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Document JOC_2002_331_E_0085_01

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. …/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea [COM(2002) 406 def. — 2002/0181(COD)]

GU C 331E del 31.12.2002, p. 85–86 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52002PC0406(15)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. * ....../2002 del Parlamento europeo e del Consiglio recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea /* COM/2002/0406 def. - COD 2002/0181 */

Gazzetta ufficiale n. 331 E del 31/12/2002 pag. 0085 - 0086


Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. * ....../2002 del Parlamento europeo e del Consiglio recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Generalità

Il nuovo regolamento finanziario applicabile al bilancio generale CE entra in vigore il 1° gennaio 2003. Presenta fra l'altro un nuovo approccio quanto allo statuto finanziario e di bilancio degli organismi comunitari decentrati.

Le novità più importanti in merito alle agenzie comunitarie sono le seguenti:

* (articolo 185):

* La Commissione adotta un regolamento finanziario quadro applicabile agli organismi creati dalle Comunità, dotati di personalità giuridica e che ricevono sovvenzioni dal bilancio. I regolamenti finanziari di questi organismi possono discostarsi dal regolamento quadro soltanto se lo impongano esigenze specifiche di funzionamento e previo accordo della Commissione.

* Il discarico sull'esecuzione dei bilanci di tali organismi è dato dal Parlamento europeo, che agisce su raccomandazione del Consiglio.

* Il revisore interno della Commissione esercita nei confronti di tali organismi le stesse competenze attribuitegli nei confronti dei servizi della Commissione.

* I suddetti organismi applicano le norme contabili stabilite dal contabile della Commissione al fine di permettere il consolidamento dei loro conti con i conti della Commissione.

* (Articolo 46, paragrafo 3, lettera d): La tabella dell'organico degli organismi di cui all'articolo 185, paragrafo 1 deve essere decisa dall'autorità di bilancio generale.

Queste novità richiedono parallelamente modifiche degli atti giuridici che istituiscono le agenzie in oggetto. Le informazioni dettagliate relative al regime finanziario e di bilancio applicabile a un determinato organismo decentrato sono contenute nel rispettivo regolamento finanziario, ma disposizioni attinenti ad aspetti finanziari e di bilancio (es. la formazione e l'esecuzione del bilancio, le modalità di controllo, la presentazione dei conti, il discarico e la procedura per l'adozione del regolamento finanziario dell'organismo) si ritrovano anche nell'atto giuridico che istituisce l'agenzia (di norma un regolamento del Consiglio).

Al fine di attuare il nuovo sistema, è pertanto necessario introdurre le modifiche opportune ai vari atti giuridici che istituiscono le agenzie. Tali modifiche formano l'oggetto delle presenti proposte.

Per quanto concerne gli organismi decentrati che non rientrano nella definizione di cui all'articolo 185, paragrafo 1, appare inevitabile adeguarne il quadro regolamentare almeno a un aspetto fondamentale del nuovo regolamento finanziario, vale a dire l'abolizione generalizzata del controllo finanziario ex ante centralizzato.

Tramite le presenti proposte, la Commissione affronta anche due altri aspetti attinenti agli organismi comunitari decentrati.

Il primo è connesso al processo di riforma generale attualmente in corso, vale a dire la questione della trasparenza e dell'accesso del pubblico ai documenti. Durante il processo di rifusione, le istituzioni hanno convenuto di inserire nel nuovo regolamento finanziario una disposizione in base a cui il pubblico dovrebbe avere accesso alle informazioni a livello degli organismi decentrati nella misura prevista dal quadro regolamentare CE. Al momento dell'adozione del regolamento (CE) 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, le tre istituzioni hanno inoltre convenuto, in una dichiarazione comune, che le agenzie comunitarie applichino le stesse norme in materia di accesso ai documenti. La Commissione propone ora pertanto modifiche volte a inserire disposizioni in tal senso negli atti giuridici che istituiscono i quindici organismi decentrati esistenti.

La seconda questione riguarda la procedura relativa alla nomina del direttore degli organismi comunitari. Nonostante fosse intenzione del Consiglio, in fase di adozione degli atti istitutivi di questi organismi, concedere ad essi la possibilità di rinnovare il mandato di detti direttori, la Commissione ritiene che, nella formulazione attuale, la maggior parte delle disposizioni pertinenti di tali atti non rispecchi in misura sufficiente tale intenzione. La disposizione che prevede la possibilità di rinnovare un mandato, suggerisce soltanto che, alla scadenza del mandato, il titolare può ripresentare la propria candidatura. Ciò non esenta tuttavia gli organismi comunitari dall'applicare la procedura prevista nei rispettivi atti istitutivi. Tale interpretazione deriva dalla formulazione analoga, utilizzata nel disposto dell'articolo 214, paragrafo 1 del trattato CE per quanto concerne la nomina dei membri della Commissione e nel disposto degli articoli 223 e 225 dello stesso trattato per quella dei giudici della Corte di giustizia. La situazione specifica dei direttori degli organismi comunitari giustifica il mantenimento di tale parallelismo e, quindi, che ci si scosti dall'interpretazione dell'articolo 8 del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in base a cui un contratto può essere prorogato senza ricorrere a una nuova procedura di selezione.

Per questo motivo, al fine di escludere l'obbligo di applicare una nuova procedura di selezione alla scadenza del mandato di ciascun direttore, la Commissione propone di chiarire i testi esistenti. Su proposta dell'organismo competente, sarà possibile prorogare il contratto senza avviare una nuova procedura di selezione. Tale possibilità favorirebbe l'equilibrio fra, da un lato, l'esigenza di continuità nella gestione degli organismi comunitari e, dall'altro, l'interesse di aprire tali organismi a nuovi stimoli o nuove politiche. La limitazione a una sola proroga, d'altro canto, non impedirebbe all'interessato di ripresentare la propria candidatura per lo stesso posto al termine del secondo mandato partecipando a una nuova procedura di selezione. Una persona potrebbe così restare in carica anche oltre la scadenza del secondo mandato, a condizione di essere stata scelta al termine di una nuova procedura di selezione.

2. Portata delle proposte

Tendo conto dell'evoluzione appena descritta del processo generale di rifusione, si suppone che il nuovo regime (articolo 185 e articolo 46, paragrafo 3, lettera d) da introdurre si applicherà alle 13 agenzie comunitarie esistenti, vale a dire:

* il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale/Salonicco [2];

[2] Regolamento (CE) n. 337/75 del 10 febbraio 1975.

* la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Dublino) [3];

[3] Regolamento (CE) n. 1365/75 del 26.05.1975.

* l'Agenzia europea dell'ambiente (Copenaghen) [4];

[4] Regolamento (CE) n. 1210/90 del 7.05.1990.

* la Fondazione europea per la formazione professionale (Torino) [5];

[5] Regolamento (CE) n. 1360/90 del 7.05.1990.

* l'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (Lisbona) [6];

[6] Regolamento (CE) n. 302/93 del 8 febbraio 1993.

* l'Agenzia europea di valutazione dei medicinali (Londra) [7];

[7] Regolamento (CE) n. 2309/93 del 22 luglio 1993.

* l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (Bilbao) [8];

[8] Regolamento (CE) n. 2062/94 del 18 luglio 1994.

* il Centro di traduzione degli organi dell'Unione europea (Lussemburgo) [9];

[9] Regolamento (CE) n. 2965/94 del 28 novembre 1994.

* l'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia (Vienna) [10];

[10] Regolamento (CE) n. 1035/97 del 2 giugno 1997.

* l'Agenzia europea per la ricostruzione (Salonicco) [11];

[11] Regolamento (CE) n. 2667/2000 del 5 dicembre 2000.

* l'Autorità europea per la sicurezza alimentare [12];

[12] Regolamento (CE) n. 178/2002 del 28 gennaio 2002.

* l'Agenzia europea per la sicurezza aerea [13];

[13] .../COM (2000) 595 def. dell'4 dicembre 2000. Regolamento (CE) n. .../2002 del ... giugno 2002.

* l'Agenzia europea per la sicurezza marittima [14];

[14] .../COM (2002) 802 def. dell'8 dicembre 2000. Regolamento (CE) n. .../2002 del ... giugno 2002.

nonché all'organismo istituito nel quadro del terzo pilastro, ma ampiamente assimilato a un'Agenzia comunitaria tradizionale in termini finanziari e di bilancio, vale a dire EUROJUST [15].

[15] Decisione 2002/187/GAI del Consiglio del 28 febbraio 2002.

Ci sono poi due organismi comunitari decentrati che non ricevono contributi dal bilancio generale, vale a dire

* l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (Alicante) [16];

[16] Regolamento (CE) n. 40/94 del 20 dicembre 1993.

e

* l'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (Angers) [17].

[17] Regolamento (CE) n. 2100/94 del 27 luglio 1994.

È pertanto improbabile che rientrino nella definizione dell'articolo 185. Esse sono però interessate dalle proposte volte ad allineare i rispettivi meccanismi di controllo interno al nuovo regolamento finanziario.

Infine, si era ipotizzato di istituire anche l'agenzia ferroviaria europea (COM (2002) 023 def.). In considerazione tuttavia della fase embrionale della procedura legislativa concernente questa nuova agenzia, si è deciso di non trattarne nella presente proposta.

Quanto al problema della trasparenza, le modifiche volte ad includere disposizioni in materia di accesso ai documenti copriranno le quindici agenzie comunitarie esistenti (indipendentemente dall'applicabilità dell'articolo 185), ma non EUROJUST [18].

[18] Il regolamento (CE) n. 1049/2001 non si applica direttamente nell'ambito del terzo pilastro.

Per questi tredici organismi comunitari si propone un chiarimento delle disposizioni in merito alla procedura di nomina del direttore. Tale chiarimento non è necessario per il regolamento 1360/90 quale modificato dal regolamento 1572/98, che costituisce il modello per la formulazione proposta, o per Eurojust. Nel caso di Eurojust, il direttore amministrativo non è il capo dell'agenzia ma è posto sotto l'autorità del Collegio e del suo presidente (articolo 29, paragrafo 4 della decisione 2002/187/GAI). In tale caso, di conseguenza, il direttore amministrativo non gode di una posizione che potrebbe giustificare un raffronto con quella dei membri della Commissione o della Corte di giustizia. Il regolamento 2667/2000 relativo all'Agenzia europea per la ricostruzione non prevede, dal canto suo, alcuna possibilità di rinnovo del mandato del suo direttore. Di conseguenza, non si propone una modifica di tale regolamento a questo proposito.

3. La sostanza delle proposte in esame

3.1. Per quanto riguarda i quattordici organismi che ricevono sovvenzioni dal bilancio generale e rientrano pertanto nel campo di applicazione dell'articolo 185 del nuovo regolamento finanziario, i principali elementi delle presenti proposte comporteranno quanto segue:

* a norma dell'articolo 185 propriamente detto:

* definizione del Parlamento europeo, che agisce su raccomandazione del Consiglio, come autorità di discarico;

* introduzione della competenza del revisore interno della Commissione/abolizione del controllo ex ante centralizzato;

* definizione di disposizioni, conformi alla rifusione, in materia di presentazione dei conti;

* in linea con una dichiarazione della Commissione sull'articolo 185:

* la Commissione si è impegnata a consultare il Parlamento europeo, il Consiglio e la Corte dei conti in merito al regolamento finanziario quadro che verrà adottato ai sensi dell'articolo 185, paragrafo 1. Per questo motivo non sarà più necessario mantenere, a livello degli atti giuridici che istituiscono i vari organismi decentrati, il requisito formale di consultare la Corte in merito a ogni singolo regolamento finanziario;

* a norma dell'articolo 46, paragrafo 3, lettera d):

* introduzione della norma secondo cui la tabella dell'organico deve essere decisa dall'autorità di bilancio generale;

* al fine di garantire un certo livello di armonizzazione tecnica:

* attribuzione della responsabilità dell'esecuzione del bilancio al direttore (a differenza di quanto avviene attualmente per i due organismi decentrati detti di "di prima generazione", il CEDEFOP di Salonicco e la Fondazione di Dublino);

* in merito all'adozione del regolamento finanziario delle singole agenzie, attribuzione della relativa competenza al consiglio di amministrazione del rispettivo organismo o equivalente (previa consultazione della Commissione). Ciò consentirà una considerevole armonizzazione delle singole procedure. Attualmente l'adozione dei singoli regolamenti finanziari è di competenza del Consiglio o del consiglio di amministrazione o equivalente, con o senza una qualche forma di partecipazione della Commissione e della Corte dei conti. La diversificazione è dovuta semplicemente agli sviluppi storici delle agenzie, ma non ha giustificazioni oggettive;

* una certa armonizzazione della terminologia in materia di procedura di bilancio con quella del nuovo regolamento finanziario generale;

* abolizione degli attuali regolamenti finanziari attuali [19] delle due "agenzie di prima generazione":

[19] Regolamenti (CE) n. 1416/76 e n. 1417/76 del 1° giugno 1976.

* fino ad ora i regolamenti finanziari del CEDEFOP di Salonicco e della Fondazione di Dublino sono stati regolamenti del Consiglio. Come si è già sottolineato, tale particolarità non è giustificata. Allo stato attuale, la procedura in questione non appare più adeguata a uno strumento di questo tipo.

3.2. Per quanto riguarda i due organismi comunitari decentrati che, con ogni probabilità, non sono coperti dall'articolo 185, si deve tuttavia tenere presente che il nuovo regolamento finanziario comporta un cambiamento fondamentale in materia di meccanismi di revisione e di controllo. Appare pertanto logico che, anche nei regolamenti che istituiscono tali agenzie, siano modernizzate almeno le "disposizioni di controllo" (in particolare perché una di esse - CPVO ad Angers - fa riferimento ancora al controllore finanziario della Commissione, una figura che verrà abolita con l'entrata in vigore del nuovo regolamento finanziario).

3.3. Si ricorda che nel 1997 la Commissione aveva già presentato proposte di modifica dei regolamenti che istituiscono nove degli organismi decentrati di cui sopra [20]. Tenuto conto del fatto che tali proposte risultano ormai parzialmente obsolete e sono coperte in parte dalle nuove proposte, la Commissione coglie l'occasione per ritirarle formalmente.

[20] COM (1997) 489 def. del 6 ottobre 1997, modificato dal COM (1998) 289 def. del 4 maggio 1998.

3.4. In materia di trasparenza, per quanto riguarda le quindici agenzie esistenti, si propone di introdurre una clausola che stabilisca quanto segue:

- ai documenti delle agenzie si applica il regolamento 1049/2001;

- i consigli di amministrazione adottano le norme esecutive necessarie;

- la Corte di giustizia è competente per decidere sui ricorsi contro decisioni prese dagli organismi decentrati in materia di accesso ai documenti.

3.5. Per quanto riguarda la procedura di noma dei direttori degli organismi comunitari, si propone di allineare il testo delle disposizioni pertinenti degli atti istitutivi a quello dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento 1360/90 del 7 maggio 1990 [21], quale modificato dal regolamento 1572/98 del 17 luglio 1998 [22].

[21] GU L 131, pag. 1.

[22] GU L 206, pag. 1.

4. Questioni procedurali

4.1. Ai, complessivamente, diciotto atti giuridici direttamente interessati dal presente documento si applicano le seguenti procedure:

* articolo 308 (unanimità al Consiglio, previa consultazione del Parlamento europeo): regolamenti (CE) n. 337/75, 1365/75, 1360/90, 302/93, 2309/93, 2062/94, 2100/94, 40/94, 2965/94, 1035/97 (con articolo 213), 2667/2000;

* articolo 175 (procedura articolo 251, più consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni): regolamento (CE) n. 1210/90;

* articolo 251 (codecisione): regolamento (CE) n. 178/2002 (con articoli 37, 95, 133 e 152, paragrafo 4, lettera b); vale a dire più consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni), COM (2000) 595 def. (con articolo 80, paragrafo 2), COM (2000) 802 def. (con articolo 80, paragrafo 2);

* articolo 279 (unanimità al Consiglio, previa consultazione del Parlamento europeo e della Corte dei Conti): regolamenti (CE) 1416/76 e 1417/76;

* articolo 34, paragrafo 2, lettera c (con articolo 31) TUE (unanimità al Consiglio): decisione del Consiglio (2002/187/GAI)

4.2. Per quanto riguarda l'Agenzia europea di valutazione dei medicinali, l'atto istitutivo in vigore (regolamento 2309/93) verrà con ogni probabilità sostituito da un nuovo atto istitutivo a seguito della proposta della Commissione COM (2001) 404 def. Se il regolamento 2309/93 viene sostituito da un nuovo atto istitutivo, è opportuno leggere la proposta di modifica dell'atto istitutivo di tale agenzia come una proposta di modifica del nuovo atto istitutivo.

In tale ipotesi, la Commissione metterà a disposizione tutta l'esperienza tecnica necessaria per assistere l'autorità legislativa nei lavori di adeguamento della proposta alle disposizioni pertinenti del nuovo atto.

5. Necessità di una procedura accelerata

Poiché - come si è già ricordato - il nuovo regolamento finanziario entrerà in vigore il 1° gennaio 2003, è necessario che le presenti proposte vengano adottate, in base alla rispettiva procedura legislativa, entro la fine del 2002.

La Commissione invita tutte le istituzioni interessate all'adozione di tali proposte ad accelerare la procedura al fine di consentire l'entrata in vigore delle modifiche alle basi giuridiche degli organismi in oggetto contemporaneamente al nuovo regolamento finanziario.

2002/0181 (COD)

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. [23] ....../2002 del Parlamento europeo e del Consiglio recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea

[23] il numero non è ancora disponibile

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione [24],

[24]

visto il parere del Comitato economico e sociale [25],

[25]

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato [26],

[26]

considerando quanto segue:

(1) È opportuno armonizzare le disposizioni del regolamento (CEE) n. ....../2002 con il regolamento .......... recante il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, in particolare l'articolo 185.

(2) I principi generali e i limiti che disciplinano tale diritto di accesso sono stati definiti dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione [27].

[27] GU L 145 del 31 maggio 2001, pag. 43.

(3) In occasione dell'adozione del regolamento (CE) 1049/2001 le tre istituzioni hanno convenuto, con una dichiarazione comune, che le agenzie e organismi analoghi dovrebbero adottare norme conformi a detto regolamento.

(4) È necessario quindi includere nel regolamento (CE) n. ....../2002 le disposizioni necessarie perché il regolamento n. (CE) 1049/2001 sia applicabile all'Agenzia europea per la sicurezza aerea, nonché una clausola di ricorso giurisdizionale al fine di garantire l'esercizio del diritto di ricorso contro un rifiuto di accesso ai documenti.

(5) È utile chiarire le norme relative alle condizioni e procedure applicabili relative a una conferma del direttore nelle sue funzioni e armonizzare le norme concernenti tutti gli organismi comunitari per i quali è possibile una nuova nomina.

(6) Il regolamento (CEE) n. ...../2002 deve essere modificato di conseguenza.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. ...../2002 è modificato come segue:

1) Viene inserito un nuovo articolo 23 bis:

"Il regolamento (CE) 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio si applica ai documenti in possesso dell'Agenzia.

Il consiglio di amministrazione adotta le modalità di applicazione del regolamento (CE) 1049/2001 entro il .......

Le decisioni adottate dall'Agenzia in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) 1049/2001 possono essere oggetto di ricorso, vale a dire la presentazione di una denuncia presso il mediatore o l'avvio di un ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia, alle condizioni previste rispettivamente dagli articoli 195 e 230 del trattato."

2) All'articolo 24, paragrafo 2, la lettera b è sostituita dal testo seguente:

"Il consiglio d'amministrazione adotta una relazione annuale sulle attività dell'Agenzia e la comunica, al più tardi il 15 giugno di ogni anno, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti e agli Stati membri."

3) All'articolo 30, il paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:

"4. Il mandato del direttore esecutivo e dei direttori ha durata non superiore a cinque anni. Il mandato del direttore esecutivo può essere prorogato, su proposta della Commissione, una sola volta per un periodo non superiore a cinque anni. Il mandato dei direttori può essere prorogato, su proposta della Commissione, per periodi di durata non superiore a cinque anni ciascuno." "

4) All'articolo 48, i paragrafi 3, 4, 5,6 e 7 sono sostituiti dal testo seguente:

"Articolo 48

................

3. Le entrate e le spese devono essere in pareggio.

4. Ogni anno, il consiglio d'amministrazione adotta, sulla base di una stima delle entrate e delle spese stabilita dal direttore esecutivo, lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia per l'esercizio successivo.

Il consiglio di amministrazione trasmette, entro il 31 marzo, lo stato di previsione, accompagnato da un progetto di tabella dell'organico e dal programma di lavoro provvisorio, alla Commissione nonché agli Stati con cui la Comunità ha concluso accordi ai sensi dell'articolo 55.

Sulla base di tale stato di previsione, la Commissione iscrive le stime corrispondenti nel progetto preliminare di bilancio generale delle Comunità europee, che essa trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio (qui di seguito "autorità di bilancio").

L'autorità di bilancio determina gli stanziamenti disponibili a titolo della sovvenzione destinata all'Agenzia.

L'autorità di bilancio adotta la tabella dell'organico dell'Agenzia.

Dopo il ricevimento dello stato di previsione gli Stati di cui al secondo comma elaborano il proprio progetto preliminare di bilancio.

Dopo l'adozione del bilancio generale da parte dell'autorità di bilancio, il consiglio di amministrazione adotta il bilancio e il programma di lavoro definitivi dell'Agenzia, adeguandolo se necessario alla sovvenzione comunitaria, e li trasmette tempestivamente alla Commissione e all'autorità di bilancio.

Qualsiasi modifica al bilancio, nonché alla tabella dell'organico, rientra nella procedura di cui al presente paragrafo."

5) All'articolo 49, i paragrafi 2, 3 e 4, sono sostituiti dal testo seguente:

"Articolo 49

.................

2. Il revisore interno della Commissione esercita nei riguardi dell'Agenzia le stesse funzioni che gli sono attribuite nei riguardi dei servizi della Commissione.

3. Al più tardi il 1° marzo successivo all'esercizio chiuso, il contabile dell'Agenzia comunica i conti provvisori, insieme alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, al contabile della Commissione, il quale procede al consolidamento dei conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati ai sensi dell'articolo 128 del regolamento finanziario generale.

4. Al più tardi il 31 marzo successivo all'esercizio chiuso, il contabile della Commissione trasmette i conti provvisori dell'Agenzia, insieme alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, alla Corte dei conti.

5. Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti in merito ai conti provvisori dell'Agenzia, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 129 del regolamento finanziario generale, il direttore stabilisce i conti definitivi dell'Agenzia, sotto la propria responsabilità, e li trasmette per parere al consiglio di amministrazione.

6. Al più tardi il 1° luglio successivo all'esercizio chiuso, il direttore esecutivo trasmette i conti definitivi, accompagnati dal parere del consiglio d'amministrazione, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

7. I conti definitivi vengono pubblicati.

8. Al più tardi il 30 settembre, il direttore esecutivo dell'Agenzia invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni di quest'ultima. Trasmette tale risposta anche al consiglio di amministrazione.

9. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà discarico al direttore esecutivo, entro il 30 aprile dell'anno n + 2, dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio n."

6) L'articolo 52 è sostituito dal seguente:

"Articolo 52

Il regolamento finanziario applicabile all'Agenzia è adottato dal consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione. Può discostarsi dal regolamento finanziario quadro adottato dalla Commissione in applicazione dell'articolo 185 del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee solo se lo richiedono le esigenze specifiche di funzionamento dell'Agenzia e previo accordo della Commissione."

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

La Presidente Il Presidente

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