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Document JOL_2008_087_R_0010_01

    2008/275/CE: Decisione del Consiglio, del 17 marzo 2008 , relativa alla conclusione di un protocollo che modifica gli allegati I e II dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno del Marocco su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei, per tenere conto dell'adesione all'Unione europea della Repubblica di Bulgaria e della Romania
    Protocollo che modifica gli allegati I e II dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno del Marocco su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

    GU L 87 del 29.3.2008, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    29.3.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 87/10


    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del 17 marzo 2008

    relativa alla conclusione di un protocollo che modifica gli allegati I e II dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno del Marocco su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei, per tenere conto dell'adesione all'Unione europea della Repubblica di Bulgaria e della Romania

    (2008/275/CE)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, paragrafo 3, primo comma e paragrafo 4,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Parlamento europeo (1),

    considerando quanto segue:

    (1)

    La Bulgaria e la Romania hanno firmato accordi bilaterali con il Regno del Marocco in materia di servizi aerei rispettivamente il 14 ottobre 1966 e il 6 dicembre 1971.

    (2)

    La Commissione ha negoziato con paesi terzi sulla sostituzione di alcune disposizioni degli accordi bilaterali vigenti con un accordo comunitario.

    (3)

    L'accordo tra la Comunità europea e il Regno del Marocco su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei (2) (di seguito denominato «l'accordo orizzontale») è stato firmato a Bruxelles il 12 dicembre 2006 ed è stato applicato in via provvisoria a decorrere da tale data.

    (4)

    Il trattato di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea (3) è stato firmato a Lussemburgo il 25 aprile 2005 ed è entrato in vigore il 1o gennaio 2007.

    (5)

    È necessario adottare un protocollo che modifichi gli allegati I e II dell'accordo orizzontale per tenere conto dell'adesione dei due nuovi Stati membri.

    (6)

    Il protocollo che modifica gli allegati I e II dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno del Marocco su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei è stato siglato il 19 marzo 2007.

    (7)

    È opportuno approvare il suddetto protocollo,

    DECIDE:

    Articolo 1

    Il protocollo che modifica gli allegati I e II dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno del Marocco su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei (di seguito denominato «il protocollo») è approvato a nome della Comunità.

    Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

    Articolo 2

    Il presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità, alla notifica di cui all'articolo 3 del protocollo (4).

    Fatto a Bruxelles, addì 17 marzo 2008.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    I. JARC


    (1)  Parere dell'11 dicembre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (2)  GU L 386 del 29.12.2006, pag. 18.

    (3)  GU L 157 del 21.6.2005, pag. 11.

    (4)  La data di entrata in vigore del protocollo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


    PROTOCOLLO

    che modifica gli allegati I e II dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno del Marocco su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

    LA COMUNITÀ EUROPEA,

    da una parte, e

    IL REGNO DEL MAROCCO,

    dall'altra,

    di seguito denominate «le Parti»,

    VISTI gli accordi tra la Bulgaria e la Romania e il Regno del Marocco, firmati rispettivamente il 14 ottobre 1966 a Rabat e il 6 dicembre 1971 a Bucarest,

    VISTO l'accordo tra la Comunità europea e il Regno del Marocco su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei, firmato a Bruxelles il 12 dicembre 2006 (di seguito denominato «l'accordo orizzontale»),

    VISTA l'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea e, quindi, alla Comunità il 1o gennaio 2007,

    HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

    Articolo 1

    Sono aggiunte all'allegato I, lettera a), dell'accordo orizzontale le seguenti disposizioni:

    «—

    Accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e il Regno del Marocco in materia di trasporti aerei, firmato a Rabat il 14 ottobre 1966 (di seguito denominato “l'accordo Marocco-Bulgaria”),

    Accordo tra il governo della Repubblica socialista di Romania e il governo del Regno del Marocco in materia di trasporti aerei civili, firmato a Bucarest il 6 dicembre 1971 (di seguito denominato “l'accordo Marocco-Romania”).

    Modificato dal memorandum d'intesa firmato a Rabat il 29 febbraio 1996».

    Articolo 2

    All'allegato II dell'accordo orizzontale sono aggiunte le disposizioni seguenti:

     

    alla lettera a) (designazione da parte di uno Stato membro):

    «—

    articolo 3 dell'accordo Marocco-Romania.»;

     

    alla lettera b) (rifiuto, revoca, sospensione o limitazione di autorizzazioni o permessi):

    «—

    articolo 7 dell'accordo Marocco-Bulgaria;

    articoli 3 e 4 dell'accordo Marocco-Romania.»;

     

    alla lettera c) (controllo regolamentare):

    «—

    articolo 8 dell'accordo Marocco-Bulgaria.»;

     

    alla lettera d) (tassazione del carburante per aerei):

    «—

    articolo 3 dell'accordo Marocco-Bulgaria;

    articolo 8 dell'accordo Marocco-Romania.»;

     

    alla lettera e) (tariffe di trasporto all'interno della Comunità europea):

    «—

    articolo 16 dell'accordo Marocco-Bulgaria;

    articolo 7 dell'accordo Marocco-Romania.»

    Articolo 3

    Il presente protocollo entra in vigore alla data in cui le parti contraenti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.

    Articolo 4

    Il presente protocollo è redatto nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e araba, tutti i testi facenti ugualmente fede.


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