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Document JOC_2002_227_E_0487_01
Amended proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the establishment of a fund for the compensation of oil pollution damage in European waters and related measures (COM(2002) 313 final — 2000/0326(COD))
Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di un fondo di risarcimento per l'inquinamento da idrocarburi nelle acque europee e all'adozione di misure di accompagnamento [COM(2002) 313 def. — 2000/0326(COD)]
Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di un fondo di risarcimento per l'inquinamento da idrocarburi nelle acque europee e all'adozione di misure di accompagnamento [COM(2002) 313 def. — 2000/0326(COD)]
GU C 227E del 24.9.2002, p. 487–496
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di un fondo di risarcimento per l'inquinamento da idrocarburi nelle acque europee e all'adozione di misure di accompagnamento (presentata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato) /* COM/2002/0313 def. - COD 2000/0326 */
Gazzetta ufficiale n. 227 E del 24/09/2002 pag. 0487 - 0496
Proposta modificata di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo all'istituzione di un fondo di risarcimento per l'inquinamento da idrocarburi nelle acque europee e all'adozione di misure di accompagnamento (presentata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato) RELAZIONE In occasione della sessione plenaria del 14 giugno 2001 il Parlamento europeo ha approvato, apportandovi talune modifiche, la proposta di regolamento della Commissione relativo all'istituzione di un fondo di risarcimento per l'inquinamento da idrocarburi nelle acque europee e all'adozione di misure di accompagnamento [1]. Il Comitato economico e sociale e il Comitato delle regioni hanno entrambi espresso parere favorevole in merito alla proposta [2]. [1] COM(2000) 802 def. - 2000/0326 (COD) del 6 dicembre 2000. [2] GU C [...] del [...], pag. [...] e GU C [...] del [...], pag. [...]. Il Parlamento europeo sostiene l'iniziativa della Commissione, che mira ad istituire un fondo integrativo per il risarcimento delle vittime dell'inquinamento da idrocarburi nelle acque europee e ad applicare sanzioni pecuniarie nei confronti di chiunque, per colpa grave, causi o contribuisca a tali danni. La Commissione ha accolto diversi emendamenti che chiariscono il tenore testuale, precisano il campo di applicazione del regolamento e vi apportano modifiche redazionali. Una serie di emendamenti completano utilmente la proposta; è il caso, ad esempio, di quelli relativi al chiarimento del ruolo del Fondo COPE e le sue connessioni con il Fondo IOPC, nonché di quelli relativi alla possibilità di effettuare pagamenti anticipati e all'elaborazione di una relazione sui progressi realizzati a livello internazionale per perfezionare il regime di responsabilità e risarcimento nel settore del trasporto marittimo. La Commissione non può tuttavia accogliere: * gli emendamenti intesi ad estendere il campo di applicazione del Fondo COPE a forme di inquinamento diverse dall'inquinamento da idrocarburi. Pur condividendo l'obiettivo di perfezionare il regime di risarcimento per l'inquinamento causato da sostanze pericolose e nocive, la Commissione non ritiene che il regolamento in preparazione costituisca lo strumento adeguato. Scopo del Fondo COPE è aggiungere un livello di risarcimento che vada ad aggiungersi al regime già vigente a livello internazionale e garantire in tal modo un'adeguata compensazione per i sinistri dalle conseguenze onerose che si producono nelle acque dell'UE. Il Fondo COPE si basa sul regime internazionale e ne costituisce un'integrazione, istituendo un terzo livello di risarcimento strettamente connesso con i due livelli esistenti, la Convenzione Responsabilità e il Fondo IOPC. Poiché il regime internazionale si applica esclusivamente all'inquinamento da idrocarburi anche il Fondo COPE deve limitarsi a questa tipologia di danni. Mancando al momento un regime internazionale relativo al combustibile di bordo e ad altre sostanze pericolose quali i prodotti chimici, non è possibile istituire un sistema analogo per questo tipo di inquinanti. La Commissione concorda tuttavia sulla necessità di porre quanto prima in essere un regime che garantisca un adeguato risarcimento per l'inquinamento marino provocato da sostanze diverse dagli idrocarburi; * gli emendamenti finalizzati ad introdurre l'obbligo per i proprietari delle navi di contribuire al pagamento del risarcimento. Tali emendamenti contrastano infatti con il diritto internazionale. La normativa convenzionale internazionale (Convenzione Responsabilità) non autorizza richieste di risarcimento supplementari rivolte al proprietario. La Commissione riconosce la necessità che, nel lungo termine, i proprietari delle navi debbano contribuire in modo più significativo al risarcimento, in particolare se il sinistro è riconducibile ad una loro colpa grave (la Commissione ha del resto proposto di esaminare la questione al momento della revisione del regime internazionale); tuttavia, obbligare i proprietari a partecipare al risarcimento del danno sarebbe attualmente incompatibile con le norme internazionali. Per stimolare un comportamento più responsabile da parte dei proprietari delle navi e sanzionarli in caso di comportamento colposo, nella propria proposta la Commissione ha previsto di applicare sanzioni pecuniarie nei confronti di chi, per colpa grave, provochi l'incidente o contribuisca al suo verificarsi; * gli emendamenti intesi a rafforzare la partecipazione ed il ruolo dei rappresentanti locali delle regioni inquinate nelle procedure del comitato del Fondo COPE che è assimilabile ad un comitato di gestione ai sensi della decisione 1999/468/CE. Questa non prevede la partecipazione di consulenti né l'audizione preliminare di terzi da parte del comitato di gestione, il quale si compone esclusivamente di rappresentanti degli Stati membri. Considerati i compiti del comitato, e in particolare il suo coinvolgimento nel processo decisionale su questioni dalle notevoli conseguenze giuridiche e finanziarie, occorre applicare procedure consolidate, con solide basi nel diritto comunitario; * l'emendamento inteso ad ampliare il risarcimento per i danni all'ambiente. La Commissione ritiene che il campo di applicazione del regime internazionale - e quindi anche del Fondo COPE - debbano essere modificati per garantire una maggiore copertura in caso di danni all'ambiente. Adottando definizioni diverse per i due strumenti (quella del regime internazionale e quella del Fondo COPE che è destinato ad integrarlo) si verrebbero a creare notevoli complicazioni pratiche e giuridiche. Sarebbero inoltre necessarie considerevoli risorse per consentire al Fondo COPE di esaminare le domande di risarcimento, così come andrebbero predisposti appositi orientamenti in merito a quali danni ambientali risarcire e come procedervi. Il Fondo COPE non dispone infatti delle risorse necessarie per svolgere questi compiti. Per migliorare il regime risarcitorio dei danni ambientali provocati dal trasporto marittimo occorre quindi avere riguardo ad analoghi regimi risarcitori istituiti sulla base del diritto comunitario, previa modifica del regime internazionale e, di conseguenza, anche del Fondo COPE; * l'emendamento inteso a limitare da un anno a sei mesi il periodo di riscossione dei contributi al Fondo COPE. La motivazione è che in tal modo verrebbe accelerato l'iter di risarcimento delle vittime. La Commissione non ritiene tuttavia che l'emendamento produrrebbe tale effetto in quanto non è possibile versare un risarcimento prima di esaminare la domanda e non è possibile esaminare una domanda prima che questa venga presentata. Di norma, le vittime necessitano di un certo lasso di tempo per poter valutare il danno subito. Considerati i tempi necessari per tali formalità la Commissione ha ritenuto che un anno fosse un termine sufficiente, e del resto più rigoroso di quanto previsto dal regime internazionale. Questo emendamento, il cui valore è limitato, va del resto posto in relazione alle difficoltà, per i destinatari degli idrocarburi, di esborsare in tempi rapidi importi che possono essere molto elevati; * l'emendamento relativo all'aggiunta della definizione di "olio combustibile". Tale definizione è infatti superflua poiché il regolamento non fa riferimento a tale concetto. La Commissione modifica pertanto la propria proposta conformemente all'articolo 250, paragrafo 2 del trattato. 2000/0326 (COD) Proposta modificata di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo all'istituzione di un fondo di risarcimento per l'inquinamento da idrocarburi nelle acque europee e all'adozione di misure di accompagnamento IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2 e l'articolo 175, paragrafo 1, vista la proposta della Commissione [3], [3] GU C [...] del [...], pag. [...]. visto il parere del Comitato economico e sociale [4], [4] GU C [...] del [...], pag. [...]. visto il parere del Comitato delle regioni [5], [5] GU C [...] del [...], pag. [...]. deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato [6], [6] GU C [...] del [...], pag. [...]. considerando quanto segue: (1) È necessario garantire un risarcimento il più completo e adeguato possibile alle persone o organismi che sono direttamente o indirettamente vittime di danni causati dall'inquinamento per fuoriuscita o scarico di idrocarburi da navi cisterna nelle acque europee. (2) Il regime internazionale di responsabilità e di risarcimento per i danni causati dall'inquinamento da idrocarburi fuoriusciti dalle navi, istituito dalla Convenzione internazionale del 1992 sulla responsabilità civile per i danni dovuti all'inquinamento da idrocarburi e dalla Convenzione internazionale del 1971 sull'istituzione di un fondo di risarcimento per i danni dovuti all'inquinamento da idrocarburi, modificata dal protocollo del 1992, presenta una serie di importanti garanzie al riguardo. (3) Il massimale di risarcimento previsto dal regime internazionale è ritenuto insufficiente per coprire integralmente i costi per incidenti prevedibili in Europa. (4) La prima misura necessaria per migliorare la protezione delle vittime di una fuoriuscita di idrocarburi in Europa consiste nell'aumentare sostanzialmente il massimale di risarcimento disponibile per far fronte a tali incidenti. Ciò può avvenire istituendo a titolo complementare al regime internazionale attuale un fondo integrativo internazionale. Fino a quando tale fondo internazionale non sarà pienamente operativo in tutti gli Stati membri interessati e garantirà un'adeguata protezione in caso di sinistri nelle acque dell'UE, sarà istituito un fondo europeo che indennizzi i richiedenti che non sono riusciti ad ottenere di un risarcimento integrale da parte del regime internazionale perché l'importo complessivo delle domande risarcimento accolte supera l'importo disponibile nell'ambito della Convenzione Fondo. (5) Un fondo di risarcimento europeo per l'inquinamento deve fondarsi sulle stesse regole, principi e procedure che disciplinano il Fondo IOPC al fine di non lasciare nell'incertezza le vittime che chiedono di essere risarcite e di evitare duplicazioni nel lavoro del Fondo IOPC. (6) In virtù del principio "chi inquina paga", i costi derivanti dalle fuoriuscite di idrocarburi devono essere sostenuti dalle imprese che operano nel settore del trasporto marittimo di idrocarburi. (7) L'adozione di misure armonizzate a livello comunitario che garantiscano un risarcimento complementare per le fuoriuscite che si verificano in Europa permetterà di ripartire i costi di tali incidenti tra tutti gli Stati membri . (8) Un fondo di risarcimento comunitario (Fondo COPE) fondato sull'attuale regime internazionale è attualmente lo strumento più efficace per realizzare tali obiettivi. (9) Il Fondo COPE potrà rivalersi delle spese sulle parti coinvolte negli incidenti di inquinamento da idrocarburi, se ed in quanto ciò è ammissibile nel diritto internazionale. (10) Poiché le misure necessarie ai fini dell'attuazione del presente regolamento sono misure di gestione ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, esse vanno adottate ricorrendo alla procedura del comitato di gestione di cui all'articolo 4 della menzionata decisione. La Commissione esaminerà in tempo debito la possibilità di delegare la gestione corrente del Fondo COPE all'Agenzia europea per la sicurezza marittima istituita ai sensi del regolamento (CE) n. xxxx. (11) Poiché l'adeguato risarcimento delle vittime delle fuoriuscite di idrocarburi non rappresenta necessariamente una misura sufficientemente dissuasiva da indurre gli operatori del trasporto marittimo di idrocarburi ad agire con la debita diligenza, va prevista una disposizione distinta che introduca sanzioni pecuniarie da applicare a chiunque contribuisca con i suoi atti od omissioni caratterizzati da dolo o colpa grave al verificarsi di un incidente. (12) In virtù del principio di sussidiarietà, un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio costituisce lo strumento giuridico più adeguato in quanto, essendo vincolante in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, riduce al minimo i rischi di un'applicazione divergente nei vari Stati membri. (13) È opportuno procedere ad una revisione dell'attuale regime internazionale di responsabilità e di risarcimento per i danni provocati dall'inquinamento da idrocarburi in parallelo alle misure adottate con il presente regolamento al fine di instaurare un nesso più stretto tra il ruolo e il comportamento dei soggetti coinvolti nel trasporto marittimo e la loro potenziale responsabilità. In particolare, la responsabilità del proprietario della nave deve essere illimitata qualora sia provato che i danni provocati dall'inquinamento sono dovuti ad una sua colpa grave; il regime di responsabilità non deve proteggere esplicitamente altri soggetti importanti coinvolti nel trasporto marittimo ed è necessario riesaminare ed estendere il risarcimento per i danni causati all'ambiente in quanto tale per adeguarlo ad altri regimi di risarcimento comparabili previsti dal diritto comunitario; devono essere infine compiuti progressi riguardo ad un regime di responsabilità e di risarcimento dei danni causati durante il trasporto di sostanze nocive e pericolose. (13bis) Il presente regolamento sarà modificato per tener conto delle modifiche al regime internazionale di risarcimento per inquinamento da idrocarburi al quale esso si ispira onde evitare contraddizioni tra i due regimi. HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Scopo Scopo del presente regolamento è garantire a livello comunitario un adeguato risarcimento alle vittime dei danni da inquinamento nelle acque dell'Unione europea dovuto al trasporto marittimo di idrocarburi, a complemento del vigente regime internazionale di responsabilità e di risarcimento, nonché introdurre sanzioni pecuniarie da applicare a chi è risultato aver contribuito, con atti od omissioni caratterizzati da dolo o colpa grave, ad un incidente da inquinamento da idrocarburi. Articolo 2 Campo di applicazione Il presente regolamento si applica: 1. ai danni dovuti ad inquinamento verificatisi: (a) nel territorio di uno Stato membro, comprese le acque territoriali, e (b) nella zona economica esclusiva di uno Stato membro, definita conformemente al diritto internazionale, o, qualora uno Stato membro non abbia fissato tale zona, in una fascia di mare situata al di là delle acque territoriali di detto Stato membro e ad esse contigua, determinata da detto Stato conformemente al diritto internazionale, che si estende non oltre le 200 miglia nautiche dalla linea di base a partire dalla quale è misurata la larghezza delle acque territoriali; 2. alle misure preventive, ovunque esse siano adottate, destinate a prevenire o contenere al minimo i suddetti danni. Articolo 3 Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: 1. per "Convenzione Responsabilità" si intende la International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage (Convenzione internazionale del 1992 sulla responsabilità civile per i danni provocati dall'inquinamento da idrocarburi); 2. per "Convenzione Fondo" si intende la International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage (Convenzione internazionale del 1971 sull'istituzione di un fondo internazionale di risarcimento per i danni provocati dall'inquinamento da idrocarburi), quale emendata dal protocollo del 1992; 3. per "idrocarburi" si intendono gli idrocarburi minerali persistenti quali petrolio greggio, olio combustibile pesante, diesel pesante e olio lubrificante, trasportato come carico a bordo o nei serbatoi di una nave; 4. per "idrocarburi assoggettati a contributo" si intendono il petrolio greggio e l'olio combustibile pesante quali definiti alle lettere (a) e (b) seguenti: (a) per "petrolio greggio" si intende qualsiasi miscela liquida di idrocarburi presente allo stato naturale nel suolo, lavorata o meno per renderla idonea al trasporto. Nella definizione rientrano anche i petroli greggi dai quali sono state estratte frazioni di distillazione (detti anche "greggi ridotti") o ai quali sono state aggiunte frazioni di distillazione (detti anche "greggi ricostituiti"); (b) per "olio combustibile" si intendono i distillati o residui pesanti di petrolio greggio o le miscele di tali prodotti utilizzati come combustibili per la produzione di calore o di energia, di qualità equivalente alla specifica per olio combustibile n. 4 (designazione D 396-69) dell'American Society for Testing and Materials, o più pesanti; 5. per "tonnellata" si intende, se riferita agli idrocarburi, la tonnellata metrica; 6. per "terminale" si intende un sito destinato al deposito di idrocarburi sfusi, in grado di accogliere idrocarburi trasportati per via d'acqua, compresi gli impianti offshore e collegati a tale sito; 7. per "incidente" si intende un evento, o una serie di eventi aventi la stessa origine, che causa un danno da inquinamento o rappresenta una minaccia grave ed imminente di tale danno. Qualora consista in una serie di eventi, si presume che l'incidente si sia verificato alla data del primo evento; 8. per "soggetto" si intende una persona singola, associazione o organismo pubblico o privato, configurato o meno come società, compreso uno Stato o una sua parte costitutiva; 9. per "Fondo IOPC" si intende il fondo istituito dalla Convenzione Fondo. Articolo 4 Istituzione di un fondo di risarcimento per l'inquinamento da idrocarburi nelle acque europee È istituito un fondo di risarcimento per l'inquinamento da idrocarburi nelle acque europee, denominato in appresso "il Fondo COPE", per i seguenti scopi: (a) risarcire i danni dovuti ad inquinamento qualora la protezione prestata dalla Convenzione Responsabilità e dalla Convenzione Fondo sia insufficiente; (b) dare esecuzione alle attività connesse stabilite dal presente regolamento. Articolo 5 Risarcimento 1. Il Fondo COPE risarcisce ogni soggetto che ha diritto al risarcimento dei danni provocati da inquinamento in forza della Convenzione Fondo, ma che non è riuscito a farsi integralmente indennizzare ai sensi di detta Convenzione perché l'importo complessivo delle domande di risarcimento accolte è superiore al risarcimento disponibile nel quadro della stessa Convenzione. 2. La determinazione del diritto di un soggetto ad essere risarcito in forza della Convenzione Fondo avviene, al pari dell'esecuzione del risarcimento, conformemente alle disposizioni e secondo le procedure in essa stabilite. 3. Il Fondo COPE non versa alcun risarcimento fintantoché la pertinente determinazione di cui al paragrafo 2 non sia approvata dalla Commissione che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2. 4. I paragrafi 1 e 2 non ostano ad una decisione della Commissione di non risarcire il proprietario, l'esercente o l'operatore della nave coinvolto nell'incidente o i loro rappresentanti. La Commissione può altresì decidere di non risarcire soggetti legati contrattualmente al vettore per il trasporto nel corso del quale si è verificato l'incidente o altri soggetti direttamente o indirettamente coinvolti in tale trasporto. La Commissione, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2, stabilisce quali dei soggetti che chiedano il risarcimento rientrino nelle predette categorie e decide in conseguenza. 5. L'importo complessivo del risarcimento che può essere versato dal Fondo COPE è limitato, per ogni singolo incidente, in modo tale che la somma di tale importo e dell'importo del risarcimento effettivamente versato in forza della Convenzione Responsabilità e della Convenzione Fondo per danni dovuti ad inquinamento rientranti nel campo di applicazione del presente regolamento non superi l'importo di un miliardo di euro. 6. Qualora l'importo complessivo delle domande di risarcimento accolte superi l'importo complessivo del risarcimento che può essere versato ai sensi del paragrafo 5, l'importo disponibile è suddiviso in modo tale che la proporzione tra una domanda di risarcimento accolta e l'importo del risarcimento effettivamente ricevuto ai sensi del presente regolamento sia la stessa per tutti gli aventi diritto. 6 bis. Fatto salvo l'articolo 6, il fondo COPE deve prevedere la possibilità di effettuare pagamenti anticipati ai richiedenti entro un periodo di sei mesi dall'approvazione della domanda di risarcimento conformemente al paragrafo 2. Articolo 6 Contributi dei soggetti destinatari degli idrocarburi 1. Ogni soggetto destinatario di un quantitativo annuale di idrocarburi assoggettati a contributo superiore a 150 000 tonnellate, trasportati per via marittima verso i porti o i terminali installati nel territorio di uno Stato membro, e tenuto a contribuire al Fondo IOPC ha l'obbligo di contribuire anche al Fondo COPE. 2. I contributi sono riscossi solo a seguito di un incidente che rientra nel campo di applicazione del presente regolamento per il quale il risarcimento dei danni causati supera o rischia di superare il massimale di risarcimento del Fondo IOPC. L'importo complessivo dei contributi dovuti per ogni singolo incidente è deciso dalla Commissione conformemente all'articolo 9, paragrafo 2. In virtù di tale decisione la Commissione calcola l'entità del contributo a carico di ogni soggetto di cui al paragrafo 1 in funzione di un importo fisso per tonnellata di idrocarburi assoggettati a contributo ricevuta dal soggetto in questione. 3. L'importo di cui al paragrafo 2 è calcolato dividendo il totale dei contributi richiesti per il volume complessivo di idrocarburi assoggettati a contributo ricevuti in tutti gli Stati membri durante l'anno in questione. 4. Spetta agli Stati membri provvedere affinché qualsiasi soggetto che riceve idrocarburi assoggettati a contributo nel loro territorio in quantitativi tali da essere tenuto a contribuire al Fondo COPE figuri in un elenco compilato ed aggiornato dalla Commissione conformemente alle disposizioni successive del presente articolo. 5. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione il nome e l'indirizzo di ogni soggetto che, nello Stato membro in questione, è tenuto a contribuire al Fondo COPE ai sensi del presente articolo, nonché informazioni sui quantitativi di idrocarburi assoggettati a contributo ricevuti dal soggetto in questione nel corso del precedente anno civile. 6. Al fine di individuare, in un momento preciso, quali sono i soggetti tenuti a contribuire al Fondo COPE e di stabilire, ove pertinente, i quantitativi di idrocarburi da contabilizzare per ognuno di essi nel calcolo dell'entità del rispettivo contributo, l'elenco vale presunzione semplice degli elementi in esso contenuti. 7. I contributi sono versati al Fondo COPE e la loro riscossione deve essere completata entro un anno dalla pertinente decisione della Commissione. 8. I contributi di cui al presente articolo sono utilizzati esclusivamente per risarcire i danni causati da inquinamento conformemente all'articolo 5. 9. Eventuali rimanenze dei contributi riscossi per un determinato incidente, non utilizzate per risarcire i danni derivanti da tale incidente o per altri scopi direttamente connessi, sono restituite al soggetto contribuente entro i sei mesi successivi al termine della procedura di risarcimento relativa a tale incidente. 10. Qualora uno Stato membro non assolva ai propri obblighi in relazione al Fondo COPE causando in tal modo a detto Fondo una perdita finanziaria, lo Stato membro in questione è tenuto a risarcire il Fondo COPE per la perdita. 11. La respoonsabilità finanziaria del Fondo COPE in relazione ad un incidente è limitata ai contributi riscossi e ricevuti per l'incidente in questione conformemente al presente articolo. Articolo 7 Surrogazione Per ogni importo versato a titolo di risarcimento ai sensi dell'articolo 5, il Fondo COPE è surrogato in tutti i diritti che spettano al soggetto così risarcito in virtù della Convenzione Responsabilità o della Convenzione Fondo. Articolo 8 Rappresentanza e gestione del Fondo COPE 1. La Commissione rappresenta il Fondo COPE. Essa svolge al riguardo i compiti definiti nel presente regolamento o comunque necessari per il corretto svolgimento dell'attività e il funzionamento del Fondo COPE. 2. La Commissione, deliberando secondo la procedura dell'articolo 9, paragrafo 2, adotta le seguenti decisioni relative all'attività del Fondo COPE: a. fissazione dei contributi da riscuotere conformemente all'articolo 6; b. approvazione del regolamento delle domande di risarcimento conformemente all'articolo 5, paragrafo 3 e decisioni in merito alla suddivisione dell'importo disponibile per il risarcimento tra i vari aventi diritto conformemente all'articolo 5, paragrafo 6; c. decisioni in merito al versamento del risarcimento ai soggetti di cui all'articolo 5, paragrafo 4; d. determinazione delle condizioni in base alle quali effettuare versamenti provvisori a fronte delle domande di risarcimento nell'ottica di garantire un indennizzo alle vittime nei tempi più brevi possibili. Articolo 9 Comitato 1. La Commissione è assistita dal comitato del Fondo COPE, composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. 2. In caso di rinvio al presente paragrafo, si applica la procedura del comitato di gestione di cui all'articolo 4 della decisione 1999/468/CE, conformemente all'articolo 7 e all'articolo 8 della stessa. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 è fissato a un mese. 2 bis. La Commissione presenta al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione annuale sulle proprie attività. Articolo 9 bis Cooperazione con il Fondo COPE Il Fondo COPE elabora, di concerto con il Fondo IOPC, chiare norme amministrative per la cooperazione tra i due due fondi, improntate ai principi di trasparenza, efficienza ed efficacia rispetto ai costi. Articolo 10 Sanzioni 1. Gli Stati membri istituiscono un sistema di sanzioni pecuniarie da imporre nei confronti di qualsiasi soggetto che risulta, a seguito di sentenza, aver contribuito con i suoi atti od omissioni caratterizzati da dolo o colpa grave ad un incidente che ha provocato o rischia di provocare un inquinamento da idrocarburi in una delle zone di cui all'articolo 2, paragrafo 1. 2. Le sanzioni imposte a norma del paragrafo 1 lasciano impregiudicata la responsabilità civile delle parti interessate come previsto dal presente regolamento o da altri strumenti e non sono collegate ai danni causati dall'incidente. Esse sono fissate ad un livello sufficientemente elevato da produrre un effetto dissuasivo dal compimento di reati o recidiva di reato. 3. Le sanzioni di cui al paragrafo 1 non sono assicurabili. 4. Il convenuto ha la possibilità di impugnare la decisione che gli impone le sanzioni di cui al paragrafo 1. Articolo 10 bis Valutazione 1. Entro tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione presenta una relazione sui progressi registrati sulla scena internazionale per perfezionare il regime internazionale di responsabilità e di risarcimento. La relazione esamina in particolare i progressi concernenti: a. l'aumento del livello di responsabilità dei proprietari delle navi nell'ambito della Convenzione Responsabilità; b. l'abolizione del divieto di presentare domande di risarcimento al noleggiatore, all'esercente o all'operatore della nave (articolo III.4(c) della Convenzione Responsabilità); c. l'aumento del livello di risarcimento disponibile nell'ambito del Fondo IOPC; d. l'estensione del risarcimento per danni ambientali sul modello di regimi di risarcimento comparabili stabiliti dal diritto comunitario; e. l'effettiva applicazione di regimi di responsabilità e risarcimento per danni da inquinamento non rientranti nel regime attuale, soprattutto in materia di danni causati da sostanze pericolose e nocive diverse dagli idrocarburi e dall'olio combustibile utilizzato per il funzionamento e la propulsione delle navi, indipendentemente dal tipo o dalle dimensioni delle navi stesse. 2. La Commissione, qualora ritenga che non siano stati raggiunti progressi sufficienti in merito a quanto stabilito dal paragrafo 1, sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di atto legislativo comunitario volto ad istituire un regime europeo di responsabilità e di risarcimento per l'inquinamento marino. Articolo 11 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il regolamento acquista efficacia il [12 mesi dopo la sua entrata in vigore]. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì [...] Per il Parlamento europeo Per il Consiglio La Presidente Il Presidente