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Document JOL_2009_121_R_0003_01

2009/370/CE: Decisione del Consiglio, del 6 aprile 2009 , sull'adesione della Comunità europea alla convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali e al protocollo riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale aeronautico, adottati congiuntamente a Città del Capo il 16 novembre 2001
Convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali
Protocollo annesso alla convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale aeronautico

GU L 121 del 15.5.2009, p. 3–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.5.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 121/3


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 6 aprile 2009

sull'adesione della Comunità europea alla convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali e al protocollo riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale aeronautico, adottati congiuntamente a Città del Capo il 16 novembre 2001

(2009/370/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 61, lettera c), in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

La Comunità si sta adoperando per creare uno spazio giudiziario comune basato sul principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie.

(2)

La convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali (di seguito «la convenzione di Città del Capo») e il protocollo riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale aeronautico (di seguito «il protocollo aeronautico»), adottati congiuntamente a Città del Capo il 16 novembre 2001, contribuiscono utilmente a regolamentare a livello internazionale i rispettivi settori. È pertanto auspicabile che si applichino quanto prima le disposizioni dei due strumenti relative alle materie rientranti nell'ambito di competenza esclusiva della Comunità.

(3)

La Commissione ha negoziato la convenzione di Città del Capo e il protocollo aeronautico a nome della Comunità, per le parti di competenza esclusiva della Comunità.

(4)

Le organizzazioni regionali di integrazione economica competenti in determinate materie disciplinate dalla convenzione di Città del Capo e dal protocollo aeronautico possono aderire alla convenzione e al protocollo dopo la loro entrata in vigore.

(5)

Alcune delle materie disciplinate dal regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (2), dal regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure d'insolvenza (3), e dal regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (4), sono altresì disciplinate dal dalla convenzione di Città del Capo e dal protocollo aeronautico.

(6)

La Comunità ha competenza esclusiva in alcune materie regolate dalla convenzione di Città del Capo e dal protocollo aeronautico, mentre gli Stati membri sono competenti in altre materie disciplinate anch’esse da questi due strumenti.

(7)

È opportuno pertanto che la Comunità aderisca alla convenzione di Città del Capo e al protocollo aeronautico.

(8)

Ai sensi dell'articolo 48 della convenzione di Città del Capo e dell'articolo XXVII del protocollo aeronautico, al momento dell'adesione un’organizzazione regionale di integrazione economica presenta una dichiarazione nella quale indica le materie regolate dalla convenzione e dal protocollo per le quali i suoi Stati membri le hanno delegato la propria competenza. Al momento dell'adesione ai due strumenti è opportuno di conseguenza che la Comunità presenti una dichiarazione di questo tipo.

(9)

L'articolo 55 della convenzione di Città del Capo prevede che uno Stato contraente possa dichiarare che non applicherà l’articolo 13 o l’articolo 43, o entrambi, in tutto o in parte. Al momento dell'adesione alla suddetta convenzione è opportuno che la Comunità presenti una dichiarazione di questo tipo.

(10)

Gli articoli X, XI e XII del protocollo aeronautico si applicano solo qualora uno Stato contraente abbia reso una dichiarazione in tal senso in applicazione dell'articolo XXX del suddetto protocollo, e alle condizioni stabilite da detta dichiarazione. Al momento dell'adesione al protocollo aeronautico è opportuno che la Comunità dichiari che non applicherà l'articolo XII e che non renderà alcuna dichiarazione ai sensi dell'articolo XXX, paragrafi 2 e 3. Non sarà pregiudicata la competenza degli Stati membri per quanto riguarda le norme di diritto sostanziale in materia di insolvenza.

(11)

L'applicazione dell'articolo VIII del protocollo aeronautico sulla scelta della legge applicabile dipende anch'essa da una dichiarazione che un qualsiasi Stato contraente può rendere in virtù dell'articolo XXX, paragrafo 1. Al momento dell'adesione al protocollo aeronautico è opportuno che la Comunità dichiari che non applicherà l'articolo VIII.

(12)

Il Regno Unito resterà soggetto alla convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (5) fino a quando sarà soggetto alle disposizioni del regolamento (CE) n. 593/2008. Si presume che il Regno Unito, se aderirà al protocollo aeronautico prima di allora, al momento dell'adesione presenterà una dichiarazione ai sensi dell'articolo XXX, paragrafo 1, che non pregiudicherà l'applicazione delle disposizioni del richiamato regolamento.

(13)

Il Regno Unito e l'Irlanda partecipano all'adozione e all'applicazione della presente decisione.

(14)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione e non ne è vincolata né é soggetta alla sua applicazione,

DECIDE:

Articolo 1

1.   Sono approvati, a nome della Comunità europea, la convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali (di seguito «la convenzione di Città del Capo») e il protocollo riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale aeronautico (di seguito «il protocollo aeronautico»), adottati congiuntamente a Città del Capo il 16 novembre 2001.

I testi della convenzione di Città del Capo e del protocollo aeronautico sono allegati alla presente decisione.

2.   Nella presente decisione per «Stato membro» si intendono tutti gli Stati membri, salvo la Danimarca.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a depositare, a nome della Comunità, gli strumenti di cui all'articolo 47, paragrafo 4, della convenzione di Città del Capo e all'articolo XXVI, paragrafo 4, del protocollo aeronautico.

Articolo 3

1.   Al momento dell'adesione alla convenzione di Città del Capo, la Comunità presenterà le dichiarazioni di cui al punto I degli allegati I e II.

2.   Al momento dell'adesione al protocollo aeronautico, la Comunità presenterà le dichiarazioni di cui ai punti II degli allegati I e II.

Fatto a Lussemburgo, addì 6 aprile 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

J. POSPÍŠIL


(1)  Parere del 18 dicembre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.

(3)  GU L 160 del 30.6.2000, pag. 1.

(4)  GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6.

(5)  GU L 266 del 9.10.1980, pag. 1.


ALLEGATO I

Dichiarazioni generali relative alla competenza della Comunità europea, che la Comunità dovrà presentare al momento dell'adesione alla convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali («la convenzione di Città del Capo») e al protocollo riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale aeronautico («il protocollo aeronautico»), adottati congiuntamente a Città del Capo il 16 novembre 2001

I.

Dichiarazione presentata ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 2, relativa alla competenza della Comunità europea nelle materie regolate dalla convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali («la convenzione di Città del Capo») per le quali gli Stati membri le hanno delegato la propria competenza.

1.

La convenzione di Città del Capo dispone, all'articolo 48, che un’organizzazione regionale di integrazione economica, costituita da Stati sovrani e avente competenza in determinate materie regolate da detta convenzione, possa aderire alla stessa a condizione di presentare la dichiarazione di cui al paragrafo 2 di detto articolo. La Comunità ha deciso di aderire alla convenzione di Città del Capo e procede di conseguenza alla dichiarazione.

2.

Gli Stati membri della Comunità sono attualmente il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, nonché il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

3.

Tuttavia, la presente dichiarazione non si applica al Regno di Danimarca, conformemente agli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea.

4.

La presente dichiarazione non si applica ai territori degli Stati membri ai quali non si applica il trattato che istituisce la Comunità europea e non pregiudica misure o posizioni che gli Stati membri potrebbero adottare in virtù della convenzione di Città del Capo a nome e nell'interesse di quei territori.

5.

Gli Stati membri della Comunità europea hanno delegato la propria competenza alla Comunità per le materie che incidono sul regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (1), sul regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure d'insolvenza (2), e sul regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (3).

6.

Al momento dell'adesione alla convenzione di Città del Capo, la Comunità non presenterà nessuna delle dichiarazioni consentite dagli articoli richiamati all'articolo 56 della convenzione, ad eccezione di una dichiarazione relativa all'articolo 55. Gli Stati membri mantengono la competenza per quanto riguarda le norme di diritto sostanziale in materia di insolvenza.

7.

L’esercizio delle competenze che gli Stati membri hanno delegato alla Comunità a norma del trattato che istituisce la Comunità europea è, per sua natura, soggetto a continua evoluzione. Le istituzioni competenti possono, nell'ambito di detto trattato, adottare decisioni che determinano l'estensione dell’ambito di competenza della Comunità. Quest'ultima si riserva pertanto il diritto di modificare la presente dichiarazione di conseguenza, senza che ciò costituisca una condizione preliminare per l'esercizio delle sue competenze in relazione alle materie regolate dalla convenzione di Città del Capo.

II.

Dichiarazione presentata ai sensi dell'articolo XXVII, paragrafo 2, relativa alla competenza della Comunità europea nelle materie regolate dal protocollo riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale aeronautico («il protocollo aeronautico») per le quali gli Stati membri le hanno delegato la propria competenza

1.

Il protocollo aeronautico dispone, all'articolo XXVII, che un’organizzazione regionale di integrazione economica costituita da Stati sovrani e avente competenza in determinate materie regolate da detto protocollo possa aderire allo stesso a condizione di presentare la dichiarazione di cui al paragrafo 2 di detto articolo. La Comunità ha deciso di aderire al protocollo aeronautico e procede di conseguenza alla dichiarazione.

2.

Gli Stati membri della Comunità europea sono attualmente il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, nonché il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

3.

Tuttavia, la presente dichiarazione non si applica al Regno di Danimarca, conformemente agli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea.

4.

La presente dichiarazione non si applica ai territori degli Stati membri ai quali non si applica il trattato che istituisce la Comunità europea e non pregiudica misure o posizioni che gli Stati membri potrebbero adottare in virtù del protocollo aeronautico a nome e nell'interesse di quei territori.

5.

Gli Stati membri della Comunità europea hanno delegato la propria competenza alla Comunità per le materie che incidono sul regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (4), sul regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure d'insolvenza (5), e sul regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (6).

6.

Al momento dell'adesione al protocollo aeronautico, la Comunità non presenterà alcuna dichiarazione, ai sensi dell'articolo XXX, paragrafo 1, relativa all'applicazione dell'articolo VIII, né presenterà alcuna delle dichiarazioni consentite dall'articolo XXX, paragrafi 2 e 3. Gli Stati membri mantengono la competenza per quanto riguarda le norme di diritto sostanziale in materia di insolvenza.

7.

L’esercizio delle competenze che gli Stati membri hanno delegato alla Comunità a norma del trattato che istituisce la Comunità europea è, per sua natura, soggetto a continua evoluzione. Le istituzioni competenti possono, nell'ambito di detto trattato, adottare decisioni che determinano l'estensione dell’ambito di competenza. della Comunità. Quest'ultima si riserva pertanto il diritto di modificare la presente dichiarazione di conseguenza, senza che ciò costituisca una condizione preliminare per l'esercizio delle sue competenze in relazione alle materie regolate dal protocollo aeronautico.


(1)  GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.

(2)  GU L 160 del 30.6.2000, pag. 1.

(3)  GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6.

(4)  GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.

(5)  GU L 160 del 30.6.2000, pag. 1.

(6)  GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6.


ALLEGATO II

Dichiarazioni che la Comunità europea dovrà presentare al momento dell'adesione alla convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali («la convenzione di Città del Capo») e al protocollo riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale aeronautico («il protocollo aeronautico») relativamente a determinate disposizioni e misure ivi contenute

I.

Dichiarazione della Comunità europea ai sensi dell'articolo 55 della convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali («la convenzione di Città del Capo»)

In virtù dell'articolo 55 della convenzione di Città del Capo, se il debitore è domiciliato nel territorio di uno Stato membro della Comunità, gli Stati membri soggetti al regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (1), applicheranno gli articoli 13 e 43 della convenzione per ottenere le misure provvisorie solo conformemente all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 44/2001, come interpretato dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nel quadro dell'articolo 24 della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (2).

II.

Dichiarazione della Comunità europea ai sensi dell'articolo XXX del protocollo riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale aeronautico («il protocollo aeronautico»)

In virtù dell'articolo XXX, paragrafo 5, del protocollo aeronautico, all'interno della Comunità non si applicherà l'articolo XXI di detto protocollo, a questa materia si applicherà il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (3), per gli Stati membri soggetti a tale regolamento o a qualsiasi altro accordo volto a estenderne gli effetti.


(1)  GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.

(2)  GU L 299 del 31.12.1972, pag. 32.

(3)  GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.


TRADUZIONE

CONVENZIONE

relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali

GLI STATI PARTI DELLA PRESENTE CONVENZIONE,

CONSAPEVOLI della necessità di acquistare e di fare uso di beni mobili strumentali di valore elevato o di particolare importanza economica e di facilitare, in modo efficiente, il finanziamento per l’acquisto e per l’uso di tali beni,

RICONOSCENDO a tal fine i vantaggi del finanziamento garantito da beni dell’impresa e del leasing e desiderando facilitare tali tipi di operazioni stabilendo regole chiare per disciplinarli,

TENENDO CONTO della necessità di assicurare che le garanzie per tali beni siano riconosciute e tutelate universalmente,

DESIDERANDO procurare ampi e reciproci benefici economici a tutte le parti interessate,

RITENENDO che tali regole debbano riflettere i principi basilari del finanziamento garantito da beni dell’impresa e del leasing e promuovere l’autonomia delle parti necessaria in tali tipi di operazioni,

CONSAPEVOLI della necessità di stabilire un quadro giuridico di riferimento per le garanzie internazionali su tali beni e, a questo fine, di creare un sistema di iscrizione internazionale per la loro tutela,

PRENDENDO IN CONSIDERAZIONE gli obiettivi e i principi enunciati nelle convenzioni esistenti relative a tali beni,

SONO CONVENUTI sulle seguenti disposizioni:

CAPO I

AMBITO DI APPLICAZIONE E DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

Nella presente convenzione, salvo che il contesto non richieda altrimenti, i seguenti termini sono utilizzati con il significato indicato qui di seguito:

a)

«accordo» indica un contratto di garanzia, un contratto con riserva di proprietà o un contratto di leasing;

b)

«cessione» indica un contratto che, a titolo di garanzia o in altra forma, conferisce al cessionario diritti accessori con o senza il trasferimento della relativa garanzia internazionale;

c)

«diritti accessori» indica ogni diritto al pagamento o ad una diversa prestazione dovuta dal debitore in virtù di un accordo, garantiti con il bene o connessi a questo;

d)

«apertura delle procedure di insolvenza» indica il momento di inizio di tali procedure secondo il diritto applicabile in materia d’insolvenza;

e)

«acquirente con riserva» indica un compratore che è tale in virtù di un contratto di vendita con riserva di proprietà;

f)

«venditore con riserva» indica un venditore che è tale in virtù di un contratto di vendita con riserva di proprietà;

g)

«contratto di vendita» indica un contratto di vendita di un bene da un venditore ad un compratore non rientrante fra gli accordi definiti alla lettera a);

h)

«organo giurisdizionale» indica un organo giurisdizionale, amministrativo o arbitrale istituito da uno degli Stati contraenti;

i)

«creditore»indica un creditore garantito in virtù di un accordo costitutivo di garanzia reale, un venditore con riserva in virtù di un contratto di vendita con riserva di proprietà o un concedente in virtù di un contratto di leasing;

j)

«debitore» indica un costituente in virtù di un accordo costitutivo di garanzia reale, un compratore in un contratto con riserva della proprietà, un concessionario in virtù di un contratto di leasing o una persona il cui diritto su un bene è gravato da un diritto o da una garanzia non convenzionale suscettibile di registrazione;

k)

«amministratore dell’insolvenza» indica una persona autorizzata ad amministrare la riorganizzazione o la liquidazione, includendo una persona autorizzata a titolo provvisorio, e comprende anche il debitore in possesso di un bene se ciò è ammesso dal diritto applicabile in materia d’insolvenza;

l)

«procedure di insolvenza» indica il fallimento, la liquidazione o gli altri procedimenti collettivi giudiziali o amministrativi, inclusi i procedimenti provvisori, in cui i beni e gli affari del debitore sono soggetti al controllo o alla supervisione di un organo giurisdizionale al fine della riorganizzazione o della liquidazione;

m)

«persona interessata» indica:

i)

il debitore;

ii)

qualunque persona che, al fine di assicurare l’adempimento delle obbligazioni in favore del creditore, concede o rilascia una fideiussione o una garanzia a prima domanda o una lettera di credito «stand-by» o qualsiasi altra forma di assicurazione del credito;

iii)

ogni altra persona avente diritti sul bene;

n)

«operazione interna» indica un’operazione di uno dei tipi indicati nelle lettere da a) a c) del paragrafo 2 dell’articolo 2, quando il centro dei principali interessi di tutte le parti che partecipano all’operazione e il bene (la cui localizzazione sia determinata conformemente alle disposizioni del protocollo) si trovano nello stesso Stato contraente al momento della conclusione dell’accordo e quando la garanzia costituita per mezzo dell’operazione è stata iscritta in un registro nazionale dello Stato contraente che ha emesso la dichiarazione prevista nel paragrafo 1 dell’articolo 50;

o)

«garanzia internazionale» indica una garanzia di cui è titolare un creditore al quale si applica l’articolo 2;

p)

«registro internazionale» indica il servizio internazionale di iscrizione istituito per gli scopi della presente convenzione o del protocollo;

q)

«contratto di leasing» indica il contratto in virtù del quale un soggetto (concedente o locatore) conferisce un diritto di possesso o di controllo su un bene (con o senza opzione d’acquisto) ad un’altra persona (concessionario) in cambio del versamento di un canone o di un’altra forma di pagamento;

r)

«garanzia nazionale» indica una garanzia detenuta da un creditore su un bene e costituita per mezzo di un’operazione interna coperta da una dichiarazione emessa in virtù del paragrafo 1 dell’articolo 50;

s)

«diritto o garanzia non convenzionale» indica un diritto o una garanzia conferiti in virtù del diritto di uno Stato contraente che ha formulato la dichiarazione prevista dall’articolo 39 per garantire l’esecuzione di un’obbligazione, compresa un’obbligazione verso uno Stato, un ente statale o un’organizzazione intergovernativa o privata;

t)

«avviso di garanzia nazionale» indica l’avviso iscritto, o da iscriversi, nel registro internazionale per indicare la costituzione di una garanzia nazionale;

u)

«bene» indica un bene rientrante in una delle categorie a cui si applica l’articolo 2;

v)

«diritto o garanzia preesistente» indica un diritto o una garanzia di qualsiasi natura su un bene, creato o originatosi prima dell’entrata in vigore della presente convenzione come è definita nella lettera a) del paragrafo 2 dell’articolo 60;

w)

«indennizzo» indica l’indennizzo, monetario o non, di un bene derivante dalla completa o parziale perdita o distruzione fisica dello stesso o dalla sua totale o parziale confisca, espropriazione o requisizione;

x)

«cessione futura» indica una cessione che s’intende realizzare nel futuro al verificarsi di un evento stabilito, indipendentemente dalla certezza del verificarsi dell’evento stesso;

y)

«garanzia internazionale futura» indica una garanzia che s’intende costituire o stipulare su un bene quale garanzia internazionale nel futuro, al verificarsi di un evento stabilito (che può includere l’acquisizione da parte del debitore di un diritto su quel bene), indipendentemente dalla certezza del verificarsi dell’evento stesso;

z)

«vendita futura» indica una vendita che s’intende realizzare nel futuro al verificarsi di un evento stabilito, indipendentemente dalla certezza del verificarsi dell’evento stesso;

aa)

«protocollo» indica, riguardo ad ogni categoria di beni e di diritti accessori cui si applica la presente convenzione, il protocollo per tali categorie di beni e di diritti accessori;

bb)

«iscritto» significa iscritto nel registro internazionale in applicazione del capo V;

cc)

«garanzia iscritta» indica una garanzia internazionale, un diritto o una garanzia non convenzionale suscettibile d’iscrizione o una garanzia nazionale indicata in un avviso di garanzia nazionale, iscritto in applicazione del capo V;

dd)

«diritto o garanzia non convenzionale suscettibile d’iscrizione» indica un diritto o una garanzia non convenzionale suscettibile d’iscrizione in applicazione di una dichiarazione depositata in conformità dell’articolo 40;

ee)

«conservatore» indica, in riferimento al protocollo, la persona o l’organo designato dal protocollo stesso o nominato in base alla lettera b) del paragrafo 2 dell’articolo 17;

ff)

«regolamento» indica il regolamento stabilito o approvato dall’autorità di sorveglianza in applicazione del protocollo;

gg)

«vendita» indica il trasferimento della proprietà di un bene in virtù di un contratto di vendita;

hh)

«obbligazione garantita» indica un’obbligazione garantita per mezzo di una garanzia reale;

ii)

«accordo costitutivo di garanzia reale» indica l’accordo con il quale un costituente conferisce o s’impegna a conferire a un creditore garantito un diritto (compreso il diritto di proprietà) su un bene per garantire l’esecuzione di tutte le obbligazioni presenti o future del costituente stesso o di un terzo;

jj)

«garanzia reale» indica una garanzia creata mediante un accordo costitutivo di garanzia reale;

kk)

«autorità di sorveglianza» indica, in riferimento al protocollo, l’autorità di sorveglianza a cui fa riferimento il paragrafo 1 dell’articolo 17;

ll)

«contratto con riserva di proprietà» indica un contratto per la vendita di un bene la cui proprietà non viene trasferita fino al momento in cui la condizione o le condizioni stabilite nel contratto stesso non si sono realizzate;

mm)

«garanzia non iscritta» indica un diritto o una garanzia convenzionale o non convenzionale (diversi da un diritto o da una garanzia ai quali si applica l’articolo 39) che non è stata iscritto, indipendentemente dal fatto che sia o meno suscettibile d’iscrizione alla stregua della presente convenzione; e

nn)

«scritto» indica una documentazione (inclusa quella comunicata attraverso teletrasmissione) che si trova su un supporto materiale o su altro tipo di supporto che può essere ulteriormente riprodotto in un supporto materiale e che indica in modo ragionevole l’assenso della persona alla documentazione.

Articolo 2

La garanzia internazionale

1.   La presente convenzione regola la costituzione e gli effetti di una garanzia internazionale in relazione a determinate categorie di beni mobili strumentali e di diritti accessori.

2.   Ai fini della presente convenzione, una garanzia internazionale sui beni mobili strumentali è una garanzia costituita in conformità dell’articolo 7 su un bene inequivocabilmente identificabile che appartiene ad una delle categorie di beni elencate nel paragrafo 3 ed indicate nel protocollo:

a)

conferita dal costituente in virtù di accordo costitutivo di garanzia reale;

b)

detenuta da una persona che è il venditore con riserva in virtù di un contratto con riserva di proprietà; o

c)

detenuta da una persona che è il concedente in virtù di un contratto di leasing. Una garanzia rientrante nella lettera a) non può allo stesso tempo rientrare nelle lettere b) o c).

3.   Le categorie menzionate nei precedenti paragrafi sono:

a)

cellule di aeromobili, motori di aerei ed elicotteri;

b)

materiale ferroviario trasportabile;

c)

beni di tipo spaziale.

4.   Il diritto applicabile determina se una garanzia alla quale si applica il paragrafo 2 rientra nell’ambito della lettera a), b) o c) dello stesso paragrafo.

5.   Una garanzia internazionale su un bene si estende all’indennizzo relativo a quel bene.

Articolo 3

Ambito di applicazione

1.   La presente convenzione si applica quando, al momento della conclusione dell’accordo che costituisce o prevede una garanzia internazionale, il debitore si trova in uno Stato contraente.

2.   Il fatto che il creditore sia situato in uno Stato non contraente non pregiudica l’applicabilità della presente convenzione.

Articolo 4

Luogo in cui è situato il debitore

1.   Ai fini del paragrafo 1 dell’articolo 3, il debitore è situato nello Stato contraente:

a)

secondo il cui diritto si è costituito;

b)

nel quale si trova la propria sede statutaria;

c)

nel quale si trova la propria amministrazione centrale; o

d)

nel quale si trova il proprio stabilimento.

2.   Lo stabilimento al quale si riferisce la lettera d) del paragrafo precedente indica, nel caso in cui il debitore abbia più stabilimenti, quello principale ovvero, nel caso non ne abbia alcuno, la sua residenza abituale.

Articolo 5

Interpretazione e diritto applicabile

1.   Nell’interpretazione della presente convenzione si deve avere riguardo ai suoi scopi quali enunciati nel preambolo, al suo carattere internazionale e alla necessità di promuovere l’uniformità e la prevedibilità nella sua applicazione.

2.   Le questioni concernenti materie disciplinate dalla presente convenzione che non sono state espressamente risolte da essa devono essere risolte in conformità con i principi generali sui quali essa si basa ovvero, in mancanza di tali principi, secondo il diritto applicabile.

3.   Il riferimento al diritto applicabile indica il diritto interno applicabile secondo le norme di diritto internazionale privato del foro.

4.   Se uno Stato comprende più unità territoriali, ognuna delle quali ha proprie norme di diritto applicabili alla questione da risolvere, e qualora manchi l’indicazione di quale sia l’unità territoriale pertinente, è il diritto di tale Stato a determinare l’unità territoriale le cui norme troveranno applicazione. In mancanza di disposizioni di questo tipo, si applica il diritto dell’unità territoriale con cui la fattispecie presenta il collegamento più stretto.

Articolo 6

Relazioni tra la convenzione e il protocollo

1.   La convenzione e il protocollo devono essere letti ed interpretati insieme quale unico strumento.

2.   In caso di incompatibilità tra la presente convenzione e il protocollo, prevale il protocollo.

CAPO II

COSTITUZIONE DI UNA GARANZIA INTERNAZIONALE

Articolo 7

Requisiti di forma

Una garanzia è costituita quale garanzia internazionale in conformità della presente convenzione quando l’accordo che la costituisce o la prevede:

a)

è concluso per iscritto;

b)

riguarda un bene di cui il costituente, il venditore con riserva o il concedente possano disporre;

c)

rende possibile l’identificazione del bene in conformità al protocollo; e

d)

nel caso si tratti di un accordo costitutivo di garanzia reale, consenta di determinare le obbligazioni garantite senza che sia necessario fissare un importo o un importo massimo garantito.

CAPO III

RIMEDI PER L’INADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI

Articolo 8

Rimedi a disposizione del creditore garantito

1.   In caso d’inadempimento ai sensi dell’articolo 11, il creditore garantito può, nella misura in cui il costituente vi abbia in qualsiasi tempo consentito e salva ogni dichiarazione che uno Stato contraente abbia emesso ai sensi dell’articolo 54, esercitare uno o più tra i seguenti rimedi:

a)

prendere possesso o controllo del bene gravato da garanzia a suo vantaggio;

b)

vendere o costituire tale bene in leasing;

c)

riscuotere qualsiasi reddito o beneficio derivante dalla gestione o dall’utilizzo di tale bene.

2.   In alternativa, il creditore garantito può domandare una decisione di un organo giurisdizionale che autorizzi o disponga uno dei rimedi previsti dal paragrafo precedente.

3.   Tutti i rimedi previsti nella lettera a), b) o c) del paragrafo 1 o dall’articolo 13 devono essere esercitati in modo commercialmente ragionevole. Un rimedio si reputa esercitato in modo commercialmente ragionevole quando è esercitato in modo conforme ad una delle disposizioni dell’accordo costitutivo di garanzia reale, salvo che tale disposizione sia manifestamente irragionevole.

4.   Il creditore garantito che si proponga di vendere o di costituire in leasing un bene in conformità del paragrafo 1 deve informare per iscritto con un preavviso ragionevole:

a)

le persone interessate indicate nei punti i) e ii) della lettera m) dell’articolo 1; e

b)

le persone interessate indicate nel punto iii) della lettera m) dell’articolo 1 che abbiano informato il creditore garantito dei propri diritti con un preavviso ragionevole prima della vendita o del leasing.

5.   Qualsiasi somma percepita dal creditore garantito in conseguenza dell’esercizio di uno dei rimedi previsti nei paragrafi 1 e 2 deve essere imputata all’ammontare delle obbligazioni garantite.

6.   Allorché le somme percepite dal creditore garantito in conseguenza dell’esercizio di uno dei rimedi previsti nei paragrafi 1 e 2 eccedano l’ammontare garantito dalla garanzia reale e i costi ragionevoli sostenuti nell’esercizio di un tale rimedio, il creditore garantito deve, salva diversa disposizione da parte dell’organo giurisdizionale, distribuire l’eccedenza secondo l’ordine di prelazione tra i titolari delle garanzie di rango inferiore che sono state iscritte o di cui il creditore garantito è stato informato, e pagare l’eventuale differenza al costituente.

Articolo 9

Trasferimento della proprietà a soddisfazione delle obbligazioni garantite; liberazione del debitore

1.   In qualunque momento successivo all’inadempimento ai sensi dell’articolo 11, il creditore garantito e tutti i soggetti interessati possono convenire che la proprietà del bene gravato da garanzia (o qualunque altro diritto del costituente su tale bene) sia trasferita a tale creditore per soddisfare in tutto o in parte le obbligazioni garantite.

2.   Su richiesta del creditore garantito, l’organo giurisdizionale può ordinare che la proprietà del bene gravato da garanzia (o qualunque altro diritto del costituente su quel bene) sia trasferita al creditore garantito per soddisfare le obbligazioni garantite.

3.   L’organo giurisdizionale può accogliere la richiesta prevista nel paragrafo precedente solo se l’ammontare delle obbligazioni garantite che per effetto di tale trasferimento saranno soddisfatte corrisponde al valore del bene, tenendo conto dei pagamenti che il creditore garantito deve effettuare a qualsiasi soggetto interessato.

4.   In qualunque momento successivo all’inadempimento ai sensi dell’articolo 11 e prima della vendita del bene gravato da garanzia o della pronuncia della decisione indicata nel paragrafo 2, il costituente o qualunque soggetto interessato può ottenere la cancellazione della garanzia reale pagando completamente l’importo garantito, a condizione di rispettare il leasing al quale il creditore garantito abbia prestato il proprio consenso in virtù della lettera b) del paragrafo 1 dell’articolo 8 o che sia stato disposto dall’organo giurisdizionale in conformità del paragrafo 2 dell’articolo 8. Allorché, in seguito all’inadempimento, il pagamento dell’importo garantito venga integralmente effettuato da un soggetto interessato diverso dal debitore, tale soggetto è surrogato nei diritti del creditore garantito.

5.   La proprietà o qualunque altro diritto del costituente trasferito per effetto di una vendita in virtù della lettera b) del paragrafo 1 dell’articolo 8 o conformemente ai paragrafi 1 e 2 dello stesso articolo, è liberato da qualsivoglia diritto o garanzia sul quale la garanzia reale del creditore garantito prevalga in base al disposto dell’articolo 29.

Articolo 10

Rimedi per il venditore con riserva o per il concedente

Nel caso di inadempimento di un contratto con riserva di proprietà o di un contratto di leasing ai sensi dell’articolo 11, il venditore con riserva o il concedente, secondo il caso, possono:

a)

salva la dichiarazione che può essere formulata da uno Stato contraente ai sensi dell’articolo 54, porre fine all’accordo e prendere possesso o controllo di qualunque bene costituisca oggetto dell’accordo; oppure

b)

domandare una decisione dell’organo giurisdizionale che autorizzi o ordini uno dei due rimedi sopra menzionati.

Articolo 11

Significato di inadempimento

1.   Il debitore e il creditore possono in qualunque momento convenire per iscritto sulle circostanze che costituiscono inadempimento o sulle altre circostanze che permettono l’esercizio dei diritti e dei rimedi specificati agli articoli da 8 a 10 e 13.

2.   In mancanza di tale convenzione, il termine «inadempimento» indica, per i fini degli articoli da 8 a 10 e 13, un inadempimento che priva il creditore in modo sostanziale di quanto ha diritto di aspettarsi dal contratto.

Articolo 12

Misure supplementari

Qualsiasi misura supplementare che sia consentita dal diritto applicabile, ivi inclusa ogni misura convenuta dalle parti, può essere esercitata in quanto non risulti incompatibile con le disposizioni imperative di questo capo come enunciate nell’articolo 15.

Articolo 13

Misure provvisorie

1.   A condizione di osservare la dichiarazione che sia resa ai sensi dell’articolo 55, uno Stato contraente assicura che il creditore che fornisce la prova dell’inadempimento delle obbligazioni da parte del debitore, prima della definizione nel merito della controversia e nella misura in cui il debitore vi abbia in qualunque tempo consentito, ottenga in un breve termine da un organo giurisdizionale uno o più delle seguenti misure come richiesto dal creditore:

a)

la conservazione del bene e del suo valore;

b)

l’acquisto del possesso, il controllo o la custodia del bene;

c)

l’immobilizzazione del bene; e

d)

il leasing o, ad eccezione dei casi previsti nelle lettere da a) a c), la gestione del bene e i redditi da ciò derivanti.

2.   Nell’ordinare una delle misure previste nel paragrafo precedente, l’organo giurisdizionale può subordinarla all’adozione delle condizioni che ritenga necessarie al fine di tutelare i soggetti interessati allorquando:

a)

il creditore non adempia, nell’esercizio di tale misura, una delle obbligazioni cui è tenuto nei confronti del debitore in virtù della presente convenzione o del protocollo; o

b)

il creditore si veda respingere in tutto o in parte le proprie pretese all’atto della definizione nel merito della controversia.

3.   Prima di ordinare qualsivoglia misura in virtù del paragrafo 1, l’organo giurisdizionale può esigere che tutte le persone interessate siano informate della richiesta.

4.   Nessuna disposizione di questo articolo pregiudica l’applicazione del paragrafo 3 dell’articolo 8 o il potere dell’organo giurisdizionale di disporre misure provvisorie diverse da quelle elencate nel paragrafo 1.

Articolo 14

Requisiti procedurali

Salvo il disposto del paragrafo 2 dell’articolo 54, l’esercizio delle misure previste dal presente capo è soggetto alle regole di procedura prescritte dal diritto del luogo in cui le stesse sono esercitate.

Articolo 15

Deroghe

Nelle loro relazioni reciproche, due o più delle parti alle quali fa riferimento il presente capo possono, in qualsiasi momento e mediante un accordo scritto, derogare a una qualunque delle precedenti disposizioni del presente capo, o modificarne gli effetti, ad esclusione dei paragrafi da 3 a 6 dell’articolo 8, dei paragrafi 3 e 4 dell’articolo 9, del paragrafo 2 dell’articolo 13 e dell’articolo 14.

CAPO IV

IL SISTEMA INTERNAZIONALE DI ISCRIZIONE

Articolo 16

Il registro internazionale

1.   Deve essere istituito un registro internazionale per l’iscrizione di:

a)

garanzie internazionali, garanzie internazionali future e diritti e garanzie non convenzionali suscettibili d’iscrizione;

b)

cessioni e cessioni future di garanzie internazionali;

c)

acquisizioni di garanzie internazionali per effetto di surrogazione legale o convenzionale in base al diritto applicabile;

d)

avvisi di garanzie nazionali; e

e)

subordinazioni di rango delle garanzie individuate nelle precedenti lettere.

2.   Possono essere istituiti differenti registri internazionali per le diverse categorie di beni e di diritti accessori.

3.   Ai fini del presente capo e del capo V, il termine «iscrizione» comprende, secondo il caso, la modifica, la proroga o la cancellazione di un’iscrizione.

Articolo 17

L’autorità di sorveglianza e il conservatore

1.   È designata un’autorità di sorveglianza in conformità del protocollo.

2.   L’autorità di sorveglianza deve:

a)

istituire o provvedere all’istituzione del registro internazionale;

b)

salvo quanto disposto dal protocollo, nominare e destituire il conservatore;

c)

assicurare che, nel caso di sostituzione del conservatore, ogni diritto necessario alla prosecuzione dell’effettivo funzionamento del registro internazionale venga trasmesso o possa essere trasmesso al nuovo conservatore;

d)

previa consultazione degli Stati contraenti, stabilire o approvare un regolamento in applicazione del protocollo relativo al funzionamento del registro internazionale e assicurarne la pubblicazione;

e)

stabilire le procedure amministrative secondo le quali i reclami relativi al funzionamento del registro internazionale possano essere presentati all’autorità di sorveglianza;

f)

sorvegliare le attività del conservatore e il funzionamento del registro internazionale;

g)

a richiesta del conservatore, fornirgli le direttive che ritiene appropriate;

h)

fissare e rivedere periodicamente la struttura tariffaria dei servizi del registro internazionale;

i)

adottare tutte le misure necessarie per assicurare l’esistenza di un sistema elettronico dichiarativo di iscrizione efficace, per la realizzazione degli obiettivi della presente convenzione e del protocollo; e

j)

fare periodicamente rapporto agli Stati contraenti sull’adempimento delle proprie obbligazioni in virtù della presente convenzione e del protocollo.

3.   L’autorità di sorveglianza può concludere qualsiasi accordo necessario all’esercizio delle proprie funzioni, ivi incluso l’accordo previsto dal paragrafo 3 dell’articolo 27.

4.   L’autorità di sorveglianza detiene tutti i diritti di proprietà sulle banche dati e sugli archivi del registro internazionale.

5.   Il conservatore deve assicurare l’efficiente funzionamento del registro internazionale ed adempiere le funzioni che gli sono assegnate dalla presente convenzione, dal protocollo e dai regolamenti.

CAPO V

ALTRE QUESTIONI RELATIVE ALL’ISCRIZIONE

Articolo 18

Requisiti per l’iscrizione

1.   Il protocollo e il regolamento devono specificare i requisiti, inclusi i criteri per l’identificazione del bene, per:

a)

effettuare un’iscrizione (dovendo intendersi che il consenso richiesto dall’articolo 20 possa essere preventivamente prestato per via elettronica);

b)

effettuare consultazioni e rilasciare certificati di consultazione e, nel rispetto di quanto precede;

c)

garantire la riservatezza delle informazioni e dei documenti del registro internazionale diversi da quelli relativi all’iscrizione.

2.   Il conservatore non è obbligato a verificare se il consenso all’iscrizione previsto dall’articolo 20 è stato effettivamente dato o è valido.

3.   Quando una garanzia iscritta come una garanzia internazionale futura diviene una garanzia internazionale, non è richiesta alcuna ulteriore iscrizione purché le informazioni relative all’iscrizione siano sufficienti per iscrivere una garanzia internazionale.

4.   Il conservatore deve assicurarsi che le iscrizioni siano introdotte nelle banche dati del registro internazionale e che possano essere consultate secondo l’ordine cronologico di ricevimento e che lo schedario riporti il giorno e l’ora del ricevimento.

5.   Il protocollo può prevedere che uno Stato contraente possa designare sul proprio territorio uno o più organismi come punto o punti di ingresso attraverso i quali, in modo esclusivo o meno, vengano trasmesse al registro internazionale le informazioni necessarie per l’iscrizione. Lo Stato contraente che procede a tale designazione potrà specificare le condizioni, se del caso, che dovranno essere soddisfatte prima che le informazioni vengano trasmesse al registro internazionale.

Articolo 19

Validità e tempo dell’iscrizione

1.   Un’iscrizione è valida solo se effettuata conformemente alle disposizioni dell’articolo 20.

2.   Un’iscrizione, se valida, è completa allorché le informazioni necessarie sono introdotte nelle banche dati del registro internazionale in modo da poter essere consultate.

3.   Un’iscrizione può essere consultata per i fini del paragrafo precedente se:

a)

il registro internazionale le ha assegnato un numero di schedario che segue un ordine consequenziale; e

b)

le informazioni relative all’iscrizione, compreso il numero di schedario, sono conservate in forma durevole e possono essere ottenute presso il registro internazionale.

4.   Se una garanzia inizialmente iscritta come garanzia internazionale futura diviene una garanzia internazionale, essa sarà considerata iscritta al momento dell’iscrizione della garanzia internazionale futura, sempre che l’iscrizione sia ancora vigente immediatamente prima della costituzione della garanzia internazionale a norma dell’articolo 7.

5.   Il paragrafo precedente si applica, con le necessarie modifiche, all’iscrizione di una cessione futura di una garanzia internazionale.

6.   Un’iscrizione è consultabile nelle banche dati del registro internazionale secondo i criteri stabiliti dal protocollo.

Articolo 20

Consenso all’iscrizione

1.   Una garanzia internazionale, una garanzia internazionale futura o una cessione o una cessione futura di una garanzia internazionale può essere iscritta da una qualunque delle due parti, con il consenso scritto dell’altra, e tale iscrizione può essere modificata o prorogata prima della sua scadenza.

2.   La subordinazione di una garanzia internazionale ad un’altra garanzia internazionale può essere iscritta da parte della persona la cui garanzia è stata subordinata, ovvero con il suo consenso scritto prestato in qualsiasi momento.

3.   Un’iscrizione può essere cancellata dal soggetto che ne ha beneficiato ovvero con il suo consenso scritto.

4.   L’acquisizione di una garanzia internazionale mediante surrogazione legale o convenzionale può essere iscritta dal surrogato.

5.   Un diritto o una garanzia non convenzionale suscettibile d’iscrizione può essere iscritto dal titolare.

6.   L’avviso di garanzia nazionale può essere iscritto da parte del titolare della garanzia.

Articolo 21

Durata dell’iscrizione

L’iscrizione di una garanzia internazionale conserva efficacia fino alla sua cancellazione o fino alla scadenza del periodo specificato nell’iscrizione stessa.

Articolo 22

Consultazioni

1.   Qualsiasi persona può, secondo le modalità previste dal protocollo e dal regolamento, consultare o domandare una consultazione del registro internazionale con mezzi elettronici, in relazione alle garanzie o alle garanzie future in esso iscritte.

2.   Allorché riceve una richiesta di consultazione relativamente ad un certo bene, il conservatore rilascia con mezzi elettronici, secondo le modalità previste nel protocollo e nel regolamento, un certificato di consultazione del registro:

a)

che riproduce tutte le informazioni iscritte relative a quel bene, insieme ad una dichiarazione indicante il giorno e l’ora dell’iscrizione di tali informazioni; o

b)

che attesta che nel registro internazionale non esiste alcuna informazione relativa a quel bene.

3.   Un certificato di consultazione rilasciato in virtù del paragrafo precedente indica che il creditore il cui nome figura nelle informazioni relative all’iscrizione ha acquistato o intende acquistare una garanzia internazionale sul bene, ma non indica se l’iscrizione riguarda una garanzia internazionale o una garanzia internazionale futura, anche quando ciò possa essere stabilito sulla base delle informazioni relative all’iscrizione.

Articolo 23

Lista di dichiarazioni e di diritti o garanzie non convenzionali

Il conservatore redige una lista di dichiarazioni, ritiri di dichiarazioni e di categorie di diritti o garanzie non convenzionali che gli sono comunicate dal depositario come sono state formulate dagli Stati contraenti in conformità degli articoli 39 e 40 con la data di ciascuna dichiarazione o del ritiro. Tale lista deve essere registrata e essere consultabile a nome dello Stato dichiarante ed è messa a disposizione di ogni persona che ne faccia richiesta, secondo le modalità previste dal protocollo e dal regolamento.

Articolo 24

Valore probatorio dei certificati

Un documento che soddisfa i requisiti di forma prescritti dal regolamento e che si presenta come un certificato rilasciato dal registro internazionale costituisce una presunzione semplice:

a)

del fatto di essere stato rilasciato dal registro internazionale; e

b)

dei fatti in esso menzionati, inclusi il giorno e l’ora dell’iscrizione.

Articolo 25

Cancellazione dell’iscrizione

1.   Allorché le obbligazioni garantite da una garanzia reale iscritta o le obbligazioni dalle quali ha origine un diritto o una garanzia non convenzionale iscritta si estinguono, o allorché le condizioni del trasferimento della proprietà in virtù di un contratto con riserva di proprietà iscritto sono soddisfatte, il titolare di tale garanzia deve procedere senza ritardo alla cancellazione dell’iscrizione, su domanda scritta del debitore recapitata o ricevuta all’indirizzo indicato nell’iscrizione.

2.   Quando una garanzia internazionale futura o una cessione di garanzia internazionale futura è stata iscritta, il futuro creditore o il futuro cessionario devono procedere senza ritardo alla cancellazione dell’iscrizione, su domanda scritta del futuro debitore o del cedente recapitata o ricevuta all’indirizzo indicato nell’iscrizione, prima che il futuro creditore o il futuro cessionario anticipino il finanziamento o si impegnino a farlo.

3.   Quando le obbligazioni garantite da una garanzia internazionale specificata in un avviso di garanzia nazionale iscritto si estinguono, il titolare di tale garanzia deve procedere senza ritardo alla cancellazione dell’iscrizione su domanda scritta del debitore recapitata o ricevuta all’indirizzo indicato nell’iscrizione.

4.   Quando un’iscrizione non doveva essere effettuata o non è corretta, la persona a beneficio della quale l’iscrizione è stata fatta deve procedere senza ritardo alla sua cancellazione o alla modifica, su domanda scritta del debitore consegnata o ricevuta all’indirizzo indicato nell’iscrizione.

Articolo 26

Accesso al servizio internazionale di iscrizione

L’accesso ai servizi d’iscrizione o di consultazione del registro internazionale non può essere rifiutato ad alcuno se non quando questi non si sia conformato alle procedure previste dal presente capo.

CAPO VI

PRIVILEGI ED IMMUNITÀ DELL’AUTORITÀ DI SORVEGLIANZA E DEL CONSERVATORE

Articolo 27

Personalità giuridica; immunità

1.   L’autorità di sorveglianza acquisterà personalità giuridica internazionale nel caso non ne sia già dotata.

2.   L’autorità di sorveglianza, i suoi funzionari ed impiegati godono dell’immunità relativa ai procedimenti giudiziari o amministrativi in conformità delle disposizioni del protocollo.

3.

a)

L’autorità di sorveglianza gode di esenzione fiscale e di altri privilegi previsti nell’accordo con lo Stato ospite.

b)

Per i fini indicati nel presente paragrafo, «Stato ospite» indica lo Stato in cui l’autorità di sorveglianza è situata.

4.   I beni, i documenti, le banche dati e gli archivi del registro internazionale sono inviolabili e non possono essere oggetto di sequestro o di altri procedimenti giudiziari o amministrativi.

5.   Per gli scopi di qualsivoglia azione intentata nei confronti del conservatore ai sensi del paragrafo 1 dell’articolo 28 o dell’articolo 44, l’attore ha diritto ad accedere a tutte le informazioni e ai documenti necessari all’esercizio della propria azione.

6.   L’autorità di sorveglianza può rinunciare all’inviolabilità e all’immunità conferitele dal paragrafo 4.

CAPO VII

RESPONSABILITÀ DEL CONSERVATORE

Articolo 28

Responsabilità e assicurazioni finanziarie

1.   Il conservatore è tenuto a risarcire la perdita sofferta da una persona come conseguenza diretta di un errore o di un’omissione dello stesso conservatore, dei suoi funzionari o impiegati, ovvero di un cattivo funzionamento del sistema internazionale d’iscrizione, salvo il caso in cui il cattivo funzionamento sia dipeso da un evento di natura inevitabile e irresistibile, che non poteva essere evitato adottando le migliori pratiche generalmente utilizzate nel campo della progettazione e del funzionamento dei registri elettronici, incluse quelle relative ai sistemi di salvataggio e di sicurezza e ai sistemi in rete.

2.   Ai sensi del paragrafo precedente, il conservatore non è responsabile per inesattezze di fatto nelle informazioni relative all’iscrizione che abbia ricevuto o che abbia trasmesso nella forma in cui lo stesso le ha ricevute; allo stesso modo, il conservatore non è responsabile per gli atti e le circostanze per i quali né lo stesso né i suoi funzionari e impiegati sono responsabili e che precedono il ricevimento delle informazioni relative all’iscrizione nel registro internazionale.

3.   Il risarcimento previsto nel paragrafo 1 può essere ridotto nella misura in cui la persona che ha subito il pregiudizio vi ha dato causa o vi ha contribuito.

4.   Il conservatore stipula un’assicurazione o si procura una garanzia finanziaria che copra la responsabilità prevista nel presente articolo nella misura determinata dall’autorità di sorveglianza, in conformità al protocollo.

CAPO VIII

EFFETTI DI UNA GARANZIA INTERNAZIONALE NEI CONFRONTI DEI TERZI

Articolo 29

Ordine di garanzie concorrenti

1.   Una garanzia iscritta prevale su ogni altra garanzia iscritta successivamente e su ogni garanzia non iscritta.

2.   La prelazione della garanzia iscritta per prima in virtù del paragrafo precedente si applica:

a)

anche se, all’atto della costituzione o dell’iscrizione della garanzia iscritta per prima, si aveva effettiva conoscenza della seconda garanzia; e

b)

ugualmente con riguardo all’anticipo di finanziamento che il titolare della garanzia iscritta per prima abbia accordato pur essendo a conoscenza della seconda garanzia.

3.   Il compratore acquista diritti sul bene:

a)

soggetti a qualsiasi garanzia iscritta al momento dell’acquisizione di tali diritti;

b)

liberi da qualsiasi garanzia non iscritta, benché questi avesse effettiva conoscenza di tale garanzia.

4.   Il compratore con riserva o il concessionario acquistano diritti sul bene:

a)

soggetti alle garanzie iscritte prima dell’iscrizione della garanzia internazionale detenuta dal venditore con riserva o dal concedente; e

b)

liberi da qualunque garanzia non ancora iscritta a quel tempo, benché essi avessero effettiva conoscenza di tale garanzia.

5.   L’ordine di prelazione fra le garanzie o i diritti concorrenti come risulta dal presente articolo può essere modificato mediante accordo tra i titolari dei diritti e delle garanzie. Tuttavia, il cessionario di una garanzia subordinata non è vincolato da un accordo di subordinazione, a meno che al momento della cessione la subordinazione risultante da detto accordo sia stata iscritta.

6.   L’ordine di una garanzia quale risulta dal presente articolo si estende all’indennizzo.

7.   La presente convenzione:

a)

non pregiudica i diritti di una persona su un oggetto, che non è un bene, prima dell’installazione dell’oggetto stesso sul bene se, in base al diritto applicabile, tali diritti continuano ad esistere dopo l’installazione; e

b)

non impedisce il sorgere di diritti su un oggetto, che non è un bene, il quale è stato precedentemente installato su un bene, se tali diritti sorgono in base al diritto applicabile.

Articolo 30

Effetti dell’insolvenza

1.   Nelle procedure di insolvenza contro il debitore, una garanzia internazionale è opponibile se è stata iscritta prima dell’apertura delle procedure di insolvenza conformemente alla presente convenzione.

2.   Nessuna delle disposizioni del presente articolo pregiudica l’opponibilità di una garanzia internazionale nelle procedure di insolvenza quando tale garanzia è opponibile in base al diritto applicabile.

3.   Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica:

a)

le norme del diritto applicabile alle procedure di insolvenza relative all’annullamento di una operazione, sia che accordi una preferenza, sia che realizzi un trasferimento in frode ai creditori; o

b)

le norme di procedura relative all’esecuzione di diritti di proprietà soggetti al controllo o la sorveglianza dell’amministratore dell’insolvenza.

CAPO IX

CESSIONE DI DIRITTI ACCESSORI E DI GARANZIE INTERNAZIONALI; DIRITTI DI SURROGAZIONE

Articolo 31

Effetti della cessione

1.   Salvo diverso accordo tra le parti, la cessione di diritti accessori realizzata in conformità dell’articolo 32 attribuisce al cessionario anche:

a)

la relativa garanzia internazionale; e

b)

tutti i diritti e le prelazioni del cedente in base alla presente convenzione.

2.   Nessuna delle disposizioni della presente convenzione impedisce una cessione parziale dei diritti accessori del cedente. Nel caso di cessione parziale, il cedente e il cessionario possono accordarsi sui rispettivi diritti relativi alla corrispondente garanzia internazionale ceduta in virtù del precedente paragrafo, senza tuttavia compromettere la posizione del debitore in mancanza del suo consenso.

3.   Salvo il disposto del paragrafo 4, il diritto applicabile determina le eccezioni che il debitore può invocare contro il cessionario e il possibile esercizio della compensazione.

4.   Il debitore può in ogni momento rinunciare per iscritto a tutte o a parte delle eccezioni e all’esercizio della compensazione cui fa riferimento il precedente paragrafo, a patto che non originino da atti fraudolenti compiuti dal cessionario.

5.   Nel caso di cessione a titolo di garanzia, i diritti accessori ceduti sono ritrasferiti al cedente nella misura in cui ancora esistano dopo l’estinzione delle obbligazioni garantite con la cessione.

Articolo 32

Requisiti di forma della cessione

1.   La cessione di diritti accessori trasferisce la relativa garanzia internazionale solo se:

a)

è conclusa per iscritto;

b)

permette di identificare la convenzione dalla quale derivano i diritti accessori; e

c)

nel caso di cessione a titolo di garanzia, permette di determinare, conformemente al protocollo, le obbligazioni garantite con la cessione senza che sia necessario determinare alcun importo o un importo massimo garantito.

2.   La cessione di una garanzia internazionale costituita o prevista da un accordo costitutivo di garanzia reale non è valida salvo che non siano contemporaneamente ceduti tutti o parte dei diritti accessori.

3.   La presente convenzione non si applica alla cessione di diritti accessori che non abbia per effetto di trasferire la relativa garanzia internazionale.

Articolo 33

Obbligazioni del debitore nei confronti del cessionario

1.   Allorché i diritti accessori e la relativa garanzia internazionale sono stati trasferiti secondo il disposto degli articoli 31 e 32, e nella misura di tale cessione, il debitore dei diritti accessori e dell’obbligazione garantita non è vincolato dalla cessione e non è tenuto a pagare il cessionario o ad adempiere qualsiasi altra prestazione se non quando:

a)

il debitore è stato informato mediante avviso scritto della cessione direttamente dal cedente o con l’autorizzazione di quest’ultimo; e

b)

nell’avviso vengono identificati i diritti accessori.

2.   Il pagamento o l’adempimento effettuati dal debitore in conformità con quanto disposto dal precedente paragrafo hanno efficacia liberatoria, indipendentemente da ogni altra forma di pagamento o di adempimento liberatorio.

3.   Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica l’ordine di prelazione delle cessioni concorrenti.

Articolo 34

Rimedi in caso d’inadempimento di una cessione a titolo di garanzia

Nel caso d’inadempimento da parte del cedente delle proprie obbligazioni derivanti dalla cessione di diritti accessori e della relativa garanzia internazionale costituita a titolo di garanzia, alle relazioni tra il cessionario e il cedente si applicano gli articoli 8, 9 e da 11 a 14 (e, in relazione ai diritti accessori, si applicano nella misura in cui tali disposizioni possano applicarsi a beni immateriali) come se:

a)

i riferimenti all’obbligazione garantita e alla garanzia reale fossero riferimenti all’obbligazione garantita dalla cessione dei diritti accessori e della relativa garanzia internazionale e alla garanzia reale creata con la cessione;

b)

i riferimenti al creditore garantito o al creditore, e al costituente o debitore, fossero riferimenti al cessionario e al cedente;

c)

i riferimenti al titolare della garanzia internazionale fossero riferimenti al cessionario; e

d)

i riferimenti al bene fossero riferimenti ai diritti accessori e alla relativa garanzia internazionale ceduti.

Articolo 35

Ordine delle cessioni concorrenti

1.   Nel caso di cessioni concorrenti di diritti accessori, di cui almeno una include la relativa garanzia internazionale ed è iscritta, le disposizioni dell’articolo 29 si applicano come se i riferimenti ad una garanzia iscritta fossero i riferimenti a una cessione di diritti accessori e della relativa garanzia iscritta e come se i riferimenti ad una garanzia, iscritta o meno, si riferissero ad una cessione, iscritta o meno.

2.   L’articolo 30 si applica ad una cessione di diritti accessori come se i riferimenti ad una garanzia internazionale si riferissero ad una cessione di diritti accessori e della relativa garanzia internazionale.

Articolo 36

Prelazione del cessionario con riguardo ai diritti accessori

1.   Il cessionario di diritti accessori e della relativa garanzia internazionale la cui cessione è stata iscritta prevale, ai sensi del paragrafo 1 dell’articolo 35, su un altro cessionario di diritti accessori solamente:

a)

se la convenzione dalla quale sorgono i diritti accessori specifica che essi sono garantiti dal bene o in relazione con lo stesso; e

b)

nella misura in cui i diritti accessori sono in relazione con il bene stesso.

2.   Ai fini della lettera b) del precedente paragrafo, i diritti accessori sono in relazione con un bene solamente quando consistono in diritti al pagamento o all’esecuzione di una prestazione relativa a:

a)

una somma anticipata e utilizzata per l’acquisto del bene;

b)

una somma anticipata e utilizzata per l’acquisto di un altro bene sul quale il cedente detiene un’altra garanzia internazionale, se il cedente ha trasferito tale garanzia al cessionario e la cessione è stata iscritta;

c)

al prezzo convenuto per il bene;

d)

ai canoni convenuti per il bene; o

e)

ad altre obbligazioni derivanti da una delle operazioni menzionate nelle precedenti lettere.

3.   In tutti gli altri casi, l’ordine delle cessioni concorrenti di diritti accessori è determinata dal diritto applicabile.

Articolo 37

Effetti dell’insolvenza del cedente

Le disposizioni dell’articolo 30 si applicano alle procedure di insolvenza contro il cedente come se i riferimenti al debitore fossero riferimenti al cedente.

Articolo 38

Surrogazione

1.   Fatto salvo il paragrafo 2, nessuna disposizione della presente convenzione pregiudica l’acquisto di diritti accessori e della relativa garanzia internazionale per mezzo di surrogazione legale o convenzionale in virtù del diritto applicabile.

2.   I titolari di un diritto menzionato nel paragrafo precedente e di un diritto concorrente possono accordarsi per iscritto per modificare il rispettivo ordine ma il cessionario di una garanzia subordinata non è vincolato da un accordo di subordinazione a meno che, al momento della cessione, la subordinazione che deriva da quell’accordo sia stata iscritta.

CAPO X

DIRITTI O GARANZIE CHE POSSONO FORMARE OGGETTO DI DICHIARAZIONE DA PARTE DEGLI STATI CONTRAENTI

Articolo 39

Diritto aventi prelazione senza iscrizione

1.   Uno Stato contraente può dichiarare in qualsiasi momento, con una dichiarazione depositata presso il depositario del protocollo, in generale o specificamente:

a)

le categorie di diritti o garanzie non convenzionali (che non rientrano fra i diritti o le garanzie cui si applica l’articolo 40) che, in virtù del diritto dello Stato, avranno prelazione su una garanzia relativa a un bene equivalente a quello del titolare di una garanzia internazionale iscritta e che hanno prelazione su una garanzia internazionale iscritta, sia o meno in corso una procedura concorsuale; e

b)

che nessuna disposizione della presente convenzione pregiudica il diritto di uno Stato, di un ente statale, di un’organizzazione intergovernativa o di altri fornitori privati di pubblici servizi di sequestrare o ritenere un bene, secondo il diritto di quello Stato, per il pagamento di somme dovute a tale ente, organizzazione o fornitore che sono direttamente collegate ai servizi forniti relativamente a quel bene o a un bene diverso.

2.   Una dichiarazione emessa ai sensi del precedente paragrafo può indicare categorie create dopo il deposito della dichiarazione stessa.

3.   Un diritto o una garanzia non convenzionali hanno prelazione su una garanzia internazionale se e solo se il diritto o la garanzia non convenzionali appartengono a una delle categorie coperte da una dichiarazione depositata prima dell’iscrizione della garanzia internazionale.

4.   Nonostante il precedente paragrafo, uno Stato contraente, al momento della ratifica, accettazione, approvazione, adesione al protocollo, può dichiarare che un diritto o una garanzia appartenenti ad una delle categorie coperte da una dichiarazione rilasciata ai sensi della lettera a) del paragrafo 1 abbiano prelazione su una garanzia internazionale iscritta prima della data di tale ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

Articolo 40

Diritti e garanzie non convenzionali suscettibili d’iscrizione

Con una dichiarazione depositata presso il depositario del protocollo, uno Stato contraente può in ogni momento, e per qualsiasi categoria di beni, redigere una lista delle categorie di diritti o garanzie non convenzionali che potranno essere iscritti in virtù della presente convenzione come se tali diritti o garanzie fossero garanzie internazionali, e saranno disciplinati come tali. Una tale dichiarazione può essere modificata in ogni momento.

CAPO XI

APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE AI CONTRATTI DI VENDITA

Articolo 41

Vendita e vendita futura

La presente convenzione si applica alla vendita o alla vendita futura di un bene conformemente alle disposizioni del protocollo e alle modifiche allo stesso apportate.

CAPO XII

COMPETENZA

Articolo 42

Scelta del foro

1.   Salvi gli articoli 43 e 44, gli organi giurisdizionali di uno Stato contraente scelti dalle parti per un’operazione sono competenti a conoscere qualsiasi domanda che si fondi sulle disposizioni della presente convenzione, indipendentemente dal fatto che il foro prescelto abbia un collegamento con le parti o con l’operazione stessa. Tale competenza è esclusiva salvo che le parti non convengano altrimenti.

2.   Un qualsiasi accordo di tal genere deve essere concluso per iscritto o secondo i requisiti di forma previsti dalla legge del foro prescelto.

Articolo 43

Competenza ex articolo 13

1.   Gli organi giurisdizionali di uno Stato contraente prescelto dalle parti e gli organi giurisdizionali di uno Stato contraente nel cui territorio è situato il bene hanno competenza a disporre i rimedi previsti dalla lettera a), b), o c) del paragrafo 1 e dal paragrafo 4 dell’articolo 13 relativamente a quel bene.

2.   Sono competenti a disporre i rimedi previsti dalla lettera d) del paragrafo 1 dell’articolo 13 o le altre misure provvisorie previste dal paragrafo 4 dell’articolo 13:

a)

gli organi giurisdizionali prescelti dalle parti; o

b)

gli organi giurisdizionali dello Stato contraente sul cui territorio il debitore è situato, potendo un rimedio applicarsi, secondo i termini della decisione che lo accorda, solo nel territorio dello Stato contraente.

3.   Un tribunale è competente in virtù dei paragrafi precedenti anche se il merito della controversia a al quale si riferisce il paragrafo 1 dell’articolo 13 sarà o potrebbe essere portata davanti ad un organo giurisdizionale di un altro Stato contraente o compromesso in arbitri.

Articolo 44

Competenza all’adozione di provvedimenti nei confronti del conservatore

1.   Gli organi giurisdizionali dello Stato sul cui territorio si trova l’amministrazione centrale del conservatore hanno competenza esclusiva per le azioni intentate contro il conservatore in relazione al risarcimento dei danni e per l’adozione dei provvedimenti nei confronti dello stesso.

2.   Quando una persona non risponde ad una richiesta redatta secondo il disposto dell’articolo 25 e la stessa ha cessato di esistere o è introvabile tanto che non è possibile ingiungerle di cancellare l’iscrizione, gli organi giurisdizionali richiamati nel precedente paragrafo hanno competenza esclusiva, su richiesta del debitore o del futuro debitore, nell’ingiungere al conservatore di cancellare l’iscrizione.

3.   Quando una persona non si conforma ad una decisione dell’organo giurisdizionale competente in virtù della presente convenzione o, nel caso di una garanzia internazionale, alla decisione dell’organo giurisdizionale competente che gli richieda di modificare o cancellare l’iscrizione, gli organi giurisdizionali richiamati nel paragrafo 1 possono ingiungere al conservatore di prendere le misure necessarie per rendere effettiva la decisione.

4.   Salvo quanto previsto dai paragrafi precedenti, nessun organo giurisdizionale può adottare provvedimenti, pronunciare sentenze o rendere decisioni nei confronti del conservatore.

Articolo 45

Competenza relativa alle procedure di insolvenza

Le disposizioni del presente capo non possono essere applicate alle procedure di insolvenza.

CAPO XIII

RELAZIONE CON LE ALTRE CONVENZIONI

Articolo 45 bis

Relazione con la convenzione delle Nazioni Unite sulla cessione di crediti nel commercio internazionale

La presente convenzione prevale sulla convenzione delle Nazioni Unite sulla cessione di crediti nel commercio internazionale, aperta per la firma a New York il 12 dicembre 2001, nella misura in cui si applica alla cessione di crediti che costituiscono diritti accessori relativi alle garanzie internazionali su beni aeronautici, su materiale ferroviario trasportabile e su beni di tipo spaziale.

Articolo 46

Relazione con la convenzione UNIDROIT sul leasing finanziario internazionale

Il protocollo può determinare la relazione tra la presente convenzione e la convenzione UNIDROIT sul leasing finanziario internazionale, firmata ad Ottawa il 28 Maggio 1988.

CAPO XIV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 47

Firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione

1.   La presente convenzione è aperta a Città del Capo il 16 novembre 2001 alle firme degli Stati partecipanti alla conferenza diplomatica per l’adozione di una convenzione relativa ai beni mobili strumentali e di un protocollo aeronautico, svoltasi a Città del Capo dal 29 ottobre al 16 novembre 2001. Dopo il 16 novembre 2001, la presente convenzione sarà aperta alla firma di tutti gli Stati presso la sede principale dell’Istituto internazionale per l’unificazione del diritto privato (UNIDROIT) in Roma, fino all’entrata in vigore in conformità con l’articolo 49.

2.   La presente convenzione è oggetto di ratifica, accettazione o approvazione da parte degli Stati che l’hanno firmata.

3.   Gli Stati che non hanno firmato la presente convenzione possono aderirvi in qualunque momento.

4.   La ratifica, accettazione, approvazione o adesione si effettuano mediante deposito di uno strumento, nelle forme dovute, presso il depositario.

Articolo 48

Organizzazioni regionali di integrazione economica

1.   Un’Organizzazione regionale di integrazione economica, costituita da Stati sovrani e avente competenza in determinate materie regolate dalla presente convenzione, può ugualmente firmare, accettare, approvare o aderire alla presente convenzione. In tal caso l’Organizzazione regionale di integrazione economica, in quanto abbia competenza nelle materie regolate dalla presente convenzione, avrà gli stessi diritti ed obblighi di uno Stato contraente. Allorché, ai fini della presente convenzione, acquisti rilevanza il numero degli Stati, l’Organizzazione regionale di integrazione economica non conta come Stato contraente in aggiunta agli Stati che ne sono membri e che sono anche Stati contraenti.

2.   All’atto della firma, accettazione, approvazione o adesione, l’Organizzazione regionale di integrazione economica presenta al depositario una dichiarazione indicante le materie regolate dalla presente convenzione per le quali gli Stati membri hanno delegato la propria competenza a detta organizzazione. L’Organizzazione regionale di integrazione economica deve informare senza ritardo il depositario di qualsiasi modifica intervenuta nella delega di competenza, ivi comprese le nuove deleghe di competenza, specificate nella dichiarazione fatta in base al presente paragrafo.

3.   Qualsiasi riferimento a «Stato contraente» o «Stati contraenti» o «Stato parte» o «Stati parti» nella presente convenzione si applica ugualmente ad un’Organizzazione regionale di integrazione economica quando ciò sia richiesto dal contesto.

Articolo 49

Entrata in vigore

1.   La presente convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo al terzo mese dal deposito del terzo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, unicamente rispetto alla categoria di beni alla quale si applica un protocollo:

a)

a partire dal momento in cui tale protocollo entra in vigore;

b)

fatte salve le disposizioni del protocollo; e

c)

fra gli Stati che sono parti sia della presente convenzione che del protocollo.

2.   Per gli altri Stati la presente convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo al terzo mese dalla data del deposito dei rispettivi strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, ma unicamente rispetto alla categoria di beni alla quale si applica un protocollo e, relativamente a questo, a condizione che siano osservati i requisiti indicati nelle lettere a), b) e c) del precedente paragrafo.

Articolo 50

Operazioni interne

1.   Uno Stato contraente, all’atto della ratifica, accettazione, approvazione o adesione al presente protocollo, può dichiarare che la presente convenzione non si applica a un’operazione interna rispetto a quello Stato, in relazione a tutti i tipi di beni o soltanto ad alcuni di essi.

2.   Nonostante il paragrafo precedente, le disposizioni del paragrafo 4 dell’articolo 8, del paragrafo 1 dell’articolo 9, dell’articolo 16, del Capo V, dell’articolo 29 e tutte le altre disposizioni della presente convenzione relative alle garanzie iscritte si applicano alle operazioni interne.

3.   Quando un avviso di garanzia nazionale è stato iscritto nel registro internazionale, l’ordine del titolare di tale garanzia in virtù dell’articolo 29 non è pregiudicato dal fatto che la stessa sia stata acquisita ad un’altra persona per effetto di cessione o di surrogazione in virtù del diritto applicabile.

Articolo 51

Protocolli futuri

1.   In cooperazione con le organizzazioni non governative che considera appropriate, il depositario può creare gruppi di lavoro per valutare la possibilità di estendere l’applicazione della presente convenzione, tramite uno o più protocolli, a beni che rientrano in categorie di beni mobili strumentali di elevato valore diverse da quelle cui fa riferimento il paragrafo 3 dell’articolo 2, di cui ciascuno sia suscettibile di identificazione, e ai diritti accessori relativi a tali beni.

2.   Il depositario comunica il testo di un progetto preliminare di protocollo predisposto dal gruppo di lavoro relativamente a una categoria di beni a tutti gli Stati parti della presente convenzione, a tutti gli Stati membri del depositario, agli Stati membri delle Nazioni Unite che non sono membri del depositario e alle organizzazioni intergovernative pertinenti, e invita tali Stati e organizzazioni a partecipare alle negoziazioni intergovernative per la messa a punto di un progetto di protocollo sulla base del progetto preliminare.

3.   Il depositario comunica il testo di un progetto preliminare di protocollo predisposto dal gruppo di lavoro anche alle pertinenti organizzazioni non governative che considera appropriate. Tali organizzazioni non governative saranno invitate a presentare senza ritardo al depositario le proprie osservazioni sul testo del progetto preliminare di protocollo e a partecipare in qualità di osservatori alla preparazione di un progetto di protocollo.

4.   Quando i competenti organi del depositario giudicano il progetto di protocollo pronto per l’adozione, il depositario convoca una conferenza diplomatica per la sua adozione.

5.   Una volta che tale protocollo è stato adottato, salvo il disposto del paragrafo 6, la presente convenzione si applicherà alla categoria di beni alla quale lo stesso si riferisce.

6.   L’articolo 45 bis della presente convenzione si applica a tale protocollo solo se quest’ultimo ne prevede specificamente l’applicazione.

Articolo 52

Unità territoriali

1.   Se uno Stato contraente comprende unità territoriali nelle quali sono applicabili differenti sistemi normativi in relazione ad argomenti trattati dalla presente convenzione, al momento della ratifica, accettazione, approvazione o adesione esso può dichiarare che la presente convenzione sarà applicata a tutte le sue unità territoriali o solo ad una o più di esse; tale dichiarazione potrà essere modificata a seguito di un’altra dichiarazione che potrà essere presentata in qualsiasi momento.

2.   Una tale dichiarazione deve indicare espressamente le unità territoriali alle quali la presente convenzione si applica.

3.   Se uno Stato contraente non ha effettuato alcuna dichiarazione in virtù del paragrafo 1, la presente convenzione si applica a tutte le unità territoriali che lo Stato comprende.

4.   Allorché uno Stato contraente estende l’applicazione della presente convenzione ad una o più delle proprie unità territoriali, le dichiarazioni consentite dalla presente convenzione possono essere formulate nei confronti di ciascuna unità territoriale; le dichiarazioni rese nei confronti di una unità territoriale possono essere diverse da quelle fatte nei riguardi di un’altra.

5.   Se, in virtù di una dichiarazione formulata in conformità del paragrafo 1, la presente convenzione si estende ad una o più unità territoriali di uno Stato contraente:

a)

il debitore si considera situato in uno Stato contraente solo se si è costituito in base ad una legge in vigore nell’unità territoriale alla quale la presente convenzione si applica, o se esso ha la propria sede legale o statutaria, la propria amministrazione centrale, il proprio stabilimento o la propria residenza abituale nell’unità territoriale alla quale la presente convenzione si applica;

b)

ogni riferimento all’ubicazione di un bene in uno Stato contraente si riferisce all’ubicazione del bene nell’unità territoriale alla quale la presente convenzione si applica; e

c)

ogni riferimento alle autorità amministrative dello Stato contraente sarà interpretato come se indichi le autorità amministrative competenti nell’unità territoriale alla quale la presente convenzione si applica.

Articolo 53

Determinazione degli organi giurisdizionali

Uno Stato contraente, al momento della ratifica, accettazione, approvazione o adesione al protocollo, può dichiarare quali siano l’organo o gli organi giurisdizionali pertinenti ai fini dell’applicazione dell’articolo 1 e del capo XII della presente convenzione.

Articolo 54

Dichiarazioni concernenti i rimedi

1.   Uno Stato contraente può, al momento della ratifica, accettazione, approvazione o adesione al protocollo, dichiarare che quando il bene gravato da garanzia è situato all’interno del proprio territorio o è dallo stesso controllato il creditore garantito non potrà concedere il bene in leasing nell’ambito di tale territorio.

2.   Uno Stato contraente, al momento della ratifica, accettazione, approvazione o adesione al protocollo, deve dichiarare se i rimedi a disposizione del creditore il cui esercizio non sia subordinato, in virtù delle disposizioni della presente convenzione, ad una richiesta all’organo giurisdizionale, possano invece essere esercitati soltanto per effetto dell’intervento dell’organo giurisdizionale.

Articolo 55

Dichiarazioni concernenti le misure provvisorie precedenti la decisione nel merito della controversia

Uno Stato contraente, al momento della ratifica, accettazione, approvazione o adesione al protocollo, può dichiarare che non applicherà l’articolo 13 o l’articolo 43, o entrambi, in tutto o in parte. La dichiarazione deve indicare, nel caso di applicazione parziale, le condizioni alla presenza delle quali l’articolo pertinente sarà applicato o, altrimenti, quali altre misure provvisorie saranno applicate.

Articolo 56

Riserve e dichiarazioni

1.   Non sono ammesse riserve alla presente convenzione, ma le dichiarazioni consentite dagli articoli 39, 40, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 58 e 60 possono essere fatte in conformità di tali disposizioni.

2.   Ogni dichiarazione, dichiarazione successiva o ritiro di dichiarazione fatta in virtù della presente convenzione è notificata per iscritto al depositario.

Articolo 57

Dichiarazioni successive

1.   Ad eccezione della dichiarazione resa in conformità dell’articolo 60, uno Stato parte può formulare una dichiarazione successiva, per mezzo di una notifica al depositario, in qualunque momento successivo alla data in cui la presente convenzione entra in vigore nei confronti dello Stato stesso.

2.   Una dichiarazione successiva produce effetti il primo giorno del mese successivo al sesto mese dalla data di ricevimento della notifica da parte del depositario. Se la notifica indica un termine più lungo perché la dichiarazione diventi efficace, la dichiarazione produrrà effetti allo scadere del periodo specificato dopo la ricezione della notifica da parte del depositario.

3.   Nonostante i paragrafi precedenti, la presente convenzione continua ad applicarsi, come se la dichiarazione successiva non fosse stata fatta, a tutti i diritti e garanzie sorti prima della data in cui la dichiarazione successiva ha prodotto i suoi effetti.

Articolo 58

Ritiro delle dichiarazioni

1.   Ad eccezione della dichiarazione fatta conformemente all’articolo 60, ogni Stato parte che ha fatto una dichiarazione in base alla presente convenzione può in qualsiasi momento ritirarla mediante una notifica indirizzata al depositario. Tale ritiro produce i suoi effetti il primo giorno del mese successivo al sesto mese dalla data di ricevimento della notifica da parte del depositario.

2.   Nonostante il paragrafo precedente, la presente convenzione continua ad applicarsi, come se il ritiro della dichiarazione non fosse stato fatto, a tutti i diritti e le garanzie sorti prima della data in cui il ritiro della dichiarazione ha prodotto i suoi effetti.

Articolo 59

Denunce

1.   Ogni Stato parte può denunciare la presente convenzione mediante notifica per iscritto al depositario.

2.   Una tale denuncia produce effetti il primo giorno del mese successivo al dodicesimo mese dalla data di ricevimento della notifica da parte del depositario.

3.   Nonostante i paragrafi precedenti, la presente convenzione continua ad applicarsi, come se tale denuncia non fossa stata fatta, a tutti i diritti e le garanzie sorti prima della data in cui tale denuncia ha prodotto i suoi effetti.

Articolo 60

Disposizioni transitorie

1.   Salvo quanto diversamente dichiarato in qualsiasi momento da uno Stato contraente, la convenzione non si applica ai diritti e alle garanzie preesistenti, i quali conservano la prelazione di cui godono in virtù del diritto applicabile prima della data d’entrata in vigore della presente convenzione.

2.   Agli scopi della lettera v) dell’articolo 1 e della determinazione delle prelazioni in virtù della presente convenzione:

a)

«data d’entrata in vigore della presente convenzione» indica, nei confronti di un debitore, sia il momento in cui la presente convenzione entra in vigore sia il momento in cui lo Stato in cui il debitore è situato diviene uno Stato contraente, qualunque sia la data posteriore; e

b)

il debitore è situato nello Stato dove ha la propria amministrazione centrale o, in mancanza, il proprio stabilimento o, se ha più stabilimenti, dove si trova quello principale o, se non ne ha alcuno, dove si trova la propria residenza abituale.

3.   Nella sua dichiarazione formulata in virtù del paragrafo 1, uno Stato contraente può specificare una data, fissata non prima che sia trascorso un periodo di tre anni dal momento in cui la dichiarazione ha acquistato efficacia, a partire dalla quale la presente convenzione e il protocollo saranno applicati, per quanto concerne la determinazione delle prelazioni e compresa la tutela di qualunque prelazione esistente, ai diritti e alle garanzie preesistenti sorti da un accordo stipulato al tempo in cui il debitore era situato in uno degli Stati cui si riferisce la lettera b) del precedente paragrafo, ma solo nella misura e nel modo specificato nella propria dichiarazione.

Articolo 61

Conferenza di valutazione, emendamenti e materie connesse

1.   Il depositario prepara, annualmente o alla scadenza altrimenti richiesta dalle circostanze, rapporti per gli Stati parti che riguardino il modo in cui il regime internazionale stabilito nella presente convenzione ha operato nella pratica. Nel preparare tali rapporti, il depositario tiene conto delle relazioni dell’autorità di sorveglianza concernenti il funzionamento del sistema internazionale di iscrizione.

2.   Alla richiesta di non meno del venticinque per cento degli Stati parti, il depositario può di volta in volta organizzare, in consultazione con l’autorità di sorveglianza, conferenze di valutazione degli Stati parti al fine di esaminare:

a)

l’applicazione pratica della presente convenzione e la misura in cui essa effettivamente facilita il finanziamento garantito da beni dell’impresa e il leasing dei beni coperti dalle sue disposizioni;

b)

l’interpretazione giudiziaria e l’applicazione delle disposizioni della presente convenzione e dei regolamenti;

c)

il funzionamento del sistema internazionale di iscrizione, le attività del conservatore e la supervisione sullo stesso operata dall’autorità di sorveglianza, tenendo in considerazione i rapporti di quest’ultima; e

d)

l’opportunità di apportare modifiche alla presente convenzione o alle disposizioni concernenti il registro internazionale.

3.   Fatto salvo il paragrafo 4, ogni emendamento alla presente convenzione deve essere approvato da una maggioranza di almeno due terzi degli Stati parti partecipanti alla conferenza indicata dal paragrafo precedente ed entra successivamente in vigore negli Stati che lo hanno ratificato, accettato o approvato dopo la ratifica, accettazione o approvazione da parte di tre Stati conformemente alle disposizioni dell’articolo 49 relative alla sua entrata in vigore.

4.   Quando la proposta di emendamento alla presente convenzione è destinata ad essere applicata a più di una categoria di beni strumentali, tale emendamento deve essere approvato anche da una maggioranza di almeno due terzi degli Stati parti di ciascun protocollo che partecipano alla conferenza richiamata nel paragrafo 2.

Articolo 62

Il depositario e le sue funzioni

1.   Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione saranno depositati presso l’Istituto internazionale per l’unificazione del diritto privato (UNIDROIT), che designato quale depositario.

2.   Il depositario:

a)

informa tutti gli Stati contraenti:

i)

di ogni nuova firma o deposito di uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione e della data della firma o del deposito;

ii)

della data di entrata in vigore della presente convenzione;

iii)

di qualsiasi dichiarazione effettuata in base alla presente convenzione e della data della relativa dichiarazione;

iv)

del ritiro o dell’emendamento di qualsiasi dichiarazione e della data del ritiro e dell’emendamento; e

v)

della notifica di ogni denuncia della presente convenzione, della data della denuncia e del momento in cui la stessa produce effetto;

b)

trasmette le copie autentiche certificate della presente convenzione a tutti gli Stati contraenti;

c)

fornisce all’autorità di sorveglianza e al conservatore copia di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, li informa della data del rispettivo deposito, di ogni dichiarazione o ritiro o emendamento di una dichiarazione e di ogni notifica di denuncia, insieme con la data relativa, così che le informazioni ivi contenute possano essere facilmente e integralmente accessibili; e

d)

adempie le altre funzioni usuali dei depositari.

DEL CHE FANNO FEDE i plenipotenziari sottoscriventi, debitamente autorizzati, che a tal fine hanno firmato la presente convenzione.

REDATTA a Città del Capo, il 16 novembre 2001, in un unico esemplare di cui i testi in lingua inglese, araba, cinese, francese, russa e spagnola saranno ugualmente autentici alla conclusione della verifica effettuata, quanto alla concordanza dei testi fra loro, dal segretariato congiunto della conferenza, sotto l’autorità del presidente della conferenza, entro 90 giorni dal presente atto.


PROTOCOLLO

annesso alla «convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali» riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale aeronautico

GLI STATI PARTI DEL PRESENTE PROTOCOLLO,

CONSIDERANDO la necessità di dare attuazione alla convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali (di seguito «la convenzione») nella misura in cui si applica al materiale aeronautico, alla luce degli scopi enunciati nel preambolo della convenzione,

CONSAPEVOLI della necessità di adattare la convenzione per rispondere alle particolari esigenze del finanziamento aeronautico e di estendere il campo di applicazione della convenzione al fine di includervi i contratti di vendita di materiale aeronautico,

TENENDO CONTO dei principi e gli obiettivi della convenzione sull’aviazione civile internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944,

SONO CONVENUTI sulle seguenti disposizioni relative al materiale aeronautico:

CAPO I

AMBITO DI APPLICAZIONE E DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo I

Definizioni

1.   I termini che figurano nel presente protocollo sono usati nel senso loro attribuito dalla convenzione, salvo che il contesto non richieda altrimenti.

2.   Nel presente protocollo, i seguenti termini sono usati nel significato indicato qui di seguito:

a)

«aeromobile» indica un aeromobile così come definito ai fini della convenzione di Chicago, vale a dire una cellula di aeromobile sulla quale è installato il motore di un aereo o un elicottero;

b)

«motori di aereo» indica motori di aereo (diversi da quelli usati nei servizi militari, doganali e di polizia) a reattori, a turbine o a pistoni che:

i)

nel caso di motori a reattori, sviluppano ciascuno una spinta di almeno 1 750 libbre o un valore equivalente; e

ii)

nel caso di motori a turbine o a pistoni, sviluppano in fase di decollo una spinta nominale sull’albero di almeno 550 cavalli vapore o equivalente; e inoltre tutti i moduli e gli altri accessori, parti ed equipaggiamenti che vi sono installati, incorporati o fissati, così come i dati, i manuali e i registri a ciò relativi;

c)

«materiale aeronautico» indica cellule di aeromobili, motori di aerei ed elicotteri;

d)

«registro degli aeromobili» indica ogni registro tenuto da uno Stato o da un’autorità di registrazione dell’esercizio in comune ai fini della convenzione di Chicago;

e)

«cellule di aeromobili» indica cellule di aerei (diverse da quelle usate nei servizi militari, doganali e di polizia) che, quando dotate di motori di aerei adeguati, sono modelli certificati dall’autorità aeronautica competente per trasportare:

i)

almeno otto (8) persone compreso l’equipaggio;

ii)

beni di peso maggiore di 2 750 chilogrammi; e inoltre tutti gli accessori, le parti, gli equipaggiamenti (ad esclusione dei motori di aerei) che vi sono installati, incorporati o fissati, così come i dati, i manuali e i registri a ciò relativi;

f)

«parte autorizzata» indica la parte cui fa riferimento il paragrafo 3 dell’articolo XIII;

g)

«convenzione di Chicago» indica la convenzione sull’aviazione civile internazionale firmata a Chicago il 7 dicembre 1944, come modificata, e i suoi annessi;

h)

«autorità di registrazione dell’esercizio in comune» indica l’autorità incaricata di tenere un registro in conformità dell’articolo 77 della convenzione di Chicago come attuata dalla risoluzione relativa alla nazionalità e alla registrazione di aeromobili gestiti da aziende internazionali di esercizio, adottata il 14 dicembre 1967 dal Consiglio dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale;

i)

«cancellazione dell’immatricolazione dell’aeromobile» indica la cancellazione o la rimozione dell’immatricolazione dell’aeromobile dal registro degli aeromobili in conformità della convenzione di Chicago;

j)

«contratto che conferisce una garanzia» indica il contratto concluso da una persona in qualità di garante;

k)

«garante» indica la persona che, al fine di assicurare l’adempimento delle obbligazioni in favore di un creditore garantito da un contratto costitutivo di garanzia reale, o in virtù di un accordo, concede o rilascia una fideiussione, una garanzia a prima domanda o una lettera di credito «stand-by» o qualsiasi altra forma di assicurazione del credito;

l)

«elicotteri» indica aerodine più pesanti dell’aria (ad eccezione di quelli usati in servizi militari, doganali o di polizia) il cui sostegno in volo è assicurato principalmente dalla portanza generata da uno o più rotori su assi in gran parte verticali e che sono modelli certificati dall’autorità competente per trasportare:

i)

almeno cinque (5) persone compreso l’equipaggio; o

ii)

beni di peso maggiore di 450 chilogrammi; e inoltre tutti gli accessori, le parti, gli equipaggiamenti (ivi compresi i rotori) che vi sono installati, incorporati o fissati, così come i manuali, i dati e i registri a ciò relativi;

m)

«situazione di insolvenza» indica:

i)

l’apertura di procedure di insolvenza; o

ii)

l’intenzione dichiarata del debitore di sospendere i pagamenti o la loro effettiva sospensione, quando la legge od altra azione dello Stato impedisca o sospenda il diritto del creditore di avviare una procedura di insolvenza contro il debitore o di esercitare i rimedi a norma della convenzione;

n)

«giurisdizione principale dell’insolvenza» indica lo Stato contraente dove è situato il centro dei principali interessi del debitore che, a questo scopo e salvo prova contraria, è considerato essere il luogo dove il debitore ha la propria sede statutaria o, in mancanza, il luogo dove si è costituito;

o)

«autorità di registro» indica l’autorità nazionale o l’autorità incaricata della tenuta di un registro in uno Stato contraente e responsabile della immatricolazione e della cancellazione della immatricolazione in modo conforme alla convenzione di Chicago; e

p)

«Stato di immatricolazione» indica, riguardo a un aeromobile, lo Stato nel cui registro nazionale un aeromobile è immatricolato o lo Stato dove si trova l’autorità di registrazione dell’esercizio in comune incaricata della tenuta del registro degli aeromobili.

Articolo II

Applicazione della convenzione con riguardo al materiale aeronautico

1.   La convenzione si applica al materiale aeronautico come previsto dai termini del presente protocollo.

2.   La convenzione e il presente protocollo sono conosciuti con il nome di «convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali» come applicata al materiale aeronautico.

Articolo III

Applicazione della convenzione ai contratti di vendita

Le seguenti disposizioni della convenzione si applicano come se il riferimento a un accordo che crea o prevede una garanzia internazionale fosse il riferimento a un contratto di vendita e come se il riferimento a una garanzia internazionale, a una garanzia internazionale futura, al debitore e al creditore fosse, rispettivamente, il riferimento a una vendita, a una vendita futura, al venditore e al compratore:

gli articoli 3 e 4,

la lettera a) del paragrafo 1 dell’articolo 16,

il paragrafo 4 dell’articolo 19,

il paragrafo 1 dell’articolo 20 (per ciò che concerne l’iscrizione di un contratto di vendita o di vendita futura),

il paragrafo 2 dell’articolo 25 (per ciò che concerne una vendita futura), e

l’articolo 30.

Si applicano inoltre ai contratti di vendita e ai contratti di vendita futura le disposizioni generali di cui all’articolo 1, all’articolo 5, ai capi dal IV al VII, all’articolo 29 (ad eccezione del paragrafo 3 che è sostituito dai paragrafi 1 e 2 dell’articolo XIV), al capo X, al capo XII (ad eccezione dell’articolo 43), al capo XIII e al capo XIV (ad eccezione dell’articolo 60).

Articolo IV

Ambito di applicazione

1.   Senza pregiudizio del paragrafo 1 dell’articolo 3 della convenzione, la convenzione si applica anche a un elicottero o a una cellula di aeromobile facente parte di un aeromobile immatricolato nel registro degli aeromobili di uno Stato contraente che è lo Stato di immatricolazione; quando l’immatricolazione viene effettuata in applicazione di un accordo relativo all’immatricolazione dell’aeromobile, si ritiene essere stata effettuata al momento dell’accordo.

2.   Ai fini della definizione di «operazione interna» di cui all’articolo 1 della convenzione:

a)

una cellula di aeromobile è situata nello Stato di immatricolazione dell’aeromobile di cui è parte;

b)

un motore di aereo è situato nello Stato di immatricolazione dell’aeromobile sul quale è installato o, se non è installato sull’aeromobile, nello Stato dove esso si trova materialmente; e

c)

un elicottero è situato nello Stato dove è immatricolato al momento della conclusione dell’accordo che crea o prevede la garanzia.

3.   Nell’ambito delle loro relazioni reciproche le parti possono, per mezzo di un accordo scritto, escludere l’applicazione dell’articolo XI, nonché derogare o modificare gli effetti delle disposizioni del presente protocollo, ad esclusione dei paragrafi dal 2 al 4 dell’articolo IX.

Articolo V

Formalità, effetti e iscrizione dei contratti di vendita

1.   Ai fini del presente protocollo, il contratto di vendita è un contratto:

a)

concluso per iscritto;

b)

riguardante materiale aeronautico di cui il venditore possa disporre;

c)

che rende possibile l’identificazione di materiale aeronautico in conformità del presente protocollo.

2.   Un contratto di vendita trasferisce all’acquirente i diritti del venditore sul materiale aeronautico secondo i termini del contratto stesso.

3.   L’iscrizione di un contratto di vendita conserva efficacia indefinitamente. L’iscrizione di un contratto di vendita futura conserva efficacia salvo che non sia cancellata o, se del caso, fino alla scadenza del periodo specificato nel registro.

Articolo VI

Poteri dei rappresentanti

Una persona può concludere un accordo o una vendita e iscrivere una garanzia internazionale o una vendita relativa a materiale aeronautico in qualità di mandatario, fiduciario o a qualsiasi altro titolo di rappresentante. In questo caso, detta persona ha diritto di far valere i diritti e le garanzie derivanti dalla convenzione.

Articolo VII

Descrizione del materiale aeronautico

Una descrizione del materiale aeronautico che contenga il numero di serie assegnato dal costruttore, il nome del costruttore e l’indicazione del modello è necessaria e sufficiente per identificare il bene ai fini della lettera c) dell’articolo 7 della convenzione e della lettera c) del paragrafo 1 dell’articolo V del presente protocollo.

Articolo VIII

Scelta della legge applicabile

1.   Il presente articolo si applica solo quando uno Stato contraente abbia fatto una dichiarazione in applicazione del paragrafo 1 dell’articolo XXX.

2.   Le parti di un accordo, di un contratto di vendita, di un contratto che conferisce una garanzia o di un accordo di subordinazione possono convenire sulla legge che regolerà in tutto o in parte i diritti e obbligazioni derivanti dall’accordo.

3.   Salvo che non sia stato diversamente convenuto, il riferimento nel precedente paragrafo alla legge scelta dalle parti indica il diritto nazionale dello Stato designato o, nel caso in cui lo Stato comprenda diverse unità territoriali, il diritto nazionale dell’unità territoriale designata.

CAPO II

RIMEDI PER L’INADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI, ORDINE DI PRELAZIONE, CESSIONI

Articolo IX

Modifiche alle disposizioni relative ai rimedi per l’inadempimento delle obbligazioni

1.   In aggiunta alle misure previste dal capo III della convenzione, il creditore può, sempre che il debitore vi abbia in qualunque tempo consentito e nei casi indicati nel capo III:

a)

far cancellare l’immatricolazione dell’aeromobile;

b)

far esportare e far trasferire fisicamente il materiale aeronautico dal territorio dove si trova.

2.   Il creditore non può esercitare i rimedi indicati nel paragrafo precedente senza il preventivo consenso scritto del titolare di una garanzia iscritta che prevalga su quella del creditore.

3.   Il paragrafo 3 dell’articolo 8 della convenzione non si applica al materiale aeronautico. Ogni rimedio previsto dalla convenzione con riferimento al materiale aeronautico deve essere esercitato in modo commercialmente ragionevole. Un rimedio si reputa esercitato in modo commercialmente ragionevole quando è esercitato in modo conforme a una disposizione dell’accordo, salvo che tale disposizione sia manifestamente irragionevole.

4.   Un creditore garantito che dia ai soggetti interessati un preavviso scritto di almeno dieci giorni lavorativi per una proposta di vendita o di locazione è ritenuto soddisfare l’esigenza di fornire il «preavviso ragionevole» previsto dal paragrafo 4 dell’articolo 8 della convenzione. Il presente paragrafo tuttavia non impedisce che un creditore garantito e un costituente o garante possano stabilire contrattualmente un preavviso più lungo.

5.   L’autorità di registro di uno Stato contraente, a condizione di osservare le leggi e i regolamenti applicabili in materia di sicurezza aerea, onora una richiesta di cancellazione o esportazione se:

a)

la richiesta è sottoposta dalla parte autorizzata nelle forme dovute in virtù di un’autorizzazione irrevocabile registrata della cancellazione della immatricolazione e della richiesta del permesso di esportazione; e se

b)

la parte autorizzata certifica all’autorità di registro, qualora quest’ultima ne faccia richiesta, che tutte le garanzie iscritte che prevalgono su quella del creditore a favore del quale l’autorizzazione è stata rilasciata sono state cancellate, o che i titolari di dette garanzie hanno consentito alla cancellazione o all’esportazione.

6.   Un creditore garantito che proponga la cancellazione dell’immatricolazione e l’esportazione di un aeromobile in applicazione del paragrafo 1, invece che in applicazione di un ordine di tribunale, deve informare per iscritto e con un preavviso ragionevole della cancellazione dell’immatricolazione e della richiesta di esportazione proposta:

a)

le persone interessate indicate ai punti i) e ii) della lettera m) dell’articolo 1 della convenzione; e

b)

le persone interessate indicate al punto iii) della lettera m) dell’articolo 1 della convenzione che abbiano informato il creditore garantito dei propri diritti con un preavviso ragionevole prima della cancellazione dell’immatricolazione o dell’esportazione.

Articolo X

Modifica alle disposizioni relative alle misure provvisorie

1.   Il presente articolo si applica solo quando uno Stato contraente abbia emesso una dichiarazione ai sensi del paragrafo 2 dell’articolo XXX e nella misura prevista da tale dichiarazione.

2.   Ai fini del paragrafo 1 dell’articolo 13 della convenzione, nel contesto del conseguimento di misure, l’espressione «termine breve» deve intendersi come il numero di giorni lavorativi dalla data di deposito della domanda indicata nella dichiarazione effettuata dallo Stato contraente nel quale la domanda è presentata.

3.   Il paragrafo 1 dell’articolo 13 della convenzione si applica inserendo la disposizione seguente immediatamente dopo la lettera d):

«e)

se in ogni momento il debitore e il creditore hanno in tal modo espressamente convenuto, la vendita e l’attribuzione dei relativi prodotti;», e il paragrafo 2 dell’articolo 43 si applica sostituendo le parole «lettera d)» con le parole «lettere d) ed e)».

4.   Il diritto di proprietà, o altro diritto del debitore trasferito per effetto della vendita indicata nel paragrafo precedente, è liberato da qualsiasi garanzia o diritto sul quale la garanzia internazionale del creditore prevalga secondo le disposizioni dell’articolo 29 della convenzione.

5.   Il creditore e il debitore o qualsiasi altro soggetto interessato possono convenire per iscritto di escludere l’applicazione del paragrafo 2 dell’articolo 13 della convenzione.

6.   I rimedi di cui al paragrafo 1 dell’articolo IX:

a)

in uno Stato contraente devono essere resi disponibili dall’autorità di registro o dalle altre autorità amministrative competenti, secondo il caso, nei cinque giorni lavorativi successivi alla data in cui il creditore ha notificato a dette autorità che la misura prevista al paragrafo 1 dell’articolo IX è stata accordata o, qualora la misura sia concessa da un organo giurisdizionale straniero, dopo che la stessa sia riconosciuta da un organo giurisdizionale dello Stato contraente e che il creditore sia autorizzato ad ottenere tali misure conformemente alla convenzione; e

b)

le competenti autorità devono prestare sollecitamente cooperazione e assistenza al creditore nell’attuazione delle misure conformemente alle leggi e ai regolamenti applicabili in materia di sicurezza aerea.

7.   I paragrafi 2 e 6 non pregiudicano le leggi e i regolamenti applicabili in materia di sicurezza aerea.

Articolo XI

Rimedi per il caso di insolvenza

1.   Il presente articolo si applica solo qualora uno Stato contraente che sia la giurisdizione principale dell’insolvenza abbia effettuato una dichiarazione in applicazione del paragrafo 3 dell’articolo XXX.

2.   Al verificarsi di una situazione di insolvenza e a condizione di osservare il paragrafo 7, l’amministratore dell’insolvenza o il debitore, secondo il caso, restituisce il materiale aeronautico al creditore non più tardi della prima delle due seguenti date:

a)

alla fine del periodo di attesa;

b)

alla data in cui il creditore avrebbe diritto ad acquisire il possesso del materiale aeronautico se il presente articolo non si applicasse.

3.   Ai fini del presente articolo, «periodo di attesa» indica il periodo specificato in una dichiarazione dello Stato contraente che è la giurisdizione principale dell’insolvenza.

4.   Riferimenti nel presente articolo all’«amministratore dell’insolvenza» devono intendersi come riferimenti a quella persona nella sua capacità ufficiale e non personale.

5.   Finché il creditore non abbia avuto l’opportunità di prendere possesso del bene secondo il paragrafo 2:

a)

l’amministratore dell’insolvenza o il debitore, secondo il caso, preservano e hanno cura del materiale aeronautico e ne conservano il valore in conformità al contratto; e

b)

il creditore può domandare ogni altra misura provvisoria che sia disponibile in base alla legge applicabile.

6.   La lettera a) del precedente paragrafo non preclude l’uso del materiale aeronautico in base ad accordi conclusi per preservare, avere cura del materiale e conservarne il valore.

7.   L’amministratore dell’insolvenza o il debitore, secondo il caso, può trattenere il possesso del bene dell’aeromobile quando, al più tardi alla data fissata dal paragrafo 2, abbia rimediato alle inadempienze diverse da quelle dovute all’apertura delle procedure di insolvenza e si sia impegnato ad adempiere le obbligazioni future in conformità del contratto. Nell’ipotesi di inadempimento nell’esecuzione di obbligazioni future, non si applica un nuovo periodo di attesa.

8.   Le misure previste al paragrafo 1 dell’articolo IX:

a)

in uno Stato contraente devono essere rese disponibili dall’autorità di registro o dalle altre autorità amministrative competenti, secondo il caso, nei cinque giorni lavorativi successivi alla data in cui il creditore ha notificato a dette autorità che è autorizzato a ottenere tali misure in conformità della convenzione; e

b)

le competenti autorità devono prestare sollecitamente cooperazione e assistenza al creditore nell’attuazione delle misure conformemente alle leggi e ai regolamenti applicabili in materia di sicurezza aerea.

9.   È fatto divieto di ostacolare o ritardare l’applicazione delle misure consentite dalla convenzione o dal presente protocollo dopo la data indicata dal paragrafo 2.

10.   Nessuna obbligazione del debitore in virtù del contratto può essere modificata senza il consenso del creditore.

11.   Nessuna disposizione del paragrafo precedente può essere interpretata in modo da recare pregiudizio al potere dell’amministratore dell’insolvenza, se del caso, di risolvere il contratto in base alla legge applicabile.

12.   Nessun diritto o garanzia, eccetto i diritti e le garanzie di natura non convenzionale appartenenti a una categoria coperta da una dichiarazione resa in applicazione del paragrafo 1 dell’articolo 39 della convenzione, prevale sulle garanzie iscritte nelle procedure di insolvenza.

13.   La convenzione come modificata dall’articolo IX del presente protocollo si applica all’esercizio di qualsiasi rimedio in virtù del presente articolo.

2.   Allorché sopraggiunge una situazione di insolvenza, l’amministratore dell’insolvenza o il debitore, secondo il caso, deve informare il creditore, dietro richiesta dello stesso, nel termine indicato in una dichiarazione di uno Stato contraente resa in applicazione del paragrafo 3 dell’articolo XXX, se intende:

a)

porre rimedio alle inadempienze diverse da quelle dovute all’apertura delle procedure di insolvenza e impegnarsi ad adempiere tutte le obbligazioni future, in conformità dell’accordo e ai relativi documenti; oppure se intende:

b)

dare al creditore l’opportunità di prendere possesso del materiale aeronautico, in conformità del diritto applicabile.

3.   Il diritto applicabile cui fa riferimento la lettera b) del precedente paragrafo può autorizzare l’organo giurisdizionale a esigere l’adozione di qualsiasi misura complementare o la produzione di qualsivoglia garanzia complementare.

4.   Il creditore deve fornire prova del proprio credito e giustificazione dell’iscrizione della propria garanzia internazionale.

5.   Se l’amministratore dell’insolvenza o il debitore, secondo il caso, non dà notizia al creditore in conformità del paragrafo 2 o se l’amministratore dell’insolvenza o il debitore, pur avendo dichiarato che darà al creditore la possibilità di prendere possesso del materiale aeronautico non fa ciò, l’organo giurisdizionale può autorizzare il creditore a prendere possesso del materiale aeronautico alle condizioni fissate dall’organo giurisdizionale. Può inoltre esigere l’adozione di ogni misura complementare, nonché la produzione di qualsivoglia garanzia complementare.

6.   Il materiale aeronautico non può essere venduto in pendenza di un giudizio che riguardi il credito e la garanzia internazionale.

Articolo XII

Assistenza in caso di insolvenza

1.   Il presente articolo si applica solo a condizione che uno Stato contraente abbia fatto una dichiarazione in applicazione del paragrafo 1 dell’articolo XXX.

2.   Gli organi giurisdizionali di uno Stato contraente dove il materiale aeronautico è situato cooperano, nell’osservanza del diritto dello Stato contraente, quanto più possibile con gli organi giurisdizionali stranieri e con gli amministratori dell’insolvenza stranieri al fine di dare applicazione alle disposizioni dell’articolo XI.

Articolo XIII

Autorizzazione della richiesta di cancellazione dell’immatricolazione e del permesso di esportazione

1.   Il presente articolo si applica solo a condizione che uno Stato contraente abbia fatto una dichiarazione in applicazione del paragrafo 1 dell’articolo XXX.

2.   Quando il debitore ha rilasciato un’autorizzazione irrevocabile della richiesta di cancellazione dell’immatricolazione e del permesso di esportazione conforme nell’essenziale al formulario annesso al presente protocollo e l’ha sottoposta per l’iscrizione all’autorità del registro, detta autorizzazione deve essere iscritta.

3.   Il beneficiario dell’autorizzazione («parte autorizzata») o la persona che esso attesta essere a ciò designata, è la sola persona autorizzata a esercitare i rimedi specificati al paragrafo 1 dell’articolo IX. L’esercizio di tali rimedi deve avvenire in conformità dell’autorizzazione e delle leggi e dei regolamenti applicabili in materia di sicurezza aerea. Il debitore non può revocare l’autorizzazione senza il consenso scritto della parte autorizzata. L’autorità del registro procede alla cancellazione di un’autorizzazione dal registro dietro richiesta della parte autorizzata.

4.   L’autorità di registro e le altre autorità amministrative degli Stati contraenti dovranno prestare prontamente il loro concorso e la loro assistenza alla parte autorizzata nell’applicazione dei rimedi previsti dall’articolo IX.

Articolo XIV

Modifiche alle disposizioni relative all’ordine di prelazione

1.   L’acquirente di materiale aeronautico in virtù di una vendita iscritta acquista il proprio diritto su quel bene libero da ogni diritto iscritto posteriormente e da ogni garanzia non iscritta, anche se abbia conoscenza del diritto non iscritto.

2.   L’acquirente di materiale aeronautico acquista il proprio diritto su quel bene sotto condizione di un diritto iscritto al momento dell’acquisto.

3.   Il diritto di proprietà o altro diritto o garanzia sul motore di un aereo non è pregiudicato dal fatto che sia stato installato su un aeromobile o vi sia stato rimosso.

4.   Il paragrafo 7 dell’articolo 29 della convenzione si applica ad un oggetto, che non sia un bene nel senso del presente protocollo, installato su una cellula di aeromobile, un motore di aereo o un elicottero.

Articolo XV

Modifiche alle disposizioni relative alle cessioni

Il paragrafo 1 dell’articolo 33 della convenzione si applica aggiungendo la disposizione seguente immediatamente dopo la lettera b):

«e c) il debitore abbia consentito per iscritto, indipendentemente dalla circostanza che il consenso sia stato prestato prima che la cessione si sia verificata o che egli identifichi il cessionario.»

Articolo XVI

Disposizioni relative al debitore

1.   In assenza di inadempimento ai sensi dell’articolo 11 della convenzione, il debitore ha diritto al pacifico godimento e all’uso del bene in conformità dei termini dell’accordo nei confronti:

a)

del proprio creditore e del titolare di qualsiasi garanzia dal quale il debitore acquisti diritti liberi da garanzia in virtù del paragrafo 4 dell’articolo 29 della convenzione o, in qualità di compratore, del paragrafo 1 dell’articolo XIV del presente protocollo, salvo che e nella misura in cui il debitore non abbia convenuto diversamente; e

b)

del titolare di ogni garanzia alla quale il diritto del debitore sia subordinato in base al paragrafo 4 dell’articolo 29 della convenzione o, in qualità di acquirente, al paragrafo 2 dell’articolo XIV del presente protocollo, ma solamente in quanto lo stesso titolare abbia così convenuto.

2.   Nessuna disposizione della convenzione o del presente protocollo pregiudica la responsabilità del creditore per inadempimento del contratto in base alla legge applicabile nella misura in cui detto contratto riguardi materiale aeronautico.

CAPO III

DISPOSIZIONI RELATIVE AI SISTEMI DI ISCRIZIONE DELLE GARANZIE INTERNAZIONALI RIGUARDANTI MATERIALE AERONAUTICO

Articolo XVII

L’autorità di sorveglianza e il conservatore

1.   L’autorità di sorveglianza è l’ente internazionale designato da una risoluzione adottata dalla conferenza diplomatica per l’adozione di una convenzione relativa ai beni mobili strumentali e di un protocollo aeronautico.

2.   Se l’ente internazionale menzionato al paragrafo precedente non è in grado né ha la volontà di agire come autorità di sorveglianza, sarà convocata una conferenza di Stati firmatari e di Stati contraenti per designare un’altra autorità di sorveglianza.

3.   L’autorità di sorveglianza, i suoi funzionari e i suoi impiegati godono dell’immunità relativa ai procedimenti giudiziari o amministrativi in conformità alle disposizioni a loro applicabili in qualità di ente internazionale o ad altro titolo.

4.   L’autorità di sorveglianza può istituire una commissione di esperti scelti tra un numero di persone nominate dagli Stati firmatari e dagli Stati contraenti che siano dotate della qualificazione e dell’esperienza necessarie ed incaricarla di assistere l’autorità di sorveglianza nello svolgimento delle sue funzioni.

5.   Il primo conservatore assicura il funzionamento del registro internazionale per un periodo di cinque anni dall’entrata in vigore del presente protocollo. Successivamente, il conservatore viene nominato o rinominato dall’autorità di sorveglianza ogni cinque anni.

Articolo XVIII

Primo regolamento

Il primo regolamento è stabilito dall’autorità di sorveglianza in modo da acquistare efficacia all’entrata in vigore del presente protocollo.

Articolo XIX

Designazione dei punti di ingresso

1.   Fermo restando il paragrafo 2, uno Stato contraente può in ogni tempo designare sul proprio territorio uno o più organismi come il punto o i punti di ingresso attraverso i quali, in modo esclusivo o meno, vengono trasmesse al registro internazionale le informazioni richieste per l’iscrizione, ad eccezione della iscrizione di un avviso di garanzia nazionale o di un diritto o di una garanzia in base all’articolo 40, costituitisi secondo le leggi di un altro Stato.

2.   Per quanto concerne le informazioni necessarie ai fini delle iscrizioni relative ai motori degli aerei, una designazione effettuata in base al paragrafo precedente può consentire, ma non impone, l’uso di uno o più dei punti di ingresso designati.

Articolo XX

Modifiche aggiuntive alle disposizioni relative al registro

1.   Ai fini del paragrafo 6 dell’articolo 19 della convenzione, i criteri di ricerca di materiale aeronautico sono il nome del costruttore, il numero di serie del costruttore e la designazione del suo modello, corredati di quanto necessario a garantire l’unicità. Tali informazioni supplementari sono specificate nei regolamenti.

2.   Agli scopi del paragrafo 2 dell’articolo 25 della convenzione e nelle circostanze ivi descritte, il titolare di una garanzia internazionale futura che sia stata iscritta o di una cessione futura di una garanzia internazionale che sia stata iscritta o la persona a favore della quale una vendita futura è stata iscritta deve adottare tutte le misure a propria disposizione per ottenere la cancellazione dell’iscrizione nei cinque giorni lavorativi dalla ricezione della domanda prevista in tale paragrafo.

3.   Le tariffe menzionate alla lettera h) del paragrafo 2 dell’articolo 17 della convenzione sono determinate in modo da coprire i costi ragionevoli di stabilimento, funzionamento e regolamentazione del registro internazionale e i costi ragionevoli dell’autorità di sorveglianza connessi all’esercizio delle funzioni, all’esercizio dei poteri e all’esecuzione delle obbligazioni menzionate al paragrafo 2 dell’articolo 17 della convenzione.

4.   Il conservatore esercita e amministra le funzioni centralizzate del registro internazionale ventiquattro ore su ventiquattro. I diversi punti di ingresso funzionano almeno durante l’orario di lavoro in vigore nei rispettivi territori.

5.   L’ammontare dell’assicurazione o della garanzia finanziaria prevista dal paragrafo 4 dell’articolo 28 della convenzione per ciascun evento non potrà essere inferiore al valore massimo del materiale aeronautico quale determinato dall’autorità di sorveglianza.

6.   Nessuna disposizione della convenzione impedisce che il conservatore si procuri un’assicurazione o una garanzia finanziaria che copra gli eventi di cui lo stesso non è responsabile in base all’articolo 28 della convenzione.

CAPO IV

COMPETENZA

Articolo XXI

Modifiche alle disposizioni in materia di competenza

Ai fini dell’articolo 43 della convenzione e fermo restando l’articolo 42 della convenzione, gli organi giurisdizionali di uno Stato contraente sono ugualmente competenti se il bene è un elicottero o una cellula di aeromobile facente parte di un aeromobile di cui detto Stato è lo Stato di immatricolazione.

Articolo XXII

Rinuncia all’immunità della giurisdizione

1.   A condizione dell’osservanza del paragrafo 2, la rinuncia all’immunità della giurisdizione relativa agli organi giurisdizionali indicati agli articoli 42 o 43 della convenzione, o relativa all’esercizio coattivo di diritti e garanzie riguardanti materiale aeronautico secondo la convenzione, è vincolante e attributiva della competenza, se le altre condizioni di attribuzione della competenza o dell’esecuzione sono soddisfatte; essa consente altresì di fare ricorso alle misure di esecuzione, secondo il caso.

2.   Una rinuncia fatta in virtù del paragrafo precedente deve essere fatta per atto scritto e contenere una descrizione del materiale aeronautico.

CAPO V

RELAZIONE CON LE ALTRE CONVENZIONI

Articolo XXIII

Relazione con la convenzione relativa al riconoscimento internazionale dei diritti sugli aeromobili

La presente convenzione, nella misura in cui si applica agli aeromobili come definiti nel presente protocollo o al materiale aeronautico, sostituisce per ogni Stato che ne è parte la convenzione relativa al riconoscimento internazionale dei diritti sugli aeromobili firmata a Ginevra il 19 giugno 1948. La convenzione di Ginevra non è tuttavia sostituita per quanto concerne i diritti o le garanzie che non sono trattati o pregiudicati dalla presente convenzione.

Articolo XXIV

Relazione con la convenzione relativa all’unificazione di alcune regole relative al sequestro conservativo di aeromobili

1.   La presente convenzione, nella misura in cui si applica agli aeromobili come definiti nel presente protocollo, sostituisce per ogni Stato che ne è parte la convenzione relativa all’unificazione di alcune regole relative al sequestro conservativo di aeromobili firmata a Roma il 29 maggio 1933.

2.   Uno Stato contraente parte della convenzione sopra indicata può, all’atto della ratifica, accettazione, approvazione, adesione al presente protocollo, dichiarare che non applicherà il presente articolo.

Articolo XXV

Relazione con la convenzione UNIDROIT sul leasing finanziario internazionale

La convenzione sostituisce la convenzione UNIDROIT sul leasing finanziario internazionale, firmata ad Ottawa il 28 maggio 1988, nella misura in cui si applica al materiale aeronautico.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo XXVI

Firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione

1.   Il presente protocollo è aperto a Città del Capo il 16 novembre 2001 alle firme degli Stati partecipanti alla conferenza diplomatica per l’adozione di una convenzione relativa ai beni mobili strumentali e di un protocollo aeronautico, svoltasi a Città del Capo dal 29 ottobre al 16 novembre 2001. Dopo il 16 novembre, il presente protocollo sarà aperto alla firma di tutti gli Stati presso la sede principale dell’Istituto per l’unificazione del diritto privato (UNIDROIT) in Roma, fino all’entrata in vigore in conformità dell’articolo XXVIII.

2.   Il presente protocollo è oggetto di ratifica, accettazione e approvazione da parte degli Stati che lo hanno firmato.

3.   Ogni Stato che non ha firmato il presente protocollo può aderirvi in ogni momento.

4.   La ratifica, l’accettazione, l’approvazione o l’adesione si effettua mediante deposito di uno strumento nelle forme dovute presso il depositario.

5.   Uno Stato non può divenire parte del presente protocollo se non è o non diviene anche parte della convenzione.

Articolo XXVII

Organizzazioni regionali di integrazione economica

1.   Anche un’organizzazione regionale di integrazione economica costituita da Stati sovrani e avente competenza in determinate materie regolate dal presente protocollo può firmare, accettare, approvare o aderire al presente protocollo. In questo caso l’organizzazione regionale di integrazione economica, in quanto abbia competenza nelle materie regolate dal presente protocollo, ha gli stessi diritti e obblighi di uno Stato contraente. Allorché ai fini del presente protocollo acquisti rilevanza il numero degli Stati, l’organizzazione regionale di integrazione economica non conta come Stato contraente in aggiunta agli Stati che ne sono membri e che sono anche Stati contraenti.

2.   All’atto della firma, accettazione, approvazione o adesione, l’organizzazione regionale di integrazione economica presenta al depositario una dichiarazione indicante le materie regolate dal presente protocollo per le quali gli Stati membri hanno delegato la propria competenza a detta organizzazione. L’organizzazione regionale di integrazione economica deve informare senza ritardo il depositario di qualsiasi modifica intervenuta nella delega di competenza, ivi comprese le nuove deleghe di competenza, specificate nella dichiarazione fatta in base al presente paragrafo.

3.   Qualsiasi riferimento a «Stato contraente» o «Stati contraenti» o «Stato parte» o «Stati parti» nel presente protocollo si applica ugualmente a un’organizzazione regionale di integrazione economica quando ciò sia richiesto dal contesto.

Articolo XXVIII

Entrata in vigore

1.   Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo al terzo mese dal deposito dell’ottavo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, tra gli Stati che hanno depositato detti strumenti.

2.   Per gli altri Stati, il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo al terzo mese dalla data del deposito dei rispettivi strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

Articolo XXIX

Unità territoriali

1.   Se uno Stato contraente comprende unità territoriali nelle quali sono applicabili differenti sistemi normativi in relazione a argomenti trattati dal presente protocollo, esso può, all'atto della ratifica, accettazione, approvazione o adesione, dichiarare che il presente protocollo sarà applicato a tutte le sue unità territoriali o solo ad una o più di esse; tale dichiarazione potrà essere modificata a seguito di un'altra dichiarazione che potrà essere presentata in qualsiasi momento.

2.   Una tale dichiarazione deve indicare espressamente le unità territoriali alle quali il presente protocollo si applica.

3.   Se uno Stato contraente non ha effettuato alcuna dichiarazione in virtù del paragrafo 1, il presente protocollo si applica a tutte le unità territoriali che lo Stato comprende.

4.   Allorché uno Stato contraente estende l’applicazione del presente protocollo ad una o più delle proprie unità territoriali, le dichiarazioni consentite dal presente protocollo possono essere fatte nei confronti di ciascuna unità territoriale; le dichiarazioni rese nei confronti di una unità territoriale possono essere diverse da quelle fatte nei riguardi di un’altra.

5.   Se, in virtù di una dichiarazione fatta in conformità del paragrafo 1, il presente protocollo si estende ad una o più unità territoriali di uno Stato contraente:

a)

il debitore si considera situato in uno Stato contraente solo se si è costituito in base a una legge in vigore in una unità territoriale alla quale la presente convenzione o il presente protocollo si applicano, o se esso ha la propria sede statutaria, la propria amministrazione centrale, il proprio stabilimento o la propria residenza abituale in una unità territoriale alla quale la convenzione e il presente protocollo si applicano;

b)

ogni riferimento all’ubicazione del bene in uno Stato contraente indica l’ubicazione del bene nell’unità territoriale alla quale la convenzione e il presente protocollo si applicano;

c)

ogni riferimento alle autorità amministrative dello Stato contraente sarà interpretato come se indichi le autorità amministrative competenti in una unità territoriale alla quale la convenzione e il presente protocollo si applicano; ogni riferimento al registro nazionale o all’autorità di registro in quello Stato contraente sarà interpretato come se indichi il registro degli aeromobili pertinente o l’autorità di registro competente nell’unità o nelle unità territoriali alle quali la convenzione e il presente protocollo si applicano.

Articolo XXX

Dichiarazioni relative ad alcune disposizioni

1.   All’atto della ratifica, accettazione, approvazione, adesione al presente protocollo, uno Stato contraente può dichiarare che applicherà uno o più degli articoli VII, XII e XIII del presente protocollo.

2.   All’atto della ratifica, accettazione, approvazione o adesione al presente protocollo, uno Stato contraente può dichiarare che applicherà l’articolo X in tutto o in parte. Se effettua tale dichiarazione in relazione al paragrafo 2 dell’articolo X, deve indicare il termine prescritto da tale articolo.

3.   All’atto della ratifica, accettazione, approvazione del presente protocollo, o dell’adesione, uno Stato contraente può dichiarare che applicherà integralmente la variante A o la variante B dell’articolo XI e, in questo caso, dovrà specificare gli eventuali tipi di procedure di insolvenza alle quali si applica la variante A o la variante B. Uno Stato contraente che effettui una dichiarazione in applicazione del presente paragrafo deve indicare il termine prescritto dall’articolo XI.

4.   Gli organi giurisdizionali degli Stati contraenti applicano l’articolo XI in conformità della dichiarazione fatta dallo Stato contraente che è la giurisdizione principale dell’insolvenza.

5.   All’atto della ratifica, accettazione, approvazione del presente protocollo, o dell’adesione, uno Stato contraente può dichiarare che non applicherà in tutto o in parte l’articolo XXI. Nel caso di applicazione parziale, la dichiarazione deve indicare a quali condizioni il pertinente articolo sarà applicato o, altrimenti, quale altra forma di rimedio provvisorio sarà applicata.

Articolo XXXI

Dichiarazioni rese in base alla convenzione

Salvo indicazione contraria, si ritiene che le dichiarazioni fatte in base alla convenzione, ivi incluse quelle rese in base agli articoli 39, 40, 50, 53, 54, 55, 57, 58 e 60 della convenzione, siano state fatte anche in base al presente protocollo.

Articolo XXXII

Riserve e dichiarazioni

1.   Non sono ammesse riserve al presente protocollo, ma le dichiarazioni consentite dagli articoli XXIV, XXIX, XXX, XXXI, XXXIII e XXXIV possono essere fatte in conformità di tali disposizioni.

2.   Ogni dichiarazione, dichiarazione successiva o ogni ritiro di una dichiarazione fatta in virtù del presente protocollo è notificata per iscritto al depositario.

Articolo XXXIII

Dichiarazioni successive

1.   Ad eccezione di una dichiarazione resa in conformità dell’articolo XXXI in virtù dell’articolo 60 della convenzione, uno Stato parte può fare una dichiarazione successiva per mezzo di una notifica al depositario in ogni momento successivo alla data in cui il presente protocollo entra in vigore nei confronti dello Stato stesso.

2.   Una dichiarazione successiva produce effetti il primo giorno del mese successivo al sesto mese dalla data di ricezione della notifica da parte del depositario.

Se la notifica indica un termine più lungo perché la dichiarazione produca effetti, la dichiarazione produce effetti allo scadere del periodo specificato dopo la ricezione della notifica da parte del depositario.

3.   Nonostante i paragrafi precedenti, il presente protocollo continua ad applicarsi, come se la dichiarazione successiva non fosse stata fatta, a tutti i diritti e le garanzie nati prima della data in cui la dichiarazione successiva ha prodotto i suoi effetti.

Articolo XXXIV

Ritiro delle dichiarazioni

1.   Ad eccezione di una dichiarazione fatta conformemente all’articolo XXXI in virtù dell’articolo 60 della convenzione, ogni Stato parte che ha fatto una dichiarazione in base al presente protocollo può in ogni momento ritirarla mediante una notifica indirizzata al depositario. Tale ritiro produce i suoi effetti il primo giorno del mese successivo al sesto mese dalla data di ricezione della notifica da parte del depositario.

2.   Nonostante il paragrafo precedente, il presente protocollo continua ad applicarsi, come se il ritiro della dichiarazione non fosse stato fatto, a tutti i diritti e le garanzie nati prima della data in cui il ritiro della dichiarazione ha prodotto i suoi effetti.

Articolo XXXV

Denunce

1.   Ogni Stato parte può denunciare il presente protocollo mediante notifica per iscritto al depositario.

2.   Una tale denuncia produce effetti il primo giorno del mese successivo al dodicesimo mese da quando la notifica è stata ricevuta dal depositario.

3.   Nonostante i paragrafi precedenti, il presente protocollo continua ad applicarsi, come se tale denuncia non fosse stata fatta, a tutti i diritti e le garanzie nati prima della data in cui tale denuncia ha prodotto i suoi effetti.

Articolo XXXVI

Conferenze di valutazione, emendamenti e questioni connesse

1.   In consultazione con l’autorità di sorveglianza il depositario prepara annualmente, o alla scadenza altrimenti richiesta dalle circostanze, rapporti per gli Stati parte che riguardino il modo in cui il regime internazionale stabilito nella convenzione, così come emendata dal protocollo, ha operato nella pratica. Nel preparare tali rapporti, il depositario tiene conto delle relazioni dell’autorità di sorveglianza relative al funzionamento del sistema internazionale di iscrizione.

2.   Alla richiesta di non meno del venticinque per cento degli Stati parti, il depositario può di volta in volta organizzare, in consultazione con l’autorità di sorveglianza, conferenze di valutazione degli Stati parte al fine di esaminare:

a)

l’applicazione pratica della convenzione come emendata dal presente protocollo e la misura in cui essa effettivamente facilita il finanziamento garantito da beni dell’impresa e il leasing dei beni coperti dal suo campo di applicazione;

b)

l’interpretazione giudiziaria e l’applicazione delle disposizioni del presente protocollo e dei regolamenti;

c)

il funzionamento del sistema internazionale di iscrizione, le attività del conservatore e la supervisione dello stesso da parte dell’autorità di sorveglianza, tenendo in considerazione i rapporti sottoposti dall’autorità di sorveglianza; e

d)

l’opportunità di apportare modifiche al presente protocollo o alle disposizioni concernenti il registro internazionale.

3.   Ogni emendamento al presente protocollo deve essere approvato da una maggioranza di almeno due terzi degli Stati parte partecipanti alla conferenza indicata al paragrafo precedente e entra successivamente in vigore nei confronti degli Stati che lo hanno ratificato, accettato o approvato dopo la ratifica, l'accettazione o l’approvazione da parte di otto Stati conformemente alle disposizioni dell’articolo XXVIII relative alla sua entrata in vigore.

Articolo XXXVII

Il depositario e le sue funzioni

1.   Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione saranno depositati presso l’Istituto internazionale per l’unificazione del diritto privato (UNIDROIT), che è designato come depositario.

2.   Il depositario:

a)

informa tutti gli Stati contraenti:

i)

di ogni nuova firma o deposito di uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione e della data della firma o del deposito;

ii)

della data di entrata in vigore del presente protocollo;

iii)

di qualsiasi dichiarazione effettuata in base al presente protocollo e della relativa data;

iv)

del ritiro o dell’emendamento di qualsiasi dichiarazione, e della data del ritiro o dell'emendamento; e

v)

della notifica di ogni denuncia del presente protocollo, della data della denuncia e del momento in cui la stessa produce effetto;

b)

trasmette le copie certificate del presente protocollo a tutti gli Stati contraenti;

c)

fornisce all’autorità di sorveglianza e al conservatore copia di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, li informa della data del rispettivo deposito, di ogni dichiarazione o ritiro o emendamento di una dichiarazione e di ogni notifica di denuncia, insieme con la data relativa, così che le informazioni ivi contenute possano essere facilmente e integralmente disponibili; e

d)

adempie le altre funzioni usuali dei depositari.

DEL CHE FANNO FEDE i sottoscritti plenipotenziari, debitamente autorizzati, che a tal fine hanno firmato il presente protocollo.

FATTO a Città del Capo, il 16 novembre dell’anno 2001, in un solo esemplare di cui i testi in francese, inglese, arabo, cinese, spagnolo e russo saranno ugualmente autentici alla conclusione della verifica effettuata, quanto alla concordanza dei testi fra loro, dal segretariato congiunto della conferenza sotto l’autorità del presidente della conferenza entro 90 giorni dal presente atto.

ALLEGATO

FORMULARIO DI AUTORIZZAZIONE IRREVOCABILE DELLA DOMANDA DI CANCELLAZIONE DELL’IMMATRICOLAZIONE E DEL PERMESSO DI ESPORTAZIONE

Allegato di cui all'articolo XIII

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