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Document JOL_2004_162_R_0078_01
2004/484/EC: Council Decision of 22 September 2003 on the conclusion of a Protocol adjusting the trade aspects of the Europe Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Latvia, of the other part, to take account of the outcome of negotiations between the parties on new mutual agricultural concessions - Protocol adjusting the trade aspects of the Europe Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Latvia, of the other part, to take account of the outcome of negotiations between the parties on new mutual agricultural concessions
2004/484/CE: Decisione del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo - Protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo
2004/484/CE: Decisione del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo - Protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo
GU L 162 del 30.4.2004, p. 78–112
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
2004/484/CE: Decisione del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo
Gazzetta ufficiale n. L 162 del 30/04/2004 pag. 0078 - 0082
Decisione del Consiglio del 22 settembre 2003 relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo (2004/484/CE) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, vista la proposta della Commissione, considerando quanto segue: (1) L'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra, in seguito denominato "l'accordo europeo"(1), prevede concessioni commerciali reciproche per taluni prodotti agricoli. (2) A norma dell'articolo 20, paragrafo 4, dell'accordo europeo, la Comunità e la Lettonia esaminano, prodotto per prodotto e in modo ordinato e reciproco, le possibilità di riconoscersi ulteriori concessioni. (3) I primi miglioramenti del regime preferenziale previsto dall'accordo europeo sono stati apportati con il protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo per tener conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea e dei risultati dei negoziati agricoli dell'Uruguay Round, compresi i miglioramenti del regime preferenziale esistente, approvato dalla decisione 1999/790/CE(2). (4) Miglioramenti del regime preferenziale sono stati inoltre decisi in esito ai negoziati volti a liberalizzare gli scambi agricoli conclusi nel 2000. Per quanto concerne la Comunità, tali miglioramenti sono entrati in vigore il 1o luglio 2000 con il regolamento (CE) n. 2341/2000 del Consiglio, del 17 ottobre 2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Lettonia(3). Questo secondo adeguamento del regime preferenziale non è stato ancora integrato nell'accordo europeo in forma di protocollo aggiuntivo. (5) I negoziati in vista di ulteriori miglioramenti del regime preferenziale dell'accordo europeo si sono conclusi il 4 aprile 2002. Le parti hanno finora messo in atto i risultati dei negoziati attraverso misure autonome applicabili dal 1o luglio 2002. Da parte sua, la Comunità ha messo in applicazione le misure autonome con il regolamento (CE) n. 1362/2002 del Consiglio, del 22 luglio 2002, che stabilisce concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Lettonia(4). Misure legislative analoghe sono state adottate e applicate dalla Repubblica di Lettonia. (6) Per consolidare tutte le concessioni sugli scambi agricoli tra le due parti, che comprendono i risultati dei negoziati conclusi nel 2000 e nel 2002, occorrerebbe approvare il nuovo protocollo aggiuntivo dell'accordo europeo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra (in seguito denominato "il protocollo"). (7) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario(5), ha codificato le norme di gestione dei contingenti tariffari da utilizzare secondo l'ordine cronologico delle date di dichiarazione in dogana. Alcuni contingenti tariffari previsti dalla presente decisione dovrebbero quindi essere gestiti secondo tali norme. (8) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(6). (9) In seguito ai suddetti negoziati, il regolamento (CE) n. 1362/2002 è divenuto privo di oggetto e dovrebbe quindi essere abrogato, DECIDE: Articolo 1 È approvato a nome della Comunità il protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo. Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione. Articolo 2 Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare il protocollo a nome della Comunità e ad effettuare la notifica di approvazione di cui all'articolo 4 del protocollo. Articolo 3 1. All'entrata in vigore della presente decisione, il regime previsto dagli allegati del protocollo accluso alla presente decisione sostituisce i regimi previsti negli allegati Va, X e XI di cui all'articolo 20, paragrafo 2, quali modificati, dell'accordo europeo. 2. La Commissione adotta le modalità di applicazione del protocollo secondo la procedura di cui all'articolo 5. Articolo 4 La Commissione può modificare, secondo la procedura di cui all'articolo 5, i numeri d'ordine attribuiti ai contingenti tariffari nell'allegato della presente decisione. I contingenti tariffari recanti un numero d'ordine superiore a 09.5100 sono gestiti dalla Commissione a norma degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93. Articolo 5 1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per i cereali istituito dall'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, sull'organizzazione comune del mercato dei cereali(7), ovvero, laddove necessario, dal comitato istituito ai sensi delle pertinenti disposizioni degli altri regolamenti che istituiscono organizzazioni comuni di mercato dei prodotti agricoli. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese. 3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno. Articolo 6 Il regolamento (CE) n. 1362/2002 è abrogato con effetto a decorrere dall'entrata in vigore del protocollo. Fatto a Bruxelles, addì 22 settembre 2003. Per il Consiglio Il Presidente F. Frattini (1) GU L 26 del 2.2.1998, pag. 3. (2) GU L 317 del 10.12.1999, pag. 1. (3) GU L 271 del 24.10.2000, pag. 7. (4) GU L 198 del 27.7.2002, pag. 13. (5) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2002 (GU L 68 del 12.3.2002, pag. 11). (6) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. (7) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 (GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1). ALLEGATO Numeri d'ordine dei contingenti tariffari comunitari relativi a prodotti originari della Lettonia (di cui all'articolo 4) >SPAZIO PER TABELLA>