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Document JOL_2011_052_R_0045_01

    2011/118/UE: Decisione del Consiglio, del 18 gennaio 2011 , relativa alla conclusione dell’accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare tra l’Unione europea e la Georgia
    Accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare tra l’Unione europea e la Georgia

    GU L 52 del 25.2.2011, p. 45–65 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    25.2.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 52/45


    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del 18 gennaio 2011

    relativa alla conclusione dell’accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare tra l’Unione europea e la Georgia

    (2011/118/UE)

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 79, paragrafo 3, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v),

    vista la proposta della Commissione europea,

    vista l’approvazione del Parlamento europeo,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Conformemente alla decisione 2010/687/CE del Consiglio dell’8 novembre 2010 (1), ha firmato, a nome dell’Unione europea, il 17 giugno 2010 fatta salva la sua conclusione in una data successiva.

    (2)

    È opportuno approvare l’accordo.

    (3)

    L’accordo istituisce un comitato misto per la riammissione che può adottare il proprio regolamento interno. È opportuno prevedere una procedura semplificata per l’adozione della posizione dell’Unione in questo caso.

    (4)

    A norma dell’articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il Regno Unito ha notificato che desidera partecipare all’adozione e all’applicazione della presente decisione.

    (5)

    A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e fatto salvo l’articolo 4 di tale protocollo, l’Irlanda non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

    (6)

    A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L’accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare tra l’Unione europea e la Georgia (in prosieguo «l’accordo») è approvato a nome dell’Unione.

    Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

    Articolo 2

    Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a procedere, a nome dell’Unione, alla notifica di cui all’articolo 23, paragrafo 2, dell’accordo, per esprimere il consenso dell’Unione ad essere vincolata dall’accordo (2).

    Articolo 3

    La Commissione, assistita da esperti degli Stati membri, rappresenta l’Unione nel comitato misto per la riammissione istituito dall’articolo 18 dell’accordo.

    Articolo 4

    La posizione dell’Unione in sede di comitato misto per la riammissione per quanto riguarda l’adozione del suo regolamento interno a norma dell’articolo 18, paragrafo 5, dell’accordo, è assunta dalla Commissione, previa consultazione di un comitato speciale designato dal Consiglio.

    Articolo 5

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

    Fatto a Bruxelles, addi 18 gennaio 2011.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    MATOLCSY Gy.


    (1)  GU L 294 del 12.11.2010, pag. 9.

    (2)  La data di entrata in vigore dell’accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


    ACCORDO

    di riammissione delle persone in posizione irregolare tra l’Unione europea e la Georgia

    LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

    L’UNIONE EUROPEA, in prosieguo «l’Unione»,

    e

    LA GEORGIA,

    DECISE ad intensificare la cooperazione per combattere più efficacemente l’immigrazione irregolare;

    DESIDEROSE di instaurare, con il presente accordo e su base di reciprocità, procedure rapide ed efficaci per l’identificazione e il rimpatrio ordinato e sicuro di quanti non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso, presenza o soggiorno nel territorio della Georgia o di uno degli Stati membri dell’Unione europea, e di agevolare il transito delle suddette persone in uno spirito di cooperazione;

    SOTTOLINEANDO che il presente accordo lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi e le responsabilità dell’Unione, dei suoi Stati membri e della Georgia derivanti dal diritto internazionale e, in particolare, dalla convenzione europea del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dalla convenzione del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, modificata dal protocollo del 31 gennaio 1967;

    TENENDO PRESENTE che, a norma del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, l’Irlanda non parteciperà al presente accordo salvo notifica al riguardo conformemente al citato protocollo;

    CONSIDERANDO che le disposizioni del presente accordo, che rientra nell’ambito d’applicazione della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, non si applicano al Regno di Danimarca ai sensi del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

    Articolo 1

    Definizioni

    Ai fini del presente accordo valgono le seguenti definizioni:

    a)   «parti contraenti»: la Georgia e l’Unione;

    b)   «cittadino della Georgia»: qualsiasi persona in possesso della cittadinanza georgiana;

    c)   «cittadino di uno Stato membro»: qualsiasi persona in possesso della cittadinanza di uno Stato membro, quale definita a fini dell’Unione;

    d)   «Stato membro»: qualsiasi Stato membro dell’Unione europea vincolato dal presente accordo;

    e)   «cittadino di paesi terzi»: chiunque abbia una cittadinanza diversa da quella della Georgia o di uno degli Stati membri;

    f)   «apolide»: qualsiasi persona priva di cittadinanza;

    g)   «permesso di soggiorno»: certificato di qualunque tipo, rilasciato dalla Georgia o da uno degli Stati membri, che autorizza una persona a soggiornare sul loro territorio. Non rientrano nella definizione i permessi temporanei di permanere nel territorio in attesa che venga esaminata la domanda di asilo o la domanda di permesso di soggiorno;

    h)   «visto»: autorizzazione rilasciata o decisione presa dalla Georgia o da uno Stato membro per consentire l’ingresso o il transito nel proprio territorio. Sono esclusi i visti di transito aeroportuale;

    i)   «Stato richiedente»: lo Stato (Georgia o uno degli Stati membri) che presenta domanda di riammissione ai sensi dell’articolo 7 o domanda di transito ai sensi dell’articolo 14 del presente accordo;

    j)   «Stato richiesto»: lo Stato (Georgia o uno degli Stati membri) cui è indirizzata una domanda di riammissione ai sensi dell’articolo 7 o una domanda di transito ai sensi dell’articolo 14 del presente accordo;

    k)   «autorità competente»: qualsiasi autorità nazionale della Georgia o di uno degli Stati membri incaricata dell’attuazione del presente accordo conformemente all’articolo 19, paragrafo 1, lettera a), del medesimo;

    l)   «transito»: il passaggio di un cittadino di paesi terzi o di un apolide attraverso il territorio dello Stato richiesto durante il trasferimento dallo Stato richiedente al paese di destinazione;

    m)   «zona di frontiera»: un perimetro di 5 chilometri dai territori dei porti marittimi, incluse le zone doganali, e dagli aeroporti internazionali degli Stati membri e della Georgia.

    SEZIONE I

    OBBLIGHI DI RIAMMISSIONE DELLA GEORGIA

    Articolo 2

    Riammissione dei propri cittadini

    1.   La Georgia riammette, su istanza di uno Stato membro e senza ulteriori adempimenti rispetto a quelli previsti dal presente accordo, tutti coloro che non soddisfano o non soddisfano più le vigenti condizioni di ingresso, presenza o soggiorno nel territorio dello Stato membro richiedente, purché sia accertato o vi sia la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che si tratti di cittadini della Georgia.

    2.   La Georgia riammette inoltre:

    a)

    i figli minorenni non coniugati delle persone di cui al paragrafo 1, a prescindere dal luogo di nascita e dalla cittadinanza, salvo se godono di un diritto di soggiorno autonomo nello Stato membro richiedente o sono in possesso di un permesso di soggiorno valido rilasciato da un altro Stato membro; e

    b)

    il coniuge delle persone di cui al paragrafo 1, avente cittadinanza diversa, purché abbia o ottenga il diritto di ingresso o di soggiorno nel territorio della Georgia, salvo se gode di un diritto di soggiorno autonomo nello Stato membro richiedente o è in possesso di un permesso di soggiorno valido rilasciato da un altro Stato membro.

    3.   La Georgia riammette inoltre coloro che sono stati privati della cittadinanza georgiana, che l’hanno persa o che vi hanno rinunciato, dopo essere entrati nel territorio di uno Stato membro, salvo se essi hanno quanto meno ricevuto, da questo Stato membro, la promessa di essere naturalizzati.

    4.   Dopo che la Georgia ha dato risposta favorevole alla domanda di riammissione, la sua rappresentanza diplomatica o consolare competente, indipendentemente dalla volontà della persona da riammettere, rilascia immediatamente e non oltre i 3 giorni lavorativi il documento di viaggio necessario per il ritorno dell’interessato, valido 90 giorni. Ove la Georgia non abbia provveduto, entro 3 giorni lavorativi, a rilasciare il documento di viaggio, si presume che abbia accettato il documento di viaggio standard dell’UE per l’allontanamento (1).

    5.   Qualora sia impossibile, per motivi de jure o de facto, trasferire l’interessato entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, la rappresentanza diplomatica o consolare competente della Georgia proroga, entro 3 giorni lavorativi, la validità del documento di viaggio o rilascia, se necessario, un nuovo documento di viaggio con lo stesso periodo di validità. Ove la Georgia non abbia, entro 3 giorni lavorativi, provveduto a rilasciare il nuovo documento di viaggio o a prorogare la validità del documento di viaggio, si presume che abbia accettato il documento di viaggio standard dell’UE per l’allontanamento (2).

    Articolo 3

    Riammissione di cittadini di paesi terzi e di apolidi

    1.   La Georgia riammette, su istanza di uno Stato membro e senza ulteriori adempimenti rispetto a quelli previsti dal presente accordo, tutti i cittadini di paesi terzi o gli apolidi che non soddisfano o non soddisfano più le vigenti condizioni di ingresso, presenza o soggiorno nel territorio dello Stato membro richiedente, purché sia accertato o vi sia la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che tali persone:

    a)

    possiedono, al momento della presentazione della domanda di riammissione, un visto o un permesso di soggiorno valido rilasciato dalla Georgia; o

    b)

    sono entrate irregolarmente e direttamente nel territorio di uno Stato membro dopo aver soggiornato nel territorio della Georgia o esservi transitate.

    2.   L’obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 non si applica se:

    a)

    il cittadino di paesi terzi o l’apolide si è trovato soltanto in transito per un aeroporto internazionale della Georgia; o

    b)

    lo Stato membro richiedente ha rilasciato al cittadino di paesi terzi o all’apolide un visto o un permesso di soggiorno prima che questi entrasse nel suo territorio o una volta entrato, a meno che:

    i)

    l’interessato non sia in possesso di un visto o di un permesso di soggiorno con un periodo di validità superiore rilasciato dalla Georgia;

    ii)

    il visto o il permesso di soggiorno rilasciato dallo Stato membro richiedente sia stato ottenuto usando documenti falsi o contraffatti o rilasciando false dichiarazioni; o

    iii)

    l’interessato non abbia rispettato una delle condizioni per il rilascio del visto;

    c)

    lo Stato richiesto ha allontanato il cittadino di paesi terzi o l’apolide verso lo Stato di origine o verso uno Stato terzo.

    3.   La Georgia, dopo aver dato risposta favorevole alla domanda di riammissione, rilascia immediatamente e non oltre i 3 giorni lavorativi alla persona la cui riammissione è stata accettata un documento di viaggio per l’allontanamento. Ove la Georgia non abbia provveduto, entro 3 giorni lavorativi, a rilasciare il documento di viaggio, si presume che abbia accettato il documento di viaggio standard dell’UE per l’allontanamento.

    SEZIONE II

    OBBLIGHI DI RIAMMISSIONE DELL’UNIONE

    Articolo 4

    Riammissione dei propri cittadini

    1.   Uno Stato membro riammette, su istanza della Georgia e senza ulteriori adempimenti rispetto a quelli previsti dal presente accordo, tutti coloro che non soddisfano o non soddisfano più le vigenti condizioni di ingresso, presenza o soggiorno nel territorio della Georgia, purché sia accertato o vi sia la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che si tratta di cittadini di quello Stato membro.

    2.   Uno Stato membro riammette inoltre:

    a)

    i figli minorenni non coniugati delle persone di cui al paragrafo 1, a prescindere dal luogo di nascita e dalla cittadinanza, salvo se godono di un diritto di soggiorno autonomo in Georgia; e

    b)

    il coniuge delle persone di cui al paragrafo 1, avente cittadinanza diversa, purché abbia o ottenga il diritto di ingresso o di soggiorno nel territorio dello Stato membro richiesto, salvo se gode di un diritto di soggiorno autonomo in Georgia.

    3.   Uno Stato membro riammette inoltre coloro che sono stati privati della cittadinanza di uno Stato membro, ovvero vi hanno rinunciato, dopo essere entrati nel territorio della Georgia, salvo se essi hanno quanto meno ricevuto, da quest’ultima, la promessa di essere naturalizzati.

    4.   Dopo che lo Stato membro richiesto ha dato risposta favorevole alla domanda di riammissione, la sua rappresentanza diplomatica o consolare competente, indipendentemente dalla volontà della persona da riammettere, rilascia immediatamente e non oltre 3 giorni lavorativi il documento di viaggio necessario per il ritorno della persona da riammettere, valido 90 giorni. Ove lo Stato membro richiesto non abbia provveduto, entro 3 giorni lavorativi, a rilasciare il documento di viaggio, si presume che abbia accettato il documento di viaggio standard della Georgia per l’allontanamento.

    5.   Qualora sia impossibile, per motivi de jure o de facto, trasferire l’interessato entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, la rappresentanza diplomatica o consolare competente dello Stato membro richiesto proroga, entro 3 giorni lavorativi, la validità del documento di viaggio o rilascia, se necessario, un nuovo documento di viaggio con lo stesso periodo di validità. Ove lo Stato membro richiesto non abbia provveduto, entro 3 giorni lavorativi, a rilasciare il nuovo documento di viaggio o a prorogare la validità del documento di viaggio, si presume che abbia accettato il documento di viaggio standard della Georgia per l’allontanamento.

    Articolo 5

    Riammissione di cittadini di paesi terzi e di apolidi

    1.   Uno Stato membro riammette, su istanza della Georgia e senza ulteriori adempimenti rispetto a quelli previsti dal presente accordo, tutti i cittadini di paesi terzi o gli apolidi che non soddisfano o non soddisfano più le vigenti condizioni di ingresso, presenza o soggiorno nel territorio della Georgia, purché sia accertato o vi sia la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che tali persone:

    a)

    possiedono, al momento della presentazione della domanda di riammissione, un visto o un permesso di soggiorno valido rilasciato dallo Stato membro richiesto; o

    b)

    sono entrate irregolarmente e direttamente nel territorio della Georgia dopo aver soggiornato nel territorio dello Stato membro richiesto o esservi transitate.

    2.   L’obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 non si applica se:

    a)

    il cittadino di paesi terzi o l’apolide si è trovato soltanto in transito per un aeroporto internazionale dello Stato membro richiesto; o

    b)

    la Georgia ha rilasciato al cittadino di paesi terzi o all’apolide un visto o un permesso di soggiorno prima che questi entrasse nel suo territorio o una volta entrato, a meno che:

    i)

    l’interessato non sia in possesso di un visto o di un permesso di soggiorno con un periodo di validità superiore rilasciato dallo Stato membro richiesto;

    ii)

    il visto o il permesso di soggiorno rilasciato dalla Georgia sia stato ottenuto usando documenti falsi o contraffatti o rilasciando false dichiarazioni, o

    iii)

    l’interessato non abbia rispettato una delle condizioni per il rilascio del visto;

    c)

    lo Stato membro richiesto ha allontanato il cittadino di paesi terzi o l’apolide verso lo Stato di origine o verso uno Stato terzo.

    3.   L’obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 incombe allo Stato membro che ha rilasciato il visto o il permesso di soggiorno. Se due o più Stati membri hanno rilasciato un visto o un permesso di soggiorno, l’obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 incombe allo Stato membro che ha rilasciato il documento con il periodo di validità più lungo o, in caso di uno o più documenti scaduti, allo Stato membro che ha rilasciato il documento ancora valido. Se tutti i documenti sono già scaduti, l’obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 incombe allo Stato membro che ha rilasciato il documento con la data di scadenza più recente. In mancanza di quei documenti, l’obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 incombe all’ultimo Stato membro dal cui territorio è partito il cittadino di paesi terzi o l’apolide in questione.

    4.   Lo Stato membro richiesto, dopo aver dato risposta favorevole alla domanda di riammissione, rilascia immediatamente e non oltre 3 giorni lavorativi alla persona la cui riammissione è stata accettata un documento di viaggio per l’allontanamento. Ove lo Stato membro non abbia provveduto, entro 3 giorni lavorativi, a rilasciare il documento di viaggio, si presume che abbia accettato il documento di viaggio standard della Georgia per l’allontanamento.

    SEZIONE III

    PROCEDURA DI RIAMMISSIONE

    Articolo 6

    Principi

    1.   Fatto salvo il paragrafo 2, il trasferimento della persona da riammettere in conformità di uno degli obblighi di cui agli articoli da 2 a 5 è subordinato alla presentazione di una domanda di riammissione all’autorità competente dello Stato richiesto.

    2.   Ove la persona da riammettere sia in possesso di un documento di viaggio o di una carta d’identità in corso di validità, lo Stato richiedente può procedere al trasferimento senza presentare all’autorità competente dello Stato richiesto una domanda di riammissione o una comunicazione scritta, come previsto all’articolo 11, paragrafo 1.

    3.   Fatto salvo il paragrafo 2, se una persona viene fermata nella zona di frontiera (anche aeroporti) dello Stato richiedente dopo aver attraversato irregolarmente il confine arrivando direttamente dal territorio dello Stato richiesto, lo Stato richiedente può presentare domanda di riammissione entro 2 giorni dal fermo di tale persona (procedura accelerata).

    Articolo 7

    Domanda di riammissione

    1.   Nei limiti del possibile, la domanda di riammissione contiene:

    a)

    gli estremi della persona da riammettere (ad esempio nomi, cognomi, data e possibilmente luogo di nascita, ultimo luogo di residenza) e, se del caso, gli estremi del coniuge e/o dei figli minorenni non sposati;

    b)

    nel caso dei propri cittadini, vengono indicati i mezzi di prova o di prova prima facie della cittadinanza;

    c)

    nel caso dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi, vengono indicati i mezzi di prova o di prova prima facie delle condizioni per la riammissione di cittadini di paesi terzi e di apolidi, dell’ingresso e del soggiorno irregolari;

    d)

    una fotografia della persona da riammettere;

    e)

    le impronte digitali.

    2.   Nei limiti del possibile, la domanda di riammissione contiene inoltre:

    a)

    una dichiarazione, rilasciata con il consenso esplicito dell’interessato, attestante che la persona da trasferire può aver bisogno di assistenza o cure;

    b)

    tutte le altre misure di protezione o di sicurezza o le informazioni sulle condizioni di salute dell’interessato, necessarie per il singolo trasferimento.

    3.   Un modulo comune per le domande di riammissione figura nell’allegato 5 del presente accordo.

    4.   La domanda di riammissione può essere trasmessa tramite qualsiasi mezzo di comunicazione, anche per via elettronica.

    Articolo 8

    Prove della cittadinanza

    1.   La cittadinanza ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, e dell’articolo 4, paragrafo 1, può essere dimostrata, in particolare, tramite i documenti elencati all’allegato 1 del presente accordo, ivi compresi i documenti scaduti da oltre 6 mesi. Se vengono presentati tali documenti, gli Stati membri e la Georgia riconoscono reciprocamente la cittadinanza senza che siano necessarie ulteriori verifiche. La cittadinanza non può essere dimostrata con documenti falsi.

    2.   La prova prima facie della cittadinanza ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, e dell’articolo 4, paragrafo 1, può essere fornita, in particolare, tramite i documenti elencati all’allegato 2 del presente accordo, ancorché scaduti. Se vengono presentati tali documenti, gli Stati membri e la Georgia riterranno accertata la cittadinanza, a meno che non possano provare il contrario. La prova prima facie della cittadinanza non può essere fornita tramite documenti falsi.

    3.   Ove non sia possibile presentare alcun documento di cui agli allegati 1 o 2, oppure ove detti documenti siano insufficienti, su richiesta dello Stato richiedente come indicato sulla domanda di riammissione, la rappresentanza diplomatica o consolare competente dello Stato richiesto predispone quanto necessario per sentire senza indugio, al più tardi entro 4 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della domanda di riammissione, la persona da riammettere onde stabilirne la cittadinanza. La procedura applicabile può essere stabilità dai protocolli di attuazione di cui all’articolo 19 del presente accordo.

    Articolo 9

    Prove riguardanti i cittadini di paesi terzi e gli apolidi

    1.   Le condizioni per la riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, e dell’articolo 5, paragrafo 1, sono dimostrate, in particolare, con i mezzi di prova elencati nell’allegato 3 del presente accordo; tale prova non può essere basata su documenti falsi. Gli Stati membri e la Georgia riconoscono reciprocamente siffatti mezzi di prova senza che siano necessarie ulteriori verifiche.

    2.   La prova prima facie delle condizioni per la riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, e dell’articolo 5, paragrafo 1, è basata, in particolare, sui mezzi di prova elencati nell’allegato 4 del presente accordo; tale prova non può essere basata su documenti falsi. Se viene addotta la prova prima facie, gli Stati membri e la Georgia ritengono accertate le condizioni, a meno che non possano provare il contrario.

    3.   L’illegalità dell’ingresso, della presenza o del soggiorno è stabilita in base ai documenti di viaggio dell’interessato, i quali non rechino il visto o il permesso di soggiorno necessari per il territorio dello Stato richiedente. Analogamente, costituisce prova prima facie dell’illegalità dell’ingresso, della presenza o del soggiorno una dichiarazione dello Stato richiedente da cui risulti che l’interessato non è in possesso dei documenti di viaggio, del visto o del permesso di soggiorno necessari.

    Articolo 10

    Termini

    1.   La domanda di riammissione deve essere presentata all’autorità competente dello Stato richiesto entro un massimo di 6 mesi dalla data in cui l’autorità competente dello Stato richiedente ha preso conoscenza del fatto che un cittadino di paesi terzi o un apolide non soddisfa o non soddisfa più le condizioni di ingresso, presenza o soggiorno. Qualora, per motivi de jure o de facto, risulti impossibile presentare la domanda in tempo, il termine è prorogato su istanza dello Stato richiedente, fintanto che sussistono gli ostacoli.

    2.   Alla domanda di riammissione è data risposta scritta:

    a)

    entro 2 giorni lavorativi, se la domanda è introdotta secondo la procedura accelerata (articolo 6, paragrafo 3); o

    b)

    entro 12 giorni di calendario in tutti gli altri casi.

    Il termine decorre dalla data di ricevimento della domanda di riammissione. Se non è data risposta nei termini prescritti, il trasferimento si considera accettato.

    3.   Il rigetto di una domanda di riammissione deve essere motivato per iscritto.

    4.   Autorizzata la riammissione o, se del caso, scaduti i termini di cui al paragrafo 2, l’interessato è trasferito entro tre mesi. Su istanza dello Stato richiedente, questo termine può essere prorogato per il tempo necessario a superarare gli ostacoli giuridici o pratici.

    Articolo 11

    Modalità di trasferimento e modi di trasporto

    1.   Fatto salvo l’articolo 6, paragrafo 2, prima di procedere al trasferimento di una persona, le autorità competenti dello Stato richiedente notificano per iscritto alle autorità competenti dello Stato richiesto, con un anticipo di almeno 3 giorni lavorativi, la data del trasferimento, il valico di frontiera, le eventuali scorte e altre informazioni pertinenti.

    2.   Il trasporto può essere aereo o terrestre. Il trasferimento aereo non è limitato all’uso di vettori nazionali della Georgia o degli Stati membri e può essere effettuato sia tramite voli di linea che tramite voli charter, nel caso di cittadini dello Stato richiesto. Per i rimpatri sotto scorta, le scorte non sono necessariamente costituite da personale autorizzato dello Stato richiedente, purché si tratti di personale autorizzato dalla Georgia o da uno Stato membro.

    Articolo 12

    Riammissione indebita

    Lo Stato richiedente reintegra chiunque sia stato riammesso dallo Stato richiesto se è appurato, entro un termine di 6 mesi dal trasferimento dell’interessato o di 12 mesi nel caso di cittadini di paesi terzi o apolidi, che non ricorrono le condizioni di cui agli articoli da 2 a 5 del presente accordo.

    In questi casi si osservano, in quanto applicabili, le norme di procedura del presente accordo e vengono trasmesse tutte le informazioni disponibili circa l’identità e la cittadinanza effettive dell’interessato.

    SEZIONE IV

    OPERAZIONI DI TRANSITO

    Articolo 13

    Principi

    1.   Gli Stati membri e la Georgia cercano di limitare il transito di cittadini di paesi terzi o di apolidi ai casi in cui non sia possibile il rimpatrio direttamente nello Stato di destinazione.

    2.   La Georgia autorizza il transito di cittadini di paesi terzi o di apolidi su istanza di uno Stato membro, e uno Stato membro autorizza il transito di cittadini di paesi terzi o di apolidi su istanza della Georgia, purché siano garantiti il proseguimento del viaggio in altri eventuali Stati di transito e la riammissione da parte dello Stato di destinazione.

    3.   La Georgia o uno Stato membro possono opporsi al transito:

    a)

    se il cittadino di paesi terzi o l’apolide corre il rischio reale di essere sottoposto a torture, pene o trattamenti inumani o degradanti o alla pena di morte, oppure di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le opinioni politiche nello Stato di destinazione o in un altro Stato di transito;

    b)

    se il cittadino di paesi terzi o l’apolide deve subire sanzioni penali nello Stato richiesto o in un altro Stato di transito; o

    c)

    per motivi di pubblica sanità, sicurezza nazionale, ordine pubblico o attinenti ad altri interessi nazionali dello Stato richiesto.

    4.   La Georgia o uno Stato membro possono revocare tutte le autorizzazioni rilasciate qualora emergano o si appurino successivamente le circostanze di cui al paragrafo 3 che impediscono l’operazione di transito, o qualora non siano più garantiti il proseguimento del viaggio in altri eventuali Stati di transito o la riammissione da parte dello Stato di destinazione. In tal caso, lo Stato richiedente reintegra, se necessario e senza indugio, il cittadino di paesi terzi o l’apolide.

    Articolo 14

    Procedura di transito

    1.   La domanda di transito deve essere presentata per iscritto all’autorità competente dello Stato richiesto e contenere le seguenti informazioni:

    a)

    tipo di transito (aereo o terrestre), altri eventuali Stati di transito e la destinazione finale prevista;

    b)

    gli estremi dell’interessato (ad esempio nome, cognome, cognome da nubile, altri nomi usati, soprannomi o pseudonimi, data di nascita, sesso e possibilmente luogo di nascita, cittadinanza, lingua, tipo e numero del documento di viaggio);

    c)

    valico di frontiera previsto, ora del trasferimento e uso eventuale di scorte;

    d)

    una dichiarazione attestante che, secondo lo Stato richiedente, sussistono le condizioni di cui all’articolo 13, paragrafo 2, e non vi è motivo di opporsi al transito ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3.

    Un modulo comune per le domande di transito figura all’allegato 6 del presente accordo.

    2.   Lo Stato richiesto, entro 5 giorni di calendario dal ricevimento della domanda, conferma per iscritto l’ammissione allo Stato richiedente, indicando il valico di frontiera e l’orario previsti per l’ammissione, o lo informa che l’ammissione è rifiutata, motivando il rifiuto.

    3.   In caso di transito aereo, la persona da riammettere e le eventuali scorte sono esonerate dall’obbligo del visto di transito aeroportuale.

    4.   Le autorità competenti dello Stato richiesto, previe consultazioni reciproche, collaborano alle operazioni di transito, provvedendo in particolare alla sorveglianza degli interessati e mettendo a disposizione strutture adatte allo scopo.

    5.   Il transito degli interessati avviene entro 30 giorni dalla data in cui è stata ricevuta l’autorizzazione alla domanda.

    SEZIONE V

    COSTI

    Articolo 15

    Costi di trasporto e di transito

    Tutti i costi di trasporto afferenti alla riammissione e al transito ai sensi del presente accordo fino alla frontiera dello Stato di destinazione finale sono a carico dello Stato richiedente, fatto salvo il diritto delle autorità competenti di recuperare i costi connessi alla riammissione dall’interessato o da terzi.

    SEZIONE VI

    PROTEZIONE DEI DATI E CLAUSOLA DI NON INCIDENZA

    Articolo 16

    Protezione dei dati

    I dati personali vengono comunicati solo qualora necessario per l’attuazione del presente accordo da parte delle autorità competenti della Georgia o di uno Stato membro, a seconda dei casi. A disciplinare il trattamento o l’elaborazione dei dati personali in un caso specifico è la legislazione nazionale della Georgia ovvero, quando il responsabile del trattamento è un’autorità competente di uno Stato membro, la direttiva 95/46/CE e la legislazione nazionale adottata in conformità della direttiva medesima. Si applicano inoltre i seguenti principi:

    a)

    i dati personali devono esser trattati lealmente e lecitamente;

    b)

    i dati personali devono essere rilevati per le specifiche, esplicite e legittime finalità dell’attuazione del presente accordo, e successivamente trattati dall’autorità che li comunica e dall’autorità che li riceve in modo non incompatibile con tali finalità;

    c)

    i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e non eccessivi rispetto alle finalità per le quali vengono rilevati e/o per le quali vengono successivamente trattati; in particolare, i dati personali comunicati possono riguardare unicamente:

    i)

    gli estremi della persona da trasferire (ad esempio nomi, cognomi, eventuali nomi precedenti, altri nomi usati, soprannomi o pseudonimi, sesso, stato civile, data e luogo di nascita, cittadinanza attuale, eventuali cittadinanze precedenti);

    ii)

    il passaporto, la carta di identità o la patente di guida (numero, periodo di validità, data, autorità e luogo di rilascio);

    iii)

    gli scali e gli itinerari;

    iv)

    altre informazioni necessarie per identificare la persona da trasferire o per esaminare le condizioni di riammissione ai sensi del presente accordo;

    d)

    i dati personali devono essere esatti e, se necessario, aggiornati;

    e)

    i dati personali devono essere conservati in modo da consentire l’identificazione dell’interessato per e non oltre il tempo necessario a conseguire le finalità per le quali sono stati rilevati o successivamente trattati;

    f)

    sia l’autorità che comunica i dati che l’autorità che li riceve adottano tutti i provvedimenti del caso per rettificare, cancellare o congelare i dati il cui trattamento non sia conforme alle disposizioni del presente articolo, in particolare quando i dati non sono adeguati, pertinenti ed esatti, ovvero risultano eccessivi rispetto alle finalità per le quali vengono trattati. Ciò comprende anche l’obbligo di informare l’altra parte della rettifica, della cancellazione o del congelamento di tali dati;

    g)

    su richiesta, l’autorità che riceve i dati personali informa l’autorità che li ha comunicati circa il loro uso e i risultati ottenuti;

    h)

    i dati personali possono essere comunicati solo alle autorità competenti. L’eventuale trasmissione ad altri organi è subordinata alla previa autorizzazione dell’autorità che li comunica;

    i)

    l’autorità che comunica i dati e l’autorità che li riceve sono tenute a registrare per iscritto la trasmissione e il ricevimento dei dati.

    Articolo 17

    Clausola di non incidenza

    1.   Il presente accordo lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi e le responsabilità dell’Unione, degli Stati membri e della Georgia derivanti dal diritto internazionale, in particolare:

    a)

    dalla convenzione del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, modificata dal protocollo del 31 gennaio 1967 sullo status dei rifugiati;

    b)

    dalle convenzioni internazionali che determinano lo Stato competente per l’esame delle domande di asilo;

    c)

    dalla convenzione europea del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e relativi protocolli;

    d)

    dalla convenzione ONU del 10 dicembre 1984 contro la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti;

    e)

    dalle convenzioni internazionali sull’estradizione e sul transito;

    d)

    dalle convenzioni e dagli accordi internazionali multilaterali di riammissione dei cittadini stranieri, quale la convenzione sull’aviazione civile internazionale del 7 dicembre 1944.

    2.   Nessuna disposizione del presente accordo osta al ritorno di una persona secondo altre modalità formali o informali.

    SEZIONE VII

    ATTUAZIONE E APPLICAZIONE

    Articolo 18

    Comitato misto per la riammissione

    1.   Le parti contraenti si prestano reciproca assistenza ai fini dell’applicazione e dell’interpretazione del presente accordo. A tal fine istituiscono un comitato misto per la riammissione (in prosieguo «il comitato») incaricato in particolare di:

    a)

    controllare l’applicazione del presente accordo;

    b)

    stabilire le modalità di attuazione necessarie per l’applicazione uniforme del presente accordo;

    c)

    procedere a scambi periodici di informazioni sui protocolli di attuazione fra singoli Stati membri e la Georgia a norma dell’articolo 19 del presente accordo;

    d)

    suggerire modifiche al presente accordo e ai suoi allegati.

    2.   Le decisioni del comitato sono vincolanti per le parti contraenti.

    3.   Il comitato è composto di rappresentanti dell’Unione e della Georgia.

    4.   Il comitato si riunisce ogniqualvolta necessario su istanza di una delle parti contraenti.

    5.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

    Articolo 19

    Protocolli d’attuazione

    1.   Su istanza di uno Stato membro o della Georgia, la Georgia e uno Stato membro concludono protocolli di attuazione riguardanti, tra le altre cose:

    a)

    la designazione di autorità competenti, i valichi di frontiera e lo scambio dei punti di contatto;

    b)

    le condizioni per i rimpatri sotto scorta, compreso il transito sotto scorta di cittadini di paesi terzi e di apolidi;

    c)

    i mezzi e i documenti complementari a quelli di cui agli allegati da 1 a 4 del presente accordo;

    d)

    le modalità di riammissione nell’ambito della procedura accelerata; e

    e)

    la procedura applicabile alle audizioni.

    2.   I protocolli di attuazione di cui al paragrafo 1 entrano in vigore solo previa notifica al comitato per la riammissione di cui all’articolo 18.

    3.   La Georgia accetta di applicare qualsiasi disposizione di un protocollo d’attuazione concluso con uno Stato membro anche nelle sue relazioni con gli altri Stati membri, su istanza di questi ultimi.

    Articolo 20

    Relazione con gli accordi e le intese bilaterali di riammissione degli Stati membri

    Le disposizioni del presente accordo prevalgono su quelle di qualsiasi accordo o intesa bilaterale di riammissione delle persone in posizione irregolare in vigore tra i singoli Stati membri e la Georgia o che potrebbero essere conclusi ai sensi dell’articolo 19, nella misura in cui risultino incompatibili con le disposizioni di cui al presente accordo.

    SEZIONE VIII

    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 21

    Applicazione territoriale

    1.   Fatto salvo il paragrafo 2, il presente accordo si applica al territorio cui si applicano il trattato sull’Unione europea e il trattato sul funzionamento dell’Unione europea e al territorio della Georgia.

    2.   Il presente accordo si applica al territorio dell’Irlanda solo a seguito di una notifica a tal riguardo da parte dell’Unione europea alla Georgia. Il presente accordo non si applica al territorio del Regno di Danimarca.

    Articolo 22

    Modifiche dell’accordo

    Le parti contraenti possono, di comune accordo, modificare e integrare il presente accordo. Le eventuali modifiche e integrazioni sono introdotte con protocolli separati che costituiscono parte integrante del presente accordo ed entrano in vigore secondo la procedura di cui all’articolo 23 del presente accordo.

    Articolo 23

    Entrata in vigore, durata e denuncia

    1.   Il presente accordo è ratificato o approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure interne.

    2.   Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui l’ultima parte contraente notifica all’altra parte l’avvenuto espletamento delle procedure di cui al paragrafo 1.

    3.   Il presente accordo si applica all’Irlanda il primo giorno del secondo mese successivo alla data della notifica di cui all’articolo 21, paragrafo 2.

    4.   Il presente accordo è concluso per una durata illimitata.

    5.   Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo dandone notifica ufficiale all’altra parte contraente. Il presente accordo cessa di applicarsi sei mesi dopo la notifica.

    Articolo 24

    Allegati

    Gli allegati da 1 a 6 costituiscono parte integrante del presente accordo.

    Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 2010, in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e georgiana, ciascun testo facente ugualmente fede.

    За Европейския съюз

    Por la Unión Europea

    Za Evropskou unii

    For Den Europæiske Union

    Für die Europäische Union

    Euroopa Liidu nimel

    Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

    For the European Union

    Pour l'Union européenne

    Per l'Unione europea

    Eiropas Savienības vārdā –

    Europos Sąjungos vardu

    Az Európai Unió részéről

    Għall-Unjoni Ewropea

    Voor de Europese Unie

    W imieniu Unii Europejskiej

    Pela União Europeia

    Pentru Uniunea Europeană

    Za Európsku úniu

    Za Evropsko unijo

    Euroopan unionin puolesta

    För Europeiska unionen

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    За Грузия

    Por Georgia

    Za Gruzii

    For Georgien

    Für Georgien

    Gruusia nimel

    Για τη Γεωργία

    For Georgia

    Pour la Géorgie

    Per la Georgia

    Gruzijas vārdā –

    Gruzijos vardu

    Grúzia részéről

    Għall-Georġja

    Voor Georgië

    W imieniu Gruzji

    Pela Geórgia

    Pentru Georgia

    Za Gruzínsko

    Za Gruzijo

    Georgian puolesta

    För Georgien

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    (1)  Conforme al modulo di cui alla raccomandazione del Consiglio dell’UE del 30 novembre 1994.

    (2)  Ibidem.

    ALLEGATO 1

    ELENCO COMUNE DEI DOCUMENTI COMPROVANTI LA CITTADINANZA

    (ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1, E ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1)

    Passaporti di qualsiasi tipo (nazionali, diplomatici, di servizio, collettivi e sostitutivi, compresi quelli dei bambini),

    carte d'identità (anche temporanee e provvisorie),

    certificati di cittadinanza o altri documenti ufficiali da cui risulti la cittadinanza.

    ALLEGATO 2

    ELENCO COMUNE DEI DOCUMENTI CONSIDERATI PROVA PRIMA FACIE DELLA CITTADINANZA

    (ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1, E ARTICOLO 8, PARAGRAFO 2)

    Quando lo Stato richiesto è o uno Stato membro o la Georgia:

    documenti di cui all'allegato 1 scaduti da oltre sei mesi,

    fotocopie di tutti i documenti elencati nell'allegato 1 del presente accordo,

    patente di guida o relativa fotocopia,

    certificato di nascita o relativa fotocopia,

    tessera di servizio aziendale o relativa fotocopia,

    dichiarazioni di testimoni,

    dichiarazioni rese dall'interessato e lingua da questi parlata, anche in base ai risultati di un test ufficiale,

    qualsiasi altro documento che possa contribuire a stabilire la cittadinanza dell'interessato;

    fogli matricolari e carte d'identità militari,

    registri navali e licenze di skipper,

    lasciapassare rilasciato dallo Stato richiesto.

    Quando lo Stato richiesto è la Georgia:

    conferma dell'identità risultante da ricerche effettuate nel sistema d'informazione visti (1),

    se lo Stato membro non si avvale del sistema d'informazione visti, accertamento dell'identità tramite i registri delle domande di visto dello Stato membro interessato.


    (1)  Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60).

    ALLEGATO 3

    ELENCO COMUNE DEI DOCUMENTI COMPROVANTI LE CONDIZIONI PER LA RIAMMISSIONE DI CITTADINI DI PAESI TERZI E DI APOLIDI

    (ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1, ARTICOLO 5, PARAGRAFO 1, E ARTICOLO 9, PARAGRAFO 1)

    Visto e/o permesso di soggiorno rilasciato dallo Stato richiesto,

    timbri di ingresso/uscita o annotazioni analoghe sul documento di viaggio dell'interessato o altre prove dell'ingresso o dell'uscita (ad esempio fotografiche).

    ALLEGATO 4

    ELENCO COMUNE DEI DOCUMENTI CONSIDERATI PROVA PRIMA FACIE DELLE CONDIZIONI PER LA RIAMMISSIONE DI CITTADINI DI PAESI TERZI E DI APOLIDI

    (ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1, ARTICOLO 5, PARAGRAFO 1, E ARTICOLO 9, PARAGRAFO 2)

    Descrizione del luogo e delle circostanze in cui l'interessato è stato intercettato una volta entrato nel territorio dello Stato richiedente, rilasciata dalle autorità competenti dello Stato medesimo,

    informazioni sull'identità e/o sul soggiorno dell'interessato fornite da un'organizzazione internazionale (per esempio, ACNUR),

    informazioni rese/confermate da familiari, compagni di viaggio, ecc.,

    dichiarazioni dell'interessato,

    informazioni da cui risulti che l'interessato si è servito di un corriere o di un'agenzia di viaggi,

    dichiarazioni ufficiali rilasciate, in particolare, dal personale dell'autorità di frontiera o da altri testimoni che possano attestare l'attraversamento della frontiera da parte dell'interessato,

    dichiarazioni ufficiali rilasciate dall'interessato in procedimenti giudiziari o amministrativi;

    documenti, certificati e ricevute di qualsiasi tipo (ricevute d'albergo, biglietti d'appuntamento presso medici/dentisti, carte di accesso a istituzioni pubbliche o private, contratti per il noleggio di auto, ricevute di carte di credito, ecc.) da cui risulti chiaramente che l'interessato ha soggiornato nel territorio dello Stato richiesto,

    biglietti nominativi e/o elenco dei passeggeri di viaggi via aereo, ferrovia, mare o pullman attestanti la presenza e l'itinerario dell'interessato nel territorio dello Stato richiesto.

    ALLEGATO 5

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    ALLEGATO 6

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    DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1, E ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 1

    Le parti convengono che, ai sensi delle richiamate disposizioni, «entra direttamente» dal territorio della Georgia colui che arriva nel territorio degli Stati membri senza essere passato per un paese terzo ovvero, quando lo Stato richiesto è uno degli Stati membri, arriva nel territorio della Georgia senza essere passato per un paese terzo. Non è considerato ingresso il transito per un aeroporto di un paese terzo.

    DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALLA DANIMARCA

    Le parti contraenti prendono atto che il presente accordo non si applica né al territorio né ai cittadini del Regno di Danimarca. È pertanto opportuno che la Georgia e il Regno di Danimarca concludano un accordo di riammissione sul modello del presente accordo.

    DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ISLANDA E ALLA NORVEGIA

    Le parti contraenti prendono atto degli stretti legami che uniscono l'Unione europea e l'Islanda e la Norvegia, segnatamente in virtù dell'accordo del 18 maggio 1999 sull'associazione di questi paesi all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen. È pertanto opportuno che la Georgia concluda con l'Islanda e la Norvegia un accordo di riammissione sul modello del presente accordo.

    DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALLA SVIZZERA

    Le parti contraenti prendono atto degli stretti legami che uniscono l'Unione europea e la Svizzera, segnatamente in virtù dell'accordo sull'associazione di questo paese all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, entrato in vigore il 1o maggio 2008. È pertanto opportuno che la Georgia concluda con la Svizzera un accordo di riammissione sul modello del presente accordo.


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