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Document JOL_2005_031_R_0030_01

2005/89/: 2005/89/CE:
Decisione del Consiglio, del 24 settembre 2004, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un protocollo dell'accordo euromediterraneo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba di Egitto, dall'altra, per tener conto dell'adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca
Protocollo dell’accordo euromediterraneo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba di Egitto, dall'altra, per tener conto dell'adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica Slovacca

GU L 31 del 4.2.2005, p. 30–43 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 159M del 13.6.2006, p. 87–100 (MT)

4.2.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 31/30


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 24 settembre 2004

relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un protocollo dell'accordo euromediterraneo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba di Egitto, dall'altra, per tener conto dell'adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca

(2005/89/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 310 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, seconda frase,

visto l’atto di adesione del 2003 (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il 10 febbraio 2004 il Consiglio ha autorizzato la Commissione, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, ad avviare negoziati con l’Egitto per adeguare l’accordo euromediterraneo tra le Comunità europee e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba di Egitto, dall'altra, per tener conto dell’adesione dei nuovi Stati membri all’Unione europea.

(2)

Le trattative si sono concluse in modo ritenuto soddisfacente dalla Commissione.

(3)

Il testo del protocollo negoziato con la Repubblica araba di Egitto prevede, all’articolo 12, paragrafo 2, l’applicazione provvisoria del protocollo prima della sua entrata in vigore.

(4)

Fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva, il protocollo deve essere firmato a nome della Comunità e applicato in via provvisoria,

DECIDE:

Articolo 1

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri e fatta salva la sua conclusione, il protocollo dell'accordo euromediterraneo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba di Egitto, dall'altra, per tener conto dell'adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La Comunità europea e i suoi Stati membri decidono di applicare in via provvisoria il protocollo, fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva.

Fatto a Bruxelles, addì 24 settembre 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

L. J. BRINKHORST


(1)  GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33.


PROTOCOLLO

dell’accordo euromediterraneo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba di Egitto, dall'altra, per tener conto dell'adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica Slovacca

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

LA REPUBBLICA DI MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA DI AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

in appresso denominati «gli Stati membri», rappresentati dal Consiglio dell'Unione europea, e

LA COMUNITÀ EUROPEA, in appresso denominata «la Comunità», rappresentata dal Consiglio dell'Unione europea e dalla Commissione europea,

da una parte, e

LA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO in appresso denominata «l’Egitto»,

dall'altra,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

La Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca sono Parti dell'accordo euromediterraneo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba di Egitto, dall'altra, e rispettivamente adottano e prendono atto, alla stregua degli altri Stati membri della Comunità, dei testi dell'accordo nonché delle dichiarazioni congiunte, delle dichiarazioni unilaterali e degli scambi di lettere.

Articolo 2

Al fine di tener conto dei recenti sviluppi istituzionali all'interno dell'Unione europea, tra le parti è convenuto che, scaduto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, le attuali disposizioni dell'accordo attinenti alla medesima si intendono riferite alla Comunità europea, la quale è divenuta titolare di tutti i diritti e gli obblighi sottoscritti dalla CECA.

CAPITOLO PRIMO

MODIFICHE AL TESTO DELL’ACCORDO EUROMEDITERRANEO, COMPRESI I SUOI ALLEGATI E PROTOCOLLI

Articolo 3

Prodotti agricoli

Il protocollo 1 è sostituito da quello di cui all'allegato del presente protocollo.

Articolo 4

Norme di origine

Il protocollo 4 è modificato come segue:

1)

L'articolo 18, paragrafo 4, è sostituito dal seguente:

I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture:

ES

:

«EXPEDIDO A POSTERIORI»

CS

:

«VYSTAVENO DODATEČNĚ»

DA

:

«UDSTEDT EFTERFØLGENDE»

DE

:

«NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT»

ET

:

«VÄLJA ANTUD TAGASIULATUVALT»

EL

:

«ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ»

EN

:

«ISSUED RETROSPECTIVELY»

FR

:

«DÉLIVRÉ A POSTERIORI»

IT

:

«RILASCIATO A POSTERIORI»

LV

:

«IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI»

LT

:

«RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS»

HU

:

«KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL»

MT

:

«MAĦRUĠ RETROSPETTIVAMENT»

NL

:

«AFGEGEVEN A POSTERIORI»

PL

:

«WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE»

PT

:

«EMITIDO A POSTERIORI»

SL

:

«IZDANO NAKNADNO»

SK

:

«VYDANÉ DODATOČNE»

FI

:

«ANNETTU JÄLKIKÄTEEN»

SV

:

«UTFÄRDAT I EFTERHAND»

AR

:

Image

2)

L'articolo 19, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

(…)

Il duplicato così rilasciato deve recare una delle seguenti diciture:

ES

:

«DUPLICADO»

CS

:

«DUPLIKÁT»

DA

:

«DUPLIKAT»

DE

:

«DUPLIKAT»

ET

:

«DUPLIKAAT»

EL

:

«ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ»

EN

:

«DUPLICATE»

FR

:

«DUPLICATA»

IT

:

«DUPLICATO»

LV

:

«DUBLIKĀTS»

LT

:

«DUBLIKATAS»

HU

:

«MÁSODLAT»

MT

:

«DUPLIKAT»

NL

:

«DUPLICAAT»

PL

:

«DUPLIKAT»

PT

:

«SEGUNDA VIA»

SL

:

«DVOJNIK»

SK

:

«DUPLIKÁT»

FI

:

«KAKSOISKAPPALE»

SV

:

«DUPLIKAT»

AR

:

Image

3)

Il testo dell'allegato V é sostituito dal testo seguente:

Versione spagnola

El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera no … (1)] declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2).

Versione ceca

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).

Versione danese

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).

Versione tedesca

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.

Versione estone

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

Versione greca

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ' αριθ. … (1)] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).

Versione inglese

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.

Versione francese

L'exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no … (1)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (2).

Versione italiana

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. … (1)] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).

Versione lettone

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā [muitas pilnvara Nr. … (1)], deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no … (2).

Versione lituana

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės prekės.

Versione ungherese

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hiányában az áruk kedvezményes … (2) származásúak.

Versione maltese

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali … (2).

Versione neerlandese

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2).

Versione polacca

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.

Versione portoghese

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento [autorização aduaneira n.o … (1)], declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).

Versione slovena

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.

Versione slovacca

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).

Versione finnica

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa N:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2).

Versione svedese

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).

Versione araba

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Articolo 5

Presidenza del comitato di associazione

All'articolo 78, il paragrafo 3, è modificato come segue:

«Il comitato di associazione è presieduto a turno da un rappresentante della Commissione delle Comunità europee e da un rappresentante del governo della Repubblica araba di Egitto».

CAPITOLO SECONDO

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 6

Prova dell'origine e cooperazione amministrativa

1.   Le prove dell’origine rilasciate a norma di legge dall’Egitto o da un nuovo Stato membro nel quadro di accordi preferenziali o di regimi autonomi applicati tra i due Stati sono accettate nei rispettivi paesi in virtù del presente protocollo sempreché:

a)

l’acquisizione di tale origine conferisca un trattamento tariffario preferenziale in base alle misure tariffarie preferenziali contenute nell’accordo UE-Egitto o nel regime comunitario delle preferenze generalizzate;

b)

la prova dell'origine e i documenti di trasporto siano stati emessi non oltre il giorno precedente alla data dell'adesione;

c)

la prova dell'origine sia presentata alle autorità doganali entro un termine di quattro mesi dalla data dell'adesione.

Qualora le merci siano state dichiarate per l'importazione in Egitto o in un nuovo Stato membro in data precedente a quella dell'adesione e nel quadro di accordi preferenziali o regimi autonomi applicabili in quel momento tra l’Egitto e il nuovo Stato membro in questione, la prova dell'origine rilasciata a posteriori nel quadro di tali accordi o regimi può ugualmente essere accettata purché venga presentata alle autorità doganali entro un termine di quattro mesi dalla data dell'adesione.

2.   L’Egitto e i nuovi Stati membri sono autorizzati a mantenere le autorizzazioni mediante cui è stato conferito lo status di «esportatore autorizzato» nel quadro di accordi preferenziali o regimi autonomi applicati tra loro sempreché:

a)

a)tale disposizione sia contemplata anche dall'accordo concluso tra l’Egitto e la Comunità prima della data dell'adesione; e

b)

gli esportatori autorizzati applichino le norme di origine in vigore nel quadro di tale accordo.

Tali autorizzazioni devono essere sostituite, entro e non oltre un anno dalla data dell'adesione, da nuove autorizzazioni rilasciate alle condizioni dell'accordo.

3.   Richieste per successive verifiche di una prova dell'origine rilasciata nel quadro dei regimi preferenziali e degli accordi autonomi di cui ai precedenti paragrafi 1 e 2 saranno accettate dalle autorità doganali competenti dell’Egitto o dei nuovi degli Stati membri per un periodo di tre anni dal rilascio della prova dell'origine in questione e possono essere effettuate da tali autorità per un periodo di tre anni dall'accettazione della prova dell'origine loro fornita a corredo di una dichiarazione di importazione.

Articolo 7

Merci in transito

1.   Le disposizioni dell’accordo si applicano alle merci esportate dall’Egitto verso uno dei nuovi Stati membri o da uno dei nuovi Stati membri verso l’Egitto, che sono conformi alle disposizioni del protocollo 4 e che alla data di adesione si trovano in viaggio o in custodia temporanea, in un deposito doganale o in una zona franca in Egitto o nel nuovo Stato membro in questione.

2.   In casi simili, il trattamento preferenziale può essere concesso purché, entro quattro mesi dalla data dell'adesione, una prova dell'origine rilasciata a posteriori dalle autorità doganali del paese esportatore venga presentata alle autorità doganali del paese importatore.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 8

La Repubblica araba di Egitto si impegna a non formulare richieste, a non avviare azioni e a non modificare o revocare alcuna concessione a norma degli articoli XXIV.6 e XXVIII del GATT 1994 con riferimento al presente allargamento della Comunità.

Articolo 9

Per il 2004 i volumi dei nuovi contingenti tariffari e gli aumenti dei volumi dei contingenti tariffari esistenti sono calcolati proporzionalmente ai volumi di base, tenendo conto della parte del periodo trascorsa prima dell'entrata in vigore del presente protocollo.

Articolo 10

Il presente protocollo è parte integrante dell'accordo euromediterraneo. Gli allegati e la dichiarazione del presente protocollo costituiscono parte integrante dello stesso.

Articolo 11

1.   La Comunità, il Consiglio dell'Unione europea a nome degli Stati membri e la Repubblica araba di Egitto procedono all'approvazione del presente protocollo conformemente alle rispettive procedure.

2.   Le parti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure di cui al paragrafo 1. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

Articolo 12

1.   Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui è stato depositato l'ultimo strumento di approvazione.

2.   Il presente protocollo si applica in via provvisoria a decorrere dal 1o maggio 2004.

Articolo 13

Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare in ciascuna delle lingue ufficiali delle parti contraenti, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Articolo 14

Il testo dell'accordo euromediterraneo, inclusi gli allegati e i protocolli che ne costituiscono parte integrante, nonché l'atto finale, comprese le dichiarazioni ad esso allegate, sono redatti nelle lingue ceca, estone, lettone, lituana, maltese, polacca, slovacca, slovena e ungherese, tutti i testi facenti fede alla stregua dei testi originali. Il Consiglio di associazione approva tali testi.

Hecho en Bruselas, el veinte de diciembre de dos mil cuatro.

V Bruselu dne dvacátého prosince dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Bruxelles, den tyvende december to tusind og fire.

Geschehen zu Brüssel am zwanzigsten Dezember zweitausendundvier.

Kahe tuhande neljanda aasta detsembrikuu kahekümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Brussels on the twentieth day of December in the year two thousand and four.

Fait à Bruxelles, le vingt décembre deux mille quatre.

Fatto a Bruxelles, addì venti dicembre duemilaquattro.

Briselē, divi tūkstoši ceturtā gada divdesmitajā decembrī.

Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų gruodžio dvidešimtą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kettőezer negyedik év december huszadik napján.

Magħmula fi Brussel fl-għoxrin ġurnata ta' Diċembru tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Brussel, de twintigste december tweeduizendvier.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego grudnia roku dwutysięcznego czwartego.

Feito em Bruxelas, em vinte de Dezembro de dois mil e quatro.

V Bruseli dvadsiateho decembra dvetisícštyri.

V Bruslju, dvajsetega decembra leta dva tisoč štiri.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenä päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Bryssel den tjugonde december tjugohundrafyra.

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Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu Państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

På medlemsstaternas vägnar

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Por las Comunidades Europeas

Za Evropská společenství

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäische Gemeinschaften

Euroopa ühenduste nimel

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Eiropas Kopienu vārdā

Europos Bendrijų vardu

Az Európai Közösségek részéről

Għall-Komunitajiet Ewropej

Voor de Europese Gemeenschappen

W imieniu Wspólnot Europejskich

Pelas Comunidades Europeias

Za Európske spoločenstvá

Za Evropske skupnosti

Euroopan yhteisöjen puolesta

På europeiska gemenskapernas vägnar

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Por la República Arabe de Egipto

Za Egyptskou arabskou republiku

For Den Arabiske Republik Egypten

Für die Arabische Republik Ägypten

Egiptuse Araabia Vabariigi nimel

Για την Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου

For the Arab Republik of Egypt

Pour la République arabe d'Égypte

Per la Repubblica araba di Egitto

Eğiptes Arābu Republikas vārdā

Egipto Arabų Respublikos vardu

Az Egyiptomi Arab Köztársaság részéről

Għar-Repubblika Għarbija ta' l-Eġittu

Voor de Arabische Republiek Egypte

W imieniu Arabskiej Republiki Egiptu

Pela República Árabe do Egipto

Za Egyptskú arabskú republiku

Za Arabsko republiko Egipt

Egyptin arabitasavallan puolesta

På Arabrepubliken Egyptens vägnar

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ALLEGATO

PROTOCOLLO N. 1

relativo al regime applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti agricoli originari dell’Egitto

1.

I prodotti elencati in allegato originari dell'Egitto sono ammessi all'importazione nella Comunità alle condizioni indicate in appresso e in allegato.

2.

a)

I dazi doganali all'importazione sono eliminati o ridotti secondo quanto indicato nella colonna A.

b)

Per alcuni prodotti, per i quali la tariffa doganale comune prevede l'applicazione di un dazio doganale ad valorem e di un dazio doganale specifico, i tassi di riduzione indicati nella colonna A e nella colonna C si applicano soltanto al dazio doganale ad valorem.

Tuttavia, nel caso dei prodotti classificati ai codici 0703 20 00, 0709 90 39, 0709 90 60, 0711 20 90, 0712 90 19, 0714 20 90, 1006, 1212 91, 1212 99 20, 1703 e 2302, la concessione si applica anche ai dazi specifici.

3.

Per alcuni prodotti i dazi doganali sono eliminati nei limiti dei contingenti tariffari indicati nella colonna B.

Salvo diversa disposizione, questi contingenti tariffari si applicano su base annua dal 1o gennaio al 31 dicembre.

Per i quantitativi importati in eccesso ai contingenti, si applicano i dazi della tariffa doganale comune integralmente o ridotti come indicato nella colonna C.

Nel corso dell'anno 2004, i volumi dei nuovi contingenti tariffari e gli aumenti del volume dei contingenti tariffari esistenti vengono calcolati proporzionalmente ai volumi di base precisati nel protocollo, tenendo conto del periodo trascorso anteriormente al 1o maggio 2004.

4.

Per i prodotti per i quali le disposizioni specifiche della colonna D si riferiscono al presente paragrafo, i volumi dei contingenti tariffari elencati nella colonna B vengono maggiorati ogni anno del 3 % del volume dell'anno precedente; il primo aumento avviene alla data in cui è aperto per la seconda volta ciascun contingente tariffario.

5.

Per le arance dolci, fresche di cui ai codici NC 0805 10 10, 0805 10 30 e 0805 10 50, entro il contingente tariffario di 34 000 tonnellate applicabile per la concessione sui dazi doganali ad valorem, il prezzo di entrata concordato tra la Comunità europea e l'Egitto, a partire dal quale il dazio specifico indicato nell'elenco delle concessioni comunitarie in sede di OMC è ridotto a zero, è il seguente:

264 EUR/t, per ciascuno dei periodi dal 1o dicembre al 31 maggio.

Se il prezzo di entrata per una spedizione è inferiore del 2, 4, 6 o 8 % al prezzo di entrata concordato, il dazio doganale specifico equivale, rispettivamente, al 2, 4, 6 o 8 % del prezzo di entrata concordato. Se il prezzo di entrata per una spedizione è inferiore al 92 % del prezzo di entrata concordato, si applica il dazio doganale specifico consolidato in sede di OMC.

Allegato al protocollo 1

Codice NC (1)

Descrizione delle merci (2)

a

b

c

d

Riduzione dell’aliquota doganale NPF (3) %

Contingente tariffario (tonn. peso netto)

Riduzione dell'aliquota doganale al di là del contingente tariffario (3) %

Disposizioni specifiche

0601

Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria diverse dalle radici della voce 1212

100

500

Si applicano le disposizioni specifiche del protocollo 1, paragrafo 4

0602

Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio)

100

2 000

Si applicano le disposizioni specifiche del protocollo 1, paragrafo 5

0603 10

Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, dal 1o ottobre al 15 aprile

100

3 000

di cui:

Nel rispetto delle condizioni convenute nello scambio di lettere

0603 10 80

Altri fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, dal 1o ottobre al 15 aprile

100

1 000

0604 99

Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati

100

500

Si applicano le disposizioni specifiche del protocollo 1, paragrafo 4

ex 0701 90 50

Patate di primizia, fresche o refrigerate, dal 1o gennaio al 31 marzo

100

anno 1: 130 000;

anno 2: 190 000;

anno 3 e seguenti: 250 000

60

 

Patate di primizia, fresche o refrigerate, dal 1o aprile al 30 giugno

100

1 750

60

 

0702 00 00

Pomodori, freschi o refrigerati, dal 1o novembre al 31 marzo

100

 

0703 10

Cipolle e scalogni, freschi o refrigerati, dal 1o gennaio al 15 giugno

100

16 150

60

Si applicano le disposizioni specifiche del protocollo 1, paragrafo 4

0703 20 00

Agli, freschi o refrigerati, dal 1o febbraio al 15 giugno

100

3 000

50

Si applicano le disposizioni specifiche del protocollo 1, paragrafo 4

0704

Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati, dal 1o novembre al 15 aprile

100

1 500

Si applicano le disposizioni specifiche del protocollo 1, paragrafo 4

0705 11 00

Lattughe a cappuccio, fresche o refrigerate, dal 1o novembre al 31 marzo

100

500

Si applicano le disposizioni specifiche del protocollo 1, paragrafo 4

0706 10 00

Carote e navoni, freschi o refrigerati, dal 1o gennaio al 30 aprile

100

500

Si applicano le disposizioni specifiche del protocollo 1, paragrafo 4

0707 00

Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati, dal 1o gennaio alla fine di febbraio

100

500

Si applicano le disposizioni specifiche del protocollo 1, paragrafo 4

0708

Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati, dal 1o novembre al 30 aprile

100

anno 1: 15 000;

anno 2: 17 500;

dopo anno 2: 20 000

 

0709

Altri ortaggi, freschi o refrigerati:

asparagi dal 1o ottobre a fine febbraio

peperoni dolci dal 1o novembre al 30 aprile

altri ortaggi dal 1o novembre a fine febbraio

100

 

ex 0710

ex 0711

Ortaggi e legumi congelati e temporaneamente conservati, esclusi il granturco dolce delle sottovoci 0710 40 00 e 0711 90 30 e i funghi del genere Agaricus delle sottovoci 0710 80 61 e 0711 51 00

100

anno 1: 1 000;

anno 2: 2 000;

anno e seguenti: 3 000

 

0712

Ortaggi o legumi secchi interi, tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati

100

16 550

Si applicano le disposizioni specifiche del protocollo 1, paragrafo 4

ex 0713

Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati, esclusi i prodotti destinati alla semina delle sottovoci 0713 10 10, 0713 33 10 e 0713 90 00

100

 

0714 20

Patate dolci, fresche, refrigerate, congelate o essiccate

100

3 000

Si applicano le disposizioni specifiche del protocollo 1, paragrafo 4

0804 10 00

Datteri, freschi o secchi

100

 

0804 50 00

Guaiave, manghi e mangostani, freschi o secchi

100

 

0805 10

Arance, fresche o secche

100

anno 1: 58 020 (4);

anno 2: 63 020 (4);

anno 3 e seguenti: 68 020 (4)

60

Si applicano le disposizioni specifiche del protocollo 1, paragrafo 4

0805 20

Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi, freschi o secchi

100

 

0805 50

Limoni (Citrus limon, Citrus limonum) e limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), freschi o secchi

100

 

0805 40 00

Pompelmi e pomeli, freschi o secchi

100

 

0806 10

Uve, fresche, dal 1o febbraio al 14 luglio

100

 

0807 11 00

Cocomeri, freschi, dal 1o febbraio al 15 giugno

100

 

0807 19 00

Altri meloni, freschi, dal 15 ottobre al 31 maggio

100

1 175

Si applicano le disposizioni specifiche del protocollo 1, paragrafo 4

0808 20

Pere e cotogne, fresche

100

500

Si applicano le disposizioni specifiche del protocollo 1, paragrafo 4

0809 30

Pesche, comprese le pesche noci, fresche, dal 15 marzo al 31 maggio

100

500

Si applicano le disposizioni specifiche del protocollo 1, paragrafo 4

0809 40

Prugne e prugnole, fresche, dal 15 aprile al 31 maggio

100

500

Si applicano le disposizioni specifiche del protocollo 1, paragrafo 4

0810 10 00

Fragole, fresche, dal 1o ottobre al 31 marzo

100

anno 1: 500;

anno 2: 1 205;

anno 3 e seguenti: 1 705

 

0810 90 95

Altra frutta, fresca

100

 

0811

0812

Frutta, anche cotta in acqua o al vapore, congelata, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, o temporaneamente conservata, ma non atta per il consumo immediato nello stato in cui è presentata

100

anno 1: 1 000;

anno 2: 2 000;

anno 3 e seguenti: 3 000

 

0904

Pepe (del genere «Piper»); pimenti del genere «Capsicum» o del genere «Pimenta», essiccati, tritati o polverizzati

100

 

0909

Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino o di carvi; bacche di ginepro

100

 

0910

Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry ed altre spezie

100

 

1006

Riso

25

32 000

 

100

5 605

 

1202

Arachidi

100

 

ex 1209

Semi, frutti e spore da sementa, esclusi i semi di barbabietole delle sottovoci 1209 10 00 e 1209 29 60

100

 

1211

Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili

100

 

1212

Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove

100

 

1515 50 11

Olio di sesamo e sue frazioni destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (5)

100

1 000

Si applicano le disposizioni specifiche del protocollo 1, paragrafo 4

1515 90

Altri grassi e oli vegetali e loro frazioni, fissi, raffinati o meno, ma non chimicamente modificati, diversi dagli oli di lino, granturco (chicchi), ricino, tung e sesamo e loro frazioni

100

500

Si applicano le disposizioni specifiche del protocollo 1, paragrafo 4

1703

Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero

100

350 000

Si applicano le disposizioni specifiche del protocollo 1, paragrafo 4

2001 90 10

«Chutney» di manghi

100

 

2007

Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

100

1 000

Si applicano le disposizioni specifiche del protocollo 1, paragrafo 4

2008 11

Arachidi

100

3 000

Si applicano le disposizioni specifiche del protocollo 1, paragrafo 4

2009

Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti

100

1 050

Si applicano le disposizioni specifiche del protocollo 1, paragrafo 4

2302

Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumi

60

 

5301

Lino

100

 


(1)  Codici NC di cui al regolamento (CE) n. 1789/2003 (GU L 281 del 30 ottobre 2003).

(2)  Indipendentemente dalle regole per l’interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove vengono indicati gli ex codici NC, il regime preferenziale è determinato dall’applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.

(3)  Tuttavia, nel caso dei prodotti classificati ai codici 0703 20 00, 0709 90 39, 0709 90 60, 0711 20 90, 0712 90 19, 0714 20 90, 1006, 1212 91, 1212 99 20, 1703 e 2302, la concessione si applica anche ai dazi specifici.

(4)  Contingente tariffario applicabile dal 1o luglio al 30 giugno. Di questo volume 34 000 t riguardano le arance dolci, fresche, classificabili ai codici NC 0805 10 10, 0805 10 30 e 0805 10 50, nel periodo dal 1o dicembre al 31 maggio.

(5)  L’inserimento di questa sottovoce è soggetto alle condizioni stabilite dalle corrispondenti disposizioni comunitarie [cfr. Articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].


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