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Document JOC_2002_227_E_0522_01

    Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) [COM(2002) 335 def. — 2002/0129(ACC)]

    GU C 227E del 24.9.2002, p. 522–554 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52002PC0335

    Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) /* COM/2002/0335 def. - ACC 2002/0129 */

    Gazzetta ufficiale n. 227 E del 24/09/2002 pag. 0522 - 0554


    Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP)

    (presentata dalla Commissione)

    RELAZIONE

    Il regolamento proposto stabilisce le norme per l'applicazione dell'articolo 1 dell'allegato V dell'accordo di Cotonou, tenendo conto della dichiarazione XXII contenuta nello stesso accordo, in cui la Comunità esprime l'intenzione di adottare le misure indicate nell'allegato V al fine di garantire agli Stati ACP il trattamento preferenziale per quanto riguarda taluni prodotti agricoli e trasformati.

    Il nuovo regolamento, che abroga il regolamento (CE) n. 1706/98 del Consiglio, semplifica le disposizioni e ne migliora l'armonizzazione con il quadro normativo dell'accordo di Cotonou. L'impostazione proposta differisce dal precedente regolamento (CE) n. 1706/98 del Consiglio in quanto tutte le preferenze commerciali sono elencate negli allegati I e II.

    L'allegato I riporta l'elenco completo dei prodotti figuranti nella dichiarazione XXII dell'allegato V dell'accordo di Cotonou nonché le disposizioni specifiche relative alla loro importazione. Se un prodotto indicato nell'allegato I è soggetto ad un contingente tariffario, a un quantitativo di riferimento o a un massimale tariffario, le disposizioni specifiche ad esso applicabili sono elencate nell'allegato II. Quest'ultimo contiene infatti le disposizioni in materia di contingenti tariffari, quantitativi di riferimento e massimali tariffari alle quali sono sottoposti alcuni dei prodotti dell'allegato I.

    Per i suddetti motivi la Commissione propone al Consiglio di adottare l'allegato regolamento.

    2002/0129 (ACC)

    Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

    vista la proposta della Commissione [1],

    [1] GU C ...., pag. ....

    considerando quanto segue:

    (1) In attesa della ratifica, da parte degli Stati membri della Comunità europea e degli Stati ACP, dell'accordo di partenariato ACP-CE firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, in appresso denominato "accordo di Cotonou" [2], l'applicazione anticipata dell'accordo è sancita dalla decisione n. 1/2000 del Consiglio dei ministri ACP-CE, del 27 luglio 2000, relativa alle misure transitorie applicabili dal 2 agosto 2000 fino all'entrata in vigore dell'accordo di partenariato [3].

    [2] GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

    [3] GU L 195 del 1.8.2000, pag. 46.

    (2) Al fine di agevolare la transizione ai nuovi regimi commerciali, e in particolare agli accordi di partenariato economico, le preferenze commerciali non reciproche applicate nell'ambito della quarta convenzione ACP-CE dovrebbero essere mantenute per tutti gli Stati ACP, alle condizioni stabilite nell'allegato V dell'accordo di Cotonou, durante il periodo preparatorio che terminerà il 31 dicembre 2007.

    (3) Ai sensi dell'articolo 1, lettera a), dell'allegato V dell'accordo di Cotonou, i prodotti agricoli originari degli Stati ACP ed elencati nell'allegato I del trattato o soggetti ad una regolamentazione specifica introdotta in seguito all'applicazione della politica agricola comune fruiscono di un trattamento più favorevole di quello riservato ai paesi terzi che beneficiano, per gli stessi prodotti, della clausola della nazione più favorita.

    (4) Nella dichiarazione XXII dell'accordo di Cotonou relativa ai prodotti agricoli di cui all'allegato V, articolo 1, lettera a) la Comunità ha affermato che farà il necessario per garantire che siano adottati in tempo utile i corrispondenti regolamenti agricoli.

    (5) Occorre specificare che i benefici risultanti dall'applicazione dell'allegato V dell'accordo di Cotonou riguardano unicamente i prodotti originari ai sensi del protocollo 1 relativo alla nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa.

    (6) Per motivi di semplificazione e trasparenza è opportuno che un allegato contenga un elenco completo dei prodotti di cui trattasi e delle specifiche disposizioni di importazione ad essi applicabili e che le indicazioni relative ai contingenti tariffari, ai massimali tariffari e ai quantitativi di riferimento figurino in un allegato separato.

    (7) Sono sempre esistite correnti tradizionali di scambi fra gli Stati ACP e i dipartimenti francesi d'oltremare ed è quindi opportuno mantenere misure che favoriscano l'importazione di taluni prodotti originari degli Stati ACP in questi dipartimenti per il fabbisogno del consumo locale di tali prodotti, anche trasformati. È inoltre opportuno prevedere la possibilità di modificare il regime di accesso ai mercati dei prodotti originari degli Stati ACP di cui all'allegato V dell'accordo di Cotonou, in particolare in funzione delle necessità di sviluppo economico di tali dipartimenti.

    (8) Benché i vantaggi tariffari risultanti dall'applicazione dell'allegato V dell'accordo di Cotonou siano calcolati sulla base di aliquote fissate nella tariffa doganale comune e in conformità delle norme che la disciplinano, essi dovrebbero essere calcolati sulla base del dazio autonomo quando, per i prodotti di cui trattasi, quest'ultimo è inferiore al dazio convenzionale.

    (9) Poiché le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono misure di gestione ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [4], esse devono essere adottate secondo la procedura di gestione ivi prevista all'articolo 4.

    [4] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

    (10) Occorre precisare che sono applicabili le clausole di salvaguardia contemplate nel (regolamento del Consiglio relativo alle misure di salvaguardia previste dall'accordo di partenariato ACP-UE (.

    (11) Poiché il presente regolamento sostituisce il regolamento (CE) n. 1706/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e che abroga il regolamento (CEE) n. 715/90 [5], il suddetto regolamento va abrogato.

    [5] GU L 215 dell'1.8.1998, pag. 12.

    (12) Dal momento che il presente regolamento attua impegni internazionali che la Comunità ha già assunto, esso entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

    Articolo 1 Campo d'applicazione

    1. Il presente regolamento si applica all'importazione di prodotti originari degli Stati ACP, parti nell'accordo di Cotonou.

    2. Per norme d'origine applicabili ai prodotti di cui al paragrafo 1 si intendono quelle esposte nel protocollo 1 dell'allegato V dell'accordo di Cotonou.

    3. I prodotti agricoli originari degli Stati ACP sono importati in base al regime di cui all'allegato I del presente regolamento, fatte salve le disposizioni specifiche contenute nell'allegato II.

    Articolo 2 Disposizioni specifiche riguardanti alcuni prodotti compresi nell'allegato I

    1. Ai fini dell'applicazione dei massimali tariffari e dei quantitativi di riferimento di cui all'allegato II, si applicano le disposizioni dell'articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93 [6].

    [6] GU L 253 del 11.10.1993, pag. 1.

    2. Se nel corso di un anno civile è stato raggiunto il massimale tariffario di cui all'allegato II, la Commissione può, conformemente alla procedura prevista all'articolo 7, paragrafo 2, adottare un regolamento che reinstauri fino alla fine dell'anno i dazi doganali applicabili ai paesi terzi per le importazioni dei prodotti di cui trattasi. I dazi applicabili sono ridotti del 50%.

    3. Se nel corso di un anno civile le importazioni di un prodotto superano il quantitativo di riferimento di cui all'allegato II, la Commissione può, conformemente alla procedura prevista all'articolo 7, paragrafo 2, adottare una decisione intesa a sottoporre le importazioni ad un massimale tariffario pari al quantitativo di riferimento, tenendo conto del saldo commerciale annuo del prodotto in questione.

    4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, la riduzione del dazio di cui all'allegato I non viene applicata quando la Comunità, conformemente agli impegni assunti nell'ambito dell'Uruguay Round, applica dazi addizionali.

    5. Se uno Stato ACP non è in grado di fornire la quota annua assegnatagli nei limiti del contingente 18, come previsto all'allegato II, in seguito ad un calo effettivo o prevedibile delle esportazioni dovuto ad una calamità naturale quale la siccità, un ciclone o un'epizoozia, e non intende fruire della possibilità di una consegna nel corso dell'anno corrente o di quello successivo, può chiedere, entro il 1°settembre di ogni anno, che i quantitativi corrispondenti siano ridistribuiti tra gli Stati interessati fino ad un massimo di 52 100 tonnellate, espresse in peso di carni disossate.

    Una decisione sulla richiesta di ridistribuzione viene presa in conformità della procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

    6. I contingenti tariffari Q9, Q10, Q13a, Q13b, Q15, Q16 e Q17 di cui agli allegati I e II sono gestiti conformemente agli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario.

    Articolo 3 Dipartimenti francesi d'oltremare

    1. Fatte salve le disposizioni di cui ai paragrafi 3 e 4, i dazi doganali dei prodotti di cui ai codici NC 0102, 0102 90, 0102 90 05, 0102 90 21, 0102 90 29, 0102 90 41, 0102 90 49, 0102 90 51, 0102 90 59, 0102 90 61, 0102 90 69, 0102 90 71, 0102 90 79, 0201, 0202, 0206 10 95, 0206 29 91, 0709 90 60, 0712 10 90, 0714 10 91, 0714 90 11 e 1005 90 00 non sono applicati alle importazioni nei dipartimenti francesi d'oltremare di prodotti originari degli Stati ACP o di paesi e territori d'oltremare destinati ad essere utilizzati nei dipartimenti d'oltremare e ivi immessi sul mercato.

    2. Il dazio doganale non è applicabile per l'importazione diretta di riso del codice NC 1006, fatta eccezione per il riso destinato alla semina del codice NC 1006 10 10, nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

    3. Se le importazioni nei dipartimenti francesi d'oltremare di granturco originario degli Stati ACP o dei paesi e territori d'oltremare hanno superato 25 000 tonnellate nel corso di un anno civile e se dette importazioni provocano o potrebbero creare gravi perturbazioni sui mercati, la Commissione, a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, prende le misure necessarie.

    Qualsiasi Stato membro può deferire al Consiglio la misura presa dalla Commissione entro tre giorni lavorativi dal giorno della notifica della misura stessa.

    Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa entro il termine di un mese.

    4. L'esenzione dal dazio doganale per i prodotti dei codici NC 0714 10 91 e 0714 90 11 originari dei dipartimenti francesi d'oltremare si applica nel limite di un contingente annuo di 2 000 tonnellate.

    5. Entro il limite di un quantitativo annuo di 8 000 tonnellate, il dazio doganale fissato a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1766/92 [7] non è applicato all'importazione nel dipartimento d'oltremare della Riunione di crusche di frumento del codice NC 2302 30, originarie dei paesi ACP.

    [7] GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

    Articolo 4 Preferenze tariffarie

    Le preferenze tariffarie previste dal presente regolamento sono calcolate sulla base delle aliquote del dazio autonomo quando, per i prodotti di cui trattasi, tale dazio è inferiore a quello convenzionale fissato nella tariffa doganale comune.

    Articolo 5 Applicazione

    Le misure necessarie per l'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, o, ove necessario, secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

    Articolo 6 Procedura del Comitato

    1. Nell'applicazione del presente regolamento la Commissione è assistita dal comitato di gestione per i cereali istituito dall'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 1766/92 o dai comitati di gestione istituiti dai regolamenti recanti organizzazione comune dei mercati per i prodotti interessati.

    Per i prodotti agricoli che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CEE) n. 827/68 [8], nonché per i prodotti che non sono oggetto di un'organizzazione comune dei mercati, la Commissione è assistita dal comitato di gestione per il luppolo istituito dall'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 1696/71 [9].

    [8] GU L 151 del 30.6.1968, pag. 16.

    [9] GU L 175 del 4.8.1971, pag. 1.

    3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

    Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

    Articolo 7 Comitato del codice doganale

    1. La Commissione è assistita, ove necessario, dal comitato del codice doganale, istituito dall'articolo 248 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio [10].

    [10] GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

    2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

    3. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

    Articolo 8 Clausole di salvaguardia

    [Il regolamento del Consiglio relativo alle misure di salvaguardia previste dall'accordo di partenariato ACP-UE] si applica ai prodotti contemplati dal presente regolamento.

    Articolo 9 Abrogazione

    Il regolamento (CE) n. 1706/98 della Commissione è abrogato.

    Articolo10 Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì

    Per il Consiglio

    Il presidente

    ALLEGATO I

    Elenco dei prodotti sottoposti al regime di cui all'articolo 1, paragrafo 3

    Codice NC: Per motivi di semplificazione i prodotti sono elencati sotto forma di tabella.

    Designazione Nonostante le norme per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione dei prodotti è da considerarsi indicativa, in quanto il regime di preferenze tariffarie è determinato sulla base dei codici NC. Quando "ex" figura davanti al codice NC, le preferenze tariffarie risultano dalla combinazione del codice NC e della descrizione corrispondente.

    Colonna C: Prodotti per i quali i dazi doganali sono sospesi completamente.

    Colonna D: Prodotti per i quali i dazi doganali sono ridotti del 16%.

    Colonna E: Prodotti per i quali il dazio "ad valorem" è ridotto del 100%.

    Colonna F: Prodotti sottoposti a contingenti tariffari, massimali tariffari o quantitativi di riferimento e alle disposizioni specificate all'allegato II.

    Colonna G: Le lettere in questa colonna corrispondono alle seguenti indicazioni:

    - a: i prodotti sono soggetti alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2,

    - b: i prodotti sono soggetti alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 3,

    - c: i prodotti sono soggetti alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 4,

    - d: i prodotti sono soggetti alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 5,

    - e: i prodotti sono soggetti alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 6.

    Colonna H: Il dazio NPF è ridotto dell'importo espresso in EUR/t o della percentuale indicata.

    >SPAZIO PER TABELLA>

    (1) Solo riduzione del dazio ad valorem.

    (2) Riduzione del 16% e successivamente di 7,3 euro/t.

    (3) Riduzione del 50% e successivamente di 24,8 euro/t.

    (4) L'esenzione riguarda soltanto l'elemento agricolo (EA), anche avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte inferiore o uguale a 1,5% e avente tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 50% e inferiore al 75%.

    ALLEGATO II

    Regime specifico relativo ai prodotti dell'allegato I

    Colonna Q: Numeri d'ordine di alcuni massimali tariffari, contingenti tariffari e quantitativi di riferimento.

    Colonna R: L'acronimo si riferisce ai prodotti elencati nella colonna F dell'allegato I e soggetti a contingente tariffario, massimale tariffario o quantitativo di riferimento. Ad esempio, Rq 1: quantitativo di riferimento 1, TC 2: massimale tariffario 2, Q14: contingente 14.

    Colonna S: Limite dei contingenti tariffari, dei massimali tariffari o dei quantitativi di riferimento in tonnellate (peso netto).

    Colonna T: Designazione del prodotto interessato dai contingenti tariffari, dai massimali tariffari o dai quantitativi di riferimento.

    Colonna U: Norme specifiche da applicare nell'ambito dei contingenti tariffari, dei massimali tariffari o dei quantitativi di riferimento.

    >SPAZIO PER TABELLA>

    (1) La conversione dei quantitativi riferentesi ad altri stadi di lavorazione del riso diverso dal riso semigreggio si effettua applicando i tassi di conversione di cui all'articolo 1 del regolamento n. 467/67/CEE della Commissione.

    (2) Per paesi non soggetti al contingente si applicano le riduzioni di cui alla colonna E dell'allegato I (ad es., riduzione del 100% dei dazi ad valorem).

    (3) La riduzione del dazio doganale si applica esclusivamente alle importazioni per le quali l'importatore sia in grado di fornire la prova che una tassa di esportazione di importo pari alla riduzione è stata riscossa dal paese esportatore.

    (4) Il contingente 18 si applica, per paese e per anno civile, per i seguenti quantitativi espressi in carni disossate:

    Botswana // 18 916

    Kenya // 142

    Madagascar // 7 579

    Swaziland // 3 363

    Zimbabwe × // 9 100

    Namibia // 13 000

    (5) Le misure si applicano dal 1° gennaio al 31 dicembre, salvo diversa indicazione.

    >SPAZIO PER TABELLA>

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