità elevata

0,00

di qualità media

0,00

di bassa qualità

0,00

1001 90 91

Frumento (grano) tenero destinato alla semina

0,00

ex 1001 90 99

Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina

0,00

1002 00 00

Segala

18,91

1005 10 90

Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido

47,36

1005 90 00

Granturco diverso dal granturco destinato alla semina (2)

47,36

1007 00 90

Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina

23,90


(1)  Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Estonia, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(2)  L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.


ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

(31.8.2006)

1)

Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Quotazioni borsistiche

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)

HRS2

YC3

HAD2

qualità media (1)

qualità bassa (2)

US barley 2

Quotazione (EUR/t)

141,69 (3)

68,49

158,20

148,20

128,20

108,16

Premio sul Golfo (EUR/t)

22,34

 

 

Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)

21,76

 

 

2)

Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Trasporto/costi: Golfo del Messico–Rotterdam: 24,32 EUR/t; Grandi Laghi–Rotterdam: 29,96 EUR/t.

3)

Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(2)  Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(3)  Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

2.9.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 240/6


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 agosto 2006

recante assegnazione agli Stati membri degli importi risultanti dalla modulazione di cui all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per gli anni dal 2006 al 2012

[notificata con il numero C(2006) 3839]

(2006/588/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 3, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2006/410/CE della Commissione (2) ha fissato in particolare gli importi risultanti dall’applicazione delle riduzioni dei pagamenti diretti previste dall’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 per gli anni dal 2006 al 2012, messi a disposizione del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per gli esercizi finanziari 2007-2013.

(2)

L’articolo 10, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003 stabilisce i criteri per la ripartizione degli importi risultanti dalla modulazione di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo.

(3)

L’articolo 78 del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (3), stabilisce il sistema di ripartizione di tali importi tra gli Stati membri utilizzando i criteri di cui all’articolo 10, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

(4)

L’articolo 10, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003 precisa inoltre che lo Stato membro riceve almeno l’80 % degli importi totali resi disponibili grazie alla modulazione di quello Stato membro e l’articolo 10, paragrafo 4, del medesimo regolamento prevede che tale percentuale possa salire fino al 90 % per gli Stati membri che abbiano avuto una produzione di segale rilevante nel periodo 2000-2002.

(5)

In base ai suddetti criteri, occorre assegnare agli Stati membri gli importi risultanti dalla modulazione di cui all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003 per gli anni dal 2006 al 2012, previa applicazione della detrazione prevista al paragrafo 2 del medesimo articolo.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i pagamenti diretti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In applicazione dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1782/2003, per gli anni dal 2006 al 2012 gli importi risultanti dalla modulazione sono assegnati agli Stati membri in conformità della tabella riportata nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 agosto 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 953/2006 (GU L 175 del 29.6.2006, pag. 1).

(2)  GU L 163 del 15.6.2006, pag. 10.

(3)  GU L 141 del 30.4.2004, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 659/2006 (GU L 116 del 29.4.2006, pag. 20).


ALLEGATO

Assegnazione agli Stati membri degli importi risultanti dalla modulazione di cui all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1782/2003 per gli anni 2006-2012

(in milioni di EUR)

Stato membro

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Belgio

13,5

17,5

18,0

18,2

18,1

18,1

18,1

Danimarca

24,8

31,2

31,4

31,5

31,5

31,5

31,5

Germania

157,5

199,1

201,3

202,5

201,7

201,7

201,7

Grecia

47,5

59,6

60,1

60,3

56,5

56,5

56,2

Spagna

163,8

206,7

208,5

209,2

201,7

201,7

200,6

Francia

212,6

267,5

269,5

270,6

268,8

268,8

268,8

Irlanda

26,8

33,0

33,2

33,2

33,1

33,1

33,1

Italia

103,2

130,0

131,3

131,8

125,9

125,9

125,1

Lussemburgo

1,0

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

Paesi Bassi

22,0

27,2

27,6

27,7

26,9

26,9

26,8

Austria

31,4

40,6

41,0

41,2

39,7

39,7

39,5

Portogallo

37,1

48,4

48,8

49,0

47,1

47,1

46,9

Finlandia

15,1

19,0

19,2

19,3

18,6

18,6

18,5

Svezia

19,7

24,3

24,5

24,6

23,9

23,9

23,8

Regno Unito

108,0

135,7

136,4

136,7

136,3

136,3

136,2


2.9.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 240/9


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 31 agosto 2006

che riconosce in linea di massima la completezza dei fascicoli presentati per un esame particolareggiato finalizzato alla possibile iscrizione dell’aviglicine HCl, mandipropamide e meptildinocap nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio

[notificata con il numero C(2006) 3858]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/589/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), e in particolare l’articolo 6, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 91/414/CEE dispone la compilazione di un elenco comunitario delle sostanze attive autorizzate a essere incorporate nei prodotti fitosanitari.

(2)

Il 27 ottobre 2004, la società Valent BioSciences ha presentato alle autorità del Regno Unito un fascicolo relativo alla sostanza attiva aviglicine HCl chiedendone l’iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Il 13 dicembre 2005, la società Syngenta AG ha presentato alle autorità dell’Austria un fascicolo relativo al mandipropamide, chiedendone l’iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Il 12 agosto 2005, la società Dow AgroSciences ha presentato alle autorità del Regno Unito un fascicolo relativo al meptildinocap, chiedendone l’iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

(3)

Le autorità del Regno Unito e dell’Austria hanno comunicato alla Commissione che, a un primo esame, i fascicoli delle sostanze attive in causa sembrano soddisfare i requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all’allegato II della direttiva 91/414/CEE. I fascicoli presentati sembrano soddisfare anche i requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all’allegato III della direttiva 91/414/CEE riguardo a un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione. Conformemente a quanto disposto dall’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, i fascicoli sono stati successivamente trasmessi dai rispettivi richiedenti alla Commissione e agli altri Stati membri e sottoposti al Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

(4)

Con la presente decisione viene ufficialmente confermato, a livello comunitario, che i fascicoli rispondono in linea di massima ai requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all’allegato II e, almeno per un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione, a quelli di cui all’allegato III della direttiva 91/414/CEE.

(5)

La presente decisione non pregiudica il diritto della Commissione di invitare il richiedente a presentare ulteriori dati o informazioni a chiarimento di alcuni punti del fascicolo.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Fatto salvo l’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 91/414/CEE, i fascicoli riguardanti le sostanze attive di cui all’allegato della presente decisione, presentati alla Commissione e agli Stati membri ai fini dell’iscrizione di tali sostanze nell’allegato I della suddetta direttiva, soddisfano in linea di massima i requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all’allegato II della medesima.

I fascicoli soddisfano inoltre i requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all’allegato III della suddetta direttiva per quanto riguarda un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, tenuto conto degli usi proposti.

Articolo 2

Gli Stati membri relatori effettueranno l’esame particolareggiato dei fascicoli in questione e riferiranno alla Commissione, quanto prima e comunque entro un anno dalla data di pubblicazione della presente decisione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, le conclusioni del loro esame, insieme a eventuali raccomandazioni sull’iscrizione, e relative condizioni, della sostanza attiva in questione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 agosto 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/41/CE della Commissione (GU L 187 dell’8.7.2006, pag. 24).


ALLEGATO

SOSTANZE ATTIVE OGGETTO DELLA PRESENTE DECISIONE

N.

Nome comune, Numero di identificazione CIPAC

Richiedente

Data della domanda

Stato membro relatore

1

Aviglicine HCl

n. CIPAC: 601

Valent BioSciences

27.10.2004

UK

2

Mandipropamide

n. CIPAC: non ancora assegnato

Syngenta AG

13.12.2005

AT

3

Meptildinocap

n. CIPAC: non ancora assegnato

Dow AgroSciences

12.8.2005

UK


2.9.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 240/11


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1o settembre 2006

che modifica le decisioni 94/360/CE e 2001/812/CE per quanto concerne i controlli veterinari per i prodotti provenienti dai paesi terzi

[notificata con il numero C(2006) 3868]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/590/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente alla decisione 94/360/CE della Commissione, del 20 maggio 1994, relativa alla riduzione di frequenza dei controlli materiali sulle partite di taluni prodotti importati da paesi terzi, in forza della direttiva 90/675/CEE (2) del Consiglio, i posti di ispezione frontalieri sono tenuti a conservare la documentazione relativa ai controlli effettuati su taluni prodotti importati nella Comunità.

(2)

Con la decisione 2004/292/CE della Commissione del 30 marzo 2004 relativa all'applicazione del sistema TRACES recante modifica della decisione 92/486/CEE (3) è stato introdotto il sistema informatico veterinario integrato (TRACES) ai fini della registrazione dei dati relativi a tutte le importazioni di animali e prodotti di origine animale provenienti dai paesi terzi e dell’elaborazione dei documenti veterinari comuni di entrata ai posti di ispezione frontalieri. I veterinari ufficiali e i loro collaboratori non sono più tenuti a tenere altri registri o documenti relativi a tali importazioni. Occorre modificare la decisione 94/360/CE onde evitare che certi dati siano registrati più volte ai posti di ispezione frontalieri.

(3)

La decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione del 4 aprile 2002 relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera (4) approva, tra l’altro, un accordo sul commercio dei prodotti agricoli. L’allegato 11, appendice 10 di detto accordo stabilisce la frequenza dei controlli da effettuarsi su taluni prodotti di origine animale ai posti di ispezione frontalieri. Occorre aggiornare l’allegato II della decisione 94/360/CE per includere un riferimento a dette disposizioni.

(4)

La decisione 2002/979/CE del Consiglio del 18 novembre 2002 relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di determinate disposizioni dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra (5), approva tale accordo di associazione. Le disposizioni di detto accordo stabiliscono la frequenza dei controlli da effettuarsi su taluni prodotti di origine animale ai posti di ispezione frontalieri. Occorre aggiornare l’allegato II della decisione 94/360/CE per includere un riferimento a dette disposizioni.

(5)

La decisione 2001/812/CE della Commissione del 21 novembre 2001 che stabilisce i requisiti relativi al riconoscimento dei posti d'ispezione frontalieri responsabili dei controlli veterinari per i prodotti provenienti dai paesi terzi che sono introdotti nella Comunità (6) fissa i requisiti dei controlli da effettuare ai posti di ispezione frontalieri conformemente alla direttiva 97/78/CE.

(6)

Sulla base dell’esperienza acquisita, occorre modificare in alcuni punti il testo della decisione 2001/812/CE onde facilitare gli scambi di taluni sottoprodotti di origine animale e consentire una maggiore flessibilità nella manipolazione dei prodotti contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (7).

(7)

E' opportuno che le piccole partite di sangue e di emoderivati di origine animale deperibili, destinate ad essere utilizzate a scopi tecnici o farmaceutici, e trasportate congelate o refrigerate in piccoli contenitori chiusi ermeticamente e sigillati, conservati a temperatura ambiente, siano manipolate e controllate ai posti di ispezione frontalieri che dispongono di impianti autorizzati unicamente alla manipolazione di partite a temperature ambiente.

(8)

Attualmente un posto di ispezione frontaliero deve disporre di attrezzature supplementari se sono più di cinquecento le partite che passano la frontiera all’anno. Occorre sostituire tale valore assoluto, che non si basa sulla valutazione dei rischi, con un sistema più coerente di valutazione, da parte dell’autorità competente dello Stato membro interessato, dei rischi associati alla manipolazione di diverse categorie di prodotti nello stesso impianto, laddove l’una o l’altra categoria di prodotti sia di fatto manipolata o controllata materialmente solo in rare occasioni.

(9)

La soglia di cinquecento partite di prodotti che transitano ogni anno deve tuttavia essere considerata indicativa della cifra al di sopra della quale il posto di ispezione frontaliero deve disporre di impianti supplementari, a meno che da una valutazione obiettiva ad opera dell’autorità competente dei diversi tipi di prodotti manipolati sul posto risultino ingiustificati impianti supplementari dal punto di vista della possibile contaminazione incrociata o del rischio sanitario.

(10)

La Commissione è informata della valutazione dei rischi e delle motivazioni che hanno indotto l’autorità competente del posto di ispezione frontaliero interessato ad adottare una certa misura.

(11)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 94/360/CE è così modificata:

1)

L’articolo 3 è modificato come segue:

a)

i paragrafi 1 e 2 sono soppressi;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«La Commissione riesamina secondo la procedura dell'articolo 28 della direttiva 97/78/CE le frequenze indicate negli allegati I e II della presente decisione su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, tenendo presenti i criteri definiti all'articolo 10 della direttiva 97/78/CE nonché il criterio di regionalizzazione e altri criteri comunitari in materia veterinaria».

2)

L'allegato II è sostituito dal testo dell'allegato alla presente decisione.

3)

L'allegato III è soppresso.

Articolo 2

La decisione 2001/812/CE è così modificata:

1)

All'articolo 3, il paragrafo 4, è sostituito dal testo seguente:

«4.   In deroga al paragrafo 3, sperma ed embrioni, sottoprodotti o emoderivati di origine animale congelati, trasportati per essere destinati ad applicazioni tecniche, tra cui applicazioni farmaceutiche, possono essere controllati ai posti d'ispezione frontalieri dotati di impianti repertoriati e autorizzati unicamente a manipolare prodotti confezionati e mantenuti a temperatura ambiente, purché il trasporto di tali partite avvenga a temperatura ambiente in confezioni o contenitori sigillati, con autoregolazione della temperatura interna».

2)

All'articolo 4, il paragrafo 5, è sostituito dal testo seguente:

«5.   In deroga al paragrafo 4, sulla base di una valutazione dei rischi ad opera dell'autorità competente, i posti d'ispezione frontalieri che trattano un numero limitato di partite di una categoria particolare di prodotti, siano essi destinati al consumo umano o meno, possono utilizzare gli stessi impianti di scarico, ispezione e magazzinaggio per l'insieme dei prodotti per i quali il posto è riconosciuto, a condizione che esista una separazione temporale delle partite e che gli impianti siano correttamente puliti e disinfettati, ove necessario, nel tempo che intercorre tra la manipolazione e i controlli effettuati sulle partite. La Commissione è informata di tale deroga e della valutazione dei rischi che ne è alla base».

3)

La frase introduttiva del punto 4 dell’allegato «Devono essere altresì tenuti i registri seguenti:» è sostituita dalla seguente:

«Se al posto di ispezione frontaliero i dati non sono introdotti nel sistema TRACES sono tenuti i seguenti registri sostitutivi su supporto elettronico o cartaceo:»

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1o settembre 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1); versione rettificata nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1).

(2)  GU L 158 del 25.6.1994, pag. 41. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 237/2002/CE (GU L 80 del 23.3.2002, pag. 40).

(3)  GU L 94 del 31.3.2004, pag. 63. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/515/CE (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 29).

(4)  GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1.

(5)  GU L 352 del 30.12.2002, pag. 1.

(6)  GU L 306 del 23.11.2001, pag. 28.

(7)  GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 208/2006 della Commissione (GU L 36 dell’8.2.2006, pag. 25).


ALLEGATO

«ALLEGATO II

ELENCO DEI PAESI TERZI E DELLE FREQUENZE DEI CONTROLLI MATERIALI

1.   Nuova Zelanda

Per la Nuova Zelanda, le frequenze sono quelle previste dall’accordo approvato con la decisione 97/132/CE del Consiglio del 17 dicembre 1996 sulla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (1).

2.   Canada

Per il Canada, le frequenze sono quelle previste all'allegato VIII dell’accordo approvato con la decisione 1999/201/CE del Consiglio del 14 dicembre 1998 relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada in merito a misure sanitarie per la tutela della sanità pubblica ed animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (2).

3.   Cile

Per il Cile, le frequenze sono quelle previste dall’accordo sulle misure sanitarie e fitosanitarie applicabili agli scambi di animali, prodotti di origine animale, vegetali, prodotti di origine vegetale e altre merci, nonché sul benessere degli animali, di cui all'allegato IV dell'accordo di associazione, approvato dalla decisione 2002/979/CE del Consiglio del 18 novembre 2002 relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di determinate disposizioni dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra (3).

4.   Svizzera

Per la Svizzera le frequenze sono quelle previste dall’allegato 11, appendice 10 relativa a misure zootecniche e zoosanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale dell’accordo concluso tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio dei prodotti agricoli approvato con la decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione del 4 aprile 2002 per quanto riguarda l’accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera (4).


(1)  GU L 57 del 26.2.1997, pag. 4. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 1999/837/CE (GU L 332 del 23.12.1999, pag. 1).

(2)  GU L 71 del 18.3.1999, pag. 1.

(3)  GU L 352 del 30.12.2002, pag. 3.

(4)  GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1


2.9.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 240/15


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1o settembre 2006

che modifica la decisione 2005/393/CE per quanto concerne le zone soggette a restrizioni per la febbre catarrale

[notificata con il numero C(2006) 3947]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/591/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1) in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, l'articolo 8, paragrafo 2, lettera d), l'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), e l'articolo 19, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2000/75/CE fissa norme di controllo e misure di lotta contro la febbre catarrale degli ovini nella Comunità, tra cui l'istituzione di zone di protezione e di sorveglianza e un divieto di uscita degli animali da tali zone.

(2)

La decisione 2005/393/CE della Commissione, del 23 maggio 2005, che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini e stabilisce condizioni applicabili ai movimenti da o attraverso tali zone (3) prevede la delimitazione delle aree geografiche globali entro le quali gli Stati membri devono istituire zone di protezione e di sorveglianza («zone soggette a restrizioni») in relazione alla febbre catarrale degli ovini.

(3)

Rispettivamente il 17, 19 e 21 agosto 2006, i Paesi Bassi, il Belgio e la Germania hanno informato la Commissione di una serie di casi clinici sospetti di febbre catarrale in aziende di ovini e bovini ubicate in aree dei tre paesi, in prossimità del Lussemburgo e della Francia e comprese entro un raggio di 50 km da Kerkrade nei Paesi Bassi, dove è stato segnalato il primo caso sospetto.

(4)

Per evitare la diffusione della febbre catarrale dalle aree colpite, la Commissione ha adottato la decisione 2006/577/CE, del 22 agosto 2006, relativa a talune misure di protezione contro la febbre catarrale (4), che stabilisce norme sui movimenti in uscita dalle aree colpite di animali delle specie a rischio di febbre catarrale, del loro sperma, dei loro ovuli ed embrioni.

(5)

Successivamente il laboratorio comunitario di riferimento per la febbre catarrale degli ovini di Pirbright (Regno Unito) ha confermato l'insorgenza della febbre catarrale, precisando che il virus in questione è di sierotipo 8. Tale sierotipo non è mai stato segnalato prima in Europa.

(6)

Alla luce di tale dato è opportuno modificare la decisione 2005/393/CE in modo da prevedere una nuova zona soggetta a restrizioni comprendente l'area colpita, nonché abrogare la decisione 2006/577/CE.

(7)

Tenuto conto delle pratiche di allevamento, possono essere consentiti — sotto il controllo delle autorità competenti — determinati movimenti degli animali a rischio senza che ciò comprometta la lotta contro la malattia.

(8)

Per evitare l'ulteriore diffusione della malattia, è opportuno applicare la presente decisione con la massima urgenza.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2005/393/CE è così modificata:

1)

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Delimitazione delle zone soggette a restrizioni

Le zone soggette a restrizioni sono delimitate entro le aree geografiche globali definite nell'allegato I per le zone A, B, C, D ed E.

Le deroghe al divieto di uscita da tali zone possono essere concesse soltanto in conformità agli articoli 3, 4, 5 e 6.

Nel caso della zona E, i movimenti di ruminanti vivi tra la Spagna e il Portogallo sono soggetti ad autorizzazione da parte delle autorità competenti sulla base di un accordo bilaterale.

Per quanto concerne la zona F, sono consentiti all'interno di tale zona i movimenti di animali vivi delle specie a rischio di febbre catarrale, del loro sperma, dei loro ovuli ed embrioni.

Articolo 2 bis

Deroga al divieto dei movimenti nella zona compresa nel raggio di 20 chilometri

In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2000/75/CEE, è consentita una deroga al divieto dei movimenti nella zona compresa nel raggio di 20 chilometri per gli animali di seguito elencati:

gli animali destinati direttamente alla macellazione, previa approvazione dell'autorità veterinaria competente;

gli animali provenienti dal di fuori della zona compresa nel raggio di 20 km e destinati a un'azienda ubicata all'interno di tale zona;

gli animali destinati a un'azienda ubicata nella zona soggetta a restrizioni, previa approvazione dell'autorità veterinaria competente e fissazione delle condizioni di polizia sanitaria da parte della medesima autorità»

2)

L'allegato I è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La decisione 2006/577/CE è abrogata.

Articolo 3

La presente decisione si applica dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1o settembre 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).

(2)  GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74.

(3)  GU L 130 del 24.5.2005, pag. 22. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/572/CE (GU L 227 del 19.8.2006, pag. 60).

(4)  GU L 229 del 23.8.2006, pag. 10.


ALLEGATO

Nell'allegato I della decisione 2005/393/CE è aggiunta la seguente zona F:

«Zona F

(sierotipo 8)

Belgio:

l'intero territorio

Francia:

 

Aisne: arrondissements di Laon, Saint-Quentin, Soissons, Vervins

 

Ardenne: arrondissements di Charleville-Mézières, Rethel, Sedan, Vouziers

 

Marna: arrondissements di Châlons-sur-Marne, Reims, Sainte-Menehould

 

Meurthe e Mosella: arrondissement di Briey

 

Mosa: arrondissements di Bar-le-Duc, Commercy, Verdun

 

Mosella: arrondissements di Boulay-Moselle, Metz-Campagne, Thionville-Est, Thionville-Ouest, Metz-Ville

 

Nord: arrondissements di Avesnes-sur-Helpe, Cambrai, Valenciennes

Germania:

Renania Settentrionale — Vestfalia

comune di Aquisgrana

distretto di Aquisgrana

comune di Bochum

comune di Bonn

distretto di Borken

comune di Bottrop

distretto di Coesfeld

comune di Dortmund

distretto di Düren

comune di Düsseldorf

comune di Duisburg

distretto di Ennepe-Ruhr

distretto dell'Erft

distretto di Euskirchen

comune di Essen

comune di Gelsenkirchen

comune di Hagen

comune di Hamm

distretto di Heinsberg

comune di Herne

Hochsauerlandkreis (distretto dell'Alto Sauerland)

distretto di Kleve

comune di Colonia

comune di Krefeld

comune di Leverkusen

Märkischer Kreis

distretto di Mettmann

comune di Mönchengladbach

comune di Mülheim a. d. Ruhr

distretto di Neuss

Oberbergischer Kreis (distretto di Oberberg)

comune di Oberhausen

distretto di Olpe

distretto di Recklinghausen

comune di Remscheid

Rheinisch-Bergischer Kreis (distretto di Rhein-Berg)

distretto di Rhein-Sieg

distretto di Siegen-Wittgenstein

distretto di Soest

comune di Solingen

distretto di Unna

distretto di Viersen

distretto di Wesel

comune di Wuppertal

Renania — Palatinato

distretto di Ahrweiler

distretto di Altenkirchen

distretto di Bernkastel-Wittlich

nel distretto di Birkenfeld la zona a nord della B41

distretto di Bitburg-Prüm

distretto di Cochem-Zell

distretto di Daun

comune di Coblenza

nel distretto di Magonza-Bingen le località di Breitscheid, Bacharach, Oberdiebach; Manubach

distretto di Mayen-Coblenza

distretto di Neuwied

distretto di Rhein-Hunsrück

distretto di Rhein-Lahn

comune di Treviri

distretto di Treviri-Saarburg

distretto di Westerwald

Saarland

nel distretto di Merzig-Wadern i comuni di Mettlach e Perl

Assia

nel distretto di Lahn-Dill i comuni di Breitscheid, Diedorf, Haiger

nel distretto di Limburg-Weilburg i comuni di Dornburg, Elbtal, Elz, Hadamar, Limburg a. d. Lahn, Mengerskirchen, Waldbrunn (Westerwald)

nel distretto di Rheingau-Taunus il comune di Heidenrod

Lussemburgo:

l'intero territorio

Paesi Bassi:

1)

dal confine belga lungo la Tractaatweg (N253) in direzione nord con passaggio nella Guido Gezellestraat in direzione ovest con passaggio nella Willem de Zwijgerlaan in direzione nord fino alle acque

2)

lungo le acque in direzione nord-est con passaggio nella Veerweg N60 in direzione nord fino alla A58 (E312)

3)

A58 in direzione ovest fino alla Deltaweg (A256)

4)

Deltaweg (A256) in direzione nord fino alle acque

5)

le acque in direzione nordest fino alla Philipsdam (N257)

6)

Philipsdam (N257) lungo le acque in direzione est fino all'Hellegatsplein (A29/A59)

7)

Hellegatsplein (A29/A59) in direzione nord con passaggio nella Rijksweg (A29) in direzione nord fino al ring di Rotterdam (A15)

8)

ring di Rotterdam (A15) in direzione ovest fino alla A16/E19

9)

A16/E19 in direzione nord con passaggio nella A20/E25 in direzione est con passaggio nella A12/E30 in direzione nordest fino alla A27/E231

10)

A27/E231 in direzione nord fino alla A28/E30

11)

A28/E30 in direzione est-nordest fino alla A1/E30

12)

A1/E30 in direzione est fino al confine con la Germania

13)

confine con la Germania in direzione sud, poi confine con il Belgio in direzione nord-nordovest fino alla Tractaatweg.»


Rettifiche

2.9.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 240/20


Rettifica del regolamento (CE) n. 1512/2005 della Commissione, del 15 settembre 2005, recante modifica del regolamento (CE) n. 753/2002 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 241 del 17 settembre 2005 )

A pagina 26, nell’allegato II, seconda riga «Vino de la Tierra», quarta colonna «Lingua», inserire la parola:


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