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Document JOL_2005_031_R_0030_01
2005/89/: 2005/89/EC:#Council Decision of 24 September 2004 on the signature and provisional application of a Protocol to the Euro-Mediterranean Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Arab Republic of Egypt, of the other part, to take account of the accession of the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia, and the Slovak Republic to the European Union#Protocol to the Euro-Mediterranean Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Arab Republic of Egypt, of the other part, to take account of the accession of the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia and the Slovak Republic to the European Union
2005/89/: 2005/89/CE:
Decisione del Consiglio, del 24 settembre 2004, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un protocollo dell'accordo euromediterraneo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba di Egitto, dall'altra, per tener conto dell'adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca
Protocollo dell’accordo euromediterraneo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba di Egitto, dall'altra, per tener conto dell'adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica Slovacca
2005/89/: 2005/89/CE:
Decisione del Consiglio, del 24 settembre 2004, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un protocollo dell'accordo euromediterraneo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba di Egitto, dall'altra, per tener conto dell'adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca
Protocollo dell’accordo euromediterraneo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba di Egitto, dall'altra, per tener conto dell'adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica Slovacca
GU L 31 del 4.2.2005, p. 30–43
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 159M del 13.6.2006, p. 87–100
(MT)
4.2.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 31/30 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 24 settembre 2004
relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un protocollo dell'accordo euromediterraneo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba di Egitto, dall'altra, per tener conto dell'adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca
(2005/89/CE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 310 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, seconda frase,
visto l’atto di adesione del 2003 (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 10 febbraio 2004 il Consiglio ha autorizzato la Commissione, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, ad avviare negoziati con l’Egitto per adeguare l’accordo euromediterraneo tra le Comunità europee e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba di Egitto, dall'altra, per tener conto dell’adesione dei nuovi Stati membri all’Unione europea. |
(2) |
Le trattative si sono concluse in modo ritenuto soddisfacente dalla Commissione. |
(3) |
Il testo del protocollo negoziato con la Repubblica araba di Egitto prevede, all’articolo 12, paragrafo 2, l’applicazione provvisoria del protocollo prima della sua entrata in vigore. |
(4) |
Fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva, il protocollo deve essere firmato a nome della Comunità e applicato in via provvisoria, |
DECIDE:
Articolo 1
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri e fatta salva la sua conclusione, il protocollo dell'accordo euromediterraneo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba di Egitto, dall'altra, per tener conto dell'adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.
Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La Comunità europea e i suoi Stati membri decidono di applicare in via provvisoria il protocollo, fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva.
Fatto a Bruxelles, addì 24 settembre 2004.
Per il Consiglio
Il presidente
L. J. BRINKHORST
(1) GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33.
PROTOCOLLO
dell’accordo euromediterraneo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba di Egitto, dall'altra, per tener conto dell'adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica Slovacca
IL REGNO DEL BELGIO,
LA REPUBBLICA CECA,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA DI ESTONIA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
L'IRLANDA,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
LA REPUBBLICA DI CIPRO,
LA REPUBBLICA DI LETTONIA,
LA REPUBBLICA DI LITUANIA,
IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,
LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,
LA REPUBBLICA DI MALTA,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA DI AUSTRIA,
LA REPUBBLICA DI POLONIA,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,
LA REPUBBLICA SLOVACCA,
LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
IL REGNO DI SVEZIA,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
in appresso denominati «gli Stati membri», rappresentati dal Consiglio dell'Unione europea, e
LA COMUNITÀ EUROPEA, in appresso denominata «la Comunità», rappresentata dal Consiglio dell'Unione europea e dalla Commissione europea,
da una parte, e
LA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO in appresso denominata «l’Egitto»,
dall'altra,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
La Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca sono Parti dell'accordo euromediterraneo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba di Egitto, dall'altra, e rispettivamente adottano e prendono atto, alla stregua degli altri Stati membri della Comunità, dei testi dell'accordo nonché delle dichiarazioni congiunte, delle dichiarazioni unilaterali e degli scambi di lettere.
Articolo 2
Al fine di tener conto dei recenti sviluppi istituzionali all'interno dell'Unione europea, tra le parti è convenuto che, scaduto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, le attuali disposizioni dell'accordo attinenti alla medesima si intendono riferite alla Comunità europea, la quale è divenuta titolare di tutti i diritti e gli obblighi sottoscritti dalla CECA.
CAPITOLO PRIMO
MODIFICHE AL TESTO DELL’ACCORDO EUROMEDITERRANEO, COMPRESI I SUOI ALLEGATI E PROTOCOLLI
Articolo 3
Prodotti agricoli
Il protocollo 1 è sostituito da quello di cui all'allegato del presente protocollo.
Articolo 4
Norme di origine
Il protocollo 4 è modificato come segue:
1) |
L'articolo 18, paragrafo 4, è sostituito dal seguente: I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture:
|
2) |
L'articolo 19, paragrafo 2, è sostituito dal seguente: (…) Il duplicato così rilasciato deve recare una delle seguenti diciture:
|
3) |
Il testo dell'allegato V é sostituito dal testo seguente: Versione spagnola El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera no … (1)] declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2). Versione ceca Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v … (2). Versione danese Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2). Versione tedesca Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind. Versione estone Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti. Versione greca Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ' αριθ. … (1)] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2). Versione inglese The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin. Versione francese L'exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no … (1)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (2). Versione italiana L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. … (1)] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2). Versione lettone Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā [muitas pilnvara Nr. … (1)], deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no … (2). Versione lituana Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės prekės. Versione ungherese A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hiányában az áruk kedvezményes … (2) származásúak. Versione maltese L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali … (2). Versione neerlandese De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2). Versione polacca Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie. Versione portoghese O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento [autorização aduaneira n.o … (1)], declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2). Versione slovena Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo. Versione slovacca Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2). Versione finnica Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa N:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2). Versione svedese Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2). Versione araba
|
Articolo 5
Presidenza del comitato di associazione
All'articolo 78, il paragrafo 3, è modificato come segue:
«Il comitato di associazione è presieduto a turno da un rappresentante della Commissione delle Comunità europee e da un rappresentante del governo della Repubblica araba di Egitto».
CAPITOLO SECONDO
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Articolo 6
Prova dell'origine e cooperazione amministrativa
1. Le prove dell’origine rilasciate a norma di legge dall’Egitto o da un nuovo Stato membro nel quadro di accordi preferenziali o di regimi autonomi applicati tra i due Stati sono accettate nei rispettivi paesi in virtù del presente protocollo sempreché:
a) |
l’acquisizione di tale origine conferisca un trattamento tariffario preferenziale in base alle misure tariffarie preferenziali contenute nell’accordo UE-Egitto o nel regime comunitario delle preferenze generalizzate; |
b) |
la prova dell'origine e i documenti di trasporto siano stati emessi non oltre il giorno precedente alla data dell'adesione; |
c) |
la prova dell'origine sia presentata alle autorità doganali entro un termine di quattro mesi dalla data dell'adesione. Qualora le merci siano state dichiarate per l'importazione in Egitto o in un nuovo Stato membro in data precedente a quella dell'adesione e nel quadro di accordi preferenziali o regimi autonomi applicabili in quel momento tra l’Egitto e il nuovo Stato membro in questione, la prova dell'origine rilasciata a posteriori nel quadro di tali accordi o regimi può ugualmente essere accettata purché venga presentata alle autorità doganali entro un termine di quattro mesi dalla data dell'adesione. |
2. L’Egitto e i nuovi Stati membri sono autorizzati a mantenere le autorizzazioni mediante cui è stato conferito lo status di «esportatore autorizzato» nel quadro di accordi preferenziali o regimi autonomi applicati tra loro sempreché:
a) |
a)tale disposizione sia contemplata anche dall'accordo concluso tra l’Egitto e la Comunità prima della data dell'adesione; e |
b) |
gli esportatori autorizzati applichino le norme di origine in vigore nel quadro di tale accordo. |
Tali autorizzazioni devono essere sostituite, entro e non oltre un anno dalla data dell'adesione, da nuove autorizzazioni rilasciate alle condizioni dell'accordo.
3. Richieste per successive verifiche di una prova dell'origine rilasciata nel quadro dei regimi preferenziali e degli accordi autonomi di cui ai precedenti paragrafi 1 e 2 saranno accettate dalle autorità doganali competenti dell’Egitto o dei nuovi degli Stati membri per un periodo di tre anni dal rilascio della prova dell'origine in questione e possono essere effettuate da tali autorità per un periodo di tre anni dall'accettazione della prova dell'origine loro fornita a corredo di una dichiarazione di importazione.
Articolo 7
Merci in transito
1. Le disposizioni dell’accordo si applicano alle merci esportate dall’Egitto verso uno dei nuovi Stati membri o da uno dei nuovi Stati membri verso l’Egitto, che sono conformi alle disposizioni del protocollo 4 e che alla data di adesione si trovano in viaggio o in custodia temporanea, in un deposito doganale o in una zona franca in Egitto o nel nuovo Stato membro in questione.
2. In casi simili, il trattamento preferenziale può essere concesso purché, entro quattro mesi dalla data dell'adesione, una prova dell'origine rilasciata a posteriori dalle autorità doganali del paese esportatore venga presentata alle autorità doganali del paese importatore.
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Articolo 8
La Repubblica araba di Egitto si impegna a non formulare richieste, a non avviare azioni e a non modificare o revocare alcuna concessione a norma degli articoli XXIV.6 e XXVIII del GATT 1994 con riferimento al presente allargamento della Comunità.
Articolo 9
Per il 2004 i volumi dei nuovi contingenti tariffari e gli aumenti dei volumi dei contingenti tariffari esistenti sono calcolati proporzionalmente ai volumi di base, tenendo conto della parte del periodo trascorsa prima dell'entrata in vigore del presente protocollo.
Articolo 10
Il presente protocollo è parte integrante dell'accordo euromediterraneo. Gli allegati e la dichiarazione del presente protocollo costituiscono parte integrante dello stesso.
Articolo 11
1. La Comunità, il Consiglio dell'Unione europea a nome degli Stati membri e la Repubblica araba di Egitto procedono all'approvazione del presente protocollo conformemente alle rispettive procedure.
2. Le parti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure di cui al paragrafo 1. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.
Articolo 12
1. Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui è stato depositato l'ultimo strumento di approvazione.
2. Il presente protocollo si applica in via provvisoria a decorrere dal 1o maggio 2004.
Articolo 13
Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare in ciascuna delle lingue ufficiali delle parti contraenti, tutti i testi facenti ugualmente fede.
Articolo 14
Il testo dell'accordo euromediterraneo, inclusi gli allegati e i protocolli che ne costituiscono parte integrante, nonché l'atto finale, comprese le dichiarazioni ad esso allegate, sono redatti nelle lingue ceca, estone, lettone, lituana, maltese, polacca, slovacca, slovena e ungherese, tutti i testi facenti fede alla stregua dei testi originali. Il Consiglio di associazione approva tali testi.
Hecho en Bruselas, el veinte de diciembre de dos mil cuatro.
V Bruselu dne dvacátého prosince dva tisíce čtyři.
Udfærdiget i Bruxelles, den tyvende december to tusind og fire.
Geschehen zu Brüssel am zwanzigsten Dezember zweitausendundvier.
Kahe tuhande neljanda aasta detsembrikuu kahekümnendal päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.
Done at Brussels on the twentieth day of December in the year two thousand and four.
Fait à Bruxelles, le vingt décembre deux mille quatre.
Fatto a Bruxelles, addì venti dicembre duemilaquattro.
Briselē, divi tūkstoši ceturtā gada divdesmitajā decembrī.
Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų gruodžio dvidešimtą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kettőezer negyedik év december huszadik napján.
Magħmula fi Brussel fl-għoxrin ġurnata ta' Diċembru tas-sena elfejn u erbgħa.
Gedaan te Brussel, de twintigste december tweeduizendvier.
Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego grudnia roku dwutysięcznego czwartego.
Feito em Bruxelas, em vinte de Dezembro de dois mil e quatro.
V Bruseli dvadsiateho decembra dvetisícštyri.
V Bruslju, dvajsetega decembra leta dva tisoč štiri.
Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenä päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattaneljä.
Som skedde i Bryssel den tjugonde december tjugohundrafyra.
Por los Estados miembros
Za členské státy
For medlemsstaterne
Für die Mitgliedstaaten
Liikmesriikide nimel
Για τα κράτη μέλη
For the Member States
Pour les États membres
Per gli Stati membri
Dalībvalstu vārdā
Valstybių narių vardu
A tagállamok részéről
Għall-Istati Membri
Voor de lidstaten
W imieniu Państw Członkowskich
Pelos Estados-Membros
Za členské štáty
Za države članice
Jäsenvaltioiden puolesta
På medlemsstaternas vägnar
Por las Comunidades Europeas
Za Evropská společenství
For De Europæiske Fællesskaber
Für die Europäische Gemeinschaften
Euroopa ühenduste nimel
Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες
For the European Communities
Pour les Communautés européennes
Per le Comunità europee
Eiropas Kopienu vārdā
Europos Bendrijų vardu
Az Európai Közösségek részéről
Għall-Komunitajiet Ewropej
Voor de Europese Gemeenschappen
W imieniu Wspólnot Europejskich
Pelas Comunidades Europeias
Za Európske spoločenstvá
Za Evropske skupnosti
Euroopan yhteisöjen puolesta
På europeiska gemenskapernas vägnar
Por la República Arabe de Egipto
Za Egyptskou arabskou republiku
For Den Arabiske Republik Egypten
Für die Arabische Republik Ägypten
Egiptuse Araabia Vabariigi nimel
Για την Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου
For the Arab Republik of Egypt
Pour la République arabe d'Égypte
Per la Repubblica araba di Egitto
Eğiptes Arābu Republikas vārdā
Egipto Arabų Respublikos vardu
Az Egyiptomi Arab Köztársaság részéről
Għar-Repubblika Għarbija ta' l-Eġittu
Voor de Arabische Republiek Egypte
W imieniu Arabskiej Republiki Egiptu
Pela República Árabe do Egipto
Za Egyptskú arabskú republiku
Za Arabsko republiko Egipt
Egyptin arabitasavallan puolesta
På Arabrepubliken Egyptens vägnar
ALLEGATO
PROTOCOLLO N. 1
relativo al regime applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti agricoli originari dell’Egitto
1. |
I prodotti elencati in allegato originari dell'Egitto sono ammessi all'importazione nella Comunità alle condizioni indicate in appresso e in allegato. |
2. |
|
3. |
Per alcuni prodotti i dazi doganali sono eliminati nei limiti dei contingenti tariffari indicati nella colonna B. Salvo diversa disposizione, questi contingenti tariffari si applicano su base annua dal 1o gennaio al 31 dicembre. Per i quantitativi importati in eccesso ai contingenti, si applicano i dazi della tariffa doganale comune integralmente o ridotti come indicato nella colonna C. Nel corso dell'anno 2004, i volumi dei nuovi contingenti tariffari e gli aumenti del volume dei contingenti tariffari esistenti vengono calcolati proporzionalmente ai volumi di base precisati nel protocollo, tenendo conto del periodo trascorso anteriormente al 1o maggio 2004. |
4. |
Per i prodotti per i quali le disposizioni specifiche della colonna D si riferiscono al presente paragrafo, i volumi dei contingenti tariffari elencati nella colonna B vengono maggiorati ogni anno del 3 % del volume dell'anno precedente; il primo aumento avviene alla data in cui è aperto per la seconda volta ciascun contingente tariffario. |
5. |
Per le arance dolci, fresche di cui ai codici NC 0805 10 10, 0805 10 30 e 0805 10 50, entro il contingente tariffario di 34 000 tonnellate applicabile per la concessione sui dazi doganali ad valorem, il prezzo di entrata concordato tra la Comunità europea e l'Egitto, a partire dal quale il dazio specifico indicato nell'elenco delle concessioni comunitarie in sede di OMC è ridotto a zero, è il seguente:
Se il prezzo di entrata per una spedizione è inferiore del 2, 4, 6 o 8 % al prezzo di entrata concordato, il dazio doganale specifico equivale, rispettivamente, al 2, 4, 6 o 8 % del prezzo di entrata concordato. Se il prezzo di entrata per una spedizione è inferiore al 92 % del prezzo di entrata concordato, si applica il dazio doganale specifico consolidato in sede di OMC. |
Allegato al protocollo 1
Codice NC (1) |
Descrizione delle merci (2) |
a |
b |
c |
d |
||||||
Riduzione dell’aliquota doganale NPF (3) % |
Contingente tariffario (tonn. peso netto) |
Riduzione dell'aliquota doganale al di là del contingente tariffario (3) % |
Disposizioni specifiche |
||||||||
0601 |
Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria diverse dalle radici della voce 1212 |
100 |
500 |
— |
Si applicano le disposizioni specifiche del protocollo 1, paragrafo 4 |
||||||
0602 |
Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio) |
100 |
2 000 |
— |
Si applicano le disposizioni specifiche del protocollo 1, paragrafo 5 |
||||||
0603 10 |
Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, dal 1o ottobre al 15 aprile |
100 |
3 000 di cui: |
— |
Nel rispetto delle condizioni convenute nello scambio di lettere |
||||||
0603 10 80 |
Altri fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, dal 1o ottobre al 15 aprile |
100 |
1 000 |
||||||||
0604 99 |
Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati |
100 |
500 |
— |
Si applicano le disposizioni specifiche del protocollo 1, paragrafo 4 |
||||||
ex 0701 90 50 |
Patate di primizia, fresche o refrigerate, dal 1o gennaio al 31 marzo |
100 |
anno 1: 130 000; anno 2: 190 000; anno 3 e seguenti: 250 000 |
60 |
|
||||||
Patate di primizia, fresche o refrigerate, dal 1o aprile al 30 giugno |
100 |
1 750 |
60 |
|
|||||||
0702 00 00 |
Pomodori, freschi o refrigerati, dal 1o novembre al 31 marzo |
100 |
— |
— |
|
||||||
0703 10 |
Cipolle e scalogni, freschi o refrigerati, dal 1o gennaio al 15 giugno |
100 |
16 150 |
60 |
Si applicano le disposizioni specifiche del protocollo 1, paragrafo 4 |
||||||
0703 20 00 |
Agli, freschi o refrigerati, dal 1o febbraio al 15 giugno |
100 |
3 000 |
50 |
Si applicano le disposizioni specifiche del protocollo 1, paragrafo 4 |
||||||
0704 |
Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati, dal 1o novembre al 15 aprile |
100 |
1 500 |
— |
Si applicano le disposizioni specifiche del protocollo 1, paragrafo 4 |
||||||
0705 11 00 |
Lattughe a cappuccio, fresche o refrigerate, dal 1o novembre al 31 marzo |
100 |
500 |
— |
Si applicano le disposizioni specifiche del protocollo 1, paragrafo 4 |
||||||
0706 10 00 |
Carote e navoni, freschi o refrigerati, dal 1o gennaio al 30 aprile |
100 |
500 |
— |
Si applicano le disposizioni specifiche del protocollo 1, paragrafo 4 |
||||||
0707 00 |
Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati, dal 1o gennaio alla fine di febbraio |
100 |
500 |
— |
Si applicano le disposizioni specifiche del protocollo 1, paragrafo 4 |
||||||
0708 |
Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati, dal 1o novembre al 30 aprile |
100 |
anno 1: 15 000; anno 2: 17 500; dopo anno 2: 20 000 |
— |
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0709 |
Altri ortaggi, freschi o refrigerati:
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100 |
— |
— |
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ex 0710 ex 0711 |
Ortaggi e legumi congelati e temporaneamente conservati, esclusi il granturco dolce delle sottovoci 0710 40 00 e 0711 90 30 e i funghi del genere Agaricus delle sottovoci 0710 80 61 e 0711 51 00 |
100 |
anno 1: 1 000; anno 2: 2 000; anno e seguenti: 3 000 |
— |
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0712 |
Ortaggi o legumi secchi interi, tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati |
100 |
16 550 |
— |
Si applicano le disposizioni specifiche del protocollo 1, paragrafo 4 |
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ex 0713 |
Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati, esclusi i prodotti destinati alla semina delle sottovoci 0713 10 10, 0713 33 10 e 0713 90 00 |
100 |
— |
— |
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0714 20 |
Patate dolci, fresche, refrigerate, congelate o essiccate |
100 |
3 000 |
— |
Si applicano le disposizioni specifiche del protocollo 1, paragrafo 4 |
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0804 10 00 |
Datteri, freschi o secchi |
100 |
— |
— |
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0804 50 00 |
Guaiave, manghi e mangostani, freschi o secchi |
100 |
— |
— |
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0805 10 |
Arance, fresche o secche |
100 |
anno 1: 58 020 (4); anno 2: 63 020 (4); anno 3 e seguenti: 68 020 (4) |
60 |
Si applicano le disposizioni specifiche del protocollo 1, paragrafo 4 |
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0805 20 |
Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi, freschi o secchi |
100 |
— |
— |
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0805 50 |
Limoni (Citrus limon, Citrus limonum) e limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), freschi o secchi |
100 |
— |
— |
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0805 40 00 |
Pompelmi e pomeli, freschi o secchi |
100 |
— |
— |
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0806 10 |
Uve, fresche, dal 1o febbraio al 14 luglio |
100 |
— |
— |
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0807 11 00 |
Cocomeri, freschi, dal 1o febbraio al 15 giugno |
100 |
— |
— |
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0807 19 00 |
Altri meloni, freschi, dal 15 ottobre al 31 maggio |
100 |
1 175 |
— |
Si applicano le disposizioni specifiche del protocollo 1, paragrafo 4 |
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0808 20 |
Pere e cotogne, fresche |
100 |
500 |
— |
Si applicano le disposizioni specifiche del protocollo 1, paragrafo 4 |
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0809 30 |
Pesche, comprese le pesche noci, fresche, dal 15 marzo al 31 maggio |
100 |
500 |
— |
Si applicano le disposizioni specifiche del protocollo 1, paragrafo 4 |
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0809 40 |
Prugne e prugnole, fresche, dal 15 aprile al 31 maggio |
100 |
500 |
— |
Si applicano le disposizioni specifiche del protocollo 1, paragrafo 4 |
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0810 10 00 |
Fragole, fresche, dal 1o ottobre al 31 marzo |
100 |
anno 1: 500; anno 2: 1 205; anno 3 e seguenti: 1 705 |
— |
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0810 90 95 |
Altra frutta, fresca |
100 |
— |
— |
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0811 0812 |
Frutta, anche cotta in acqua o al vapore, congelata, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, o temporaneamente conservata, ma non atta per il consumo immediato nello stato in cui è presentata |
100 |
anno 1: 1 000; anno 2: 2 000; anno 3 e seguenti: 3 000 |
— |
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0904 |
Pepe (del genere «Piper»); pimenti del genere «Capsicum» o del genere «Pimenta», essiccati, tritati o polverizzati |
100 |
— |
— |
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0909 |
Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino o di carvi; bacche di ginepro |
100 |
— |
— |
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0910 |
Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry ed altre spezie |
100 |
— |
— |
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1006 |
Riso |
25 |
32 000 |
— |
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100 |
5 605 |
— |
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1202 |
Arachidi |
100 |
— |
— |
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ex 1209 |
Semi, frutti e spore da sementa, esclusi i semi di barbabietole delle sottovoci 1209 10 00 e 1209 29 60 |
100 |
— |
— |
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1211 |
Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili |
100 |
— |
— |
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1212 |
Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove |
100 |
— |
— |
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1515 50 11 |
Olio di sesamo e sue frazioni destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (5) |
100 |
1 000 |
— |
Si applicano le disposizioni specifiche del protocollo 1, paragrafo 4 |
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1515 90 |
Altri grassi e oli vegetali e loro frazioni, fissi, raffinati o meno, ma non chimicamente modificati, diversi dagli oli di lino, granturco (chicchi), ricino, tung e sesamo e loro frazioni |
100 |
500 |
— |
Si applicano le disposizioni specifiche del protocollo 1, paragrafo 4 |
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1703 |
Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero |
100 |
350 000 |
— |
Si applicano le disposizioni specifiche del protocollo 1, paragrafo 4 |
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2001 90 10 |
«Chutney» di manghi |
100 |
— |
— |
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2007 |
Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti |
100 |
1 000 |
— |
Si applicano le disposizioni specifiche del protocollo 1, paragrafo 4 |
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2008 11 |
Arachidi |
100 |
3 000 |
— |
Si applicano le disposizioni specifiche del protocollo 1, paragrafo 4 |
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2009 |
Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti |
100 |
1 050 |
— |
Si applicano le disposizioni specifiche del protocollo 1, paragrafo 4 |
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2302 |
Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumi |
60 |
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— |
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5301 |
Lino |
100 |
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(1) Codici NC di cui al regolamento (CE) n. 1789/2003 (GU L 281 del 30 ottobre 2003).
(2) Indipendentemente dalle regole per l’interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove vengono indicati gli ex codici NC, il regime preferenziale è determinato dall’applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.
(3) Tuttavia, nel caso dei prodotti classificati ai codici 0703 20 00, 0709 90 39, 0709 90 60, 0711 20 90, 0712 90 19, 0714 20 90, 1006, 1212 91, 1212 99 20, 1703 e 2302, la concessione si applica anche ai dazi specifici.
(4) Contingente tariffario applicabile dal 1o luglio al 30 giugno. Di questo volume 34 000 t riguardano le arance dolci, fresche, classificabili ai codici NC 0805 10 10, 0805 10 30 e 0805 10 50, nel periodo dal 1o dicembre al 31 maggio.
(5) L’inserimento di questa sottovoce è soggetto alle condizioni stabilite dalle corrispondenti disposizioni comunitarie [cfr. Articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].