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Document JOL_1993_237_R_0031_032

    Decisione del Consiglio, del 13 settembre 1993, relativa alla notifica dell'accettazione da parte della Comunità dell'accordo internazionale del 1983 sul caffè, quale prorogato al 30 settembre 1994

    GU L 237 del 22.9.1993, p. 31–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    31993D0505

    93/505/CEE: DECISIONE DEL CONSIGLIO del 13 settembre 1993 relativa alla notifica dell' accettazione da parte della Comunità dell' accordo internazionale del 1983 sul caffè, quale prorogato al 30 settembre 1994

    Gazzetta ufficiale n. L 237 del 22/09/1993 pag. 0031


    DECISIONE DEL CONSIGLIO del 13 settembre 1993 relativa alla notifica dell'accettazione da parte della Comunità dell'accordo internazionale del 1983 sul caffè, quale prorogato al 30 settembre 1994

    (93/505/CEE)IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 113 e 116,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando che con la decisione 87/485/CEE (1) il Consiglio ha approvato l'accordo internazionale sul caffè del 1983, entrato in vigore il 1o ottobre 1983 per un periodo di sei anni, fino al 30 settembre 1989;

    considerando che con la risoluzione n. 347 del 4 luglio 1989 il Consiglio internazionale del caffè ha deciso la proroga dell'accordo per un periodo di due anni, fino al 30 settembre 1991; che con la risoluzione n. 352 del 28 settembre 1990 detto Consiglio ha deciso un'ulteriore proroga di un anno, fino al 30 settembre 1992; che con la risoluzione n. 355 del 27 settembre 1991 esso ha deciso un'ulteriore proroga di un anno, fino al 30 settembre 1993; che con la risoluzione n. 363 del 7 giugno 1993 il Consiglio ha deciso di prorogare l'accordo per un altro anno, fino al 30 settembre 1994;

    considerando che tutti gli Stati membri hanno fatto presente la loro intenzione di applicare l'accordo;

    considerando che è opportuno che la Comunità e i suoi Stati membri notifichino simultaneamente al segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite l'accettazione dell'accordo, prorogato fino al 30 settembre 1994,

    DECIDE:

    Articolo 1

    1. È approvato, a nome della Comunità economica europea, l'accordo internazionale sul caffè del 1983, quale prorogato fino al 30 settembre 1994, in conformità della risoluzione n. 363 del 7 giugno 1993, del Consiglio internazionale del caffè.

    Il testo della risoluzione è allegato alla presente decisione.

    2. La Comunità e gli Stati membri, espletate le procedure interne necessarie, notificano simultaneamente al segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite l'accettazione dell'accordo quale prorogato fino al 30 settembre 1994.

    Articolo 2

    Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a depositare la notifica di cui all'articolo 1, paragrafo 2, a nome della Comunità.

    Fatto a Bruxelles, addì 13 settembre 1993.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    Ph. MAYSTADT

    (1) GU n. L 276 del 29. 9. 1987, pag. 61.

    RISOLUZIONE N. 363 (Adottata il 4 giugno 1993 senza svolgimento di una riunione) ULTERIORE PROROGA DELL'ACCORDO INTERNAZIONALE SUL CAFFÈ

    IL CONSIGLIO INTERNAZIONALE DEL CAFFÈ,

    considerando:

    che l'accordo internazionale del 1983 sul caffè prorogato dalle risoluzioni n. 347, n. 352 e n. 355 scade il 30 settembre 1993;

    che, al fine di disporre del tempo necessario per negoziare un nuovo accordo e di garantire la prosecuzione delle attività di coordinamento svolte dall'Organizzazione internazionale del caffè, è necessario che l'accordo internazionale del 1983 sul caffè sia nuovamente prorogato,

    DECIDE:

    1. L'accordo internazionale del 1983 sul caffè, già prorogato, è prorogato di un ulteriore anno, cioè dal 1o ottobre 1993 al 30 settembre 1994.

    2. L'accordo internazionale del 1983 sul caffè prorogato conformemente al paragrafo 1 della presente risoluzione rimarrà in vigore a partire dal 1o ottobre 1993 tra le parti contraenti che, conformemente alle loro rispettive legislazioni e normative, avranno notificato l'accettazione della nuova proroga al segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite entro il 30 settembre 1993 a condizione che, a tale data, esse rappresentino almeno 20 membri esportatori che dispongano della maggioranza dei voti dei membri esportatori, ed almeno 10 membri importatori che dispongano della maggioranza dei voti dei membri importati. A tal fine, i voti verranno calcolati al 30 giugno 1993. Dette notifiche saranno firmate dal capo di Stato, dal capo di governo o dal ministro degli esteri, oppure da un mandatario che abbia ricevuto pieni poteri da una delle autorità summenzionate. Nel caso di un'organizzazione internazionale, la notifica sarà firmata da un rappresentante debitamente autorizzato, in conformità della normativa dell'organizzazione, oppure da un mandatario che abbia ricevuto pieni poteri dal suddetto rappresentante.

    3. Qualora una parte contraente notifichi, entro il 30 settembre 1993, al segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite di impegnarsi ad applicare in via provvisoria le disposizioni dell'accordo, già prorogato, conformemente alla sua legislazione e normativa, tale notifica avrà effetto equivalente ad una notifica di accettazione. Tuttavia, se il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite non avrà ricevuto una notifica ufficiale di accettazione della nuova proroga di un anno dell'accordo internazionale del 1983 sul caffè entro il 31 marzo 1994 o entro una data successiva stabilita eventualmente dal Consiglio, la parte in questione cesserà di far parte dell'accordo a partire da tale data.

    4. Tutte le parti contraenti dell'accordo internazionale del 1983 sul caffè, già prorogato, che non abbiano trasmesso le notifiche di accettazione di cui ai paragrafi 2 e 3 della presente risoluzione, potranno aderire all'accordo fino al 31 marzo 1994 oppure fino ad una data successiva eventualmente stabilita dal Consiglio, a condizione che, nel depositare il loro strumento di adesione, essi si impegnino ad adempiere tutti gli obblighi assunti precedentemente a norma dell'accordo, con effetto retroattivo a decorrere dal 1o ottobre 1993.

    5. Qualora le condizioni per l'ulteriore proroga di un anno dell'accordo internazionale del 1983 sul caffè, già prorogato, non siano state soddisfatte come prescritto dalle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 della presente risoluzione, i governi che avranno notificato l'accettazione o l'applicazione provvisoria dell'ulteriore proroga si riuniranno per:

    a) decidere se l'accordo rimarrà in vigore tra di essi e, in caso affermativo, definire le condizioni nelle quali l'Organizzazione continuerà a funzionare; o

    b) prendere disposizioni per liquidare l'Organizzazione a norma dell'articolo 68, paragrafo 4 dell'accordo.

    6. Il direttore esecutivo è incaricato di trasmettere la presente risoluzione al segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

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