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Document JOL_2003_216_R_0060_01

    2003/624/PESC: Decisione 2003/624/PESC del Consiglio, del 15 luglio 2003, relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Estonia sulla partecipazione della Repubblica di Estonia alle forze dirette dall'Unione europea (EUF) nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia - Accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Estonia sulla partecipazione della Repubblica di Estonia alle forze dirette dall'Unione europea (EUF) nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia

    GU L 216 del 28.8.2003, p. 60–63 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    32003D0624

    2003/624/PESC: Decisione 2003/624/PESC del Consiglio, del 15 luglio 2003, relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Estonia sulla partecipazione della Repubblica di Estonia alle forze dirette dall'Unione europea (EUF) nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia

    Gazzetta ufficiale n. L 216 del 28/08/2003 pag. 0060 - 0060


    Decisione 2003/624/PESC del Consiglio

    del 15 luglio 2003

    relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Estonia sulla partecipazione della Repubblica di Estonia alle forze dirette dall'Unione europea (EUF) nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 24,

    vista la raccomandazione della presidenza,

    considerando quanto segue:

    (1) Il 27 gennaio 2003 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2003/92/PESC relativa all'operazione militare dell'Unione europea nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia (FYROM)(1).

    (2) L'articolo 8 di tale azione comune dispone che le modalità particolareggiate concernenti la partecipazione dei paesi terzi sono oggetto di un accordo ai sensi dell'articolo 24 del trattato.

    (3) In seguito alla decisione del Consiglio, del 18 marzo 2003, che autorizzava il segretario generale/alto rappresentante ad avviare i negoziati, il segretario generale/alto rappresentante, ha negoziato un accordo con la Repubblica di Estonia sulla partecipazione della Repubblica di Estonia alle forze dirette dall'Unione europea (EUF) nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia.

    (4) È opportuno approvare tale accordo,

    DECIDE:

    Articolo 1

    È approvato a nome dell'Unione europea l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Estonia sulla partecipazione della Repubblica di Estonia alle forze dirette dall'Unione europea (EUF) nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia.

    Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

    Articolo 2

    Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo allo scopo di impegnare l'Unione europea.

    Articolo 3

    La presente decisione ha effetto il giorno dell'adozione.

    Articolo 4

    La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, addì 15 luglio 2003.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    G. Tremonti

    (1) GU L 34 dell'11.2.2003, pag. 26.

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