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Document JOL_2010_252_R_0104_01

2010/505/UE: Decisione del Parlamento europeo, del 5 maggio 2010 , sul discarico per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2008, sezione IX — Garante europeo della protezione dei dati
Risoluzione del Parlamento europeo, del 5 maggio 2010 , recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2008, sezione IX — Garante europeo della protezione dei dati

GU L 252 del 25.9.2010, p. 104–106 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.9.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 252/104


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 5 maggio 2010

sul discarico per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2008, sezione IX — Garante europeo della protezione dei dati

(2010/505/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2008 (1),

visti i conti annuali definitivi delle Comunità europee relativi all’esercizio 2008 — Volume I (C7-0180/2009) (2),

vista la relazione annuale del Garante europeo della protezione dei dati riguardante le revisioni contabili interne effettuate nel 2008, presentata all’autorità competente per il discarico,

viste la relazione annuale della Corte dei conti sull’esecuzione del bilancio per l’esercizio 2008, accompagnata dalle risposte delle istituzioni controllate (3),

vista la dichiarazione attestante l’affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, redatta dalla Corte dei conti a norma dell’articolo 248 del trattato CE (4),

visti l’articolo 272, paragrafo 10, e gli articoli 274, 275 e 276 del trattato CE e l’articolo 314, paragrafo 10, e gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), in particolare gli articoli 50, 86, 145, 146 e 147,

visti l’articolo 77 e l’allegato VI del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7–0098/2010),

1.

concede il discarico al Garante europeo della protezione dei dati per l’esecuzione del bilancio per l’esercizio 2008;

2.

esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;

3.

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia dell’Unione europea, alla Corte dei conti, al Mediatore europeo e al Garante europeo della protezione dei dati, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

Il presidente

Jerzy BUZEK

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)  GU L 71 del 14.3.2008.

(2)  GU C 273 del 13.11.2009, pag. 1.

(3)  GU C 269 del 10.11.2009, pag. 1.

(4)  GU C 273 del 13.11.2009, pag. 122.

(5)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.


RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 5 maggio 2010

recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2008, sezione IX — Garante europeo della protezione dei dati

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2008 (1),

visti i conti annuali definitivi delle Comunità europee relativi all’esercizio 2008 — Volume I (C7-0180/2009) (2),

vista la relazione annuale del Garante europeo della protezione dei dati riguardante le revisioni contabili interne effettuate nel 2008, presentata all’autorità competente per il discarico,

viste la relazione annuale della Corte dei conti sull’esecuzione del bilancio per l’esercizio 2008, accompagnate dalle risposte delle istituzioni controllate (3),

vista la dichiarazione attestante l’affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, redatta dalla Corte dei conti a norma dell’articolo 248 del trattato CE (4),

visti l’articolo 272, paragrafo 10, e gli articoli 274, 275 e 276 del trattato CE e l’articolo 314, paragrafo 10, e gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), in particolare gli articoli 50, 86, 145, 146 e 147,

visti l’articolo 77 e l’allegato VI del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7–0098/2010),

1.

rileva che nel 2008 il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) disponeva di stanziamenti di impegno pari a un totale di 5,3 milioni di EUR [2007: 5 milioni di EUR (6)], con un tasso di utilizzo dell’86,14 %, inferiore alla media delle altre istituzioni (95,67 %);

2.

nota il continuo aumento dei posti permanenti da 29 nel 2007 a 33 nel 2008 (2006: 24 posti) assegnati al Garante; si compiace che tutti questi posti siano occupati e prende atto della crescita controllata e di un’espansione limitata sia di compiti sia di personale, a garanzia che il nuovo personale viene adeguatamente integrato e formato; nota tuttavia che la spesa alla voce di bilancio «Altri agenti» mostra un tasso di attuazione inferiore alla media (51,98 %);

3.

osserva che la Corte dei conti ha indicato nella sua relazione annuale che dalla verifica contabile non sono scaturite osservazioni significative sul GEPD;

4.

si compiace del consolidamento della gestione delle risorse finanziarie e delle risorse umane, nonché dei miglioramenti di funzionalità ed efficienza delle funzioni di controllo interno raggiunti nel 2008; auspica futuri sviluppi riguardo alle risorse finanziarie e umane nonché alle procedure di lavoro interne, selezionate dal Garante europeo quali suoi principali obiettivi per il 2009;

5.

ricorda che la gestione amministrativa di tutte le missioni del GEPD è garantita dall’Ufficio pagamenti della Commissione (sulla base dell’accordo di cooperazione amministrativa tra i Segretari generali della Commissione, del Parlamento e del Consiglio, firmato insieme al Garante europeo il 7 dicembre 2006 per un ulteriore periodo di tre anni a partire dal 16 gennaio 2007);

6.

ricorda che la valutazione effettuata dal Servizio di revisione contabile interna del Garante europeo della protezione dei dati (cioè dal revisore contabile interno della Commissione sulla base dell’accordo di cooperazione amministrativa) ha dimostrato la funzionalità e l’efficienza del sistema di controllo interno e la sua capacità di fornire una garanzia ragionevole per il raggiungimento degli obiettivi del GEPD, e rimane in attesa dei risultati della revisione contabile di seguito; si compiace che la relazione interna sui controlli interni indichi un tasso di attuazione delle raccomandazioni interne pari all’80 %;

7.

si compiace della pubblicazione annuale delle dichiarazioni d’interesse finanziario dei membri eletti dell’istituzione (GEPD e Garante aggiunto), che contengono informazioni pertinenti sui posti o le attività remunerati e sulle attività professionali dichiarabili;

8.

chiede che il Garante europeo della protezione dei dati includa nella sua prossima relazione di attività (esercizio 2009) un capitolo che fornisca un resoconto dettagliato per il resto dell’anno relativo alle pertinenti decisioni di discarico del Parlamento.


(1)  GU L 71 del 14.3.2008.

(2)  GU C 273 del 13.11.2009, pag. 1.

(3)  GU C 269 del 10.11.2009, pag. 1.

(4)  GU C 273 del 13.11.2009, pag. 122.

(5)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(6)  2006: 4,1 milioni di EUR.


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